• Legge di Bilancio

    IRAP imprese energetiche 2027: aumenti e acconti

    Il DDL di Bilancio 2027 prevede un aumento dell'IRAP per le imprese del comparto energetico: maggiorazione di 5 punti percentuali nel 2027 e di 3 punti nel 2028 e 2029. 

    Previsto anche il divieto di trasferire il maggior carico fiscale sui prezzi applicati ai clienti.

    La novità è contenuta nell'articolo 21 del disegno di legge di Bilancio 2027, dedicato alle disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico.

    Vediamo quali imprese sono interessate, come cambiano le aliquote e quali regole sono previste per il calcolo degli acconti.

    Le imprese possono trasferire l'aumento IRAP sulle bollette?

    Il comma 4 introduce il divieto di trasferire, direttamente o indirettamente, il maggior carico fiscale alla clientela.

    Il divieto riguarda gli aumenti di prezzi, tariffe e corrispettivi dei beni e servizi forniti, anche attraverso commissioni e altri oneri.

    La disposizione mira quindi a impedire che l'incremento dell'IRAP venga ribaltato sui clienti.

    IRAP imprese energetiche: quanto aumenta dal 2027?

    L'articolo 21 del DDL di Bilancio 2027 prevede un incremento dell'aliquota IRAP stabilita dall'articolo 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 446/1997.

    In particolare, la maggiorazione è pari a:

    • 5 punti percentuali per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;
    • 3 punti percentuali per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027 e per quello successivo.

    Per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, le maggiorazioni si applicano quindi secondo questo calendario:

    Periodo d'imposta Aumento aliquota IRAP
    2027 +5 punti percentuali
    2028 +3 punti percentuali
    2029 +3 punti percentuali

    Quali imprese energetiche sono interessate dall’aumento IRAP?

    La maggiorazione riguarda i soggetti che esercitano in via prevalente le attività economiche individuate dai codici ATECO riportati nella tabella dell'allegato 2 al DDL di Bilancio 2027.

    L'individuazione delle imprese interessate dipende quindi dalle attività economiche prevalenti e dai relativi codici ATECO indicati nell'allegato.

    Come si coordina l'aumento IRAP con il Decreto Energia 2026?

    Il comma 2 dell'articolo 21 disciplina il coordinamento con l'articolo 3 del decreto-legge n. 21/2026, convertito dalla legge n. 49/2026.

    Quest'ultima disposizione ha previsto un incremento dell'aliquota IRAP di 2 punti percentuali per le imprese energetiche nei periodi d'imposta 2026 e 2027.

    Il DDL di Bilancio stabilisce che, per il 2027, la precedente maggiorazione non si applica ai soggetti destinatari del nuovo incremento.

    Leggi qui Irap imprese energia: i codici ateco soggetti all'aumento     

    Pertanto, per tali imprese, la maggiorazione di 5 punti prevista dal DDL sostituisce, nel 2027, quella di 2 punti del Decreto Energia.

    Come si calcolano gli acconti IRAP 2027 e 2028?

    Il comma 3 detta specifiche regole per la determinazione degli acconti.

    Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al:
    a) 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1, lettera a);
    b) 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1, lettera b).

  • Tutto Auto

    Esenzione bollo auto 2027: chi non paga, quali veicoli sono ammessi e i nuovi requisiti

    Il DDL di bilancio 2027 approvato il 28 ottobre prevede all'art 2 in bozza, prevede una ulteriore agevolazione per il bollo auto 2027 già prevista con il recente decreto n 162/2026 (Leggi anche Bollo auto abolito nel 2027: tutte le regole)

    In particolare si riende strutturale la misura di esenzione e si amplia anche ad altri soggetti, vediamo i dettagli.

    Esenzione bollo auto 2027: per quali auto e contribuenti

    A decorrere dal 1° gennaio 2027, le persone fisiche in possesso dei requisiti di seguito elencati, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. L’esenzione si applica relativamente ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade a decorrere dalla predetta data.
    Per le autovetture, l’esenzione spetta alle persone fisiche che risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, aventi potenza non superiore a 80 kW. 

    Qualora sussistano più autovetture agevolabili, l’esenzione è riconosciuta con riferimento a una sola di esse ed è applicata all’autovettura avente la minore potenza, espressa in kW. 

    In caso di pari potenza, l’esenzione è applicata all’autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell’agevolazione, l’importo meno elevato della tassa automobilistica. In caso di parità di importo della tassa, l’esenzione è riconosciuta all’autovettura la cui targa precede le altre secondo l’ordine alfanumerico crescente.
    Per i motocicli l’esenzione spetta alle persone fisiche che risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a uno o più motocicli alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura avente potenza pari o inferiore a 80 kW. 

    Qualora sussistano più motocicli agevolabili, l’esenzione è riconosciuta con riferimento a uno solo di essi ed è applicata al motociclo avente la minore potenza, espressa in kW. 

    In caso di pari potenza, l’esenzione è applicata al
    motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell’agevolazione, l’importo meno elevato della tassa automobilistica. In caso di parità di importo della tassa l’esenzione è riconosciuta al motociclo la cui targa precede le altre secondo l’ordine alfanumerico crescente.
    Per i ciclomotori l’esenzione spetta alle persone fisiche che non beneficiano delle esenzioni

    Qualora risultino più ciclomotori agevolabili, l’esenzione è riconosciuta al ciclomotore il cui numero di telaio precede gli altri secondo l’ordine alfanumerico crescente.
    La legittima fruizione di una delle esenzioni non consente che le successive variazioni relative al possesso di autovetture, motocicli e ciclomotori comportino il riconoscimento di ulteriori esenzioni per il medesimo anno.
    Al fine di garantire la certezza della posizione tributaria del contribuente il gestore del Pubblico registro automobilistico (PRA), nella tenuta dell’Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA), provvede alla fornitura agli enti impositori di tutti i dati necessari per la corretta applicazione delle norme di esenzione, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147. 

    Allo scopo di assicurare la corretta applicazione delle disposizion il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, agli enti impositori e al gestore del PRA, i dati relativi ai ciclomotori e all’assicurazione dei veicoli.
    Le esenzioni si applicano anche nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, previo accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio. 

    Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'accordo di cui al primo periodo è concluso ai sensi e per gli effetti
    dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

    Esenzione bollo auto 2027 famiglie numerosi: i requisiti

    A decorrere dall'anno 2027 è riconosciuto un contributo annuale, pari alla spesa sostenuta per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per ciascun anno e nel limite massimo di euro 385,71, in favore dei nuclei familiari con più di tre figli, di cui almeno uno minorenne alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo, relativamente a una sola autovettura, della quale un componente del nucleo familiare risulti soggetto passivo della tassa automobilistica, omologata da sei a nove posti, alimentata, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio e avente potenza non superiore a 133 kW.
    Qualora nel nucleo familiare risultino più autovetture, il contributo è riconosciuto con riferimento a quella omologata da sei a nove posti avente la minore potenza, espressa in kW, e non si applicano agli altri veicoli le esenzioni.
    Il contributo è riconosciuto dall’INPS e non concorre al computo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Al fine della corretta determinazione del contributo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all’INPS le necessarie informazioni.
    Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità per l’attribuzione del contributo nonché i criteri di verifica dei requisiti e le procedure di concessione, controllo e recupero delle somme indebitamente percepite.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Brevetti+: domande dal 25 novembre, incluse le spese di marketing

    Con il decreto direttoriale del 28 settembre 2026 è stato emanato il bando Brevetti+ per il 2026. 

    Le PMI possono ottenere un contributo a fondo perduto fino a 140.000 euro per acquistare servizi specialistici legati alla valorizzazione di un brevetto. 

    La dotazione è di 20 milioni di euro e lo sportello apre alle ore 12:00 del 25 novembre 2026.

    In sintesi, il bando Brevetti+ 2026 finanzia l’acquisto di servizi specialistici che servono a sfruttare economicamente un brevetto e a introdurlo nel processo produttivo e organizzativo dell’impresa. 

    Possono partecipare le micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, con sede legale e operativa in Italia. 

    Il contributo copre fino all’80% dei costi ammissibili, con un tetto di 140.000 euro. Le domande vengono valutate con procedura a sportello fino a esaurimento delle risorse.

    Brevetti+ 2026: come si presenta la domanda

    Possono accedere le PMI, anche di nuova costituzione, con sede legale e operativa in Italia, che rientrino in almeno una delle seguenti situazioni:

    • Brevetto italiano. Sono titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2025, oppure di una licenza esclusiva su un brevetto di questo tipo trascritta all’UIBM. In entrambi i casi, al momento della domanda il brevetto deve essere in regola con il pagamento delle tasse di mantenimento, se dovute.
    • Domanda nazionale di brevetto. Sono titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2024, con rapporto di ricerca con esito “non negativo”.
    • Brevetto europeo. Sono titolari di un brevetto concesso dall’EPO e convalidato in Italia successivamente al 1° gennaio 2025, oppure di un brevetto concesso dall’EPO con effetto unitario a partire dal 1° gennaio 2025.
    • Domanda europea o internazionale con priorità nazionale. Sono titolari di una domanda di brevetto europeo o internazionale depositata successivamente al 1° gennaio 2024, con rapporto di ricerca con esito “non negativo”. La domanda deve rivendicare la priorità di una precedente domanda nazionale, a condizione che questa non sia già stata ammessa a Brevetti+ nei bandi precedenti. La rivendicazione di priorità è quella prevista dall’art. 4 della Convenzione di Unione di Parigi e dall’art. 4 del Codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005).

    Brevetti +: quali spese sono ammissibili?

    Sono finanziabili i costi dei servizi, IVA esclusa, strettamente collegati alla valorizzazione economica del brevetto. 

    I servizi sono suddivisi in tre Macroaree.

    A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (compreso il Proof of Concept)

    • studio di fattibilità, con specifiche tecniche ed elaborati, individuazione dei materiali e layout del prodotto;
    • progettazione produttiva;
    • studio, progettazione e ingegnerizzazione del prototipo, anche per aumentarne il livello di TRL;
    • progettazione e realizzazione di firmware, solo per macchine a controllo numerico destinate al ciclo produttivo;
    • analisi e definizione dell’architettura software, solo se riferita al procedimento oggetto del brevetto o della domanda e senza la scrittura del codice;
    • test di produzione;
    • certificazioni di prodotto o di processo strettamente legate al brevetto;
    • servizi di studio, progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione resi da Università, IRCCS ed enti pubblici di ricerca.

    B. Organizzazione e sviluppo

    • organizzazione dei processi produttivi;
    • analisi qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali;
    • strategia di comunicazione e promozione e presidio dei canali distributivi.

    C. Tutela della proprietà industriale

    • accordi di segretezza;
    • accordi di licenza del brevetto.

    Dalle FAQ pubblicate dal soggetto gestore Invitalia, risulta che il bando finanzia anche le spese di marketing e di seguito si propone una risposta più dettagliata.

    Quali vincoli deve rispettare il progetto?

    Il progetto di valorizzazione è ammissibile solo se soddisfa tre condizioni:

    • comprende più di una tipologia di servizio;
    • include almeno un servizio della Macroarea A;
    • le spese per le Macroaree B e C, sommate, non superano il 20% del totale del piano.

    A quanto ammonta il contributo?

    L’agevolazione è a fondo perduto e rientra nel regime de minimis. L’importo massimo è di 140.000 euro, con queste intensità:

    • 80% dei costi ammissibili, come regola generale;
    • 85% per le imprese in possesso della certificazione della parità di genere;
    • 100% per le imprese che, alla data della domanda, erano contitolari del brevetto o della domanda di brevetto insieme a un ente pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS). Lo stesso vale per chi è titolare di una licenza esclusiva, già trascritta all’UIBM e senza vincoli di estensione territoriale, su un brevetto rilasciato a uno di questi enti.

    Brevetti +: Domande frequenti

    Le imprese appena costituite possono partecipare?
    Sì, il bando è aperto anche alle PMI di nuova costituzione, purché abbiano sede legale e operativa in Italia.

    Si può chiedere il contributo per un solo servizio?
    No. Il progetto deve comprendere più tipologie di servizio, e almeno una deve appartenere alla Macroarea A.

    L’IVA è finanziabile?
    No, i costi dei servizi sono ammissibili al netto dell’IVA.

    C’è una scadenza finale?
    No. Lo sportello resta aperto finché ci sono risorse disponibili.

    Quali spese di marketing sono ammissibili con Brevetti+ 2026?
    Sono ammissibili solo i servizi di consulenza strategica della Macroarea B: l’analisi qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali e la definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi. 

    Queste voci, sommate a quelle della Macroarea C, non possono superare il 20% del totale del piano. 

    Secondo le FAQ di Invitalia, non sono invece finanziabili le attività esecutive, come la realizzazione di siti web, la SEO, la gestione dei social, la produzione di brochure, foto e video promozionali, l’organizzazione di eventi e la partecipazione a fiere.

  • Legge di Bilancio

    Credito d’imposta cloud 2027-2029: chi può ottenere il bonus fino al 30% e per quali spese

    Il DDL di Bilancio 2027 appena approvato e giunto in Parlamento per l'iter di approvazione definitivo in data 30 ottobre, tra le novità, annunciate, reca l'articolo 12 con un contributo per le imprese relativo ai servizi cloud.

    In realtà era stato annunciato dalla stessa presidente Meloni in occasione di alcuni convegni, vediamo dalla norma in bozza chi riguarderà e quali spese qualora venisse confermato in approvazione definitiva.

    Credito d’imposta imprese per servizi cloud: novità 2027

    L'articolo 12 in bozza prevede che alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, fino al 30 per cento dei costi di competenza sostenuti in ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing relativi all’utilizzo di beni strumentali immateriali di cui all'allegato F annesso al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.
    Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 72 e 118, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i 12 medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, senza l’applicazione del limite di cui al comma 10 del medesimo articolo 3 e del limite di cui all’articolo 63, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141.
    Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma

    Il decreto sembra essere in continuità con il voucher cloud e cybersecurity in partenza a novembre, ma si attendono eventuali conferme in merito e maggiori dettagli.

  • Accise

    Prezzo delle sigarette: gli aumenti 2027

    Il Governo ha approvato il DDL di Bilancio 2027 con tante novità, il relativo testo inviato alla Camera, è stato reso disponibile in data 30 ottobre.

    Tra le novità del provvedimento, figuara l'aumento del prezzo delle sigarette, vediamo il dettaglio dalla norma in bozza.

    Prezzo delle sigarette: cosa prevede il DDL di Bilancio 2027

    L'articolo 33 in bozza del provvedimento reca novità per i fumatori.

    In partciaolre, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate modificazioni:
    a) all’articolo 39-octies: 1) al comma 3, lettera a), le parole: «per l’anno 2027, in 35,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027, in 35,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dal 1° luglio 2027»;
    2.1) alla lettera b), le parole: «per l’anno 2027, euro 49 il chilogrammo convenzionale e, a decorrere dall’anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027, euro 49 il chilogrammo convenzionale e, a decorrere dal 1° luglio 2027»;
    2.2) alla lettera c), le parole: «euro 165,50 il chilogrammo per l’anno 2027 ed euro 169,50 il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «euro 165,50 il chilogrammo dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 ed euro 169,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° luglio 2027»;
    3) al comma 6, le parole: «per l’anno 2027, in 221 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027, in 221 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dal 1° luglio 2027»;
    b) all’articolo 39-terdecies, al comma 3, le parole: «al 41 per cento per l’anno 2027 e al 42 per cento a decorrere dall’anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «al 41 per cento dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 e al 42 per cento a decorrere dal 1° luglio 2027»;
    c) all’articolo 62-quater, comma 1-bis, le parole: «al 20 per cento e al 15 per cento per l’anno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere dall’anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento e al 15 per cento dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere dal 1° luglio 2027;
    d) all’Allegato I, alla voce “Tabacchi lavorati”:
    1) alla lettera b), le parole: «per l’anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 e 28 per cento a decorrere dal 1° luglio 2027»;
    2) alla lettera c), le parole: «per l’anno 2027 e 48 per cento a decorrere dall’anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 e 48 per cento a decorrere dal 1° luglio 2027»;
    3) nella lettera d), le parole: «per l’anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dal 1° luglio 2027»;
    e) all’articolo 62-quater.2:
    1) al comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di rilevazione di offerta di prodotti di cui al comma 1, effettuata in violazione del primo periodo, si applica, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, l’articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»;
    2) dopo il comma 16, è inserito il seguente: «16-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante o all’importatore che, in violazione del comma 16, vende a distanza i prodotti di cui al comma 1 ai consumatori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vende a distanza, in violazione del comma 16, i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.»

    In sintesi, per i prezzi delle sigarette, parafrasando la norma, gia dal 2027 ci sarebbe un doppio aumento:

    • al 1° gennaio 
    • al 1° luglio.

    Il percorso era stato fissato dalla legge di Bilancio 2026, con un rialzo progressivo delle accise su sigarette, sigaretti e trinciato nel triennio 2026-2028. 

    Per le sigarette l’importo specifico fisso, oggi a 32 euro ogni mille pezzi, salirà a 35,50 euro a gennaio e arriverebbe a 38,50 euro dal 1° luglio, sei mesi prima del previsto. 

    Si attendono ulteriori dettagli dal testo approvato di DDL di bilancio 2027 che se dovesse essere confermato dal Parlamento entrerà in vigore come ogni anno da 1 gennaio 2027.