• Adempimenti Iva

    Acconto IVA 2025: entro il 29 dicembre

    Entro il 29 dicembre i soggetti obbligati devono versare l''acconto dellIVA 2025.

    In particolare, tanto i contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento mensile quanto i trimestrali, devono provvedere al pagamento dell'acconto.

    Acconto IVA 2025: come si paga

    Il versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2025 avviene con il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da:

    • banche
    • Poste Italiane,
    • e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

    I codici Tributo da utilizzare per il pagamento sono:

    • il 6035  per i trimestrali,
    • il 6013 per i mensili.

    Acconto IVA 2025: contribuenti interessati dal pagamento

    Devono versare l'acconto IVA 2025 entro il giorno 29 dicembre le seguenti categorie di contribuenti:

    • imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc;
    • lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
    • società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
    • società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
    • istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie.

    Acconto IVA 2025: come si calcola

    I metodi di determinazione dell’acconto IVA 2025 sono basati sui seguenti metodi:

    • storico: l’importo dovuto è determinato nella misura dell’88% dell’eventuale debito IVA risultante dall’ultima liquidazione del 2024;
    • previsionale: l'importo dovuto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di versare per l’ultima liquidazione periodica del 2025, cioè per il mese di dicembre, per i contribuenti mensili, e per il quarto trimestre, per i trimestrali “per natura”, ovvero a saldo, in sede di dichiarazione annuale (per i trimestrali “per opzione”) Il contribuente deve stimare le fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro la fine dell’anno
    • e sulla liquidazione anticipata al 20 dicembre 2025: si considerano le operazioni (attive e passive) del periodo 1° dicembre al 20 dicembre 2025 (per i contribuenti mensili), ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre 2025 (per i contribuenti trimestrali). L’acconto da versare è in questo caso pari al 100% dell’IVA a debito che sia eventualmente emersa da tale liquidazione aggiuntiva.

    In particolare, l'acconto va versato entro il 29 dicembre 2025, dato il 27 dicembre è sabato, solo se uguale o superiore a 103,29 euro, senza possibilità di rateizzazione, utilizzando il modello F24 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

    Acconto IVA 2025: il codice tributo

    Il codice tributo 6035 “Versamento IVA acconto” è quello da utilizzare nel modello F24 per il versamento dell’acconto IVA, dovuto dai dai contribuenti che liquidano trimestralmente l’imposta sul valore aggiunto. 

    A norma del DPR numero 633/1972 o Decreto IVA devono pagare l’acconto, entro il 27 dicembre di ciascun anno, tutti i titolari di partita IVA sia quelli con obbligo mensile sia quelli con obbligo trimestrale, che cadendo di sabato quest'anno è slittanto a lunedì 29 dicembre.

    Per i contribuenti mensili il codice tributo è il 6013.

    tra i soggetti esclusi da questo adempimento vi è:

    •  chi ha cessato l’attività entro il 30 settembre;
    • chi ha chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta, a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
    •  chi, pur avendo effettuato un versamento per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente o in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevede di chiudere la contabilità IVA con una eccedenza detraibile di imposta.

  • Adempimenti Iva

    Piattaforme digitali: novità dal decreto terzo settore

    Il testo del Decreto legislativo del 4 dicembre 2025 n. 186 che introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare la disciplina tributaria per: 

    • enti del Terzo settore 
    • procedure di crisi d’impresa 
    • enti e società dello sport dilettantistico 
    • alcuni istituti dell’IVA

    entra in vigore dal 13/12/2025 giorno successivo alla pubblicazione in GU n 288 del 12.12.

    Tra le norme ve n'è una che interviene sugli adempimenti delle piattaforme digitali, vediamo il dettaglio.

    Piattaforme digitali: novità dal decreto terzo settore

    All’articolo 13, il decreto suddetto abroga una disposizione inattuata contenuta nella legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 151 della legge n. 197/2022), ossia della norma che regola l'obbligo, per le piattaforme elettroniche (marketplace, portali), di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle vendite di beni mobili a cessionari non soggetti passivi Iva (consumatori finali).

    L'abrogazione si rende necessaria per evitare una duplicazione di adempimenti, infatti una normativa successiva prevista dal D.lgs. n. 32/2023 ha già introdotto un obbligo di comunicazione simile, ma più ampio, per i gestori delle piattaforme. 

    La cancellazione della vecchia norma evita quindi un’inutile duplicazione di adempimenti per i gestori di piattaforme e riduce l’aggravio burocratico in capo all'amministrazione finanziaria, altrimenti tenuta a gestire un doppio ingresso di dati.

    Ricordiamo che la norma aveva una finalità antifrode ma non è mai stata implementata

    Il DLgs. 186/2025 ha abolito l’obbligo comunicativo previsto, quale misura di contrasto alle frodi, in capo ai soggetti passivi IVA che facilitano le vendite on line di beni nei confronti di privati consumatori.

    L’obbligo comunicativo (da effettuarsi all’Agenzia delle Entrate) avrebbe dovuto riguardare le operazioni “facilitate”, mediante interfacce elettroniche (es. piattaforme on line, portali, mercati virtuali o mezzi analoghi), aventi ad oggetto

    • le vendite di determinati beni mobili, esistenti nel territorio dello Stato
    • nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi IVA.

    La comunicazione avrebbe dovuto comprendere sia i dati delle operazioni che quelle dei relativi fornitori.

    La comunicazione è sostanzialmente sovrapponibile a quello che era stato previsto dalla legge di bilancio 2023 e quindi con l'abolizione, si permette di evitare una duplicazione di adempimenti, in ossequio allo Statuto del contribuente e con la finalità di non gravare l’Amministrazione finanziaria della gestione di un ulteriore flusso di dati.

    L’abolizione evita il sovrapporsi di adempimenti comunicativi in capo alle imprese, in considerazione dell’approvazione definitiva del pacchetto “VIDA” dell'11 marzo 2025 da parte dell’Ecofin la quale consentirà una verifica incrociata dei dati delle operazioni transfrontaliere e un accrescimento della capacità di controllo delle Amministrazioni fiscali degli Stati membri, riducendo anche i costi di compliance delle imprese che operano in più Paesi.

  • Adempimenti Iva

    Acconto IVA all’Erario: regole per il riversamento

    Con il Provvedimento del 16 dicembre n 577031 si pubblicano le regole per il iversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore
    aggiunto del mese di dicembre 2025 da parte degli intermediari.

    Acconto IVA all’Erario: regole per il riversamento

    Gli intermediari riversano entro le ore 14:50 del 31 dicembre 2025, sulla contabilità speciale, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 22, 23, 24 e 29 dicembre 2025, tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 5 giorni lavorativi.
    Gli intermediari riversano entro le ore 14:50 del 31 dicembre 2025, sulla contabilità speciale, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 24 e 29 dicembre 2025 tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 3 giorni lavorativi.
    Gli intermediari si attengono ai termini previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24 per il riversamento delle somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto il 29 dicembre 2025 tramite i canali per i quali è stabilito il riversamento entro 2 giorni lavorativi.

    Per le somme riversate nei termini di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 del provvedimento in esame è data facoltà agli intermediari di dar luogo o meno alla prenotazione dei bonifici da regolare il 31 dicembre 2025.

    Per le somme riversate nei termini di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, del provvedimento in esame, restano ferme le modalità convenzionali e gli standard tecnici di cui al manuale VEUN, in vigore alla data, per la rendicontazione in via telematica dei relativi dati all’Agenzia delle entrate.

    Gli intermediari possono riversare cumulativamente, con un unico bonifico, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto di cui ai punti 2.1 e 2.2, in ogni caso entro il 31 dicembre 2025; in tal caso, in deroga a quanto previsto al punto 2.5, il flusso rendicontativo unico deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro la medesima data.
    La Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato è autorizzata a prelevare dalla contabilità speciale le somme riversate il 31 dicembre 2025, ai sensi dei punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.6, per l’imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (cap. 1203/1) nella stessa data.

    Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente provvedimento le somme affluite il 31 dicembre 2025 sulla contabilità speciale e relative ai versamenti eseguiti tramite il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP).

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Corrispettivi ricarica veicoli elettrici: regole per memorizzazione e trasmissione

    Con il Provvedimento n 570041 del 12 dicembre le Entrate fissano le regole per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi delle ricarica per i veicoli elettrici, oltre ai termini entro cui provvedere, vediamo il dettaglio.

    L’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 stabilisce, al comma 1-ter, che in considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

    Il Provvedimento in oggetto contine regole e specifiche tecniche, scaricale qui.

    Corrispettivi ricarica veicoli elettrici: regole per memorizzazione e trasmissione

    Sono approvate le specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni relative alle operazioni di ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, ai sensi dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, inserito dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.
    Eventuali modifiche alle specifiche tecniche sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate con comunicazione apposita.

    In particolare, esse specificano che la memorizzazione elettronica dei corrispettivi è obbligatoria per tutte le transazioni effettuate tramite stazioni di ricarica che non prevedono l'identificazione del cliente.
    Il documento inoltre, stabilisce i servizi attraverso cui gli operatori del settore, in quanto soggetti passivi IVA, potranno gestire il processo e monitorare i flussi trasmessi.

    Con il provvedimento si stabilisce che i soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015 conservano elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, le informazioni previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
    I soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015, trasmettono esclusivamente per via telematica, secondo le modalità descritte nelle specifiche tecniche, le informazioni ivi previste. Attenzione al fatto che i soggetti obbligati alla trasmissione dei corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici devono accreditarsi mediante apposita procedura on line disponibile sul sito web dell’Agenzia delle entrate
    La trasmissione è effettuata a decorrere dalla data di attivazione del canale telematico che sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Le informazioni relative alle operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015 sono trasmesse entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
    Le informazioni suddette relative alle operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015 effettuate dal 1° gennaio 2026 e fino all’ultimo giorno del mese precedente a quello di attivazione del canale telematico sono trasmesse entro quarantacinque giorni dalla data di attivazione del canale.

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  • Adempimenti Iva

    Detrazione IVA auto al 40%: proroga approvata dall’UE

    Con la Decisione n 2025/2529 del Consiglio Europeo pubblicata il 12.12.2025 sulla Gazzetta Europea l'Italia è autorizzata alla deroga ll’articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e in particolare, 

    l'Italia è autorizzata per le detrazioni Iva al 40% sulle auto frino al 2028.

    Vediamo in dettaglio cosa specifica la decisione UE.

    IVA auto al 40%: proroga approvata dall’UE

    La Decisione n 2025/2529 del Consiglio Europeo pubblicata il 12.12.2025 sulla Gazzetta Europeaconsiderando che:

    • l’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo a detrarre l’imposta sul valore aggiunto («IVA») addebitata alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, un bene destinato all’impresa che sia utilizzato a fini privati dal soggetto passivo o dal suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa deve essere considerato una prestazione di servizi a titolo oneroso e, come tale, è soggetto all’IVA;
    • la decisione 2007/441/CE (2) del Consiglio autorizza l’Italia a limitare al 40 % il diritto a detrazione dell’IVA a norma dell’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE sull’acquisto di taluni veicoli stradali a motore (compresi i contratti di assemblaggio e simili, fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonché le spese connesse, compresi lubrificanti e carburante) a condizione che il veicolo in questione non sia interamente utilizzato a fini professionali. Per i veicoli soggetti a tale limitazione del 40 %, l’Italia richiede che i soggetti passivi non assimilino l’utilizzazione a fini privati dei veicoli dell’impresa di un soggetto passivo a una prestazione di servizi a titolo oneroso a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE («misure speciali»);
    • la decisione 2007/441/CE scade il 31 dicembre 2025, 

    con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2025, l’Italia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare le misure speciali per un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2028

    Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dall’Italia agli altri Stati membri con lettere del 29 e del 30 luglio 2025

    Nella decisione in oggetto si evidenzia che, l’applicazione delle misure speciali oltre il 31 dicembre 2025 avrà un’incidenza soltanto trascurabile sull’importo complessivo delle entrate fiscali riscosse dall’Italia nella fase del consumo finale e non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

    È pertanto opportuno prorogare l’autorizzazione stabilita dalla decisione 2007/441/CE

    La proroga delle misure speciali dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire alla Commissione di valutare la loro efficacia e l’adeguatezza della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA.

    È pertanto opportuno autorizzare l’Italia a continuare ad applicare le misure speciali fino al 31 dicembre 2028.

  • Adempimenti Iva

    Costruzione edificio per attività didattiche: che IVA sconta

    Con la Risposta n 309 dell'11 dicembre le Entrate chiariscono che un edificio destinato ad attività didattica può essere assimilato alle case di abitazione non di lusso e di conseguenza le prestazioni di appalto per la sua costruzione possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta al 10%. 

    L'istante  è un ente di ricerca che chiede di conoscere il trattamento Iva applicabile alle prestazioni di appalto relative alla costruzione di un nuovo fabbricato destinato sia ad attività di ricerca sia ad attività didattiche e formative. 

    Ci si domanda se sia possibile beneficiare dell’aliquota agevolata del 10% prevista dal Dpr n.633/1972Tabella A, parte III, numeri 127-quinquies (aliquota ridotta per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso) e 127-septies (agevolazione agli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso, tra cui rientrano gli edifici scolastici). 

    Il quesito vuole stabilire se il fabbricato dell’ente di ricerca possa essere qualificato come edificio scolastico e assimilato alle abitazioni non di lusso.

    Costruzione edificio per attività didattiche: che IVA spetta

    Con la Risposta in questione l’Agenzia ricorda che il decreto Iva consente l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% alle cessioni e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso e degli edifici assimilati, tra cui rientrano gli edifici scolastici, ospedali, caserme, collegi, asili e strutture con finalità collettive.

    Si esplicita il percorso normativo di questo punto: le prestazioni agevolate riguardano gli edifici di cui all'articolo 1 della Legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408. 

    L'articolo 1 della legge n. 659 del 1961, a sua volta, prevede che “le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione delle case di abitazione degli articoli 13, (…) della legge 2 luglio 1949, n. 408, (…), sono estese agli edifici contemplati dall'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legge 21 giugno 1938, n. 1094”: ed è qui che rientrano gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali e le case di cura, i ricoveri, le colonie marine, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili. 

    Nonostante l’abrogazione del Rdl n. 1094/1938, il richiamo agli edifici lì previsti resta valido, come confermato da prassi e dalla giurisprudenza.

    L’Agenzia osserva che la locuzione “e simili” rende l’elenco non tassativo, includendo anche immobili che, pur non ospitando collettività in senso stretto, perseguono finalità di istruzione, cura, assistenza o beneficenza. 

    In proposito la Circolare n. 1/E del 1994 dell’Agenzia delle entrate ha stabilito che i benefici fiscali previsti per gli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso si applicano non solo agli immobili destinati ad ospitare collettività (scuole, ospedali, caserme, ecc.), ma anche a quelli utilizzati per il perseguimento di finalità di interesse collettivo quali istruzione, cura, assistenza e beneficenza. 

    La sentenza n.3503/1972 della corte di Cassazione ha sottolineato che occorre valutare la destinazione dell’immobile in funzione delle attività svolte e del loro impatto sociale.

    Pertanto si precisa che l’applicazione dell’agevolazione deve essere coerente con le caratteristiche strutturali dell’immobile al momento dell’operazione, cioè deve risultare che l’edificio è destinato a tali finalità collettive con estrema chiarezza.

    Nel caso di specie, l’edificio sarà destinato ad attività di ricerca e, ad attività didattiche e formative, quindi se la componente formativa risulterà effettiva e non marginale, l’immobile potrà essere ricondotto tra quelli che beneficiano dell’aliquota Iva ridotta del 10% prevista per gli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso. 

    Invece per la progettazione, se è compresa nello stesso contratto di appalto che disciplina la costruzione, può anch’essa beneficiare dell’aliquota ridotta del 10%, diversamente se è oggetto di un contratto autonomo, a questa si applica l’aliquota ordinaria.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse: novità dal 2026

    Il DDL di Bilancio 2026, in corso di approvazione defnitiva, tra le norme ne contiene una con misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto.

    Adempimenti IVA: cosa cambia dal 2026

    Con l'articolo 25 dell DDL  Bilancio 2026 si prevede che al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell’Amministrazione fiscale), come da modifiche in corso di riprogrammazione, vengono introdotte le seguenti norme.

    Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’articolo 54- bis, è inserito il seguente: «Art. 54-bis.1 (Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse)
    In particolare, senza pregiudizio dell’azione accertatrice, l’Agenzia delle entrate, entro il termine di cui all’articolo 57, comma 2, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. 

    Nell’effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. 

    Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta.
    Quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni di cui al comma 3. 

    Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l’importo dell’imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 

    Se gli elementi forniti dal contribuente portano ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta, l’esito della liquidazione è nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorre il termine di cui al primo periodo. 

    Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

    Quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta da versare, si applica la sanzione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, determinata in base all’imposta liquidata. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute nel termine di cui al comma 2, la sanzione è ridotta a un terzo

    L’avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare l’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere dettate disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità da seguire per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e ai dati utilizzabili per l’effettuazione delle stesse.»;
    Inoltre, si prevede che all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54- bis1.»;
    Si prevede infine che all’articolo 30, comma 1, del Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54- bis.1.».

  • Adempimenti Iva

    Permessi retribuiti dipendente: quando i rimborsi al datore non sono soggetti a IVA

    Con la risposta n. 261 del 2025l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento ai fini IVA dei rimborsi corrisposti dagli enti locali ai datori di lavoro per le ore di permesso retribuito concesse ai propri dipendenti che ricoprono cariche elettive o amministrative.
    La pronuncia nasce da un quesito presentato da un Comune, e tocca un tema centrale per la gestione fiscale degli enti pubblici: se tali somme, dopo l’abrogazione della storica norma di esenzione, debbano o meno essere considerate prestazioni imponibili IVA.

    Permessi retribuiti al dipendente: i rimborsi al datore non sono soggetti a IVA

    L’istanza di interpello è stata presentata da un Comune che chiede di conoscere la corretta disciplina IVA da applicare ai rimborsi erogati ai datori di lavoro privati o enti pubblici economici per i permessi concessi ai dipendenti chiamati a svolgere funzioni amministrative nell’ente, ai sensi degli articoli 79 e 80 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

    In particolare, l’art. 80 TUEL dispone che: “Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67”.

    Tuttavia, il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 (il cosiddetto “Decreto Salva-infrazioni”), ha introdotto all’art. 16-ter l’abrogazione del comma 35 dell’art. 8 della L. 67/1988, che sanciva proprio l’esenzione IVA per i prestiti o distacchi di personale quando era corrisposto soltanto il rimborso dei costi.

    Da qui il dubbio dell'istante i permessi retribuiti concessi ai lavoratori eletti in organi comunali devono ora essere considerati, ai fini IVA, “prestiti o distacchi di personale”?

    E se sì, il nuovo regime si applica anche ai mandati iniziati nel 2024, prima del 1° gennaio 2025, data di efficacia della nuova norma?

    Il TUEL (artt. 77–80) garantisce ai lavoratori eletti in enti locali il diritto di assentarsi dal lavoro per partecipare alle riunioni degli organi amministrativi, mantenendo la retribuzione ordinaria, che viene poi rimborsata al datore di lavoro dall’ente pubblico presso il quale il dipendente esercita la funzione.

    Fino al 2024, tali rimborsi erano esenti da IVA in base al citato art. 8, comma 35, L. 67/1988, disposizione che escludeva la rilevanza IVA dei distacchi di personale “a fronte del solo rimborso del relativo costo”.

    Dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 marzo 2020, causa C-94/19, tale regime è stato ritenuto incompatibile con la direttiva 2006/112/CE, in quanto anche il rimborso di costi può configurare una prestazione a titolo oneroso se esiste un nesso diretto tra le parti.
    Per adeguarsi a tale pronuncia, il legislatore italiano ha introdotto nel 2024 l’art. 16-ter del D.L. 131/2024, che abroga l’esenzione e stabilisce la rilevanza IVA dei prestiti e distacchi di personale stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.

    Il Comune, quindi, chiede se i rimborsi per permessi amministrativi rientrino in questa nuova categoria e se debbano essere assoggettati a IVA.

    L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo e conclude che i rimborsi in questione non sono soggetti a IVA.

    Secondo l’art. 3 del DPR 633/1972, costituiscono prestazioni di servizi imponibili IVA solo quelle che avvengono “verso corrispettivo”, ossia in presenza di un rapporto sinallagmatico in cui il compenso rappresenta il controvalore effettivo del servizio reso.

    L’Agenzia richiama la giurisprudenza UE (sentenze C-283/12, C-11/15, C-544/16) e la Circolare 20/E del 2015, secondo cui l’operazione è imponibile solo se tra le parti esiste una reciprocità di prestazioni: in caso contrario, l’erogazione di denaro è una mera movimentazione finanziaria, esclusa dal campo IVA.

    Nella Circolare 5/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia ha chiarito che per configurare un distacco o prestito di personale ai fini IVA devono sussistere tre elementi:

    • un datore di lavoro distaccante, che mette temporaneamente a disposizione un lavoratore;
    • un distaccatario, che ne utilizza l’attività lavorativa;
    • la sussistenza di un interesse economico del distaccante.

    Nel caso dei permessi per mandato elettivo, manca del tutto l’elemento dell’interesse del datore di lavoro: il rimborso erogato dall’ente pubblico non è il corrispettivo di un servizio, ma una forma di compensazione economica per garantire al cittadino la possibilità di esercitare il proprio mandato pubblico.

    Non vi è nesso di reciprocità tra Comune e datore di lavoro: l’ente non riceve alcuna prestazione da parte del datore, ma rimborsa un costo che quest’ultimo ha sostenuto nell’interesse generale della collettività.
    Di conseguenza, manca la condizione essenziale per configurare un’operazione a titolo oneroso e l'agenzia conclude che: 

    “Le somme rimborsate dall’Ente al datore di lavoro non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA e non si rilevano le condizioni affinché l’operazione possa essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso”.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Fattura operazioni inesistenti: quando spetta il rimborso IVA

    Con la sentenza n. 22795 del 7 agosto 2025, la Corte di cassazione ha riaffermato un principio consolidato nella giurisprudenza nazionale ed europea: l’emissione di una fattura per operazione inesistente genera l’obbligo di versamento dell’Iva, salvo che sia dimostrata l’eliminazione tempestiva del rischio di perdita del gettito erariale.

    La vicenda trae origine da una verifica della Guardia di Finanza che ha portato all’emissione di avvisi di accertamento per Iva indebitamente detratta a carico di una società operante nel mercato dell’energia elettrica.

    Secondo l’Agenzia delle Entrate, il gruppo societario coinvolto – mediante operazioni tra aziende riconducibili allo stesso soggetto economico – avrebbe simulato acquisti e vendite di energia con meccanismi a saldo zero, privi di reale contenuto economico. 

    Le fatture emesse, quindi, erano relative a operazioni oggettivamente inesistenti.

    In particolare, la società ritenuta “cartiera” avrebbe emesso fatture per cessioni mai avvenute, ma allo stesso tempo ricevuto fatture di importo identico per riacquisti fittizi. Il meccanismo circolare – apparentemente neutro – è stato contestato come strumento fraudolento per sfruttare indebitamente la detrazione dell’Iva.

    Fattura operazioni inesistenti: quando spetta il rimborso IVA

    La Cassazione con la sentenza in oggetto ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ribadendo che:

    • l’Iva è dovuta in base alla fattura (anche se falsa). Secondo l’art. 21, comma 7, del DPR n. 633/1972, recependo l’art. 203 della direttiva Iva, chiunque indichi l’Iva in una fattura è obbligato a versarla, anche se l’operazione sottostante è inesistente. Questo perché il sistema dell’Iva si fonda su un principio formale: la “cartolarità” del debito tributario. La sola emissione della fattura fa sorgere l’obbligo di versamento dell’imposta.
    • la detrazione è ammessa solo per operazioni effettive. In parallelo, l’art. 168 della direttiva Iva e l’art. 19 del DPR 633/1972 stabiliscono che il diritto alla detrazione sorge solo in presenza di una reale cessione o prestazione. Di conseguenza, in presenza di operazioni fittizie – come quelle “circolari” in cui la merce è formalmente ceduta e riacquistata tra le stesse società – non è ammessa alcuna detrazione.
    • possibile il rimborso dell’Iva versata, ma solo se non vi è rischio di perdita di gettito

    La Cassazione, richiamando la sentenza Corte UE 8 maggio 2019, causa C-712/2017, ammette che l’emittente della fattura per operazione inesistente può ottenere il rimborso dell’Iva versata, ma solo a condizione che sia stato eliminato completamente il rischio che il destinatario abbia detratto l’imposta.

    In particolare, il rimborso è possibile se:

    • la fattura non è mai stata utilizzata fiscalmente dal destinatario (non è stata annotata né ha generato detrazione);
    • la fattura è stata ritirata tempestivamente;
    • l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto in via definitiva la detrazione da parte del destinatario.

    La sentenza n. 22795/2025 della Cassazione riporta un importante chiarimento: l’emissione di fatture “errate” o simulate comporta obblighi concreti, anche in assenza di operazioni reali. 

    L’unico modo per evitarne gli effetti è dimostrare, con precisione, di aver annullato il rischio di detrazione indebita.

  • Adempimenti Iva

    Regime IVA IOSS: le novità dalla Direttiva UE n 1539

    La Direttiva UE 2025/1539 adottata dal Consiglio lo scorso 18 luglio viene pubbliucata sulla Gazzetta dell'Unione il giorno 25 luglio e contiene norme per incentivare l'uso del regime speciale IVA noto come IOSS.

    Tale regime IOSS (Import One Stop Shop) vuoole rendere più efficace la riscossione dell’IVA gravante sulle vendite a distanza di beni importati.

    La direttiva entra in vigore dal prossimo 14 agosto, ma le relative disposizione hanno decorrenza dal 1° luglio 2028 e dovranno essere recepite dai singoli Stati membri Ue nelle legislazioni nazionali.

    In genereale ricordiamo che il regime IOSS consente di registrarsi in un unico Stato membro per dichiarare e versare l’IVA dovuta in relazione alle vendite a distanza di beni importati, di valore non superiore a 150 euro, effettuate in tutti gli Stati membri Ue.

    Con le modifiche apportate alla Direttiva 2006/112/CE si prevede che i fornitori che effettuano vendite rientranti nell’ambito applicativo dell’IOSS, senza essere registrati al regime speciale, diventeranno, di norma, debitori dell’IVA all’importazione e dell’IVA sulle vendite a distanza negli Stati membri di destinazione finale dei beni, con il conseguente obbligo di registrarsi ai fini IVA in ciascuno di tali Stati.

    Regime IVA IOSS: le novità dalla Direttiva UE n 1539

    In particolare, tra le altre le novità, l'articolo 201 della Direttiva  2006/112/CE viene così modificato:                                                            

    • 1.   all'importazione l'IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d'importazione,
    • 2.   in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il fornitore o, se del caso, il fornitore presunto a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, che effettua vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi che sarebbero ammissibili al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, è il debitore dell'IVA all'importazione,
    • 3.   se il fornitore o il fornitore presunto di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è stabilito nella Comunità ma in un paese terzo con cui né l'Unione né lo Stato membro di importazione hanno concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE (*1) del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, tale fornitore o fornitore presunto designa un rappresentante fiscale nello Stato membro di importazione quale debitore dell'IVA all'importazione.

    Attenzione al fatto che gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2028 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. 

    Essi informano immediatamente la Commissione.
    Essi applicano tali misure a decorrere dal 1° luglio 2028.
    Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.