-
Iscrizione tardiva al RUNTS delle ONLUS: chiarimenti ministeriali
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la nota n 6665 del 28 aprile 2026 con le regole per l'iscrizione delle ONLUS al RUNTS Registro del terzo settore, post 31 marzo.
Si tratta di chiarimenti per quelle ONLUS che hanno presentato l'iscrizione tardivamente e quindi dal 1° aprile.
Ricordiamo che il 31 marzo era la data ultima per le ONLUS per l'iscrizone al RUNTS nei termini, dopo l'abolizione del registro nazionale.
Vediamo i dettagli.
Iscrizione al RUNTS delle ONLUS dal 1° aprile
La nota ministeriale ricorda che le Onlus iscritte nella Anagrafe, al fine di continuare a operare come enti del Terzo settore avrebbero dovuto presentare istanza di iscrizione nel RUNTS entro e non oltre il 31 marzo 2026 (ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106). Leggi anche: Iscrizione ONLUS al RUNTS entro il 31 marzo
Entro il medesimo termine, le Onlus intenzionate ad acquisire la qualifica di impresa sociale avrebbero dovuto avanzare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente (secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 112/2017).
Tanto premesso, si evidenzia che gli enti che:- non avendo rispettato la scadenza del 31 marzo 2026, hanno perso la qualifica di Onlus,
- e che hanno presentato o intendano ugualmente presentare istanza di iscrizione nel RUNTS a partire dal 1° aprile 2026,
sono tenuti, in ragione della perdita della predetta qualifica, a devolvere l’eventuale patrimonio incrementale ad altro ente con finalità analoghe ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. f) del D.lgs. 460/1997, previa richiesta obbligatoria di parere al Ministero, secondo quanto ricordato anche dall’Agenzia delle Entrate nella recente circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026.
In proposito, deve evidenziarsi che per tali enti l’adempimento dell’obbligo devolutivo non è prescritto dalle norme, né di fonte primaria né di fonte subordinata, quale requisito necessario ai fini dell’iscrizione dell’ente nel RUNTS, né gli Uffici in indirizzo sono onerati della relativa verifica.
Pertanto, le istanze presentate tardivamente ai sensi dell’art. 47 del Codice del Terzo Settore provenienti da enti ex Onlus privi di personalità giuridica o che non intendano acquisirla mediante l’iscrizione
al RUNTS potranno essere istruite analogamente a quanto avviene per le ordinarie istanze da parte di enti privi di tale qualifica, trovando applicazione la procedura prevista dagli articoli 8 e 9 del già citato D.M. n. 106/2020.Per le istanze presentate, sempre tardivamente, ai sensi dell’articolo 22 del Codice, da enti ex Onlus già in possesso di personalità giuridica o che intendano acquisirla con l’iscrizione al RUNTS, ferma restando l’inconfigurabilità dell’avvenuta devoluzione quale condizione di procedibilità, deve considerarsi la potenziale incidenza che la devoluzione del patrimonio incrementale può assumere sulla quantificazione del patrimonio minimo, normativamente prescritto e da attestare ai fini dell’iscrizione al RUNTS.
Per tale motivo:
- da un lato sarà cura del notaio incaricato della presentazione di un’istanza di iscrizione riguardante un’ex Onlus constatare preliminarmente che la sussistenza di un patrimonio minimo, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, CTS, quale requisito di legge ai fini dell’iscrizione nel RUNTS non sia compromessa dalla presenza di una quota destinata alla devoluzione;
- dall’altro, l’attività istruttoria degli Uffici RUNTS, nei limiti propri di tale peculiare procedimento porrà attenzione nel verificare la regolarità formale, sotto il profilo della completezza dell’istanza e della documentazione ad essa allegata, appurando se l’attestazione notarile di sussistenza del patrimonio minimo, presentata unitamente alla documentazione contabile di supporto, sia stata rilasciata tenuto conto di quanto sopra espresso.
Ne deriva, specifica la nota che, qualora dall’attestazione notarile non emerga con chiarezza tale profilo, gli Uffici RUNTS avranno cura di rivolgere al notaio una richiesta di chiarimenti e di eventuale integrazione documentale, ai sensi dell’art. 16 del D.M. n. 106/2020.
Iscrizione ONLUS al RUNTS: il perimetro delle tardive
La nota chiarisce anche che, con riferimento alle istanze presentate ex articolo 22 del Codice successivamente al 31 marzo 2026, si ricorda che le stesse sono da considerarsi tardive anche qualora il notaio abbia ricevuto la delibera ai fini dell’iscrizione prima del 31 marzo 2026 e abbia provveduto a depositarla entro i venti giorni successivi.
In tal senso, fermi restando i termini assegnati al professionista dall’articolo 22, comma 2 del
Codice del Terzo settore per concludere le operazioni finalizzate al deposito degli atti nel RUNTS, la scadenza del 31 marzo 2026 è da considerarsi termine ultimo di avvio del procedimento di iscrizione al RUNTS previsto per tutte le domande di iscrizione di ex Onlus, incluse quelle degli enti già dotati di personalità giuridica, di cui al comma 7 del citato articolo 34 del D.M. n. 106/2020, a carico dei quali resta in ogni caso l’onere di tener conto di tutte le tempistiche necessarie ai fini del rispetto dei predetti termini indicati nel medesimo articolo 34.
Al fine di verificare il rispetto dell’adempimento devolutivo del patrimonio incrementale da parte
degli enti ex Onlus che non abbiano conseguito l’iscrizione nel RUNTS o che, pur risultando iscritti, abbiano presentato tardivamente la relativa istanza, gli elenchi prodotti dal gestore informatico del RUNTS e integrati periodicamente da questo Ministero con le richieste di parere devolutivo al medesimo formulate saranno resi disponibili periodicamente all’Agenzia delle Entrate.Indebita spendita della qualifica di ONLUS: vigilanza del Ministero
Infine si pone l'attenzione sul caso in cui gli enti già in possesso della qualifica di Onlus, sia in occasione dell’attuale fase di iscrizione al RUNTS come nell’ipotesi in cui gli stessi si siano iscritti prima dell’intervenuta abrogazione del d.lgs. n. 460/1997, abbiano conservato l’acronimo Onlus nella propria
denominazione.
Pur rappresentando che l’indebita spendita dell'acronimo non è più soggetta al divieto di illegittimo utilizzo e alle sanzioni connesse, specifica il Ministero, appare opportuno tutelare, in linea di principio,
l’affidamento della generalità dei cittadini rispetto ad una qualifica – e ad un correlato regime – non più
esistenti.
Pertanto se gli Uffici, riscontrassero sia in sede di iscrizione come nell’ambito delle ordinarie attività di verifica, il perdurare dell’acronimo Onlus nella denominazione degli enti, avranno cura di rivolgere ai soggetti interessati l’espresso invito ad apportare alla prima occasione utile le opportune modifiche alla denominazione, senza che tale verifica abbia implicazioni ulteriori ai fini dell’iscrizione e/o permanenza di tali enti nel RUNTS. -
SSD: non basta l’iscrizione CONI per l’agevolazione per i collaboratori
La Pronuncia n 7217/2026 della Cassazione ha statuito che:
- l’iscrizione al Coni,
- il riconoscimento formale di società sportiva dilettantistica,
non sono sufficienti per accedere al regime fiscale agevolato previsto dal combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lett. m), e 69, comma 2, del Tuir i compensi ai collaboratori devono essere erogati nell’esercizio di un’effettiva attività sportiva dilettantistica, non commerciale.
SSD: non basta l’iscrizione CONI per l’agevolazione per i colloboratori
La Cassazione con la pronuncia di cui si tratta ha stabilito che, ai fini della agevolazione fiscale per le ssd, i compensi per le prestazioni devono essere erogati da un’associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell’ambito di tale attività e non di quella commerciale.
Inoltre è esclusa l’applicabilità della disciplina prevista dall’articolo 35, comma 8-quater, del Dlgs n. 36/2021, che presuppone anch’essa lo svolgimento di un’attività non commerciale.In particolare nel caso di specie, accadeva che a seguito di un verbale redatto dagli ispettori di vigilanza dell’Enpals, l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata un avviso di accertamento e un avviso di contestazione per recuperare a tassazione le ritenute sui compensi erogati a sedici collaboratori autonomi.
La lettera m) dell’articolo 67 Tuir, nel testo applicabile dal 2004, includeva espressamente tra i redditi diversi “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi […] erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte di Coni, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società/associazioni sportive dilettantistiche”.
L’articolo 69, comma 2, Tuir stabiliva, invece, che tali compensi non concorrevano a formare il reddito per un importo non superiore a 7.500 euro annui.
Si contestava l’inapplicabilità del regime agevolato previsto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche per un importo complessivo pari a 25.029,34 euro.
La CTP riteneva l’attività praticata dalla società simile a quella svolta da una palestra, con gestione di diverse attività di fitness.
Pertanto la ricorrente non potesse godere del relativo regime agevolativo e i compensi dei collaboratori andassero assoggettati a ritenuta, difettando anche di prova dell’occasionalità e marginalità delle prestazioni.
L'appello veniva respinto, confermando la natura commerciale dell’attività svolta dalla contribuente e l'attività continuativa svolta dai collaboratori.
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, l’iscrizione al Coni e al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche veniva pertanto considerato irrilevante.
La contribuente proponeva ricorso per Cassazione basandolo su tre motivi:
- violazione dell’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir in relazione al carattere dilettantistico dell’attività
- violazione dell’articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir e dell’articolo 2697 cc quanto alla non abitualità delle prestazioni dei collaboratori
- violazione dell’articolo 69, comma 2, Tuir per la mancata applicazione della soglia di esenzione fino a 7.500 euro.
Inoltre, la contribuente invocava lla novità legislativa riguardante il lavoro sportivo introdotta dal Dlgs n. 163/2022.
La Corte ha rigettato il ricorso nella sua interezza, confermando l’orientamento consolidato secondo cui, ai fini del regime di non imponibilità, i compensi devono essere erogati da un’associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell’ambito di tale attività e non di quella commerciale, essendo insufficiente il mero riconoscimento, da parte del Coni, della qualifica di società sportiva dilettantistica.
In sintesi le motivazioni sono state poggiate sui seguenti aspetti:
- il giudice d’appello ha desunto la finalità imprenditoriale dell’attività svolta dalla società da plurimi elementi quali la gestione di diverse attività di fitness articolate nell’arco della giornata e rivolte alla clientela, la promozione attraverso canali pubblicitari quali il sito internet e la creazione di un vip center;
- la violazione dell’articolo 2697 cc si configura solo quando il giudice di merito attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, non quando il ricorrente contesta la valutazione delle prove acquisite, come nel caso di specie.
La CTR, sulla base degli elementi presuntivi dedotti dall’ufficio aveva ritenuto il rapporto lavorativo continuativo e non meramente occasionale, senza violare il disposto dell’articolo 2697 cc.
Il terzo motivo è stato giudicato infondato, poiché l’esenzione fino a 7.500 euro prevista dall’articolo 69, comma 2, del Tuir, nella formulazione vigente al tempo della vicenda esposta, presuppone anch’essa che i compensi siano erogati nell’ambito di un’effettiva attività sportiva dilettantistica e non di quella commerciale.
La Corte ha escluso l’applicabilità della disciplina sopravvenuta invocata dalla ricorrente in quanto l’esenzione prevista dall’articolo 35, comma 8-quater, del Dlgs n. 36/2021 presuppone anch’essa lo svolgimento di un’attività dilettantistica o sportiva, e non commerciale, come accertato nel giudizio.
Le istanze dell’Agenzia delle entrate vengono accolte dalla Cassazione e quelle della contribuente sono respinte.
-
Assemblea condominiale da remoto: quando si può
Il Tribunale di Catania con la recente sentenza n 670/2026 ha chiarito il perimetro della possibilità di svolgere l'assembrea di condominio da remoto.
In particolare ha dato attuazione concreta alle regole introdotte da DL N 104/2020 come modificato dal DL n 125/2020.
Vediamo il dettaglio dei fatti di causa.
Assemblea condominiale da remoto: quando si può
Il Tribunale di Catania con la sentenza in oggetto si è espresso nella vicenda di alcuni condomini che contestavano la delibera assembleare.
Tra i vari motivi, essi la ritenevano invalida per violazione dell’art. 66 disp. att. c.c.
I condomìni contestavano il mancato accoglimento di una richiesta di partecipazione da remoto e la violazione del diritto di accesso ai documenti contabili prima della riunione.
Secondo i ricorrenti l’amministratore non aveva concesso come previsto per legge la possibilità di esaminare preventivamente la documentazione giustificativa dei bilanci in aqpprovazione nella successiva assemblea.
Secondo il Tribunale è certo che il consenso dei condomini alla assemblea da remoto deve essere precedente all’indizione dell’assemblea stessa in videoconferenza e che deve essere richiesto a tutti i condomini. Pertanto l’amministratore, prima di convocare l’assemblea in teleconferenza, deve procurarsi il consenso espresso e scritto della maggioranza dei condomini per ogni singola riunione.
In alternativa, occorre la presenza di un’esplicita previsione del regolamento condominiale in tal senso. Dall’istruttoria di causa era emerso che la richiesta dell’assemblea telematica era stata formulata dal legale di uno degli opponenti con PEC nel giorno precedente la data fissata per l’assemblea.
La richiesta dei condomini opponenti secondo il giudice era tardiva e, come tale, non poteva essere accolta, in quanto tale modalità di svolgimento doveva essere contenuta già nell’avviso di convocazione, con il relativo link per il collegamento, previa acquisizione del consenso della maggioranza.
Inoltre per quanto riguarda l'accesso ai documenti il Tribunale ha specificato che ogni condomino ha il diritto di accedere alla documentazione condominiale ma tale diritto “non deve intralciare l’attività dell’amministratore e deve rispettare i princìpi di correttezza e buona fede”.
Per tutti i motivi su indicati ha dato torno ai ricorrenti.
Concludendo ricordiamo brevemente che per le assemblee da remoto occorre il consenso della maggioranza dei condomini, e che tale previsione è stata introdotta dai decreti su elencati andando a modificare l'art 66 disp. att. cc.
-
Diritto Camerale 2026: il MIMIT pubblica le maggiorazioni del 20%
Con la Nota n 9347 del 16 gennaio il MIMIT aveva conferma gli importi che le imprese devono versare per il Diritto Camerale 2026 rimasti immutati rispetto a quelli dell'anno precedente.
Il 28 aprile il MIMIT ha però ha pubblicato le maggiorazione del 20% con il Decreto 17 marzo 2026.
Ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per gli anni 2026, 2027 e 2028 e per le Camere di commercio indicate nell’allegato “A”, si autorizza l’incremento della misura del diritto annuale per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nel medesimo allegato.
Vediamo il riepilogo delle regole per il pagamento del diritto camerale in base alla nota del 16 gennaio e in base a quanto approvato come maggiorazione dal Miistero.Diritto Camerale 2026: importi invariati, ma attenzione alle successive maggiorazioni
La Nota n 9347 del 16 gennaio del MIMIT ha confermato anche per il 2026, l’impianto normativo e gli importi già applicati nel 2025.
Ricordiamo che il diritto annuale camerale è un contributo obbligatorio previsto dall’articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che varia al variare:
- della natura giuridica del soggetto,
- della modalità di iscrizione al Registro delle imprese o al REA
- per alcun i contribuenti, al variare del fatturato annuo.
Diritto Camerale 2026: ricordiamo le regole generali
Gli importi del diritto annuale 2026 sono normati nell’articolo 28, comma 1, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione amministrativa.
La disposizione stabilisce che l’importo del diritto annuale, come determinato per l’anno 2014, sia ridotto:
- del 35% per l’anno 2015;
- del 40% per l’anno 2016;
- del 50% a decorrere dall’anno 2017.
In attuazione di ciò è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, che ha determinato le misure del diritto annuale dovuto a partire dal 2015, applicando le regole contenute negli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, opportunamente aggiornate sotto il profilo temporale e ridotte secondo le percentuali fissate dal citato articolo 28.
Il decreto dell’8 gennaio 2015 prevede che la riduzione del 50% trovi applicazione anche per gli anni successivi al 2017.
Anche per il 2026, le misure del diritto annuale risultano già strutturalmente ridotte.
Diritto camerale 2026 con anche le maggiorazioni approvate
Tabella riepilogativa degli importi del diritto camerale dovuto per il 2026 ma occorre verificare la tabella Allegato A del MIMIT con le maggiorazioni del 20% approvate successivamente alla nota del 16 gennaio (DM MIMIT 17 marzo 2026 con maggiorazioni)
Tipologia di impresa e quindi di versamento Diritto camerale 2026 Imprese tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli):
- euro 44,00 per la sede;
- euro 8,80 per ciascuna unità locale.
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria:
- euro 100,00 per la sede;
- euro 20,00 per ciascuna unità locale
Imprese che versano il diritto annuale in misura fissa in via transitoria Società semplici non agricole:
- euro 100,00 per la sede;
- euro 20,00 per ciascuna unità locale.
Società semplici agricole:
- euro 50,00 per la sede;
- euro 10,00 per ciascuna unità locale.
Società tra avvocati, costituite ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96:
- euro 100,00 per la sede;
- euro 20,00 per ciascuna unità locale.
Soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) euro 15,00, senza obbligo di versamento per unità locali. Imprese con sede principale all’estero Per le imprese con sede principale all’estero, il diritto annuale camerale continua a essere dovuto per ciascuna unità locale o sede secondaria iscritta nel Registro delle imprese, nella misura invariata di euro 55,00.
In data 28 aprile il MIMIT ha pubblicato il DM 17 marzo con le maggiorazioni per le camere di commercio previste nell'Allegato A.
In sintesi per il triennio 2026, 2027 e 2028, per tutte le Camere di Commercio elencate è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%.
A seuigto dell’incremento, ad esempio, gli imprenditori individuali iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese versano un tributo pari a 120 euro invece di 100, mentre quelli iscritti nella sezione speciale versano 53 euro invece di 44.
Allegati: -
IVA 2026: il visto di conformità gli obbligati e gli esonerati
Il Modello IVA 2026 va inviato entro il 30 aprile telematicamente attraverso i canali delle Entrate.
Nel Modello IVA 2026 nel frontespizio devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente, esso si compone di 2 facciate:
- la prima facciata contiene l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- la seconda facciata richiede l’indicazione:
- del codice fiscale del contribuente, posto nella parte superiore del modello,
- dei dati anagrafici del contribuente e del dichiarante,
- la firma della dichiarazione,
- l’impegno alla presentazione telematica,
- i dati relativi al visto di conformità,
- la sottoscrizione dell’organo di controllo.
Ci sono alcuni soggetti obbligati al visto di conformità ed essi dovranno compilare il campo specifico di sopra specificato, mentre altri soggetti sono esonerati dall'apposizione del visto, vediamo anche le istruzioni per compilare la caselle di esonero.
IVA 2026: il visto di conformità gli obbligati e gli esonerati
Il riquadro del visto di conformità deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.
Negli spazi appositi vanno riportati:- il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF,
- ovvero va riportato il codice fiscale del professionista.
Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Di contro, i soggetti esonerati dal visto, devono compilare la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”.
In particolare, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono livelli di affidabilità fiscale almeno pari a quelli individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 aprile 2025 , sono previsti una serie di benefici tra cui:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000
euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto (lett. a); - l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui (lett. b).

La casella relativa del Modello IVA 2026, deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al d.lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017.
La casella va quindi barrata se l’anno oggetto della presente dichiarazione corrisponde a una delle annualità per cui si è aderito al concordato preventivo.
-
Certificatori TCF: dal 28 aprile i corsi del CNDCEC
Il CNDCEC informa del fatto che dal 28 aprile saranno disponibili i corsi per certificatori TCF.
In particolare si tratta dei corsi previsti per l’iscrizione nell’Elenco dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale 12 novembre 2024, n. 212, vediamo i dettagli.
Certificatori TCF: al via i corsi del CNDCEC
Come specificato dal comuicato dei Commercialisti, i percorsi formativi sono suddivisi in tre moduli, aventi ad oggetto le seguenti materie:
a) Sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi (40 ore);
b) Principi contabili (20 ore);
c) Diritto tributario (20 ore).
Prima di procedere all'acquisto di ciascun modulo, si dovrà verificare la sussistenza di una delle fattispecie di esonero parziale previste dal p. 5 del Protocollo d’intesa, sottoscritto l’11 aprile 2025, tra Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Consiglio Nazionale Forense, Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze e Agenzia delle Entrate
Viene precisato infatti che non è previsto il rimborso dei moduli acquistati e non fruiti.
I corsi potranno essere seguiti da remoto on demand, accedendo alla Piattaforma preposta.
Accedi qui al sito del CNDCEC per ulteriori informazioni.
Si ricorda che tutti i requisiti per essere iscritti all’Elenco sono contenuti nel Regolamento recante le
disposizioni sul funzionamento dell’Elenco degli iscritti nella Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili abilitati alla certificazione del TCF.
I corsi sono accreditati anche ai fini della FPC, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento FPC, pertanto, i crediti formativi si riterranno acquisiti solo se i test di verifica saranno superati con esito positivo. Infine, si evidenzia che i CFP maturati saranno a valere nell’anno di superamento del test, a prescindere dall’anno di fruizione del corso.
In data 27 aprile il CNDCEC ha pubblicato ulteriori precisazioni utili alle domande.
In particolare, viene precisato che:
- dal 28 aprile è aperto lo spazio iscrizioni al link www.cndcec.labolearn.com;
- coloro che non abbiano presentato domanda di preiscrizione, possono iscriversi;
- l'iscrzione al lik su indicato è obbligatoria anche per i pre-iscritti,
- non c'è una termine di scadenza per le iscrizioni,
- la fruibilità dei corsi è da remoto on demand e non ci sono sessioni di lezioni in diretta streaming;
- i corsi sono destinati a coloro i quali non possono usufruire delle fattispecie di esonero totale o parziale dalla partecipazione ai percorsi formativi abilitanti.
-
Dichiarazione precompilata 2026: regole e calendario, il via dal 30 aprile
Dal prossimo 30 aprile parte la precompilata 2026 anno di imposta 2025 per il Modello 730.
Le regole da conoscere sono state stabilite dal Provvedimento n 121879 del 28 aprile.
Dal 14 maggio sarà possibile inviare il proprio 730, con o senza apportare modifiche o integrazioni.
La scadenza per l’invio anche quest’anno è il 30 settembre.
Tra le principali novità vi è quella dei contribuenti con redditi superiori a 75mila euro, per i quali il calcolo delle detrazioni nella precompilata terrà conto automaticamente del cosiddetto “riordino delle detrazioni”, che prevede un limite al totale complessivo delle spese detraibili in funzione del reddito e del carico familiare.
730 precompilato cosa contiene
Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:
- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico (anche se riportati nel prospetto dei percettori dell’Assegno unico), i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
- gli oneri deducibili o detraibili ed i rimborsi, anche per i familiari a carico individuati in base ai dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate: ad esempio, spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”), contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali agli istituti scolastici, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese e relativi rimborsi per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
- le somme riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili;
- i dati relativi al contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy;
- alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
- altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.
Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:
FRONTESPIZIO Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO Certificazione Unica e dichiarazione anno precedente
QUADRO A – Redditi dei terreni Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B – Redditi dei fabbricati Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica – Locazioni brevi
QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati Certificazione Unica
QUADRO D – Altri redditi Certificazione Unica, Comunicazione da GSE
QUADRO E – Oneri e spese Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G – Crediti d’imposta Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica
QUADRO M – Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni Comunicazioni rimborsi oneri deducibili e detraibili anni precedenti e Certificazione Unica
730 precompilato come accedere
Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 30 aprile, in un’apposita sezione del sito web dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
È possibile accedere al 730 precompilato utilizzando:- un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
- CIE – Carta di identità elettronica;
- una Carta Nazionale dei Servizi.
In linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), l’Agenzia delle entrate non rilascia più ai cittadini le credenziali “proprietarie” (ossia rilasciate direttamente dall’Agenzia), salvo alcuni casi particolari. Per approfondimenti visita la pagina "Accesso ai servizi".
Nella sezione del sito web dell’Agenzia delle entrate dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:
- il modello 730 precompilato;
- un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall’Anagrafe tributaria può risultare l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca, se il contratto di mutuo è stato stipulato almeno due anni prima ma nella dichiarazione dell’anno precedente non risulta un immobile adibito ad abitazione principale per l’intero periodo d’imposta;
- l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta o dall’Agenzia delle entrate e/o le somme che saranno trattenute in busta paga o che dovranno essere versate con modello F24. L’esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d’uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l’integrazione del modello 730;
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.
Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.
Precompilata 2026: il calendario per 730 e Redditi PF
A partire dal 2026, la dichiarazione precompilata sarà visualizzabile con differenti tempistiche per il modello 730 e il modello Redditi PF
Il decreto “Correttivo bis” (articolo 4 del Dlgs n. 81/2025), da quest’anno sposta al 30 aprile, la scadenza per l’invio delle Certificazioni uniche di lavoro autonomo: di conseguenza, per consentire l’utilizzo dei dati delle Cu, si sposta in avanti anche la data per la consultazione del modello Redditi PF precompilato, che sarà online a disposizione degli utenti dal 20 maggio.
Dal successivo 27 maggio sarà possibile effettuare l’invio.
L’ultimo giorno per il click finale sarà lunedì 2 novembre 2026 poichè il 31 ottobre cade di sabato.
Consulta Provvedimento n 121879 del 28 aprile con anche le regole per delegare persone di fiduca.
A seguito della differenziazione delle scadenze in base ai modelli, il calendario della Precompilata 2026 è il seguente:
Allegati:Dichiarazione 730/2026 anno di imposta 2025
30 aprile
accesso e visualizzazione dei dati
14 maggio
modifica e/o integrazione e invio
22 giugno
ultimo giorno per annullare un 730 già inviato tramite applicativo web
30 settembre
termine ultimo per l’invio
Dichiarazione Redditi PF/2026 anno di imposta 2025
20 maggio
accesso, visualizzazione dei dati, modifica e/o integrazione
27 maggio
invio
26 giugno
ultimo giorno utile per annullare il modello Redditi Pf inviato tramite applicativo web in presenza di un F24
15 ottobre
ultimo giorno utile per annullare il modello Redditi Pf inviato tramite applicativo web senza F24
2 novembre (il 31 ottobre cade di sabato)
ultimo giorno per l’invio