• Principi Contabili Nazionali

    Nuovo OIC 34: in vigore per esercizio dal 1 gennaio 2024

    Dal 1 gennaio è in vigore il principio contabile n. 34 sui ricavi che incorpora le modifiche intervenute a seguito del processo di consultazione. 

    Il nuovo principio contabile, in vigore per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1°gennaio 2024, prende il posto dei riferimenti contenuti nel principio contabile n.15 (crediti) redatto dello stesso OIC con lo scopo di risolvere diversi problemi applicativi.

    E' stato redatto un principio specifico applicabile a tutte le transazioni che riguardano la vendita di beni e la prestazione di servizi,

    Con il comunicato stampa diffuso dall'OIC all'atto della approvazione del principio n 34 (lo scorso aprile 2023) venivano gli aspetti di rilievo del nuovo principio OIC 34:

    • la principale novità in arrivo riguarda l’introduzione di tecniche contabili volte all’identificazione e valorizzazione delle “unità elementari di contabilizzazione”. Un unico contratto di vendita può infatti includere prestazioni diverse che richiedono una contabilizzazione separata.  Ad esempio, può essere il caso della vendita di un macchinario associata alla prestazione di un servizio di manutenzione per un certo numero di anni.  In quell’eventualità il ricavato della vendita del bene – secondo il nuovo principio contabile – deve essere separato dal corrispettivo del servizio di manutenzione e contabilizzato a parte. È stata comunque prevista una procedura semplificata per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese.  
    • altra rilevante novità del nuovo principio contabile riguarda la contabilizzazione dei ricavi per la prestazione di servizi. È stato chiarito in quali casi questi vanno rilevati al conto economico in base allo stato di avanzamento. Ad esito della consultazione pubblica, è stata tra l’altro inserita una specifica previsione riguardante le opzioni put or call (restituzione del bene oppure ricompra da parte della società). Si tratta in sostanza della forma traslata del diritto di reso, ipotesi già prevista per la cessione di asset materiali. Sia in caso di opzione call che di opzione put il venditore ne dovrà valutare la probabilità di esercizio. Qualora sia “ragionevolmente” certo che l’opzione di riacquisto non venga esercitata, l’operazione verrà contabilizzata come un’operazione di vendita. Diversamente l’operazione verrà contabilizzata come operazione di vendita con obbligo di riacquisto.

    Per approfondimento leggi anche: L’OIC 34 “ricavi” definitivo per i bilanci dal 1° gennaio 2024

    Attenzione al fatto che, per facilitare l’applicazione del nuovo principio contabile è stata aggiunta, in appendice, una guida applicativa con alcune fattispecie specifiche e diversi esempi che, seppure non sono parte integrante del principio, rispondono ad esigenze di chiarimento sollevate dagli stakeholder.

  • Principi Contabili Nazionali

    ETS: nel principio contabile n 35 dell’OIC le regole per la rendicontazione

    Con il Principio contabile n 35 per gli ETS l'OIC Organismo italiano di contabilità intende disciplinare i criteri per: 

    • la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto; 
    • la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli ETS

    Principio contabile OIC n. 35 per gli ETS: a quali enti si applica

    Come specificato, il principio OIC n 35 si applica agli enti del Terzo Settore che redigono il bilancio in base alle disposizioni dell’articolo 13 comma 1 e 3 del decreto legislativo n° 117 del 2017 “Codice del Terzo Settore”

    Nell’Introduzione al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 si prevede che “la predisposizione del bilancio d’esercizio degli enti è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo Settore.” 

    Gli enti del Terzo Settore, pertanto, osservano le regole, di rilevazione e valutazione, contenute nei principi contabili nazionali OIC ad eccezione delle previsioni specifiche previste dal presente principio.

    Attenzione al fatto che, per gli schemi di bilancio e l’informativa valgono le disposizioni contenute nelle Appendici B e C del documento di cui si tratta.

    Principio contabile OIC n. 35 per gli ETS: le transazioni senza controprestazione

    Una particolare attenzione va prestata alle erogazioni liberali iscritte nell'attivo patrimoniale.

    Come specificato nel documento dell'OIC le transazioni non sinallagmatiche, ossia le transazioni per le quali non è prevista una controprestazione come ad esempio:

    • erogazioni liberali,
    • proventi da 5 per mille, 
    • raccolta fondi, 
    • contributi ecc,  

    danno luogo all’iscrizione nello stato patrimoniale di attività rilevate al "fair value" alla data di acquisizione. 

    In contropartita all’iscrizione nello stato patrimoniale delle attività sono rilevati dei proventi nel rendiconto gestionale classificati sulla base della tipologia di attività svolta (es. area A, B, C, D, E) e nella voce più appropriata (es. erogazioni liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi ecc.). 

    In merito alle riserve vincolate e debiti per erogazioni liberali condizionate, qualora l’organo amministrativo dell’ente decida di vincolare le risorse ricevute a progetti specifici l’ente rileva l’accantonamento nella voce aggiunta, in base a quanto disposto dal decreto ministeriale, nel rendiconto gestionale:

    • A9) “Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali”
    • (oppure E8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali” quando le somme sono destinate alla copertura delle spese di supporto generale future) 
    • in contropartita alla voce di Patrimonio Netto Vincolato AII 2) “Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali”. Riserva questa rilasciata in contropartita alla voce aggiunta nel rendiconto gestionale A10) “Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali” (oppure E9) “Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali”) in proporzione all’esaurirsi del vincolo. 

    Per ulteriori approfondimenti sui dettagli del principio OIC n 35 si rimanda al sito dell'organismo italiano di contabilità

  • Principi Contabili Nazionali

    Contributi fondo perduto: richiesto lo slittamento delle dichiarazioni

    Nel corso dell'audizione alla Camera del 3 giugno sul decreto Sostegni-Bis, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha portato l'attenzione su alcune richieste. Di seguito un breve riassunto dei punti principali:

    1. differire dal 10 settembre al 31 ottobre 2021 il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, a cui il legislatore ha subordinato la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a conguaglio. Sempre nel merito, un'altra proposta è stata quella di allargare la finestra entro cui presentare l'istanza da 30 a 120 giorni e di modificare la condizione di presentare la dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre nella mera previsione di presentazione di quest’ultima prima dell’invio dell’istanza.
    2. introduzione a regime della facoltà di rateizzare le imposte dovute in autoliquidazione risultanti dalle dichiarazioni presentate, analogamente a quanto ormai previsto per la quasi totalità dei versamenti dovuti in seguito ai controlli dell’ente impositore. 
    3. estensione dell'ACE innovativa alle variazioni in aumento del capitale che si verifcheranno nel 2022. Infatti benchè la nuova ACE sia apprezzata dai professionisti, il fatto che sia entrata in vigore a metà anno, lascia pochi mesi alle imprese per patrimonializzarsi, pertanto andranno a beneficiare dell'agevolazione coloro che dispongono di una buona liquidità e che per questo motivo hanno probabilmente, meno bisogno dell'incentivo. Leggi anche DL Sostegni-bis: l’ACE rafforzata al 15% e la trasformazione in credito d’imposta
    4. Modifiche al contratto di rioccupazione, ritenuto dalla categoria poco efficace.

    In generale, la categoria ha espresso un parere favorevole al nuovo decreto, in particolare per quanto riguarda la questione dei contributi riconosciuti.