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    Capital gain non residenti: il perimetro spiegato dall’Ade

    Con la Circolare n 17 del 29 luglio le Entrate approfondiscono le novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 sul Regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti.

    In particolare, l’articolo 1, comma 59, lettera a), della legge di bilancio 2024 introduce il comma 2-bis all’interno dell’articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), rubricato «Plusvalenze», recante i criteri di determinazione delle  plusvalenze riconducibili a specifiche fattispecie individuate dall’articolo 67 del TUIR e da quest’ultimo ricondotte nella più ampia categoria reddituale dei c.d. “redditi diversi”, purché non costituiscano redditi di capitale ovvero non siano conseguite nell’esercizio di arti e professioni o d’imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

    Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR contiene una modifica al regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, prevedendo, in particolare, che le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del TUIR, poste in essere da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo e che siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società, godano di un particolare regime fiscale, ove soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del citato TUIR.

    Tale intervento legislativo estende, dunque, il trattamento fiscale di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. participation exemption), riservato alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze

    derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e ivi privi di stabile organizzazione.

    E' bene evidenziare che la norma si applica alle società e agli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir, residenti in uno Stato Ue o See, a condizione che siano assoggettati a un’imposta sul reddito delle società – e, quindi, che non imputino per trasparenza il reddito ai propri soci – e che abbiano una forma giuridica equivalente a quella propria delle società italiane aventi forma commerciale, o enti commerciali. 

    Tali soggetti devono essere assoggettati ad un’imposta paritetica all’Ires nello Stato di residenza, intendendosi con ciò, a titolo d’esempio, una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, della direttiva 2011/96/UE.
    Inoltre, nel caso in cui tali soggetti abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ai fini dell’applicabilità del comma 2-bis, la partecipazione non deve essere contabilmente e funzionalmente connessa alla stabile organizzazione dovendo, invece, essere riconducibile all’entità non residente.

    Vediamo i dettagli.

    Capital gain non residenti: regole di tassazione

    Con riferimento alla determinazione del reddito derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate, con il nuovo comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR, si prevede che le plusvalenze, aventi i requisiti sopra descritti, «per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate».
    Ai fini della determinazione dell’ammontare di plusvalenza assoggettabile a tassazione, la norma dispone che la stessa, in misura pari al cinque per cento dell’intero importo, deve essere sommata algebricamente all’ammontare
    corrispondente
    (ossia il cinque per cento) dell’eventuale minusvalenza della medesima categoria.
    L’eventuale ammontare della corrispondente minusvalenza, non utilizzato in deduzione dell’eventuale plusvalenza nel corso del periodo d’imposta di realizzo (i.e. eccedenza), è riportato in deduzione fino a concorrenza del cinque per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto. 

    Ciò, come previsto dalla norma, a condizione che l’eccedenza sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze stesse sono state realizzate.
    Il comma 59 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, con la lettera b), introduce una norma di coordinamento mediante la quale le plusvalenze previste dal nuovo comma 2-bis sono escluse dall’ambito di applicazione del comma 5
    dell’articolo 68 del TUIR.
    Al riguardo, infatti, come chiarito con la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2024, nell’ambito dei redditi diversi, viene creata una massa distinta, comprensiva esclusivamente delle plusvalenze e minusvalenze che rientrano nell’ambito del comma 2-bis. 

    Ne deriva che le minusvalenze conseguente  alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni de quibus sono deducibili esclusivamente dalle relative plusvalenze.

    Le plusvalenze e le minusvalenze che, ai fini della norma in esame, rilevano per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono esclusivamente quelle realizzate dal 1° gennaio 2024, vale a dire quelle derivanti dalle cessioni di partecipazioni con effetto traslativo a decorrere dal 1° gennaio 2024; su tale insieme non incidono, pertanto, le eccedenze riportabili dai periodi d’imposta precedenti relative alle altre masse.

    Le plusvalenze oggetto del comma 2-bis, determinate secondo le modalità anzidette, sono assoggettate a imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento per effetto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 46119, come modificato dall’articolo 1, comma 1000, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che  al secondo periodo, infatti, esclude specificamente dall’ambito applicativo

    dell’imposta sostitutiva solamente le plusvalenze indicate nel comma 4 dell’articolo 68 del TUIR (ossia le partecipazioni in soggetti residenti o localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata).

    A decorrere dalla data in cui le partecipazioni o i titoli assimilati posseduti integrano il requisito per essere considerati qualificati (i.e. raggiungimento di una determinata percentuale di possesso), si deve tenere conto di tutte le cessioni

    effettuate nel corso di dodici mesi solari (anche in due periodi d’imposta consecutivi, nonché nei confronti di soggetti diversi), al fine di verificare se le plusvalenze conseguite per effetto di tali cessioni siano riconducibili al regime 

    fiscale di tassazione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate di cui al comma 2-bis in commento.

    Potrebbe, dunque, riscontrarsi che le frazioni di partecipazione cedute siano state assoggettate all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997 (con il meccanismo di cui all’articolo 68, comma 5, del TUIR), anche qualora

    inizialmente la loro somma non abbia consentito il raggiungimento della “soglia di qualificazione” ai fini del comma 2-bis.

    Laddove, nel successivo periodo d’imposta, ma sempre entro i dodici mesi, in ragione della cessione di ulteriori frazioni della medesima partecipazione, queste ultime, sommate alle precedenti21, consentano il raggiungimento delle “soglie di qualificazione” ai fini del comma 2-bis, la plusvalenza, così ottenuta, deve concorrere alla determinazione della base imponibile a cui applicare l’imposta sostitutiva del soggetto non residente con le regole sopra esposte.

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    Fermo auto di lavoro: come richiedere l’annullamento

    L'agenzia delle Riscossione ha pubblicato la guida aggiornata con tutti i servizi per orientare cittadini e professionisti all'utilizzo dei suoi servizi.

    Il documento datato luglio 2024 tra l'altro chiarisce come richiedere l'annullamento del preavviso o la cancellazione del fermo della propria auto.

    Come richiedere l’annullamento del fermo per veicolo di lavoro, o del preavviso per i disabili

    La legge prevede che i contribuenti che svolgono un’attività di impresa oppure una professione possano chiedere l’annullamento della procedura di iscrizione del fermo sul bene mobile registrato (per esempio, l’automobile), se questo riveste natura strumentale per le attività professionali o d’impresa e il debitore o i suoi coobbligati ne forniscano adeguata dimostrazione (art. 86 DPR n. 602/1973).

    In caso di notifica di preavviso di fermo su un bene strumentale, il contribuente può chiederne l’annullamento entro 30 giorni dalla notifica del preavviso compilando il modello F2, reperibile sul sito, cui allegare la documentazione indicata sul modello stesso, che può essere presentato agli sportelli di AdeR. 

    Attenzione, non è prevista invece la cancellazione del provvedimento nel caso in cui la strumentalità del bene sia eccepita e accertata dopo l’iscrizione del fermo (30 giorni dalla notifica del preavviso).

    È inoltre possibile annullare il preavviso del fermo e non procedere, pertanto, all’iscrizione della misura cautelare, nel caso in cui venga comprovato che il bene sia destinato all’uso di persone diversamente abili.

    In questo caso, deve essere presentato il modello F3, reperibile sul sito, cui allegare la documentazione indicata sul modello stesso, che può essere presentato agli sportelli. 

    Lo stesso modello deve essere presentato qualora l’uso del veicolo da parte di persone diversamente abili sia eccepito successivamente all’avvenuta iscrizione del fermo amministrativo; in questo caso, diversamente da quanto previsto in tema di beni strumentali, è, infatti, possibile procedere alla cancellazione della misura cautelare.

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    Azioni ricevute in donazione: come si calcola il valore di cessione

    Con Risposta a interpello n 114 del 23 maggio chiarisce il valore delle azioni di società non residente ricevute in donazione da un soggetto non residente.

    L'Istante,  residente  ai  fini  fiscali in  Italia,  intende cedere  639  azioni  di  una società  di  diritto belga ivi fiscalmente residente.

    Specifica che il patrimonio  della Società  Alfa  è  prevalentemente costituito dalla partecipazione di controllo in una società di diritto belga ivi fiscalmente residente, le  cui  azioni  sono quotate  presso Euronext Bruxelles    

    La titolarità da parte dell'Istante delle azioni della Società  Alfa deriva  dal conferimento operato dai genitori, entrambi fiscalmente  residenti  in  Belgio, delle  azioni  della  Società  Beta  in favore della Società Alfa avvenuto il 9 giugno 2017, a seguito del quale, il patrimonio netto di Alfa si è incrementato

    L'Istante dichiara che il conferimento non ha scontato alcuna imposizione diretta ai sensi della normativa belga

    Successivamente, il  10 luglio  2017, è avvenuta  una  donazione pro-­indiviso  da parte dei genitori nei confronti dell'Istante e dei suoi quattro fratelli e contestualmente lo scioglimento della comunione mediante la divisione delle stesse; ad esito della quale, l'Istante ha ottenuto le Azioni Alfa. 

    La donazione ha scontato in Belgio le imposte di donazione nella misura del 3 per cento sul controvalore delle azioni donate. 

    Ciò posto, l'Istante chiede se, in caso di cessione futura delle Azioni Alfa, possa assumere il  valore normale, determinato ai  sensi  dell'articolo  9, commi  2 e  4, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), come valore di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza di cui all'articolo 67, comma 1, del Tuir.

    Valore azioni ricevute in donazione e poi cedute: come calcolarlo

    L'Agenzia delle Entrate replica che, secondo il comma 6 dell'articolo 68 del Tuir, nel caso di acquisto per donazione, il costo delle azioni deve essere quello del donante, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di donazione
    La circolare del Ministero delle Finanze del 24 giugno 1998 specifica che per le partecipazioni ricevute in donazione si fa riferimento al prezzo pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso o al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, a quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione.
    Pertanto, l'Istante dovrà assumere come valore di acquisto delle Azioni Alfa quello determinato in proporzione al costo o valore di acquisto che le Azioni Beta avevano in capo ai genitori donanti, incrementato di ogni onere inerente alla relativa acquisizione, compresa l'imposta di donazione assolta dal donatario.

    Allegati:

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    Delibere dell’assemblea: la metà del capitale sociale richiede comunque la maggioranza

    Gli articoli 2479 e 2479 bis del Codice civile disciplinano il funzionamento dell’assemblea dei soci in una Società a responsabilità limitata ma, in generale, similari principi di funzionamento sono previsti per tutte le società di capitali.

    Come regola generale l’articolo 2479 bis del Codice civile dispone che l’assemblea “delibera a maggioranza assoluta”, e, per talune situazioni di particolare importanza decisionale, come la modificazione dell’atto costitutivo o la decisione di porre in essere operazioni che comportino la sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, richiede che le decisioni debbano essere assunte “con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale”.

    Inoltre è anche possibile che lo statuto di una società di capitali prescriva, per l’approvazione di tutte le deliberazioni sociali, l’ottenimento del voto favorevole di almeno metà del capitale sociale, come nel caso esaminato dall’ordinanza numero 5429/2024 della Corte di Cassazione, in questa sede esaminata.

    Il casus belli, esaminato dalla Corte di Cassazione, è quello in cui una delibera assembleare ha sì l’approvazione di un numero di soci che rappresentano la metà del capitale sociale ma, al tempo stesso, ha il voto contrario di un numero di soci rappresentativo di una eguale porzione di capitale sociale, nel contesto di una assemblea totalitaria.

    Ordinanza Cassazione n 5429/2024

    Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 5429, pubblicata il 29 febbraio 2024, il capitale sociale di una Società a responsabilità limitata era diviso tra due soci in eguali parti, ma l’analisi effettuata dalla Corte è egualmente valida per tutti i casi in cui, nel contesto di una assemblea totalitaria di società di capitali, si contrappongano due posizioni equivalenti raggiungenti entrambe la metà del capitale sociale.

    Nel contesto di una decisione che richiede, per l’approvazione, del voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale, ciò che viene analizzato è se questa possa considerarsi approvata nel momento in cui abbia il voto favorevole di soci che rappresentano una tale porzione di capitale sociale, anche quando abbia il voto sfavorevole di una equivalente parte dei diritti di voto.

    La Corte di Cassazione precisa che il Codice civile, per le deliberazioni assembleari, impone il “principio maggioritario”, in rispetto del quale una decisione, per essere assunta debba essere votata a maggioranza; inoltre, per talune tipologie di deliberazioni, o quando lo statuto lo disponga (come nel caso esaminato), la deliberazione deve essere assunta con la maggioranza rappresentativa di almeno metà del capitale sociale; tuttavia, precisa la Corte, la maggior richiesta di voti rappresentativi almeno la metà del capitale sociale non è indipendente o alternativo al “principio maggioritario”, ma si aggiunge a questo.

    Quindi, per queste deliberazioni, le decisioni devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei diritti di voto, costituenti almeno la metà del capitale sociale.

    Di conseguenza, una deliberazione che abbia il voto favorevole della metà del capitale sociale, ma non il voto dell’altra metà, presente in assemblea, non rispondendo al “principio maggioritario”, semplicemente non è approvata.

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    Le prestazioni accessorie dei soci nelle società di capitali

    In base all’articolo 2345 del Codice civile, oltre ai conferimenti, l’atto costitutivo di una SPA può stabilire l’obbligo per i soci di eseguire prestazioni accessorie, non consistenti in denaro,determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento”.

    La norma civilistica è scritta specificatamente per le SPA ma, pur non esistendo un esplicito rinvio normativo nella disciplina delle SRL, si ritiene che tale norma sia a queste per intero applicabile.

    A sostegno di tale tesi è intervenuto il Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 9 del 18 marzo 2004, con la quale viene affermato che “la mancanza di un espresso rinvio alla disciplina delle prestazioni accessorie nella SPA (articolo 2345 Codice civile) non fa venir meno la possibilità che l’atto costitutivo di SRL stabilisca l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie, determinandone contenuto, durata, modalità e compenso”.

    L’inquadramento fiscale

    Definita la legittimità di richiedere prestazioni accessorie ai soci, da effettuarsi nei confronti della società partecipata, dietro corrispettivo in denaro, il corretto inquadramento fiscale da applicarsi alla situazione, sia per i soci che per la società, non è scontato.

    Il tema è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione, in seguito a interpello, numero 81/E del 11 marzo 2002, con la quale viene affermato che tali prestazioni debbano essere considerate collaborazioni coordinate e continuative, in considerazione della “mancanza del vincolo della subordinazione, la prevalenza del lavoro personale del socio che si svolge senza l’impiego di mezzi organizzati, la retribuzione periodica prestabilita, la continuità nel tempo della prestazione lavorativa e la coordinazione, che si realizza attraverso l’inserimento funzionale del socio prestatore nell’organizzazione economica della società”.

    In conseguenza di ciò, è possibile quindi inquadrare dal punto di vista fiscale (e previdenziale) le prestazioni accessorie nel contesto del lavoro dipende, in quanto, in base alle previsioni del comma 1, lettera c-bis), dell’articolo 50 del TUIR, tali tipologie di reddito a tutti gli effetti “sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente”.

    Non è affatto un caso, infatti, se oggi le prestazioni accessorie nelle società di capitali vengono spesso utilizzate, in modo più o meno forzato a seconda dei casi, per superare l’impossibilità di inquadramento degli amministratori come lavoratori dipendenti all’interno della società da loro partecipata.

    Per quanto riguarda invece la società, gli importi corrisposti ai soci per prestazioni accessorie rappresentanocosti deducibili dal reddito d’impresa […] e concorrono a formare la base imponibile IRAP per l’ammontare spettante in ciascun periodo d’imposta ai soci obbligati alla prestazione accessoria, così come previsto dalla delibera assembleare”.

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    Bonus patenti autotrasportatori: domande dal 4 marzo

    Il MIT ministero dei trasporti informa del fatto che anche per l’annualità 2024 sono disponibili risorse per richiedere il buono patente autotrasporto destinato a coprire l'80 per cento, fino ad un massimo di € 2.500, della spesa per la formazione necessaria per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci, da parte di cittadini, italiani o europei, di età compresa fra diciotto e trentacinque anni. 

    Attenzione al fatto che è possibile richiedere il buono sulla piattaforma del MIT a partire dalle ore 12 del 4 marzo 2024 fino ad esaurimento delle risorse.

    Bonus patenti autotrasportatori: che cos'è

    Ricordiamo che sono previsti 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e che il contributo può essere riconosciuto una volta sola. 

    Per richiedere il Bonus patenti giovani autotrasportatori occorre accedere alla piattaforma preposta: Bonus patente (mit.gov.it)

    I fondi del ministero sono destinati a giovani tra i diciotto e trentacinque anni che vogliano conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

    Attenzione al fatto che sulla piattaforma è presente una guida pratica e anche una sezione faq per le risposte ai dubbi  frequenti

    In data 18 ottobre 2022 veniva Pubblicato in GU n 244 il Decreto 30 giugno con le regole per il Bonus patente giovani autotrasportatori.

    In particolare, il decreto disciplina i  criteri e le modalità di concessione ed  erogazione del «buono  patente autotrasporto» di  cui  al  «Programma  patenti  giovani autisti  per  l'autotrasporto» istituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
    A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31  dicembre  2026,  il Programma incentiva la formazione di nuovi conducenti per il settore dell'autotrasporto mediante l'erogazione di benefici volti a coprire, in parte, i costi necessari  al  conseguimento  dei  titoli  e  delle abilitazioni  professionali  per  la  guida  dei  veicoli   destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

    Il fondo ha dotazione pari:

    • a 3,7 milioni di euro per l’anno 2022 
    • a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

    Bonus patenti autotrasportatori: a chi spetta

    Il fondo di cui sopra sarà utilizzato per concedere:

    • per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, 
    • un contributo, denominato ‘buono patente autotrasporto"
    • pari all’80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, 
    • in favore dei cittadini di età compresa fra 18 e i 35 anni,
    • per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.

    Il voucher può essere richiesto solo per via telematica attraverso la piattaforma "Buono patenti" accessibile anche tramite il sito del MEF. 

    L'applicazione web è gestita dalla società informatica Sogei.  Per accedere al contributo sarà necessario registrarsi sulla piattaforma e compilare il modulo di istanza. 

    L'identità dell'utente viene poi verificata in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale attraverso Spid, CIE o CNS. 

    Il Ministero attribuisce il buono nell'area riservata a ciascun beneficiario.

    Ciascun  buono può essere  utilizzato  presso le autoscuole accreditate che applicano una  riduzione  delle spese di formazione pari  al valore  del buono stesso.
    Attenzione al fatto che il buono deve essere attivato entro sessanta giorni dalla relativa emissione, decorso tale termine, il buono è automaticamente annullato.  

    In caso di annullamento del bono, il beneficiario può richiedere l'emissione di un nuovo buono, secondo  le  procedure e nei limiti delle risorse disponibili all'atto della  nuova  richiesta  di emissione. 

    Le autoscuole, una volta accreditate, verranno inserite in un apposito elenco consultabile dai beneficiari.

    In caso di usi del buono difformi da quanto previsto dal decreto, Sogei procede in via autonoma alla cancellazione dall'elenco delle autoscuole.

    Si attendono ulteriori notizie dalla bozza del provvedimento attuativo.

    Bonus patenti autotrasportatori: quali spese copre

    Il buono può essere utilizzato esclusivamente per  far fronte alle spese di formazione da sostenere  per  il  conseguimento, anche cumulativo:

    • a) di una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, lettere h), i), l), m), n), o), p), q), del codice della strada;
    • b) della carta di qualificazione del conducente (CQC) di  cui  al Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e di cui all'art. 116, comma 11, del codice della strada.

    Il buono è emesso secondo l'ordine cronologico di inoltro delle istanze fino ad esaurimento delle risorse  disponibili  per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

    Allegati:

  • PRIMO PIANO

    Le problematiche del passaggio generazionale

    Come immagini il futuro della tua impresa? Hai pensato ad un passaggio generazionale? La prospettiva ti preoccupa?

    Queste sono le domande più ricorrenti oggidì, nella mente degli imprenditori italiani e che spesso vengono anche espresse e condivise con altri. Il problema è molto sentito ed è naturale che esista, in quanto l’età media degli imprenditori italiani è superiore ai cinquant’anni, quasi il sessanta per cento di loro è oltre questa soglia, con un picco del quaranta percento oltre i sessanta. Questo unito al fatto che il sessantacinque percento delle imprese italiane sono imprese familiari, è il cuore del problema.

    Il risultato di aver trascurato questo problema purtroppo è spesso la “morte dell’azienda” attraverso la cessione a soggetti più grandi o multinazionali che, altrettanto spesso si evolve in uno smembramento degli assets, in una delocalizzazione delle strutture produttive ed infine in una dissoluzione del tessuto aziendale. Questo succede perché il titolare non si è preoccupato del futuro, lasciando ai propri eredi una macchina che è più semplice vendere che guidare. Succede perché il titolare, sempre non preoccupandosi, ha lasciato delle situazioni di conflitto fra i suoi eredi che evolvono in uno smembramento dell’impresa secondo logiche dettate da erronei principi di equalità o peggio evolvono in lunghe diatribe giudiziarie che provocano danni irreparabili. Succede anche perché il titolare pur prendendo in considerazione il problema sceglie soluzioni sbagliate che aggravano il problema invece di risolverlo. Quest’ultimo aspetto non vale solo per il futuro della gestione aziendale ma anche, più semplicemente, per gli aspetti fiscali della successione, in quanto che, una erronea attribuzione delle quote di proprietà può vanificare le guarentigie fiscali poste a presidio e tutela delle realtà aziendali nell’ambito delle situazioni successorie.

    Gli strumenti utilizzabili nel pianificare il passaggio generazionale sono molteplici quali ad esempio: il trust, la donazione, il patto di famiglia, la holding di famiglia ecc. Non è detto però che tutti si adattino alla stessa situazione e non è detto che i più complessi, come ad esempio il Trust, siano più efficaci di quelli più semplici quali la società di persone. Certamente non hanno tutti lo stesso impatto fiscale e men che meno gli stessi costi per la loro strutturazione. Il costo del rimedio non deve essere sproporzionato ma sempre parametrato ai beni che deve preservare.

    Altro elemento da tenere in considerazione è la necessità di rispettare scrupolosamente le regole successorie imposte dalla legge, poiché diversamente il rimedio diviene peggiore del male. In tal senso bisogna considerare la globalità del patrimonio del patrimonio dell’imprenditore, in modo che le suddivisioni a lui successive non solo preservino l’azienda ma siano eque dal punto di vista economico, e rispettino i desiderata e le attitudini di tutti.

    Infine, in qualsiasi pianificazione futura, va tenuto conto anche della situazione attuale e immediata. Banalmente, ciò che si fa è una pianificazione per il futuro, ma che non deve essere di ostacolo alla gestione del presente. Se l’imprenditore è in buona salute, in stato di lucidità, e ha intenzione di continuare a gestire i propri affari finché le vicende della vita glielo consentiranno o ne avrà voglia, una buona pianificazione deve consentirgli di farlo e non ridurlo nei panni di un re Liar, ospite non gradito in casa in propria. Anzi, la buona programmazione del passaggio generazionale deve essere fatta quando apparentemente non ve ne è la necessità, lasciando di fatto inalterata la situazione gestionale attuale, se questa è rispondente ai desideri dell’imprenditore. Diversamente, qualsiasi soluzione adottata in situazione di emergenza, rischia di creare le stesse problematiche delle cattive scelte precedentemente citate. Questo poiché al dì della fretta, che comunque è sempre cattiva consigliera, le maglie degli obblighi di legge diventano più strette e contingenti, restringendo la rosa delle soluzioni, quando si è in situazioni di degenerazione fisica o mentale, soprattutto se in veloce progresso.       

    Come detto, la variabile fiscale assume poi una valenza importante nella decisione di “pensare” al passaggio generazionale e, in tale ambito, di quale strumento utilizzare a tale fine.

    Si ricorda infine che, già la raccomandazione della Commissione CE del 07 dicembre 1994 (94/1069/CE) sulla successione delle PMI invitava gli stai membri a costruire un quadro giuridico favorevole al passaggio generazionale delle imprese; di seguito il tenore di tale raccomandazione:

    Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro. In particolare, essi sono invitati ad adottare le misure più adeguate, a completamento del quadro giuridico, fiscale e amministrativo, al fine di:

    • sensibilizzare l’imprenditore ai problemi della successione e indurlo a preparare tale operazione finché è ancora in vita;
    • creare un contesto finanziario favorevole al buon esito della successione;
    • consentire all’imprenditore di preparare efficacemente la sua successione mettendo a sua disposizione gli strumenti adeguati;
    • assicurare la continuità delle società di persone e delle imprese individuali in caso di decesso di uno dei soci o dell’imprenditore;
    • assicurare il buon esito della successione familiare evitando che le imposte sulla successione ereditaria e sulla donazione mettano in pericolo la sopravvivenza dell’impresa;
    • incoraggiare fiscalmente l’imprenditore a trasferire la sua impresa tramite vendita o cessione ai dipendenti, soprattutto quando non vi sono successori nell’ambito della famiglia .

    Ed il Legislatore italiano, non sempre reattivo, data l’importanza del tema, si è questa volta attivato fornendo strumenti, giuridici e fiscali, che di fatto agevolano il “passaggio generazionale d’impresa”.

  • PRIMO PIANO

    Pedaggi autostradali: gli aumenti 2024

    Il MIT con un comunicato pubblicato sul proprio sito informa delle nuove tariffe autostradali in vigore dal 1 gennaio.

    Nel dettaglio, il decreto interministeriale Mit e Mef ha stabilito gli adeguamenti dei pedaggi sulle autostrade italiane dal 1 gennaio 2024 in base a quanto previsto dal Decreto Milleproroghe.

    Pedaggi autostradali: novità 2024

    Il decreto Milleprorghe, in merito ai trasporti:

    • ha differito al 30 marzo 2024 il termine per la presentazione, da parte delle società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale, delle proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari (PEF) predisposti in conformità alle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti e alle disposizioni emanate dal concedente 
    • e ha prorogato, al 31 dicembre 2024, il termine per il perfezionamento dell’aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali. 

    In attesa degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all’indice d’inflazione (NADEF) per l’anno 2024, con decreto interpministeriale MEF/MIT.

    Gli adeguamenti rispetto a tali incrementi tariffari, in difetto o in eccesso, sono definiti con l’aggiornamento dei PEF.

    Pedaggi autostradali: gli aumenti 2024

    Il MIT nello stesso comunicato ha specificato che sulla rete di competenza di Autostrade per l’Italia, che conta circa 2.800 km di estensione, la variazione riconosciuta è stata del 1,51%, ampiamente inferiore al tasso d’inflazione corrente.  

    Ecco il prospetto delle variazioni riconosciute sulle tratte autostradali in concessione in vigore dal 1 gennaio.

    Società

     Situazione convenzionale

    Var. % applicabile

    Ativa

    Concessione scaduta

    0,00

    Autostrade per l’Italia

    Periodo regolatorio vigente

    1,51

    Autobrennero

    Concessione scaduta

    0,00

    Brescia Padova

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Autovia Padana

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Salt – T. Autocisa (A15)

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Fiori – Tronco A10 

    Concessione scaduta

    0,00

    Autostrade Siciliane

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Alto Adriatico

    Periodo regolatorio vigente

    0,00

    Serravalle Milano

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Tangenziale di Napoli

    Periodo regolatorio vigente

    0,76

    Rav

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Salt (Ligure Toscano)

    Concessione scaduta

    0,00

    Sat

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Salerno- Pompei -Napoli A3

    Periodo regolatorio vigente

    1,86

    Satap – Tronco A4

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Satap – Tronco A21

    Concessione scaduta

    0,00

    Sav

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Sitaf

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Fiori – Tronco A6

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Cav

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Strada dei Parchi

    Subentro concessionario

    0,00

    Asti-Cuneo

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Pedemontana Lombarda

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    TEEM

    Periodo regolatorio vigente

    2,30

    Brebemi

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30