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Albo attività storiche 2026: iscrizioni entro il 7 ottobre
Pubblicato in GU n 131 del 9 giugno il Decreto 7 maggio del MIMIT per la costituzione e le modalità operative dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.
Il decreto disciplina le modalità operative per l'istituzione, la gestione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo nazionale:- delle attività commerciali,
- delle botteghe artigiane
- degli esercizi pubblici storici.
Attenzione al fatto che l'Albo nazionale è costituito dagli albi regionali e delle province autonome, nonche' delle citta' metropolitane, de comuni e delle province, inviati e periodicamente aggiornati dagli stessi.
Tutti gli enti che abbiano istituito i propri Albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici dovranno trasmetterli al ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto 7 maggio 2026, e quindi entro il 7 ottobre 2026.
La comunicazione in ogni caso dovrà essere inoltrata all’indirizzo Pec:
L’Albo nazionale sarà consultabile in una sezione dedicata del sito del Mimit.
Leggi anche Botteghe storiche: istituito il nuovo Albo nazionale
Albo attività commerciali: come funziona
L'Albo nazionale è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e si compone di una sezione ordinaria, relativa alle attività storiche iscritte negli albi regionali e delle province autonome, comunali e provinciali e delle città metropolitane e di una sezione dedicata alle attività storiche di eccellenza.
L'Albo nazionale è pubblicato in una sezione dedicata del sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy, con predisposizione di rinvii ai siti internet delle regioni e dei comuni.
Nel portale «Italia.it» del Ministero del turismo e nel sito internet di ENIT S.p.a. sono pubblicate le misure di valorizzazione e le campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale.Per ciascuna delle attività iscritta sono raccolti i dati elencati secondo le modalità previste nelle apposite linee guida recanti le specifiche tecniche sui flussi informativi, formati dei dati e interoperabilita', allegate al presente decreto.
I comuni, le unioni di comuni, le citta' metropolitane e le province trasmettono annualmente tramite PEC, entro il 31 gennaio, alla regione di competenza gli aggiornamenti dei propri albi mediante la compilazione della Tabella annessa all'allegato.
Le regioni e le province autonome, o gli enti istitutori, qualora l'attività sia stata loro delegata, trasmettono annualmente, entro il 31 marzo, gli aggiornamenti dei propri albi per l'inserimento nell'Albo nazionale, tramite PEC alla casella appositamente dedicata alla raccolta degli albi territoriali. Le modalità di raccolta dei dati individuate dalle linee guida ministeriali, nonchè le connesse procedure di trasmissione, si applicano anche ai dati che comuni, unioni di comuni, città metropolitane e province sono tenuti a trasmettere alla rispettiva regione di riferimento.Albo attività commerciali: gli esclusi
L'inclusione non è però un diritto permanente e universale.
Non è possibile accedere o mantenere l'iscrizione all'Albo nazionale se:
- l'attività non è preventivamente registrata e validata in un albo locale o regionale.
- l'ente istitutore locale omette la trasmissione dei dati al MIMIT entro i termini previsti.
- l'attività non ottiene la specifica validazione da parte della Regione o Provincia autonoma per l'accesso alla sezione speciale dedicata alle attività storiche di eccellenza, per la quale serve una comunicazione esplicita dell'ente che certifichi il possesso dei parametri qualitativi richiesti.
Albo nazionale attività commerciali: riepilogo delle scadenze
Soggetto Obbligato Tipo di Adempimento Scadenza Termine Canale di Trasmissione Tutti gli Enti Istitutori Prima trasmissione albi esistenti 7 ottobre 2026 (120 gg da G.U.) PEC: albo.botteghestoriche@pec.mimit.gov.itComuni e Città Metropolitane Aggiornamento annuale elenchi 31 gennaio (a regime dal 2027) PEC: albo.botteghestoriche@pec.mimit.gov.itRegioni e Province Autonome Aggiornamento annuale ed elenco eccellenze 31 marzo (a regime dal 2027) PEC: albo.botteghestoriche@pec.mimit.gov.itAttività già censite localmente Iscrizione di diritto all'Albo Nazionale Automatica (salvo omissioni dell'ente) Flusso gestito d'ufficio tra enti e MIMIT Domande Frequenti (FAQ) sull’Albo Nazionale delle Botteghe Storiche
Cosa succede se la mia bottega è iscritta all'albo del Comune ma il Comune non invia i dati entro il 7 ottobre 2026?
Il mancato rispetto del termine da parte dell'ente locale impedisce il caricamento iniziale della tua attività nella piattaforma di consultazione nazionale del MIMIT. In questi casi, l'attività rimarrà confinata al registro locale fino al successivo aggiornamento utile, a meno di interventi correttivi o procedure di integrazione straordinarie che dovranno essere verificate direttamente con gli uffici del commercio del proprio Comune.
Chi decide se un'attività storica può essere considerata "di eccellenza"?
La competenza esclusiva per la qualificazione delle attività storiche di eccellenza è attribuita alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano (o agli specifici enti istitutori da esse delegati). Sono questi soggetti a dover esaminare i requisiti di filiera, storicità del marchio e pregio storico-culturale dei locali, per poi trasmettere la menzione speciale al MIMIT tramite i canali dedicati.
Un'attività commerciale nata nel 2010 può richiedere l'iscrizione all'Albo Nazionale?
L'iscrizione diretta al registro nazionale non è accessibile ai singoli privati, ma passa sempre dai registri locali. I criteri di anzianità (solitamente fissati a 25, 30 o 40 anni a seconda della legislazione regionale o dei regolamenti comunali) rimangono regolati dalle norme del territorio in cui opera l'azienda. Se l'attività non possiede i requisiti per entrare nell'albo del proprio Comune o della propria Regione, non potrà di conseguenza confluire nell'Albo nazionale.
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Iperammortamento 2026: via alle domande
Dopo l'ok della Corte dei Conti al Decreto attuativo sull'iperammortamento del 4 maggio, il Gse aprirà dalle ore 12 del 12 giugno il portale per le comunicazioni preventive.
A stabilirlo è il DD 11 giugno pubblicato sul sito MIMIT
Intanto ricordiamo che la Legge di conversione del Dl Fiscale in vigore dal 23 maggio, ha chiuso i lavori sull'iperammortamento che ora è pronto per il suo avvio, non appena, il Decreto attuativo MIMIT-MEF firmato lo scorso 4 maggio, verrà pubblicato in GU. Da fonti non ufficiali il decreto sarebbe stato approvato dalla Corte dei Conti.
E' bene specificare che con il decreto attuativo sono stati definiti:
- le procedure di accesso,
- i termini di comunicazione
- i criteri di calcolo dell'incentivo.
Ricordiamo inoltre che c'agevolazione consiste in una deduzione fiscale, ripartita nel periodo di ammortamento del bene, applicabile agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Infine, occorre evidenziare che vi sono ancora lavori in corso in Governo per inserire i software in modalità cloud tra i beni ammissibili.
La stessa presidente Meloni ha affermnato che è corretto e intelligente ragionare di includere negli incentivi gli investimenti su software e cloud, credo che dobbiamo fare i conti con il mondo verso il quale andiamo.
Vedremo cosa accadrà ma nel frattempo riepiloghiamo le regole certe ossia che la maxi agevolazione per le imprese, ricordiamolo, è stata inserita dalla Legge di Bilancio 2026 dopo l'annuncio dell'apertura del portale GSE per domani.
Scarica qui i documenti del GSE per le domande.
Leggi anche: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.
Iper ammortamernto 2026: come funziona
La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, ai commi 427-436 ripropone la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale.
Il beneficio è graduato in funzione dell’entità dell’investimento effettuato in ciascuna annualità:
- 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.
La maggiorazione rileva a partire dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al Gestore dei Servizi energetici (GSE) la comunicazione di completamento degli investimenti, a condizione che il bene sia entrato in funzione nel medesimo periodo d’imposta e che il GSE abbia comunicato l’esito positivo delle verifiche.
Scarica qui i documenti del GSE per le domande.
Iperammortamento 2026: i beni agevolabili
Rientrano nell’agevolazione due categorie di investimenti:
- i beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, indicati negli Allegati IV e V alla legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (macchine interconnesse, robot, sistemi di manifattura additiva, software avanzati, etc.);
- i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, riconducibili alla medesima struttura produttiva ovvero localizzati sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva o connessi alla medesima tramite punti di prelievo (Point of delivery, POD) esistenti (ad esempio, i gruppi di generazione dell’energia elettrica e relativi impianti per lo stoccaggio dell’energia, impianti per la produzione di energia termica).
Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente. I costi massimi ammissibili sono determinati secondo i parametri dell’Allegato 1 al decreto (tabelle per fonte rinnovabile e fascia di potenza).
Inoltre leggi: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.
Iperammortamento 2026: come si accede
L’accesso avviene tramite la piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ed è articolato in tre fasi:
1. Comunicazione preventiva
L’impresa trasmette una comunicazione preventiva con i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti pianificati, la data prevista di interconnessione o di entrata in funzione.
2. Comunicazione di conferma
Entro 60 giorni dalla ricezione dell’esito positivo del GSE, l’impresa trasmette la conferma dell’investimento, indicando data e importo del pagamento corrispondente ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i riferimenti alle relative fatture.
3. Comunicazione di completamento
Al completamento degli investimenti o dell’avvenuta interconnessione al sistema aziendale, l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, corredata dalle attestazioni della perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi, o da un ente di certificazione accreditato, attestante le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione e della certificazione contabile redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, attestante l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa, entro il 15 novembre 2028.
Le imprese sono inoltre tenute a trasmettere comunicazioni periodiche annuali al fine di garantire il monitoraggio degli oneri:
- entro il 20 gennaio di ciascun anno, con i dati sugli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio;
- entro il 30 giugno successivo, recante il piano di ammortamento.
Scarica qui la nostra Check list operativa per non perdere le scadenze.
Scarica qui i documenti del GSE per le domande.
Iperammortamento 2026: controlli, decadenza e recupero
Il GSE effettua le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati verificando la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti per beneficiare dell’agevolazione. L’impresa decade dal beneficio totalmente o parzialmente in caso di:
- cessione a titolo oneroso del bene nel periodo di fruizione senza sostituzione idonea;
- assenza di requisiti di ammissibilità;
- mancata conservazione della documentazione;
- false dichiarazioni;
- impossibilità di effettuare i controlli.
In caso di indebita fruizione, il GSE comunica all’Agenzia delle Entrate le ragioni della decadenza per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
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