• Enti no-profit

    Fondo attività interesse generale ETS: domande dal 25 settembre

    Con l’Avviso n. 2/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mette a disposizione 13,5 milioni di euro per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, in attuazione dell’art. 72 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
    L’obiettivo è sostenere attività di interesse generale promosse dagli enti del Terzo settore (ETS) su scala nazionale, in coerenza con le priorità indicate nell’Atto di indirizzo del Ministro (D.M. 124/2025). Leggi anche Fondo progetti interesse generale ETS: atto di indirizzo 

    La domanda va presentata esclusivamente in formato digitale tramite la piattaforma del Ministero del Lavoro, accessibile con SPID: 

    Fondo attività interesse generale ETS: beneficiari

    Possono partecipare, singolarmente o in partenariato:

    • Organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte al RUNTS;
    • Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte al RUNTS;
    • Fondazioni del Terzo settore iscritte al RUNTS;
    • Fondazioni iscritte all’anagrafe ONLUS (art. 11, d.lgs. 460/1997, in regime transitorio);
    • Reti associative di cui all’art. 41 del Codice del Terzo settore .

    Fondo attività interesse generale ETS: drequisiti di accesso

    I progetti devono rispettare alcune condizioni essenziali:

    • realizzazione di attività in almeno 10 Regioni italiane;
    • durata compresa tra 12 e 18 mesi;
    • costo complessivo compreso tra € 250.000 e € 500.000;
    • quota di cofinanziamento:
      • minimo 20% per ODV e APS,
      • minimo 50% per fondazioni;
    • il costo complessivo non può superare le entrate dell’ultimo bilancio consuntivo approvato.

    Devono inoltre sussistere requisiti generali: regolarità fiscale, previdenziale e assistenziale, assenza di cause di divieto o decadenza per i rappresentanti legali, assenza di condanne penali per i reati ostativi.

    Scarica qui l'avviso con tutti i dettagli.

  • Enti no-profit

    Attività di controllo su ETS: pubblicato il decreto con tutte le regole

    In gazzetta ufficiale del 15 settembre viene pubblicato il Decreto 7 agosto del Ministero del Lavoro con Definizione di forme, contenuti, termini e modalita' per  l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti  del terzo settore.

    Il decreto ha ad oggetto:

    • a) la definizione delle forme, dei contenuti, dei termini e delle modalita' per l'esercizio da parte del Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali, e degli  Uffici del registro unico nazionale del terzo settore, delle  funzioni  di vigilanza,  controllo  e  monitoraggio relative al sistema di registrazione e controllo degli enti del terzo settore, di  cui all'articolo  2  del presente decreto;
    • b) la definizione  delle  modalita'  di  raccordo  con  le  altre amministrazioni interessate e degli schemi delle relazioni annuali di cui all'articolo 95 comma 2 del decreto legislativo 117 del 2017;
    • c)  la  definizione  dei  criteri,  requisiti  e  procedure   per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di controllo  da  parte delle reti associative nazionali,  e degli enti accreditati come centri di servizio per  il  volontariato, delle forme di vigilanza  da  parte  del Ministero sui Soggetti autorizzati e dei criteri  per  l'attribuzione ad essi delle relative risorse finanziarie, ove previste.

    Sono fatte salve l'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale di  competenza  dell'Ispettorato  nazionale  del lavoro,   l'attivita'   di   controllo   di   competenza   di   altre amministrazioni, nonche' le diverse tipologie di  controlli  previste dalle disposizioni vigenti, con particolare riguardo ai controlli  di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 117 del 2017 da  parte dell'amministrazione   finanziaria.   

    L'amministrazione   finanziaria trasmette al competente  Ufficio  del  RUNTS  gli  elementi  utili  a valutare la cancellazione di  un  ETS  dal RUNTS,  risultanti  dalle attivita' di  controllo  da  essa  svolte,  secondo  quanto  disposto dall'art. 94 comma 2 del decreto legislativo n. 117  del 2017.  

    Sono altresi' fatti salvi i controlli  amministrativi  e  contabili  delle amministrazioni pubbliche  e  degli  enti  territoriali  che  erogano risorse  finanziarie  o concedono  l'utilizzo  di  beni  immobili  o strumentali di qualsiasi genere agli ETS  per  lo  svolgimento  delle attivita' statutarie di interesse generale, necessari  a  verificarne il corretto impiego da parte degli ETS beneficiari.

    I  controlli  sugli  ETS sono esercitati nell'interesse pubblico e a tutela della funzione sociale svolta dagli enti  medesimi.  

    Se  ne  ricorrono  i  presupposti   i competenti Uffici del RUNTS, all'esito  dei  controlli  esperiti  dai soggetti autorizzati, adottano i provvedimenti previsti dal  decreto legislativo  n.  117  del  2017,  con  particolare  riferimento  agli articoli 32, comma 1-bis, 35, comma 1-bis, 48, comma 4, 50, comma  1. 

    Se ne ricorrono i presupposti, essi irrogano altresi' le sanzioni  di cui all'articolo 48 dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017. 

    Le risultanze dei controlli sono acquisite ai  fini  della  revisione periodica del RUNTS, ai sensi dell'articolo 51 del  medesimo  decreto legislativo n. 117 del 2017. 

    L'Ufficio  del RUNTS  competente  puo' utilizzare gli esiti dei controlli effettuati nei confronti degli ETS costituiti in forma di fondazione per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile.

    Il Ministero autorizza, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, le  RAN  e  i  CSV, che  ne  facciano  richiesta,  all'esercizio dell'attivita' di controllo nei confronti degli ETS ad essi aderenti.

    Ai fini dei controlli si considerano «enti aderenti» gli ETS che abbiano dichiarato al RUNTS,  con  le  modalita' previste la  propria  affiliazione  ad  un soggetto autorizzato.

    Attenzione al fatto che il presente decreto non si applica agli enti:

    • in  possesso  della qualifica di impresa sociale, che  sono  sottoposti  a  vigilanza  ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo  n.  112  del  2017  e relative disposizioni di attuazione;
    • alle  societa'  di mutuo soccorso, anche se iscritte nella sezione  f)  del  RUNTS,  che sono sottoposte a vigilanza ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e relative disposizioni di attuazione.

    Controlli ETS: gli enti interessati

    Secondo il decreto sono  sottoposti  ai  controlli  esclusivamente gli ETS iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS, compresi quelli in scioglimento volontario  o  in  concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti   a  gestione commissariale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del codice civile, e alle procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

    Controlli ETS: le tipologie

    Le tipologie di controlli sono finalizzati ad accertate:

    • a)  la  sussistenza  e  la  permanenza  dei  requisiti  necessari all'iscrizione nel RUNTS;
    • b) il perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche o  di utilita' sociale;
    • c) l'adempimento degli  obblighi  derivanti  dall'iscrizione  nel RUNTS.

    I controlli sono «ordinari» o «straordinari»:

    • sono «ordinari» i controlli programmati di cui  all'articolo  51 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e all'articolo 21  del decreto  del  Ministro  del lavoro  e  delle  politiche  sociali  15 settembre 2020, n. 106, condotti a scadenza triennale  su  tutti  gli ETS di cui al precedente articolo  2,  secondo  le disposizioni  del presente decreto.
    • sono «straordinari» i controlli disposti dal competente  Ufficio del RUNTS sulla base di esigenze di approfondimento  derivanti  dagli esiti dei controlli ordinari, nonche' ogni qualvolta ed in  qualsiasi momento esso lo  ritenga  opportuno  in  ragione  di  atti  o  fatti, rilevanti per le finalita' elencate al comma 1, di cui sia  venuto  a conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni.

    Attività di controllo ETS: inarrivo i modelli di verbali utili

    Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto, l'Ufficio di livello  dirigenziale  generale  del  Ministero presso il quale e' istituito l'ufficio statale del RUNTS approva  con apposito decreto i  modelli  di  verbale  dei  controlli  ordinari  e straordinari.
    Le  risultanze  delle  attivita'  di  controllo  devono  essere riportate esclusivamente nel modello  di  verbale  approvato  con  il decreto direttoriale di cui al comma 1. 

  • Enti no-profit

    Fondo progetti interesse generale ETS: atto di indirizzo

    Con il Decreto 7 agosto 2025 pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il 4 settembre si dettano le regole per le attività di interesse generale e locale degli enti del terzo settore.

    Si tratta di un atto di indirizzo recante, per l’anno 2025 l’individuazione:

    • degli obiettivi generali, 
    • delle aree prioritarie di intervento
    • e delle linee di attività finanziabili 

    attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 73 del Codice medesimo, e la programmazione per il triennio 2025 -2027 delle risorse.

    Le risorse finanziarie relative all’anno 2025, pari a complessivi € 44.259.634,71, sono, pertanto, così destinate:

    • a) sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza nazionale: € 14.329.634,71, per il cui dettaglio si rimanda al successivo § 5;
    • b) sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza locale: € 19.655.452,00
    • c) contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell’articolo 73, comma 2, lettera c), del d. lgs. n. 117 del 2017: € 7.350.000,00;
    • d) contributo annuo ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 19 novembre 1987, n. 476, ai sensi dell’articolo 75, comma 2, del d. lgs. n. 117 del 2017: € 2.580.000,00, già parzialmente erogato in favore di due associazioni per un ammontare € 1.032.000,00

    Fondo progetti interesse generale ETS: regole attuative 2025-2027

    Con specifico riferimento alle risorse di cui all’articolo 73 del Codice, occorre sottolineare la presenza di disposizioni che prevedono forme di sostegno ad attività non aventi carattere progettuale:

    • 1) i contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell’articolo 73, comma 2, lettera c), del Codice;
    • 2) la concessione, in favore degli specifici soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 19 novembre 1987, n. 476 (ANMIC, ANMIL, ENS, UICI, UNMS), di un contributo annuo nella misura di cui all’articolo 1, comma 2, della L. 15 dicembre 1998, n. 438, a valere sulle risorse a sostegno delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’articolo 75, comma 2, del Codice

    In particolare, il decreto prevede che le risorse del Fondo di cui all’articolo 72 e quelle di cui all’articolo 73 del Codice al netto di quelle aventi specifica destinazione, costituiscono, pertanto, l’importo destinato, per l’anno 2025, al finanziamento di iniziative e progetti sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività specificate indicate ai punti  § 7 e § 8 dello stesso decreto.

    Per l’annualità 2025 le risorse da destinare alle iniziative e ai progetti di rilevanza nazionale ammontano ad € 14.329.634,71.
    Il suddetto importo è comprensivo della somma di € 2.500.000,00, destinata dal § 7 del D.M. n. 122 del 19 luglio 2024, recante il corrispondente atto di indirizzo per l’anno 2024, alla linea “b” di finanziamento dei progetti riguardanti l’area prioritaria di intervento dell’intelligenza artificiale.

    Gli mporti assegnati a ciascuna Regione, (si veda la tabella nel decreto) per l’anno 2025 e per il triennio 2025 -2027, sono destinate in applicazione dei seguenti criteri:

    • 30% assegnato a titolo di quota fissa;
    • 20% sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2025, come da rilevazione ISTAT;
    • 50% sulla base del numero degli enti del Terzo settore, iscritti al RUNTS alla data del 1° gennaio 2025:

    Viene precisato che le attività svolte dagli enti del Terzo settore sono oggettivamente riconducibili agli obiettivi dell’Agenda 2030, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU a New York il 25 settembre 2015, con la risoluzione n. 70/1 intitolata “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”

    Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore ed essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.

  • Enti no-profit

    Compensi manifestazioni sportive equestri: trattamento fiscale

    Con la Consulenza giuridica n 9/2025 le Entrate chiariscono il Trattamento tributario dei premi corrisposti nell'ambito di manifestazioni sportive equestri di livello nazionale ed internazionale.

    Trattamento fiscale compensi manifestazioni sportive equestri: quesito all’ADE

    Con la risposta n. 9/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile ai premi erogati nell’ambito di manifestazioni sportive equestri, sia a livello nazionale che internazionale, erogati da una Federazione sportiva nazionale, in merito all’interpretazione dell’art. 36, comma 6-quater del D.lgs. 36/2021 e delle altre norme tributarie collegate.

    La Federazione istante, nell’ambito della propria attività istituzionale e regolamentare, organizza manifestazioni equestri (nazionali e internazionali) e riconosce premi in denaro a cavalieri, tecnici, proprietari, allevatori, sia residenti sia non residenti

    Questi premi possono essere erogati in diverse forme (contanti, assegni, bonifici), e in base alla normativa federale, possono essere destinati anche a soggetti diversi dal cavaliere, previa dichiarazione scritta.

    Si domandava il corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, da applicare ai premi, distinguendo tra:

    1. premi corrisposti direttamente dalla Federazione,
    2. premi erogati da ASD/SSD affiliate,
    3. premi corrisposti da imprese o enti nell’ambito dell’attività commerciale,
    4. premi percepiti nell’ambito di rapporti di lavoro sportivo regolati dal D.lgs. 36/2021.

    Trattamento fiscale compensi manifestazioni sportive equestri: i chiarimenti

    L'agenzia ha replicato puntualmente specificando punto per punto le diverse tipologie come di seguito:

    1. se i premi sono erogati direttamente dalla Federazione (es. eventi ippici), si applica una ritenuta del 4%:
      • ai sensi dell’art. 5 del D.L. 417/1991 e art. 28, comma 2, D.P.R. 600/1973,
      • a titolo di acconto per soggetti titolari di reddito d’impresa,
      • a titolo di imposta per altri soggetti (es. persone fisiche),
      • applicabile anche a non residenti, salvo convenzioni contro le doppie imposizioni;
    2. se i premi provengono da Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, e sono corrisposti a tecnici o atleti tesserati, la ritenuta è:
      • del 20% a titolo di imposta, ai sensi dell’art. 36, comma 6-quater, D.lgs. 36/2021 e art. 30, comma 2, D.P.R. 600/1973,
      • applicabile anche se il soggetto è un professionista o imprenditore, purché agisca come atleta o tecnico tesserato,
      • valida anche per non residenti,
      • esenzione 300 euro: per il solo anno 2024, i premi di importo non superiore a 300 euro godono di esenzione da ritenuta (D.L. 215/2023, art. 14, comma 2-quater);
    3. se i premi sono versati da imprese, società o enti nell’ambito della propria attività commerciale, la ritenuta varia in base al percettore:
      • 20% a titolo di acconto per persone fisiche residenti,
      • 30% a titolo di imposta per soggetti non residenti,
      • nessuna ritenuta se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica;
    4. quando i premi sono riconosciuti nell’ambito di un rapporto di lavoro sportivo (subordinato, autonomo o co.co.co.), non si applica il regime dei premi ex art. 30 DPR 600/1973:
      • le somme assumono natura di compenso variabile,
      • concorreranno al reddito da lavoro dipendente/autonomo,
      • esenzione fino a 15.000 euro annui prevista dal D.lgs. 36/2021,
      • l’eventuale eccedenza è assoggettata a ritenuta Irpef ordinaria.

    Trattamento fiscale compensi manifestazioni sportive equestri: conclusioni

    L’Agenzia ha chiarito che i premi in denaro, nei casi sub 1, 2 e 3, non costituiscono corrispettivo di un servizio, e pertanto non rilevano ai fini IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/1972.

    Diversamente, se il premio è parte del compenso per un’attività lavorativa autonoma (caso 4), allora è soggetto a IVA.

    Questo vale solo se il lavoratore sportivo è titolare di partita IVA e il premio è integrato nel corrispettivo contrattuale.

    Per i commercialisti che assistono federazioni, ASD o soggetti sportivi, è fondamentale distinguere:

    • natura dell’erogante: federazione, ASD, impresa, ecc;
    • qualifica del percettore: atleta, tecnico, impresa, non residente;
    • tipologia del rapporto: premio una tantum vs compenso contrattuale.

    L'errata classificazione può comportare applicazione di ritenute non dovute o omissione di adempimenti IVA. Si consiglia, inoltre, di valutare l’eventuale applicazione di convenzioni internazionali per soggetti non residenti.

  • Enti no-profit

    Deposito Bilanci ETS: istruzioni del Ministero per procedere entro il 30.06

    Entro il 30 giugno, perchè la scadenza del 29 maggio cade di domenica, occorre depositare i bilanci degli ETS chiusi al 31 dicembre 2024.

    Il Ministero del Lavoro in proposito ha pubblicato un avviso del 5 giugno con comunicazioni per i soggetti interessati precisando che 

    entro il 30 giugno 2025, tutti gli ETS, anche tramite la propria Rete associativa o un commercialista, dovranno effettuare presso il RUNTS il deposito di bilancio o rendiconto per cassa dell’esercizio chiuso il 31/12/2024. 

    Riepiloghiamo tutte le regole sul deposito bilanci ETS con novità introdotte dalla Legge 104/2024.

    Deposito Bilanci ETS: entro il 30 giugno

    La Legge n 104 del 4 luglio 2024 ha introdotto disposizioni rilevanti per le politiche sociali e gli enti del terzo settore.

    Per approfondire leggi: Deposito Bilanci ETS: da termine fisso a termine mobile. 

    Su questa novità è intervenuta una nota del Ministero del lavoro datata 29 maggio che specifica che l’art. 48, comma 3 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), come modificato dalla Legge 104/2024, prevede che gli Enti del Terzo Settore depositino al RUNTS il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa), con gli eventuali rendiconti delle raccolte fondi effettuate nell’esercizio precedente, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

    Entro la stessa scadenza gli enti che superano 1 milione di euro di entrate devono depositare il bilancio sociale.

    Viene specificato che, per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, i 180 giorni scadono il 29 giugno 2025 ma, essendo domenica, il deposito potrà essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo, ossia entro lunedì 30 giugno 2025.

    Attenzione al fatto che, il deposito si effettua esclusivamente attraverso il portale RUNTS. A tal fine occorre cliccare sulla voce “Accedi al Registro” e, come da indicazioni contenute nel manuale utente, e aprire una pratica di Deposito Bilancio.
    Il mInistero precisa che non saranno considerati validi gli invii di bilanci/rendiconti effettuati via pec agli Uffici.

    In data 5 giugno lo stesso Ministero del Lavoro e politiche sociali, informa del fatto che a partire da martedì 10 giugno 2025, una volta aperta la pratica di deposito bilancio, nella schermata "Dati principali", a fianco dell'indicazione "Anno di riferimento" sarà presente il campo "Totale entrate".

    In esso andrà inserito il valore presente:

    • nel modello B (rendiconto gestionale) alla voce "Totale proventi e ricavi";
    • nel modello D (rendiconto per cassa) alla voce "Totale entrate della gestione".

    Attenzione al fatto che se nel bilancio il valore presenta delle cifre decimali, dovrà essere arrotondato al numero intero superiore, ad esempio valore di bilancio € 101.234,15: inserire 101235.

    Una volta compilato il campo, proseguire normalmente fino all'invio della pratica.

    In caso di necessità, consulta il Manuale Utente (file pdf).

    Il Ministero precisa anche che la mancata compilazione del campo "Totale entrate" non consentirà di proseguire nella compilazione della pratica.

    In caso di errore, gli Uffici del RUNTS potranno correggere il dato inserito, senza ulteriori conseguenze per gli Enti.

    Il dato sul "Totale entrate" è finalizzato a migliorare la base informativa del sistema e razionalizzare la programmazione delle attività degli Uffici.

    Gli Enti che hanno già depositato il bilancio/rendiconto per cassa 2024 prima dell'attivazione della funzionalità, non dovranno ripresentare la pratica di deposito bilancio.

  • Enti no-profit

    Erogazioni pubbliche: rendiconto per trasparenza fiscale entro il 30 giugno

    La Legge. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza – articolo 1, commi 125 – 129), in seguito modificata dal DL n. 34/2019 prevede che le imprese e le associazioni che hanno ricevuto da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente delle erogazioni, quali:

    • sovvenzioni,
    • sussidi, 
    • vantaggi, 
    • contributi o aiuti, 
    • in denaro o in natura, 

    non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevuti, debbano darne specifica comunicazione. 

    Tale adempimento comunicativo va adempiuto entro il 30 giugno.

    Attenzione al fatto che l’obbligo di comunicazione è previsto qualora l’importo dei suddetti contributi sia pari o superiore a 10.000 euro.

    Trasparenza fiscale erogazioni pubbliche: come si adempie entro il 30.06

    Ai sensi dell’art. 1 comma 125 ss. della L. 124/2017, scade il 30 giugno il termine per rendicontare le erogazioni pubbliche percepite nel 2024 da parte dei soggetti che inseriscono l’informativa sui siti internet

    Stesso termine anche per i soggetti che inseriscono l’informativa nella Nota integrativa e che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

    L'ultima modifica normativa in materia c'è stata con la Legge n 160/2023. 

    Nel dettaglio sono destinatarie dell'obbligo:

    • enti non commerciali quale: associazioni di protezione ambientale, associazioni di consumatori, associazioni, ONLUS, fondazioni, cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri 
    • imprese.

    Per gli enti commerciali occorre pubblicare le informazioni:

    • nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno oppure
    • nella Nota integrativa (ove predisposta), nel termine previsto per l’approvazione del bilancio.

    Per le imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese occorre pubblicare le informazioni nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per l’adempimento coincide, quindi, con quello previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.

    Qualora il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (e, quindi, per il bilancio 2024, entro il 30 giugno 2025), anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.

    Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata occorre pubblicare:

    • sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno oppure
    • nella Nota integrativa nel termine previsto per l’approvazione del bilancio.

    Per imprenditori individuali, società di persone e micro imprese occorre pubblicare su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.

    Trasparenza fiscale erogazioni pubbliche: sanzioni per chi non adempie

    E' bene specificare che in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza è prevista una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione.

    Inizialmente l'entrata in vigore delle sanzioni era previsto a partire dal 1 gennaio 2020 ma l’articolo 1, comma 28-ter del decreto Milleproroghe (L.15/2022, di conversione del D.L. 228/2021) ha prorogato ulteriormente al 31 luglio 2022 (al posto del 1 gennaio 2022) l’applicabilità delle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi formativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2021.

    Inoltre, l’articolo 3 septies del decreto Milleproroghe ha introdotto un’ulteriore proroga anche per l’anno 2022 e le sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. 

  • Enti no-profit

    Esenzione Ires Enti e Associazioni: ecco l’elenco 2024

    Pubblicato in GU n 85 dell'11 aprile il Decreto 13 febbraio con l'esenzione Ires per enti e associazioni.

    In dettaglio per l'anno d'imposta 2024, le associazioni senza fine  di  lucro a cui si rendono applicabili le disposizioni recate dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate, senza pregiudizio per le eventuali ulteriori attività di accertamento, nell'elenco  allegato, che forma  parte integrante del decreto. 

    Gli Enti e le Associazioni culturali senza fini di lucro che, per il periodo d’imposta 2024, beneficeranno dell’esenzione dall’Ires grazie al loro impegno nella tutela e nella valorizzazione delle tradizioni storiche, artistiche e culturali delle comunità locali, sono in tutto 139.

    Esenzione Ires Enti e Associazioni: ecco l’elenco 2024

    Ricordiamo che l’agevolazione è stata introdotta dalla legge Finanziaria del 2007 all'articolo 1, comma 185, (legge n. 296/2006)

     I soggetti interessati possono presentare ogni anno un’apposita richiesta all’Agenzia delle entrate, utilizzando il software “IstanzaBenefici_Associazioni” disponibile sul sito delle Entrate sia direttamente che attraverso intermediari abilitati dal 20 luglio al 20 settembre.

    Scarica qui Modello e istruzioni.

     Accolta la domanda gli enti usufruiscono:

    • dell’esenzione dall’Ires
    • le persone fisiche incaricate di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali non assumono la qualifica di sostituti d’imposta
    •  le prestazioni gratuite e le donazioni eseguite da persone fisiche in loro favore hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Proprietà superficiaria di Onlus, Odv e APS: chiarimenti per il superbonus

    Con la Risoluzione n 19 del 10 marzo le Entrate chiariscono la rilevanza della proprietà superficiaria ai fini dell’applicazione dell’articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a favore delle ONLUS, OdV e APS.

    Si tratta in particolare di chiarimenti sulla spettanza del superbonus nel caso di immobile detenuto con proprietà superficiaria, vediamo i chiarimenti ADE.

    Proprietà superficiaria di Onlus, Odv e APS: chiarimenti per il superbonus

    Con la risoluzione in oggetto, le Entrate, con riferimento all’applicazione del comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e che possiedono gli immobili oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un diritto di superficie, sentita l’Avvocatura generale dello Stato, forniscono le seguenti precisazioni.
    Ai sensi del comma 10-bis del citato articolo 119, le ONLUS, le OdV o le APS che svolgono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti «a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’usogratuito» in data certa, anteriore al 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10-bis dell’articolo 119), determinano il limite di spesa ammesso alla detrazione di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio (c.d. Superbonus) moltiplicando il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari, per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).

    Come noto, tale norma è stata introdotta per tenere conto della circostanza che tali enti in generale (e, in particolare, quelli che si occupano dei servizi socio-sanitari- assistenziali) esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate.

    Tali soggetti, pertanto – ai fini della fruizione del Superbonus – risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto di interventi atteso che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.

    Chiarimenti in ordine all’applicazione del citato comma 10-bis sono stati forniti, tra l’altro, con la circolare 8 febbraio 2023, n. 3/E e con la circolare 13 giugno 2023, n. 13/E, alle quali si rinvia per un compiuto approfondimento dei requisiti previsti per fruire della agevolazione.

    Con la citata circolare n. 3/E del 2023 è stato precisato che, ai fini della verifica del rispetto della condizione relativa al possesso dell’immobile, l’elencazione dei titoli rilevanti contenuta nella disposizione normativa (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito) deve considerarsi tassativa.

    Con specifico riferimento all’ipotesi di possesso dell’immobile in virtù di diritto di superficie, si osserva che, sulla base dell’articolo 952 del codice civile, «Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo».

    In altri termini, il diritto di superficie può concretizzarsi nel diritto di costruire e mantenere la proprietà di una costruzione sul suolo altrui, oppure nel diritto di proprietà su una costruzione già esistente.

    Il codice civile, dunque, qualifica il proprietario superficiario come titolare di un vero e proprio diritto di proprietà (limitato al solo edificio e non esteso al terreno su cui lo stesso sorge), che gli consente di «godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo», così come stabilito dall’articolo 832 del medesimo codice civile.

    Anche la giurisprudenza di legittimità depone in tale direzione laddove viene chiarito che «la peculiarità del diritto di proprietà superficiaria sta in ciò, che essa identifica, come oggetto di un diritto reale su immobile altrui, una porzione fisica separata dell’oggetto del diritto di proprietà su di un fondo (il quale ultimo normalmente si estende verso l’alto e verso il basso, entro i limiti ragionevoli di una adeguata possibilità di concreto sfruttamento), porzione che diviene oggetto di un diritto reale analogo a quello della proprietà, salvo solo il limite derivante nei confronti del concedente e del negozio di costituzione del diritto; nei confronti dei terzi, ai quali quest’ultimo sia opponibile in virtù anche delle norme in tema di trascrizione degli atti che costituiscono o modificano diritti reali immobiliari, il titolare della proprietà superficiaria può equipararsi ad un proprietario, essendo appunto dotato nei loro confronti, quanto al bene edificato al di sopra del suolo, di tutte le facoltà di norma facenti capo al dominus. Quest’ultimo bene può allora definirsi nella proprietà piena del superficiario, salvi i visti vincoli» (cfr. Cass. 26 luglio 2023, n. 22534).

    Pertnato la proprietà superficiaria deve ritenersi inclusa nell’ambito di applicazione della disposizione del citato comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

    Più precisamente, tenuto conto dello specifico contesto dell’agevolazione in esame e delle finalità che il legislatore ha inteso perseguire attraverso la previsione delle agevolazioni de qua, si deve ritenere che una ONLUS, una OdV o una APS che sostiene spese ammesse al Superbonus per interventi su un immobile di categoria catastale B/1, B/2 e D/4 possa applicare la peculiare modalità di calcolo prevista dal citato comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio anche in relazione agli immobili per i quali vanti un diritto di superficie, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla norma.

    Tale conclusione non fa comunque venir meno il carattere tassativo dei titoli in forza del quale l’immobile deve essere posseduto dal contribuente, in quanto la proprietà superficiaria deve ritenersi inclusa nell’ambito oggettivo di applicazione della disposizione quale “tipo” di proprietà.

    Risulta, quindi superata la risposta ad interpello n. 2 pubblicata l’8 gennaio 2024 nella parte in cui si afferma l’esclusione dall’ambito di applicazione del citato comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio delle ONLUS, OdV e APS che possiedono l’immobile oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un diritto di superficie.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Proventi di ente ecclesiastico da fondo immobiliare: chiarimenti ADE sulla tassazione

    Con la Risposta n 18 del 31 gennaio le Entrate hanno replicato ad un istante ente dotato di personalità giuridica canonica pubblica, qualificato fiscalmente come ente non commerciale ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

    L’ente si finanzia principalmente attraverso il godimento del proprio patrimonio immobiliare e altre forme di entrata, con l’obiettivo di sostenere il clero e perseguire le finalità indicate nello Statuto.

    Esso chiede chiarimenti in merito alla propria qualificazione come “investitore istituzionale” ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, per stabilire il regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione a un fondo immobiliare chiuso gestito da una società di gestione del risparmio SGR 

    Proventi di ente ecclesiastico da fondo immobiliare: chiarimenti ADE sulla tassazione

    L’Agenzia delle Entrate, dopo aver analizzato la normativa di riferimento e il contesto operativo dell’Istante, conclude che:

    l'Istante è un investitore istituzionale poiché l’ente persegue esclusivamente le finalità indicate nell’articolo 1, comma 1, lettera c-bis) del D.Lgs. 153/1999 (tra cui religione e sviluppo spirituale) e rientra tra gli investitori istituzionali individuati dall'articolo 32, comma 3, lettera g) del D.L. 78/2010.

    A conferma di ciò l'ADE cita anche la circolare n 35/E del 28 dicembre 2023, che ha chiarito che:

    • gli istituti per il sostentamento del clero svolgono un'attività peculiare rispetto ad altri enti ecclesiastici, in quanto hanno una finalità istituzionale specifica.
    • pur gestendo patrimoni immobiliari, non si tratta di attività commerciali, ma di una modalità per reperire mezzi finanziari per il clero.

    Avendo tale qualifica, l'ente investitore istituzionale, deve applicare la ritenuta a titolo d'imposta del 26% sui proventi derivanti dalla partecipazione al fondo immobiliare la SGR ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 351/2001.

    L'Agenzia ribadisce che, trattandosi di un ente che gestisce il patrimonio immobiliare esclusivamente per il sostentamento del clero, la sua attività non assume rilevanza commerciale e non è soggetta al regime di trasparenza fiscale previsto per altri soggetti che detengono quote superiori al 5%.

  • Enti no-profit

    Esenzione IVA prestazioni connesse pratica dello sport: quando spetta

    Con Risposta a interpello n 2 dell'8 gennaio le Entrate hanno replicato ad una Associazione sportiva relativamente all'esenzione IVA per ''prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport'' (di cui all'articolo 36–bis del decreto–legge 22 giugno 2023,  n.  75,  convertito  con modificazioni  dalla legge  10  agosto  2023, n. 112).

    Si valuta l'inapplicabilità ad un accordo di concessione in uso e gestione di  un Palasport da parte di un Comune ad un'Associazione Sportiva Dilettantistica contenente una prestazione di servizi complessa. 

    In proposito leggi anche: Esenzione IVA per la gestione degli impianti sportivi: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

    Esenzione IVA prestazioni connesse pratica dello sport: quando spetta

    L’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro e iscritta al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, ha stipulato un accordo con il Comune per l’uso e la gestione di un Palasport, che viene utilizzato per allenamenti e gare ufficiali del campionato nazionale di basket.

    Secondo l'accordo stipulato, il Comune concede il Palasport in uso e gestione all’ASD per un periodo di un anno, a fronte di un corrispettivo fatturato con aliquota IVA ordinaria del 22%.

    L’ASD si occupa di servizi accessori, quali: Custodia, Pulizia, Piccola manutenzione, il Comune rimane invece responsabile per le spese straordinarie quali:

    • Sorveglianza e controllo periodico dei dispositivi di sicurezza.
    • Sostituzione e reintegro dei dispositivi di emergenza.
    • Utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua corrente) e tributi.

    Nel caso di specie la ASD ha la possibilità di effettuare pubblicità commerciale all’interno del Palasport.

    A tal proposito domanda se i corrispettivi fatturati dal Comune possano beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 36-bis del D.L. n. 75/2023, che esenta dall’imposta le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport.

    In caso di risposta affermativa, si chiede se il Comune possa emettere note di credito per rettificare le fatture già emesse con aliquota IVA al 22%.

    L’Agenzia delle Entrate analizza la richiesta dell’ASD valutando tanto la normativa interna che esenta dall’IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, purché rese da organismi senza scopo di lucro nei confronti di persone che esercitano lo sport  (articolo 36-bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75); quanto quella comunitaria, che consente agli Stati membri di esentare alcune prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport, a condizione che siano rese da organismi senza scopo di lucro (articolo 132 della direttiva IVA 2006/112/CE) replica quanto segue.

    L’articolo 36-bis prevede un’esenzione IVA per servizi strettamente connessi alla pratica dello sport, ma si sottolinea che tale esenzione riguarda prestazioni rese direttamente nei confronti di persone che praticano lo sport.

    L’accordo stipulato tra l’ASD e il Comune disciplina una serie di prestazioni complesse, che includono:

    • la concessione in uso del Palasport.
    • la gestione di servizi accessori.
    • l’autorizzazione alla pubblicità commerciale da parte dell’ASD.

    Secondo l’Agenzia, queste prestazioni, nel loro complesso, non possano essere considerate strettamente connesse con la pratica dello sport, poiché includono elementi estranei alla semplice messa a disposizione di uno spazio per attività sportive (come la gestione di servizi e la pubblicità commerciale).

    Pertanto, si conclude che:

    • non è applicabile l’esenzione IVA prevista dall’articolo 36-bis per i corrispettivi derivanti dall’accordo e non è possibile l’emissione di note di credito per rettificare le fatture già emesse dal Comune con aliquota IVA al 22%

    Ci si pone una domanda: qualora tra queste attività, non rientrasse anche la vendita di gadget, spetterebbe l'esenzione IVA di cui si discute?

    Allegati: