• Ipotecaria e catastali

    Condono edilizio: la piena legittimità dell’immobile sanato

    Con la sentenza n. 2848 del 9 aprile 2026, il Consiglio di Stato introduce un importante principio innovativo in materia di condono edilizio.

    La decisione supera un orientamento giurisprudenziale consolidato, ridefinendo il regime giuridico degli immobili oggetto di sanatoria e ampliando le possibilità di intervento su di essi.

    ondono edilizio: la piena legittimità dell’immobile sanato

    La vicenda riguarda il diniego opposto da un Comune a un’istanza di sanatoria relativa a interventi edilizi eseguiti su un immobile già oggetto di condono nel 2006. 

    Le opere, consistenti in modifiche interne e nella chiusura di una struttura già parzialmente delimitata, erano state qualificate dall’amministrazione come “nuova costruzione”, dunque non sanabile tramite SCIA in sanatoria.

    Il TAR aveva confermato tale impostazione, ritenendo che un immobile condonato non potesse essere oggetto di interventi diversi dalla manutenzione ordinaria o straordinaria.

    Il principio innovativo del consiglio di stato è che il condono attribuisce piena legittimità urbanistica potendo essere oggetto degli stessi interventi consentiti su un immobile legittimamente edificato, inclusa la ristrutturazione edilizia 

    Secondo i giudici:

    • il titolo in sanatoria non si limita a “tollerare” l’abuso originario; 
    • ma conferisce una legittimazione piena e definitiva dell’immobile; 
    • eliminando le cosiddette “zone grigie” incompatibili con il principio di certezza del diritto. 

    Il Collegio richiama espressamente:

    • l’art. 9-bis del Testo Unico Edilizia; 
    • i principi costituzionali di tutela della proprietà (art. 42) e dell’iniziativa economica (art. 41); 
    • il principio eurounitario di certezza giuridica. 

    La pronuncia prende posizione contro un orientamento giurisprudenziale secondo cui:

    • gli immobili condonati sarebbero utilizzabili solo per interventi manutentivi; 
    • senza possibilità di realizzare nuove opere o ristrutturazioni. 

    Secondo il Consiglio di Stato, tale lettura non è più sostenibile:

    • il condono edilizio, una volta rilasciato, equipara l’immobile a uno legittimamente assentito
    • pertanto, sono ammissibili interventi più ampi, purché rispettino la disciplina urbanistica vigente. 

    Questo passaggio rappresenta un vero cambio di paradigma, con effetti anche sul mercato immobiliare e sulla circolazione dei beni.

    Il Consiglio di Stato in merito alla qualificazione delle opere edilizie. ha chiarito che:

    • interventi interni, senza aumento di volumetria o superficie; 
    • realizzati su un immobile già legittimato; 

    devono essere qualificati come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione

    Nel caso concreto:

    • la volumetria era già stata assentita con il condono del 2006; 
    • le opere non hanno comportato incremento del carico urbanistico; 
    • pertanto, il diniego comunale risultava privo di adeguata motivazione. 

    La sentenza presenta elementi innovativi anche sotto il profilo paesaggistico.

    Il Consiglio di Stato ha infatti precisato che:

    • in assenza di aumento di volume o superficie; 
    • per interventi interni che non alterano l’aspetto esteriore; 

    non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica, rientrando tali opere tra quelle escluse ai sensi del d.P.R. 31/2017 .Ne consegue che l’amministrazione non può bloccare il procedimento ma deve eventualmente procedere alla verifica di compatibilità, anche per escluderne la necessità. 

    La decisione del Consiglio di Stato è molto importante e letteralmente stabilisce che: "pur se secondo una consolidata ma risalente giurisprudenza un immobile condonato può essere oggetto solo di interventi manutentivi e non di nuove opere, appare preferibile ritenere, sulla base dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001, che un immobile condonato acquisisce piena legittimità urbanistica e può essere oggetto degli stessi interventi consentiti a un immobile legittimamente assentito, ivi inclusa la ristrutturazione edilizia, posto che il rilascio del titolo in sanatoria, pur costituendo una fattispecie eccezionale di legge, alla luce del generale principio dell’ordinamento italiano ed eurounitario di certezza del diritto, che non ammette zone “grigie”…”. 

  • Agricoltura

    Tax credit gasolio agricoltura: in attesa del decreto attuativo

    Il decreto carburanti bis o DL n 42/2026 ha previsto tra le altre, una misura agevolativa per il settore agricoltura.

    Si tratta di un credito di imposta per far fronte alla emergenza del caro carburanti, vediamo a chi spetta e quali sono le regole per averlo.

    Tax credit gasolio agricoltura 2026: beneficiari e importo

    Il Tax credit fino al 20% per il carburante in agricoltura è stato introdotto dall articolo 1, comma 1, lettera b), del Dl 42/2026 del 3 aprile 2026, inserendo l’articolo 8-ter nel Dl 38/2026.

    Esso destina 30 milioni alle imprese agricole per attenuare il rincaro del costo di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole sostenuto nel marzo 2026 e documentato dalle relative fatture d’acquisto. 

    Essenzialmente si tratta  di un credito d’imposta che potrà arrivare fino al 20% della spesa sostenuta al netto dell’Iva, e la variazione è in funzione del limite di spesa secondo criteri dettati da specifico decreto Masaf/Mef da adottare entro il 4 maggio prossimo.

    Lo stesso decreto dovrà stabilire le procedure di domanda per l’aiuto, gli adempimenti documentali, nonché le regole per controlli e eventuali revoche.

    Viene già precisato che il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2026, non sarà imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, e potrà cumularsi con altre agevolazioni.
    Per quanto riguarda i beneficiari non ci sono esclusioni soggettive in base ai regimi fiscali adottati e beneficeranno dell’aiuto tutti gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile che, al di là della forma giuridica rivestita, svolgono le attività di coltivazione, selvicoltura, allevamento e a queste connesse.

  • Riforme del Governo Meloni

    Documento di finanza pubblica 2026: crescita PIL allo 0,6

    Il consiglio dei ministri del 22 aprile ha approvato tra gli altri il DFP documento di finanza pubblica per l'anno 2026.

    Vediamo il dettaglio dei numeri dello Stato secondo il comunicato stampa dell'esecutivo, diffuso dopo la conferenza stampa.

    Documento di finanza pubblica 2026: cosa contiene

    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il Documento di finanza pubblica (DFP) 2026.

    Il documento è principalmente incentrato sulla rendicontazione dei progressi compiuti nel corso del 2025 nell’attuazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, in ottemperanza alla normativa eurounitaria che prevede l’invio alla Commissione europea di una Relazione annuale sui progressi compiuti (Annual Progress Report).

    A fronte della profonda incertezza che caratterizza il contesto internazionale aggravato dal conflitto in Medio Oriente, il Governo adotta un approccio realistico e responsabile delle stime elaborate.

    Le previsioni relative al prodotto interno lordo (PIL) reale indicano per il 2026 una crescita dello 0,6 per cento, inferiore rispetto a quella indicata nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) dello scorso ottobre (pari allo 0,7 per cento). 

    Tale andamento è confermato anche per il 2027, mentre le previsioni per il biennio 2028-2029 prefigurano una crescita annua dello 0,8 per cento.

    Il quadro di finanza pubblica è basato sulle stime di consuntivo pubblicate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) lo scorso 3 aprile. 

    I dati di consuntivo per il 2025 mostrano un deficit al 3,1 per cento, un valore lievemente superiore alle stime dello scorso ottobre (3 per cento) contenute nel DPFP.

    Per l’orizzonte di previsione del documento, si conferma il percorso in discesa del deficit, sebbene su valori leggermente più elevati di quelli inclusi nelle previsioni del DPFP 2025. 

    In particolare, per quest’anno si prevede un deficit del 2,9 per cento. 

    Successivamente, il deficit tendenziale scenderà ancora, attestandosi al 2,8 per cento nel 2027 e al 2,5 per cento nel 2028, per poi chiudere al 2,1 per cento nel 2029.

    Le stime di consuntivo relative al 2025 mostrano un tasso di crescita dell’indicatore della spesa netta pari all’1,9 per cento. 

    Le previsioni per gli anni successivi stimano che la crescita dell’indicatore si porterà nel 2026 all’1,6 per cento, per poi aumentare nel 2027 al 2,2 per cento e attestarsi all’1,7 nel 2028.

    Il rapporto debito/PIL, a partire da un dato di consuntivo del 2025 meno favorevole rispetto alle attese (137,1 per cento del PIL), dopo l’incremento atteso nell’anno in corso (138,6 per cento del PIL) che risente ancora dell’impatto di cassa dei crediti di imposta legati ai bonus edilizi, mostra una discesa già a partire dal 2027 (138,5 per cento del PIL), che prosegue nel 2028 (137,9 per cento del PIL) e nel 2029 (136,3 per cento).

  • Dichiarazione Irap

    IRAP enti locali: specifiche tecniche per l’invio 2026

    Con il Provvedimento n 124854 del 23 aprile le Entrate approvano le specifiche tecniche per la trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2026. 

    Ciò a completamento di quanto previsto all'atto della pubblicazione del Modello e istruzioni IRAP 2026 con il precedente Provvedimento n 71997 del 27 febbraio.

    In particolare le specifiche tecniche dell'allegato A al provvedimento in oggetto sono necessarie alle Entrate che trasmettono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in cui ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo, ovvero dove viene ripartito il valore della produzione netta, le dichiarazioni Irap, utilizzando il sistema di collegamento tra Anagrafe tributaria ed Enti locali denominato attualmente “Siatel v2.0 PuntoFisco”, secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al presente provvedimento.

    IRAP enti locali: le specifiche tecniche per l’invio

    Attenzione al fatto che le modalità operative della trasmissione sono disciplinate dalle specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al provvedimento. 

    Esse sono definite in formato Xml e stabiliscono in modo puntuale:

    • la struttura dei file, 
    • i contenuti informativi 
    • le regole di colloquio tra i sistemi dell’Agenzia delle entrate e quelli delle regioni e delle province autonome. 

    In questo modo si garantisce coerenza, completezza e corretta interpretazione dei dati trasmessi.

    Eventuali correzioni o aggiornamenti alle specifiche tecniche non richiederanno l’adozione di un nuovo atto formale. 

    L’approvazione delle specifiche tecniche dà attuazione a quanto già previsto dal provvedimento dello scorso 27 febbraio, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione “Irap 2026” e le relative istruzioni.

    E' allora che è stato stabilito che le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alle regioni e alle province autonome sarebbero state definite con un successivo atto dell’Agenzia delle entrate. 

         

    Allegati:
  • Base imponibile

    Rimborso IRAP dividendi infra UE: Modello 2026

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 123184 del 22 aprile 2026 con cui sono stati approvati il modello e le istruzioni per chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza Irap relativa ai dividendi infra-Ue o See (Spazio economico europeo), che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta (articoli 6 e 7 del Dlgs n. 446/1997), in misura eccedente il cinque per cento.

    Rimborso IRAP dividendi infra UE: Modello 2026

    La Legge di bilancio 2026 (articolo 1, commi 48 e 49, legge n. 199/2025), ha adeguato la disciplina italiana all’orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 1° agosto 2025, in materia di trattamento fiscale dei dividendi infragruppo percepiti all’interno della Ue o dello Spazio economico europeo.

    In particolare, sono stati modificati gli articoli 6 e 7 del decreto Irap per rendere il regime conforme alla direttiva 2011/96/Ue sulle società madri e figlie, con riferimento ai dividendi percepiti da intermediari finanziari e imprese di assicurazione.

    A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in tali territori, che garantiscano un effettivo scambio di informazioni con l’Italia e che soddisfino le condizioni previste dal Tuir, sono esclusi per il 95% sia dal margine di intermediazione sia dalla base imponibile Irap del percettore

    La quota imponibile residua resta pertanto limitata al 5% del loro ammontare.

    Attenzione al fatto che, per i periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore della modifica, è riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irap versata in eccesso sugli stessi dividendi rispetto al nuovo regime.

    A tal fine occorre presentare il modello approvato (articolo 38 del Dpr n. 602/1973).

    Come specificato nelle istruzioni il Modello per il rimborso IRAP sui dividendi di cui si discute, firmato digitalmente o sottoscritto in forma cartacea con firma autografa, può essere presentato dal contribuente o da un delegato all’articolazione territoriale competente tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. 

    Attenzione al fatto che in caso di firma autografa, è necessario allegare la copia del documento di identità del firmatario ed eventualmente del delegato. 

    La presentazione deve avvenire entro il termine previsto dall’articolo 38 del Dpr n. 602/1973,  e pertanto entro 48 mesi dalla data del versamento del saldo Irap. 

    Il provvedimento di cui si tratta chiarisce che:

    • il termine ordinario resta applicabile se la sua scadenza cade oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento; 
    • qualora, invece, il termine dei 48 mesi, ancora pendente al 1° gennaio 2026, scada entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione, l’istanza può essere presentata entro tale ultimo termine.

    I contribuenti che abbiano già presentato un’istanza di rimborso Irap alla data del 1° gennaio 2026 e per i quali il termine di legge risulti scaduto, possano optare per l’utilizzo della quota Irap in compensazione presentando lo stesso modello: questa scelta comporta però la rinuncia al rimborso precedentemente richiesto per la parte destinata alla compensazione.

    Per tutti gli altri approfondimenti si rimanda al Provvedimento n 123184/2026 oltre alle istruzioni del modello approvato.

    Allegati:
  • Super Ammortamento

    Iperammortamento 2026: come funzione, novità sul decreto

    La maxi deduzione del costo di acquisto di beni strumentali per le imprese, nota come iperammortamento è tornata con la recente Legge di Bilancio 2026.

    Per la sua concreta attuazione è attesa la pubblicazione del testo definitivo del decreto attuativo MIMIT-MEF che secondo le anticipazioni del 10 aprile pubblicate da IlSole24ore che ha potuto visionare la nuova bozza di provvedimento sarebbe in dirittura d'arrivo.

    Del resto, già recenetemente il Ministro Urso aveva dichiarato alla stampa che la misura agevolativapartirà da maggio prossimo.

    Ricordialmo che il Decreto Fiscale in vigore dal 28 marzo ha ritoccato la norma primaria introducendo la seguente norma: All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno  degli  Stati  membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico europeo,» sono soppresse.

    Pertanto viene confermata la soppressione della norma che vincolava gli acquisti dei beni agevolabili.

    L'accordo raggiunto tra i ministeri dovrebbe pertare a delle piccole modifiche quali

    • estensione ai software con canoni,
    • stralciata appunto la clausola made in Eu
    • eliminata l’autodichiarazione sui beni fino a 300.000 euro, 
    • ipotizzata una quarta comunicazione obbligatoria

    Il decreto attuativo una volta firmato andrà al vaglio della Corte dei conti per poi essere pubblicato sul sito del Mimit con avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 

    Sarà necesario poi decreto direttoriale con i termini di apertura delle domande, si parla appunto di un avvio a maggio.

    Novità dell'ultim'ora, apprese un recente convegno di Confindustria, svelano che nel decreto parrebbe comparsa la quarta comunicazione obbligatoria per l'agevolazione dell'iperammortamento.

    Alle tre comunicazioni già previste nel vecchio piano:

    • preventiva, 
    • di conferma dell’acconto pari ad almeno il 20% 
    • di completamento

    si aggiunge, su richiesta della Ragioneria dello Stato, una comunicazione di fine anno con obiettivo di monitoraggio delle risorse impiegate.

    Vedremo se verrà confermata, e nel frattempo riepiloghiamo le regole principali dell'iperammortamento 2026.

    Iper ammortamernto 2026: come funziona

    La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, ai commi 427-436 ripropone la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale. 

    La maggiorazione opera solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili.

    La misura si applica agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
    La maggiorazione del costo è riconosciuta, in relazione agli investimenti agevolabili, nelle seguenti misure:

    • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
    • +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

    La maggiorazione spetta per investimenti in:

    • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi degli Allegati IV e V alla legge di bilancio,
    • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

    Rispetto al passato, non si rinvia più agli Allegati A e B della legge 232/2016, perché gli elenchi sono ora riportati (e aggiornati) direttamente negli allegati della manovra.

    Inoltre, rientrano anche i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti di stoccaggio; per il fotovoltaico sono agevolabili solo determinate tipologie di moduli individuate dalla norma.

    Ulteriore condizione ora soppressa dal Decreto Fiscale era quella che i beni dovevano essere prodotti in UE o SEE e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Proprio su questo punto sono emerse delle criticità che il Governo sta risolvendo prima poi di procedere con la pubblicazione definitiva del decreto attuativo di cui sopra.

    Per fruire dell’agevolazione l’impresa deve trasmettere telematicamente (tramite una piattaforma sviluppata dal GSE) apposite comunicazioni e certificazioni sugli investimenti agevolabili; le modalità attuative saranno definite da decreto MIMIT-MEF.

    Se, durante il periodo di fruizione, il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive all’estero, la fruizione delle quote residue prosegue solo se nello stesso periodo d’imposta il bene è sostituito con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

    Ora si attende il nuovo testo del decreto MEF-MIMIT riformulato dopo la conferma del MEF di volere sopprimere la norma che ancorava l'agevolazione a prodotti UE.