• Enti no-profit

    5×1000 Onlus: pubblicato elenco dei ritardatari 2023

    Pubblicato l'elenco delle ONULS iscritte tardivamente all'elenco del 5×1000 del 2023.

    Ricordiamo che gli enti non iscritti entro i termini dell'11 aprile all'elenco delle ONLUS ai fini della ripartizione del 5×1000, potevano provvedere entro il 2 ottobre, pagando una sanzione. 

    Leggi qui l'elenco aggiornato.

    Invece dal giorno 10 maggio è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’elenco permanente aggiornato delle Onlus accreditate alla ripartizione del 5×1000 per il 2023. L'elenco sostituisce il precedente. 

    Il Decreto Milleproroghe (DL n. 198 del 2022) ha previsto anche per l’anno finanziario 2023 che le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle Onlus continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020.

    Le organizzazioni iscritte all’Anagrafe, ma non presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2023, potevano presentare domanda online all’Agenzia delle Entrate dall' 8 marzo a martedì 11 aprile.

    C'era tempo fino all’11 aprile anche per le associazioni sportive dilettantistiche con presentazione di domanda in via telematica per quelle di nuova costituzione e quelle che nel 2022 non si erano iscritte o non possedevano i requisiti richiesti dalla legge.

    Ed entro il 2 maggio il legale rappresentante dell’ente o un suo incaricato munito di formale delega poteva richiedere la correzione degli eventuali errori anagrafici alla Direzione Regionale dell’Agenzia territorialmente competente.

    Onlus e ASD: domanda per il 5xmille 2023 riepilogo delle regole

    L’istanza di iscrizione va trasmessa tramite i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediario. 

    In particolare:

    1. per  l’applicativo per l’iscrizione delle Onlus è disponibile sul sito dell’Agenzia (Scarica qui il modello)
    2. mentre quello per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito delle Entrate che del Coni (Scarica qui il modello).

    Possono partecipare al riparto del 5 per mille anche le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2023), purché:

    • presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 2 ottobre (il 30 settembre, previsto dalla norma, cade di sabato), 
    • versando un importo pari a 250 euro tramite modello F24 Elide (indicando il codice tributo 8115).

    I requisiti per l’iscrizione devono essere comunque posseduti al momento della data di scadenza (11 aprile 2023).

    Viene specificato che gli elenchi provvisori degli enti iscritti sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate (per le Onlus) e dal Coni (per le associazioni sportive dilettantistiche) entro il 20 aprile 2023. 

    Le correzioni di eventuali errori possono essere richieste, non oltre il 2 maggio, dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti.

    La versione definitiva degli elenchi dei soggetti iscritti viene pubblicata entro il 10 maggio 2023. (Clicca qui per l'elenco permanente).

    Onlus e ASD: calendario 5xmille 2023

    • Data di avvio presentazione domanda d’iscrizione 8 marzo 2023,
    • Termine presentazione domanda d’iscrizione 11 aprile 2023,
    • Pubblicazione elenco iscritti provvisorio entro il 20 aprile 2023,
    • Richiesta correzione domande entro il 2 maggio 2023,
    • Pubblicazione elenco iscritti definitivo entro il 10 maggio 2023.

    5xmille 2023: domande altri enti

    Gli altri enti previsti dal DPCM 23 luglio 2020 presentano la domanda di accreditamento al contributo del 5 per mille alle singole amministrazioni competenti:

    • gli enti del Terzo settore al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
    • gli enti della Ricerca scientifica al Ministero dell’Università e della Ricerca, 
    • gli enti della ricerca sanitaria al Ministero della Salute. 

    Sui siti web di questi ministeri e sul sito del Coni sono pubblicati, entro il termine del 31 marzo, i rispettivi elenchi permanenti enti del Terzo Settore, della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche).

  • Enti no-profit

    Denominazione ramo ETS: le regole dal Ministero per iscrizione al RUNTS

    Con la nota n 10376 del 20 settembre il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sugli enti religiosi rispondendo ad uno specifico quesito. 

    Sinteticamente si deve escludere che il ramo ETS di un ente religioso possa assumere una denominazione diversa da quella dell’ente religioso medesimo. 

    Il quesito riguarda enti religiosi civilmente riconosciuti, soggetti di diritto canonico civilmente riconosciuti agli effetti civili in conformità con gli accordi tra Santa Sede e Repubblica Italiana, che presentano ai fini dell’iscrizione nel RUNTS un regolamento che, limitatamente alle attività assoggettate al regime del Codice del Terzo settore, prevede che il complesso di attività e di beni destinati al loro svolgimento siano individuati come “ramo ETS”.

    Il ramo, secondo le ipotesi prospettate nel quesito, ai fini di una sua “migliore individuazione” potrà assumere una denominazione distinta e del tutto diversa da quella dell’ente religioso stesso, contraddistinta inoltre dall’inserimento dell’acronimo ETS. 

    Nello specifico, si chiedeva un parere su due diverse situazioni: 

    • a) La prima in cui la denominazione del ramo, accompagnata dall’acronimo, è indicata nell’istanza quale denominazione di un soggetto cui corrisponde il codice fiscale attribuito all’ente ecclesiastico nel suo complesso; 
    • b) La seconda in cui nell’istanza viene correttamente indicato l’ente ecclesiastico con la sua effettiva denominazione cui corrisponde il codice fiscale in uso; mentre nel testo del regolamento viene specificata la circostanza dell’assunzione da parte del “ramo” della denominazione “specifica” sempre accompagnata dall’acronimo.

    Il ministero del lavoro dissente su entrambe le ipotesi in quanto:

    1. nel primo caso risulta una discrasia tra il codice fiscale di riferimento e la denominazione dell’ente come risultante dal RUNTS; 
    2. nel secondo caso risulterebbe comunque problematica la spendita nei confronti dei soggetti terzi del nome “specifico” attribuito al ramo, come individuato dal regolamento ed accompagnato dall’acronimo. Infatti, ove nei documenti ufficiali fosse utilizzato quest’ultimo, lo stesso non sarebbe rinvenibile da una ricerca per denominazione effettuata sul RUNTS; mentre ove la ricerca avvenisse sulla base del codice fiscale, allo stesso corrisponderebbe una denominazione diversa da quella ufficialmente spesa. 

    Il Lavoro sottolinea che, considerato che il legislatore del Codice ha inteso assicurare, anche attraverso disposizioni specifiche, l’univocità delle informazioni rese a terzi e la piena trasparenza degli assetti degli enti assoggettati alle regole in materia di Terzo settore.

    E' evidente che l’utilizzo di una denominazione “altra”, apparentemente corrispondente ad un soggetto diverso dall’ente religioso di cui trattasi potrebbe condurre ad un effetto anche involontariamente ingannevole nei confronti del pubblico

    Pertanto, si deve escludere che il ramo ETS di un ente religioso possa assumere una denominazione diversa da quella dell’ente religioso medesimo.

     

  • Enti no-profit

    Social bonus erogazioni ETS: via alle domande

    Con avviso del Ministero del lavoro datato 28 agosto si informa dell'attivazione della Piattaforma per il social bonus.

    Nel dettglio è disponibile la piattaforma per la presentazione delle istanze di cui all'art. 81 del D. Lgs. n. 117/2017.

    Viene precisato che gli istanti possono inoltrare la richiesta di accesso al beneficio compilando il format disponibile all'interno del sito e allegando la modulistica adottata con Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese e del Direttore Generale dell'Innovazione Tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione n. 118 del 7 luglio 2023, ai sensi dell'art. 8, comma 3.

    L'avviso specifica che le scadenze per la presentazione delle istanze, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili, sono state individuate nel:

    • 15 gennaio, 
    • 15 maggio 
    • e 15 settembre di ciascun anno.

    Pertanto, il prossimo 15 settembre sarà la prima finestra utile per la presentazione dei progetti da finanziare. La documentazione è presente nella sezione dedicata.

    Ricordiamo che sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali veniva pubblicato il Decreto n. 118 del 7 luglio in attuazione degli articoli 8, comma 3, e 10, comma 2, del decreto interministeriale del 23 febbraio 2022.

    Con il decreto è adottata la la modulistica relativa al procedimento di individuazione dei progetti di recupero ammissibili al social bonus nonché quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli enti del Terzo settore con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti: SCARICA LA MODULISTICA "SOCIAL BONUS".

    Ricordiamo inoltre che in Gazzetta Ufficiale n 89 del 14 luglio 2022 veniva pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro del 23 febbraio 2022 con il regolamento e le modalità di attuazione del social bonus.

    Il Decreto, in attuazione dell'articolo 81 del D.lgs. 117/2017, nei suoi 15 articoli individua tra l'altro le modalità per l'attribuzione, la misura del credito d'imposta e i criteri per la sua fruizione.

    Social bonus: che cosa è?

    Il credito d'imposta, che sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo, in base all'articolo 4 del Decreto sarà riconosciuto

    • nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, 
    • nella misura del 50 per cento, se effettuate da enti o società,

    Le erogazioni devono essere effettuate in favore degli enti del Terzo Settore per sostenere 

    • il recupero degli immobili pubblici inutilizzati 
    • e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività

    che potranno così essere utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.

    Social bonus: individuazione dei progetti di recupero

    L'individuazione dei progetti di recupero sostenibili mediante le  erogazioni  liberali  di  cui  all'articolo  3  avviene  con   un procedimento a sportello, diretto a  verificare  la  sussistenza  dei presupposti e dei  requisiti  previsti  dal  Codice  e  dal presente regolamento. 

    Ciascun ente proponente presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – l'istanza di partecipazione al procedimento entro il 15 gennaio, il 15  maggio  e il 15 settembre di ciascun anno, accompagnata dai seguenti documenti:
    a) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  di  cui all'articolo 7, in capo all'ente proponente e agli eventuali partner;
    b) scheda  anagrafica  dell'ente  proponente  e  degli  eventuali partner;
    c) almeno due fotografie del bene oggetto dell'intervento;
    d) scheda descrittiva del progetto, con  l'indicazione  specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare, secondo la classificazione indicata all'articolo 3, comma 3, delle attività  di interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva  e  con modalità non commerciali, dei beneficiari diretti delle attività e del loro numero, nonchè dell'eventuale previsione della  valutazione dell'impatto  sociale  degli  effetti  conseguiti  dalle  attività d'interesse generale da svolgere, ai sensi del decreto  del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019;
    e) computo metrico – estimativo  dei  costi  con  prezzi  unitari ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai  listini  ufficiali vigenti nell'area interessata;
    f) cronoprogramma degli interventi;
    g) copia del provvedimento  amministrativo  di  assegnazione  del bene;
    h) copia del documento di  identità del  legale  rappresentante dell'ente proponente e degli eventuali partner.

    Con provvedimento del direttore generale  del  terzo  settore  e della responsabilità sociale delle imprese e del direttore  generale dell'innovazione  tecnologica,  delle  risorse  strumentali  e  della comunicazione da  pubblicare  nel   sito istituzionale  www.lavoro.gov.it è adottata la modulistica  relativa alla documentazione di cui al comma 1.

    Social bonus: a chi spetta?

    Possono usufruire del social bonus:

    • le persone fisiche,
    • gli enti che non svolgono attività commerciali 
    • e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

    Social bonus: per cosa spetta

    Sono ammesse al  credito  d'imposta  le  erogazioni  liberali destinate ed utilizzate per  sostenere  il  recupero  delle  seguenti categorie di beni assegnati agli enti  del  Terzo  settore,  indicati all'articolo 4, comma 1, del Codice, in forma singola o in partenariato tra loro:
    a) immobili pubblici inutilizzati;
    b)  beni  mobili  e   immobili   confiscati   alla   criminalità organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n. 159.

    I beni oggetto degli interventi di recupero di cui  al  comma  1 sono quelli utilizzati da parte degli enti del Terzo settore  in  via esclusiva per lo svolgimento di una o  più attività di  interesse generale indicate nell'articolo 5 del Codice, con modalità non commerciali, ai sensi dell'articolo 79, commi 2, 2-bis, 3 e 6 del medesimo Codice.
    Per il recupero di beni immobili, le  erogazioni  liberali  sono ammesse al credito d'imposta in ragione degli interventi  edilizi finalizzati  ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

    Le erogazioni liberali possono altresì sostenere le  spese di gestione dei beni,  anche  al  fine  di  assicurarne  l'efficienza funzionale.

    Social bonus: come usarlo

    Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta  a  condizione  che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente  mediante  sistemi  di  pagamento  che  ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  23  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

    La causale  del  pagamento dovrà contenere il riferimento al social bonus, all'ente del Terzo settore beneficiario e all'oggetto dell'erogazione.
    Le persone fisiche e gli  enti  non  commerciali  fruiscono  del credito  d'imposta  a  decorrere  dalla  dichiarazione  dei   redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata  l'erogazione  liberale. 

    La  quota  annuale  non  utilizzata  può  essere   riportata   nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad  esaurimento del credito.
    Per  i  soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa,  il  credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  a  decorrere  dal periodo   d'imposta   successivo a  quello di  effettuazione dell'erogazione liberale, presentando il modello  F24  esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 

     In  caso  di mancato  utilizzo,  in  tutto  o  in  parte,  dell'importo   annuale, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta  successivi.  Con  apposita  risoluzione  dell'Agenzia  delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione  del  credito d'imposta,  da  indicare  nel  modello  F24,  e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello. 

    Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa  al  periodo d'imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative  ai  periodi d'imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.
    Il credito d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione,  ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
    Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto, si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di   liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste dalle norme  vigenti in materia di imposte sui redditi. 

  • Enti no-profit

    Abilitazione scorta gara ciclistica: esenti da bollo le istanze delle ETS

    Con risposta a interpello n 346 del 14 giugno le Entrate chiariscono il perimetro di esenzione dal bollo per le istanza di abilitazione al servizio di scorta nelle gare ciclistiche presentate alle autorità dagli ETS.

    L'istante chiede chiarimenti in ordine all'applicazione dell'imposta di bollo «sulla richiesta di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche su strada», nonché sugli attestati 

    In particolare chiede se alle istanze cumulative presentate direttamente dalle:

    • società,  associazioni sportive o enti di cui fa parte o collabora la persona per cui si chiede il rilascio o rinnovo 
    • possano trovare applicazione le previsioni di esenzione dall'imposta di bollo di cui all'articolo 27 bis della Tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all'articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

    le Entrate ricordano che l'articolo 27­bis della Tabella, prevede l'esenzione per gli «Atti, documenti,  istanze,  contratti,  nonché copie anche  se  dichiarate  conformi,  estratti, certificazioni dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni  non lucrative di utilità sociale (onlus) nonché dalle Federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI»

    Con riferimento al riconoscimento da parte del CONI, si fa presente che in base all'articolo 10  del  d.lgs.  28  febbraio  2021,  n.  36: ­       

    • «Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva» (cfr. comma 1); ­        
    • «La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport» (cfr. comma 2).

    Ai fini della risposta al quesito prospettato dall'Istante, si richiamano, inoltre, per quanto di interesse, le disposizioni del Codice del Terzo settore.

    In  particolare, l'articolo  4  del CTS, rubricato  ''Enti del Terzo Settore'',  dispone al comma 1 che sono enti del Terzo settore: «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore». 

    Il comma 5 dell'articolo 82 del predetto Codice dispone l'esenzione dall'imposta di bollo per «Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1», 

    ovvero gli «enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società», iscritti nel Runts, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

    Pertanto, per gli enti individuati dall'articolo 27 ­bis della Tabella allegata al d.P.R. n.  642  del  1972  e  per  quelli  di  cui  al  comma 1  dell'articolo  82  del  CTS, le  istanze presentate e le attestazioni richieste sono esenti dall'imposta di bollo.       

    Con  riferimento  al  caso  rappresentato,  si  osserva  che il  decreto legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  (recante  «Nuovo  codice  della  Strada»)  all'articolo  9,  comma  1, prevede il divieto di effettuare sulle strade ed aree pubbliche «competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche», salvo autorizzazione rilasciata dall'ente territoriale competente.

    Il comma 6­bis del medesimo articolo 9 stabilisce che «Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui  all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione.  Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni».

    ll successivo comma 6­ter prevede che «Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6­bis, […]. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'Interno»

    Il  decreto  interdirigenziale  27  novembre  2002  emanato  dal  Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce che «Possono svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate […] che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale con le società o con le associazioni sportive affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana o con gli enti di promozione sportiva riconosciuti e, che sono in possesso di un attestato di formazione, in corso di validità rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana» (cfr. articolo 1). 

    Inoltre,  con  circolare  del  Ministero  dell'Interno  15  febbraio  2023,  n. 300  è  stato stabilito,  inoltre,  che «accanto al personale che effettua attività di scorta tecnica alle gare ciclistiche che opera al seguito dei concorrenti con veicoli di scorta, è prevista la figura degli addetti ai servizi di segnalazione aggiuntiva»

    Anche tali soggetti per svolgere le funzioni a loro attribuite, come chiarito nella sopra richiamata circolare «devono conseguire un attestato (…) rilasciato dal dirigente del compartimento». 

    L'istante ha fatto presente che ai fini dell'esercizio dell'attività di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche, gli interessati devono essere: ­                   

    • «dipendenti, soci o devono avere un rapporto di collaborazione non occasionale con  le Società  o  con  le  associazioni  sportive  affiliate  alla  Federazione Ciclistica Italiana o con gli Enti di promozione sportiva riconosciuti»; ­        
    • oppure «dipendenti, soci o avere un rapporto non occasionale di durata non inferiore a un anno con imprese o società commerciali autorizzate ad erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso».

    Inoltre, ha precisato che gli attestati sono rilasciati a titolo personale, ma le istanze di rilascio o rinnovo possono essere presentate anche in modo cumulativo, direttamente dalle società, associazioni sportive, Enti o imprese di cui fa parte o collabora la persona per cui si chiede il rilascio o rinnovo. 

    Alla luce del delineato quadro normativo concernente l'imposta di bollo, si ritiene che le istanze cumulative «di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche su strada» relativamente ad interessati che hanno le caratteristiche sopra descritte, possano godere dell'esenzione dal  tributo se presentate da  soggetti  indicati nell'articolo 27­bis della richiamata Tabella o da ETS di cui all'articolo 82, comma 1, del CTS

    Negli altri casi, l'istanza di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione sconta l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3 della Tariffa, nella misura di 16 euro per ogni foglio, e, in caso di eventuali richieste cumulative (ad esempio, da parte di imprese o società commerciali autorizzate ad erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso), ai sensi dell'articolo 13 del d.P.R. n. 642 del 1972 andrà corrisposta per ogni soggetto richiedente la relativa imposta di bollo.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Iscrizione al RUNTS Reti associative: termine ridotto con modelli standard di statuto

    Con Avviso n. 34/5549 del 2 maggio della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, il Ministero si indirizza alle reti associative iscritte nella sezione e) del RUNTS.

    In particolaresi forniscono indicazioni per la presentazione dei modelli standard di statuto da esse predisposti, ai fini della approvazione ministeriale.

    Viene precisato che, l'utilizzo di statuti conformi ai modelli standard approvati, da parte degli enti aderenti alle reti, consente a questi ultimi di beneficiare di termini procedimentali ridotti per l'iscrizione al RUNTS, in quanto l'ufficio del RUNTS competente per territorio deve soltanto verificare la regolarità formale della documentazione presentata, e procede poi entro 30 giorni a iscrivere l'ente nel RUNTS. 

    Le istanze di approvazione dei modelli standard, compilate utilizzando l'apposita modulistica devono essere:

    • sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale della rete associativa,
    • corredate del modello standard di statuto che si intende sottoporre all'approvazione ministeriale (in formato word e pdf),
    • trasmesse – esclusivamente tramite PEC – al seguente indirizzo: dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it.

    I modelli di statuto standard approvati con Decreto direttoriale saranno pubblicati sulla pagina del ministero con l'indicazione della rete associativa proponente, e potranno essere utilizzati dagli aderenti alla rete ai fini dell'iscrizione al RUNTS o successivamente.

    Dettagliando, l'avviso ricorda che l’articolo 47 del decreto legislativo n. 117 del 2017, ai commi 3 e 4, stabilisce in via ordinaria in 60 giorni il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

    Tale termine, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, può essere ridotto a 30 giorni, qualora lo statuto dell’ente venga redatto in conformità ad un modello standard tipizzato, predisposto dalla rete associativa cui lo stesso aderisce ed approvato con decreto del Direttore Generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    In tale ipotesi l'ufficio del RUNTS procedente è tenuto soltanto a verificare la regolarità formale della documentazione presentata. 

    Alla luce della richiamata disposizione l'avviso destinato alle reti associative, fornisce le indicazioni per la presentazione dei modelli standard di statuto da esse predisposti, ai fini della suddetta approvazione ministeriale. 

  • Enti no-profit

    Fondo biblioteche non statali: domande entro il 28 aprile

    Il ministero delle Cultura con avviso pubblicato sul proprio sito internet informa della possibilità di richiedere dal 15 marzo al 28 aprile 2023, tramite piattaforma informatica, i contributi rivolti alle biblioteche non statali.

    Con Decreto Direzione Generale delle Biblioteche del 13 marzo vengono disciplinate le regole del contributo 2023.

    Fondo biblioteche non statali: i beneficiari

    Ai sensi dell'art 2 del decreto di cui si tratta, può presentare domanda il soggetto qualificato come legale rappresentante dell’ente proprietario della biblioteca. 

    L’ente proprietario, individuato dalla combinazione di codice fiscale e ragione sociale, può avere un solo rappresentante legale. 

    Verranno escluse dalla procedura le domande sottoscritte da soggetti diversi per il medesimo ente.

    Fondo biblioteche non statali: requisiti di ammissione

    Per essere ammesse al contributo, le biblioteche devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

    • appartenere a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di cui all’art. 10 comma 1 del Codice dei beni culturali; 
    • avere un direttore responsabile; 
    • essere dotate di un regolamento interno, regolarmente datato, da allegare alla domanda; 
    • effettuare un'apertura al pubblico per almeno dodici ore settimanali;
    • un patrimonio bibliografico superiore ai 3000 volumi ad eccezione del caso di biblioteche estremamente specializzate;
    • operare nel Servizio bibliotecario nazionale (SBN), di cui sarà fornito il relativo codice, oppure chiedere il contributo finalizzato all'inserimento in esso. Nel caso in cui la biblioteca non sia ancora registrata in SBN deve essere obbligatoriamente allegato il parere favorevole da parte del Polo di adesione.

    Fondo biblioteche non statali: presenta la domanda entro il 28.04

    La presentazione delle domande potrà avvenire, dalle ore 12.00 del 15 marzo alle ore 12.00 del 28 aprile 2023, esclusivamente per il tramite dello sportello telematico messo a disposizione dall’amministrazione all’indirizzo web: https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/biblioteche-non-statali/Sportello-domande/

    La domanda può essere compilata ed inviata solo previa registrazione all’applicativo da parte del legale rappresentante dell’ente proprietario della biblioteca. 

    La richiesta di registrazione dovrà essere firmata digitalmente e caricata nell’applicativo, seguendo accuratamente le indicazioni presenti sul sito indicato al comma precedente. 

    La registrazione dovrà essere effettuata anche da utenti che abbiano già presentato domanda negli anni precedenti.

  • Enti no-profit

    5×1000: enti in trasmigrazione al RUNTS accreditati per il 2023

    Con avviso del 24 marzo il Ministero del lavoro specifica che:

    • gli enti che sono stati coinvolti nel processo di trasmigrazione nel RUNTS,
    • e che sono già inclusi nell’elenco permanente (art. 8 del dpcm 23 luglio 2020),

    saranno considerati accreditati al beneficio anche per l’anno 2023, a prescindere dalla data in cui ottengano il provvedimento di iscrizione nel RUNTS.
    Ricordiamo che ai sensi dell'art 8 su indicato, l'accreditamento al riparto della quota del cinque per mille regolarmente eseguito, ai sensi degli articoli da 3 a 7, esplica effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. 

    Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate. 

    Il rappresentante legale dell'ente beneficiario comunica all'amministrazione competente le variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

    In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell'ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette all'amministrazione competente la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente.

    Ciascuna amministrazione di cui all'art. 2, comma 1 dello stesso decreto, effettua controlli circa il possesso dei requisiti da parte dei soggetti accreditati ai fini dell'ammissione al riparto delle somme del cinque per mille, disponendo, in caso di perdita dei requisiti, l'esclusione dal riparto e la cancellazione dall'elenco permanente di cui al comma 2.

    Provvedimento di iscrizione al RUNTS: istruzioni per il 5xmille

    Il Ministero, nel comunicato, specifica anche che, fermo quanto precisato si invitano i medesimi enti, non appena ottengano il provvedimento di iscrizione al RUNTS all’esito della trasmigrazione:

    • ad entrare in piattaforma RUNTS, 
    • e compilare l’apposita pratica di “Cinque per mille” barrando il campo “Accreditamento del 5/1000” 
    • e inserendo l’IBAN per l’accredito al beneficio o, in alternativa, il dato della tesoreria.

    Si segnala l’importanza di tali adempimenti in vista della regolare percezione del beneficio e del popolamento del RUNTS con tutte le informazioni riferite a ciascun ente.

  • Enti no-profit

    Procedimenti arbitrali: niente bollo per gli ETS sugli atti

    Una Società di  Mutuo Soccorso riferisce:

    • di essere iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 
    • e di applicare le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, il quale prevede che:
      • «Gli atti, i documenti, le  istanze, i contratti nonché  le copie anche se dichiarate conformi,  gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo». 

    L'ente chiede se l'esenzione possa applicarsi anche agli atti relativi al procedimento arbitrale.

    Le Entrate, con Risposta a interpello n 219 del 21 febbraioreplicano che Il regime di esenzione riconosciuto dalla normativa agli enti del Terzo settore con un’ampia formulazione si può estendere anche gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 20 della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972.

    L'agenzia ricorda che, l'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1, dispone che:

    • «Sono  soggetti all'imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa». 

    Relativamente agli atti indicati nella tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, si osserva che, in linea generale, le istanze, le scritture private, le copie dichiarate conformi, le certificazioni ed altri documenti in essa elencati prevedono l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine.

    Inoltre, con particolare riferimento ai procedimenti arbitrali, l'articolo 20 della medesima tariffa dispone il pagamento dell'imposta di bollo, nella misura di euro 16.00 per ogni foglio, tra gli altri, per gli «atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali». 

    Poiché l'imposta di bollo su tali atti e provvedimenti è dovuta fin dall'origine, l'obbligazione tributaria deve essere assolta dal soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce.

    Con riferimento al caso di specie si osserva che l'articolo  4,  comma  1, del CTS dispone, tra l'altro, che 

    «Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore». 

    L'articolo 82 del CTS prevede al comma 5 l'esenzione dall'imposta di bollo per «Gli  atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1», ovvero dagli «enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società». 

    Pertanto, specifica l'agenzia, l'ampiezza della formulazione utilizzata dal legislatore porta a ritenere corretto ricomprenderne nel regime di esenzione anche gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 20 della richiamata Tariffa.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Concessioni impianti sportivi: proroga al 2024 per ASD e SSD

    Il Decreto Milleproroghe con l'art. 16, comma 4, proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia. 

    Concessioni impianti sportivi ASD SSD: proroga al 2024

    In dettaglio, si dispone che:

    1. le concessioni alle società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro
    2. degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, 
    3. che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022,
    4. sono prorogate al 31 dicembre 2024

    allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni. 

    Concessioni demaniali marittime: conferme nel Milleproroghe

    Si ricorda che, nell’ambito delle norme di riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime operata dalla legge annuale per la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), l’art. 3 aveva già prorogato l’efficacia delle concessioni in essere, fino al 31 dicembre 2023 – ovvero fino al termine di espletamento delle gare e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 relative in particolare alle concessioni demaniali e ai rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive. 

    Il comma 4 dell'art 16 prevede, oltre a quanto su indicato, che resti fermo in ogni caso quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali e in particolare le disposizioni che hanno previsto, tra l’altro: 

    • l’affidamento e il rinnovo delle concessioni marittime lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive mediante procedure selettive con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento (art. 3, co. 2); 
    • la non abusività dell’occupazione fino alla conclusione delle procedure di affidamento (art. 3, co. 3); 
    • la delega (art. 4) ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, definendone i principi e criteri direttivi. 
  • Enti no-profit

    Corrispettivi di ASD per formazione sport bambini: trattamento IVA

    Con Cosulenza giuridica n 7 del 23 dicembre 2022 le Entrate chiariscono il trattamento IVA applicabile ai corrispettivi percepiti dalle Associazioni Sportive dilettantistiche per lo svolgimento dell'attività di formazione sportiva calcistica impartita ai bambini e ragazzi fino ai 12 anni. 

    Le entrate, dopo un riepilogo normativo, specificano che, con riferimento al caso di specie, fino alla data del 31 dicembre 2023, l'attività di formazione sportiva effettuata dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche è esclusa dall'IVA, se resa a fronte di corrispettivi specifici:

    • nei confronti degli associati ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
    • nei confronti di soggetti che, pur non rivestendo la qualifica di associati, ma unicamente quella di frequentatori e/o praticanti, risultino, come prescritto dalla norma, "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali", vale a dire, come precisato, tra l'altro, dalla circolare n. 18/E del 2018 con riferimento al predetto articolo 148, comma 3, del TUIR, che risultino tesserati:
      • della Federazione Sportiva Nazionale, 
      • dell'Ente di Promozione Sportiva 
      • o della Disciplina Sportiva Associata cui è affiliato l'ente sportivo dilettantistico non lucrativo. 

    L'attività di formazione sportiva risulta, invece, rilevante ai fini dell'IVA qualora venga effettuata nei confronti di soggetti che non hanno né la qualifica di associati né risultano "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali" nel senso sopra precisato, anche se frequentatori e/o praticanti. Tali corrispettivi relativi all'attività di formazione sportiva sono da assoggettare ad IVA nella misura ordinaria. 

    Detta attività, infatti, come precisato dalla risposta pubblicata n. 393 del 27 luglio 2022, non costituisce attività di formazione riconducibile all'articolo 10, numero 20), del citato d.P.R. n. 633 del 1972. 

    Decommerciarlizzazione attività ASD: chiarimenti delle entrate

    Inoltre, ai fini dell'applicazione della agevolazione concernente la decommercializzazione, sia ai fini IRES sia fini IVA, delle attività rese da particolari categorie di enti non commerciali associativi, ivi comprese le Associazioni Sportive Dilettantistiche, è necessario che, oltre alla circostanza che dette attività siano rese in diretta attuazione delle finalità istituzionali in favore di determinati soggetti (soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali), che gli enti interessati conformino i loro statuti, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata alle clausole prescritte dal comma 8 del citato articolo 148 del TUIR, dirette a garantire la non lucratività dell'ente nonché l'effettività del rapporto associativo (cfr. circolare n. 18/E del 2018). 

    Infine, come, peraltro, chiarito dalla medesima circolare n. 18/E, si ribadisce che in capo agli enti che intendono avvalersi delle disposizioni di agevolazione sopra richiamate grava l'onere della comunicazione all'Agenzia delle entrate, mediante apposito modello (cd. Modello EAS), dei dati e delle notizie rilevanti agli effetti fiscali, introdotto dall'articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.