• Risparmio energetico

    Reddito da fotovoltaico: come e quanto è tassato

    Le somme riconosciute dal Gestore dei servizi energetici (GSE) per l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico non seguono un’unica disciplina fiscale. 

    Per stabilire se e come devono essere tassate occorre verificare:

    • la tipologia di pagamento, 
    • la potenza dell’impianto,
    • la sua destinazione
    • la modalità con cui l’energia viene ceduta.

    La distinzione principale riguarda gli impianti fino a 20 kW posti prevalentemente al servizio dell’abitazione

    In questi casi, la cessione dell’energia eccedente effettuata da una persona fisica può produrre redditi diversi. 

    Quando, invece, l’impianto è utilizzato nell’ambito di un’attività economica, non è destinato prevalentemente all’abitazione oppure comporta una cessione totale dell’energia, i proventi assumono generalmente natura di reddito d’impresa

    Reddito da fotovoltaico: le principali tipologie e la tassazione

    Prima di determinare le imposte è necessario distinguere le principali tipologie di introiti collegati al fotovoltaico:

    1. Tariffa incentivante,
    2. Contributo in conto scambio,
    3. Liquidazione delle eccedenze,
    4. Ritiro dedicato,

    La tariffa incentivante remunera la produzione di energia secondo le regole previste dal meccanismo agevolativo applicabile all’impianto. Non rappresenta necessariamente il corrispettivo della vendita dell’energia.

    Per una persona fisica che utilizza un impianto fino a 20 kW prevalentemente per le esigenze dell’abitazione, la tariffa incentivante non costituisce normalmente un reddito imponibile. 

    Il trattamento cambia quando l’impianto è inserito in un’attività imprenditoriale: in questo caso, la quota riferibile all’energia ceduta può concorrere alla formazione del reddito d’impresa come contributo in conto esercizio. 

    Il contributo in conto scambio è riconosciuto nell’ambito dello scambio sul posto, meccanismo che consente di compensare economicamente l’energia immessa in rete con quella prelevata in un momento diverso.

    Per il privato con impianto fino a 20 kW al servizio dell’abitazione, il contributo in conto scambio non è normalmente rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Diverso è il trattamento della liquidazione monetaria delle eccedenze.

    La liquidazione delle eccedenze riguarda l’energia immessa in rete che supera quella prelevata. Le somme riconosciute al privato costituiscono redditi diversi quando l’impianto:

    • ha potenza non superiore a 20 kW;
    • è prevalentemente al servizio dell’abitazione;
    • non è gestito nell’ambito di un’attività d’impresa.

    Il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate gli importi erogati alle persone fisiche e ai condomìni per l’energia prodotta in esubero dagli impianti fino a 20 kW, affinché possano essere utilizzati nella dichiarazione precompilata.

    Il ritiro dedicato, o RID, è una modalità semplificata di vendita al GSE dell’energia immessa in rete.

    Per le persone fisiche occorre distinguere tra cessione parziale e totale:

    • in caso di cessione parziale, con impianto fino a 20 kW al servizio dell’abitazione, le somme costituiscono normalmente redditi diversi;
    • la cessione totale dell’energia, invece, assume natura commerciale e genera reddito d’impresa, con i conseguenti obblighi fiscali e contabili.

    Nei casi diversi da quelli precedenti, in particolare per:

    • impianti di potenza superiore a 20 kW
    • soggetti diversi da persone fisiche e condomìni (ad esempio imprese, società, enti o titolari di partita IVA)

    gli importi riconosciuti dal GSE sono trattati secondo le regole previste per il reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
    In queste situazioni, gli importi devono essere gestiti nell’ambito degli ordinari adempimenti fiscali e contabili, possono essere soggetti a fatturazione e concorrono alla formazione del reddito complessivo secondo le norme applicabili al soggetto. 

    Redditi da Fotovoltaico: come sono tassati ai privati e condomini

    Le persone fisiche e i condomini con impianti fino a 20 kW devono dichiarare le somme riconosciute dal GSE per l’energia immessa in rete, in quanto considerate “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera i) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
    Per energia immessa in rete si intende la quota di energia elettrica prodotta dal proprio impianto che non viene autoconsumata e quindi ceduta alla rete elettrica.
    Devono essere dichiarati gli importi effettivamente ricevuti dal GSE nell’anno di riferimento, compresi anche quelli che:

    • sono stati trattenuti per compensare importi dovuti al GSE, ad esempio:                
      • costi amministrativi
      • conguagli a debito
      • altri debiti legati a contratti intestati allo stesso Operatore
    • sono stati pagati a soggetti terzi, come:                
      • cessionari
      • agenti della riscossione
      • soggetti pignoranti
    • sono stati  trattenuti come deposito o garanzia (ad esempio per i RAEE)

    Attenzione non devono invece essere dichiarati gli importi relativi a bonifici non andati a buon fine.           

    Quando il fotovoltaico genera reddito d’impresa

    Il limite di 20 kW non è l’unico parametro da considerare, anche un impianto di potenza inferiore può essere qualificato come attività commerciale abituale quando non è prevalentemente destinato ai bisogni dell’abitazione.

    Il reddito d’impresa si configura, in particolare, nei seguenti casi:

    Situazione Qualificazione fiscale
    Impianto fino a 20 kW al servizio dell’abitazione, con cessione parziale Reddito diverso
    Impianto fino a 20 kW non prevalentemente al servizio dell’abitazione Reddito d’impresa
    Cessione totale dell’energia Reddito d’impresa
    Impianto superiore a 20 kW Generalmente reddito d’impresa
    Impianto utilizzato da società o impresa Reddito d’impresa

    La natura imprenditoriale comporta, secondo il caso concreto, l’apertura della partita IVA, la fatturazione dei corrispettivi, la tenuta della contabilità e la dichiarazione dei ricavi.

    Per le imprese, le somme riconosciute dal GSE concorrono ordinariamente alla determinazione del risultato fiscale.

    I ricavi della vendita dell’energia sono componenti positivi del reddito e sono assoggettati:

    • all’irpef per imprenditori individuali e soci di società di persone;
    • all’ires, per le società di capitali;
    • all’irap, quando ne ricorrono i presupposti;
    • all’iva, secondo la disciplina applicabile all’operazione.

    Tabella riepilogativa delle somme erogate dal GSE

    Somma GSE Privato con impianto fino a 20 kW abitativo Impresa
    Tariffa incentivante Normalmente non imponibile Contributo imponibile per la quota riferibile all’attività
    Contributo in conto scambio Non tassato Ricavo d’impresa
    Liquidazione delle eccedenze Reddito diverso soggetto a IRPEF Ricavo d’impresa
    RID con cessione parziale Reddito diverso Ricavo d’impresa
    RID con cessione totale Reddito d’impresa Ricavo d’impresa
    Vendita a trader energetico Reddito diverso solo se occasionale e nei limiti previsti Ricavo d’impresa

  • Ravvedimento

    Global minimum tax: faq su adempimenti tardivi

    Con una FAQ del 17 luglio le Entrate hanno chiarito che aspetti della Global Minimum tax.

    Viene ricordato che per la tassa, prevista dal Dlgs N 209/2023 trasfusa ora nel Nuovo Testo Unico, (Leggi anche: Nuovo TUIR: la global minimum tax.) è possibile ravvedersi in caso di ritardi o omissioni, vediamo le regole chiarite.

    Leggi anche Global Minimum Tax: i software ADE per la comunicazione rilevante.

    Global minimum tax: i principali adempimenti

    La Global Minimun tax istituita per  garantire un livello minimo di tassazione effettiva, pari al 15%, per i grandi gruppi multinazionali e nazionali che rientrano nell’ambito applicativo della disciplina, prevede tra i principali adempimenti:    

    • la Comunicazione rilevante;
    • il Modello di notifica;
    • la Dichiarazione fiscale Global minimum tax.

    Le Entrate con una FAQ del 17 luglio hanno chiarito che relativamente a tali adempimenti è possibile ravvedersi.

    Con il superamento della prima scadenza, fissata al 30 giugno 2026 per la presentazione del modello di notifica, della comunicazione rilevante e della dichiarazione fiscale ci si focalizza su eventuali inadempimenti.

    La Faq precisa che le violazioni connesse alla tardiva presentazione degli adempimenti previsti dalla Global minimum tax rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, tuttavia, le regole non sono identiche per tutti i casi. 

    Ravvedimento per la global minimum tax: le sanzioni

    La FAQ del 17 luglio ha chiarito caso per caso

    La dichiarazione fiscale tra "tardività" e "omissione": èer la dichiarazione fiscale regolata dall'articolo 53 del decreto di recepimento, la Faq prevede di rifarsi alle regole ordinarie del Dpr n. 322/1998. 

    Sono definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (dichiarazioni tardive).

    La dichiarazione presentata oltre il termine di 90 giorni, invece, si considera omessa e, dunque, la sanzione non può essere corrisposta in misura ridotta ai sensi del citato articolo 13.

    Tuttavia, per la global minimum tax nei primi tre esercizi di applicazione opera un regime transitorio, che esclude l'irrogazione di sanzioni amministrative a meno che non vengano accertati comportamenti caratterizzati da dolo o colpa grave.

    Comunicazione e notifiche: un discorso diverso riguarda la comunicazione rilevante e il modello di notifica, entrambi previsti dall'articolo 51. A

    Il ravvedimento operoso è pienamente accessibile per sanare la trasmissione tardiva, ma senza il vincolo dei 90 giorni.

    Anche qui interviene una specifica disposizione transitoria e per il primo triennio di applicazione della Gmt, tutte le sanzioni amministrative pecuniarie collegate a questi due adempimenti informativi sono dimezzate.

    Le opzioni: per le opzioni esercitate all'interno di una comunicazione rilevante inviata in ritardo, le entrate chiariscono che che le opzioni esercitate nella comunicazione rilevante “tardiva” restano pienamente valide ed efficaci. 

    La disciplina vigente, non prevede alcuna clausola di decadenza legata alla tempestività della trasmissione. 

    Questo significa che anche se la comunicazione rilevante viene presentata oltre il termine del 30 giugno 2026, il gruppo multinazionale non perde l'accesso a regimi semplificati 

    Il ritardo comporterà esclusivamente l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie (anch'esse ravvedibili e dimezzate nel primo triennio).

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito Design e estetica: attenzione alla comunicazione di completamento

    Pubbblicato il Decreto 3 luglio MIMIT con le regole per le domande per il credito design ed estetica.

    Ricordiamo che a rifinanziare la misura è stata la Legge di bilancio 2026 ha rifinanziato il credito di imposta per il design e l'estetica.

    Si tratta della agevolazione destinata a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di oggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali che svolgono attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali.

    Il credito è utilizzabile in compensazione in F24.

    Attenzione al fatto che sono previste due comunicazioni:

    • un comunicazione preventiva,
    • una comunicazione di completamento.

    Lo sportello di presentazione delle domande si è chiuso il 7 luglio.

    Vediamo le regole per la comunicazione di completamento per chi ha presentato domanda.

    Credito Design e estetica: rifinanziato per il 2026

    Con una dotazione complessiva di 60 milioni, la misura dedicata al design e all’ideazione estetica che garantisce un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per attività di design e sviluppo del prodotto, nel limite annuale di 2 milioni, è stato appunto rifinanziato dalla manovra finanziaria 2026.

    L’agevolazione è rivolta alle imprese operanti in Italia per sostenere le attività che riguardano l’ideazione estetica e la progettazione dei prodotti, valorizzando il contributo del design nei processi d’innovazione aziendale finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti). Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi componenti di prodotti complessi, imballaggi, presentazioni, simboli grafici e caratteri tipografici. 

    Le spese ammissibili possono riguardare:

    • costi per il personale direttamente impiegato nelle attività di design e sviluppo del prodotto e compensi per professionisti e consulenti esterni, 
    • quote di ammortamento di strumenti e attrezzature utilizzati per la progettazione e la prototipazione, 
    • materiali e le forniture impiegati nella realizzazione dei prototipi.

    Le spese devono essere effettivamente sostenute, correttamente contabilizzate e coerenti con le attività dichiarate.

    Credito innovazione e dsesign: le due comunicazioni necessarie

    Il DD 3 luglio ha previsto che per l’accesso al beneficio, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 926, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, pari a 60 milioni di euro, l’impresa trasmette l’allegato modello di comunicazione preventiva in relazione a ogni singolo progetto di design e ideazione estetica programmato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto che intende accedere al beneficio, la descrizione del progetto da realizzare, ivi inclusa la prevista data di avvio e di completamento, l’importo degli investimenti agevolabili da sostenere e il relativo credito d’imposta potenzialmente spettante.

    Il modello di comunicazione è altresì trasmesso dall’impresa al completamento degli investimenti per ciascuna delle comunicazioni di prenotazione entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura del periodo d’imposta, contenente l’indicazione degli investimenti sostenuti suddivisi per tipologia di spese ammissibili e l’importo del relativo credito d’imposta.
    L’ammontare complessivo degli investimenti agevolabili completati, considerati al lordo delle altre sovvenzioni ricevute sulle stesse spese ammissibili, non può essere inferiore al 70 per cento dell’ammontare indicato nella comunicazione preventiva.

    Credito innovazione e design: come si utilizza

    Attenzione al fatto che al perfezionamento dell’invio del modello di comunicazione preventiva, l’impresa ottiene una
    ricevuta di avvenuto invio del modello, contenente l’indicazione del credito d’imposta prenotato secondo l’ordine cronologico di invio ovvero dell’indisponibilità delle risorse.
    Il credito d’imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione.

    Il credito d’imposta effettivamente fruibile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti comunicati.
    Il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. 

    L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle imprese e del made in Italy, con modalità telematiche e secondo i termini definiti d’intesa, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi. 

    Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate. 

    L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

    Allegati:
  • Accesso al credito per le PMI

    Transazioni commerciali: fissato dal MEF il tasso del secondo semestre 2026

    Il MEF con un comunicato pubblicato in GU del 16 luglio ha reso noto il tasso di riferimento per le transazioni commerciali.

    In Particolare, ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo n.  231/2002, come modificato dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 1, del  decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2026 il tasso di riferimento è pari al 2,40 per cento. 

    Ricordiamo che ai sensi del comma 1 dell'art 5 si prevede che "salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi"

    Esplicitando, per ritardi nei pagamenti delle fatture commerciali, sono dovuti interessi di mora.

    Il valore del tasso è soggetto ad aggiornamento semestrale da parte del MEF Ministero delle Finanze.

    Vediamo le oscillazioni di questo tasso, a seguito di provvedimento MEF, nella tabella di riepilogo che segue che contiene l'ultimo decennio:

    Semestre di riferimento
    Tasso MEF
    1 luglio – 31 dicembre 2016 0,00%
    1 luglio – 31 dicembre 2018 0,00%
    1 gennaio – 30 giugno 2019 0,00%
    1 gennaio – 30 giugno 2020 0,00%
    1 luglio – 31 dicembre 2020 0,00%
    1 gennaio – 30 giugno 2021 0,00%
    1 luglio – 31 dicembre 2021 0,00%
    1 gennaio – 30 giugno 2022 0,00%
    1 luglio – 31 dicembre 2022 0,00%
    1 gennaio – 30 giugno 2023 2,50%
    1 luglio – 31 dicembre 2023 4,00%
    1 gennaio – 30 giugno 2024 4,50%
    1 luglio – 31 dicembre 2024 4,25%
    1 gennaio – 30 giugno 2025 3,15%
    1 luglio – 31 dicembre 2025 2,15%
    1 gennaio – 30 giugno 2026 2,15%
    1 luglio – 31 dicembre 2026 2,40%

  • Crisi d'impresa

    Crisi d’impresa: seconda circolare in consultazione fino al 24 luglio

    Fino al prossimo 24 luglio in consultazione pubblica sul sito dell’Agenzia delle entrate la Parte II della bozza di circolare sugli istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dl n. 14/2019) che presentano profili d’interesse per l’Agenzia.

    La circolare complessiva invece è articolata in quattro parti, che saranno pubblicate in altrettanti momenti e aggiornate progressivamente:

    • Parte I – I nuovi istituti del Codice (pubblicata il 16 luglio)
    • Parte II – Il sovraindebitamento
    • Parte III – Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo
    • Parte IV – Liquidazione giudiziale e istituti residuali.

    Crisi d’impresa: pubblicata la Circolare n 5 con la prima parte

    Nella Circoalre sulla crisi di impresa parte I si offrono i primi chiarimenti interpretativi sui principi generali e sulle disposizioni inerenti:

    • alla Composizione negoziata della crisi (Titolo II – Capo I), 
    • al Concordato semplificato (articolo 25-sexies), al Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo 64-bis
    • e ai Gruppi di imprese (Titolo VI).

    Nei contenuti della Circolare un aspetto che merita rilievo è l'IVA sull'accordo per debiti tributari

    Le Entrate in merito evidenziano aspetti importanti ossia:

    • l’accordo transattivo relativo ai debiti tributari di cui al comma 2-bis dell’articolo 23 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii) ha ad oggetto l'IVA e tutte le imposte con relativi accessori;
    • la proposta di accordo transattivo deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla conclusione della Cnc, per dare la possibilità alle Entrate di pronunciarsi nel rispetto di tale data, poiché è entro questo termine che deve intervenire la determinazione di approvazione o rigetto dell’accordo, pur potendo esso essere perfezionato e sottoscritto successivamente. L’articolo 23 del CCII non indica a quale ufficio dell’Agenzia la proposta deve essere presentata, si può fare riferimento all'articolo 63 dello stesso codice, che nel disciplinare la transazione fiscale nell’ADR rinvia all’articolo 88, comma 5, ai sensi del quale la competenza territoriale deve essere determinata in base all’ultimo domicilio fiscale del contribuente.
    • relativamente alla data di maturazione alla quale devono essere riferiti i debiti oggetto dell’accordo è ugualmente determinata da quanto stabilisce l’articolo 63 relativamente all’ADR quella di presentazione della proposta. 

    In data 16 luglio le Entrate hanno pubblicato circolare n 5/2026 definitiva post consultazione clicca qui,

    Crisi d’impresa, circolare ADE parte seconda, consultaizione fino al 24.07

    La Parte II del documento in consultazione fino al 24 luglio esamina il sovraindebitamento e l’esdebitazione, con particolare riguardo a:

    • disposizioni di carattere generale (artt. 65-66), 
    • ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), 
    • concordato minore (artt. 74-83), 
    • liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277) 
    • esdebitazione (artt. 278-283).

    L’Agenzia delle entrate precisa che scopo della consultazione è valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.

    I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 26 giugno 2026, fino al 24 luglio 2026 all’indirizzo e-maildc.nc.circolare.crisidiimpresa@agenziaentrate.it

    Per favorire un’efficace analisi dei contributi, è richiesto l’utilizzo del seguente schema: 

    Tematica/Paragrafi della circolare interessati/Osservazioni/Contributi. 

    Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione.

    Allegati: