• CCNL e Accordi

    CCNL Conflavoro Multiservizi 2026: aumenti, livelli, altre novità

    Il nuovo CCNL Multiservizi Conflavoro sottoscritto da Conflavoro PMI, Confsal, Confsal Federlavoratori e Fesica-Confsal il 19 maggio scorso disciplina i rapporti di lavoro delle aziende operanti nei servizi di pulizia, sanificazione, manutenzione, portierato, guardiania, servizi generali, ausiliari, logistici e integrati.

     Il contratto, decorre dal 1° giugno 2026 e resterà in vigore fino al 31 maggio 2029, con codice CNEL per il flusso Uniemens K574.

    Il rinnovo interessa un comparto molto ampio, caratterizzato da appalti, turnazioni, part-time, attività discontinue e servizi svolti anche presso terzi. Per questo il testo contrattuale interviene sia sul piano normativo, con una regolazione dettagliata di orario, reperibilità, cambio appalto, lavoro agile, sicurezza e bilateralità, sia sul piano economico, con una nuova progressione dei minimi tabellari articolata in più tranche dal 2026 al 2028.

    Il contratto conferma inoltre un’impostazione unitaria e inscindibile: le sue disposizioni non sono applicabili in modo parziale e le condizioni di miglior favore già riconosciute ai lavoratori restano conservate “ad personam”.

     Sul piano operativo, viene ricordato in primo luogo che  l’azienda deve consegnare al lavoratore copia del contratto, anche in formato digitale o tramite link consultabile, e indicare nella lettera di assunzione il CCNL applicato, il codice alfanumerico CNEL , l’inquadramento, il trattamento economico, l’orario e gli altri elementi essenziali del rapporto.

    Vediamo le principali novità.

    Novità contrattuali

    Tra le principali novità contrattuali del CCNL Multiservizi Conflavoro 2026-2029 emerge anzitutto la disciplina dell’orario di lavoro. La durata normale resta fissata in 40 ore settimanali, distribuite di norma su cinque o sei giornate. In caso di prestazione nel sesto giorno è prevista una maggiorazione oraria del 25%.

    Per i lavoratori discontinui o addetti a semplice attesa o custodia, come custodi, guardiani, personale addetto al primo intervento antincendio o al controllo di impianti e aree, la durata normale è fissata in 45 ore settimanali. 

    Reperibilità

    Viene regolata in modo specifico anche la reperibilità, che  deve essere concordata  tra le parti.

     Il turno deve essere comunicato almeno sette giorni prima e non può eccedere, nella forma settimanale, due settimane continuative su quattro né coinvolgere più di sei giorni consecutivi. 

    In caso di chiamata il lavoratore deve attivarsi per raggiungere il luogo dell’intervento, di norma entro 30 minuti, salvo diversa pattuizione aziendale. Per il periodo di attesa è prevista un’indennità pari a 7,75 euro per giornata feriale e 10,33 euro per giornata festiva.

    Lavoro a turni

    Il contratto disciplina inoltre il lavoro a turni, anche a ciclo continuo, stabilendo obblighi di comunicazione preventiva e la possibilità di modificare temporaneamente gli schemi di turnazione con preavviso minimo di due giorni. In caso di turni notturni si applicano le maggiorazioni previste dal contratto: il lavoro notturno, svolto tra le 22 e le 6, è maggiorato del 30% se non avvicendato e del 20% se inserito in turni avvicendati.

    Rilevante anche la disciplina dello straordinario, ammesso entro la soglia di 150 ore annuali individuali, salvo specifiche esigenze tecnico-produttive, forza maggiore o eventi particolari. Le maggiorazioni sono pari al 25% per lo straordinario diurno feriale, 50% per quello notturno, 65% per quello festivo e 75% per lo straordinario festivo notturno. Le ore straordinarie possono inoltre confluire, previo accordo, nella banca ore.

    Sicurezza

    Un’attenzione particolare è dedicata alla sicurezza. Il CCNL valorizza l’adozione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e prevede, per i preposti, un emolumento commisurato al rischio: 5% della retribuzione, elevato al 10% nei settori a rischio alto, oltre a una copertura assicurativa per tutela legale e responsabilità civile. 

    La formazione aggiuntiva del preposto è fissata in almeno 12 ore, con aggiornamento almeno biennale.

    Contratti par time  e a termine

    Per il part-time, l’azienda deve fornire informativa annuale sui contratti in essere e sulle ore supplementari, con possibile consolidamento di una parte delle ore supplementari ove ricorrano esigenze strutturali. Per i rapporti a termine sono previste causali per i contratti superiori a 12 mesi e regole su proroghe, proporzione numerica e diritto di precedenza. Il contratto disciplina anche somministrazione, lavoro intermittente, telelavoro e lavoro agile, includendo il diritto alla disconnessione e regole su dotazioni strumentali e utenze.

    Tabella retributiva aumenti e minimi

    La parte economica del rinnovo del CCNL Multiservizi Conflavoro ruota attorno alla nuova tabella dei minimi retributivi, con aumenti distribuiti in più decorrenze: 1° giugno 2026, 1° ottobre 2026, 1° maggio 2027, 1° dicembre 2027, 1° luglio 2028 e 1° ottobre 2028. L’EDR è compreso nei minimi tabellari. Per i Quadri è prevista, in aggiunta, un’indennità di funzione pari a 27 euro.

    Di seguito la tabella dei minimi mensili indicati dal CCNL.

    Inquadramento Minimo in vigore Aumento 01.06.2026 Nuovo minimo 01.06.2026 Aumento 01.10.2026 Nuovo minimo 01.10.2026 Aumento 01.05.2027 Nuovo minimo 01.05.2027 Aumento 01.12.2027 Nuovo minimo 01.12.2027 Aumento 01.07.2028 Nuovo minimo 01.07.2028 Aumento 01.10.2028 Nuovo minimo 01.10.2028 Aumento complessivo
    Quadri* € 2.196,00 € 71,00 € 2.267,00 € 70,60 € 2.337,60 € 60,40 € 2.398,00 € 40,50 € 2.438,50 € 50,50 € 2.489,00 € 40,00 € 2.529,00 € 333,00
    Primo livello € 2.054,00 € 64,00 € 2.118,00 € 64,60 € 2.182,60 € 55,40 € 2.238,00 € 36,80 € 2.274,80 € 46,20 € 2.321,00 € 36,80 € 2.357,80 € 303,80
    Secondo livello € 1.843,00 € 56,00 € 1.899,00 € 56,00 € 1.955,00 € 48,00 € 2.003,00 € 31,80 € 2.034,80 € 40,00 € 2.074,80 € 31,90 € 2.106,70 € 263,70
    Terzo livello € 1.582,00 € 44,50 € 1.626,50 € 45,00 € 1.671,50 € 38,50 € 1.710,00 € 25,60 € 1.735,60 € 32,20 € 1.767,80 € 25,70 € 1.793,50 € 211,50
    Quarto livello € 1.490,00 € 41,20 € 1.531,20 € 41,30 € 1.572,50 € 35,30 € 1.607,80 € 23,20 € 1.631,00 € 29,60 € 1.660,60 € 23,40 € 1.684,00 € 194,00
    Quinto livello € 1.413,00 € 38,00 € 1.451,00 € 37,90 € 1.488,90 € 32,30 € 1.521,20 € 21,80 € 1.543,00 € 27,00 € 1.570,00 € 21,70 € 1.591,70 € 178,70
    Sesto livello € 1.344,00 € 35,00 € 1.379,00 € 35,00 € 1.414,00 € 30,00 € 1.444,00 € 20,00 € 1.464,00 € 25,00 € 1.489,00 € 20,00 € 1.509,00 € 165,00
    Settimo livello € 1.275,00 € 32,00 € 1.307,00 € 32,00 € 1.339,00 € 27,90 € 1.366,90 € 18,10 € 1.385,00 € 23,00 € 1.408,00 € 18,50 € 1.426,50 € 151,50

    * Per i Quadri è prevista, in aggiunta, l’indennità di funzione di € 27,00. EDR compreso nei minimi tabellari.

    Per i Quadri è prevista, in aggiunta, un’indennità di funzione di € 27,00. EDR compreso nei minimi tabellari.

    Sul piano retributivo, il CCNL conferma la distinzione tra normale retribuzione e retribuzione di fatto:

    1.  La normale retribuzione comprende paga base nazionale conglobata, eventuali EDR, terzi elementi, trattamenti integrativi, premi di risultato variabili, scatti di merito o professionalità e altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata.
    2. La retribuzione di fatto include gli elementi continuativi, con esclusione, tra l’altro, di rimborsi spese, compensi per straordinario, premi variabili e gratificazioni una tantum. La quota giornaliera si calcola dividendo la retribuzione mensile per 26, mentre la quota oraria si ottiene dividendo per 173, oppure per 195 in caso di lavoro discontinuo.

    Il contratto interviene infine sul welfare contrattuale. Il finanziamento dell’Ente Bilaterale EBIASP è pari a 7,50 euro mensili, di cui 6,50 euro a carico azienda e 1 euro a carico lavoratore. In caso di omissione del versamento, l’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore un EDR mensile di 25 euro lordi. 

    È inoltre previsto il riferimento al fondo di assistenza sanitaria integrativa Fondosani, al fondo interprofessionale per la formazione continua e alla previdenza complementare, con contribuzione datoriale pari al 50% della quota scelta dal lavoratore, entro il limite massimo del 2% a carico del datore di lavoro.

    Scarica la tabella dei livelli e mansioni

    Il nuovo CCNL Multiservizi Conflavoro disciplina l’inquadramento del personale in base alle mansioni effettivamente svolte, alle competenze possedute, all’esperienza maturata e al grado di autonomia e responsabilità richiesto dalla prestazione. La classificazione si articola in otto posizioni: Quadri, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo livello.

    Il criterio generale è quello della corrispondenza tra mansioni, professionalità richiesta e livello contrattuale. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore eventualmente acquisito, oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale delle ultime effettivamente svolte.

    In caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento economico corrispondente all’attività svolta. L’assegnazione diventa definitiva, salvo il caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo due mesi di effettivo svolgimento delle mansioni superiori, anche non continuativi purché maturati nei dodici mesi precedentti.

    Se l’assegnazione alle mansioni superiori non avviene per ragioni sostitutive e si prolunga per oltre tre mesi, consecutivi o non continuativi nei dodici mesi precedenti, il lavoratore viene  inquadrato al livello superiore, salvo diversa volontà dello stesso.

    Per i lavoratori inquadrati dal terzo al settimo livello è ammesso lo svolgimento di mansioni parzialmente diverse da quelle originarie, purché funzionalmente collegate e comunque appartenenti allo stesso livello. Il contratto valorizza anche la crescita professionale: il datore di lavoro è chiamato a favorire la progressione di carriera, riconoscendo al dipendente un maggiore grado di responsabilità e autonomia con il passaggio a un livello superiore.

    Scarica la Tabella completa  livelli e mansioni

    Una dichiarazione congiunta allegata alla classificazione prevede inoltre che, quando le mansioni non siano chiaramente riconducibili ai profili elencati, anche a causa dell’introduzione di nuove tecnologie, l’azienda possa chiedere alle organizzazioni sindacali firmatarie l’adeguamento o la definizione di nuovi profili professionali.

     In tal caso, le parti sindacali devono fissare un incontro entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, al fine di aggiornare la regolamentazione dei profili.

  • IMU e IVIE

    Dichiarazione IMU: entro il 30 giugno

    Entro il 30 giugno occorre inviare la Dichiarazione IMU 2026 per le variazioni da segnalare intervenute nel 2025.

    Si tratta in particolare, della dichiarazioni IMU ordinaria e IMU ENC

    La dichiarazione IMU ordinaria anno di imposta 2025 va presentata solo se, nel corso di tale anno, il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’IMU.

    Se la dichiarazione è stata presentata negli anni precedenti, ha effetti anche per gli anni successivi, salvo che siano intervenute circostanze sopravvenute che incide sull'ammontare dell’IMU.

    La dichiarazione IMU ENC ex DM 24 aprile 2024 va resentata dagli enti non commerciali che possiedono, nel Comune destinatario della dichiarazione, almeno un immobile esente dall’IMU ai sensi della lett. g) del citato comma 759, in quanto impiegato per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali ex art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (attività didattica, sportiva, ecc.).

    Tali enti devono presentare telematicamente la dichiarazione IMU ENC ogni anno, anche se non sono intervenute variazioni.

    Ora, considerando che su tale obbligo dichiarativo e in particolare sulla obbligatorietà della denuncia ai fini dell’applicazione di agevolazioni ed esenzioni, l’orientamento della Cassazione non appare univoco, evidenziamo alcuni aspetti utili per provvedere.

    Dichiarazione IMU 2026: regole base da rispettare

    Le regole basilari della dichiarazione IMU possono essere sintetizzate come segue:

    • l’obbligo dichiarativo esiste solo se contemplato nelle istruzioni ministeriali alla compilazione della denuncia, ciò in quanto ai fini IMU opera il principio secondo cui non bisogna dichiarare ciò che è già conoscibile dai Comuni;
    • la dichiarazione IMU, una volta presentata non deve più essere trasmessa a meno che non cambi la situazione immobiliare. 

    L'adempimento della denuncia è requisito costitutivo delle eventuali agevolazioni ai fini IMU solo se così è espressamente stabilito dalla legge. 

    Pertanto se la normativa di riferimento prevede la presentazione della denuncia a pena di decadenza dei benefici di legge, allora e solo allora l’omissione dichiarativa comporta la perdita del diritto all’esonero.

    A tale proposito però occorre specificare che la giurisprudenza della Cassazione non ha un orientamento sempre chiaro e coerente.

    Si cita la recente Cassazione n 26921/2025 che riguardante le aree fabbricabili che ha affermato il seguente criterio di diritto: "in omaggio al principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dall’art. 10, comma 1, della legge 7 luglio 2000 n. 212, l’inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un’agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso, tanto più ove essi risultino da documentazione in possesso dell’ente impositore" 

    Varie altre sentenze hanno statuito che nonostante la previsione di legge che imponga la presentazione della denuncia, viene esclusa la sussistenza di decadenza in caso di omissioni dichiarative, pertanto occorre evidenaziare che occorre valutare davvero il singolo caso di interesse.

    Leggi anche  IMU 2026: tutte le regole per quest'anno.

  • Privacy

    Bonus digitalizzazione PMI: entro il 22 giugno l’elenco fornitori

    E' scaduto il 27 maggio il termine per l'iscrizione dei fornitori per i voucher digitalizzazione PMI, il cui elenco sarà pubblicato entro il 22 giugno.

    Il MIMIT con Decreto aveva disposto la proroga dal 23 aprile al 27 maggio, ora si attende anche il DD che apra le domande per i beneficiari della agevolazione.

    Ricordiamo che il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.

    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025.

    Dal 27 febbraio 2026 è attiva la procedura di preregistrazione dedicata ai fornitori interessati a iscriversi all’elenco del MIMIT per l’erogazione dei servizi e prodotti agevolabili nell’ambito del Voucher Cloud & Cybersecurity, Attraverso la piattaforma dedicata. la scadenza delle iscrizioni è prorogata dal 23 aprile 2026 al 27 maggio prossimo.

    Per quanto riguarda invece le PMI e i lavoratori autonomi interessati a richiedere il contributo il MIMIT evidenzia che "Le indicazioni relative ai Beneficiari, alle modalità di funzionamento dello sportello agevolativo, nonché a qualsiasi ulteriore elemento necessario per l’accesso al contributo, saranno definite, ai sensi dell’articolo 6 del decreto direttoriale 21 novembre 2025, con successivo provvedimento direttoriale." Il provvedimento non è ancora stato emanato.

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: le norme di riferimento

    Il voucher cloud e cybersecurity è stato regolamentato dai due seguenti decreti:

    • Decreto Miminsteriale 18 luglio 2025 con criteri, le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, al fine di favorire la transizione digitale dei medesimi soggetti nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate;
    • Decreto MIMIT 21 novembre 2025 che definisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili nell’ambito dell’intervento disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.

    Bonus Cloud & Cybersecurity: beneficiari e importi spettanti

    Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps. 

    Per una sintesi degli importi il MIMIT ha reso disponibili delle slide riassuntive, guarda la tabella:

    FONTE MIMIT

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: spese ammesse

    Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:

    • soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
    • soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
    • servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
    • servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
    • servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.

    I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:

    • acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • sottoscrizione di un abbonamento;
    • adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.

    I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:

    • avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.

    Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: elenco fornitori

    È rimasta attiva dal 27 febbraio 2026 e fino al 27 maggio la procedura di preregistrazione dedicata ai fornitori interessati a iscriversi all’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’erogazione dei servizi e prodotti agevolabili nell’ambito del Voucher Cloud & Cybersecurity.

    Attraverso la piattaforma dedicata, i fornitori possono già inserire i propri dati anagrafici richiesti, così da agevolare la successiva fase di presentazione delle istanze, che sarà possibile dalle ore 12:00 del 4 marzo 2026 alle ore 12:00 del 23 aprile 2026. Attenzione la data è stata prorogata al 27 maggio con decreto MIMIT del 22 aprile.

    Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.

    Per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.

    La registrazione al predetto elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.

    Il processo di presentazione e gestione della domanda è gestito tramite la “Area Riservata” di Invitalia; pertanto, per accedervi sarà sufficiente utilizzare il link di cui sopra ed eseguire il login tramite uno dei tre sistemi identificativi:

    • Identità Digitale SPID
    •  Smart Card CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
    •  Carta d’Identità Elettronica (CIE).

    Come specificato dal MIMIT per l’accesso, il soggetto proponente deve:

    • o essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Titolare/Rappresentante Legale o di un suo Delegato;
    • o disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
      dell’Ente, per compilare e concludere la presentazione della domanda.

    Qualora il soggetto proponente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, dovrà necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati. Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di cambiare browser di navigazione e/o svuotare i dati di navigazione. Il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale  rientra nella competenza e responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti e disservizi relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri servizi.

    Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di login dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di tentare l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori problemi, contattare il fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver aggiornati.

    Dalla Guida Invitalia, soggetto gestore di seguito un elenco delle certificazioni necessarie ai fornitori ai fini delle iscrizione in elenco

    Bonus digitalizzazione PMI: il calendario da ricordare

    Il MIMIT ha reso disponibili delle slide esplicative del bonus rivolto alle PMI già avviato ma con un calendario in progress.

    Vediamo tutte le date da tenere a mente in attesa del DD con l'avvio delle domande per le imprese:

    FONTE MIMIT

    Attenzione al fatto che questo calendario subirà delle modifiche, si attendono conferme dal MIMIT, a seguito del decreto direttoriale del 22 aprile che ha previsto quanto segue.

    Considerate le richieste pervenute all’Amministrazione da parte delle associazioni rappresentative dei fornitori, volte ad estendere i termini per l’iscrizione al predetto elenco al fine di consentire alle imprese di poter predisporre adeguatamente la documentazione richiesta e garantire la
    massima partecipazione;
    Ritenuto opportuno disporre una proroga del termine finale di presentazione delle predette istanze, al fine di favorire la massima partecipazione possibile dei fornitori al bando in argomento e di garantire, al contempo, un’ampia scelta di prodotti e servizi agevolabili a disposizione dei beneficiari, promuovendo così il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale e di sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate sottesi all’introduzione dell’intervento agevolativo è stata prorogata la scadenza per le iscrizioni all'elenco dei fornitori dal 23 aprile al 27 maggio prossimo.

    Attenzione al fatto che entro il 22 giugno si attende l'elenco dei fornitori.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies: esito della domanda entro il 30.06

    La Riscossione conferma che entro il 30 giugno arriveranno gli esiti della rottamazione quinquies o definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

    Una volta presentata l'istanza con le modalità previste, l'Agenzia della Riscossione risponde con:

    • accoglimento
    • o rifiuto

    della richiesta.

    Vediamo tutti i dettagli.

    Rottamazione quienquies cosa accade dopo l’istanza

    La legge prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2026, una “Comunicazione” di:

    • accoglimento della domanda contenente:
      • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies;
      • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
      • i moduli di pagamento precompilati;
      • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;
    • eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.

    Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all’interno della propria area riservata.

    A seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:

    • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
    • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

    Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

    La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies (debiti "definibili"), siano sospesi:

    • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
    • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.

  • Accise

    Prezzi carburanti: gli sconti validi fino al 6 luglio

    Pubblicato in GU n 129 del 6 giugno il Decreto MEF con la rideterminazione temporanea dei prezzi delle accise.

    In particolare, al fine di  compensare  le  maggiori  entrate dell'imposta  sul valore   aggiunto   rispetto   all'ultima   

    previsione,  derivanti dall'aumento  del  prezzo  internazionale, espresso  in  euro,  del petrolio greggio, a decorrere dal 7 giugno 2026 e fino al  3 luglio 2026, le aliquote di accisa, di cui all'allegato  I al  testo unico delle  disposizioni legislative   concernenti  le  imposte  sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504  e successive  modificazioni,  dei   sotto   indicati   prodotti   sono rideterminate nelle seguenti misure:

    a) benzina: 622,90 euro per mille litri;

    b) oli da gas o gasolio usato come carburante:  622,90  euro  per mille litri;

    c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;

    d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.                           

    Si tratta del settimo intervento messo in campo dal Governo tramite un decreto interministeriale, firmato dal Ministro Giancarlo Giorgetti.

    Per il seguito i Ministri stanno valutando se sia ancora il caso continuare con una misura a disposizione di tutti i cittadini o se invece intraprendere interventi mirati, suggeriti dall’Unione europea ma anche dal Fondo monetario internazionale e dall’Ocse. 

    Con questo intervento le accise sui carburanti tornano ad allinearsi dopo più di un mese.               

  • Super Ammortamento

    Iperammortamento: estensione ai software in cloud

    Con Interrogazione parlamentare n 5-05448 resa alla Camera, sono state fornite alcune indicazioni in relazione al nuovo iperammortamento ( art 1 commi 427-436 legge n 199/2025) ancora in attesa, allo stato attuale, dell’emanazione delle relative disposizioni attuative.

    Vediamo quali saranno le prossime mosse dei ministri competenti sull'attesa misura con l'anticipazione che si lavora alla inclusione dei software in cloud inizialmente esclusi dalla misura.

    Iperammortamento probabile estensione ai software in cloud

    L'interrogazione rubricata Sulla semplificazione degli adempimenti per l'accesso al Piano Transizione 5.0 e sulla platea degli investimenti agevolabili evidenzia che il decreto attuativo relativo al piano «Transizione 5.0 » è stato sottoscritto dal Ministro delle imprese e del made in Italy il 4 maggio 2026 e dal Ministro dell'economia e delle finanze il 7 maggio 2026. Conseguentemente, lo stesso è stato registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2026. 

    Con riferimento alle tempistiche di apertura della piattaforma informatica per la gestione della misura, il Gestore dei servizi energetici sta provvedendo all'adeguamento dei propri sistemi informativi alle modifiche introdotte dal decreto attuativo, al fine di consentire alle imprese la presentazione delle comunicazioni e l'accesso al beneficio nel più breve tempo possibile. 

    Per quanta riguarda l'articolazione delle comunicazioni e il ruolo dei soggetti certificatori, si evidenzia che l'impianto procedurale risponde all'esigenza di garantire il corretto e tempestivo monitoraggio della misura, nonché il presidio sull'effettiva spettanza del beneficio e che il Ministero delle imprese e del made in Italy e impegnato a contenere gli oneri a carico delle imprese e a fornire, mediante apposite FAQ e circolari operative, ogni utile chiarimento volto ad assicurare un'applicazione chiara e agevole della disciplina. 

    Quanto, infine, all'esclusione, dal novero delle spese agevolabili, dei software fruiti in cloud e secondo modelli «as-a-service » si rappresenta che sono attualmente in corso di valutazione alcune possibili soluzioni di carattere normativo, rispetto alle quali si sta lavorando, assieme al Ministero dell'economia, per far fronte alle esigenze di copertura finanziaria. 

    Leggi anche Iperammortamento 2026: pronto a partire per il riepilogo di tutte le regole

  • Ipotecaria e catastali

    Aggiornamento catastale: per quali interventi edilizi è obbligatorio

    Con la Risoluzione n 21 del 5 giugno le Entrate hanno pubblicato chiarimenti in merito ai criteri per l’individuazione delle tipologie di interventi edilizi che assumono rilevanza catastale e per le quali, quindi sorge l’obbligo di aggiornamento catastale, con particolare riferimento alla rideterminazione del classamento e della rendita delle unità immobiliari a destinazione ordinaria.

    La risoluzione contiene inoltre le indicazioni operative sulle modalità di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento relative agli interventi, da effettuare tramite procedura informatica Docfa.

    Aggiornamento catastale: per quali interventi edilizi è obbligatorio

    La Risoluzione n 21 risponde a richieste connesse all’invio delle comunicazioni di cui al citato comma 87 ossia le lettere di compliance, trasmesse dall’Agenzia in caso di mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili interessati da interventi agevolati con Superbonus.
    In tema di sussistenza dell’obbligo di aggiornamento delle unità immobiliari censite in Catasto, non appaiono emergere dubbi nei casi in cui queste siano state oggetto, ad esempio, di variazione della destinazione, della consistenza e delle caratteristiche tipologiche o distributive, nonché nella conformazione e nella sagoma.
    Ciò posto, le richieste di chiarimenti pervenute riguardano le variazioni catastali, non comprese tra quelle sopra richiamate, derivanti da interventi che modificano le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle unità immobiliari a destinazione ordinaria e/o dei fabbricati e delle aree, in cui esse sono ubicate, a seguito dei quali le unità immobiliari sono suscettibili di un incremento di redditività.

    Le Entrate in merito agli adempimenti di natura catastale, ricordano che ai sensi degli articoli 173 e 204 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sussiste l’obbligo di dichiarare al Catasto tutte le variazioni nello stato degli immobili che incidono sugli elementi e le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione della categoria, della classe e della consistenza; come anticipato questo si verifica, in via esemplificativa, in presenza di variazioni della destinazione d’uso, della consistenza, della conformazione e della sagoma dell’unità immobiliare, nonché delle caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive.
    In relazione all’attribuzione della categoria e della classe, a cui fa riferimento il citato articolo 17, si ritiene utile richiamare i principi generali di cui:

    • all’articolo 85, comma 1, del medesimo r.d.l. n. 652 del 1939, laddove, in relazione alle unità a destinazione ordinaria, è stabilito che «Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni intrinseche ed estrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi.».
    • all’articolo 61, primo comma, del “Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano”, secondo cui il classamento consiste nel riscontrare «per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell’art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, present destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.».

    Viene evidenziato che l’eventuale incremento di redditività dell’unità immobiliare, derivante dagli interventi edilizi effettuati – quali, ad esempio, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico sull’involucro edilizio e l’inserimento di ascensori – qualora ne ricorrano le condizioni, trova espressione nell’attribuzione del classamento che, per comparazione, corrisponde a quello di altre unità immobiliari già censite, aventi caratteristiche simili, ubicate nel contesto territoriale di riferimento.
    Va evidenziato, inoltre, che l’obbligo di aggiornamento è conseguente a qualsiasi mutazione dello stato dell’unità immobiliare che implichi un riesame della categoria catastale, della classe o della consistenza.

    I maggiori dubbi interpretativi, oggetto delle richieste pervenute, hanno riguardato la rilevanza catastale degli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, anche tramite impianti tecnologici a servizio comune di più unità
    immobiliari.

    A tale riguardo, le Entrate hanno evidenziato un possibile criterio operativo di ausilio per l’eventuale aggiornamento catastale conseguente ad interventi sulla dotazione impiantistica può essere rinvenuto nell’iter logico esplicitato dalla Circolare n.36/E del 19/12/2013 avente ad oggetto “Impianti fotovoltaici – Profili catastali ed aspetti fiscali”

    In particolare, rileva infatti la configurazione del sistema delle tariffe d’estimo vigenti, nell’ambito del quale le classi catastali costituiscono una scala di graduazione della redditività ordinaria all’interno della medesima categoria e
    zona censuaria,
    definita attraverso livelli progressivi correlati alle caratteristiche edilizie, alle caratteristiche costruttive, alla dotazione impiantistica e alle condizioni di contesto urbano. 

    L’incremento della redditività relativo a due classi contigue è valorizzato tramite la differenza percentuale tra le rispettive tariffe.
    In relazione al mero ampliamento della dotazione impiantistica ed in assenza di altre fattispecie di interventi edilizi, si può ritenere non necessaria una rideterminazione del classamento e della rendita catastale per gli interventi non suscettibili di comportare un incremento della redditività apprezzabile nell’ambito dell’attuale sistema estimativo catastale, ossia inidonei ad incrementare la redditività ordinaria dell’unità immobiliare in misura pari o superiore a differenze percentuali significative, in relazione al quadro di tariffa di riferimento.
    In prima approssimazione, per una valutazione dell’incremento derivante dagli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, si può procedere in analogia con le modalità di calcolo delineate per gli immobili a destinazione speciale e particolare, confrontando per l’unità immobiliare il valore catastale ante intervento (pari al prodotto della rendita catastale per il pertinente moltiplicatore di cui al decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991, n. 5646), con il valore catastale che l’unità immobiliare assumerebbe dopo l’intervento.
    Quest’ultimo è ottenuto sommando al valore ante intervento il valore medio infracensuario degli impianti che hanno incrementato la dotazione dell’unità immobiliare, riportato all’epoca censuaria di riferimento (biennio 1988-1989).
    In termini operativi:

    • RC è la rendita catastale dell’unità immobiliare in atti (prima dell’intervento);
    • M è il moltiplicatore previsto dal decreto ministeriale n. 5646 del 1991 per la categoria catastale dell’unità immobiliare;
    • V impianti è il valore medio infracensuario degli impianti dell’intervento,
      riferito al biennio economico di riferimento 1988-89

    Si rimanda alla Risoluzione n 21/2026 per ulteriori chiarimenti.

  • Successioni

    Donazione quote sociali ai figli: quando spetta l’esenzione d’imposta

    L'agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n 115 del 4 giugno ha chiarito che l’esenzione dall’imposta di donazione vale esclusivamente se i figli ricevono un vero controllo della società.

    Non basta trasferire la maggioranza delle quote o la nuda proprietà: se i discendenti non diventano realmente titolari dell’impresa, né prendono in mano la sua gestione, l’imposta va versata con aliquota ordinaria.

    Vediamo di seguito il caso di specie

    Imposta di successione: regole per le società

    In dettaglio nella risposta n 115/2026 si tratta il passaggio generazionale di una società tramite conferimento in una nuova holding (NewCo) e successivo patto di famiglia.

    Vengono analizzate:

    • l’esenzione dall’imposta di donazione,
    • il possibile abuso del diritto.

    L'agenzia richiama l’articolo 3, comma 4‑ter, del Tusd, Dlgs n. 346/1990, che tratta di esenzione dall'imposta e specifica che si applica ai trasferimenti di partecipazioni solo se permettono ai beneficiari di acquisire o integrare il controllo di diritto, come definito dall’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, cioè la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, a patto che i beneficiari mantengano tale controllo per almeno cinque anni.

    Nel caso di specie i figli ricevono azioni che attribuiscono loro la maggioranza dei voti in assemblea. 

    Lo statuto della soicietà NewCo assegna al padre particolari poteri tramite azioni speciali, dette azioni C, tra cui diritti di veto su decisioni rilevanti e sulla distribuzione degli utili. 

    Questi poteri, specifica l'agenzia, limitano in modo concreto l’autonomia decisionale dei figli e pertanto, il controllo richiesto dalla norma deve essere effettivo e pieno, non solo formale. 

    Se esistono clausole statutarie che impediscono ai beneficiari di determinare davvero le decisioni societarie, il controllo non si considera trasferito pertanto non spetta l’esenzione e la donazione è tassata secondo le regole ordinarie dell’articolo 16 del Tusd.

    Sul tema dell’abuso del diritto si rimanda alla risposta ADE.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: pagamento regolare entro l’8 giugno

    L'agenzia della Riscossione con il nuovo servizio online dello scadenzario per le rottamazioni, leggi lo scadenzario per approfondire, ricorda che il 31 maggio è scaduta la 12° rata della rottamazione quater.

    Il termine del 31 maggio riguarda i contribuenti che devono pagare la 12ª rata della rottamazione quater (la 11ª rata per i soggetti indicati dal Decreto Alluvione ) e la 4ª rata della Riammissione alla stessa misura agevolativa. Attenzione al fatto che grazie alla tolleranza e ai differimenti previsti dalla legge, l’ultimo giorno utile per pagare è l’8 giugno. 

    In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
    È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick. 

    Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

    Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

    In merito alla Rottazione quater occorre precisare che il Decreto Fiscale in convernsione in legge entro il 26 maggio prossimo, potrebbe contenere novità per l'eventuale riapertura della definizione agevolata n 4, leggi anche Rottamazione cartelle: ipotesi per norme integrative.

    Rottamazione quater: moduli online per chi ha più di 10 rate

    Il servizio è disponibile sul sito della Riscossione e consente di richiedere o di ottenere direttamente online i moduli per il pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026. 

    Nella comunicazione delle somme dovute che era stata inviata dopo l’adesione alla Rottamazione-quater, infatti, erano allegati solo i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate.
    I nuovi moduli, spediti anche tramite posta elettronica certificata o nella tradizionale forma cartacea a seconda del domicilio indicato dal contribuente, sono stati appositamente elaborati per i piani di pagamento ripartiti in più di dieci rate e in regola con tutti i versamenti precedenti, mentre non riguardano i contribuenti che tramite il servizio “ContiTu” hanno già ottenuto i moduli per tutte le rate previste.
    Il servizio “Copia comunicazione” prevede due modalità:

    • si può accedere all’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (con Spid, Cie, Cns e per gli intermediari fiscali Entratel) e, nella sezione Definizione agevolata, scaricare direttamente i moduli di pagamento,
    • senza necessità di credenziali di accesso, è possibile inviare la richiesta e ricevere la copia via e-mail compilando il form presente nell’area pubblica del sito e allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento.

    Leggi: Rottamazione quinquies: via alle domande per tutti gli approfondimenti.

  • Dichiarazione 730

    Dichiarazione precompilata 2026: il calendario per 730 e redditi PF

    Dal 30 aprile è possibile consultare la dichiarazione precompilata 2026 anno di imposta 2025 per il Modello 730. 

    Le regole da conoscere sono state stabilite dal Provvedimento n 121879 del 28 aprile.

    Dal 14 maggio è possibile inviare il proprio 730, con o senza apportare modifiche o integrazioni.

    La scadenza per l’invio anche quest’anno è il 30 settembre. 

    Tra le principali novità vi è quella dei contribuenti con redditi superiori a 75mila euro, per i quali il calcolo delle detrazioni nella precompilata terrà conto automaticamente del cosiddetto “riordino delle detrazioni”, che prevede un limite al totale complessivo delle spese detraibili in funzione del reddito e del carico familiare.

    leggi anche Precompilata 2026: l'assistenza telefonica ADE anche il sabato             

    730 precompilato cosa contiene

    Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

    • i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico (anche se riportati nel prospetto dei percettori dell’Assegno unico), i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
    • gli oneri deducibili o detraibili ed i rimborsi, anche per i familiari a carico individuati in base ai dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate: ad esempio, spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”), contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali agli istituti scolastici, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese e relativi rimborsi per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
    • le somme riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili;
    • i dati relativi al contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy;
    • alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
    • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

    Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:

    FRONTESPIZIO Certificazione Unica e Anagrafe tributaria

    PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO Certificazione Unica e dichiarazione anno precedente

    QUADRO A – Redditi dei terreni Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari

    QUADRO B – Redditi dei fabbricati Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica – Locazioni brevi

    QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati Certificazione Unica

    QUADRO D – Altri redditi Certificazione Unica, Comunicazione da GSE

    QUADRO E – Oneri e spese Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e Certificazione Unica

    QUADRO F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24

    QUADRO G – Crediti d’imposta Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica

    QUADRO M – Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni Comunicazioni rimborsi oneri deducibili e detraibili anni precedenti e Certificazione Unica

    Precompilata 2026: come si accede

    Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 30 aprile, in un’apposita sezione del sito web dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
    È possibile accedere al 730 precompilato utilizzando:

    • un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
    • CIE – Carta di identità elettronica;
    •  una Carta Nazionale dei Servizi.

    In linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), l’Agenzia delle entrate non rilascia più ai cittadini le credenziali “proprietarie” (ossia rilasciate direttamente dall’Agenzia), salvo alcuni casi particolari. Per approfondimenti visita la pagina "Accesso ai servizi".

    Nella sezione del sito web dell’Agenzia delle entrate dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

    • il modello 730 precompilato;
    • un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall’Anagrafe tributaria può risultare l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca, se il contratto di mutuo è stato stipulato almeno due anni prima ma nella dichiarazione dell’anno precedente non risulta un immobile adibito ad abitazione principale per l’intero periodo d’imposta;
    • l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta o dall’Agenzia delle entrate e/o le somme che saranno trattenute in busta paga o che dovranno essere versate con modello F24. L’esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d’uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l’integrazione del modello 730;
    • il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

    Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.

    Precompilata 2026: il calendario per 730 e Redditi PF

    Dal 14 maggio 2026 al 30 settembre 2026 è possibile presentare la dichiarazione 730 precompilata 2026 tramite l’applicazione web all’Agenzia delle entrate.
    Chi sceglie il modello Redditi precompilato può inviarlo a partire dal 27 maggio e fino al 2 novembre 2026 (poiché il 31 ottobre è un sabato e il 1° novembre è un giorno festivo).
    La presentazione può essere effettuata, in alternativa:

    • direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, in via telematica      
    • per il modello 730, tramite il proprio sostituto d’imposta, ma solo se presta assistenza fiscale
    • tramite un Caf, un professionista abilitato o altro soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni (solo per il modello Redditi Persone fisiche).

    Se il contribuente presenta direttamente il modello deve:     

    • verificare con attenzione che i dati precompilati siano corretti e completi
    • scegliere se indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio
    • compilare la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef (anche se non si vuole esprimere alcuna scelta).

    Chi presenta il modello 730 al proprio sostituto d’imposta, a un Caf o a un professionista abilitato, deve consegnare:

    • la delega per l’accesso al modello 730 precompilato          
    • la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, nella quale devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici (anche se non si intende effettuare alcuna scelta).

    Al Caf o al professionista, in caso di presentazione del modello 730 con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, il contribuente deve sempre esibire i documenti necessari a verificare la conformità dei dati indicati nella dichiarazione (con la sola eccezione della documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata).
    Se il modello 730 precompilato viene presentato senza modifiche, il contribuente non deve esibire la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti all’Agenzia delle entrate dai soggetti terzi.

    Il calendario della Precompilata 2026 è il seguente:

    Dichiarazione 730/2026 anno di imposta 2025

    30 aprile

    accesso e visualizzazione dei dati

    14 maggio

    modifica e/o integrazione e invio

    22 giugno

    ultimo giorno per annullare un 730 già inviato tramite applicativo web

    30 settembre

    termine ultimo per l’invio

    Dichiarazione Redditi PF/2026 anno di imposta 2025

    20 maggio

    accesso, visualizzazione dei dati, modifica e/o integrazione

    27 maggio

    invio

    26 giugno

    ultimo giorno utile per annullare il modello Redditi Pf inviato tramite applicativo web in presenza di un F24

    15 ottobre

    ultimo giorno utile per annullare il modello Redditi Pf inviato tramite applicativo web senza F24

    2 novembre (il 31 ottobre cade di sabato)

    ultimo giorno per l’invio

    Precompilata 2026: come annullare o correggere la dichiarazione

    Dopo la presentazione della dichiaraizone precompilata, in una apposita sezione è possibile visualizzare e stampare la dichiarazione inviata all’Agenzia delle entrate.

    Inoltre, nella sezione “Ricevute” si possono controllare e stampare le ricevute dell’invio della dichiarazione e dei versamenti F24 effettuati.
    A partire dal 19 maggio 2026 il contribuente che ha già trasmesso il 730/2026 e riscontra un errore, o si accorge di non aver indicato tutti gli elementi, può annullare la dichiarazione precedente e inviarne una nuova, tramite l’applicazione web. L’annullamento del modello Redditi già inviato e la presentazione di una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web, invece, sono possibili a partire dal 27 maggio 2026.
    Tutti i dati inseriti dal contribuente saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle entrate.
    L'annullamento del modello 730/2026 inviato può essere effettuato una sola volta, tramite le funzionalità dell’applicativo web, entro il 22 giugno 2026. Entro la stessa data è possibile annullare (sempre una sola volta) il modello 730 + Redditi correttivi già inviato con o senza F24.
    Il 26 giugno 2026, invece, è l’ultimo giorno per annullare, tramite l’applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati) già inviato, se è stato predisposto un modello F24.
    Entro il 15 ottobre 2026, infine, è possibile annullare il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati) già inviato, se non è stato predisposto un modello F24.
    Per annullare la dichiarazione è necessario che lo stato della ricevuta dell’invio risulti con la dicitura “Elaborato” e occorre accedere all’applicazione con le stesse credenziali utilizzate per l’invio.
    Se è stato compilato anche Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, bisogna prima cancellare i dati inseriti, cliccando su “Ripristina” nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo”.
     Quando si annulla la dichiarazione inviata, automaticamente viene rimosso anche il modello F24 eventualmente predisposto e nella sezione “Ricevute” è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento.
    Nel caso di dichiarazione congiunta, l’operazione di annullamento può essere richiesta solo dal dichiarante.

    Attenzione: Quando si annulla il modello 730 o il modello Redditi, all’Agenzia delle entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, pertanto, occorre trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa. L’invio della nuova dichiarazione può essere fatto dopo che sono trascorse 24/48 ore dall’annullamento della precedente.

    Se è già stato inviato un modello 730 e si ha la necessità di completare o correggere la dichiarazione, dal 27 maggio 2026 e fino al 2 novembre 2026 è possibile inviare “Redditi aggiuntivo” oppure “Redditi correttivo” (poiché il 31 ottobre è un sabato e il 1° novembre è un giorno festivo).

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