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Bonus casa 2027: confermate le detrazioni al 50% e 36%? Cosa prevede la Manovra
Il DDL di Bilancio 2027-2029 conferma per le spese del 2027 bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus e bonus mobili, con la maggiorazione per l'abitazione principale
Il disegno di legge di Bilancio 2027-2029, nel testo bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, proroga per le spese sostenute nell'anno 2027 le principali detrazioni per gli interventi sugli immobili. La disposizione è l'art. 4 del DDL, che modifica il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117). In particolare abroga gli articoli 371, 372 e 373 e introduce un nuovo "Capo 01" di disposizioni transitorie ai fini IRPEF, composto dagli articoli 360-bis, 360-ter e 360-quater.
Riepiloghiamo le regole previste per il 2027.
Aliquote prorogate: 36% e 50% per l’abitazione principale
Per sismabonus, ecobonus e bonus ristrutturazioni la detrazione spetta nella misura del 36% delle spese. La misura sale al 50% se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Detrazione Norma TUIR Aliquota 2027 Limite di spesa Bonus ristrutturazioni art. 360-quater, c. 1 36% (50% abitazione principale) 96.000 euro per unità immobiliare Ecobonus art. 360-ter 36% (50% abitazione principale) 96.000 euro per unità immobiliare; parti comuni: 40.000 euro per il numero delle unità Sismabonus art. 360-bis 36% (50% abitazione principale) 96.000 euro per unità immobiliare; parti comuni: 96.000 euro per il numero delle unità Bonus mobili art. 360-quater, c. 2 50% 5.000 euro Per sismabonus, ecobonus e bonus mobili la norma prevede espressamente la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo. Se gli interventi proseguono lavori iniziati in anni precedenti, per sismabonus ed ecobonus il limite di spesa tiene conto anche delle spese già detratte negli anni precedenti.
Bonus ristrutturazioni e bonus mobili 2027
La detrazione per il recupero del patrimonio edilizio riguarda gli interventi dell'art. 17, comma 1, del TUIR.
Restano escluse le spese per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Chi fruisce del bonus ristrutturazioni può detrarre anche il 50% delle spese per l'acquisto di mobili destinati all'immobile ristrutturato, su un importo massimo di 5.000 euro.
La condizione è che gli interventi siano iniziati dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Se i lavori sono stati effettuati, o iniziati e proseguiti, nell'anno precedente, il limite di 5.000 euro si calcola al netto delle spese già detratte in quell'anno.
Ecobonus: interventi e adempimenti 2027
L'ecobonus spetta per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, comprese le parti comuni condominiali, che porti il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale almeno al 20% sotto i valori di riferimento del D.M. 11 marzo 2008.
Rientrano inoltre, tra le altre, le spese per:
- interventi sull'involucro con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
- pannelli solari per l'acqua calda;
- caldaie a condensazione almeno di classe A e apparecchi ibridi;
- scaldacqua a pompa di calore;
- sostituzione di finestre comprensive di infissi;
- schermature solari, micro-cogeneratori e generatori a biomasse;
- dispositivi per il controllo da remoto degli impianti.
Anche qui sono escluse le caldaie uniche a combustibili fossili.
La detrazione richiede l'asseverazione di un tecnico abilitato e la certificazione energetica o l'attestato di qualificazione energetica. L'attestato non serve per i pannelli solari, per gli interventi sugli impianti con caldaie a condensazione e per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari. L'ENEA effettua controlli, anche a campione. Se l'attestazione non è veritiera, il beneficio decade.
Sismabonus 2027
Il sismabonus riguarda gli interventi su edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3, adibiti ad abitazione o ad attività produttive, con procedure autorizzatorie iniziate dopo il 6 giugno 2013. Sono detraibili anche le spese per la classificazione e la verifica sismica.
Resta la detrazione per l'acquisto di unità in edifici demoliti e ricostruiti da imprese di costruzione o ristrutturazione che le vendono entro trenta mesi dalla fine dei lavori, purché l'intervento riduca almeno di una classe il rischio sismico. All'acquirente spetta il 36% o il 50% del prezzo indicato nell'atto, entro il limite di 96.000 euro.
Elettrodomestici: rifinanziato il fondo
Il comma 2 dell'art. 4 rifinanzia con 50 milioni di euro per il 2027 il fondo previsto dall'art. 1, commi 107-109, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Criteri, modalità e termini del contributo saranno definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
Il testo dovrà ora affrontare l'esame parlamentare, durante il quale potrà essere modificato.
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Regime Forfettaro 2027: soglia d’ingresso elevata a 100mila euro
Il 30 ottobre viene reso disponibile il testo del DDL di Bilancio 2027 approvato dal Cdm con tutte le novità che dovrebbero entrare in vigore dal 1 gennaio prossimo, dopo l'approvazione del Parlamento.
Tra le altre analizziamo le novità per i contribuenti in regime forfettario con l'aumento della soglia di ingresso.
Chi potrà applicare il forfettario nel 2027?
Se l'innalzamento della soglia sarà approvato con decorrenza dal 1° gennaio 2027, il nuovo limite dovrebbe essere verificato prendendo come riferimento i ricavi e compensi dell'anno precedente, ossia il 2026.
Si consideri, ad esempio, un professionista che nel corso del 2026 abbia incassato compensi per 95.000 euro.
Con l'attuale limite di 85.000 euro, tale importo non consentirebbe l'accesso al regime nell'anno successivo.
Con la nuova soglia, invece, il contribuente potrebbe applicare il forfettario nel 2027 ai fini delle imposte dirette, purché siano rispettate tutte le altre condizioni richieste dalla legge.
Per la verifica dei ricavi e compensi rileva generalmente il criterio di cassa, mentre per gli imprenditori che nell'anno precedente hanno adottato la contabilità ordinaria assume rilievo il criterio di competenza.
Resta necessario attendere la formulazione definitiva della disposizione, anche per conoscere le eventuali regole di coordinamento con i limiti di fuoriuscita dal regime.
Forfettari 2027: aumenta la soglia di ingresso
Il regime forfettario di cui alla Legge n 190 del 2014 secondo le anticipazioni dovrebbe essere modificato dal DDL di Bilancio 2027 appena approvato ma il cui testo non è ancora disponibile.
Come specificato dal comunicato stampa del Governo La soglia per l’accesso al regime forfetario ai fini delle imposte sui redditi passa da 85.000 a 100.000 euro. Ai fini dell’esenzione dall’IVA la soglia resta a 85.000 euro, in attesa dell’autorizzazione dell’Unione europea.
La novità è contenuta nell'articolo 9 in bozza del DDL
La modifica, se confermata durante l'iter parlamentare, consentirebbe a un maggior numero di professionisti, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori di beneficiare della tassazione sostitutiva del 15%, oppure del 5% nei casi previsti dalla normativa.
Attenzione, però, a una distinzione importante: la soglia di 100.000 euro varrebbe per le imposte sui redditi, ma non automaticamente per l'IVA. Su quest'ultimo fronte, infatti, resterebbe fermo il limite di 85.000 euro, almeno fino all'eventuale autorizzazione dell'Unione europea.
Regime forfettario 2027: cosa cambia con la soglia di 100.000 euro?
La principale novità annunciata dal Governo consiste nell'ampliamento del limite economico previsto per l'applicazione del regime disciplinato dall'articolo 1, commi 54 e seguenti, della Legge n. 190/2014.
Attualmente, per accedere o permanere nel forfettario, i ricavi e compensi dell'anno precedente non devono superare 85.000 euro, ferma restando la verifica degli altri requisiti.
Dal 2027 il limite potrebbe salire a 100.000 euro, permettendo di utilizzare il sistema di determinazione forfettaria del reddito anche a contribuenti oggi esclusi per il superamento della soglia ordinaria.
Il vantaggio consiste nella possibilità di continuare ad applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, calcolata sul reddito determinato attraverso i coefficienti di redditività previsti per le diverse attività.
La convenienza effettiva, tuttavia, dipende dalla situazione individuale del contribuente, anche considerando le spese realmente sostenute, i contributi previdenziali e le detrazioni eventualmente utilizzabili nel regime ordinario.
Forfettario 2027: perché la soglia IVA rimane a 85.000 euro?
L'aumento a 100.000 euro non comporterebbe, almeno inizialmente, un'estensione automatica delle agevolazioni IVA.
Il comunicato diffuso al termine del Consiglio dei Ministri chiarisce infatti che l'esenzione IVA rimane collegata alla soglia di 85.000 euro, in attesa dell'autorizzazione europea.
La ragione è legata alla disciplina comunitaria sulle piccole imprese.
L'articolo 284 della direttiva 2006/112/CE stabilisce, per la franchigia IVA nazionale, un limite massimo di 85.000 euro di volume d'affari annuo.
Per consentire una soglia superiore sarebbe pertanto necessario ottenere una specifica deroga, secondo le procedure previste dalla normativa europea.
Ne deriva la possibilità che, almeno nella fase iniziale, il regime forfettario presenti due differenti limiti di riferimento:
- Fino a 85.000 euro: applicazione del regime agevolato ai fini delle imposte sui redditi e, nel rispetto dei requisiti, della franchigia IVA.
- Oltre 85.000 e fino a 100.000 euro: possibile applicazione della tassazione forfettaria sui redditi, senza beneficiare automaticamente dell'esenzione IVA.
Si tratterebbe di un cambiamento rilevante rispetto all'attuale impostazione del regime, nel quale le agevolazioni relative alle imposte dirette e all'IVA sono strettamente collegate.
Forfettario 2027: cosa succede al limite dei redditi da lavoro dipendente?
Un ulteriore elemento da considerare riguarda i contribuenti che, oltre all'attività autonoma, percepiscono redditi da lavoro dipendente o assimilati.
La normativa sul forfettario prevede una specifica causa ostativa collegata all'ammontare di tali redditi conseguiti nell'anno precedente, con le eccezioni stabilite dalla legge.
Per il 2026 il limite è stato fissato a 35.000 euro, rispetto alla soglia ordinaria di 30.000 euro, ma la bozza di DDL di bilancio inviata alla Camera per cominiciare il suo iter di approvazione definitiva contiene anche la proroga dell'innalzamento.
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Cedolare secca affitti commerciali 2027: aliquota al 21%
Il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre ha approvato il DDL di Legge di Bilancio 2027 che poi, reso disponibile il 30 ottobre, è stato inivato alla Camera.
Tra le misure più attese la cedolare secca al 21% per gli affitti commerciali.
Leggi anche Legge di Bilancio 2027: il Governo approva il DDL.
Affitti commerciali al 21 per cento nei temi della Legge di Bilancio 2027
La cedolare secca anche per i negozi prevista nel 2019 e poi non confermata, ora viene riproposta dal Governo Meloni tra le misure per ridurre il carico fiscale delle locazioni.
L'articolo 5 in bozza del DDL di bilancio 2027 prevede che: "1-Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2027, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 200 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui agli articoli 203, 204 e 206 con l'aliquota del 21 per cento, ridotta al 10 per cento per i canoni di locazione di unità immobiliari ubicate nei comuni capoluogo di città metropolitana. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2027, qualora alla data del 30 settembre 2026 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, né ai contratti stipulati da un conduttore che non utilizza l’immobile locato esclusivamente per l’esercizio di un’arte o professione o di un’impresa commerciale.
(…) 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai contratti
prorogati o rinnovati nell’anno 2027"
La stessa presidente Meloni in proposito ha dichiarato: Estendiamo la cedolare secca anche agli immobili commerciali, aiutare chi affitta vuol dire tenere aperte le serrande, tenere vivi i nostri centri storici, i nostri quartieri.
In sintesi nella misura rientrano negozi di vendita al dettaglio, ma anche bar, ristoranti, locali di servizi alla persona (barbieri, parrucchieri)
Vedremo se la norma sarà confermata nell'attuale formulazione.
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Cedolare secca al 5% sugli affitti concordati: i dettagli delle novità
Il Cdm, in data 28 ottobre, ha approvato la bozza di DDL di Bilancio 2027, il cui testo è stato reso disponibile il giorno 30 ottobre ed inviato alla Camera per l'inizio dell'iter di approvazione parlamentare.
Relativamente alla cedolare secca l'articolo 5 rubircato Modifiche alla cedolare secca, reca importanti novità
Già dalla conferenza stampa tenutasi dopo il CdM è emerso che: "sugli affitti a canone concordato la cedolare scende al 5% ma per chi affitta a canone concordato a giovani fino a 35 anni è all'1%".
Scarica qui un riepilogo delle regole per i contratti concordati
Vediamo ora il testo della norma in bozza che appunto potrà subire modifiche.
Cedolare secca al 5%: cosa cambia per i proprietari
Attualmente, la cedolare secca prevede un'aliquota ordinaria del 21% per le locazioni abitative, mentre per i contratti a canone concordato che rispettano i requisiti di legge si applica l'aliquota agevolata del 10%.
La novità dovrebbe modificare la norma come segue:
"(….) 2-Per i canoni di locazione dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2031 in relazione ai contratti di cui all'articolo 203, comma 2, quarto periodo, stipulati nell'anno 2027, l'aliquota dell’imposta sostitutiva ivi contemplata è ridotta al 5 per cento.
3-L’aliquota di cui al comma 2 è ridotta all’1 per cento se, all’atto della stipula, il conduttore ha un’età inferiore a 36 anni.
4-Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai canoni di locazione derivanti dal primo rinnovo dei contratti stipulati nel 2027 di cui al comma 2, fermo restando il limite temporale di cui al medesimo comma.
5-Le disposizioni dei commi da 2 a 4 non sono applicabili al contratto stipulato nell'anno 2027, qualora alla data del 30 settembre 2026 risulti in corso un contratto non scaduto tra le stesse parti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, e nel caso in cui, a seguito dell'interruzione anticipata del predetto contratto, il locatore stipuli, nell'anno 2027, un nuovo contratto per lo stesso immobile, con uno o più soggetti che, alla data del 30 settembre 2026, erano residenti o domiciliati nell'immobile o che appartengono al medesimo nucleo familiare del precedente conduttore.
6-Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai contratti prorogati o rinnovati nell’anno 2027"
Ricordiamo che il regime della cedolare secca è opzionale e consente alle persone fisiche che affittano immobili abitativi al di fuori dell'attività d'impresa o professionale di sostituire l'IRPEF e le relative addizionali con un'imposta sostitutiva, evitando inoltre il pagamento delle imposte di registro e di bollo sui contratti interessati.
Il canone concordato, invece, viene determinato sulla base di accordi territoriali tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini, che stabiliscono fasce di prezzo tenendo conto della zona e delle caratteristiche dell'immobile.
Quanto si risparmierebbe con la cedolare al 5%?
Secondo le simulazioni riportate da ANIA Inquilini, il dimezzamento dell'aliquota potrebbe produrre risparmi significativi per i proprietari.
Ecco due esempi di confronto tra tassazione attuale e quella ipotizzata:
Canone annuo Cedolare 10% Cedolare 5% Risparmio 8.400 euro (700 euro al mese) 840 euro 420 euro 420 euro 12.000 euro (1.000 euro al mese) 1.200 euro 600 euro 600 euro Si resta in attesa di conferme.
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Contributo di 2 euro sui pacchi extra-UE: il DDL di bilancio la depenna
Con l' art. 4 del decreto n 162/2026 si interviene anche sul contributo di 2 euro per spedizione introdotto dall'art. 1, commi 126-128, della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) a copertura delle spese amministrative doganali relative alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE (beni di valore dichiarato non superiore a 150 euro, tipicamente riconducibili all'e-commerce transfrontaliero).
Il contributo, riscosso dagli uffici doganali all'atto dell'importazione, era già stato oggetto di un primo rinvio dal 1° gennaio al 1° ottobre 2026. disposto dall'art. 5, comma 1, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38.
Il nuovo decreto sposta ulteriormente in avanti l'entrata in operatività della misura, dal 1° ottobre 2026 al 1° dicembre 2026.
Prima di riepilogare le regole, attenzione al fatto che il DDL di bilancio 2027 all'articolo 30 in bozza reca l'abolizione di questo dazio ancora prima della sua entrata in vigore.
Se venisse confermato il sede parlamentare, la norma non entrerà mai in vigore.
Piccole spedizioni extra UE: che cos’è il contributo di 2 euro
La legge di bilancio 2026 ha istituito un contributo pari a 2 euro, per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro.
Il contributo, appunto, si applica soltanto alle spedizioni dal valore dichiarato pari oinferiore a 150 euro e che provengono da Paesi terzi extra-UE.
Il tributo è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.L'agenzia delle dogane in proposito ha pubblicato due circolare attuative.
La prima è la Circolare n 37 con i chiarimenti applicativi.
ADM con il docuemento ha evidenzaito che in base alla formulazione della norma, il contributo è dovuto a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante la spedizione e, in particolare si applica alle:
- spedizioni destinate a consumatori finali (cosiddette transazioni business to consumer del commercio elettronico);
- spedizioni destinate ad operatori commerciali (siano essere riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico business to business ovvero riferite ad acquisti da fornitori esteri);
- spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.
Il contributo è dovuto per le spedizioni dichiarate per il vincolo al regime dell’immissione in libera pratica (importazione).
Infine, viene specificato che il contributo è dovuto a prescindere dal tracciato dati utilizzato all’atto dello sdoganamento (H1 e/o H7).
Sono escluse dall’ambito di applicazione della norma in questione, le operazioni di sdoganamento per merci e beni a seguito passeggero immesse in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella definizione di spedizione (vedi successivo punto 1.2 della presente circolare).
Con successiva circolare n 1/2026 le Dogane avevano previsto di fare slittare al 15 marzo e senza sanzioni il nuovo contributo di 2 euro, poi il MEF aveva annunciato una proroga a marzo poi confermata
Successivamente con il Decreto fiscale (Dl n 38/2026) convertito in legge è stata fatta slittare al 1° luglio e ora la norma del Decreto PNRR garantisce altri tre mesi
Il dazio sarà attuato dal 1° ottobre.
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Irpef 2027: coma cambia lo scaglione e da quando
Il DDL di Bilancio 2027 appena approvato dal Governo, ora alla Camera per l'iter parlamentare, contiene tra le norme in bozza l'ampliamento del secondo scaglione irpef, riguardante il cosiddetto ceto medio.
In particolare l'articolo 9 in bozza stabilisce che per l’anno 2027, nella determinazione dell’imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dal comma 1, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a euro 28.000, 23 per cento;
b) oltre euro 28.000 e fino a euro 55.000, 33 per cento;
c) oltre euro 55.000, 43 per cento.»Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2026 ha già previsto l'abbassamento della seconda aliquota dell'irpef imposta sui redditi delle persone fisiche e che dal 2025 è entrata a regime la ridefinizione degli scaglioni passati da quattro a tre (Leggi anche: Irpef 2025: le 3 aliquote e gli scaglioni).
Facciamo un riepilogo delle regole, vediamo ciò che è in vigore e cosa aspettarsi per il futuro.
Irpef 2026: scaglioni e aliquote della dichiarazione 2027
All’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole 35 per cento sono sostituite dalle seguenti: 33 per cento.
Irpef 2026 dichiarazione 2027
scaglioni aliquota fino a 28.000 euro 23% oltre i 28.000 euro e fino a 50.000 euro (vedi di seguito ulteriori novità in approvazione con il DDL di Bilancio 2027) 33% oltre i 50.000 43% Inoltre, all’articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi precedenti e dall’articolo 15, comma 3-bis, è diminuito di un importo pari a 440 euro:
- a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c);
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Quindi in sintesi la Legge di Bilancio 2026 appunto tra gli interventi più significativi riduce di due punti percentuali dell’aliquota del secondo scaglione Irpef, che dal 2026 passa dal 35% al 33 per cento.
Inoltre per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro viene previsto un taglio di 440 euro dell’ammontare delle detrazioni spettanti in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, con esclusione delle spese sanitarie, alle erogazioni liberali nei confronti dei partiti politici e ai premi di assicurazione per il rischio di eventi calamitosi.
Questa modifica la ritroveremo nella dichiarazione 2027
Pr le novità in approvazione con la legge di bilancio 2027 se verranno confermate dal Parlamento, in base alla attuale norma in bozza del DDL oltre all'abbassamento dell'aliquota al 33%, il secondo scaglione dovrebbe essere ampliato fino a 55.000 euro di reddito.