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Bonus decoder 2026: regole per averlo
Il Decreto 19 maggio del MIMIT viene pubblicato in GU n 131 del 9 giugno, e disciplina i criteri e le modalità per la concessione ai richiedenti del contributo economico per l'acquisto di decoder digitali televisivi terrestri e satellitari conformi agli standard tecnologici DVB-T2/S2 e HEVC Main 10.
Il contributo economico è riconosciuto in misura non superiore al 70% del costo di acquisto del decoder e comunque per un importo non superiore a:
- 30 euro per i decoder digitali terrestri standard
- 70 euro per i decoder satellitari.
Le risorse finanziarie a copertura della misura sono complessivamente pari a 30 milioni di euro a valere sul Piano Sviluppo e Coesione del Ministero.
Con uno o più decreti direttoriali della Direzione generale competente del Ministero delle imprese e del made in Italy sono indicati le tempistiche di attivazione dell’iniziativa, la durata della stessa, il funzionamento della Piattaforma informatica, le attività di trattamento dei dati personali, i criteri di verifica e controllo eseguiti da parte dei soggetti gestori, nonché possono essere adottate eventuali Linee Guida esplicative inerenti la validità temporanea del Voucher, il suo utilizzo e le modalità di adesione all’iniziativa da parte di Produttori/Importatori e Venditori, in coerenza con le disposizioni di cui ai successivi artt. 3 e 4, comprese le casistiche di vendita online e di reso del decoder.
La chiusura anticipata della misura può essere disposta in caso di esaurimento, ovvero imminente esaurimento, della dotazione finanziaria o in relazione ad un andamento della misura difforme dalle previsioni, con particolare riferimento
al numero di richieste Voucher presentate dagli Utenti finali.Contributo decoder 2026: che cos’è e come funziona
Il decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo riconosciuto all’Utente finale in forma di Voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del Venditore al momento dell’acquisto del decoder.
Il contributo è riconosciuto con le modalità descritte di seguito, rispettando l’ordine temporale di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento è subordinato all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie.
Il contributo, sotto forma di Voucher, è concesso all’Utente finale maggiorenne ed è spendibile presso il Venditore per l’acquisto di un solo decoder per famiglia anagrafica, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall’Utente finale, fermo restando che nessun componente della famiglia anagrafica abbia precedentemente usufruito di
contributi per l’acquisto di decoder digitale televisivo terrestre standard o satellitari di cui alle iniziative citate in premessa.Il contributo è riconosciuto all’Utente finale maggiorenne la cui famiglia anagrafica risulti in regola con il pagamento del canone RAI.
Il contributo è riconosciuto in misura non superiore al 70% del costo di acquisto del decoder e comunque per un importo non superiore a 30 euro per i decoder digitali terrestri standard e 70 euro per i decoder satellitari.Voucher decoder 2026: come fare domanda
Attraverso la Piattaforma informatica sono acquisiti i dati degli Utenti finali che manifestano l’interesse a partecipare e, per essi, è accertato il possesso dei requisiti.
A tal fine, la Piattaforma informatica interroga, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy:
a. l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, per il tramite della piattaforma PDND, ai fini della verifica della composizione della Famiglia Anagrafica;
b. la banca dati dell’Agenzia delle Entrate ai fini della verifica della regolarità del pagamento del canone RAI;
c. altre banche dati pubbliche nazionali o comunitarie utili ai fini della gestione dell’iniziativa.
All’esito delle verifiche relative ai requisiti sopra indicati, la Piattaforma informatica conferma all’Utente finale il diritto al riconoscimento del contributo e ne indica l’importo attraverso il rilascio di un Voucher, avente una validità limitata nel tempo dal momento dell’emissione, associato al codice fiscale dell’Utente finale richiedente.L’emissione del Voucher comporta il vincolo delle somme a valere sulla dotazione finanziaria per la durata di validità del Voucher stesso, per un valore pari all’importo indicato nella Piattaforma informatica ai sensi del primo periodo.
La quantificazione dell’importo del contributo definitivamente spettante all’Utente finale è effettuata dalla Piattaforma informatica al momento dell’utilizzo del Voucher presso il Venditore, in relazione al prezzo di vendita del decoder scelto dall’Utente finale.
Il Venditore applica al cliente una riduzione del prezzo di acquisto del decoder di pari importo del contributo riconosciuto.
La fattura di vendita riferita esclusivamente al decoder oggetto della cessione riporta il prezzo originario della vendita nonché l’importo del contributo effettivamente maturato, indicato come riduzione di prezzo.
Qualora l’importo del Voucher eccedesse la riduzione del prezzo di acquisto del decoder, l’importo residuo è ripristinato nell’ambito della dotazione finanziaria della misura.
Qualora il Voucher non sia utilizzato presso un Venditore entro il limite temporale di validità, gli importi di cui al Voucher sono ripristinati nell’ambito della dotazione finanziaria disponibile e l’Utente finale può rinnovare la richiesta del contributo secondo le modalità indicate nei decreti direttoriali di cui al successivo comma 10.
A seguito dell’accettazione del Voucher e a fronte della riduzione del prezzo una volta decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’Utente finale, il Venditore matura il diritto a ricevere un importo alla stessa equivalente, da corrispondersi a cura di Invitalia a valere sulla dotazione finanziaria della misura, previo inserimento da parte del Venditore nella Piattaforma informatica della documentazione necessaria a comprovare il diritto in questione e di un IBAN valido identificativo di un conto corrente intestato al Venditore stesso, anche ai fini dell’effettuazione dei controlli.A tali fini, il Venditore conserva tutta la documentazione relativa a ciascun acquisto effettuato dagli Utenti finali mediante l’utilizzo del Voucher, inclusa la documentazione riguardante la gestione di un eventuale reso.
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Premi produttività 2026: il tetto di 5.000 euro anche per i benefit
Con la Risoluzione n 22 del 9 giugno le Entrate replicano ai dubbi sollevati da contribuenti sui premi di produttivita 2026.
In dettaglio si risponde a dubbi sulla tassazione sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in base alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026.
Le Entrate in sintesi hanno specificato il nuovo limite massimo imponibile di 5.000 euro previsto per il 2026 e il 2027 per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili si applica anche ai benefit aziendali.
Vediamo maggiori dettagli.
Premi produttività 2026: aliquota 1% e tetto 5.000 euro
Con la risoluzione n. 22 di ieri, 9 giugno 2026 sono forniti chiarimenti ai quesiti pervenuti in ordine alle novità apportate dall’art. 1 comma 9 della L. 199/2025 alla detassazione dei premi di risultato.
Ricordiamo che tale disciplina è contenuta nell’art. 1 commi 182 ss. della L. 208/2015, la quale prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale del 10%, ed entro il limite di 3.000 euro lordi, sulle somme erogate a titolo di premio di risultato o partecipazione agli utili ai lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato, che nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, siano titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.
Per la detassazione, le somme devono essere erogate in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA o RSU.
Qualore manchi RSA/RSU, l’azienda, in base a quanto chiarito dalla prassi delle Entrate, può:
- recepire il contratto collettivo territoriale di settore o, in mancanza, il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà
- applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato corrisposti in virtù di contratti collettivi aziendali stipulati con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, seppur esterne all’azienda.
Inoltre, icontratti devono essere depositati telematicamente presso l'Ispettorato del Lavoro competente per territorio, entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
L'art. 1 commi 8 e 9 della L. 199/2025 ha apportato novità prevedendo che:
- per gli anni 2026 e 2027 l’aliquota dell’imposta sostitutiva venga ridotta all’1% e che il limite massimo agevolabile venga incrementato a 5.000 euro;
- limitato al solo 2025 la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva.
Il premio può su scelta del lavoratore essere corrisposto in denaro o in natura.
I dubbi giunti alle Entrate, e su cui ha appunto replicato con la risoluzione in oggetto, riguardano proprio la possibilità di consentire al lavoratore di optare per la sostituzione del premio in una delle forme di benefit aziendale, entro il nuovo limite di 5.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito appunto che il comma 184 della legge n 208/2015, nel consentire la scelta tra premio in denaro o in natura, rinvia alla disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, richiamando espressamente i commi 182 e seguenti.
Pertanto, si ritiene che, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale, trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di 5.000 euro previsto dalla L. 199/2025
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Realizzazione posto auto: come si detrae la tettoia che è pertinenza
I costi per realizzare una tettoia in legno che diventa posto auto sono detraibili dall'Irpef.
Con la Risposta a interpello n 118/2026 l’Agenzia delle entrate chiarisce che è necessaria una precisa indicazione nella licenza edilizia sulla pertinenzialità ed l'accatastamento delle avvenire nella categoria C/6.
Se mancano tali requisiti non spetta la detraibilità dei costi.
Posto auto: come si detrae la tettoia che è pertinenza
Un contribuente nel 2025 ha realizzato una capanna in legno su un cortile comune, del quale possiede il 50% insieme al padre, comproprietario della restante quota.
La struttura è adibita esclusivamente a posto auto e costituisce pertinenza della prima casa.
I costi dell’intervento, comprese progettazione, Iva, spese amministrative e altri oneri accessori sono stati sostenuti dal contribuente, che ha quindi chiesto di poter fruire della detrazione prevista dall'art 16 bis del Tuir.
Egli però ha un dubbio, la licenza edilizia con cui sono stati eseguiti i lavori non specifica né che la capanna sia destinata a posto auto né che esista un vincolo pertinenziale con l’unità abitativa, anche se nella documentazione allegata, il contribuente sottolinea che il manufatto risulta pertinenza ai fini IMU e produce anche una dichiarazione tecnica che ne conferma l’utilizzabilità come parcheggio e il collegamento funzionale con l’abitazione principale.
Il manufatto è censito in categoria C/2, cioè tra magazzini e locali di deposito, con attribuzione di autonoma rendita catastale.
Per questi dubbi domanda alle entrate se si può ottenere ugualmente la detrazione del 50% per la costruzione della struttura.
L’Agenzia ricorda che l’articolo 16-bis del Tuir riconosce una detrazione Irpef, da suddividere in dieci quote annuali di pari importo, per specifici interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari abitative, comprese le relative pertinenze.
La risposta ricorda inoltre che, per le spese documentate sostenute nel 2025 e nel 2026, la detrazione ordinaria è pari al 36 per cento, elevata al 50 per cento per gli interventi eseguiti sull’abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento, entro il limite massimo di 96 mila euro per unità immobiliare.
Viene chiarito che gli interventi agevolabili devono riguardare edifici esistenti e non possono consistere in una nuova costruzione con una deroga specifica, ossia la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
Le Entrate chiariscono anche che per beneficiare della detrazione non basta che il bene venga usato come parcheggio ma:
- occorre che sia riconoscibile sul piano giuridico e documentale, come autorimessa o posto auto pertinenziale.
Per il chiarimento le Entrate ricordano la Circolare n 17/2023 che ha specificato che la detrazione per la realizzazione di parcheggi pertinenziali è ammessa a condizione che esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa.
Questo significa che:
- tra i documenti necessari ai fini dell’agevolazione deve esserci una concessione edilizia dalla quale risulti espressamente tale vincolo.
- la capanna in legno del caso di specie, che è censita in categoria C/2, che identifica magazzini e locali di deposito, dovrebbe invece risultare in categoria C/6, attribuibile invece a stalle, scuderie, rimesse e, per quanto qui interessa, alle autorimesse.
Nel caso di specie quindi la struttura realizzata non può essere considerata “autorimessa” o “posto auto” ai fini della detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Tuir, poichè mancano entrambe le suddette condizioni.
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Comunicazioni Corti di Giustizia Tributaria: nuovi servizi su App IO
Il Dipartimento della Giustizia Tributaria informa che a partire dal 3 giugno 2026, il servizio APP IO relativo agli “Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria”, è ampliato con due nuovi messaggi riferiti alle comunicazioni processuali del Processo Tributario Telematico (PTT) inviate via PEC dagli uffici di segreteria delle medesime Corti.
Comunicazioni Corti di Giustizia Tributaria: novità dal 3 giugno su App IO
Il Dipartimento riepologa i servizi che transitano sull'App IO. Ricorda in partiocolare che il messaggio relativo all’”Avviso di trattazione in udienza” risulta disponibile dal 3 dicembre 2025.
Il nuovo servizio consente di ricevere dall’ APP IO, ulteriori due messaggi relativi alla Comunicazione
- del deposito del dispositivo
- del provvedimento giurisdizionale.
Attenzione al fatto che l’accesso al servizio è rivolto ai difensori e ai contribuenti associati alla casella PEC indicata nel ricorso, che risultino registrati sulla App IO e abbiano attivato la funzione di ricezione dei messaggi dall’app stessa.
L’attivazione può avvenire, automaticamente, tramite configurazione rapida in fase di prima installazione dell’app, oppure successivamente dalla relativa scheda del servizio, selezionando l’opzione “Contattarti in app” nella sezione “Questo servizio può”.
Scarica qui l'infografica con tutte le regole dell'APP IO che ti consente di dialogare con la PA.
Inoltre di seguito le domande frequenti per conoscere meglio l'APP IO.
Domande frequenti su App IO
Accesso
Chi può usare l'app IO? Per usare l'app IO devi essere maggiorenne e disporre di un'identità digitale riconosciuta: lo SPID oppure la Carta d'Identità Elettronica (CIE). L'app è gratuita e disponibile per dispositivi iOS e Android.
L'app IO costa qualcosa? No, l'app IO è completamente gratuita. È un servizio pubblico digitale italiano che non prevede alcun costo di download né di utilizzo.
Documenti
Quali documenti posso trovare nel Portafoglio?
Nel Portafoglio puoi aggiungere la versione digitale della Patente di guida, della Tessera Sanitaria – Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) e della Carta Europea della Disabilità. Tutti sempre disponibili sul tuo dispositivo.
Pagamenti
Cosa posso pagare tramite IO? Grazie all'integrazione con pagoPA puoi pagare direttamente in app la TARI, le tasse universitarie, le multe e altri tributi verso la Pubblica Amministrazione, scegliendo il metodo di pagamento che preferisci.
Notifiche
Che cosa sono le notifiche SEND? Sono comunicazioni a valore legale — come le raccomandate — che ricevi direttamente sul dispositivo al posto della posta tradizionale. Puoi salvare i documenti notificati e, se previste, pagare le eventuali spese direttamente in app.
Firma
Come funziona la firma digitale su IO? Gli enti ti inviano un messaggio con i documenti o contratti da firmare. Leggi il documento in app e lo firmi digitalmente in pochi secondi, senza stamparlo né scansionarlo.
Carta Giovani
Cos'è la Carta Giovani Nazionale e chi può richiederla? È un'agevolazione dedicata ai cittadini tra i 18 e i 35 anni. Una volta attivata su IO, dà accesso a sconti su viaggi, cultura, sport e benessere, oltre a opportunità di studio, formazione e lavoro.
Sicurezza
I miei dati personali sono al sicuro sull'app IO? Sì. IO è un servizio pubblico che tutela la privacy degli utenti nel rispetto della normativa vigente. L'accesso tramite SPID o CIE garantisce che solo il legittimo titolare possa accedere ai propri dati e documenti.
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Adempimento spontaneo IVA 2026: come regolarizzare
Con il Provvedimento n 172588 del 9 giugno le Entrate pubblicano le regole per l'adempimento spontaneo della omessa dichiarazione IVA 2026 anno di imposta 2025.
Omessa dichiarazione IVA 2026: regole ade per adempimento spontaneo
L’Agenzia delle entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica Certificata, una comunicazione, contenente le informazionial domicilio digitale dei singoli contribuenti .
A tal fine, l’Agenzia utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai contribuenti soggetti passivi IVA per verificare, per l’anno d’imposta 2025, l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare fino a 1.000 euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d’imposta.
Le operazioni attive dichiarate sono pari al volume d’affari (importo del rigo VE50) aumentato dell’importo delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (importo del rigo VE40).
Inoltre, utilizza i dati delle fatture elettroniche ricevute per verificare il corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi connessi al regime di inversione contabile (reverse charge) da parte del cessionario/committente che ha presentato la dichiarazione IVA con il quadro VJ non compilato.
Adempimento spontaneo IVA: come regolarizzare
L’Agenzia delle entrate rende disponibili le seguenti informazioni, per consentire al contribuente di fornire elementi utili a regolarizzare la presunta anomalia rilevata:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
c) data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d’imposta 2025;
d) data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
e) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
f) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse di cui al successivo punto 5Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate al punto 1.2 lettera e) della comunicazione.
Alla casella di Posta Elettronica Certificata da cui viene inviata la comunicazione, invece, non possono essere inviate risposte perché la stessa non è abilitata a ricevere messaggi in entrata.
I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2025 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2026, con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’articolo 13, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Allegati:
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2025 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi presentando una dichiarazione integrativa con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. Restano, infine, dovute autonomamente, in sede di ravvedimento, le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche -
Diritto su casa familiare per ex coniuge superstite: quando spetta
La Cassazione con la Sentenza 18000/2026 si esprime a favore della spettanza dei diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano anche al coniuge superstite separato senza addebito.
Vediamo il caso di specie e la motivazioni della pronuncia.
Diritti casa familiare per ex coniuge superstite: quando spettano
La Cassazione, con la Sentenza n 18000/2026 va a confermare quanto già in precedenza statuito con la sentenza n 22566/2023 che ha avuto il dichiarato scopo di superare un contropposto orientamento in tema di diritti sulla casa familiare all'ex coniuge.
Con la recente sentenza viene confermata la spettanza dei diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano anche al coniuge superstite separato senza addebito (ex articolo 540 comma 2 codice civile).
L'indirizzo giurisprudenziale prevalente proponeva di interpretare il concetto di “casa adibita a residenza familiare” di cui all’art. 540 comma 2 c.c. quale sinonimo di “residenza comune al momento dell’apertura della successione”, ritenendo quindi che il conseguimento dei diritti di abitazione e di uso presupponesse necessariamente che il coniuge superstite fosse ancora convivente con il coniuge deceduto nella casa familiare alla aprtura della successione.
Secondo questo orietamento la mancanza del requisito oggettivo della convivenza nei casi di pregressa separazione avrebbe escluso la possibilità di estendere i diritti ex art. 540 comma 2 c.c. anche al coniuge superstite separato senza addebito.
Nella sentenza in oggetto, l’ex moglie era deceduta istituendo proprie eredi universali per testamento le tre figlie, le quali, però, avevano prontamente rinunciato all’eredità.
Secondo il Tribunale, all'ex coniuge si era accresciuta la quota delle figlie rinuncianti.
Pperaltro, l’ex coniuge si trovava nel possesso dei beni ereditari e in particolare dell’immobile già adibito a casa coniugale, aveva pure acquistato la qualità di erede (unico) della de cuius ai sensi dell’art. 485 c.c., per non avere provveduto al compimento dell’inventario nei termini prescritti.
Nel giudizio di primo grado, confermato in appello, era stata respinta l’eccezione dell’ex coniuge circa la non riferibilità del suo rapporto con l’immobile alla situazione di “possesso dei beni ereditari” cui allude l'art. 485 c.c., posto che lo stesso si trovava nel possesso di tale immobile in parte nella veste di comproprietario e in parte come titolare del legato ex lege accordato al coniuge superstite dall’art. 540 comma 2 c.c.
La Cassazione ha rilevato la contrarietà della statuizione contenuta nell’impugnata sentenza d’appello al principio di diritto, meritevole di conferma, per la prima volta specificato dalla sentenza n. 22566/2023 con la quale, i giudici di legittimità hanno affermato che i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, ex art. 540 comma 2 c.c., competono anche al coniuge separato senza addebito, eccetto il solo caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata abbandonata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento con l’originaria destinazione familiare.
I giudici di legittimità avevano invocato a sostegno della descritta soluzione due considerazioni:
- l’art. 540 comma 2 c.c. non annovera la convivenza tra i coniugi fra i presupposti per l’attribuzione dei diritti ivi contemplati;
- l'art 548 c.c. parifica i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge separato, senza esclusioni di sorta.
Pertanto la Sentenza n. 18000/2026, facendo proprio il principio suesposto, ha dato un’importante spinta all’inaugurato percorso di superamento dell’orientamento difforme.
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IMU 2026: tutte le regole per quest’anno
Il presupposto dell’IMU imposta municipale propria è il possesso di:
- fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Sono soggetti passivi dell’IMU i seguenti soggetti:
- proprietario dell’immobile;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
- genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
L'IMU è dovuta con un unico pagamento oppure in due rate, la prima di acconto e la seconda a saldo.
Per l'IMU 2026:
- il pagamento dell'acconto scade il 16 giugno 2026;
- il pagamento del saldo scade il 16 dicembre 2026.
Leggi anche Sconto IMU 2026 con comodato d'uso ai parenti
Ricordiamo che dal 2025 la novità più rilevante per l'IMU è l'obbligatorietà del prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU.
I comuni devono caricare la delibera delle aliquote sul sito del dipartimento delle Finanze entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento, per essere poi pubblicate entro il 28 ottobre dello stesso anno.
In caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote base.
Vediamo di seguito tutti gli sconti possibili per l'IMU 2026
leggi anche Sconto IMU 2026 con comodato d'uso a iparenti
IMU 2026
Scadenza
Aliquote da Applicare
Acconto
16 giugno 2026
Aliquote 2025 (anno precedente)
SaldO
16 dicembre 2026
Aliquote 2026 deliberate dal Comune
Unica soluzione
16 giugno 2026
Aliquote 2025 (anno precedente)
Dichiarazione IMU
30 giugno 2026
Solo in casi particolari
Esenzioni IMU 2026
I contribuenti tenuti al pagamento dell'IMU possono considerare che, per l'anno 2026, per le seguenti catergoria di immobili/terreni spetta una esenzione:
- immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
- immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali – D.M. 22/04/2008; immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
- immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all'Autorità giudiziaria o per i quali sia iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva; è necessario presentare comunicazione al Comune;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
- terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (all. A, Legge 448/2001);
- terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitate (Circolare ministeriale n. 9/1993);
- terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile;
- immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
- immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc…); immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
- gli immobili di proprietà della Santa Sede;
- immobili dell'Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali (art, 1 commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197);
- fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9.
Leggi anche
Riduzioni IMU 2026
Inoltre, sempre per l'anno 2026 ai fini IMU, valgono le seguenti riduzioni:
- riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato;
- riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico;
- riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati;
- riduzione del 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato;
- riduzione del 50% dell'imposta per un solo immobilie posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
Leggi anche IMU 2026: paga l'inquilino o il proprietario?
Ravvedimento IMU 2025: le sanzioni
A seguito della riforma del sistema sanzionatorio, introdotta dal Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta al 25% (dal 30%).
Per il 2025 la sanzione del ravvedimento operoso anche per l'IMU è applicata nelle seguenti misure:
- 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
- 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
- 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
IMU e novità 2026
Il Decreto MEF del 6 novembre 2025 ha introdotto una importante novità per il prospetto delle aliquote, semplificando il sistema.
Le fattispecie applicabili negli anni scorsi sono state ridotte a un sistema uniforme e strutturato, con un numero limitato di categorie standard tra cui i Comuni possono scegliere.
La Legge di Bilancio 2026 ha inoltre introdotto la possibilità per i Comuni di ridurre o azzerare l’IMU sugli immobili inagibili colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali, lasciando ai sindaci maggiore flessibilità nella gestione delle emergenze territoriali.
Il DM MEF 6 novembre 2025 ha ampliato le condizioni per ottenere la riduzione IMU sugli immobili inagibili.
Fino al 2025 l’agevolazione era prevista solo per le unità rese inutilizzabili da calamità naturali, con riduzione della base imponibile al 50%.
Dal 2026 i Comuni possono estendere lo sconto anche a immobili inagibili per cause edilizie diverse, tra cui:
- Fabbricati inagibili per crollo strutturale dovuto a cedimenti del terreno o difetti costruttivi,
- Immobili danneggiati da incendi,
- Fabbricati dichiarati inagibili per gravi problemi di staticità o condizioni igienico-sanitarie pericolose
- Strutture danneggiate da eventi atmosferici non qualificabili come calamità naturali
Attenzione al fatto che ogni Comune deve deliberarla espressamente nel proprio prospetto aliquote e pubblicarla entro il 14 ottobre di ogni anno sul portale del Federalismo Fiscale MEF.
Per accedere al beneficio è necessario presentare documentazione tecnica che attesti lo stato di inagibilità, perizia di un tecnico abilitato o certificazione degli uffici comunali competenti.
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Rottamazione tributi locali: modello per i Comuni e data del 16.09 per le domande
L'Agenzia della Riscossione ha pubblicato in data 9 giugno il Modello per la rottamazione dei tributi locali.
Ricordiamo che la Legge di conversione del Dl Fiscale ha previsto la misura agevolativa.
Si tratta della possibilità per i Comuni di aderire alla rottazione quinquies per i propri tributi locali affidati all'ADER.
Vediamo tutte le regole come specificate anche dall'Agenzia della Riscossione dopo l'entrata in vigore della novità.
Rottamazione per tributi locali: che cos’è
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2026, la Legge n. 88/2026, di conversione del DL n. 38/2026, che introduce importanti novità in materia fiscale.
In particolare, l'articolo 10-quinquies, prevede l’estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.
L’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’adozione da parte dell’ente interessato, secondo le forme prescritte dalla legislazione vigente, di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026 secondo le modalità che la stessa Agenzia pubblicherà sul proprio sito internet, entro il 15 giugno 2026.
Cosa prevede la Rottamazione degli enti territoriali
Si applicano le disposizioni inerenti la Rottamazione-quinquies previste dall’art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le seguenti deroghe:
- la dichiarazione di adesione potrà essere presentata tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, con le modalità esclusivamente telematiche che Agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio sito internet entro il 15 settembre 2026;
- entro il 15 settembre 2026 Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- l’Agente della riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2026;
- gli effetti sulle dilazioni, di cui all’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;
- per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Rottamazione enti locali: modello per i comuni e data per la domande
L’Istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci, IFEL, preparava e pubblicava sul proprio sito uno schema di delibera per gli enti che si accingono a decidere sulla rottamazione introdotta dall’articolo 10-quinquies del decreto legge fiscale (Dl 38/26).
Accanto allo schema, una nota sulle novità approvate nella quale si evidenzia che circa 980 Comuni rinnoveranno i consigli comunali nel corso del mese di maggio, primo turno.
Scarica qui la Nota IFEL con riepilogo delle regole di adesione alla rottamazione quinquies e le considerazioni dell'istituto ANCI.
Attenzione il 9 giugno, l'Ader ha pubblicato il modello ufficiale da utilizzare per l'adesione da parte dei comuni.
Scarica qui il Modello Rottamazione quinquies per l'adesione da parte degli Enti
Il comunicato stampa della Riscossione oltre a riepilogare tutte le regole per aderire ha reso disponibile il Modello della Rottamazione quinquies dei tributi locali da inviare da parte dei comuni e solo allora i contribuenti potranno aderire.
In partcolare, dal 16 settembre sul sito di AdeR, dopo che l’ente territoriale abbia adottato e comunicato l’applicazione della Rottamazione-quinquies ai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione, i contribuenti potranno aderire in base alla procedura definita dal decreto legge n. 38/2026.
La domanda potrà essere inoltrata tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, con le modalità esclusivamente telematiche che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro il 15 settembre 2026, data entro la quale saranno anche disponibili, nell’area riservata del sito, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
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730 a debito: regole per le rate 2026
Il Modello 730/2026 va inviato entro il 30 settembre, ma i pagamenti delle imposte vanno efffettuati secondo regole precise.
Vediamo come e quando si paga tanto nel caso di presenza di sostituto d'imposta, quanto senza sostituto.
Dichiarazione 730 a debito: come dilazionare i pagamenti
Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato con la modalità senza sostituto (in assenza del sostituto d’imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità) se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:
- trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
- o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
Nel caso di presenza di sostituto, quest'ultimo, a partire dal mese di luglio, trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi.
In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata.
Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi.
La rateizzazione segue le scadenze del Modello Redditi PF 2026.

Si evidenzia anche che. se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.
Infine per i pensionati, anche in caso di rateizzazione, occorre evidenziare che le rate sono effettuate a partire dal secondo mese successivo al momento in cui l’ente pensionistico ha ricevuto il prospetto di liquidazione (in genere, dal mese di agosto o settembre).
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Sport e periferie 2026: domande entro il 25 giugno
Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato l'Avviso "Sport e Periferie 2026" per promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e favorire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali.
In data 8 giugno sono anche state pubblicate diverse FAQ sul tema, cui si rimanda per chiarimenti a dubbi recenti: leggi qui.
Le domande dei Comuni sono da presentare entro il 25 giugno sull'apposita piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport raggiungibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it/
Sport e periferie 2026: domande entro il 25 giugno
L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare l’importanza dello sport quale strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita, il benessere e l’inclusione.
In particolare, le erogazioni sono finalizzate a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, migliorare la qualità urbana ed il tessuto sociale, ed incrementare la sicurezza, contribuendo a diffondere, pertanto, la cultura del rispetto e della giustizia sociale.
Al riguardo, è stato stanziato un finanziamento complessivo pari ad euro 100 milioni:
- di cui € 30.000.000 per la realizzazione di nuovi impianti
- € 70.000.000 per la rigenerazione e/o recupero di impianti preesistenti
L’Avviso, al pari dell’edizione precedente, è rivolto a tutti i Comuni italiani ed offre soluzioni differenziate sulla base delle esigenze degli enti locali; in particolare, le candidature saranno oggetto di valutazione sulla base di specifici criteri di merito, legati alla qualità delle proposte presentate.
Nello specifico, l'Avviso prevede differenti tipologie di interventi quali:
a) La realizzazione di nuovi impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica;
b) La demolizione e ricostruzione dell’impianto sportivo, a energia quasi zero (nZEB);
c) opere destinate alla manutenzione straordinaria, alla messa in sicurezza, all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’adeguamento o miglioramento sismico, attraverso lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale, nonché demolizione/ricostruzione degli impianti sportivi, ivi inclusa la fornitura di attrezzature sportive necessarie per l’allestimento di strutture e impianti, nei limiti del 10% del contributo richiesto
d) opere finalizzate all’efficientamento energetico, messa a norma dell’impiantistica, installazione e messa in opera di sistemi di building automation, ed ulteriori interventi strumentali e connessi all’impianto sportivo, attraverso lavori di risanamento, recupero e adeguamento degli impianti tecnologici.
Sport e periferie 2026: i contributi massimo
Per l'edizione 2026 di sport e periferie i contributi massimi attribuibili sono i seguenti:
- importo massimo di euro 3.000.000,00, per tutti i Comuni a prescindere dalla numerosità della popolazione residente (fermo restando la soglia dei 5.000 abitanti, raggiungibile anche per i Comuni più piccoli con un accordo tra Comuni confinanti), per la realizzazione di nuovi impianti sportivi dedicati all’attività agonistica.
- importo massimo di euro 3.000.000,00, per tutti i Comuni a prescindere dalla numerosità della popolazione residente (fermo restando la soglia dei 5.000 abitanti, raggiungibile anche per i Comuni più piccoli con un accordo tra Comuni confinanti), per la demolizione e ricostruzione di un intero impianto sportivo. Nel caso particolare di demolizione integrale di tendostrutture o tensostrutture e relativa ricostruzione, l’importo massimo assentibile è di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), per tutti i Comuni, a prescindere dalla numerosità della popolazione residente;
- importo massimo di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per i Comuni con un numero di abitanti superiore ai 50.000 (secondo il censimento ISTAT al 1° gennaio 2025);
- importo massimo di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per i Comuni con popolazione residente oltre i 15.000 e fino a 50.000 abitanti (secondo il censimento ISTAT al 1° gennaio 2025);
- importo massimo di euro 800.000,00 (ottocentomila/00) per i Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti (secondo il censimento ISTAT al 1° gennaio 2025).
È, in ogni caso, prevista una quota di cofinanziamento a carico del Comune richiedente pari ad almeno il 15% del contributo, qualora il contributo richiesto sia d’importo superiore ad euro 1.000.000,00, e ad almeno il 10% del contributo, qualora il contributo richiesto sia d’importo pari o inferiore ad euro 1.000.000,00.
Sport e periferie 2026: tutte le regole per il bonus
La presentazione delle domande della misura agevolativa rivolta ai Comuni per lo sviluppo di impianti sportivi potrà essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del 4 giugno 2026 e fino alle ore 12:00 del 25 giugno 2026, esclusivamente sull’apposita Piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport raggiungibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it/
Attenzione al fatto che per eventuali richieste di supporto è possibile scrivere a:
- supporto.avvisibandi@coninet.it per chiarimenti sulla piattaforma;
- impiantisticasportiva@governo.i per chiarimenti sull’Avviso;
e sono disponibili i numeri telefonici dedicati all’assistenza 0636857395 e 0636854181