• Adempimenti Iva

    Classificazione merci e IVA: nuovo modello dal 1 maggio

    L'Agenzia delle Dogane con avviso del 23 aprile informa del fatto che dal 1° maggio rende disponibile una nuova procedura telematica per definire l'aliquota Iva delle merci, come previsto dalla circolare 32/E del 2010.

    Come specificato dalle istruzione delle stesse Dogane, l’istanza, presentabile col nuovo modello, deve riportare una descrizione dettagliata della merce e deve essere corredata di eventuali schede tecniche, foto, analisi chimiche e campioni. L’accertamento tecnico viene rilasciato in 120 giorni. 

    Nel caso in cui sia necessario espletare l’analisi del campione merceologico da parte dei Laboratori chimici doganali, tale termine è sospeso fino all’esito delle analisi.

    Classificazione merci e IVA: come compilare l’istanza

    Il richiedente l'accertamento tecnico, nel modello deve indicare:

    • Campo 1: indicare la denominazione, la sede e la partita IVA del richiedente.
    • Campo 2: nel caso il richiedente sia un soggetto certificato AEO, indicare gli estremi dell’autorizzazione.
    • Campo 3: nel caso sia previsto un soggetto che rappresenta il richiedente per la presentazione della istanza, indicare il nominativo e allegare la procura e un documento di identità.
    • Campo 4: indicare una persona di contatto (nominativo, e-mail, n. di telefono)
    • Campo 5: indicare la classificazione tariffaria proposta dal richiedente (facoltativo).
    • Campo 6: indicare la denominazione commerciale della merce
    • Campo 7: riportare la descrizione dettagliata della merce per consentire la corretta identificazione dell’articolo da classificare, allegando eventuali schede tecniche, foto, analisi chimiche e campioni. Oltre ad indicare la natura della merce, il richiedente deve anche fornire informazioni riguardo alla descrizione fisica, alla funzione o all’uso della merce e alla sua composizione, descrivendone le caratteristiche, ad esempio le dimensioni, il colore, l’imballaggio ed altre particolarità, nonché il processo di fabbricazione.
    • Campo 8: indicare eventuali ulteriori informazioni (contenziosi pregressi e/o pendenti aventi ad oggetto la merce oggetto di richiesta di accertamento). 
    • Campo 9: barrare le caselle interessate.

    Le istanze, corredate dal documento di identità del soggetto richiedente, devono essere trasmesse all’indirizzo di posta certificata: dir.dogane@pec.adm.gov.it utilizzando il modello di istanza.

  • Adempimenti Iva

    IVA lettiere per gatti: quale aliquota si applica

    Con Risposta n 95/2024 le Entrate chiariscono la corretta aliquota da applicare alla vendita di lettiere per gatti.

    L'istante è una S.p.A., società italiana attiva nel settore dell'alimentazione per animali domestici, spesso indicata come settore del "pet food". 

    Essa si occupa specificamente dell'acquisto e della commercializzazione di lettiere vegetali per gatti, che si caratterizzano per essere composte prevalentemente da tutolo di mais (86%) e da altri additivi vegetali. 

    Le lettiere prodotte da Alpha S.p.A. sono biodegradabili e compostabili, e sono progettate per assorbire i liquidi organici dei gatti e per coprire gli odori sgradevoli.

    Essendo emersi dubbi sulla sua classificazione doganale e sulla conseguente imposizione fiscale, la S.p.A. ha richiesto l'analisi e il parere dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), ma non è soddisfatta del risultato ottenuto, che suggeriva un'IVA al 4% anziché al 22%, e ha sollevato questioni relative all'interpretazione delle regole doganali e alla coerenza con la giurisprudenza recente riguardante prodotti simili.

    IVA lettiere per gatti: quale aliquota si applica

    L'Agenzia delle Entrate ha analizzato le interpretazioni correnti della giurisprudenza, cui si aggancia anche il soggetto istante, basati sulla destinazione d'uso e sulla funzione del prodotto.

    In tal caso l'aliquota IVA che dovrebbe essere applicata alle cessioni di questa lettiera vegetale per gatti è del 22%, nonostante la classificazione iniziale dell'ADM che suggeriva un'IVA del 4%.

    L'ADM, dopo aver effettuato analisi chimiche sul campione del prodotto fornito dall'Istante, ha emesso il proprio parere di classifica, recante prot. XXX/RU, ritenendo che il prodotto in oggetto possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l'Interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare, Regole 1, 3b e 6), nell'ambito del Capitolo 23 della Tariffa Doganale ''Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali'' e, in particolare, al Codice NC 2302 10 10: ''Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della mollitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi: di granturco: aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35%''. 

    Pertanto l'ADM ha attribuito al bene la voce doganale 2302 10 10, che prevede l'applicazione di dazio 0 e aliquota IVA al 4%.

    L'Istante specifica che in materia di classificazione doganale, in virtù delle regole generali di interpretazione della Nomenclatura Combinata e di una costante giurisprudenza unionale, i c.d. prodotti misti devono essere classificati non soltanto sulla base delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, ma anche sulla base della loro funzione e destinazione d'uso, fondamentale ai fini dell'individuazione della corretta aliquota IVA.

    L'agenzia, pur reputando corretto il parere di ADM, ritiene che occorra richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza nazionale di legittimità in merito alla classificazione doganale dei prodotti misti come la lettiera oggetto della fattispecie in esame. 

    In particolare, la sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29181 del 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: ''In tema di dazi all'importazione, nel caso di importazione di ''prodotti misti'' non inclusi in alcuna voce specifica della nomenclatura combinata, la classificazione tariffaria va operata ''secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale'', ovvero secondo la componente essenziale, da individuarsi in funzione del raggiungimento dello scopo finale cui il prodotto misto è destinato'' (Cfr, ex multis, Cass, Sez. V, n. 29537 del 2018).
    Tale principio è stato di recente specificato, con riferimento alle lettiere per gatti a composizione vegetale, nell'Ordinanza n. 24441 del 2023, dove la Corte di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo cui ''Rilevato che compito dell'interprete, nell'attribuire una determinata classificazione doganale alle merci importate, è quello, non solo di individuare caratteristiche e proprietà oggettive delle stesse, determinate alla luce della loro destinazione funzionale (che, nel caso di prodotti misti, deve essere fornita in relazione alla materia atta a conferire in modo prevalente la funzionalità cui le merci sono destinate), ma altresì, in parallelo, di verificare che la classificazione così attribuita sia coerente con il corretto assoggettamento delle merci all'iva, la circostanza che le lettiere per gatti siano (come nella fattispecie) composte prevalentemente di amido di manioca non ne consente di per sé la classificazione alla v.d. 1108 1400 00 ''prodotti della macinazione, malto, amidi, fecole, inulina, glutine di frumento'', comportante l'applicazione del dazio di 166 €/1000 kg. e iva al 10%, giacché l'amido non viene in rilievo di per se stesso, segnatamente quale prodotto destinato all'alimentazione umana od animale, ma solo in ragione della funzionalizzazione all'intrinseca destinazione delle lettiere ad assorbire deiezioni ed odori: ragion per cui è invece corretta la classificazione alla v.d. 1404 9000 90 ''prodotti vegetali non nominati né compresi altrove'', comportante l'applicazione di dazio 0 e iva al 22%, che, valorizzando, in ossequio ai criteri della nomenclatura combinata, natura e funzione delle lettiere, trova altresì conferma nella loro sottoposizione all'iva ordinaria e non agevolata, non costituendo in alcun modo la pur cospicua componente amidacea prodotto alimentare od ingrediente destinato ad essere utilizzato nella preparazione di prodotti alimentari''.
    L'agenzia conclude che il principio espresso dalla Cassazione nell'ordinanza menzionata appare potenzialmente suscettibile di applicarsi anche nel caso di lettiere composte prevalentemente da tutolo di mais e non da amido di manioca ovvero di lettiere comunque a prevalente composizione vegetale ma non destinate a uso alimentare, con conseguente applicabilità dell'aliquota ordinaria del 22%.

  • Adempimenti Iva

    IVA trasporto turistico ricreativo: esenzione o agevolazione?

    Con Risposta n 93 del 16 aprile le Entrate chiariscono che per quanto riguarda l'esenzione IVA, il tipo di servizio offerto da ALFA Srl, che svolge su concessione col Comune, attività di trasporto turistico, non rientra nelle categorie previste dalla nortma di riferimento.

    Per quanto, il secondo quesito dell'istante, ha confermato la correttezza dell'approccio adottato dalla società, rispetto alla certificazione dei corrispettivi che nel caso di specie sono sostituiti dai biglietti di trasporto. 

    Vediamo i dettagli.

    IVA trasporto turistico: chiarimenti ADE

    L'Istante riferisce, che:   

    • ha ottenuto dal Comune Beta l'affidamento del servizio di trasporto turistico su ruote gommate ai fini turisticoricreativi su un percorso urbano definito dallo stesso Comune verso il Centro Storico, ed esclusivamente all'interno della Città;  
    • tale concessione prevede a carico della Società il pagamento di un canone  annuale a favore del Comune; 
    •  i  codici Ateco relativi all'attività svolta sono: 
      • '93.29.9  altre attività di  intrattenimento e di divertimento nca'' 
      • e ''49.31 Trasporto terrestre di passeggeri in  aree urbane e suburbane'';   
    • gli utenti del servizio pagano alla Società un biglietto di trasporto, che può  comprendere una tratta o entrambe le tratte (andata e ritorno);   
    • tale biglietto ha le caratteristiche definite dal Decreto del Ministero delle Finanze  del 30 giugno 1992.

    Il quesito posto riguardava specificamente due questioni associate alla suddetta attività di trasporto turistico-ricreativo con trenini su gomma:

    • La società chiedeva conferma se fosse corretto applicare l'esenzione dall'IVA, come previsto dall'articolo 10, primo comma, numero 14, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la prestazione di trasporto turistico-ricreativo che effettuavano. Questa domanda era basata sull'interpretazione che le prestazioni di trasporto urbano di persone potessero beneficiare di una esenzione IVA.
    •  ALFA Srl domandava se fosse corretto non procedere alla trasmissione telematica, memorizzazione elettronica, e certificazione fiscale dei corrispettivi derivanti dalla vendita dei biglietti. Questo dubbio era motivato dal fatto che i biglietti di trasporto emessi potessero già assolvere la funzione di scontrino fiscale, evitando così l'obbligo di ulteriori certificazioni. La società si riferiva al decreto del Ministero delle Finanze del 30 giugno 1992 per le caratteristiche dei biglietti, e al Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696, che stabiliva le condizioni sotto cui i biglietti di trasporto possono sostituire la normale documentazione fiscale.

    L'Agenzia ha specificato che l'esenzione IVA, come descritta nell'articolo 10, primo comma, n. 14) del Decreto IVA, è applicabile solo alle prestazioni di trasporto urbano eseguite tramite "veicoli da piazza", che sono principalmente veicoli adibiti al servizio di taxi. 

    Questa definizione include anche gondole e motoscafi, secondo quanto stabilito da precedenti risoluzioni ministeriali.

    La specifica norma non si applica al trasporto turistico-ricreativo effettuato con trenini su gomma come quelli gestiti da ALFA Srl. 

    Di conseguenza, l'esenzione IVA non è applicabile per questo tipo di trasporto, che invece è soggetto all'aliquota IVA del 10%.

    L'Agenzia ha confermato che, per le prestazioni di trasporto di persone, quando i biglietti di trasporto rispettano le caratteristiche stabilite dal decreto del Ministro delle Finanze del 30 giugno 1992, questi biglietti possono assolvere la funzione dello scontrino fiscale.

    In base a questo, non è necessaria la trasmissione telematica o la memorizzazione elettronica dei corrispettivi, poiché i biglietti stessi soddisfano l'obbligo di certificazione fiscale. 

    Questa interpretazione si allinea con l'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, che stabilisce che i biglietti di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo effettuati, assolvono la funzione dello scontrino fiscale.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    IVA servizi aeroportuali: l’aliquota per approdo e partenza

    L'istante dell'interpello n 79 del 25 marzo è un Comune, proprietario di un complesso aeroportuale aperto al traffico di aviazione generale dell'Area Schengen.

    Il Comune, in qualità di istante, chiede all'Agenzia delle Entrate se gli importi relativi ai "servizi aeroportuali" che gestisce direttamente, quali:

    • "approdo/partenza", 
    • "stazionamento sul piazzale scoperto all'interno di hangar"
    • "apertura anticipata o chiusura posticipata dell'aeroporto", 

    siano da assoggettare a IVA.

    L'Agenzia delle Entrate chiarisce che sono imponibili, poiché lo svolgimento di tali servizi configura attività di natura commerciale, e pertanto, i relativi compensi sono soggetti ad IVA.

    Vediamo il caso di specie e i chiarimenti ADE.

    IVA servizi aeroportuali: l’aliquota per approdo e partenza

    Nel dettaglio l'Agenzia delle Entrate ha valutato se i servizi offerti dal Comune nell'ambito dell'aeroporto dovessero essere soggetti a IVA, riferendosi a specifiche disposizioni della normativa IVA, in particolare al D.P.R. n. 633/1972. 

    In generale, le attività svolte da enti pubblici, come i Comuni, non sono automaticamente considerate attività commerciali imponibili ai fini IVA, soprattutto se rientrano nell'esercizio delle loro funzioni di pubblica autorità, ci sono però delle eccezioni.

    L'articolo 4 del d.P.R. n. 633/1972 specifica che alcune attività, anche se svolte da enti pubblici, sono comunque considerate di natura commerciale e quindi soggette a IVA. 

    Tra queste attività, sono inclusi esplicitamente i "servizi portuali e aeroportuali", pertanto indipendentemente dal fatto che sia un ente pubblico a offrire questi servizi, essi sono trattati come se fossero forniti da un'impresa commerciale e pertanto soggetti alla normale imposizione IVA.

    In sostanza, l'Agenzia delle Entrate ha risposto che i servizi offerti dal Comune nell'ambito dell'aeroporto, quali approdo/partenza, stazionamento e apertura/chiusura anticipata o posticipata, rientrano nell'ambito delle attività commerciali per cui devono essere soggetti a IVA.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    IVA opere urbanizzazione primaria: l’aliquota per sovrappasso e sottopasso

    Con la Risposta a interpello n 80 del 25 marzo le Entrate chiariscono che rientra fra le opere di urbanizzazione primaria (articolo 16, comma 7, Dpr n. 380/2001), con applicazione dell'aliquota Iva al 10%, l’intervento di nuova realizzazione effettuato su una strada urbana di scorrimento che consente il potenziamento infrastrutturale della via, con la costruzione fra l’altro di un sottopasso e di un sovrappasso in prossimità della rotatoria. 

    La normativa fiscale nel campo delle costruzioni, consente l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata sulle opere nuove e realizzate in un centro abitato.

    Nela caso di specie l'istante è una Provincia che chiede di conoscere quale sia l'aliquota IVA applicabile alla realizzazione "ex novo", mediante contratto di appalto, di un intervento infrastrutturale specifico. 

    In particolare, l'interrogativo è se sia corretto applicare il regime agevolato con aliquota IVA al 10% previsto dai numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A parte III allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per gli interventi di potenziamento infrastrutturale di una strada urbana di scorrimento, inclusi la realizzazione di un sottopasso presso una rotatoria e un sovrappasso in corrispondenza di un'altra via.

    IVA opere di urbanizzazione primaria: chiarimenti ADE

    Con l'interpello in oggetto l'Agenzia delle Entrate risponde confermando che la realizzazione "ex novo" dell'intervento infrastrutturale su una "strada urbana di scorrimento" di tipo "D", come definita dall'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, rientra tra le "opere di urbanizzazione primaria" che possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10%, come previsto dal combinato disposto di cui ai numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A parte III allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

    L'Agenzia sottolinea che, per rientrare in questa categoria e beneficiare dell'aliquota ridotta, l'opera deve essere di nuova realizzazione e realizzata in funzione di un centro abitato o comunque posta al servizio di un tessuto urbano. Nel caso specifico, considerati gli interventi previsti dal Protocollo e la relativa relazione tecnica, l'intervento viene qualificato come opera di urbanizzazione primaria soggetta all'aliquota IVA agevolata.

    Inoltre, viene chiarito che, mentre la costruzione "ex novo" di un'opera edilizia può beneficiare dell'aliquota ridotta, le semplici migliorie o modifiche dell'opera stessa non rientrano tra gli interventi che possono usufruire di tale agevolazione

    Questo significa che l'IVA agevolata è destinata a incentivare la creazione di nuove infrastrutture urbane o il significativo potenziamento delle stesse, piuttosto che la manutenzione o il restauro di quelle esistenti.

    L'Agenzia sottolinea che, la valutazione concreta dell'appartenenza dell'opera alle categorie di "urbanizzazione primaria" esula dalle sue competenze, implicando che tale valutazione spetti a enti o autorità competenti nel contesto specifico dell'urbanistica e della pianificazione territoriale.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Assegnazione alloggi soci coop edilizia: chiarimenti sull’ IVA

    Con Risposta a interpello n 70 del 13 marzo le Entrate chiariscono il trattamento IVA delll'assegnazione di alloggi ai soci di una cooperativa edilizia.

    Vediamo il caso di specie e i chiarimenti ADE.

    Assegnazione alloggi soci coop e IVA: il quesito

    ALFA S.r.l. è una cooperativa edilizia avente ad oggetto ''la costruzione, senza fine di lucro, di case popolari ed economiche a proprietà divisa da assegnare in proprietà ai soci, o da assegnare in locazione agevolata, nonché a proprietà indivisa da assegnare in godimento ai soci''.

    La Società afferma di operare in qualità di cooperativa edilizia a proprietà indivisa.

    La Cooperativa riferisce che ha provveduto ad assegnare in godimento ai propri soci gli immobili, senza prevedere alcun canone di godimento.
    Secondo quanto riferito i soci contribuiscono al raggiungimento dell'oggetto sociale effettuando periodicamente dei versamenti in denaro.

    Inoltre si specifica di:

    • 1. realizzare sugli immobili interventi edilizi avvalendosi delle agevolazioni fiscali, quali il ''Superbonus'', ''Sisma Bonus'' ed ''Ecobonus'', avvalendosi con la ditta appaltatrice dello sconto in fattura;
    • 2. non aver conseguentemente compreso l'IVA nello sconto in fattura in quanto ritiene di essere soggetto passivo IVA, anche sulla scorta del parere di una primaria società di consulenza che la Società precisa, in sede di documentazione integrativa, essere solo verbale.

    La Cooperativa Edilizia è intenzionata a utilizzare negli anni successivi il credito IVA derivante da citati lavori edili portandolo ''in compensazione di altri debiti fiscali (ritenute d'acconto professionisti, IMU, etc.), nonché per compensare l'IVA a debito emergente in fase di assegnazione degli alloggi ai soci. Qualora (n.d.r. dovesse emergere) un credito residuo, lo stesso sarà chiesto a rimborso in fase di scioglimento della Cooperativa''.

    Con riferimento all'assegnazione degli alloggi ai soci, l'Istante dichiara che ''non vi sarà alcun corrispettivo, in quanto le somme versate negli anni dai soci a titolo di rimborso del mutuo stipulato dalla Società Cooperativa, potrebbero essere capienti rispetto al valore da attribuire agli immobili al momento dell'assegnazione''. 

    Inoltre si precisa che:

    • l'assegnazione comporta il ''… trasferimento della proprietà degli alloggi già posseduti dai medesimi in godimento'':
    • '' in sede di stipula dell'atto notarile di assegnazione degli immobili, il corrispettivo di assegnazione sarà pari al costo di costruzione degli immobili, così come contabilizzato nel bilancio della Società al momento dell'atto medesimo, al netto del contributo statale…riconosciuto dal 2001…'';
    • '' a fronte di tale operazione, verosimilmente non vi sarà alcun corrispettivo, in quanto le somme versate negli anni dai soci a titolo di rimborso del mutuo stipulato dalla Società…, potrebbero essere capienti rispetto al valore da attribuire agli immobili al momento dell'assegnazione'';
    • i versamenti semestrali dei soci sono decurtati dal valore di assegnazione.

    La Cooperativa Edilizia chiede:

    • 1. se può compensare il credito IVA con altri debiti di natura tributaria, oppure se possa chiederne il rimborso nonostante non svolga operazioni attive, se non quelle di assegnazione degli alloggi ai soci;
    • 2. quale sia il corretto trattamento fiscale delle somme versate dai soci a remunerazione del mutuo contratto dalla Società.

    Assegnazione alloggi soci coop: il trattamento IVA secondo le Entrate

    In merito al primo quesito si osserva che in base al suo oggetto sociale, l'Istante può operare sia come cooperativa edilizia a proprietà divisa, sia in qualità di cooperativa edilizia a proprietà indivisa.
    Le cooperative edilizie a proprietà indivisa realizzano gli alloggi da affidare in godimento ai propri soci. 

    La proprietà dell'immobile resta in capo alla cooperativa, che ne assicura la manutenzione e la gestione. 

    Il socio utilizzatore corrisponde un canone per l'uso dell'alloggio, esercitando su di esso un ''diritto reale di godimento'' che nasce dal contratto societario.
    Le cooperative edilizie a proprietà divisa o individuale hanno lo scopo di realizzare gli alloggi da assegnare in proprietà ai propri soci. 

    Una volta ultimato l'immobile si procede al frazionamento del mutuo, all'assegnazione in via definitiva a mezzo rogito notarile e, se la cooperativa non intende varare nuovi programmi edilizi, allo scioglimento volontario della stessa.
    Nel caso dunque della cooperativa a proprietà divisa la c.d. proprietà cooperativa è transitoria perché destinata a trasformarsi nella proprietà individuale degli alloggi, mentre nelle cooperative a proprietà indivisa la c.d. proprietà cooperativa è tendenzialmente permanente in quanto il socio è in permanente regime di godimento
    dell'alloggio attribuitogli.
    Ai fini IVA, si ricorda che: 

    • nelle cooperative a proprietà indivisa sono ''(…) soggette al regime di imponibilità ad IVA le assegnazioni in godimento di case di abitazione secondo quanto previsto dal ''…numero 26 della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972. La disposizione si riferisce, ovviamente, alle assegnazioni in godimento ai soci delle cooperative'' (cfr.: circolare del 16 novembre 2006, n. 33/E). La relativa base imponibile è data ovviamente dall'ammontare dei canoni di godimento e l'imposta è esigile all'atto del pagamento dei canoni periodici.
    • nelle cooperative a proprietà divisa, '' le assegnazioni rilevano come cessioni di beni e scontano lo stesso regime delle cessioni di abitazioni da parte di imprese costruttrici….''.

    Con riferimento alla fattispecie oggetto emerge che, sebbene la Società affermi di essere una cooperativa a proprietà indivisa, non ha mai chiesto ai propri soci un canone di godimento a fronte dell'assegnazione a loro favore dell'alloggio.

    Tale assegnazione avviene contestualmente all'atto dell'ammissione del socio e pertanto sin dal momento in cui assume la qualifica di socio, quest'ultimo ''gode'' dell'immobile gratuitamente.

    Si ritiene che tale circostanza inibisca la soggettività passiva IVA per mancanza del requisito oggettivo in capo all'Istante.

    Per l'articolo 4, comma 5, ultimo periodo, lett. a), del Decreto IVA, non è infatti attività commerciale «il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze (…), da parte di

    società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni».

    La mancata previsione, dunque, di un canone di godimento determina l'impossibilità di ravvisare in capo all'Istante il ricorrere della soggettività passiva IVA, che a sua volta è il presupposto per l'esercizio del diritto alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del Decreto IVA.

    In merito al secondo quesito, finalizzato a conoscere il corretto trattamento IVA delle somme versate dai soci a remunerazione del mutuo contratto dalla Società, non si concorda con la soluzione prospettata che considera detti versamenti alla stregua di conferimenti in denaro.

    La prospettata natura di conferimento non collima con le relative modalità di contabilizzazione adottate dall'Istante che afferma di averli rilevati ''tra le passività dello stato patrimoniale in quanto considerati quali finanziamenti dei soci…''. 

    Ciò denota che sono debiti contratti dalla Cooperativa Edilizia nei confronti dei propri soci e che ora intende estinguere in natura, ossia cedendo gli alloggi ai soci in proprietà esclusiva e definitiva.

    La Società afferma infatti a più riprese che ''a fronte dell'assegnazione non vi sarà, presumibilmente, alcun corrispettivo in quanto i versamenti fatti dai soci saranno circa pari al valore di assegnazione''. 

    Per sua stessa ammissione inoltre detto corrispettivo è decurtato dei soli versamenti semestrali dei soci, il cui importo deriva dalla suddivisione tra i soci del mutuo contratto dall'Istante per la costruzione dei medesimi alloggi.

    Quanto a dire che la Cooperativa Edilia estingue il mutuo facendosi finanziare dai propri soci.

    A ben vedere dunque il corrispettivo dell'assegnazione degli alloggi ''in proprietà esclusiva e definitiva ai soci'' non è zero o presumibilmente pari a zero come sostenuto dall'Istante bensì pari alla somma degli importi semestrali versati dai soci nel corso degli anni.

    Questo modus operandi induce a ritenere che in sede di assegnazione definitiva degli alloggi in proprietà che peraltro sembra essere l'ultimo atto che compie la Società prima del suo scioglimento , l'Istante agisca come cooperativa edilizia a proprietà divisa, circostanza che gli fa assumere la veste di soggetto passivo IVA.

    Si ritiene in sostanza che compia l'ultimo atto, propedeutico al suo scioglimento, assumendo la veste di cooperativa edilizia a proprietà divisa, senza ricorrere preventivamente a una trasformazione e/o modifica del proprio oggetto sociale che, come già ricordato contempla la possibilità per la Società di operare sia in tale veste, sia come cooperativa edilizia a proprietà indivisa.

    All'atto della stipula del rogito notarile, si realizzano pertanto tutti i presupposti per la rilevanza ai fini IVA della descritta (e ultima) operazione, il cui corrispettivo unitario, cioè quello relativo al singolo alloggio ceduto in proprietà definitiva ed esclusiva al socio, è dato dalla somma dei versamenti semestrali da quest'ultimo effettuati nel corso degli anni.

    In merito al regime IVA applicabile, si ricorda che la risoluzione 11 luglio 2007, n. 163/E, nell'affrontare il caso similare di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa che agisce (rectius, muta) a proprietà divisa e in tale veste assegna delle abitazioni in proprietà ai soci, richiama la circolare n. 33/E del 16 novembre 2006 per chiarire che ''…tali assegnazioni rilevano come cessioni di beni e scontano lo stesso regime delle cessioni di abitazioni da parte di imprese costruttrici…'

  • Adempimenti Iva

    Modello Lipe: la nuova soglia dei 100 euro

    Con il Provvedimento n. 125654 del 14 marzo le Entrate modificano il Modello LIPE. 

    Scarica qui modello e istruzioni.

    In particolare, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro. Inoltre, sono state apportate alcune lievi modifiche per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente. 

    Ricordiamo che il modello è costituito dal: 

    • frontespizio, composto di due facciate; 
    • modulo, composto dal quadro VP. 

    Modello Lipe: aggiornamento al 14 marzo

    In particolare, al modello di comunicazione LIPE (di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017), come modificato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche

    • a) nel modello è sostituita l’informativa sul trattamento dei dati personali;
    • b) nel modello, la descrizione del rigo VP10 è sostituita dalla seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”;
    • c) nel modello e nelle istruzioni la parola “25,82”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “100,00”;
    • d) alla pagina 6 delle istruzioni, nel paragrafo “Eventi eccezionali”, è eliminato il codice 2;
    • e) alla pagina 7 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo VP10, il titolo è sostituito dal seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”, inoltre il primo periodo è sostituito dal seguente: “Indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli effettuati utilizzando nel modello F24 elementi identificativi gli appositi codici tributo (decreto-legge n. 262/2006).”;
    • f) nelle specifiche tecniche, l’elemento “VersamentiAutoUE”, ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: “VersamentiAuto”;
    • g) alla pagina 11 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell’elemento “AnnoImposta”, nella colonna “Controlli” le parole “di 2017” sono sostituite dalle seguenti: “o uguale di (Anno Invio comunicazione -1)”;
    • h) alla pagina 12 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell’elemento “DataImpegno”, nella colonna “Controlli” la data “1/01/2017” è sostituita dalla seguente: “1/01/(Anno Invio comunicazione – 4)”;
    • i) alla pagina 13 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell’elemento “EventiEccezionali”, nella colonna “Valori ammessi” le parole “o 2” sono soppresse e nella colonna “Controlli” le parole “Non può assumere valore 2 se l’elemento AnnoImposta è maggiore di 2022” sono soppresse; in corrispondenza dell’elemento “DebitoPrecedente”, nella colonna “Controlli” dopo la parola “25,82” sono inserite le seguenti: “se l’elemento AnnoImposta = 2023, altrimenti deve essere <= a 100,00” e sono aggiunti, alla fine, i seguenti punto elenco: “- l’elemento Mese è uguale a 1 o 12” e “- l’elemento Trimestre è uguale a 1 o 4 o 5

    Modello LIPE: modalità di presentazione

    Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. 

    Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

    La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ul timo giorno del mese di febbraio. 

    Qualora il termine di presentazione della Comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. 

    Per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova Comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. 

    Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).

     Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.  

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    E-fatture con l’estero: novità della guida ADE

    Nella Guida in versione 1.9 sulla compilazione della fatturazione elettronica e dell'esterometro del 5 marzo, sono diverse le novità inserite dall'Agenzia delle Entrate.

    Nel prospetto di riepilogo è evidenziata l'introduzione della descrizione delle modalità di rettifica delle comunicazioni trasmesse via SDI con i tipi documento:

    • TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28.

    Inoltre sono fornite indicazioni per la compilazione della sezione “AltriDatiGestionali” da parte delle imprese agricole in regime speciale.

    La Guida ricorda come mettere in pratica i suggerimenti per la compilazione dei diversi tipi documento garantendo l’ottimizzazione dei processi di fatturazione.

    Inoltre in data 8 marzo, sono state pubblicate anche le nuove versioni delle istruzioni e delle specifiche tecniche per i servizi massivi di trasmissione e scarico dei file.

    E-fatture con l’estero: la nuova guida delle entrate

    Come ricordato nell'indice della guida aggiornata al 5 marzo si evidenziano i tipi documenti:

    • TD17 Integrazione/Autofatture per acquisto servizi dall'estero,
    • TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
    • TD19 Integrazione/Autofattura per acquisto beni ex art 17 secondo comma DPR n 633/72

    e relativamente alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, data di decorrenza dell’obbligo di trasmissione telematica dei dati degli acquisti da fornitori esteri utilizzando il Sistema di interscambio, con i tipi documento TD17, TD18 e TD19, l’eventuale rettifica può essere realizzata dal cessionario attraverso l’invio di un documento della medesima tipologia di quello già trasmesso allo Sdi, 

    indicando con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere. 

    Se la rettifica è dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal prestatore o dal cedente, nel campo 2.1.6 DatiFattureCollegate andranno indicati separatamente il numero e la data della nota di variazione ricevuta e, se disponibile, il relativo Id SdI.

    Se la rettifica deriva da un errore nella comunicazione precedentemente inviata dallo stesso cessionario, nel campo 2.1.6 DatiFattureCollegate vanno indicati separatamente il numero e la data della comunicazione errata ed il relativo Id SdI.

    Attenzione al fatto che la rettifica incide anche sull’obbligo di integrazione ai fini Iva quando realizzato in via cartacea. 

    Evoluzione Servizi Massivi in cooperazione applicativa (SMTS – versione 1.2)

    Inoltre, sempre in tema di fatturazione elettronica, viene pubblicato il nuovo servizio per lo scarico delle bozze dei registri mensili e dei prospetti riepilogativi IVA tramite i Servizi Massivi in cooperazione applicativa.

    Come specificato sul sito fatturazione elettronica verso la PA vengono aggiornati alla versione 1.2 i seguenti documenti:

    Dal 13 marzo è operativo un nuovo servizio massivo denominato documenti IVA; ogni titolare IVA – o suo intermediario delegato – che vorrà usufruirne dovrà entrare nell'area riservata del portale F&C e censire il proprio provider per il nuovo servizio.

    Inoltre, i provider che intendono utilizzare e trasmettere richieste afferenti a questo nuovo servizio dovranno richiedere l’attivazione come fatto in precedenza per le funzionalità già esistenti.

     

  • Adempimenti Iva

    Trasporto lacustre per finalità turistiche: quando spetta l’IVA ridotta

    Con Risposta a interpello n. 46 del 21 febbraio le Entrate replicano ad una richiesta di una S.r.l. istante sul corretto trattamento IVA dell'attività di trasporto lacustre o fluviale di persone mediante canoa, kayak, o raft per finalità turistico/ricreative, come disciplinato dal "Contratto di servizio per trasporto delle persone su acqua" stipulato con l'Azienda per il Turismo della durata di 4 anni a partire dal 2023.

    L'istante chiede chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA applicabile a tali servizi, precisando che non intende fornire ulteriori servizi oltre a quelli descritti nel contratto.

    Le Entrate specificano quando spetta l'aliquota ridotta e quando no.

    Trasporto persone lacustre per finalità turistiche: quando spetta l’IVA ridotta

    L'Agenzia delle Entrate non condividono la soluzione interpretativa proposta dall'istante e sottolineano che occorre fare riferimento alla norma di interpretazione autentica introdotta dall'articolo 36-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 al fine di valutare la corretta applicazione della aliquota IVA nel trasporto lacustre di persone anche per fini turistici.

    La disposizione suddetta chiarisce che le prestazioni di trasporto di persone, anche per finalità turistico-ricreative, possono godere di un regime IVA agevolato (esenzione o aliquota IVA ridotta) a condizione che si tratti esclusivamente di servizi di trasporto di persone e non includano la fornitura di ulteriori servizi diversi da quelli accessori, ai sensi dell'articolo 12 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

    Tuttavia, relativamente al coso di specie, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le attività svolte dall'istante, descritte nel contratto, non si qualifichino come mere prestazioni di trasporto di persone, ma piuttosto come esperienze escursionistiche e/o turistiche che implicano una partecipazione attiva del cliente. 

    La Società sottoliena che:  

    • per il trasporto di persone in canoa o kayak (o anche raft) nei canyon e sul lago  l'itinerario è obbligato, in quanto il Contratto definisce il punto di partenza e di approdo;   
    • il percorso seguito è necessariamente condizionato dallo scopo del trasporto su  acqua (i.e. la visita guidata nei canyon) e della conformazione dei luoghi;    
    • per il servizio di trasporto sul lago, percepisce un corrispettivo fissato nel listino  prezzi allegato al Contratto;    
    • il suddetto servizio è effettuato con proprio personale e con propria  organizzazione di mezzi e prevede l'assunzione del rischio del trasporto e della sua  direzione tecnica in capo all'Istante e, pertanto, non costituisce attività di noleggio di  imbarcazione;     
    • a fianco all'attività di trasporto di persone mediante canoa o kayak, la Società  svolge un'ulteriore attività di trasporto di persone mediante raft sul fiume Gamma, lungo  due possibili percorsi;   
    • per motivi di sicurezza, l'attività di rafting prevede l'uso di un particolare  equipaggiamento e la presenza della guida, la quale possiede un particolare brevetto e  governa l'equipaggio tra le rapide durante la discesa fluviale sul gommone;  
    • sia per il servizio di trasporto mediante canoa o kayak sia per il servizio di  trasporto mediante raft, dopo aver effettuato la prenotazione, la persona (o le persone) si  ritrova al punto di partenza stabilito dove, ricevuta l'attrezzatura di sicurezza obbligatoria  per la discesa unitamente a una breve spiegazione sul suo corretto utilizzo, viene fatta  salire su mezzi di trasporto aziendali adibiti al trasporto di persone e condotta su strada  fino al punto d'imbarco o, in alternativa, direttamente imbarcata. Qui inizia il trasporto vero e proprio, secondo i percorsi sopra indicati. Al termine della discesa la persona  risale sui mezzi di trasporto aziendali per ritornare al primo punto d'incontro, ove viene  restituita l'attrezzatura.

    Secondo le entrate, le attività, come descritte, implicano una partecipazione attiva e diretta del cliente, non limitandosi al semplice trasporto ma offrendo un'esperienza escursionistica e turistica completa, che include aspetti di sicurezza, istruzione, e accompagnamento specifico.

    Pertanto, queste prestazioni sono escluse dal trattamento IVA agevolato, con conseguente applicazione dell'aliquota IVA ordinaria.

  • Adempimenti Iva

    Bar e tavola fredda mensa universitaria: quale IVA applicare?

    Con la risposta a interpello n 19 del 26 gennaio le Entrate chiariscono l'IVA applicabile a:

    • servizio bar–tavola fredda
    • servizio mensa universitaria.

    Le entrate chiariscono che il concessionario del servizio deve applicare l'IVA 10% sul venduto, vediamo i dettagli dell'interpello.

    L’istante gestisce presso un Ateneo un servizio di bar e tavola fredda e presso la struttura avuta in concessione, egli intende avviare la somministrazione piatti caldi, anche nei confronti degli studenti titolari di badge universitario con servizio mensa agevolato. 

    Il badge determinerà la quota pasto a loro carico, fatta eccezione per gli utenti con ''pasto gratuito'', il cui costo sarà sostenuto interamente dall'università.
    Chiede se può applicare ai prodotti venduti l’Iva agevolata nella misura del 4%, ad eccezione delle somministrazioni erogate tramite i buoni pasto che scontano l’Iva al 10 per cento.

    Bar e tavola fredda mensa universitaria: quale IVA applicare?

    Le Entrate specificano innanzitutto che l'IVA al 4% è riconosciuta sulle “somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni” (n. 37 della Tabella A, parte II del Decreto Iva), beneficio esteso anche alle mense universitarie (circolare n. 328/1997).
    Nel caso in esame, l'agenzia evidenzia che l'offerta fornita presso l’università riguarda:

    • generi di caffetteria, come the, caffè, bevande calde e fredde, 
    • bevande analcoliche, 
    • panini, tramezzini, toast e piatti freddi,

    che sono oggettivamente diversi dalle prestazioni delle mense per le quali il decreto Iva prevede l’aliquota Iva al 4 per cento.
    Per cui al servizio di bar tavola fredda attualmente esercitato l’istante dovrà applicare l'aliquota Iva del 10 per cento.
    Diversamente, la somministrazione di piatti caldi rivolta a tutti, anche agli studenti titolari di badge universitario, di prossima attivazione, è un servizio di mensa vero e proprio che potrà beneficiare dell’aliquota Iva al 4% in linea con quanto indicato nel citato punto 37 della Tabella A allegata al decreto Iva.
    Infine, viene precisato che se l'utente effettua il pagamento con il buono pasto rilasciato al personale non docente, si applica l'aliquota Iva del 10 per cento nell'ambito del rapporto tra l'istante e la società emittente i buoni pasto.
    Inoltre, le somministrazioni di “pasti” effettuate alle persone diverse dagli utenti muniti di badge sconteranno l’Iva al 10%, non rientrando fra le erogazioni effettuate nelle mense aziendali, scolastiche e per i poveri, indicate nel n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto Iva.

    Allegati: