• Riforma fiscale

    Riforma delle Dogane: tante novità in vigore dal 4 ottobre

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 232 del 3 ottobre il Dlgs n 141 del 26 settembre con Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio.

    Il decreto approvato nell'ambito della Riforma Fiscale (Legge n 111/2023) vuole disciplinare una ampia riforma delle Dogane.

    Tra le novità di rilievo si evidenziano:

    • il rafforzamento dei controlli integrati tra Agenzia delle Dogane e Guardia di finanza;
    • il superamento dell’istituto della controversia doganale;
    • la riscrittura delle sanzioni amministrative;
    • l'inclusione dell'IVA all'importazione nei diritti doganali.

    Vediamo più in dettaglio cosa si prevede per l'IVA.

    Dlgs Riforma Dogane: IVA inserita tra i diritti doganali

    Con l'art 27, del Titolo III Capo I, rubricato Diritti doganali e diritti di confine si prevede che sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.
    Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta  sul  valore  aggiunto  e  ogni  altra  imposta  di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.
    L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:

    • a) immissione in  libera  pratica  di  merci  senza  assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;
    • b) immissione in  libera  pratica  di  merci  senza  assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un  regime  di  deposito diverso dal deposito doganale.

    In proposito occorre evidenziare che la previsione è in contrato con la giurisprudenza della Corte UE e della Cassazione.

    La Corte di Giustizia UE, ha distinto più volte i dazi all’importazione dall’IVA, e nella causa n C-714/20 ha affermato che l’IVA all’importazione “non fa parte dei dazi all’importazione” (ex art. 5 punto 20 del CDU).

    Anche la Cassazione si è espressa in proposito e le Sezioni Unite con sentenza n. 18286/2024, hanno chiarito che “la diversità tra dazi e IVA all’importazione comporta che, ai fini della determinazione delle sanzioni, non può essere cumulato il rispettivo ammontare dei diritti evasi”.

    Dlgs Dogane: i nuovi controlli con la GdF

    L’art. 4 si prevede un maggior coordinamento delle attività di controllo tra Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza nell’ambito delle rispettive aree di competenza.

    Con l'art 12 si prevede che il personale dell'Agenzia,  per  assicurare  l'osservanza  delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle  altre leggi la cui applicazione è demandata all'Agenzia,  può procedere, direttamente o a mezzo dei militari della Guardia  di  finanza,  alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali  o che circolano negli spazi stessi.

    Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità i mezzi  di trasporto possono essere sottoposti anche a  ispezioni  o controlli tecnici  particolarmente  accurati  diretti  ad  accertare  eventuali occultamenti di merci.

    Il detentore  del  veicolo è tenuto  a  prestare  la  propria collaborazione  per  l'esecuzione  delle  verifiche, osservando   le disposizioni a tal fine impartite dagli organi di cui al comma 1.

    Le disposizioni si applicano anche  nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea di  vigilanza  doganale  in  corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi. 

    Con l'art 13 si prevede che il personale dell'Agenzia,  per  assicurare  l'osservanza  delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle  altre leggi la cui applicazione è demandata  all'Agenzia,  può  invitare coloro che per qualsiasi motivo  circolano  nell'ambito  degli  spazi doganali a esibire gli oggetti e i valori portati sulla persona.
    In caso di rifiuto e ove sussistano fondati motivi di  sospetto, con provvedimento scritto e motivato dell'Agenzia, le persone di  cui al comma 1 possono essere sottoposte a perquisizione personale.
    Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme  al provvedimento di cui al comma 2, è trasmesso entro quarantotto  ore alla competente autorità giudiziaria.
    L'autorità giudiziaria, se riconosce legittimo il provvedimento di cui al comma 2, lo convalida entro le successive quarantotto ore. 

    Con l'art 14 invece si prevede che le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13  si  applicano,  al fine di assicurare l'osservanza delle norme  in  materia  doganale  e valutaria, anche fuori degli  spazi  doganali,  nei  confronti  delle persone,  dei  bagagli  e  dei  mezzi  di  trasporto   che   comunque attraversano il confine terrestre dello Stato, nonchè nei  confronti dei natanti e aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri  e  dei bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che  i  predetti natanti e aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in  arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza del personale  dell'Agenzia e' sostituita quella dei militari della Guardia di finanza. 

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    Autotutela obbligatoria: atto d’indirizzo dell’Osservatorio enti locali

    L'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno ha pubblicato un atto di intidizzo per gli enti liocali sulle novità sulla autotela obbligatoria.

    In particolare, viene fornito orinetamento sull’applicazione pratica dell’autotutela obbligatoria nell’ambito dei tributi locali.

    Autotutela obbligatoria: atto d’indirizzo dell’Osservatorio enti locali

    La interessante novità per gli enti locali rappresentatata dall’intervenuta introduzione dell’istituto dell“autotutela obbligatoria” ad opera dell’art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219  ha aggiunto l’art. 10-quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con l’art. 10-quater prevede quanto segue:

    1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: 

    • a) errore di persona; 
    • b) errore di calcolo; 
    • c) errore sull'individuazione del tributo;
    • d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria; 
    • e) errore sul presupposto d'imposta;
    • f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; 
    • g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza. 2.

    L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione. 

    Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.”.

    L'Osservatorio sulla Finanza e contabilità specifica che, ritenuto che l'istituto costituisce una novità, inplica da parte degli enti, titolari di poteri impositivi, attenzione nella sua applicazione.

    In particolare, gli enti sono ora chiamati a monitorare con attenzione i propri atti di imposizione, procedendo, nei casi previsti dalla legge, in tutto o in parte, all'annullamento di detti atti ovvero alla rinuncia all'imposizione, nell’esercizio del potere di autotutela obbligatoria (art. 10-quater citato) e, dunque, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei casi ora indicati dalla legge.

    L'attività di monitoraggio deve essere intesa a prevenire contenzioso tributario dal quale potrebbero derivare oneri a carico degli enti sia sotto il profilo di eventuali condanne alle spese del giudizio innanzi alle Corti tributarie sia per riattivare, in modo tempestivo, l’azione impositiva.

    Tutto ciò premesso l'osservatorio, pronuncia il seguente atto di orientamento rivolto agli enti locali:

    “A seguito dell’introduzione dell’art. 10-quater nella legge 27 luglio 2000, n. 212 – che ha introdotto l’istituto dell’autotutela obbligatoria – gli enti locali sono chiamati ad un attento monitoraggio della propria attività impositiva, allo scopo di prevenire dispendioso contenzioso tributario o anche per riattivare in modo tempestivo l’azione di riscossione, secondo le diverse tipologie dei tributi”.

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    Entro il 30.09 gli avvisi bonari per omissioni di IVA e ritenute 2022

    Come previsto dal “Decreto Sanzioni” (D.Lgs 87/2024), entro il prossimo 30/09/2024 verranno notificate, a contribuenti e sostituti, le comunicazioni di irregolarità per i mancati versamenti di IVA e ritenute relative al periodo d’imposta 2022 (modelli IVA e 770 2023).

    Lo ha confermato l'Agenzia delle entrate ieri in Telefisco 2024.

    Entro il 30 settembre gli avvisi bonari per omissioni di IVA e ritenute 2022

    Entro fine mese sarà operativo il nuovo termine di notifica degli “avvisi bonari” (ex artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972) per le omissioni delle ritenute e dell’imposta sul valore aggiunto, termine fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: in questo caso, dunque, con riguardo ai modelli 2023 per il periodo d’imposta 2022.

    Ciò in quanto il “Decreto Sanzioni” (art. 1, comma 7 del D.Lgs 87/2024) ha introdotto il nuovo comma 2-bis all’art. 3-bis del D.Lgs 462/1997, il quale, rispetto a quanto previsto in materia penale per i reati di omesso versamento dell’IVA e delle ritenute (artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs 74/2000), ha stabilito che gli esiti di simili controlli automatizzati vadano comunicati al sostituto d’imposta e al contribuente entro la citata data di fine settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. 

    Termine che permetterà ai contribuenti interessati di pagare le imposte in questione evitando la punibilità per il reato di omesso versamento.

    A tal fine si ricorda che, sempre ad esito di quanto previsto dal D.Lgs 87/2024, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo:

    • a quello di presentazione del modello 770, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta; quanto detto, tuttavia, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione (ex art. 3-bis del D.Lgs 462/1997, n. 462), e in caso di decadenza dal beneficio della rateazione (art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973) il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo risulta superiore agli stessi 50.000 euro; 
    • a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale, l’imposta dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta; anche in questo caso la norma non si applica se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateazione, e in caso di decadenza dal beneficio della rateazione il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo risulta superiore a 75.000 euro.

    Pertanto, visto il termine del 31 dicembre 2024 per il versamento dell’IVA e delle ritenute al fine di non incorrere nei delitti di cui sopra, a seguito del ricevimento degli avvisi di irregolarità, gli operatori avranno modo di pagare quanto in precedenza omesso, regolarizzando la propria posizione.

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    CPB Forfettari: come si calcolano gli acconti

    Pubblicato in GU n 182 del 5 agosto il Dlgs 108/2024 con Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di
    adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato 
    preventivo biennale.
    In merito al CPB vediamo cosa si prevede per gli acconti dei forfettari.

    CPB forfettari: come si calcolano gli acconti per il primo anno

    Come evidenziato anche dalla relazione illustrativa al correttivo, pubblicata post pareri della Commissione Finanza, si sostituisce interamente l’articolo 31, in materia di determinazione degli acconti per i contribuenti soggetti al regime forfetario e che aderiscono al concordato preventivo biennale. 

    La nuova disposizione prevede che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.

    Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

    • a) se l'acconto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, e' dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente;
    • b) se l'acconto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto e' calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

    La maggiorazione di cui al comma 2, lettera a), e' versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.»;

    Inoltre si prevede di inserire dopo l'articolo 31 il «31-bis (Regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario). che prevede che per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell'eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    In caso di rinnovo del concordato, si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito che puo' essere assoggettata a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo.

    L'imposta sostitutiva e' corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si e' prodotta l'eccedenza di cui al comma 1.

  • Riforma fiscale

    Il correttivo della riforma fiscale è in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.182 del 05.08.2024 il Decreto legislativo 5 agosto 2024 n.108 Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

    Il decreto si compone di 8 articoli. Ecco alcune delle novità più rilevanti.

    Le novità più rilevanti del Decreto correttivo in vigore dal 6 agosto 2024

    Il decreto si compone di 8 articoli. Tra le novità tra le più rilevanti:

    All’articolo 1 del Decreto correttivo citato sono apportate modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo.

    In particolare in caso di certificazione infedele si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La certificazione è infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter. In caso di certificazione infedele l'Agenzia dell'entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza.

    All’articolo 2 si apportano Modifiche alla discipline degli adempimenti tributari.

    In particolare, l’Amministrazione finanziaria deve rendere disponibili i programmi informatici relativi agli ISA entro il 15 aprile del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

    I versamenti dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di ammontare non superiore a 100 euro possono essere rimandati al periodo successivo ma effettuati entro il 16.12 dello stesso anno. Lo stesso dicasi per i trimestrali ma il termine ultimo per il versamento è spostato dal 16.12 al 16 novembre. Si precisa che il versamento relativo al mese di dicembre deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

    Per quanto riguarda la dichiarazione precompilata dal 2025 è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Dal 2025 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

    Inoltre, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.

    Per quanto riguarda i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, sono riviste le scadenze:

    • 31.10 termine presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP;
    • ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le dichiarazioni dei soggetti IRES;

    Dal 2025 le dichiarazioni possono essere presentate a partire dal 15.04.

    All’articolo 3 del Decreto si fa riferimento all’ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni.

    In merito alle comunicazioni elaborate a partire da gennaio 2025, dal ricevimento della comunicazione passano da 30 a 60 giorni a disposizione per il versamento delle somme richieste di cui all’art.36-bis DPR n.600/1973 e 54 bis DPR n. 633/1972.

    All’art. 4 Modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale, per cui il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

    Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti  hanno estinto i debiti se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

    Viene introdotto inoltre un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

    Nello specifico, dopo l’art. 20 è inserito l’art. 20 bis, infatti coloro che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del d.lgs. 13/2024, a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un’aliquota:

    a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;

    b) del 12 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

    c) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.

    Per quanto riguarda i programmi informatici dell’Agenzia delle Entrate si proroga dal 1° aprile al 15 aprile la data entro cui l’Agenzia mette a disposizione di contribuenti e intermediari i programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato.

    Per il 2024 i programmi informatici sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall'anno 2023.

    Per quanto riguarda la determinazione degli acconti l'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

    All’articolo 5 sono previste Modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche

    La determinazione sintetica del reddito complessivo è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT.

    Il contribuente può sempre dimostrare che:

    a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;

    b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare;

    c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.

    All’articolo 6, il Decreto differisce al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della Rottamazione-quater scadente il 31 luglio 2024

    Il Decreto entra in vigore il 6 agosto 2024

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    Concordato preventivo biennale: inserita la flat tax

    Il 26 luglio è stato approvato il correttivo sul CPB con molte delle novità attese e richieste dai commercialisti e a tal proposito con un comunicato stampa, lo stesso CNDCEC ha espresso grande apprezzamento per il provvedimento il cui testo non è ancora ufficialmente stato diffuso, pur se atteso in GU,

    Ricordiamo che gli stessi professionisti, in audizione alla Camera lo scorso 10 luglio avevano portato le loro osservazioni.

    Concordato preventivo biennale: prevista la flat tax

    Il Consiglio Nazionale dei commercialisti esprime apprezzamento per il decreto correttivo in materia di cooperative compliance, adempimenti e concordato preventivo biennale licenziato oggi dal Consiglio dei ministri visto l'accoglimento di molte delle richieste dei tecnici.

    In particolare, di grande rilievo sono le modifiche introdotte in materia di concordato preventivo biennale per il quale viene prevista, tra l’altro, una tassa piatta opzionale sull’incremento di reddito concordato variabile tra il 10% e il 15% nonché la precisazione che la protezione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici si estende anche ai forfettari e include l’IVA per i contribuenti a cui si applicano gli ISA.

    Elbano De Nuccio, ringraziando il Governo per il lavoro svolto, ha specificato:  “Il decreto valorizza il costante dialogo con le Istituzioni di riferimento. Abbiamo operato nella logica di andare incontro alle esigenze quotidiane dei colleghi e, nel contempo, di rendere più efficienti gli strumenti normativi esistenti come, ad esempio, l’ampliamento del termine a 60 giorni per la definizione degli avvisi bonari e, per quanto riguarda l’adempimento collaborativo, prevedere, per coloro che adottano volontariamente il tax control framework, la totale disapplicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative ai rischi fiscali comunicati preventivamente"

    Il Tesoriere Salvatore Regalbuto, ha evidenziato invece gradimento per le modifiche relative al termine al 31 ottobre per la presentazione del modello redditi e del 31 luglio per l’adesione al concordato preventivo biennale, ma soprattutto l’ampliamento da 30 a 60 giorni del termine per il pagamento, integrale o della prima rata, degli avvisi bonari. 

  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale: flat tax sui redditi incrementali

    Il Legislatore si è reso conto quanto il Concordato preventivo biennale, nella sua formulazione attualmente in vigore, rappresenti uno strumento poco appetibile per il contribuente.

    La questione era stata evidenziata dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali.

    Constatato l’alto rischio di flop, per uno strumento che non presenta abbastanza incentivi per accettare un surplus di costi che è certo, in un contesto macroeconomica che è incerto, il Governo, prima della pausa estiva, vuole mettere mano ad alcuni meccanismi di funzionamento del Concordato preventivo biennale, per aumentarne l’appetibilità per il contribuente.

    Le modifiche in discussione, che recepiscono i pareri delle commissioni parlamentari competenti, a causa delle tempistiche di approvazione, della pausa estiva e delle scadenze programmate per accettare la proposta, possibilmente saranno le ultime per quest’anno.

    In questo contesto, quindi, si cerca di trovare una soluzione, quella soluzione che potrebbe risollevare le sorti di un provvedimento molto rappresentativo per il Governo in carica, ma che, da subito, ha incontrato le perplessità dei commentatori e degli operatori.

    Tassazione sostitutiva sugli incrementi reddituali

    La misura che dovrebbe cambiare il destino del provvedimento interessa il costo fiscale dell’operazione, al fine di aumentare l’appetibilità dello strumento per il contribuente.

    Attualmente, accettando la proposta di Concordato preventivo biennale, il contribuente accetta di versare imposte e contributi su un reddito figurativo superiore a quello realizzato nell’anno in cui si accetta la proposta.

    La novità in discussione si basa sulla possibilità di applicare una tassazione sostitutiva non progressiva, quella che ormai gergalmente e impropriamente viene chiamata flat tax, agli incrementi reddituali scaturenti dall’adesione al Concordato preventivo biennale.

    L’imposta sostitutiva dovrebbe avere una aliquota inferiore sia alle aliquote progressive dell’Irpef previste a parità di reddito, sia all’unica aliquota dell’Ires: come detto, l’obiettivo è di rendere più appetibile l’adesione al Concordato riducendo il carico fiscale.

    Fondamentalmente il contribuente verserebbe l’Irpef o l’Ires, nella sua forma regolare, per una parte di reddito, e una imposta sostitutiva, ad aliquote minori, per un’altra parte del reddito figurativo, quello incrementativo.

    La misura dovrebbe interessare sia i soggetti ISA che i contribuenti in regime forfetario, e la fattibilità dipenderà anche dal costo della copertura finanziaria del provvedimento.

    Di certo questa ipotesi può costituire uno stimolo per coloro i quali ipotizzano di poter effettivamente conseguire i redditi concordati, ma meno per coloro i quali hanno una prospettiva di stagnazione.

    Inoltre, i soggetti Ires o in generale i contribuenti che non sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali, con ogni probabilità, saranno più sensibili alla novità, proprio per il fatto che, non essendo obbligati al versamento dei contributi previdenziali, potranno godere di un maggiore guadagno fiscale rispetto a coloro che invece ne sono soggetti: il fatto è che l’ipotesi in commento incide appunto solo sull’imposta e non sui contributi, che reteranno dovuti in misura piena anche per la parte incrementale, dato che la base imponibile resta invariata.

  • Riforma fiscale

    Correttivo CPB: come renderlo più appetibile con l’imposta sostitutiva

    La 6a Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto in titolo, n 170 riguardante modifiche alle seguenti discipline:

    • adempimento collaborativo,
    • adempimenti tributari,
    • concordato preventivo biennale;

    ha espresso un parere con diverse modifiche e osservazioni relativamente al Concordato preventivo Biennale.

    Il Governo dovrà tenerne conto nel correttivo ancora da definire che modificherà il Dlgs n 13/2024, vediamo i dettagli.

    Parere della Commissione Finanza sui correttivi alla Riforma Fiscale

    La legge n. 111 del 2023 prevede la facoltà di emanare disposizioni correttive e integrative della disciplina dell'adempimento collaborativo, degli adempimenti tributari e del concordato preventivo biennale, già oggetto di specifici decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della citata legge

    Ciò premesso la Commissione, per rendere più appetibile la misura del CPB, ritiene:

    • di sottolineare il carattere sperimentale del concordato preventivo biennale, poiché da più parti è stato esposto il rischio di un  mancato raggiungimento dell'equilibrio tra discrezionalità dell'Agenzia nel proporre il concordato e la tutela del contribuente nel vedersi riconosciuti tutti gli elementi (positivi o  negativi) che concorrono ad un realistico risultato reddituale; la Commissione ritiene essenziale approfondire la necessità di garantire tale equilibrio pena la mancata adesione all'istituto innovativo del concordato; in tale prospettiva si sollecita il Governo a  introdurre un regime di incisiva premialità per i contribuenti aderenti al concordato proposto, anche con il rinvio del versamento dell'acconto all'anno successivo con opportune rateizzazioni;
    • di prevedere l'introduzione di un regime opzionale di imposizione sostitutiva del reddito incrementale concordato, in modo tale che, in entrambi i periodi di imposta di vigenza del concordato, i contribuenti possano optare per tale imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato applicando un'aliquota del 10, del 12 o del 15 percento, rispettivamente se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, sia non inferiore a 8, non inferiore a 6 e inferiore a 8, ovvero inferiore a 6.
    • in tema di adempimenti tributari prevedere l'estensione, con vigenza dal 1° Gennaio 2025 da trenta a sessanta giorni del termine per il versamento delle somme richieste a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni e della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata (avvisi bonari).

    Si specifica che le novità dovrebbero interessare sia i soggetti ISA che i forfettari, si attende il testo definitivo del provvedimento.

  • Riforma fiscale

    Imposta minima nazionale: il MEF pubblica le regole

    Pubblicato sul sito delle Finanze il Decreto 1 luglio 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze con le modalità di attuazione dell’imposta minima nazionale o Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) prevista nell’articolo 18 del decreto legislativo n. 209/2023.

    L’imposta, che si applica in via prioritaria rispetto all’imposta minima integrativa (IIR) e all’imposta minima suppletiva (UTPR), è rivolta alle imprese italiane appartenenti a grandi gruppi (multinazionali ed interni), soggetti alle regole della global minimum tax, che scontano in Italia un’imposizione sui redditi effettiva inferiore all’aliquota del 15 per cento. 

    Sulla Global Minimum Tax leggi: Global minimum tax: il decreto MEF con le regole.

    L'impsota minima nazionalei si applica alle imprese e alle entità a controllo congiunto localizzate in Italia, ed alle entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano, che fanno parte dei gruppi cui sono destinate le Regole GloBE. 

    In sostanza, i soggetti indicati devono appartenere a gruppi multinazionali o nazionali con ricavi consolidati annui pari o superiori a 750 milioni di euro, ivi compresi i ricavi delle entità escluse di cui al comma 2, risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato. 

    Per la verifica del suddetto requisito dimensionale si rinvia alle disposizioni dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 209/2023.

    Imposta minima nazionale imprese: il MEF pubblica le regole

    Il decreto, emanato ai sensi dell’articolo 18, comma 9, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209  reca le disposizioni attuative riguardanti l’imposta minima nazionale o Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) secondo la terminologia utilizzata nelle Model Rules (o Regole GloBE). 

    Si ricorda che tale imposta è stata prevista nell’articolo 11 della Direttiva Ue 2022/2523 del Consiglio, in coerenza con l’approccio comune richiesto dalle Regole GloBE, al fine di consentire a ciascuno Stato membro di prelevare le imposte integrative relative alle entità a bassa imposizione localizzate sul suo territorio. 

    Si tratta di un’imposta facoltativa che trova applicazione, nei rispettivi ordinamenti che decidono di implementarla, in via prioritaria rispetto all’imposta minima integrativa (IIR) e all’imposta minima suppletiva (UTPR).
    Con l’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, il legislatore italiano ha scelto di esercitare tale facoltà e di applicare un’imposta minima nazionale alle entità italiane appartenenti a grandi gruppi (multinazionali ed interni) che scontano nel nostro Paese un’imposizione sui redditi effettiva inferiore all’aliquota del 15 per cento. 

    Questa imposta, introdotta con l’articolo 18 del decreto legislativo delegato, è stata disegnata per essere qualificata, ossia per essere detratta dall’imposizione integrativa complessivamente dovuta nel Paese, e costituire un “Porto Sicuro” consentendo, ai gruppi che intendono avvalersi della semplificazione prevista dall’OCSE, di assumere l’importo pagato a titolo di imposta minima nazionale pari all’imposizione integrativa complessivamente dovuta in Italia.
    Per essere considerata “qualificata” e costituire un “Porto Sicuro”, l’imposta minima nazionale deve soddisfare precise condizioni stabilite nelle Regole GloBE. 

    Le disposizioni del decreto declinano nel dettaglio alcuni aspetti a fini di completezza, coerenza e certezza nell’applicazione dell’imposta minima nazionale.

    Il Decreto definisce:

    • l’ambito soggettivo di applicazione, 
    • il presupposto applicativo 
    • le regole di determinazione dell’imposta, 
    • i criteri di conversione degli importi denominati in una valuta diversa dall’euro, rinvia alle determinazioni del Quadro Inclusivo sul BEPS per il riconoscimento e la perdita dello status di imposta “qualificata” e per il riconoscimento e la perdita dei requisiti del “Porto Sicuro”. 

    Esso chiarisce anche le regole per l’individuazione dei soggetti tenuti al versamento dell’imposta, le modalità di allocazione dell’onere tra i soggetti appartenenti al gruppo e la loro responsabilità congiunta e solidale. 

    Si precisa, infine, che le disposizioni attuative collegate alla presentazione della dichiarazione fiscale dell’imposta minima nazionale e al relativo versamento nonché le disposizioni riguardanti i conseguenti controlli saranno contenute in un decreto ministeriale.

    Imposta minima nazionale imprese: come si determina

    La relazione illustrativa al decreto evidenzia che l’articolo 4, dedicato alla determinazione dell’imposta minima nazionale, specifica che ai sensi del comma 1, il computo della base imponibile avviene, in ogni esercizio, in maniera
    conforme alle Regole GloBE 
    (trasfuse nel Titolo II e nelle definizioni dell’allegato A del Decreto Legislativo). 

    Tuttavia, a differenza delle Regole GloBE, l’imposta minima nazionale si applica indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nei soggetti passivi da parte di qualsiasi controllante (UPE, IPE o POPE) del gruppo
    multinazionale o nazionale, 
    salvo quanto previsto nell’articolo 48 del Decreto Legislativo che è disegnato per assicurare la neutralità fiscale agli investitori di minoranza delle entità di investimento o delle entità assicurative d’investimento.
    Inoltre, ai fini dell’imposta minima nazionale, non valgono i criteri di allocazione dell’imposizione integrativa di cui all’articolo 34, comma 7, del Decreto Legislativo, che sono disciplinati nell’articolo 10 del presente decreto.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Altre modifiche al Concordato Preventivo Biennale

    Giunge notizia che il governo italiano sia al lavoro su un decreto correttivo, ancora in bozza, che interviene su degli aspetti operativi di alcuni dei diversi decreti attuativi della legge delega sulla riforma fiscale.

    Tra questi sembrano assumere particolare rilievo gli interventi di modifica del Concordato preventivo biennale, alcuni dei quali interessano il primo anno di applicazione, tradizionalmente più problematico da un punto di vista operativo (sia per i contribuenti che per la pubblica amministrazione), altri lo strumento del CPB a regime.

    Vediamo analiticamente nel seguito le principali misure in discussione.

    Componenti straordinari del reddito

    Questione particolarmente sensibile per il contribuente è quella relativa ai componenti straordinari di reddito che possono modificare la base imponibile oggetto di concordato.

    In sede di promulgazione del CPB il legislatore aveva già trattato la questione, ma la sua elaborazione non sempre è stata ritenuta abbastanza efficace. Motivo per cui, in sede di modifica, sono stati previsti ulteriori due punti:

    • per i professionisti: non dovrebbero confluire nella base imponibile i corrispettivi percepiti in conseguenza di cessione della clientela o di altri elementi immateriali;
    • per le imprese: dovrebbero poter essere sottratte dal reddito concordato le perdite su crediti.

    Cause di esclusione

    Di non trascurabile rilevanza, anche perché interessa lo strumento del CPB nel suo funzionamento a regime, è la previsione di aggiungere all’articolo 11 del Decreto Legislativo 13/2024 ulteriori tre cause di esclusione, per i contribuenti che:

    1. nel periodo di imposta precedente (a quello a cui si riferisce la proposta di concordato) conseguono redditi esenti, esclusi o che non concorrono alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio dell’impresa o dallo svolgimento della professione;
    2. nel primo anno (a cui si riferisce la proposta biennale di concordato), effettuano operazioni di fusione, scissione o conferimento; oppure, per le società di persone e le associazioni professionali, effettuano modifiche alla compagine sociale;
    3. nel primo periodo anno (a cui si riferisce la proposta biennale di concordato) accedono al regime forfetario.

    Acconti delle imposte

    Per il primo anno di adesione al CPB sono in discussione delle ipotesi di maggiorazioni degli acconti d’imposta:

    • per l’imposta principale, Irpef o Ires, dovrebbe essere introdotta una maggiorazione del 15% della differenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo di imposta precedente;
    • per l’Irap il funzionamento della maggiorazione sarà analogo, ma previsto nella misura del 3%;
    • per i contribuenti in regime forfetario questa sarà del 12%, oppure del 4% in caso di nuove attività.

    Di particolare rilevanza sul tema, la previsione che, in caso di decadenza dal CPB, saranno comunque dovute le imposte e i contributi previsti in sede di accettazione della proposta, nel caso in cui questi risultino essere superiori a quelli effettivamente conseguiti dal contribuente nell’anno d’imposta.

    Sanzioni

    Va ricordato che il decreto di riforma delle sanzioni tributarie aveva previsto un regime più gravoso per i contribuenti che avrebbero deciso di non accedere al CPB, consistente nella più facile applicazione di sanzioni accessorie; ciò in conseguenza del dimezzamento della soglia reddituale richiesta per queste sanzioni, che, per coloro che non accettavano il concordato, si riduceva a 25 mila euro (la metà dei 50 mila euro previsti a regime).

    In relazione a ciò, va segnalato che, per non assumere un atteggiamento coercitivo nei confronti dei contribuenti, la cui accettazione della proposta di CPB dovrebbe restare effettivamente volontaria, tale previsione di inasprimento sembra che sarà eliminata.

    Termini di adesione e software

    Per il primo anno di applicazione del CPB, i termini di adesione coincidono con quelli di presentazione della dichiarazione dei redditi, la cui scadenza sarà prorogata dal decreto correttivo al 31 ottobre, con uno slittamento quindi di 15 giorni.

    Per i contribuenti in regime forfetario l’accesso al software, che sarà messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, avverrà a partire dal 15 luglio.

    Invece per i soggetti ISA dovrebbe restare invariata l’originaria previsione del 15 giugno.