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    Proprietà superficiaria di Onlus, Odv e APS: chiarimenti per il superbonus

    Con la Risoluzione n 19 del 10 marzo le Entrate chiariscono la rilevanza della proprietà superficiaria ai fini dell’applicazione dell’articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a favore delle ONLUS, OdV e APS.

    Si tratta in particolare di chiarimenti sulla spettanza del superbonus nel caso di immobile detenuto con proprietà superficiaria, vediamo i chiarimenti ADE.

    Proprietà superficiaria di Onlus, Odv e APS: chiarimenti per il superbonus

    Con la risoluzione in oggetto, le Entrate, con riferimento all’applicazione del comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e che possiedono gli immobili oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un diritto di superficie, sentita l’Avvocatura generale dello Stato, forniscono le seguenti precisazioni.
    Ai sensi del comma 10-bis del citato articolo 119, le ONLUS, le OdV o le APS che svolgono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti «a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’usogratuito» in data certa, anteriore al 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10-bis dell’articolo 119), determinano il limite di spesa ammesso alla detrazione di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio (c.d. Superbonus) moltiplicando il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari, per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).

    Come noto, tale norma è stata introdotta per tenere conto della circostanza che tali enti in generale (e, in particolare, quelli che si occupano dei servizi socio-sanitari- assistenziali) esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate.

    Tali soggetti, pertanto – ai fini della fruizione del Superbonus – risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto di interventi atteso che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.

    Chiarimenti in ordine all’applicazione del citato comma 10-bis sono stati forniti, tra l’altro, con la circolare 8 febbraio 2023, n. 3/E e con la circolare 13 giugno 2023, n. 13/E, alle quali si rinvia per un compiuto approfondimento dei requisiti previsti per fruire della agevolazione.

    Con la citata circolare n. 3/E del 2023 è stato precisato che, ai fini della verifica del rispetto della condizione relativa al possesso dell’immobile, l’elencazione dei titoli rilevanti contenuta nella disposizione normativa (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito) deve considerarsi tassativa.

    Con specifico riferimento all’ipotesi di possesso dell’immobile in virtù di diritto di superficie, si osserva che, sulla base dell’articolo 952 del codice civile, «Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo».

    In altri termini, il diritto di superficie può concretizzarsi nel diritto di costruire e mantenere la proprietà di una costruzione sul suolo altrui, oppure nel diritto di proprietà su una costruzione già esistente.

    Il codice civile, dunque, qualifica il proprietario superficiario come titolare di un vero e proprio diritto di proprietà (limitato al solo edificio e non esteso al terreno su cui lo stesso sorge), che gli consente di «godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo», così come stabilito dall’articolo 832 del medesimo codice civile.

    Anche la giurisprudenza di legittimità depone in tale direzione laddove viene chiarito che «la peculiarità del diritto di proprietà superficiaria sta in ciò, che essa identifica, come oggetto di un diritto reale su immobile altrui, una porzione fisica separata dell’oggetto del diritto di proprietà su di un fondo (il quale ultimo normalmente si estende verso l’alto e verso il basso, entro i limiti ragionevoli di una adeguata possibilità di concreto sfruttamento), porzione che diviene oggetto di un diritto reale analogo a quello della proprietà, salvo solo il limite derivante nei confronti del concedente e del negozio di costituzione del diritto; nei confronti dei terzi, ai quali quest’ultimo sia opponibile in virtù anche delle norme in tema di trascrizione degli atti che costituiscono o modificano diritti reali immobiliari, il titolare della proprietà superficiaria può equipararsi ad un proprietario, essendo appunto dotato nei loro confronti, quanto al bene edificato al di sopra del suolo, di tutte le facoltà di norma facenti capo al dominus. Quest’ultimo bene può allora definirsi nella proprietà piena del superficiario, salvi i visti vincoli» (cfr. Cass. 26 luglio 2023, n. 22534).

    Pertnato la proprietà superficiaria deve ritenersi inclusa nell’ambito di applicazione della disposizione del citato comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

    Più precisamente, tenuto conto dello specifico contesto dell’agevolazione in esame e delle finalità che il legislatore ha inteso perseguire attraverso la previsione delle agevolazioni de qua, si deve ritenere che una ONLUS, una OdV o una APS che sostiene spese ammesse al Superbonus per interventi su un immobile di categoria catastale B/1, B/2 e D/4 possa applicare la peculiare modalità di calcolo prevista dal citato comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio anche in relazione agli immobili per i quali vanti un diritto di superficie, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla norma.

    Tale conclusione non fa comunque venir meno il carattere tassativo dei titoli in forza del quale l’immobile deve essere posseduto dal contribuente, in quanto la proprietà superficiaria deve ritenersi inclusa nell’ambito oggettivo di applicazione della disposizione quale “tipo” di proprietà.

    Risulta, quindi superata la risposta ad interpello n. 2 pubblicata l’8 gennaio 2024 nella parte in cui si afferma l’esclusione dall’ambito di applicazione del citato comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio delle ONLUS, OdV e APS che possiedono l’immobile oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un diritto di superficie.

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    Credito d’imposta erogazioni liberali impianti sportivi pubblici: novità 2025

    La Legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio prevede tra le altre misure una credito di imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici, vediamo come funziona questa agevolazione.

    Credito d’imposta erogazioni liberali impianti sportivi pubblici

    Il comma 246 dell'art 1 della legge in oggetto dispone la proroga al 2025 della disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all’articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

    Si ricorda che la legge di bilancio 2019 aveva previsto, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, un credito d’imposta, in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le queste ultime siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. 

    Il credito d’imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è stato riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali, nonché ai soggetti titolari di reddito di impresa.

    Per le prime due categorie, il credito d’imposta non può eccedere il 20 per cento del reddito imponibile; per la terza, il limite è fissato al 10 per mille dei ricavi annui.

    La  stessa legge di bilancio 2019 ha previsto l’inapplicabilità dei limiti all’utilizzo in compensazione di 700 mila euro, previsto dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, e di quello annuale di 250 mila euro, di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007. 

    Il credito d’imposta in questione non è cumulabile con altre agevolazioni previste da disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni liberali. 

    La legge di bilancio 2019 ha previsto, infine, un doppio ordine di obblighi di comunicazione, nei confronti dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, in capo ai soggetti che ricevono la donazione.

    In primo luogo, i beneficiari devono dare immediata comunicazione all’atto della ricezione dell’erogazione liberale, rendendone noti importo e destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.

    In secondo luogo, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione liberale e fino alla fine dei lavori, i beneficiari devono comunicare lo stato di avanzamento dei lavori e rendere il conto sulle modalità di utilizzo delle somme donate.

    Il credito d’imposta in esame, inizialmente introdotto per l’anno di imposta 2019, è stato successivamente prorogato all’annualità 2020 dall’articolo 1, comma 177, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) e successivamente applicato anche per l’anno 2022, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 1, comma 190, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), e per l’anno 2023, limitatamente ai soggetti titolari di reddito

    d'impresa, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1, coma 614 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).

    La norma appena introdotta specifica che tale credito si applica anche per l'anno 2025, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite complessivo di 10 milioni di euro e secondo le modalità disciplinate dal comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 su indicate.

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    5xmille ONLUS 2024: elenchi ammessi ed esclusi

    Le Entrate hanno pubblicato sul sito internet nella sezione dedicata, gli elenchi permanenti 2024 delle ONLUS ammesse al 5xmille 2024

    In data 18 dicembre vengono inseriti anche gli elenchi degli esclusi, clicca qui per accedere.

    5xmille ONLUS: elenco 2024 ammessi ed esclusi

    Dal 18 dicembre 2024 sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate gli elenchi delle ONLUS ammesse e di quelle escluse alla ripartizione del 5 per mille per l'anno finanziario 2024. 

    In particolare, negli elenchi sono comprese anche le organizzazioni che, pur non avendo assolto (in tutto o in parte) gli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo entro i termini previsti, hanno usufruito della rimessione in bonis, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, D.L. n. 16/2012. 

    Ogni ente è individuato con l'indicazione;

    • del codice fiscale, 
    • della denominazione, 
    • della Regione, 
    • dell'indirizzo, 
    • della Provincia e del Comune in cui ha la sede legale. 

    Si segnala infine che, entro il settimo mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni 2024 (maggio 2025), l'Amministrazione finanziaria pubblicherà gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi di tutte le categorie, con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi, nonché l'elenco completo degli enti ammessi al contributo con gli importi complessivi spettanti.

    5xmille ONULS: tutte le regole

    In generale, si ricorda che l’articolo 17 bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, stabilisce, infatti, che, anche per l’anno finanziario 2024, le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020. 

    Per tale tipologia di enti resta ferma la competenza all’Agenzia delle entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

    In particolare, nell'elenco permanente sono comprese le ONLUS già inserite nell’elenco permanente del 2023 e le ONLUS regolarmente iscritte nell’anno 2023 in presenza dei requisiti previsti dalla norma. 

    Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS.

    Si evidenzia che le ONLUS che presenti nell’elenco permanente 2024 non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.

    Il rappresentante legale dell’ente, presente nell’elenco permanente, comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente. 

    Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall’ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’articolo 17 del DPCM 23 luglio 2020.

    Gli elenchi permanenti degli enti del Terzo Settore, della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche, sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 8 del DPCM 23 luglio 2020, sul sito web di ciascuna amministrazione competente (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano).

    5x mille : elenco ammessi 2023

    Disponibili qui anche  gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2023.

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    Personalità giuridica ETS: chiarimenti del Ministero sul patrimonio sociale

    Con Nota n. 15849/2024 con oggetto: Requisiti del patrimonio minimo degli Enti del Terzo settore ai fini del conseguimento della personalità giuridica. Patrimonio formato da "intangible assets". il ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alla verifica dei requisiti da parte del Notaio.

    Personalità giuridica ETS: chirimenti del Ministero sul patrimonio sociale

    Il Minstero con la nota in oggetto replica ad un quesito su Enti che, ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica collegata all'iscrizione nel Runts, sulla base di documentazione contabile e peritale asseverata, accompagnano l'istanza "con la dichiarazione che il proprio patrimonio minimo consiste esclusivamente o prevalentemente in cd. ‘intangible assets' costituiti da proprietà intellettuale (a titolo di esempio in progetto/corso/percorso formativo)". 

    Viene richiesto un parere circa l'idoneità ai fini del conseguimento della personalità giuridica di un patrimonio consistente prevalentemente in un apporto in opere e servizi, come nell'esempio citato.

    La nota ricorda intanto che l'art. 22 comma 4 del CTS, oltre a far riferimento ad una "somma liquida e disponibile, non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni", prevede in alternativa anche la possibilità che tale patrimonio sia "costituito da beni diversi dal denaro".

    La formulazione adottata dal legislatore, secondo l'opinione riportata in vari studi, escluderebbe:

    • "la possibilità di dotare l'ente di un patrimonio costituito da prestazioni di opera o di servizi oppure da crediti" 
    •  "la possibilità di apportare al patrimonio degli ETS le prestazioni di opere e servizi in quanto esse non sarebbero facilmente monetizzabili
    • "la possibilità di procedere alla costituzione di un ETS con personalità giuridica mediante conferimento d'opera o di servizi, anche se garantiti da polizza assicurativa o fidejussione bancaria…così come il conferimento di crediti", considerato che proprio la definizione rinvenibile nell'art. 22 CTS rimanderebbe alla definizione dei beni quali "cose che possono formare oggetto di diritti" (art. 810 c.c.), comprensiva dei beni immateriali (brevetti, marchi, etc.) ma non dei diritti che hanno per oggetto un comportamento soggettivo"

    Tali posizioni, derivanti da un'attenta lettura delle norme alla luce del quadro giuridico generale, secondo la nota ministeriale appaiono condivisibili, anche in considerazione della peculiarità degli enti del Terzo settore, che, privi di scopo di lucro e volti al perseguimento non dell'interesse dei singoli soci, come nel caso dei soggetti aventi forma societaria, ma del cd. "bene comune" nelle sue molteplici declinazioni, necessitando quindi di particolari tutele anche sotto il profilo delle garanzie.

    Du qui, viene richiamata l'importanza della responsabilità del notaio che, prima di presentare l'istanza di iscrizione al Runts o quella volta a conseguire la personalità giuridica di un ente già iscritto, deve attentamente verificare in via preliminare la sussistenza dei requisiti di legge, compreso quello riguardante il patrimonio minimo, costituito nei modi di legge, potendo, ove accerti che gli stessi non sussistano, esimersi dal deposito dandone comunicazione motivata ai committenti. 

    Sotto questo profilo, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza pur potendo attraverso interlocuzioni preliminari segnalare la questione al notaio, rimetterà in ultima analisi a questo la questione, rinviando eventualmente alla sede di controllo la verifica sulla regolarità del patrimonio minimo, procedendo eventualmente ad invitare l'ente alla ricostituzione dello stesso qualora abbia ragionevoli motivi per ritenere che lo stesso si sia ridotto al di sotto della soglia di legge, richiedendo che gli incrementi siano effettuati in denaro o altri beni adeguatamente periziati, escludendo la possibilità di fare ricorso ad opere o servizi.

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    Contributo ambulanze ETS: il Ministero attiva la piattaforma

    Sul sito del Ministero del lavoro viene pubblicato l'avviso per le domande per il contributo per l'acquisto di ambulanze da parte di enti del volontariato.

    In dettaglio, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.lgs. 117/2017, relativo ai contributi in oggetto, si comunica che è aperta la piattadorma per le domande di:

    Ricordiamo che l'art 76 discipilna il contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, prevedendo che le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c), sono destinate a sostenere l'attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni.

    Attenzione al fatto che per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'articolo 41, comma 2, la richiesta e l'erogazione dei contributi deve avvenire per il tramite delle reti medesime.

    Contributo ambulanze ETS 2024: aperta la piattaforma

    Il Ministero comunica che a partire dalla domanda di contributo per le spese sostenute da ODV iscritte al RUNTS e fondazioni del Terzo Settore nel 2024, le medesime dovranno essere presentate unicamente tramite una piattaforma informatica dedicata, sia nel caso di enti singoli, sia nel caso di enti aderenti a reti associative nazionali.

    Per consentire agli enti interessati di prendere visione di questo nuovo strumento informatico e delle connesse procedure, si pubblicano due presentazioni: 

    • la prima dedicata ai singoli enti che intendano presentare la domanda di contributo, compresi gli enti aderenti a reti associative nazionali iscritte al RUNTS; 
    • la seconda dedicata alle reti associative nazionali, per gli adempimenti e le procedure di loro competenza.

    Nel guide viene evidenziato anche l'iter temporale delle domande:

    • per gli ETS (guida 1):
    • per le reti di ETS (guida 2):

    Allegati:
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    Bando ausili sportivi disabili ASD/SSD: esaurimento risorse al 18 ottobre

    Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato il bando 2024 per i contributi per l'acquisto di ausili sportivi rivolto alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

    In data 18 ottobre con avviso viene comunicato che le richieste dei contributi destinati al finanziamento degli interventi previsti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e finalizzati alle iniziative volte alla promozione dell’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’utilizzo di ausili per lo sport, hanno coperto interamente il Fondo messo a disposizione dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 aprile 2024.

    Di conseguenza, non è più consentito presentare richiesta tramite la piattaforma informatica.

    Bando ausili sportivi disabili ASD/SSD: i beneficiari

    La domanda di accesso al Fondo può essere presentata esclusivamente da una Associazione Sportiva Dilettantistica/Società Sportiva Dilettantistica, ASD/SSD, (soggetto richiedente) presso la quale il destinatario finale dell’ausilio sportivo (beneficiario) sia tesserato.
    L’ASD/SSD non potrà presentare domanda di accesso al Fondo per il beneficiario del contributo erogato con i precedenti avvisi, né per la stessa disciplina né per una diversa.
    Il soggetto richiedente, che presenta la domanda per conto del proprio tesserato, deve essere regolarmente affiliato a una Federazione Sportiva riconosciuta, ai fini sportivi, dal Comitato Italiano Paralimpico e iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche consultabile sul sito internet https://registro.sportesalute.eu/.
    Ogni soggetto richiedente può presentare richiesta di contributo per l’acquisto dell’ausilio sportivo per un massimo di n. 3 beneficiari nel caso di sport individuali e n. 5 beneficiari nel caso di sport di squadra. 

    Per le ASD/SSD polisportive i suddetti limiti si intendono cumulabili per ciascuna disciplina praticata.
    I beneficiari, destinatari finali dell’ausilio sportivo, sono persone fisiche:

    • a) residenti in Italia;
    • b) con una disabilità “eleggibile” in base alle determinazioni assunte dall’International Paralympic Committee;
    • c) tesserate per una ASD/SSD affiliata a una Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica, Federazione Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Associata Paralimpica, come indicato nell’allegato n. 2 del Regolamento, che non abbiano mai partecipato al Campionato Nazionale Assoluto della disciplina per la quale è richiesto l’ausilio
    • d) in possesso del “Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico” rilasciato ai sensi del DM 24 aprile 2013 e in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

    Ciascun beneficiario, diverso da chi ha già beneficiato del contributo erogato con i precedenti avvisi, potrà richiedere l’ausilio sportivo tramite una sola ASD/SSD e relativamente a una sola disciplina sportiva

    Bando ausili sportivi disabili ASD/SSD: presenta la domanda

    La domanda di contributo dovrà essere inserita sulla piattaforma informatica raggiungibile all’indirizzo: 

    ATTENZIONE le risorse sono esaurite al 18 ottobre e pertanto è chiusa la piattaforma per le domande.

    La procedura di presentazione della domanda è interamente guidata ed è dettagliatamente descritta nel “Regolamento per l’erogazione a titolo gratuito di ausili destinati all’avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità, di cui alla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e s .m.i., al successivo D.P.C.M. 11 aprile 2024” e nel “Manuale utente”.

    La registrazione sulla piattaforma e l’invio della domanda attraverso la piattaforma sarà consentito a partire dalle ore 12.00 del giorno 27 settembre 2024.

    Il corretto inserimento dei dati è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente.
    La presentazione del progetto deve essere formulata tramite la domanda presente sul portale dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.

    Bando ausili sportivi disabili ASD/SSD: importo del contributo

    Per ciascun ausilio è necessario acquisire il relativo preventivo di spesa, da allegare alla richiesta, predisposto da parte dell’operatore economico autorizzato alla costruzione dell’ausilio sportivo o alla sua commercializzazione e intestato al soggetto richiedente. 

    Il preventivo deve necessariamente riportare il costo totale della fornitura (compresa IVA) che non deve essere superiore al prezzo massimo indicato nell’allegato n. 3 del “Regolamento per l’erogazione a titolo gratuito di ausili destinati all’avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità, di cui alla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e s.m.i. e al successivo D.P.C.M. 11 aprile 2024”.

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    Operazioni ASD e SSD: fuori campo IVA fino al 31.12

    Pubblicato in GU del giorno 8 ottobre la legge di conversione del DL Omnibus vediamo cosa contiene l'art 3 rubricato  Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche.

    Operazioni ASD e SSD: fuori campo IVA fino al 31.12

    Le norme introdotte con la legge di conversione del DL Omnibus, dispongono che, fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, fissata al 1° gennaio 2025, possono essere poste fuori dal campo di applicazione dell’IVA le operazioni rese da associazioni e società sportive dilettantistiche, per le quali dal primo gennaio 2025 è previsto, ai sensi della citata disposizione, il passaggio al regime di esenzione dell’IVA.

    La norma fa salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

    Nel dettaglio attualmente il comma 15-quater dell’articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, intervenendo sul DPR n. 633 del 1972, modifica il regime IVA applicabile a determinate operazioni.

    Sinteticamente, si dispone il passaggio dal “fuori campo IVA” al regime di esenzione dall’IVA di alcune specifiche operazioni e l’inserimento di alcune  prestazioni tra le operazioni esenti, in presenza di specifiche condizioni.

    Nel dettaglio, si introducono:

    • modifiche all’articolo 4 del DPR 633 del 1972, recante individuazione delle operazioni che rientrano nell’esercizio di imprese (operazioni commerciali) e alle quali, pertanto, si applica la disciplina IVA. In particolare sono state eliminate alcune esclusioni (e quindi sono state inserite nel campo di applicazione IVA), effettuate in presenza di specifici requisiti;
    •  modifiche all’articolo 10 del DPR 633 del 72, al fine di includere le suddette operazioni tra quelle esenti ai fini IVA 

    Successivamente, sono intervenute diverse norme sulla decorrenza del nuovo regime: l’articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) che ha fissato inizialmente la decorrenza al 1° gennaio 2024, poi differita al 1° luglio 2024 da parte dell’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 51 del 2023 e da ultimo posticipata al 1° gennaio 2025 dall’articolo 3, comma 12- sexies, del decreto-legge n. 215 del 2023.

    Leggi: IVA al 5% per i corsi di sci, snowboard:  per chi e da quando per ulteriori approfondimenti sulle novità del dl omnibus.

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    Fondo perduto piscine e impianti sportivi 2024: possibile modificare l’IBAN dal 1° luglio

    Con Avviso del Dipartimento dello sport, si comunica che a partire dalle ore 12.00 del prossimo 1° luglio le ASD/SSD beneficiarie del contributo a fondo perduto per la gestione di impianti natatori e di impianti sportivi diversi dai natatori di cui al D.P.C.M. del 24 marzo 2023 potranno accedere alla piattaforma attivata dal Dipartimento, raggiungibile al link:

    • https://avvisibandi.sport.governo.it/
    • al solo scopo di modificare i dati dell’iban entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla pubblicazione di questo avviso, ovvero dal 26 giugno.

    Fondo perduto piscine e impianti sportivi 2024: avviso per modifiche IBAN

    Il Dipartimento, nello stesso avviso del 26 giugno ha precisato che nessun adempimento è richiesto qualora l’IBAN non sia cambiato.

    Inoltre, si comunica che l'erogazione avverrà comunque in maniera automatica nei confronti dei beneficiari dei contributi di cui al D.P.C.M. del 24 marzo 2023 in base a quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 del decreto di riparto del Ministro per lo Sport e i Giovani di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 aprile 2024.

    indicato dal Dipartimento.

  • Enti no-profit

    Digitalizzazione ETS: domande entro il 19 luglio

    Il bando digitalizzazione ETS prevede aiuti per le imprese del terzo settore con domande entro il 19 luglio sulla piattaforma re@dy.

    Gli interventi proposti potranno prevedere azioni di: 

    • formazione digitale, di base e/o avanzata, per dipendenti, collaboratori stabili e volontari, attraverso l’utilizzo di metodologie e pratiche innovative, affinché essi maturino maggiori competenze e consapevolezza in ambito digitale, assumano un ruolo (pro)attivo nel processo di transizione digitale delle proprie organizzazioni e aumentino la propria velocità di adattamento ai cambiamenti imposti dalla digitalizzazione e dalla trasformazione digitale; 
    • coerente integrazione di sessioni formative per lo sviluppo e/o miglioramento delle competenze non cognitive (soft o life skills), complementari a quelle digitali, al fine di costruire percorsi di crescita professionale capaci di insistere sulle competenze “soft” (es. creatività, ragionamento critico ed empatia, capacità relazionali e sociali); 
    • implementazione di una soluzione digitale volta al miglioramento dell’efficienza interna (organizzazione e processi interni) e/o esterna (servizi offerti alla collettività), coerente con la proposta progettuale ed in generale funzionale al contesto in cui le organizzazioni coinvolte operano. La formazione relativa all’utilizzo di tale soluzione digitale potrà rappresentare solo parte di un più ampio programma formativo indirizzato ai lavoratori, che pertanto dovrà presentare un assetto strutturato comprendente argomenti di carattere strategico e professionalizzante in ambito digitale; 
    • attivazione, sostegno e accompagnamento dei beneficiari al fine di coinvolgerli efficacemente nei percorsi formativi, attraverso la proposta di attività pratiche ed esperienziali (es. role modelling, tutoring, coaching, mentoring), che ne incentivino la partecipazione attiva durante tutto l’arco della formazione fino al suo completamento; 
    • messa a disposizione di sessioni di orientamento per far emergere le conoscenze e abilità dei beneficiari, al fine di valorizzare le loro potenzialità e attitudini professionali misurando i diversi livelli di partenza in termini di fabbisogni formativi e sviluppando un percorso di reskilling e/o upskilling digitale efficace.

    Bando digitale sociale 2024: che cos’è

    Sul sito del Fondo per la repubblica Digitale viene pubblicato il bando per la digitalizzazione degli ETS.

    La transizione digitale è un elemento cruciale per accelerare i processi di innovazione e consentire al mondo del non profit di raggiungere obiettivi sociali, migliorare l’efficienza e coinvolgere le comunità. 

    Il digitale, infatti, può sostenere e agevolare il lavoro delle organizzazioni non profit.

    L’investimento nella formazione e nello sviluppo di competenze digitali dei propri dipendenti, collaboratori e volontari risulta essere essenziale per consentire al settore di massimizzare il potenziale delle tecnologie digitali nel perseguire missioni e obiettivi sociali.

    Con l’obiettivo di sostenere progetti rivolti all’empowerment di conoscenze e competenze digitali di dipendenti, collaboratori stabili e volontari degli enti che operano in uno o più settori di interesse generale dell’economia sociale, il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale ha pubblicato il bando “Digitale sociale” che mette a disposizione 15 milioni di euro.

    Bando digitale sociale 2024: beneficiari

    Le proposte progettuali possono essere presentate da partenariati di almeno due soggetti.

    All’interno del partenariato dovranno essere presenti una rete formale o un gruppo di enti privati non profit che presentano un bisogno comune di empowerment delle competenze digitali dei propri dipendenti e/o collaboratori stabili, inclusi i volontari; un soggetto pubblico o privato non profit con comprovata esperienza nella realizzazione di progetti in ambito digitale, che contribuisca a costruire il percorso formativo più adatto alle esigenze manifestate e sia eventualmente in grado di sviluppare una soluzione digitale funzionale alle necessità degli enti.

    Bando digitale sociale 2024: presenta la domanda

    I soggetti interessati possono presentare i progetti, corredati di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente online attraverso la piattaforma Re@dy, entro il 19 luglio 2024. 

    Per informazioni: 

      • lunedì e venerdì, ore 9:30 – 13:30
      • mercoledì, ore 14:30 – 17:00

    Si consiglia di non registrarsi e di non presentare i progetti a ridosso della scadenza, in quanto potrebbero verificarsi rallentamenti del sistema dovuti all’elevato numero di utenti contemporaneamente online. 

    Altresì, si consiglia di prendere visione dei documenti “Manuale di registrazione alla piattaforma Re@dy” e “Guida alla presentazione dei progetti”, disponibili sul sito internet www.fondorepubblicadigitale.it, per ulteriori indicazioni circa la registrazione sulla piattaforma Re@dy e la presentazione delle proposte progettuali.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Imposta di registro fissa nel patto di riservato dominio per APS

    L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n 135 del 18 giugno replica ad un'APS che intende acquistare un immobile con patto di riservato dominio.

    In dettaglio, ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, vuola acquistare tre locali commerciali in 10 rate semestrali di pari importo, senza interessi, da giugno 2024 a giugno 2029; al pagamento dell'ultima rata di prezzo, si verificherà il trasferimento della proprietà.

    L'Istante intende «direttamente utilizzare i beni per l'attuazione dei propri scopi istituzionali e del proprio oggetto ed a tal fine intende rendere, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso, come disposto dall'articolo 82, comma 4, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117».
    Ciò posto, chiede di conoscere se, con riferimento al suddetto contratto, stipulato ai sensi del citato articolo 1523 del codice civile, in cui il trasferimento del diritto di proprietà avviene con il pagamento dell'ultima rata, sia applicabile l'agevolazione di cui al predetto articolo 82 e, quindi, siano dovute nella misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale, rendendo l'apposita dichiarazione, prevista dal citato articolo, di impegnarsi ad «utilizzare i beni entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e dell'oggetto sociale».

    Vediamo la risposta delle Entrate.

    Imposta di registro nel patto di riservato dominio per APS

    Con l'interpello in oggetto le entrate forniscono un chiarimento sulla fattispecie di acquisto mediante un contratto di vendita ''con riserva di proprietà'', ai sensi degli articoli 1523 e ss. del codice civile, ai fini della fruizione dell'agevolazione
    di cui all'articolo 82, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. ''Codice del Terzo settore'') relativa alla imposta di registro per gli ETS.
    Tale norma dispone che «Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a
    favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, acondizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di
    dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata».

    È, dunque, prevista l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore degli enti del Terzo settore, a condizione che i beni vengano direttamente
    utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, 
    in attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.

    Con riferimento alla compravendita di immobili ''con patto di riservato dominio'', ovvero ''con riserva di proprietà'', l'articolo 1523 del codice civil stabilisce che «Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna».
    L'effetto traslativo non si verifica al momento della conclusione del contratto per effetto dell'incontro delle volontà delle parti, bensì, in un momento successivo, al pagamento dell'ultima rata di prezzo da parte del compratore.
    Pertanto, il bene rimane di proprietà del venditore sino al pagamento dell'ultima rata del prezzo, pur essendo il compratore immesso nel possesso del bene.
    Sotto il profilo fiscale, l'articolo 27, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito ''TUR'') dispone che «Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore».
    Ai fini fiscali, dunque, le vendite ''con riserva di proprietà'' non sono considerate sottoposte a condizione sospensiva e, pertanto, come chiarito con la circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E (paragrafo 5.2), «ai fini dell'imposta di registro, il contratto in questione è parificato a quelli traslativi».
    Tale disposizione determina l'anticipazione della tassazione ai fini dell'imposta di registro secondo le modalità ordinarie, ovvero con l'applicazione dell'aliquota proporzionale, al momento della stipula del contratto di compravendita con riserva di
    proprietà e, quindi, prima del pagamento dell'ultima rata di prezzo.
    In altri termini, ai fini della tassazione indiretta, in base all'articolo 27, comma 3, del TUR, sussiste un'equiparazione tra il contratto di compravendita e quello di compravendita ''con riserva di proprietà''.
    Tenuto conto di detta equiparazione, in linea con la ratio dell'articolo 82, comma 4, del Codice del Terzo Settore, si ritiene che l'agevolazione ivi prevista, si applica anche nell'ipotesi di acquisto effettuato ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile.
    Nella fattispecie in esame, si ritiene che l'APS possa fruire dell'applicazione della tassazione agevolata di cui al citato articolo 82, comma 4, all'atto di compravendita in esame, fermo restando che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dalla data della stipula della suddetta compravendita ''con riserva di proprietà'', in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.

    Allegati: