• La busta paga

    Premi produttività 2026: il tetto di 5.000 euro anche per i benefit

    Con la Risoluzione n 22 del 9 giugno le Entrate replicano ai dubbi sollevati da contribuenti sui premi di produttivita 2026.

    In dettaglio si risponde a dubbi sulla tassazione sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in base alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026.

    Le Entrate in sintesi hanno specificato il nuovo limite massimo imponibile di 5.000 euro previsto per il 2026 e il 2027 per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili si applica anche ai benefit aziendali.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Premi produttività 2026: aliquota 1% e tetto 5.000 euro

    Con la risoluzione n. 22 di ieri, 9 giugno 2026 sono forniti chiarimenti ai quesiti pervenuti in ordine alle novità apportate dall’art. 1 comma 9 della L. 199/2025 alla detassazione dei premi di risultato.

    Ricordiamo che tale disciplina è contenuta nell’art. 1 commi 182 ss. della L. 208/2015, la quale prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale del 10%, ed entro il limite di 3.000 euro lordi, sulle somme erogate a titolo di premio di risultato o partecipazione agli utili ai lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato, che nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, siano titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

    Per la detassazione, le somme devono essere erogate in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA o RSU. 

    Qualore manchi RSA/RSU, l’azienda, in base a quanto chiarito dalla prassi delle Entrate, può:

    • recepire il contratto collettivo territoriale di settore o, in mancanza, il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà
    • applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato corrisposti in virtù di contratti collettivi aziendali stipulati con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, seppur esterne all’azienda.

    Inoltre, icontratti devono essere depositati telematicamente presso l'Ispettorato del Lavoro competente per territorio, entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

    L'art. 1 commi 8 e 9 della L. 199/2025 ha apportato novità prevedendo che:

    • per gli anni 2026 e 2027 l’aliquota dell’imposta sostitutiva venga ridotta all’1% e che il limite massimo agevolabile venga incrementato a 5.000 euro; 
    • limitato al solo 2025 la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva.

    Il premio può su scelta del lavoratore essere corrisposto in denaro o in natura.

    I dubbi giunti alle Entrate, e su cui ha appunto replicato con la risoluzione in oggetto, riguardano proprio la possibilità di consentire al lavoratore di optare per la sostituzione del premio in una delle forme di benefit aziendale, entro il nuovo limite di 5.000 euro.

    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito appunto che il comma 184 della legge n 208/2015, nel consentire la scelta tra premio in denaro o in natura, rinvia alla disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, richiamando espressamente i commi 182 e seguenti.

     Pertanto, si ritiene che, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale, trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di 5.000 euro previsto dalla L. 199/2025

    Allegati: