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IVA fotografie: cessioni da parte di soggetti diversi da autori, eredi, legatari
Con la Risposta a interpello n 140 del 22 maggio le Entrate si occupano di chiarire il trattamento IVA delle cessione di fotografie ''oggetti d'arte'' da parte di soggetti diversi dagli autori, eredi o legatari.
IVA fotografie: cessioni da parte di soggetti diversi dagli autori
L'istante opera nel settore della realizzazione e della vendita di opere d'arte uniche o multiple, dipinti, disegni, illustrazioni, fotografie di arte, ecc. Svolge attività di vendita di opere fotografiche in vari negozi e gallerie in Italia, la sua attività consiste nella produzione e cessione di fotografie scattate dall'artista, a cui è legata da un rapporto di lavoro dipendente.
Le opere sono realizzate presso laboratori professionali sotto la sua supervisione e offerte ai clienti in varie finiture e dimensioni; e ogni opera è unica e personalizzata, quindi non è presentata o venduta a soggetti diversi dal cliente che l'ha richiesta.
Nella maggior parte dei casi, tra l'altro, è in un unico esemplare e solo raramente viene realizzata in numero superiore all'unità; tutte le opere sono accompagnate da un certificato di autenticità e, ove realizzate in un numero superiore all'unità, anche numerate.
Il cliente richiede un'opera unica e non ripetibile, ma può essere stampata in numero superiore all'unità ma mai superiore a trenta.
Una volta svolte tutte le operazioni necessarie alla realizzazione della fotografia, dettagliatamente descritte nell'istanza, l'opera è stampata su carta fotografica, l'immagine ritagliata con una taglierina e in seguito inserita in una busta, unitamente al certificato di autenticità, nel quale sono indicati nome del cliente, data di produzione, firma del fotografo e numerazione degli scatti.
L'Istante chiede se possa assoggettare all'aliquota IVA del 10 per cento la cessione delle fotografie realizzate dall'artista, suo lavoratore dipendente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 e dal n. 127 septiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
L'istante inoltre, allo scopo di sviluppare la propria attività economica, valorizzando i progressi tecnologici intervenuti nel settore dei processi di stampa, intenderebbe proporre alla propria clientela la possibilità di acquistare l'opera fotografica su supporti diversi dalla carta, quali ad esempio il vetro, il metallo o il tessuto.Chiede se il trattamento IVA possa applicarsi anche alle fotografie stampate su supporti diversi dalla carta, fermo restando il rispetto delle condizioni comunque previste dalla normativa.
IVA fotografie: chiarimenti ADE sulla cessione da terzi
Le Entrate evidenziano che il numero 127 septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento alle cessioni di «oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari (n.d.r. enfasi aggiunta)». In base alla lettera a) della tabella citata, rientrano tra gli oggetti d'arte le «fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto».
Come chiarito nella risposta n. 188 del 12 aprile 2022, tale disposizione riprende esattamente quanto previsto dal punto 7) dell'Allegato IX, parte A, della Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE che comprende, tra gli ''Oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato di cui all'articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3) e 4)'' le «fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto.
Secondo la Corte di Giustizia, ''… Per essere considerate oggetti d'arte che possono beneficiare dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), (…), le fotografie devono … essere eseguite dal loro autore, tirate da lui o sotto controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, ad esclusione di qualsiasi altro criterio, in particolare la valutazione, da parte dell'amministrazione tributaria nazionale
competente, del loro carattere artistico''
Richiamata brevemente la disciplina di riferimento, si osserva che l'Istante motiva principalmente l'applicazione dell'aliquota agevolata IVA con l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, dell'articolo 103 della Direttiva IVA a opera dell'articolo 1, n. 6) della Direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022.
Il citato articolo 103 riconosceva agli Stati Membri la possibilità di applicare un'aliquota IVA ridotta alle cessioni di oggetti d'arte se:- a) «effettuate dall'autore o dagli aventi diritto;» o
- ppure se b) «effettuate a titolo occasionale da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo rivenditore, quando gli oggetti d'arte sono stati importati dallo stesso soggetto passivo o gli sono stati ceduti dall'autore o dagli aventi diritto o gli hanno dato diritto alla detrazione totale dell'IVA».
Allo stato attuale, dunque, per l'articolo 98 della Direttiva IVA gli Stati Membri possono applicare un'aliquota IVA ridotta non inferiore al 5 per cento «…unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell'allegato III», che al numero 26) contempla le «cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato elencati nell'allegato IX (n.d.r. enfasi aggiunta), parti A, B e C;»
Il citato allegato IX, nella parte A, riporta al numero 7) le «fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto; (…)». Nello stesso tempo l'articolo 311, paragrafo 2, della Direttiva IVA consente agli Stati Membri di «non considerare «oggetti d'arte» gli oggetti indicati nell'allegato IX, parte A, punti 5), 6) e 7)».
A livello Nazionale, specifica l'agenzia, è intervenuta la legge 9 agosto 2023, n. 111 che, all'articolo 7, nel fissare i ''Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto'' delega, tra l'altro, il Governo entro 24 mesi a «e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione; (…) ».
Tale disposizione a oggi non risulta attuata In attesa, dunque, dell'attuazione della citata legge delega, allo stato attuale l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento invocata dalla Società non può essere riconosciuta perché circoscritta dal n. 127 septiesdecies in conformità agli articoli 98 e 311 della Direttiva IVA alle cessioni degli «oggetti d'arte di cui alla lettera a) (nel caso di specie fotografie, alle condizioni già sopra indicate n.d.r.) … (n.d.r. effettate) dagli autori, dai loro eredi o legatari (n.d.r. enfasi aggiunta)».
D'altra parte che l'intento del legislatore sia stato quello di agevolare solo questi precisi soggetti emerge anche dall'articolo 3, quarto comma, lettera a) del Decreto IVA che, con la medesima dizione, colloca fuori campo IVA « a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, (…)»
L'IVA è pertanto quella ordinaria al 22%.
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Affitti brevi di privati: quando sono soggette ad IVA tramite le piattaforme elettroniche
Relativamente agli affitti brevi nel 2025 ci sono state alcune novità di rilievo.
Prima del dettaglio ricordiamo intanto cosa i contratti di locazione breve sono stati regolati in maniera organica dal Decreto n 50/2017.
In particolare, secondo il Decreto n 50/20217 per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Vediamo cosa prevede la Direttiva VIDA e con quali tempistiche.
Affitti brevi di privati: quando sono soggette ad IVA tramite le piattaforme elettroniche
Dal 2025 sono in vigore diverse novità per gli affitti brevi e in sintesi:
- regole per la sicurezza e il CIN codice identificazione nazionale,
- l’aliquota al 26% dalla seconda unità utilizzata come affitto breve.
Inoltre, con la Direttiva VIDA il pacchetto di novità dell'UE, dal 2028 anche gli affitti dei privati saranno soggetti a IVA, applicata direttamente dalle piattaforme e-commerce.
Più in dettaglio, la Direttiva prevede che le specifiche disposizioni siano effettivamente operative dal 1° luglio 2028, ma i singoli Stati membri potranno effettivamente adeguarsi ad esse nell’arco temporale compreso tra il 1° luglio 2028 e il 1° gennaio 2030.
In particolare, i proprietari di unità immobiliari non utilizzate per finalità personali, ma destinate alle locazioni di breve durata dovranno rapportarsi a questa importante novità.
In sintesi anche i privati non titolari di PIVA saranno soggetti passivi per i contratti relativi agli affitti brevi qualora i predetti servizi siano erogati per il tramite di una piattaforma elettronica.
In questo caso sarà la piattaforma ad applicare e a liquidare l’imposta secondo la regola del “prestatore presunto”.
La novità è prevista dall’art. 3 della Direttiva n 516/2025 che specifica quanto segue:
La direttiva 2006/112/CE è così modificata: 1) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 28 bis 1. Fatto salvo l’articolo 28, si considera che un soggetto passivo che facilita, mediante l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la prestazione, all’interno dell’Unione, di servizi di locazione di alloggi a breve termine, segnatamente la locazione ininterrotta di alloggi alla stessa persona per un massimo di 30 notti, o di trasporto di passeggeri su strada, abbia ricevuto e prestato esso stesso detti servizi a meno che il prestatore di tali servizi abbia:
- a) fornito al soggetto passivo che facilita la prestazione il numero di identificazione ai fini dell’IVA attribuito negli Stati membri in cui ha luogo la prestazione o il numero di identificazione ad esso attribuito a norma dell’articolo 362 o dell’articolo 369 quinquies; e
- b) dichiarato al soggetto passivo che facilita la prestazione che applicherà l’IVA dovuta su tale prestazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, per servizi di trasporto di passeggeri su strada prestati all’interno dell’Unione si intende la parte del servizio effettuata tra due punti dell’Unione.
3. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle prestazioni effettuate nell’ambito del regime speciale previsto nel titolo XII, capo 3.
4. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto passivo che facilita la prestazione di cui al paragrafo 1 approvi il numero di identificazione ai fini dell’IVA di cui alla lettera a) di tale paragrafo, utilizzando i mezzi appropriati stabiliti conformemente al diritto nazionale.
5. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione di tale paragrafo le prestazioni di servizi di locazione di alloggi a breve termine, o di servizi di trasporto di passeggeri su strada o di entrambi effettuate nel loro territorio nell’ambito del regime speciale previsto nel titolo XII, capo 1, sezione 2.
6. Se applica l’opzione di cui al paragrafo 5, uno Stato membro ne informa il comitato IVA. La Commissione pubblica un elenco completo degli Stati membri che si sono avvalsi di tale opzione. (…)
A seguito delle disposizioni UE le piattaforme saranno obbligate a riscuotere l’IVA secondo il medesimo modello già adottato dalla direttiva IVA per il commercio elettronico.
Ossia, qualora il prestatore effettivo del servizio non addebiti l’IVA in quanto “soggetto privato”, quindi non soggetto passivo d’imposta, la piattaforma, nella qualità di prestatore presunto dovrà versare l’imposta in relazione al servizio prestato.
L’art. 27 della stessa Direttiva specifica che la figura del debitore presunto non ha alcuna valenza giuridica se non quella prevista dalla legislazione Iva quale soggetto obbligato a versare l’imposta relativa al servizio prestato.
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L’omessa registrazione della fattura blocca l’integrativa a favore
L’Agenzia delle Entrate ha di recente pubblicato la Risposta a interpello numero 115/2025 con la quale si affronta il caso in cui un contribuente abbia regolarmente ricevuto delle fatture d’acquisto ma, per mero errore, non le abbia registrate nell’anno del ricevimento; si discute se è possibile esercitare il diritto alla detrazione successivamente trasmettendo una dichiarazione integrativa a favore.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in un caso come quello esaminato, non è possibile detrarre l’imposta in una fase successiva, anche trasmettendo una dichiarazione IVA integrativa a favore.
Vediamo su quali normative si sostiene questo punto di vista.
In base all’articolo 19 comma 1 del DPR 633/1972, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitata “al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”. In coerenza con questa previsione, l’articolo 25 comma 1 dello stesso DPR 633/1972 prescrive che le fatture d’acquisto debbano essere annotate nell’apposito registro “entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
Sul tema era già intervenuta la prassi in occasione della Circolare 1/E/2018, con la quale veniva puntualizzato che:
- il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui viene a coesistere la duplice condizione della sostanziale esigibilità dell’imposta e del possesso della fattura;
- il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è realizzata la duplice condizione di cui sopra;
- il principio della neutralità dell’imposta è comunque garantito dall’istituto della dichiarazione integrativa.
In questo modo, secondo l’Agenzia delle Entrate, il soggetto che non ha esercitato la detrazione dell’IVA può recuperare l’imposta presentando dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, come stabilito dall’articolo 57 del DPR 633/1972.
Ma questo non è sempre possibile, infatti secondo la Risposta a interpello numero 479/2023 può avvalersi della dichiarazione integrativa il contribuente che ha correttamente registrato la fattura nell’anno di ricevimento, ma abbia omesso di esercitare il diritto alla detrazione; e, in base alla Risoluzione 325/E/2002, dalle “ipotesi di errore […] deve, tuttavia, tenersi ben distinto il mero ripensamento sull’indicazione di precise scelte già operate da parte del contribuente in sede di dichiarazione”.
Ed è così che si arriva al principio espresso dall’Agenzia delle Entrate: che il diritto alla detrazione può essere esercitato in una fase successiva, tramite dichiarazione integrativa, solo nel caso in cui la fattura di acquisto era stata correttamente registrata, in quanto quest’ultimo costituisce un adempimento propedeutico alla detrazione.
Diversamente il contribuente che ha a disposizione una fattura di acquisto, e non la registra, secondo l’Agenzia delle Entrate rinuncia definitivamente al diritto alla detrazione, in quanto “in tale comportamento non sono ravvisabili gli estremi dell’errore rilevante ed essenziale”.
In definitiva, riepilogando, secondo l’Agenzia, il contribuente che registra la fattura ma non esercita il diritto alla detrazione, può esercitare tale diritto anche successivamente con dichiarazione IVA integrativa; diversamente il contribuente che non registra la fattura non può esercitare successivamente questo diritto perché la mancata registrazione sarebbe rappresentativa di una scelta a non detrarre l’imposta, e non di un errore, e tale scelta che non può essere modificata.
Quindi la mancata registrazione della fattura nei termini ordinariamente prescritti costituirebbe una rinuncia al diritto alla detrazione.
L’obbligo della registrazione della fattura
La Risposta a interpello 115/2025 si conclude con una ulteriore precisazione da parte dell’Agenzia delle Entrate: viene ricordato che la registrazione di una fattura costituisce un obbligo previsto dall’articolo 25 comma 1 del DPR 633/1972, la cui violazione comporta la sanzione fissa da euro 250 a euro 2.000 (quando la violazione ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo), come disposto dall’articolo 6 comma 1 del Decreto Legislativo 471/1997, “comunque ravvedibile in base all’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 numero 472”.
Difficile non notare però come, in questo modo, la mancata registrazione della fattura da parte del contribuente venga, nella stessa Risposta a interpello 115/2025, prima considerata una scelta e poi la violazione di un obbligo: due concetti che si coniugano con difficoltà, in quanto la scelta presuppone una facoltà di scelta, mentre un obbligo no.
Il fatto è che ormai in tema di IVA si ragiona su cavilli e sfumature che poco hanno a che vedere con la sostanza profonda delle questioni: è sempre più difficile riuscire a entrare nel merito di cosa è forma e cosa è sostanza nel contesto di un impianto normativo, quello dell’IVA, caratterizzato da una infinità di regole e da un numero ancora maggiore di eccezioni. Ciò che è certo è che l’IVA è una imposta sui consumi pensata male, che funziona male, e che non fa altro che moltiplicare balzelli, regole ed eccezioni nella speranza di riuscire a funzionare.
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IVA: chiarimenti per l’attività di guida amibientale
Con Risposta a interpello n 125 del 30 aprile le Entrate si occupano del trattamento IVA applicabile all'attività di accompagnamento svolta da una guida ambientale escursionistica e alle prestazioni di concessioni in uso degli strumenti funzionali all'attività di accompagnamento.
Vediamo quando spetta l'esenzione IVA come prevista dall'art 10 comma 1 numero 22 del DPR 26 ottobre 1972.
IVA attività di accompagnamento guida amibientale
L'Istante esercita abitualmente la professione di Guida Ambientale Escursionistica GAE professione non ordinistica ai sensi della legge n. 4/2013, ed è socio di A.I.G.A.E. Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, iscritta negli elenchi ufficiali del MISE tra ''le 'Associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi''.
Il profilo professionale della GAE la configura come ''il professionista che accompagna in sicurezza, assicurando la necessaria assistenza tecnica, singoli o gruppi in visita a tutto il territorio, illustrandone gli aspetti naturalistici, antropici e culturali''.
Viene precisato che il regime fiscale dell'istante è quello ordinario e conseguentemente, quelle effettuate nell'esercizio della professione, costituiscono in linea generale, operazioni imponibili ai fini IVA.
L'Istante evidenzia che nell'esercizio della propria professione, effettua anche l'attività di accompagnamento di escursionisti in Aree protette e che intende costituire una società di persone la cui attività di impresa consisterebbe esattamente nelle attività di accompagnamento, di cui al profilo professionale delle GAE.
In tale compagine di futura costituzione, entrambi i soci sarebbero operativi ed in tale veste curerebbero materialmente l'esecuzione delle attività di accompagnamento, anche in aree protette.
L'Istante ha evidenziato opera in aree protette aperte al pubblico e non sono previsti biglietti di ingresso.
Inoltre egli concede in uso agli escursionisti specifici strumenti (ad esempio bici, canoe, kayak, equipaggiamento da subacqueo, ecc. così come ciaspole per le ordinarie escursioni che siano effettuate in ambienti innevati) a fronte del
pagamento, da parte dei committenti, di uno specifico corrispettivo, integrativo di quello dovuto per la sola attività principale di accompagnamento.
Egli chiede di conoscere se alla predetta attività di accompagnamento nelle aree ufficialmente protette e alle prestazioni di concessione in uso agli escursionisti dei vari strumenti funzionali alla stessa attività possa applicarsi il regime di esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972.
Le Entrate ricordano che l'articolo 132, par.1, della direttiva n. 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto dispone, tra l'altro, alla lettera n), che gli Stati membri possono esentare dall'Iva «talune prestazioni di servizi culturali e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato;».
Nell'ordinamento nazionale, l'articolo 10, comma 1, numero 22) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l'esenzione dall'Iva per «le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelli inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili».
Ciò premesso, le Entrate evidenziano che, per un costante e ormai consolidato principio della giurisprudenza unionale, i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui al citato articolo 132 della direttiva Iva devono essere interpretati restrittivamente, in quanto deroghe al principio stabilito dall'articolo 2 della stessa direttiva Iva
Ai fini dell'esenzione rileva il carattere dell'inerenza delle prestazioni rispetto alla visita che costituisce l'operazione principale oggetto di esenzione.
Come chiarito dalla risoluzione 23 aprile 1998, n. 30 (relativa ai proventi derivanti da una mostra), il Legislatore ha inteso riconoscere l'esenzione oltre che alle visite di luoghi, quali musei e gallerie espressamente indicati, anche a quelle manifestazioni della cultura le cui prestazioni sono equipollenti, inoltre «l'agevolazione concerne la mera visita, comprensiva pertanto di cuffia e accompagnatore, in quanto inerenti alla visita stessa, con esclusione di altre possibili prestazioni, quali, ad esempio, la vendita di cataloghi, stampe o altri beni che vanno assoggettati all'aliquota propria».
L'esenzione in argomento «riguarda, pertanto, sia il corrispettivo versato dal visitatore per assistere ad una mostra culturale sia altre prestazioni di servizi inerenti alla visita stessa, quali l'eventuale fornitura di audioguida e dell'accompagnatore»
Dal quadro normativo e di prassi sopra richiamato, la prestazione può rientrare nel regime di esenzione Iva di cui al citato n. 22), se ''inerente'' alla prestazione principale di ''visita'' al luogo ritenuto di interesse culturale (quali musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici, e simili).Pertanto, in assenza dell'emissione di un ticket di ingresso, detto servizio rileva ai fini Iva come autonoma prestazione.
Allegati:
Nel caso di specie, l'attività di guida escursionistica riguarda escursioni in ''aree protette'', ''aperte al pubblico'', per il cui accesso, ''non sono previsti biglietti di ingresso''.
Pertanto, al servizio di GAE che l'Istante rende agli escursionisti non trova applicazione il regime di esenzione di cui al citato articolo 10 comma 1, numero 22) e non vale neppure l'eventuale applicazione dell'esenzione dall'Iva alla concessione in uso degli strumenti funzionali all'attività di accompagnamento nell'aree protette. -
IVA collirio: quando spetta l’aliquota al 10%
Con Risposta a interpello n 88 del 4 aprile si chiarisce l'ambito di applicazione della aliquota IVA per dispositivi medici e in particolare per una società istante che dichiara di svolgere l'attività di produzione e confezionamento di piante officinali, prodotti erboristici, integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti fitocosmetici.
Tra gli altri, essa commercializza, applicando l'aliquota IVA del 22 per cento, un collirio dispositivo medico confezionato in un flaconcino da 10 ml.
Il Contribuente chiede quale sia la corretta aliquota IVA da applicare e allega e a tal fine il parere di accertamento tecnico della competente Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.
IVA collirio: cquando spetta l’aliquota al 10%
La norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2019 fa rientrare «i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…)» tra i beni le cui cessioni sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento prevista, dal numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, per i «medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale»
Allegati:
Come già chiarito, questa norma non riguarda tutti i dispositivi medici, bensì solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata (tra le molte risposte a interpelli pubblicate, cfr. n. 32 del 7 febbraio 2020, n. 220 del 21 luglio 2020, n. 607 del 18 dicembre 2020, n. 646 del 1° ottobre 2021, n. 51 del 25 gennaio 2022, n. 483 del 3 ottobre 2022, n. 257 del 17 marzo 2023).
Il Contribuente ha prodotto il necessario parere di accertamento tecnico, rilasciato da ADM in cui si afferma di ritenere, «Sulla base di quanto dichiarato e dell'istruttoria svolta, …. che il prodotto in oggetto assuma le caratteristiche dei prodotti farmaceutici del Capitolo 30 della Nomenclatura Combinata e possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l'Interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare Regole 1 e 6), nell'ambito della voce 3004 della Tariffa ed in particolare al Codice NC 3004 90 00: ''Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto; altri''. ».
Preso atto della classificazione nella voce 3004 effettuata da ADM, le cessioni del dispositivo medico oggetto del presente interpello sono conseguentemente soggette all'aliquota IVA del 10 per cento prevista dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA. -
Adempimento anomalie IVA: in arrivo lettere per il 2022
Con Provvedimento n. 176284 dell'11 aprile l’Agenzia delle Entrate ha disposto le regole per le comunicazioni relative alle anomalie derivanti dal confronto fra i dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA riferita al 2022 e quelli delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente.
Le comunicazioni saranno messe a disposizione dei contribuenti nel domicilio digitale comunicato all'ADE e inserite nel “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
Adempimento spontaneo IVA: in arrivo lettere per il 2022
Il documento evidenzia che l'agenzia verifica la correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.
Il contribuente potrà consultare:
- a) il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, per la quale risultano delle anomalie;
- b) i seguenti dati della dichiarazione di cui al punto a):
- i. per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE38
(Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione); - ii. per le operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge), per le quali il contribuente risulta debitore d’imposta, la somma algebrica degli importi indicati nella colonna 1 dei righi VJ6, VJ7, VJ8,
VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16 e VJ17;
- i. per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE38
- c) importo della somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 e dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 aventi le seguenti
nature:- i. attive imponibili;
- ii. passive con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 17 e ai commi 7 e 8 dell’art. 74, del d.P.R. n. 633 del 1972;
- d) ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili e/o delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge) che non risulterebbe indicato nella dichiarazione IVA;
- e) dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili;
- f) ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni imponibili, distinto per “matricola dispositivo RT”, “documenti commerciali online” o “distributori carburanti”;
- g) dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge).
Nella comunicazione inviata dall'Entrate vi sarà
- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- d) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
- e) codice atto;
- f) totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dei commi da 209 a 214, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 aventi le seguenti nature:
- i. imponibili;
- ii. con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 17 e ai commi 7 e 8 dell’art. 74, del d.P.R. n. 633 del 1972 (ricevute);
- g) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
- h) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- i) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse di cui al successivo punto 5.1
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Cointeressenza propria: rilevanza IVA delle somme scambiate nel contratto
Con Principio di diritto n 3 del 19 marzo le Entrate replicano ad un quesito sulla rilevanza IVA delle somme scambiate per effetto di un contratto di cointeressenza propria – articolo 2, comma 3, lettera a, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.
Il contratto di cointeressenza è disciplinato dall'articolo 2554, comma 1, del codice civile, il quale sancisce che ''Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.''
Dall'articolo 2554 c.c. si desume che il contratto di cointeressenza può essere impropria o propria.
Si ha un contratto di cointeressenza ''impropria'' quando vi è l'apporto di capitale o lavoro ed è prevista soltanto la partecipazione agli utili, mentre nel contratto di cointeressenza ''propria'' non vi è alcun apporto ed è prevista la partecipazione sia agli utili che alle perdite.
Cointeressenza propria: rilevanza IVA
Le entrate specificano che il contratto di cointeressenza propria si caratterizza per la mancanza di impiego di capitale e/o denaro, per l'esistenza di un'alea in capo ad entrambe le parti, nonché per la mancata iscrizione di crediti e/o debiti verso la controparte, in quanto i soggetti si limitano ad assumere solo un impegno reciproco.
Viene anche specificato che per la giurisprudenza il contratto ha natura ''parassicurativa'', poiché genera un ''obbligo di fare'' avente natura reciproca, dove l'impiego di capitale è richiesto solo nell'eventualità di una perdita e mai come elemento al quale discende il perfezionamento dell'accordo stesso.
Il rapporto partecipativo appare fondato su un fatto incerto e non determinabile a priori e si sostanzierà in una mera cessione di denaro da una parte o dall'altra.
Il vantaggio per la società cointeressata è rappresentato dal coinvolgimento della società terza nel rischio di impresa e l'attribuzione ad esso di una quota di utili che rappresentano una sorta di assicurazione contro l'eventualità di perdite che sarebbero poste a carico del terzo.
Il contratto in argomento si distingue, peraltro, tanto dal contratto di assicurazione quanto dal contratto di partecipazione in associazione.
Per quanto riguarda i profili IVA, coerentemente con i principi sopra espressi e tenuto conto delle peculiarità del contratto di cointeressenza propria, contraddistinto anche sotto il profilo civilistico dalla mancanza di un apporto da parte dei cointeressati, si ritiene che le somme attribuite o ricevute nell'ambito di detto schema contrattuale debbano qualificarsi come meri trasferimenti monetari e non possano essere assimilati a corrispettivi, in quanto non è ravvisabile nel contratto di cointeressenza propria contraddistinto dall'aleatorietà una diretta correlazione tra prestazioni reciproche tipica dei contratti sinallagmatici.
Pertanto, le somme che saranno scambiate tra due operatori nell'ambito dello schema contrattuale della cointeressenza propria, rappresentando delle cessioni di denaro, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dovendo essere qualificate come operazioni ''fuori campo'' ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lett. a) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (c.d. Decreto IVA).
Allegati: -
IVA protesi: quale aliquota spetta
Con Risposta a interpello n 11 del 24 gennaio viene fornito un chiarimento in base alla nomenclatura doganale sulla corretta aliquota da applicare alle cessioni delle protesi all'anca.
L'istante domanda la corretta IVA da utilizzare per la cessione di un dispositivo medico destinato a sostituire l'articolazione dell'anca, che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha classificato sotto la voce doganale 9021 31 00 della Nomenclatura Combinata, relativa a oggetti ed apparecchi di protesi.
IVA cessione di protesi: quale aliquota spetta
L'istante ritiene che i prodotti da lui ceduti siano riconducibili al numero 30 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA), e quindi soggetti all'aliquota IVA ridotta del 4%, applicabile agli "apparecchi di ortopedia" destinati all'inserimento nell'organismo.
L'Agenzia delle Entrate conferma l'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta del 4%, per le seguenti ragioni:
- la classificazione doganale del prodotto rientra nel Capitolo 90 della Nomenclatura combinata, sotto la voce 9021, che comprende oggetti ed apparecchi di protesi.
- la Tabella A, parte II, del Decreto IVA prevede l'aliquota ridotta del 4% per "apparecchi di ortopedia e protesi" destinati a compensare una deficienza o una infermità.
- Il richiamo alla voce doganale 90.19, contenuto nella normativa IVA precedente al 1987, corrisponde all'attuale voce 90.21, secondo la risoluzione n. 46/E del 2015.
L'Agenzia delle Entrate, sulla base della classificazione doganale e della normativa vigente, ritiene che le cessioni del dispositivo in questione rientrino nel regime agevolato con aliquota IVA del 4%, come previsto dal n. 30 della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA.
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IVA agevolata rifiuti da discarica: cosa cambia dal 2025
La legge di bilancio 2025 tra le altre novità ha previsto che, dal 1° gennaio, il conferimento in discarica e l’incenerimento dei rifiuti, senza recupero energetico, non potranno fruire dell’Iva agevolata al 10% e,si allineano all'aliquota al 22%.
A prevederlo è l'articolo 1, comma 49, legge 207/2024 che modifica il numero 127-sexiesdecies) alla tabella A, parte III, Dpr 633/1972 (Testo unico Iva).
IVA agevolata per i rifiuti da discarica: cosa cambia dal 2025
Il comma 49 dell'art 1 novella la disciplina dell’IVA al fine di assoggettare all’aliquota IVA ordinaria del 22% (anziché ridotta al 10%) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.
Il comma 49 modifica l’elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 10% (anziché aliquota ordinaria del 22%) di cui alla tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972 sostituendo il punto 127-sexiesdecies) in modo tale da escludere dall’applicazione dell’aliquota ridotta il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di
energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali.
Il comma in esame ha la finalità di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici.Il Governo nella relazione illustrativa ha specificato che l’innalzamento dell’aliquota IVA, dal 10% al 22%, per le attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza efficiente recupero di energia dei rifiuti, risponde alla finalità di eliminare un sussidio ambientale dannoso (SAD) in contrasto con il principio dell’economia circolare, in coerenza con il disposto delle direttive unionali in tema di economia circolare, a mente delle quali lo smaltimento in discarica dovrebbe costituire una opzione residuale.
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Distacchi personale: cosa cambia dal 1° gennaio per l’IVA
Cambiano le regole Iva per i prestiti e i distacchi di personale a seguito della conversione in legge del decreto “Salva infrazioni” (Dl n. 131/2024).
Dal 1° gennaio, l’articolo 16-ter ha abrogato la disposizione sull’irrilevanza impositiva dei trasferimenti temporanei secondo cui “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo” (articolo 8, comma 35, legge n. 67/1988).
Pertanto a partire da tale data, i contratti che regolano il prestito e il distacco di dipendenti tra aziende saranno soggetti a Iva.
La norma recita testualmente: Il comma 35 dell’articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all’articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi
Distacchi personale: cosa cambia dal 1° gennaio per l’IVA
Fino al 31 dicembre 2024 era prevista l’irrilevanza ai fini Iva delle somme percepite per i prestiti e i distacchi di personale a condizione che fossero commisurate al solo rimborso del relativo costo. In caso fosse previsto un corrispettivo superiore a tale costo la norma prescriveva l'imponibilità IVA.
Il Dl “Salva infrazioni” rende l’Italia in linea con l’orientamento della Corte di Giustizia Ue, abrogando la norma che prevedeva l’irrilevanza impositiva dell’addebito del puro costo nel caso di distacchi del personale.
In pratica, le imprese dovranno considerare l’Iva anche nei casi di distacco al mero costo.
Secondo l'articolo 30 del Dlgs n. 276/2003, il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
In tali casi, il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo del dipendente.
Relativamente al trattamento fiscale l'art. 8, comma 35, della Legge n. 67 del 1988 ha previsto che "non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo".
L'orientamento dell'Ue ha chiarito, invece, che il distacco di personale costituisce sempre una prestazione di servizi soggetta ad Iva, indipendentemente dall’importo del rimborso.
Conseguentemente i giudici comunitari hanno stabilito che l’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale che non ritiene rilevanti ai fini Iva i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente.
A tal proposito appunto interviene la modifica effettuata dalla legge di conversione del decreto “Salva infrazioni”, volta per allineare la normativa interna alle disposizioni comunitarie.
I riflessi per le imprese che si avvalgono dei distacchi di personale riguarderanno:
- l’obbligo di fatturazione,
- la determinazione della base imponibile
- il diritto alla detrazione dell’Iva assolta per l’impresa che utilizza i dipendenti.
Leggi anche Distacco di personale con l’IVA dal 1.1.2025 con ulteriori approfondimenti.