• Riforma fiscale

    TU Adempimenti e Accertamento: sintesi delle novità

    Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 luglio ha approvato il Testo Unico adempimenti e accertamento.

    Il testo segue la prima approvazioni avvenuta in aprile ed ora approda in GU n 169/2026

    Si tratta del Decreto Legislativo n 128 che entra in vigore il 7 agosto prossimo.

    Riforma fiscale: approvato il TU adempimenti e accertamento

    Come specificato dallo stesso Esecutivo in fase di approvazione preliminare, il Testo Unico, composto da 368 articoli, è finalizzato alla puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzate per settori omogenei, al loro coordinamento formale e sostanziale, nonché all’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili o non più attuali.

    Il provvedimento accorpa e semplifica la materia suddividendola in tre Parti.

    • Parte I (Adempimenti): disciplina l’anagrafe tributaria, il codice fiscale, le scritture contabili e la semplificazione digitale. Include gli obblighi comunicativi e dichiarativi dei contribuenti per le imposte sui redditi e l’IVA, nonché la disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e delle liquidazioni periodiche.
    • Parte II (Collaborazione, controlli e accertamento): regola gli strumenti di adempimento collaborativo, il concordato preventivo biennale, gli interpelli per i nuovi investimenti e i meccanismi di risoluzione delle controversie. Disciplina, inoltre, i poteri dell’Amministrazione finanziaria, lo scambio automatico di informazioni a livello internazionale e le procedure di accertamento (incluso l’accertamento con adesione).
    • Parte III: reca le disposizioni transitorie e finali.

    Le disposizioni vigenti sono inserite senza modificarne la portata applicativa, salvo i casi in cui si è reso necessario aggiornare il testo o introdurre norme di coordinamento per esigenze sistematiche.

    Occorre evidenziare che il DLgs n 128/2026 tiene conto dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata del 7 luglio e dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

    La Commissione Finanze della Camera ha chiesto al Governo ha espresso parere favolrevole con indicazioni.

    In particolare si chiede al Governo valutare se:

    • rivedere l’articolazione del provvedimento ccon specifico riferimento alle disposizioni in materia di collaborazione, controlli e accertamento di cui alla Parte II e l’eventuale rinumerazione degli articoli e riferimenti interni;
      verificare le disposizioni vigenti ed esplicitare con chiarezza i casi di nullità e annullabilità degli atti alla luce delle modifiche della riforma dello Statuto del contribuente;
      aggiornare lo schema di Testo unico con lenovità normative introdotte dopo la sua adozione.

    Si attende l'eventuale replica. 

  • Dogane e commercio internazionale

    Invio Intrastat, cambia tutto: le date da segnare per passare a Intr@web

    Novità per gli operatori di intrastat, attenzione al fatto che, ADM annuncia che dal 14 ottobre 2026 gli utenti U2S avranno a disposizione, per la presentazione degli elenchi Intrastat riferiti a periodi inclusi nell’anno 2026, l’applicativo Intr@web.

    Vediamo il calendario e il periodo transitorio rispetto ai precedenti strumenti per intrasta.

    Intr@web per l’intrastat: il calendario 2026/2027

    Le Dogane con un avviso del 22 luglio, oltre alla novità dellintr@web obligatorio dal 2027, spiegano che, gli operatori intrastat, per eventuali necessità di strumenti di fallback avranno in una fase transitoria anche:

    • il pacchetto Intr@web versione 27000 
    •  “Intra Online”.

    Il cambiamento però sarà definitivo dal 2027.

    Per la presentazione degli elenchi riferiti a periodi inclusi nell’anno 2027, l’unico strumento per la compilazione e trasmissione sarà Intr@web venendo dismessi il pacchetto Intr@web il servizio “Intra Online” dal giorno 8 febbraio 2027.
    Inoltre a partire dal 4 novembre 2026, invece, saranno attivi nel medesimo ambiente i nuovi servizi System to System, già descritti con precedente avviso, e i servizi attualmente attivi su STD che saranno, tuttavia, dismessi nel corso dell’anno 2027.
    Si ricorda che per accedere ai servizi U2S e S2S, è necessario autenticarsi nell’area riservata del sito istituzionale ADM con le procedure fissate.

    Questa modalità riguarda gli operatori che dispongono di propri software gestionali e consente il dialogo diretto tra gli applicativi aziendali e i sistemi messi a disposizione dall’ADM per la ricezione degli elenchi Intrastat.

    La funzionalità S2S riguarda le imprese e gli intermediari che gestiscono elevati volumi di dati o che hanno integrato la predisposizione degli elenchi Intrastat nei propri processi amministrativi.

  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: cosa cambia per i Notai dal 23 luglio

    Il Decreto Legislativo n 122/2026 in vigore dal 23 luglio dopo la pubblicazione in GU n 156 dell'8 luglio prevede una novità per i Notai e l'antiriciclaggio.

    In particolare, il decreto come annunciato dagli stessi notai, prevede l'istituzione dell’Organismo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio, in attuazione del nuovo quadro normativo europeo delineato dalla Direttiva Ue 2024/1640. 

    Il decreto legislativo n. 122/2026 va a riformare l’articolo 34-bis del decreto legislativo n. 231/2007. 

    Organismo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio: regole 2026

    L’Organismo, autonomo e indipendente, di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio istituito presso il CNN è destinato a raccogliere e analizzare i dati relativi all’attività notarile ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e sarà integrato con il Sistema di conservazione del Notariato.
    Come specificato dagli stessi notai, la riforma dell’articolo 34-bis rappresenta un passaggio di particolare rilievo per il rafforzamento del sistema italiano di lotta al riciclaggio riconoscendo, sul piano normativo, il ruolo del Notariato quale presidio qualificato di legalità e valorizzando un modello fondato sull’analisi dei dati, sulla qualità delle informazioni, sulla collaborazione istituzionale e sull’adozione di procedure sempre più oggettive, omogenee e verificabili.
    L’istituzione dell’Organismo di gestione accentrata delle segnalazioni antiriciclaggio si inserisce in un percorso che vede il Notariato impegnato da tempo nella costruzione di un modello avanzato di prevenzione antiriciclaggio.

    L’istituzione del nuovo rganismo consentirà ai Notai di coniugare l’efficacia della prevenzione con un quadro procedurale più chiaro, proporzionato, oggettivo e documentabile supportando in modo più efficiente l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
    Attenzione al fatto che il Dlgs n 122/2026 prevede altresì che l'operatività dell'organismo sia subordinata all’emanazione di un primo decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero di Giustizia, e sarà regolamentata dal Consiglio Nazionale del Notariato d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e assicurerà elevati standard di sicurezza, interoperabilità e accesso.

    Organismo di gestione dati antiriciclaggio: il ruolo dei notai

    L’organismo istituito presso il Notariato opererà con autonomia e indipendenza funzionale rispetto al Consiglio nazionale del notariato.

    L’attività sarà svolta anche attraverso una banca dati collegata al Sistema di conservazione del notariato.

    I notai saranno tenuti a inserire nella banca dati:

    • copie autentiche, dati e informazioni derivanti o relativi agli atti ricevuti o autenticati, secondo contenuto, termini e modalità da definre con il prossimo decreto attuativo;
    • dati e informazioni conservati utili a prevenire, individuare o accertare attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
    • dati raccolti per le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da ciascun notaio nell’esercizio dell’attività professionale.

    Compito dell’organismo è appunto quello di analizzare i dati ricevuti e svolgere analisi per  individuare la significatività e la rilevanza delle singole operazioni.

    In attesa delle istruzuioni attuative si rimanda al Dlgs n 122/2026.

  • Riforma fiscale

    Correttivo Omnibus: novità per i crediti ceduti dei professionisti

    In data 21 luglio è stato inviato il testo del Decreto legislativo Omnibus alle commissioni parlamentari per l'iter finale di approvazione.

    Il Correttivo Omnibus era stato approvato, ricordiamolo, il 10 giugno in via preliminare dal Governo e contiene “Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione”

    Vediamo le novità per la cessione dei crediti dei professionisti.

    Trattamento fiscale proventi da cessione o compensazione dei crediti d’imposta

    In sintesi, l’articolo 3 del Decreto Omnibus stabilisce che costituiscono reddito di lavoro autonomo i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta diversi da quelli che derivano dalla liquidazione delle imposte, ivi inclusi quelli relativi agli incentivi per gli  interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia. 

    Tali differenziali positivi sono soggetti ad imposta sostitutiva (26 per cento), qualora non costituiscano il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale (che invece concorre a formare il reddito di lavoro autonomo per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta). 

    Si precisa che, in caso di compensazione, tali differenziali siano pari alla parte del costo (o valore di acquisto) proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta (comma 1).
    Tali disposizioni si applicano ai crediti d’imposta acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero su scelta del contribuente, previa presentazione di apposita dichiarazione integrativa, ai crediti d’imposta già acquistati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (comma 2).

    Determinazione del reddito di lavoro autonomo: novità in arrivo

    L'articolo 3, comma 1, inserisce due nuovi (commi 3- quater e 3-quinquies) all’articolo 54 (rubricato “Determinazione del
    reddito di lavoro”) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 volte a definire il trattamento fiscale dei differenziali positivi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta.
    Nello specifico, si stabilisce che costituiscono reddito i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte. 

    Sono altresì ricompresi i crediti d’imposta relativi agli incentivi per gli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, ovverosia quelli relativi:

    • al recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR);
    • all’efficienza energetica (articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013);
    • all’adozione di misure antisismiche (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013);
    • al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160 del 2019);
    •  all’installazione di impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR), ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 (installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici) e 6 (installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici) dell’articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020;
    • all’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013);
    • al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (articolo 119-ter del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020).

    Crediti in compensazione: come si determina il differenziale

    Per quanto concerne il criterio di determinazione dei differenziali, la norma precisa che, in caso di compensazione, questi sono determinati con riferimento alla parte del costo (o valore di acquisto) proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta.
    Il nuovo comma 3-quinquies definisce le modalità di tassazione dei differenziali positivi, di cui al nuovo comma 3-quater, derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta, nei termini che seguono:

    • i differenziali positivi sono soggetti all’imposta sostitutiva con la medesima aliquota del 26 per cento prevista per i redditi diversi dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997. L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta, mediante versamento diretto, nei termini e nei modi previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione;
    • i crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta.

    Si precisa che i proventi derivanti da tali operazioni rientrano fra i redditi di lavoro autonomo, di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, in proporzione alla quota compensata nel caso di crediti d’imposta compensati, e che tali proventi sono soggetti a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota prevista per l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997 (26 per cento).

    Nella nuova norma si precisa che concorrono, comunque, alla formazione del reddito di lavoro autonomo i crediti che costituiscono il compenso dell’attività artistica o professionale prestata.

  • Contribuenti minimi

    Forfettari, stop allo sconto di un anno sugli accertamenti dal 2026

    Cambiano le regole sui controlli per chi applica il regime forfettario. L’articolo 20 del Correttivo Omnibus elimina il vantaggio sui termini di accertamento riconosciuto ai contribuenti con fatturato composto esclusivamente da fatture elettroniche. La disposizione, non ancora definitiva, avrebbe effetto dal periodo d’imposta 2026.

    Scarica qui il testo.

    Forfettari e termini di decadenza: novità nel Correttivo Omnibus

    Per i contribuenti in regime forfettario potrebbe venire meno uno dei vantaggi collegati all’utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica.

    L’articolo 20 dello schema di Correttivo Omnibus alla riforma fiscale prevede infatti l’eliminazione della riduzione di un anno dei termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate può notificare gli avvisi di accertamento.

    La novità avrebbe effetto sui controlli relativi ai periodi d’imposta dal 2026 in avanti. Il testo, approvato in via preliminare dal Governo, è però ancora sottoposto all’esame delle Commissioni parlamentari e potrà essere modificato prima dell’approvazione definitiva.

    In sintesi

    Regola attuale: per i forfettari con fatturato composto esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di accertamento è ridotto di un anno.

    Novità proposta: il Correttivo elimina questa riduzione.

    Decorrenza: la modifica riguarda i periodi d’imposta dal 2026.

    Stato del provvedimento: il testo non è ancora definitivo.

    Qual è il vantaggio previsto oggi per i forfettari

    L’articolo 1, comma 74, della Legge n. 190/2014 stabilisce che, per i contribuenti in regime forfettario con fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno.
    La disposizione era stata introdotta per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica e permettere all’Amministrazione finanziaria di acquisire più rapidamente i dati delle operazioni effettuate.

    Cosa cambia con il Correttivo fiscale

    L’articolo 20 del Correttivo propone di cancellare la parte della norma che riconosce la riduzione di un anno.
    In caso di approvazione definitiva, anche i contribuenti forfettari che emettono esclusivamente fatture elettroniche saranno quindi soggetti agli ordinari termini di accertamento.
    L’eliminazione del beneficio avrebbe effetto sui controlli relativi ai periodi d’imposta dal 2026 in avanti.
    La relazione illustrativa collega la modifica all’estensione generalizzata dell’obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti forfettari, scattata il 1° gennaio 2024.
    Secondo il Governo, essendo la fatturazione elettronica diventata obbligatoria, sarebbe venuta meno la ragione per riconoscere un termine di accertamento più breve a chi la utilizza.
    L’intervento viene quindi presentato come una misura di semplificazione e razionalizzazione della disciplina dei controlli fiscali.

    Cosa devono fare i contribuenti forfettari

    La disposizione non introduce un nuovo adempimento immediato per professionisti e imprese in regime forfettario.
    Il principale effetto è l’allungamento del periodo durante il quale l’Amministrazione finanziaria potrà effettuare i controlli. Diventa quindi ancora più importante conservare correttamente fatture, dichiarazioni, registrazioni e documentazione relativa ai requisiti di accesso e permanenza nel regime.
    Occorrerà comunque attendere l’approvazione definitiva del decreto per verificare se il testo dell’articolo 20 sarà confermato senza modifiche.