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Emergenza infanzia 114: bando per contributi agli enti del terzo settore
Con apposito avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pubblicano le regole per la concessione di un contributo per la gestione del numero pubblico emergenza infanzia 114 rivolto a enti senza scopo di lucro.
Emergenza infanzia 114: finbalità del bando 2025
Oggetto dell'Avviso è la concessione del contributo, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto interministeriale 6 agosto 2003 e s.m.i., per la gestione del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza 114, o numero pubblico “Emergenza infanzia 114” accessibile gratuitamente da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico delle persone di minore età, anche al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, nell'ottica della più ampia tutela delle persone di minore età.
Il “114” è destinato a fornire alle vittime di abuso e violenza, ovvero alle persone congiunte o legate a esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica, nonché consulenza psicopedagogica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, fatti salvi gli altri obblighi di legge, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata.
Emergenza infanzia 114: beneficiari del contributo
La gestione del “114”, ai sensi del decreto interministeriale 6 agosto 2003, è esclusivamente riservata ad enti, in forma singola o associata anche temporanea:
a) non aventi, per statuto, finalità di lucro;
b) attivi, in base al proprio statuto, nella gestione di servizi alla persona e alla comunità, con particolare riferimento ai soggetti di minore età e alle loro famiglie, tramite l’ausilio prevalente di servizi telefonici di aiuto e sostegno e di messagistica istantanea
c) in possesso di consolidate esperienze professionali di settore, comprovate da attività analoghe svolte a livello nazionale da almeno cinque anni;
d) in grado di avvalersi, in relazione ai diversi livelli di gestione del “114” di personale dipendente, o comunque con esso stabilmente obbligato in forza di idoneo titolo, scelto tra esperti in psicologia, psicopedagogia, neuropsichiatria infantile, assistenza legale o, comunque, personale in possesso della necessaria formazione professionale in relazione al Servizio e che, in ogni caso, non abbia riportato condanne penali né abbia procedimenti penali pendenti, così come richiamato dall’art. 2, comma 3, del decreto interministeriale 6 agosto 2003 e s.m.i.;
e) in grado, autonomamente, di concorrere alla copertura degli oneri di gestione del “114” per una quota eccedente almeno il 20% del contributo erogato dal Dipartimento, ai sensi del paragrafo 14 del presente Avviso, onde garantire un’immediata diffusione del servizio in ambiti rilevanti e nel tempo crescenti del territorio nazionale. Resta salva la capacità del gestore di fornire e sviluppare, mediante risorse proprie, prestazioni e servizi, anche a livello locale, accessori o integrativi al presente servizio.
I soggetti partecipanti alla selezione non devono, inoltre, trovarsi in alcuna delle cause di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, avere riportato condanne penali o sentenze con le quali si dispone l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 C.p.p. o altri riti speciali, né avere o essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti.
Bando emergenza 114: domande entro il 19 novembre
I soggetti interessati devono presentare, a pena di esclusione, una domanda sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’ente, nella quale formulano istanza di partecipazione alla procedura di selezione con l’impegno di accettare e rispettare, ove ne risultino gestori, i criteri e le modalità operative nonché tutte le altre condizioni stabilite dal presente Avviso.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i documenti di cui ai paragrafi 6 e 7. 5.3 dell'avviso in oggetto.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso e in particolare entro il 19 novembre.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, via PEC:
- all’indirizzo di posta elettronica certificata segredipfamiglia@pec.governo.it
- unitamente alla documentazione
- e dovrà essere trasmessa da un indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto interessato.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura “Avviso per la concessione di un contributo per la gestione del numero pubblico Emergenza infanzia 114”.
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Art bonus: chiarimenti per una Onlus che svolge attività coristica
Con la Risposta a interpello n 279 del 3 novembre le Entrate replicano ad una associazione senza scopo di lucro, chiarendo che possono beneficiare dell’art bonus le erogazioni liberali destinate a sostenere l’attività concertistica e corale, ricevute a partire dall’anno 2024, sulla base del decreto ministeriale n. 463/2024 che ha abrogato e sostituto il decreto ministeriale del 27 luglio 2017, in materia di criteri per l’erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo.
Art bonus: chiarimenti per una Onlus che svolge attività coristica
La Onlus istante specificava che con l'introduzione nel decreto ministeriale 27 luglio 2017 dell'articolo 21bis relativo ai “Centri di produzione musica”, è entrata a far parte di tale categoria, lasciando quella delle attività artistiche e corali.
Essa domanda se, con l'inserimento nel settore “Centri di produzione musica” le erogazioni liberali ricevute possano rientrare nell’Art bonus (articolo 1 del Dl n. 83/2014).
L’Agenzia richiama la disciplina sull’Art bonus ricordando che esso è un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni di denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo” (Dl n. 83/2014).
Il bonus spetta nei limiti del 15% del reddito imponibile e nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui se si tratta di titolari di reddito d’impresa, in tre quote annuali e vale anche se le donazioni per la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai concessionari dei beni.
A fine di verificare la spettanza del bonus in oggetto alle erogazioni liberali destinate alla Onlus ha acquisito il parere del ministero della Cultura che ha elencato i contributi fruiti dall’ente per l’attività concertistica e corale in vari trienni e segnala che per le annualità 2025-2027 la stessa Onlus è stata ammessa anche al contributo a valere sul FNSV per l'anno 2025 per il settore ''centri di produzione'' e per il settore ''festival di musica''.
Analizzato ciò viene evidenziato che l’associazione abbia i requisiti di attività strutturata nel settore dello spettacolo e pertanto possiede i requisiti richiesti dall'articolo 1 del decreto legge n. 83/2014 e di conseguenza le erogazioni liberali ricevute e destinate al sostegno della propria attività possono beneficiare dell'Art bonus.
Allegati: -
Contributo impianti natatori ADS e SSD: domande entro il 26 novembre
Il Dipartimento per lo sport con un avviso del 16 ottobre informa del fatto che a far data dalle ore 12 del 27 ottobre 2025 è possibile presentare richieste di accesso al contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori (articolo 3 del Decreto di riparto del Ministro per lo Sport e i Giovani di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 maggio 2025)
Vediamo tutti i dettagli.
Contributo impianti natatori: via alle domande dal 27 ottobre
Dal 27 ottobre 2025 è fino al 26 novembre sarà possibile presentare richieste di accesso al contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori.
Attenzione al fatto che, i beneficiari doveono presentare le domande all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it/
Le domande presentate saranno poi sottoposte all’istruttoria degli organismi sportivi affilianti e del Dipartimento.
I criteri di determinazione del contributo e la documentazione da allegare alla domanda sono i medesimi indicati nel dpcm 10 giugno 2022, pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il 6 luglio 2022.
Le ASD e SSD beneficiarie nel 2024 del contributo per la gestione di impianti natatori, determinato ai sensi del predetto DPCM 10 giugno 2022, alla data di pubblicazione della presente notizia, devono risultare in possesso dei requisiti di cui agli art. 2, 3 e 4 del predetto DPCM.
Le sopra citate ASD e SSD devono comunque effettuare l’accesso sulla piattaforma; una volta accedute, avranno la possibilità di confermare i dati già in possesso dell’amministrazione, con conseguente erogazione dello stesso contributo già ricevuto nel corso dell’anno 2024, salvo rideterminazioni proporzionate a causa dell’eccesso di richieste rispetto al budget stanziato; potranno solamente modificare l’IBAN su cui ricevere il contributo.
Attenzione al fatto che, qualora anche solo uno degli elementi caratterizzanti la domanda sia mutato rispetto a quanto dichiarato nel 2024, ad eccezione dell’IBAN, andrà compilata una nuova domanda.
Le ASD e SSD che non hanno beneficiato nelle annualità passate del contributo, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli art. 2, 3 e 4 del predetto DPCM 10 giugno 2022 alla data del 6 maggio 2025.
Non verranno erogati contributi ad enti che risultino cessati al momento dell’apertura della piattaforma.
Per info è possibile scrivere a:
- supporto.avvisibandi@coninet.it,
- mentre per richieste di carattere amministrativo è possibile scrivere a: programmazionesport@governo.it.
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Fondo attività interesse generale ETS: domande dal 25 settembre
Con l’Avviso n. 2/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mette a disposizione 13,5 milioni di euro per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, in attuazione dell’art. 72 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
L’obiettivo è sostenere attività di interesse generale promosse dagli enti del Terzo settore (ETS) su scala nazionale, in coerenza con le priorità indicate nell’Atto di indirizzo del Ministro (D.M. 124/2025). Leggi anche Fondo progetti interesse generale ETS: atto di indirizzoLa domanda va presentata esclusivamente in formato digitale tramite la piattaforma del Ministero del Lavoro, accessibile con SPID:
- https:/servizi.lavoro.gov.it
- dalle ore 10:00 del 25 settembre 2025 alle ore 15:00 del 28 ottobre 2025.
Fondo attività interesse generale ETS: beneficiari
Possono partecipare, singolarmente o in partenariato:
- Organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte al RUNTS;
- Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte al RUNTS;
- Fondazioni del Terzo settore iscritte al RUNTS;
- Fondazioni iscritte all’anagrafe ONLUS (art. 11, d.lgs. 460/1997, in regime transitorio);
- Reti associative di cui all’art. 41 del Codice del Terzo settore .
Fondo attività interesse generale ETS: drequisiti di accesso
I progetti devono rispettare alcune condizioni essenziali:
- realizzazione di attività in almeno 10 Regioni italiane;
- durata compresa tra 12 e 18 mesi;
- costo complessivo compreso tra € 250.000 e € 500.000;
- quota di cofinanziamento:
- minimo 20% per ODV e APS,
- minimo 50% per fondazioni;
- il costo complessivo non può superare le entrate dell’ultimo bilancio consuntivo approvato.
Devono inoltre sussistere requisiti generali: regolarità fiscale, previdenziale e assistenziale, assenza di cause di divieto o decadenza per i rappresentanti legali, assenza di condanne penali per i reati ostativi.
Scarica qui l'avviso con tutti i dettagli.
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Compensi manifestazioni sportive equestri: trattamento fiscale
Con la Consulenza giuridica n 9/2025 le Entrate chiariscono il Trattamento tributario dei premi corrisposti nell'ambito di manifestazioni sportive equestri di livello nazionale ed internazionale.
Trattamento fiscale compensi manifestazioni sportive equestri: quesito all’ADE
Con la risposta n. 9/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile ai premi erogati nell’ambito di manifestazioni sportive equestri, sia a livello nazionale che internazionale, erogati da una Federazione sportiva nazionale, in merito all’interpretazione dell’art. 36, comma 6-quater del D.lgs. 36/2021 e delle altre norme tributarie collegate.
La Federazione istante, nell’ambito della propria attività istituzionale e regolamentare, organizza manifestazioni equestri (nazionali e internazionali) e riconosce premi in denaro a cavalieri, tecnici, proprietari, allevatori, sia residenti sia non residenti.
Questi premi possono essere erogati in diverse forme (contanti, assegni, bonifici), e in base alla normativa federale, possono essere destinati anche a soggetti diversi dal cavaliere, previa dichiarazione scritta.
Si domandava il corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, da applicare ai premi, distinguendo tra:
- premi corrisposti direttamente dalla Federazione,
- premi erogati da ASD/SSD affiliate,
- premi corrisposti da imprese o enti nell’ambito dell’attività commerciale,
- premi percepiti nell’ambito di rapporti di lavoro sportivo regolati dal D.lgs. 36/2021.
Trattamento fiscale compensi manifestazioni sportive equestri: i chiarimenti
L'agenzia ha replicato puntualmente specificando punto per punto le diverse tipologie come di seguito:
- se i premi sono erogati direttamente dalla Federazione (es. eventi ippici), si applica una ritenuta del 4%:
- ai sensi dell’art. 5 del D.L. 417/1991 e art. 28, comma 2, D.P.R. 600/1973,
- a titolo di acconto per soggetti titolari di reddito d’impresa,
- a titolo di imposta per altri soggetti (es. persone fisiche),
- applicabile anche a non residenti, salvo convenzioni contro le doppie imposizioni;
- se i premi provengono da Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, e sono corrisposti a tecnici o atleti tesserati, la ritenuta è:
- del 20% a titolo di imposta, ai sensi dell’art. 36, comma 6-quater, D.lgs. 36/2021 e art. 30, comma 2, D.P.R. 600/1973,
- applicabile anche se il soggetto è un professionista o imprenditore, purché agisca come atleta o tecnico tesserato,
- valida anche per non residenti,
- esenzione 300 euro: per il solo anno 2024, i premi di importo non superiore a 300 euro godono di esenzione da ritenuta (D.L. 215/2023, art. 14, comma 2-quater);
- se i premi sono versati da imprese, società o enti nell’ambito della propria attività commerciale, la ritenuta varia in base al percettore:
- 20% a titolo di acconto per persone fisiche residenti,
- 30% a titolo di imposta per soggetti non residenti,
- nessuna ritenuta se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica;
- quando i premi sono riconosciuti nell’ambito di un rapporto di lavoro sportivo (subordinato, autonomo o co.co.co.), non si applica il regime dei premi ex art. 30 DPR 600/1973:
- le somme assumono natura di compenso variabile,
- concorreranno al reddito da lavoro dipendente/autonomo,
- esenzione fino a 15.000 euro annui prevista dal D.lgs. 36/2021,
- l’eventuale eccedenza è assoggettata a ritenuta Irpef ordinaria.
Trattamento fiscale compensi manifestazioni sportive equestri: conclusioni
L’Agenzia ha chiarito che i premi in denaro, nei casi sub 1, 2 e 3, non costituiscono corrispettivo di un servizio, e pertanto non rilevano ai fini IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/1972.
Diversamente, se il premio è parte del compenso per un’attività lavorativa autonoma (caso 4), allora è soggetto a IVA.
Questo vale solo se il lavoratore sportivo è titolare di partita IVA e il premio è integrato nel corrispettivo contrattuale.
Per i commercialisti che assistono federazioni, ASD o soggetti sportivi, è fondamentale distinguere:
- natura dell’erogante: federazione, ASD, impresa, ecc;
- qualifica del percettore: atleta, tecnico, impresa, non residente;
- tipologia del rapporto: premio una tantum vs compenso contrattuale.
L'errata classificazione può comportare applicazione di ritenute non dovute o omissione di adempimenti IVA. Si consiglia, inoltre, di valutare l’eventuale applicazione di convenzioni internazionali per soggetti non residenti.
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Esenzione IMU immobili usati per sport dilettantistici: novità dal DL Fiscale
Viene approvato un emendamento al DL fiscale (DL n 84/2025) sull’esenzione Imu per le ASD e SSD.
In particolare, è stato approvato in commissione Finanze alla Camera un correttivo al decreto fiscale (Dl 84/2025) che interviene sui requisiti di accesso al regime di esenzione Imu in ambito sportivo.
L'esenzione spetta a condizione che gli immobili siano utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento di attività sportive esclusivamente con modalità non commerciali.
Esenzione IMU immobili usati per sport dilettantistici: novità dal DL Fiscale
Con le novità approvate in sede di onversione del decreto fiscale (DL 84/2025) è stata introdotta un'importante misura in favore del mondo sportivo dilettantistico e IMU.
Si prevede l’esenzione dall’IMU per gli immobili di proprietà di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), regolarmente iscritte al RASD, a condizione che svolgano esclusivamente attività non commerciali.
Per la non commercialità dell'ente e necessario che essi:
- offrano gratuitamente i servizi,
- oppure li offrano dietro pagamento di un compenso simbolico,
- comunque non superiore al 50% dei prezzi medi praticati per attività simili svolte a scopo di lucro nello stesso territorio comunale.
La novità si applica a Federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che risultano iscritti nel medesimo Registro RASD.
Le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) possono usufruire dell’esenzione dall’IMU, a condizione che gli immobili di loro proprietà siano interamente destinati ad attività sportive non professionistiche e senza finalità di lucro.
Qundi tali attività non devono generare reddito commerciale, oppure che eventuali ricavi siano del tutto marginali rispetto all’impostazione non lucrativa dell’impiego dell’immobile.
Inoltre, i prezzi richiesti non devono essere collegati al reale costo del servizio offerto, confermando così l’assenza di finalità economiche.
Con la nuova norma approvata attraverso l’emendamento al Decreto Fiscale, si stabilisce che per riconoscere l’esenzione IMU prevista dall’art. 1, comma 759, lett. g), della legge 160/2019, è necessario fare riferimento ai criteri stabiliti nel regolamento ministeriale 200/2012.
In particolare, per verificare la natura non commerciale delle attività sportive, i comuni sono tenuti a individuare i corrispettivi medi delle attività simili a pagamento, svolte a livello locale in forma concorrenziale e l'individuazione deve avvenire:
- con cadenza annuale,
- consultando le rappresentanze sportive del territorio,
- e deve esserci una pubblicazione degli importi sul sito istituzionale del comune.
Attenzione al fatto che temporaneamente, nell'attesa che i comuni provvedano all’attuazione completa delle nuove disposizioni, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria. per poter usufruire dell’esenzione IMU, e a tal fine è sufficiente che le ASD e SSD risultino iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), istituito dall’art. 4 del D.lgs. 39/2021.
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Responsabilità solidale rappresentanti ASD: principio della Cassazione
La responsabilità fiscale del rappresentante legale delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD)viene trattata nuovamente dalla Cassazione con l'Ordinanza n. 17576/2025.
Il provvedimento offre indicazioni chiare sul perimetro della responsabilità solidale del legale rappresentante, anche in caso di successione nella carica e rispetto a periodi d’imposta precedenti al suo mandato.
Responsabilità solidale rappresentanti ASD: principio della Cassazione
L’articolo 38 c.c. stabilisce che le obbligazioni assunte da associazioni non riconosciute, tra cui rientrano anche le ASD, ricadono in solido su chi ha agito in nome e per conto dell’ente.
Questo principio è stato per anni interpretato in chiave restrittiva, limitando la responsabilità ai soggetti effettivamente coinvolti nella gestione dell’associazione.
Tuttavia, la giurisprudenza più recente, incluso il caso oggetto della nuova ordinanza, amplia la portata della responsabilità, ponendo l’accento sull’adempimento degli obblighi tributari da parte del rappresentante legale, anche per annualità non direttamente gestite.
Nel caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte, il Fisco aveva notificato un avviso di accertamento per IVA e IRES a carico di una ASD aderente al regime fiscale agevolato ex L. 398/1991, ma che risultava inadempiente sotto diversi profili:
- mancata tenuta delle scritture contabili previste dal regime opzionale,
- assenza di rendiconto economico e verbali del consiglio direttivo,
- violazioni formali e sostanziali delle regole associative.
L’accertamento è stato esteso al rappresentante legale dell’ente, in carica successivamente al periodo d’imposta contestato, il quale ha eccepito la mancanza di ingerenza nella gestione per quell’annualità.
Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, richiamando un principio chiave:
- il rappresentante legale subentrante è tenuto a verificare e correggere eventuali omissioni pregresse, non potendosi limitare a invocare l’estraneità ai fatti.
La Corte ribadisce che, in ambito fiscale, vige il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civilistico.
Di conseguenza: "“Il rappresentante legale di un’associazione non riconosciuta risponde solidalmente anche per le violazioni fiscali pregresse, se non ha posto in essere le necessarie attività di verifica, rettifica e regolarizzazione.”
Tra queste attività rientrano:
- il controllo della correttezza delle dichiarazioni fiscali,
- l’eventuale presentazione di dichiarazioni integrative,
- la tenuta regolare della contabilità,
- la conservazione e messa a disposizione della documentazione
In assenza di tali azioni, il subentrante non può andare esente da responsabilità fiscale.
Va ricordato che la responsabilità fiscale ha natura autonoma rispetto a quella civile,v mentre quest’ultima richiede la prova di atti compiuti per conto dell’associazione, la responsabilità tributaria può sorgere anche in assenza di una condotta attiva, se il soggetto non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme fiscali, tra cui la verifica e la correzione di eventuali errori dichiarativi.
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Oratori ETS: regole per richiedere i contributi
Il dipartimento per lo sport ha pubblicato in data 1° luglio un avviso riguardante l’erogazione di contributi per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli Oratori, finalizzato a sostenere progetti per la diffusione:
- dello sport e della solidarietà,
- la promozione sociale,
- l’organizzazione di iniziative educative e culturali,
- il contrasto all’emarginazione sociale, la discriminazione razziale, il disagio e la devianza in ambito minorile.
Le risorse disponibili, pari a complessivi € 500.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027, sono destinate alla valorizzazione o alla realizzazione di:
- interventi di sostegno alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali/educative;
- ricerche e sperimentazioni su attività e metodologie innovative per migliorare l’efficacia delle azioni educative e sociali;
- progetti educativi, anche interdiocesani, con finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, comprese le attività scolastiche curriculari.
I progetti dovranno essere avviati entro il 31 dicembre 2025, e conclusi entro il 30 giugno 2026.
Attenzione al fatto che saranno prese in considerazione solo le prime 30 proposte progettuali pervenute per ciascuna Regione e/o Provincia autonoma, aventi i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.
Oratori ETS: beneficiari del contributo
La richiesta di contributo per la realizzazione degli eventi sportivi oggetto del presente Avviso puòessere presentata da:
- a) Parrocchie;
- b) Associazioni del Terzo Settore, iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e Associazioni ONLUS, iscritte all’anagrafe di cui all’art. 11 del D.lgs. 460/1997che operano presso oratori parrocchiali;
- c) Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
- d) Enti di altre confessioni religiose con intesa con lo Stato ai sensi dell’art. 8, co. 3, della Costituzione, di cui all’elenco pubblicato all’indirizzo https://presidenza.governo.it/usri/confessioni/intese_indice.html .
Attenzione al fatto che in caso di partecipazione in forma associata, i soggetti si impegnano a costituirsi in ATS (Associazione Temporanea di Scopo), antecedentemente alla sottoscrizione della Convenzione e a individuare, già in sede di presentazione della richiesta di contributo, il soggetto che ricopre il ruolo di capofila e che, in tale qualifica, sarà l’unico interlocutore del Dipartimento, nonché destinatario del contributo e responsabile dell’utilizzo del contributo per la realizzazione dell’evento sportivo.
La costituzione dell’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) dovrà quindi essere formalizzata, qualora la richiesta di contributo sia ammessa a finanziamento, mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, da caricare, a pena di irricevibilità, esclusivamente sulla specifica piattaforma telematica, di cui al par. 3.2 messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport e rinvenibile all’interno del seguente url: https://avvisibandi.sport.governo.it/.
Nell’ambito del presente Avviso, i soggetti richiedenti, in forma singola o associata, non possono presentare, a pena di esclusione, più di un’istanza.
Oratori ETS: requisiti di ammissibilità al contributo
Requisiti minimi di ammissibilità, a pena di esclusione dalla valutazione di merito sono elencati di seguito:
- i progetti devono essere presentati dai soggetti di cui al comma che precede;
- in caso di proposta da parte di associazioni del Terzo Settore:
- 1) Iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
- 2) Nulla osta da parte del Parroco o del responsabile dell’ente ecclesiastico, che attesti l’operatività dell’associazione del Terzo Settore presso l’oratorio parrocchiale;
- in caso di proposta da parte di associazioni ONLUS:
- 1) iscrizione all’anagrafe delle Onlus di cui all’articolo 11 del d.lgs. 460/1997;
- 2) nulla osta da parte del Parroco o del responsabile dell’ente ecclesiastico, che attesti l’operatività dell’ONLUS presso l’oratorio parrocchiale;
- in caso di proposta da parte di enti appartenenti a confessioni religiose diverse da quella cattolica, che l’ente abbia stipulato un’intesa con lo Stato ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
- coinvolgimento di un bacino di utenza pari ad almeno 20.000 abitanti ovvero coinvolgimento di enti che operano, anche in forma congiunta, a livello almeno provinciale; il bacino di utenza dovrà essere dichiarato dal soggetto proponente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- richiesta di contributo non superiore ad € 23.809,52;
- il progetto deve attenere ad almeno una delle attività sub a), b) e c) di cui all’articolo 6 del presente Avviso.
Oratori ETS: progetti finanziabili
Saranno finanziati progetti coerenti con una o più delle seguenti tipologie e destinati alla valorizzazione ovvero alla realizzazione di:
- a. interventi di sostegno alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali ed educative presso gli enti di cui al precedente paragrafo 5, comma 1;
- b. ricerche e sperimentazioni su attività e metodologie innovative di intervento, finalizzate a migliorare l’efficacia delle azioni educative e sociali;
- c. progetti educativi, anche interdiocesani, che perseguano in modo integrato finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, comprese le attività scolastiche curriculari di educazione civica
Oratori ETS: presenta la domanda
Per la presentazione delle domande è messa a disposizione apposita piattaforma all’indirizzo https://avvisibandi.sport.governo.it/ .
Al fine di consentire ai partecipanti la redazione dei documenti necessari al fine della presentazione della domanda, nonché per risolvere eventuali dubbi e richieste di assistenza, la predetta piattaforma sarà disponibile a decorrere dalle ore 12:00 di lunedì 14 luglio 2025 fino alle ore 12.00 del 5 settembre 2025.
“Gli oratori – ha dichiarato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi – rappresentano un presidio sociale insostituibile, sono luoghi di vita, nei quali l’educazione, la solidarietà e l’inclusione si intrecciano e si consolidano ogni giorno. Investire negli oratori vuol dire rafforzare una rete di prossimità che sostiene le famiglie, accompagna gli adolescenti nel loro percorso di crescita e contribuisce a unire le comunità, rafforzandone le difese immunitarie. Il nostro impegno è e sarà quello di restituire centralità a questi spazi, troppo a lungo trascurati, perché possano tornare a svolgere la loro funzione naturale, a offrire opportunità quotidiane di partecipazione e a generare nuova e indispensabile speranza”.
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Modello Redditi ENC 2025: regole per gli enti non commerciali
Pubblicato il Provvedimento n 131080 del 17 marzo con approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2025–ENC 2025” con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi.
Inoltre sono anche approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.
Modello Reddici ENC 2025: tutte le regole per gli enti
È approvato il modello “Redditi 2025–ENC”, da presentare nell’anno 2025 è composto da:
- a) il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RL, RM, RN, PN, RQ, RU, RT, RK, RO, RS, RW, RZ, FC, RX, AC, CE, TR, OP, DI, CP;
- b) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento.
Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
Il frontespizio del Modello REDDITI ENC si compone di due facciate:
- la prima facciata contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679, nonché i campi relativi alla “Denominazione” e al “Codice fiscale”. - la seconda facciata contiene le informazioni relative al tipo di dichiarazione, alla società o all’ente, alla ONLUS, e al rappresentante che sottoscrive la dichiarazione. Inoltre, contiene i riquadri per la sottoscrizione della dichiarazione, per l’apposizione del visto di conformità, per la certificazione tributaria e per l’impegno dell’incaricato alla presentazione telematica della dichiarazione.
l modello Redditi ENC è utilizzato per presentare la dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali ed equiparati.
Tale modello deve essere presentato dai seguenti soggetti Ires:
- enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti in Italia,
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Onlus (Articolo 10 del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460), ad eccezione delle società cooperative, comprese le cooperative sociali,
- società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia,
- curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’IRES e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.
La dichiarazione deve essere presentata a partire dal 30 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (art. 2, comma 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).
Pertanto, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 ottobre 2025.
Modello ENC 2025: sintesi delle novità
Vediamo le principali novità contenute nel modello ENC 2025:
- Concordato preventivo biennale: è stato previsto il nuovo quadro CP e sono stati aggiornati i quadri RF, RG, RE, RS e RH per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
- Maggiorazione costo del personale: sono state aggiornate le variazioni in diminuzione del quadro RF e i componenti negativi dei quadri RC, RE e RG per accogliere la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).
- Proddotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato: nel quadro RW è stata prevista una nuova casella da barrare in caso di applicazione dell’aliquota dell’IVAFE per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, fissata nella misura dello 0,40 per cento a decorrere dal 2024 (art. 19, comma 20-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011); è stata inoltre prevista la nuova aliquota dell’IVIE che, a decorrere dal 2024, è pari allo 1,06 per cento (art. 19, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011).
- Rivalutazione di terreni e partecipazioni: nei quadri RT (sezione X) ed RM (sezione III) sono state gestite le modifiche agli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 al fine di introdurre a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei
terreni edificabili e con destinazione agricola (art. 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) - Redditi derivanti dalla produzione di vegetali: nel quadro RD (sezioni II e II-A) è stata prevista la modifica dell’art- 56-bis del TUIR riguardante la tassazione forfetaria dei redditi derivanti dalle attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) e i redditi derivanti dalla produzione e cessioni di beni di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-ter) (sezione III) oltre il limite ivi indicato (art. 1, comma 1, lett. e) e f) del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
- Affrancamento cripto attività: Nel quadro RT (sezione XI) è stato previsto che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento da versare entro il 30 novembre 2025 (art. 1, commi da 26 a 29, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
• Affrancamento straordinario delle riserve: è stata prevista la nuova sezione VII del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
• Regime società di comodo: il prospetto relativo a alla verifica delle operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo del quadro RS è stato aggiornato per accogliere le modifiche previste dall’art. 20 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
• Sismabonus ed ecobonus: nel quadro RS è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi “Sismabonus” ed “Ecobonus”, effettuati nel 2025 (art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
• Codice identificativo nazionale: è stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS per indicare il codice identificativo nazionale assegnato alle strutture ricettive (art. 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
• Tonnage tax: è stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS per indicare i redditi di partecipazione in una (o più) società fiscalmente trasparente che ha optato per la determinazione del reddito in maniera forfetaria ai sensi degli artt. 155 e seguenti del TUIR.
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Esenzione Ires Enti e Associazioni: ecco l’elenco 2024
Pubblicato in GU n 85 dell'11 aprile il Decreto 13 febbraio con l'esenzione Ires per enti e associazioni.
In dettaglio per l'anno d'imposta 2024, le associazioni senza fine di lucro a cui si rendono applicabili le disposizioni recate dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate, senza pregiudizio per le eventuali ulteriori attività di accertamento, nell'elenco allegato, che forma parte integrante del decreto.
Gli Enti e le Associazioni culturali senza fini di lucro che, per il periodo d’imposta 2024, beneficeranno dell’esenzione dall’Ires grazie al loro impegno nella tutela e nella valorizzazione delle tradizioni storiche, artistiche e culturali delle comunità locali, sono in tutto 139.
Esenzione Ires Enti e Associazioni: ecco l’elenco 2024
Ricordiamo che l’agevolazione è stata introdotta dalla legge Finanziaria del 2007 all'articolo 1, comma 185, (legge n. 296/2006)
I soggetti interessati possono presentare ogni anno un’apposita richiesta all’Agenzia delle entrate, utilizzando il software “IstanzaBenefici_Associazioni” disponibile sul sito delle Entrate sia direttamente che attraverso intermediari abilitati dal 20 luglio al 20 settembre.
Scarica qui Modello e istruzioni.
Accolta la domanda gli enti usufruiscono:
- dell’esenzione dall’Ires
- le persone fisiche incaricate di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali non assumono la qualifica di sostituti d’imposta
- le prestazioni gratuite e le donazioni eseguite da persone fisiche in loro favore hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.