• Scritture Contabili

    Libro giornale informatico: come si contano le 2.500 registrazioni

    L’imposta di bollo dovuta sul libro giornale tenuto in modalità informatica deve essere calcolata separatamente per ciascun periodo d’imposta.

    Il numero delle registrazioni non può quindi essere cumulato tra esercizi diversi fino al raggiungimento della soglia di 2.500 operazioni.

    È questa la conclusione dell’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n 144 del 13 luglio dedicato alle modalità di determinazione del bollo previste dall’articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014. 

    Libro giornale: il quesito alle Entrate

    Il contribuente intendeva procedere alla conservazione del libro giornale in modalità informatica e chiedeva come dovesse essere applicata la soglia di 2.500 registrazioni o frazioni di esse prevista per il calcolo dell’imposta di bollo.

    Il dubbio riguardava, in particolare, il rapporto tra esercizi diversi. 

    Le possibili interpretazioni erano due:

    • considerare il conteggio unitario e progressivo, cumulando le registrazioni effettuate in più anni;
    • azzerare il conteggio alla chiusura di ogni esercizio e calcolare autonomamente l’imposta dovuta per ciascun periodo.

    Secondo la soluzione prospettata dal contribuente, il numero delle registrazioni avrebbe dovuto essere cumulato nel tempo, in modo analogo a quanto avviene per i libri contabili cartacei.

    L’esempio riportato nell’istanza era il seguente: in presenza di 1.500 registrazioni nel primo anno, il contribuente avrebbe versato 16 euro; se nell’anno successivo fossero state effettuate altre 800 registrazioni, non sarebbe stato necessario un nuovo pagamento, perché il totale progressivo di 2.300 operazioni sarebbe rimasto entro la soglia già coperta dal versamento precedente.

    A sostegno della propria interpretazione, l’istante osservava che l’articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014 prevede il pagamento dell’imposta ogni 2.500 registrazioni o frazioni, senza stabilire espressamente che il conteggio debba essere azzerato al termine dell’anno.

    Il contribuente riteneva inoltre che la soglia delle 2.500 registrazioni rappresentasse, per i libri digitali, l’equivalente delle 100 pagine o frazioni di esse previste per i registri cartacei.

    In questa prospettiva, il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio avrebbe avuto soltanto la funzione di fissare la scadenza per il versamento, senza incidere sul criterio di determinazione dell’imposta.

    L’istante evidenziava anche che un azzeramento annuale avrebbe reso più onerosa la tenuta informatica rispetto a quella cartacea, facendo dipendere il carico fiscale dalla scelta del supporto utilizzato.

    Infine, veniva richiamata la natura unitaria del libro giornale, destinato a registrare cronologicamente le operazioni dell’impresa. La suddivisione in file annuali sarebbe stata, secondo il contribuente, soltanto un’esigenza tecnica di conservazione.

    La disciplina del bollo sui libri contabili informatici

    L’Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che il libro giornale rientra tra le scritture contabili obbligatorie previste dall’articolo 2214 del Codice civile e può essere formato e tenuto con strumenti informatici.

    Per i libri e registri cartacei, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine, nella misura di 16 euro oppure di 32 euro nei casi in cui non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione.

    La disciplina cambia quando il libro è tenuto in modalità informatica. In questo caso si applica l’articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014, secondo il quale:

    • il pagamento deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche;
    • l’imposta relativa ai documenti utilizzati durante l’anno deve essere versata in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
    • il bollo sui libri e registri informatici è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.

    Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 2501.

    Per il libro giornale, l’Agenzia richiama il chiarimento già fornito con la risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007.

    Il concetto di registrazione non coincide con il numero delle righe utilizzate nel documento. Deve invece essere riferito a ogni singola operazione rilevata in partita doppia, indipendentemente dalle righe di dettaglio interessate.

    Il conteggio deve quindi essere effettuato sulla base delle operazioni contabili registrate, non sulla quantità materiale di righe generate dal sistema.

    L’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione proposta dal contribuente.

    L’elemento decisivo è l’espressione “o frazioni di esse” contenuta nell’articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 17 giugno 2014.

    Secondo l’Amministrazione finanziaria, tale formula attribuisce autonoma rilevanza anche a un numero di operazioni inferiore a 2.500. Di conseguenza, se nel corso di un esercizio il libro giornale viene utilizzato per un numero di registrazioni inferiore alla soglia, quella quantità costituisce comunque una frazione soggetta all’imposta.

    Il bollo è quindi dovuto per ciascun esercizio nel quale siano state effettuate registrazioni, anche quando il numero complessivo sia inferiore a 2.500. 

    Il pagamento deve essere eseguito entro 120 giorni dalla chiusura dello stesso esercizio.

    Infine, l’Agenzia chiarisce anche che la disciplina dei registri informatici non può essere assimilata integralmente a quella dei libri cartacei.

    Per questi ultimi, il presupposto dell’imposta è collegato alla bollatura e alla vidimazione delle pagine. 

    Per i libri informatici, invece, il presupposto è rappresentato dall’utilizzo del registro durante l’anno attraverso le operazioni contabilizzate.

    Proprio questa differenza giustifica l’autonomia del calcolo per ciascun periodo d’imposta.

    La conclusione dell’Agenzia è quindi netta: il computo delle 2.500 registrazioni o frazioni deve essere effettuato autonomamente per ogni singolo periodo d’imposta e si interrompe alla chiusura dell’esercizio

    Le registrazioni residue non possono essere trasferite o cumulate con quelle dell’anno successivo.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    730/2026: l’ADE chiarisce le regole per gli oneri deducibili

    Nel Modello 730/2026 nel Quadro E sezione II vanno indicati gli oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo
    In particolare, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo sono elencati nell’art. 10 del TUIR o in altre disposizioni di legge.
    La deduzione spesso non può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta, ma su un ammontare massimo fissato dalla legge come, ad esempio, per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari o ai Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.

    Il CAF o il professionista abilitato, in presenza di oneri e spese per i quali è richiesta la deduzione dal reddito complessivo, deve informare il contribuente sui presupposti che ne consentono la fruizione ed effettuare:

    • una verifica documentale che consenta di controllare che l’entità della spesa riportata sul modello 730 corrisponda a quanto indicato sulla ricevuta, fattura o altra documentazione in possesso del contribuente;
    • una verifica relativa alla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano gli oneri.

    Vediamo le regole generali con cui è possibile indicare queste spese nella dichiarazione dei redditi 2026 anno di imposta 2025.

    730/2026 e oneri deducibili: regole generali per abbassare la tassazione

    Come specificato anche dalle Entrate nell'ultima guida 2026 con tutte le regole per la dichiarazione dei redditi, per tutti gli oneri e le spese che danno diritto alla deduzione dal reddito si applicano i seguenti principi generali:

    1. la deduzione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;
    2.  gli oneri e le spese devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti e idoneamente documentati;
    3. gli oneri e le spese abbattono il reddito complessivo nel periodo d’imposta in cui sono stati effettivamente sostenuti (principio di cassa). Attenzione al fatto che in caso di utilizzo della carta di credito rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d’imposta successivo;
    4.  la deduzione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti. Da quanto evidenziato si evenice che la deduzione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito;
    5. la deduzione, nella maggior parte dei casi, può essere fruita solo nel limite del reddito complessivo. L’eventuale eccedenza non può quindi essere chiesta a rimborso né portata in deduzione nel periodo d’imposta successivo, tranne che non vi sia un’espressa previsione normativa. Un’eccezione a tale regola generale è prevista, ad esempio, per le somme restituite al soggetto erogatore che hanno concorso a tassazione negli anni precedenti (art. 10, comma 1, lett. d-bis, del TUIR).

    Si precisa, tuttavia, come previsto dall’art. 10, comma 2-bis, del TUIR, che non costituiscono oneri deducibili le somme restituite al netto della ritenuta subita al momento dell’erogazione.

    Non è, inoltre, possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto delle somme restituite al netto della ritenuta subita.

    Attenzione al fatto che per talune spese, la deduzione spetta anche se le stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR. 

    Si tratta, in particolare, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché per ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 

    Ai sensi del comma 2 del citato art. 12, i familiari in questione si considerano “fiscalmente a carico” a condizione che possiedano, in ciascun anno, un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

    A partire dall’anno 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato a euro 4.000; per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta.

    Ad esempio, se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2024, la deduzione spetta anche per le spese sostenute nel suo interesse successivamente al compimento dell’età.

    Oneri deducibili 730 Quadro E sezione II

    Tipologia onere deducibile  Spese sostenute dal contribuente
    Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21)  Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
    Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22)  Nell’interesse proprio
    Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23) Nell’interesse proprio
    Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (Rigo E24) Nell’interesse proprio
    Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25) Nell’interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico
    Altri oneri (Rigo E26, codice 6)
    Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
    Altri oneri (Rigo E26, codici 7, 8, 9, 12, 21)  Nell’interesse proprio
    Altri oneri (Rigo E26, codice 13)  Nell’interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico
    Contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed  individuali e ai sottoconti PEPP (Righi da E27 a E30) Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
    Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni
    date in locazione (Rigo E32)
    Somme restituite al soggetto erogatore (Rigo E33) Nell’interesse proprio
    Erogazioni liberali in favore delle ONLUS, organizzazioni
    di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
    e degli enti del terzo settore (ETS) (Rigo E36)
    Nell’interesse proprio

    Onediri deducibili nel 730: a chi spettano

    In linea generale, il contribuente ha diritto alla deduzione se il documento di spesa è intestato al contribuente, che espone nella dichiarazione tale onere, ad eccezione delle spese sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, per le quali il documento di spesa può essere intestato anche al predetto familiare. 

    Inoltre:

    • la deduzione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell’interesse del figlio anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati all’altro genitore a condizione, tuttavia, che quest’ultimo sia fiscalmente a carico del genitore che ha sostenuto la spesa;
    • più in generale, la deduzione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse di familiari a carico anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anche esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa.

    Al riguardo, si ricorda che a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1 del d.lgs. n. 230 del 2021, a far data dal 1° marzo 2022, per i figli di età inferiore ai 21 anni che sono fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR.

    Si segnala, inoltre, che l’art. 12, comma 4-ter., del TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2025, prevede che quando «le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.  Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2».

    In taluni casi, infine, la deduzione spetta anche nell’ipotesi in cui la spesa sia sostenuta nell’interesse di familiari non a carico fiscalmente. 

    Si tratta, ad esempio, delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità (art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR).

    La l. n. 76 del 2016 “legge Cirinnà” equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione (l. n. 184 del 1983) – «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione

    civile tra persone dello stesso sesso» (art. 1, comma 20).

    In caso di unioni civili celebrate all’estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico, e per le spese ad essi relative, è ammessa a partire dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della legge Cirinnà) o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempreché la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto, di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della citata l. n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, la legge Cirinnà non ha disposto l’equiparazione al matrimonio. 

    Pertanto, il convivente non può fruire della deduzione relativa alle spese sostenute nell’interesse dell’altro convivente.

  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Compensi amministratori: contestazioni del Fisco sulla deducibilità

    La deducibilità fiscale dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali richiede che il relativo costo sia certo, determinato e fondato su una valida decisione societaria. 

    Non basta che il compenso sia stato pagato né che la relativa voce compaia nel bilancio approvato dai soci.

    È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con l’ordinanza 18 giugno 2026, n. 20677, che ha confermato il recupero a tassazione di oltre 172 mila euro versati da una società al proprio amministratore delegato senza una preventiva e specifica deliberazione assembleare. 

    Compensi degli amministratori di società: senza delibera assembleare niente deduzione fiscale

    La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato a una società, per il periodo d’imposta 2014, l’indebita deduzione ai fini Ires di 172.475,74 euro, corrisposti all’amministratore delegato.

    Secondo l’Amministrazione finanziaria, il costo non possedeva i requisiti di certezza e inerenza perché il compenso non era stato oggetto di una specifica delibera dell’assemblea dei soci.

    La società sosteneva, invece, che per una S.r.l. il compenso potesse essere riconosciuto anche in assenza di una preventiva determinazione assembleare. 

    A suo avviso, sarebbe stata sufficiente la successiva approvazione del bilancio contenente la voce relativa agli emolumenti dell’amministratore.

    I giudici tributari di primo e secondo grado avevano respinto questa ricostruzione. 

    La società ha quindi proposto ricorso per Cassazione.

    Compenso amministratore di società: requisiti per la deducibilità

    La questione centrale riguardava il rapporto tra validità societaria della determinazione del compenso e deducibilità fiscale del relativo costo.

    In particolare, la Corte era chiamata a stabilire se l’approvazione del bilancio, nel quale è indicato il compenso già corrisposto all’amministratore, possa sostituire la specifica delibera richiesta dall’articolo 2389 del Codice civile.

    La Cassazione ha risposto negativamente, secondo i giudici, quando il compenso non è già stabilito nello statuto, occorre una delibera assembleare espressa e specifica

    L’approvazione del bilancio nel suo complesso non è sufficiente, perché ha una funzione diversa: accerta la regolarità della rappresentazione contabile, ma non determina automaticamente il compenso spettante agli amministratori.

    La distinzione è rilevante anche sul piano tributario, la delibera assembleare, infatti, non rappresenta un mero adempimento formale, ma costituisce la fonte dell’obbligazione patrimoniale della società e consente di attribuire al costo i necessari requisiti di certezza e oggettiva determinabilità.

    Compensi amministratore società: i presupposti per pagemento e deduzione

    La Corte richiama l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite, secondo cui non può ritenersi implicitamente approvato il compenso degli amministratori attraverso la semplice approvazione del bilancio.

    L’unica eccezione ricorre quando l’assemblea, pur convocata per approvare il bilancio, sia totalitaria e risulti provato che abbia anche espressamente discusso e approvato una specifica proposta relativa alla determinazione del compenso.

    Non è quindi sufficiente che la voce contabile sia conosciuta dai soci o inserita nei documenti di bilancio, sServe una manifestazione di volontà distinta e inequivoca.

    La Cassazione ha inoltre precisato che tale principio vale sia prima sia dopo la riforma del diritto societario del 2003 e si applica anche alle società a responsabilità limitata.

    L’ordinanza formula il nucleo della decisione nei seguenti termini: “Ai fini della deducibilità del compenso degli amministratori di società di capitali (quindi, ivi incluse le società a responsabilità limitata) è necessario che ne risulti la quantificazione nello statuto, ovvero in una espressa delibera assembleare, che non può considerarsi implicita nella delibera di approvazione del bilancio salvo che l’assemblea, in composizione totalitaria, non abbia anche discusso ed approvato espressamente la proposta di determinazione del compenso.”

    Il principio evidenzia due condizioni alternative: 

    • il compenso deve essere quantificato nello statuto 
    • oppure stabilito da una specifica delibera assembleare. In mancanza, il costo non presenta i requisiti richiesti per la deduzione fiscale.

    La società aveva richiamato anche l’articolo 95, comma 5, del Tuir, secondo cui i compensi degli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui vengono corrisposti.

    La Corte ha però chiarito che il criterio di cassa disciplina il momento della deduzione, ma non elimina la necessità che il costo sia giuridicamente fondato e determinato.

    In altre parole, il pagamento materiale del compenso non sana l’assenza della delibera. Prima ancora di verificare in quale esercizio il costo sia deducibile, occorre accertare che la relativa obbligazione sia sorta validamente.

  • Bollo e concessioni governative

    Concessioni demaniali: la planimetria non paga il bollo

    L'Agenzia delle Entrate con la Risposta n 140/2026 chiarisce un aspetto sulle concessioni demaniali utile alle amministrazioni pubbliche e agli operatori che le gestiscono.

    La planimetria allegata a un provvedimento concessorio non è soggetta a un ulteriore bollo quando costituisce parte integrante di un unico documento digitale.

    Vediamo il caso di specie e il chiarimento completo.

    Concessioni demaniali: la planimetria non paga il bollo

    L'ente istanti, nello svolgimento delle su funzioni, rilascia concessioni demaniali marittime in formato digitale

    I provvedimenti sono composti da:

    • parte testuale
    • planimetria identificativa dell’area concessa. 

    Secondo l’ente, la rappresentazione grafica non costituisce un allegato autonomo, ma è parte integrante e sostanziale del titolo concessorio, formando con esso un unicum inscindibile. 

    Secondo questa interpretazione chiede allore se, oltre all’imposta di bollo forfettaria di 16 euro, già assolta per il provvedimento telematico, sia necessario applicare un ulteriore bollo alla planimetria.

    L’Agenzia ricorda innanzitutto che gli atti e i provvedimenti della pubblica Amministrazione sono soggetti all’imposta di bollo in base all’articolo 4 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr n. 642/1972:

    • per gli atti tradizionali cartacei, l’imposta è dovuta nella misura di 16 euro per foglio, 
    • per gli atti rilasciati in modalità telematica, l’articolo 4, comma 1-quater, della stessa Tariffa stabilisce infatti che, il bollo è dovuto in misura forfettaria pari a 16 euro.

    La successiva nota 5, poi, precisa che l’imposta è dovuta in misura fissa “a prescindere dalla dimensione del documento”.

    Viene chiarito che per beneficiare del regime forfettario sono previste le seguenti regole.

    il Codice dell’Amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005),con l’articolo 20, che attribuisce al documento informatico piena validità giuridica quando è formato secondo le regole tecniche previste dalla normativa digitale e quindi essere prodotto e gestito nel rispetto delle disposizioni del Cad e delle relative linee guida tecniche, così da assumere piena efficacia come documento informatico.

    Senza i requisiti su elencati si continuerebbe ad applicare il regime ordinario previsto dall’articolo 4, comma 1, della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972.

    Tutto ciò premesso, l’Agenzia spiega che, quando il titolo concessorio viene formato digitalmente come un documento unico, in cui le componenti testuali e grafiche costituiscono un insieme inscindibile, la planimetria non assume una propria autonomia documentale e non si è in presenza di due documenti distinti , ma di un unico atto amministrativo. 

    Pertanto la planimetria non crea un autonomo presupposto impositivo per il bollo in quanto l'assolvimento è assorbito dall'imposta forfettaria di 16 euro per il provvedimento telematico.

  • Principi Contabili Nazionali

    OIC 10 Rendiconto finanziario: consultazione fino al 31 luglio

    Con comunicato stampa del 20 maggio l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) informa di aver posto in consultazione le modifiche al principio contabile OIC 10 Rendiconto Finanziario. 

    OIC 10 Rendiconto finanziario: consultazione fino al 31 luglio

    Viene precisato che le modifiche si basano su un’attività di Post Implementation Review (PIR), effettuata assieme a studiosi accademici e supportata da un’analisi empirica su un campione statisticamente significativo di 1030 rendiconti finanziari.
    Sono emerse incoerenze classificatorie, comportamenti non omogenei tra gli operatori ed un eccessivo utilizzo delle voci residuali, e tali criticità hanno reso necessario un intervento dell’OIC.

    Le modifiche proposte non si limitano infatti a introdurre nuove regole classificatorie, ma accompagnano gli operatori attraverso indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi riferiti a casistiche concrete, con l’obiettivo di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario.

    L'OIC evidenzia che sono state disciplinate numerose casistiche finora non trattate esplicitamente.
    In questa prospettiva, sarebbe auspicabile che il tema ricevesse ampia attenzione sia da parte delle componenti professionali sia del mondo accademico, soprattutto nell’ambito delle attività formative e di aggiornamento. 

    La qualità del rendiconto finanziario rappresenta infatti un elemento centrale della trasparenza informativa e richiede competenze tecniche sempre più solide e condivise.
    Alcune delle principali proposte contenute nel documento messo in consultazione riguardano la classificazione dei flussi finanziari relativi a interessi incassati e pagati e dividendi incassati, la rappresentazione dei flussi finanziari derivati da operazioni di factoring e reverse factoring e l’informativa aggiuntiva sulla composizione delle voci residuali, ove rilevanti.

    Leggi qui l'approfondimento: OIC 10: la proposta di un nuovo schema di rendiconto finanziario. 

    La fase di consultazione si concluderà il prossimo 31 luglio. 

  • Dichiarazione 730

    730/2026: nuovi codici per i mutui passivi

    Il Modello 730/2026 contiene tra le altre novità il famigerato riordino delle detrazioni.

    In particolare per i redditi superiori a 75.000 euro è stato introdotto un quoziente familiare che genera gli importi di detrazione e esclude alcune spese.

    Le spese per gli interessi sui mutui passivi dall'anno di imposta 2025 dovranno essere particolarmente verificate in base a tele novità.

    730/2026: attenzione alle detrazioni per i mutui passivi

    Per quanto rigurda gli interessi passivi sui mutui, dal 2025 sono entrate in vigore alcune disposizioni che limitano, per i redditi superiori a 75.000 euro il diritto ad alcune fattispecie di detrazioni tra cui, appunto, quelle per gli interessi passivi sui mutui. 

    A tal fine occorre indicare in alcuni righi specifici del Quadro E del Modello 730/2026 anno di imposta 2025.

    Nella compilazione della dichiarazione dei redditi per evitare di commettere errori occorre prestare attenzione a tali codici.

    In sintesi, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri detraibili, salvo eccezioni, non vengono più considerati singolarmente, ma concorrono alla formazione di un ammontare massimo complessivo di spesa ammessa in detrazione.

    Il limite di spesa viene calcolato moltiplicando un ammontare legato al reddito per un coefficiente basato sul numero di figli a carico, noto come quoziente familiare.

    I coefficienti e gli importi di detrazione massima sono riassunti di seguito.

    Reddito complessivo

    Importo base

    nessun figlio 0,5

    1 figlio 0,7

    2 figli 0,85

    3+ figli o figlio disabile

    75.001-100.000 euro

    14.000

    7.000

    9.800

    11.900

    14.000

    Oltre 100.000 euro

    8.000

    4.000

    5.600

    6.800

    8.000

    Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di 75.000 euro le seguenti spese:

    • le spese sanitarie detraibili,
    • le somme detraibili investite nelle startup innovative
    • le somme detraibili investite nelle PMI innovative

    Interessi passivi sui mutui: regole per la detraibilità 2026

    Le spese sostenute per gli interessi passivi sui mutui rientrano nell’ambito applicativo delle nuove disposizioni legate al coefficiente familiare.

    Tale novità ha portato a distuinguere, come evidenziato nelle istruzioni al Modello 730/2026 i mutui in base alla data di stipula:

    • per mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024, gli interessi passivi relativi a contratti stipulati entro questa data rimangono esclusi dal calcolo del massimale. Continuano quindi a spettare secondo le regole ordinarie;
    • per mutui stipulati dal 1° gennaio 2025 gli interessi relativi a nuovi contratti rientrano integralmente nel nuovo tetto di spesa.

    A tal fine nel Quadro E del modello 730/2026 sono stati introdotti nuovi codici per identificare correttamente il periodo di stipula.

    Occorre prestare attenzione al rigo E7 dove per i mutui per abitazione principale si dovrà distinguere con i seguenti codici:

    Nei i righi da E8 a E10 vanno indicati gli altri mutui, dove i codici variano in base alle tipologie di finanziamento.

    Per indicare i mutui per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale sono necessari i seguenti codici:


    Si rimanda alle istruzioni del Modello 730/2026 per ulteriori approfondimento.

    Detraibilità interessi mutui prima casa: condizioni e limiti in base all’anno di stipula

    La Guida ADE 2026 ha precisato che per gli interessi passivi sulla prima casa, condizioni e limiti diversi sono previsti a seconda della data di stipula del mutuo, in particolare:

    • per i mutui stipulati dal 1° gennaio 2001 la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno (12 mesi) dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo
    • per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1994 fino al 31 dicembre 2000, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo; fa eccezione il caso in cui al 31 dicembre 2000 non fosse già decorso il termine semestrale In particolare, per i mutui stipulati nel corso dell’anno 2000, se alla data del 1° gennaio 2001 era già decorso il termine semestrale per adibire l’immobile ad abitazione principale, il contribuente ha diritto alla detrazione solo se ha adibito l’immobile ad abitazione principale entro sei mesi dalla data dell’acquisto. Se, invece, a tale data il termine semestrale risultava pendente, per fruire della detrazione il contribuente ha potuto beneficiare del più ampio termine annuale (12 mesi) – e non sei mesi come nella previgente normativa – per adibire l’immobile a propria abitazione principale;
    • per i mutui stipulati nel corso dell’anno 1993, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994;
    • per i mutui stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo e deve essere indicato con il codice 8 nei righi da E8 a E10.

    TABELLA DI RIEPILOGO PER DATA E LIMITE DI SPESA CONSENTITO

    Fonte Agenzia Entrate Guida detrazioni 2026