• Adempimenti Iva

    Attività acquatiche erogate da società sportiva: NON esenti per la Cassazione

    Con Ordinanza n. 20063/2026 la Cassazione ha statuito che i corsi di nuoto erogati da una società sportiva non sono esenti IVA.

    In sintesi la decisione della Suprema Corte ha evidenziato come, l’insegnamento di attività motorie in acqua non è esente malgrado l’importanza e il perseguimento di un obiettivo di interesse pubblico, non rientrano tra l’insegnamento scolastico o universitario.

    Vediamo un confronto con la giurisprudenza comunitaria.

    Corsi di nuoto non esenti IVA: la Cassazione

    La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate e respinto il ricorso incidentale della società contribuente avverso la sentenza della Ctr della Puglia n. 2231/2021 cassandola.

    Per l’anno d’imposta 2010 c'era stato il mancato riconoscimento dell’esenzione da Iva dei corsi di nuoto e ginnastica in acqua: 

    • acquagym,
    • hydrobike,

    tenuti da una società sportiva dilettantistica che l'agenzia aveva ritenuto non rientranti tra le attività didattiche di cui all’art. 10, comma 1, n. 20 del dpr n. 633/72.

    La CTP si era limitata ad annullare le sanzioni, mentre la corte d’appello aveva ritenuto spettasse l’esenzione solo sui corsi appositamente autorizzati.

    Secondo il ricorso della società sportiva affiliata al Coni tutti i corsi da essa tenuti erano da considerarsi esenti da Iva, perché’ didattico-formativi e riconosciuti dalla Federazione pur se nelle ricevute vi era stata una generica indicazione di corsi.

    La società sosteneva di essersi sempre attenuta ai modelli didattici federali e impiegando tecnici e istruttori federali per la tenuta degli stessi.

    I giudici della Suprema Corte però annotano che la Corte di giustizia EU è intervenuta sul tema escludendo l'esenzione dall’Iva dell’insegnamento del nuoto e altre attività motorie in acqua.

    La nozione di insegnamento scolastico o universitario, ai sensi dell’art. 132 della direttiva 2006/112, par.1, lettere i) e j), deve essere interpretata nel senso che non comprende l’insegnamento del nuoto impartito da una scuola nuoto.

    Questa interpretazione impatta anche con l’attuale previsione dell’art.36 bis del dl n. 75/2023, che ha fissato 

    con decorrenza retroattiva l’esenzione Iva per le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi rese da parte degli enti sportivi dilettantistici. 

    Secondo l’ordinanza in commento tale disposizione va disapplicata in considerazione della primazia in materia di tributi armonizzati non solo nel diritto unionale, ma anche delle sentenze interpretative di norme comunitarie della Corte di giustizia Ue.

    Cambia pertanto il quadro IVA per ASD e SSD, escludendo nuoto, acquagym e hydrogym dall’esenzione prevista per le prestazioni didattiche, perchè l'Ordinanza n. 20063/2026 della Cassazione esclude i corsi di nuoto, acquagym e hydrogym dall’esenzione IVA prevista per le prestazioni didattiche relativamente ai periodi anteriori al 17 agosto 2023 

  • Enti no-profit

    Fondi impianti natatori 2026: le domande entro il 28 luglio

    Il DPCM 8 maggio è stato pubblicato sul sito del Dipartimento dello sport e reca le regole per l'assegnazione delle risorse 2026 per gli impianti natatori.

    In particolare, il presente decreto regola l’utilizzo delle risorse contenute nel “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, disponibili sul capitolo 846 del CdR 17 “sport” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

    Vediamo a chi spetta e come fare domanda.

    Fondi impianti natatori 2026: le domande entro il 28 luglio

    Le risorse stanziate nel “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, per l’anno 2026 per una somma pari ad euro 31.543.069,00 sono ripartite per le finalità e gli importi indicati nella tabella di seguito riportata:

    Al fine di sostenere le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori, particolarmente colpite dalle misure emergenziali e dall’aumento dei costi per l’approvvigionamento energetico, è prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle stesse, per un totale di 4,4 milioni di euro.

    Attenzione le richieste di accesso al beneficio devono essere presentate dalle Associazioni e dalle Società Sportive tramite apposita piattaforma dedicata, entro 30 giorni dalla pubblicazione di apposita notizia sul sito
    istituzionale del Dipartimento per lo Sport e quindi a decorrere dal 18 giugno scorso.

    Gli organismi sportivi di cui all’articolo 4.2, comma 4, devono validare le domande pervenute sulla piattaforma entro i successivi 30 giorni dalla scadenza dei termini.

    Fondo impianti natatori 2026: chi può fare domanda

    I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 4.1, sono le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 31 dicembre 2025 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, che siano alla data di pubblicazione del decreto affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti per l’attività natatoria.

    Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di pubblicazione del presente decreto. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo presentano la richiesta di erogazione del contributo in modalità telematica tramite apposita piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport.

    Possono avere accesso al contributo i soggetti che soddisfino i seguenti presupposti oggettivi:
    a. gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo natatorio dotato di piscina (vasca) coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile con modalità certificata, oppure di piscina (vasca) scoperta se dotata di impianto di riscaldamento e nella quale si sia svolta almeno una competizione di un campionato nazionale in una disciplina e distanza olimpica, riconosciuta e certificata dalla Federazione sportiva nazionale di competenza, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e la data di emanazione del presente decreto;
    b. la piscina (vasca) coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile, dovrà detenere una lunghezza minima pari a 20 metri e una superficie minima pari a 150 metri quadrati, mentre nel caso di piscina (vasca) scoperta e riscaldata, la stessa dovrà detenere una lunghezza minima di 25 metri e una superficie minima di 400 metri quadrati;
    c. presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure della piscina (vasca) oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato;
    d. presentazione dei documenti, debitamente registrati presso l’Agenzia delle Entrate, attestanti il possesso e la validità del titolo di cui all’articolo 4.2, comma 1;
    e. avere un numero di tesserati, presso gli enti di cui all’articolo 4.2, comma 1, alla data di pubblicazione del presente decreto, pari ad almeno 30 unità.

  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio e amministratori di condominio: nuove regole dal 1° luglio

    Dal 1° luglio sono operative le novità per l'antiriciclaggio ad ampio spettro previste dallo UIF e riguardano anche gli amministratori di condominio.

    Prima dei dettagli ricordiamo che l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è stata istituita presso la Banca d'Italia dal Dlgs n 231/2007 in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale, con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

    La UIF, nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è l'autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori.

    Vediamo cosa cambia per gli amministratori di condominio.

    Antiriciclaggio e amministratori di condominio: nuove regole dal 1° luglio

    L’antiriciclaggio non riguarda soltanto banche, notai o commercialisti ma anche gli amministratori di condomio.

    Dal 1° luglio le nuove istruzioni, adottate con provvedimento UIF del 18 dicembre 2025 in attuazione dell’art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007, sostituiscono integralmente il precedente provvedimento del 4 maggio 2011 introducendo novità nel metodo con cui i soggetti obbligati devono individuare, valutare e, se necessario, segnalare le operazioni sospette.

    L’art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007 si rivolge tra i soggetti obbligati anche agli amministratori condominiali, quali “operatori non finanziari”

    Per l'amministratore la segnalazione deve nascere da una valutazione concreta rispetto alle regole del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che disciplina la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

    L’articolo 35 prevede l’obbligo di segnalazione quando il soggetto obbligato sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, siano state compiute o siano state tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, oppure che i fondi provengano da attività criminosa.  

    Attenzione al fatto che la segnalazione di operazione sospetta non è più un atto isolato, ma come l’esito di un processo in cui prima si individuano le anomalie; poi si esaminano nel contesto concreto infine, si decide se ricorrono i presupposti per l’invio della segnalazione.

    Attenzione al fatto che la UIF chiarisce che devono essere evitati automatismi e approcci meramente cautelativi.

    Nel condominio  la segnalazione di operazione sospetta non presuppone la prova di un illecito. Richiede però una valutazione professionale fondata sulle informazioni disponibili.

    In pratica se l’anomalia è spiegabile, la segnalazione può non essere dovuta. Se invece, dopo l’analisi, restano elementi oggettivi e soggettivi idonei a fondare un sospetto, il professionista deve valutare l’attivazione del canale UIF.

    Lo studio di amministrazione condominiale praticamente dovrà dotarsi di:

    • criteri interni per intercettare possibili anomalie;
    •  individuare un referente o comunque una figura responsabile nei contesti più strutturati;
    • conservare le verifiche svolte;
    • motivare anche l’eventuale decisione di non procedere alla segnalazione.

    Lo UIF introduce una distinzione rilevante: 

    • gli studi associati e le società tra professionisti, sono obbligati all’adozione di una procedura interna per la gestione delle segnalazioni di operazioni sospette e all’individuazione di un referente SOS;
    • i singoli professionisti che si avvalgono di dipendenti o collaboratori, hanno una raccomandazione e non un obbligo.

  • Locazione immobili

    Omessa dichiarazione imposta di soggiorno: sanzioni 2026

    Il 30 giugno è scaduto il termine per la dichiarazione dell’imposta di soggiorno.

    Si trata del Modello annuale mediante il quale i soggetti oblbigati cpmunicano in via telematica i dati riepilogativi concernenti i pernottamenti registrati, l’imposta dovuta, le eventuali riduzioni o esenzioni applicate e i versamenti eseguiti nel corso dell’anno di riferimento. 

    L'adempimento deve essere presentato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. 

    Attenzione al fatto che ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/20211, in caso di omessa od infedele presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

    Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'art 13 del Dlgs n 471/97 

    Vediamo i soggetti obbligati e chiarimenti specifici avuti da Telefisco, il convegno che il quotidiano Ilsole24 ore organizza ogni anno.

    Dichiarazione imposta di soggiorno: gli obbligati

    L’obbligo dichiarativo grava sul gestore della struttura ricettiva ubicata in un Comune che ha istituito l’imposta di soggiorno. 

    In tale perimetro rientrano:

    • i gestori di strutture alberghiere ed extralberghiere, quali alberghi, residence, villaggi turistici, 
    • affittacamere, bed and breakfast, case vacanze e altre forme di ospitalità disciplinate dalla normativa regionale o provinciale.

    Ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011, tali soggetti sono qualificati come responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno e, pertanto, sono tenuti a riversarla al Comune, potendo esercitare il diritto di rivalsa nei confronti degli ospiti. 

    La dichiarazione deve essere predisposta e trasmessa esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando il modello approvato dal MEF con decreto 29 aprile 2022. 

    La trasmissione può avvenire tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici Entratel/Fisconline, sia direttamente dal dichiarante sia tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. 

    Omessa dichiarazione imposta di soggiorno: le sanzioni

    Durante l'edizione di Telefisco 2025 il MEF ministero delle finanze ha precisato il regime sanzionatorio della omessa dichiarazione per l'imposta di soggiorno. I chiasrimenti sono ovviamente ancora validi salvo modifiche ad oggi non intervenute.

    Veniva domandato un chiarimento in merito alle novità introdotte dall'art 180 del DL n 34/2020 che ha qualificato come responsabili d’imposta i gestori delle strutture ricettive.

    I gestori sono responsabili in caso di omesso versamento della imposta in oggetto e quindi passibili dell’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997, a prescindere dal pagamento della stessa da parte del turista.

    A carico dei gestori inoltre è stato istituito l’obbligo di presentare una dichiarazione, entro il 30 giugno di ciascun anno redatta sui modelli ministeriali. 

    Infine è stato stabilito che in caso di omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione variabile dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.

    Il quesito chiedeva chiarimenti sull'importo della sanzione qualora il gestore abbia pagato l'imposta ma non presentato la dichiarazione per l'imposta di soggiorno.

    Nel caso in cui il soggetto obbligato abbia pagato l'imposta ma non presentato la relativa dichiaraizone, veniva suggerito di versare una sanzione minima previsto per i tributi locali.

    Il MEF ha evidenziato che  la sanzione minima non è contemplata in alcuna disposizione sull’imposta di soggiorno e pertanto in presenza di una condotta collaborativa del gestore, si è correttamente richiamata l’esigenza di ridurre la sanzione minima a un quarto, in virtù del principio di proporzionalità, in base a quanto disposto nell’articolo 7, comma 4, del Dlgs 472/1997.

    Pertanto l’omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta di soggiorno è punita con la sanzione pari al 25% (un quarto del 100%) dell’imposta indicata in dichiarazione, anche se integralmente versata.

    Imposta di soggiorno 2026: risposte a dubbi frequenti

    La dichiarazione va presentata anche se non ci sono state presenze?

    Sì. In presenza di struttura attiva è consigliabile presentare una dichiarazione a zero.

    Le locazioni brevi gestite tramite Airbnb sono sempre dichiarate dalla piattaforma?

    No. Occorre verificare chi incassa il corrispettivo e chi gestisce il rapporto.

    La dichiarazione sostituisce i versamenti periodici?

    No. È un adempimento autonomo.

    Sono previste sanzioni?

    Sì. L’omessa o infedele dichiarazione è punita con sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.