• Riforma dello Sport

    Fattura elettronica 2024: obbligatoria anche per le ASD senza compensi commerciali

    L'Agenzia delle Entrate, in data 29 gennaio durante un convegno di ItaliaOggi, ha fornito alcune anticipazioni sulla Dichiarazione dei Redditi 2024 periodo di imposta 2023.

    Tra le altre risposte, l'agenzia ha replicato ad un quesito sulle piccole ASD Associazioni sportive dilettantistiche inerente la fatturazione elettronica.

    Si chiedeva se fosse obbligata all’attivazione del servizio inerente alla fatturazione elettronica, in quanto dotata di partita Iva, anche una ASD in regime della Legge 398/1991, che non percepirà alcun compenso di natura commerciale nel 2024, ma che percepirà solo incassi di natura istituzionale.

    Fattura elettronica piccole Asd: chiarimenti ADE 

    Le Entrate hanno fornito risposta affermativa, precisando che ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, l'obbligo di fatturazione elettronica tramite sistema di interscambio (SdI), «si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti […]».

    Dal 1° gennaio 2024 tutte le fatture emesse da soggetti passivi d'imposta residenti o stabiliti in Italia, ad eccezione dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria prevista, anche per il 2024, dall'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, come in ultimo modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 in corso di conversione, devono essere elettroniche tramite SdI e tali soggetti devono essere in grado di provvedervi.

  • Riforma dello Sport

    Agevolazioni per le EPS enti promozione sportiva: domande entro il 3.11

    Il Dipartimento per lo sport con un avviso del 30 settembre informa della pubblicazione delle regole per  la selezione di progetti finalizzati alla promozione della coesione sociale nello sport.

    Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a € 3.014.160,00.

    Sport e promozione coesione sociale: agevolazioni per le EPS

    Si ricorda che la misura si propone di potenziare il ruolo sociale dello sport come veicolo di inclusione e coesione sociale. 

    L’obiettivo è affrontare e contrastare fenomeni quali il linguaggio e degli atteggiamenti basati sull'odio, il razzismo e la discriminazione nel contesto sportivo. 

    Parallelamente, si propone di promuovere l'attività sportiva aperta e accessibile a tutti, ponendo particolare attenzione alle persone con disabilità.

    Essa si prefigge inoltre di garantire la protezione dei giovani praticanti sportivi e di superare ogni barriera che possa ostacolare la partecipazione dei bambini alle attività sportive.

    I progetti dovranno prevedere interventi organici e trasversali a beneficio del benessere dei cittadini e della coesione nella comunità e la valorizzazione di reti che coinvolgano anche stakeholders quali enti locali, enti pubblici e del privato sociale deputati alla formazione e alla tutela delle giovani generazioni, associazioni di volontariato, cooperative, Comitati provinciali e regionali coinvolti, associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate allo stesso o a diverso EPS, centri educativi, inclusi i poli scolastici.

    Sport e promozione coesione sociale: i beneficiari delle agevolazioni MIMIT

    Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali solo ed esclusivamente:

    • gli Enti di Promozione Sportiva (EPS),
    • riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico.

    Ogni EPS può presentare una sola proposta progettuale. 

    Pertanto, in caso di presentazione di più domande, le stesse non saranno prese in considerazione.

    Le associazioni o società sportive potranno aderire presentando progetti solo ed esclusivamente attraverso il proprio organismo affiliante.

    Ai fini dell'avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata massima di 24 mesi e comunque non inferiore a 12 mesi. 

    Non risulta necessario indicare la data di inizio del progetto, purché le attività previste abbiano inizio nel primo semestre 2024. 

    Attenzione al fatto che la richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore a € 200.000,00.

    Sport e promozione coesione sociale: presenta la domanda entro il 3.11

    La domanda di contributo per la realizzazione delle proposte progettuali deve essere compilata esclusivamente attraverso il formulario disponibile sul sito del Dipartimento per lo sport www.sport.governo.it. 

    Le domande di contributo presentate dagli enti di promozione sportiva dovranno pervenire, solo ed esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata all’indirizzo:

    Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza e con modalit‡ diverse da quelle sopra indicate. La domanda di candidatura sar‡ costituita necessariamente da: • “Documentazione amministrativa” • “Documentazione tecnica ed economica

    Per presentare domanda accedi qui e scarica tutta la documentazione necessaria.

  • Riforma dello Sport

    Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: piattaforma sospesa fino al 1.07

    Il dipartimento dello sport con una nota pubblicata sul proprio sito informa del fatto che "per eseguire rilevanti e urgenti interventi tecnici di implementazione delle funzionalità del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e adeguarle alla normativa vigente in tema di lavoro sportivo, l’operatività dei servizi della piattaforma del Registro rimarrà sospesa a partire dalle ore 8 del 26 giugno 2023 sino alle ore 8 del 1° luglio 2023".

    Pertanto, per consentire l’esecuzione delle operazioni tecniche di predisposizione e avvio delle nuove funzionalità, nell’arco temporale indicato non sarà consentito l’accesso degli utenti alla piattaforma.

    Ricordiamo che il Registro Nazionale è stato istituito con il Decreto Legislativo n 39/2021 presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la cui gestione ci si avvale della società Sport e Salute.

    Ricordiamo inoltre che il registro:

    • assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dell’art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, 
    • nonché assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

    Il Registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021. 

    Ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI.

    Infine è bene sottolineare che dal 1 luglio entrerà in vigore la riforma dello sport. 

    In proposito ti consigliamo:

    per un riepilogo di tutte le novità in arrivo.

  • Riforma dello Sport

    Riforma dello sport: riepilogo delle novità

    Viene pubblicato in GU n 144 del 22 giugno il Decreto legge n 75 con disposizioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025, che entra in vigore oggi 23 giugno.

    Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno, contiene anche misure sulle plusvalenze per le società sportive professionistiche e in materia di credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo.

    In proposito si segnala il Capo III del decreto con gli articoli dal n 33 al n 41 con tutte le misure sullo sport.

    Di rilievo la novità sulle plusvalenze delle società sportive dilettantistiche di cui all'art 33 che al comma 1 lett b) che prevede:

    "Le  plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le  società sportive  professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del  primo periodo e alle condizioni indicate nel  secondo  periodo  nei  limiti della  parte  proporzionalmente   corrispondente   al   corrispettivo eventualmente  conseguito  in  denaro;   la   residua   parte   della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio  in  cui è stata realizzata."

    Ricordiamo che il comunicato del governo datato 15 giugno specifica che in tema di sport il DL n 75/2023 introduce:

    • la previsione che, per le società sportive professionistiche, solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito;
    • norme sui giudizi sportivi comportanti penalizzazioni di punti, che dovranno iniziare non prima della fine del campionato e concludersi non oltre l’inizio di quello successivo;
    • l’eliminazione dell’applicabilità alle società dilettantistiche delle (future) norme di giustizia sportiva relative ai provvedimenti per l’ammissione ai campionati;
    • la previsione per le società sportive professionistiche a controlli di natura economico-finanziaria per garantire il regolare svolgimento del campionato;
    • un credito d’imposta, per l'anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie;
    • un’esenzione dall’IVA (anche) per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive;
    • la reintroduzione del vincolo sportivo per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche.

    Sempre in materia di sport il comunicato stampa dell'8 giugno del Dipartimento dello Sport riepilogava come segue le misure contenute nella bozza di decreto correttivo alla riforma dello sport che entrerà in vigore dal 1 luglio. Tra le novità vengono segnalate le seguenti: 

    • le semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo, con norme che disciplinano le comunicazioni al centro dell’impiego e la tenuta del libro unico del lavoro, da effettuare anche attraverso il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche le cui implementazioni saranno disciplinate nel pieno rispetto degli obblighi di legge con un decreto interministeriale da emanare entro il 1° luglio; tale registro potrà consentire ad associazioni e società sportive dilettantistiche di inserire, tramite interfaccia web, i dati dei collaboratori sportivi che saranno disponibili per tutti gli enti competenti;
    • il registro verrà dotato di ulteriori funzioni: gli uffici dei due ministeri sono al lavoro per assicurare il rispetto dei tempi previsti per i primi adempimenti; 
    • le norme specifiche per i giudici di gara, per quali il rapporto di lavoro potrà essere attivato tramite convocazione o designazione dell’organismo sportivo; 
    • le norme specifiche per i dipendenti pubblici, con la previsione di un meccanismo di silenzio assenso per il rilascio dell’autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva retribuita (extra orario di lavoro), mentre, in caso di attività non retribuita, sarà sufficiente una comunicazione al datore di lavoro;
    • la maggiore flessibilità nella individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico, con l’innalzamento a 24 ore settimanali del limite previsto per mantenere la presunzione di lavoro autonomo; 
    • il sostegno al mondo paralimpico, con l’introduzione di una nuova disciplina che consente agli appartenenti al club paralimpico di partecipare a competizioni e ad allenamenti con un permesso speciale retribuito, senza richiedere quindi ferie e conservando il posto di lavoro con rimborso degli oneri sostenuti dal datore di lavoro; 
    • l’abbassamento a 14 anni dell’età minima per l’apprendistato per l’istruzione secondaria sia nel professionismo, sia nel dilettantismo; l’intervento in tema di Irap con la previsione, per il mondo del dilettantismo, che non concorrono a determinarne la base imponibile i corrispettivi inferiori fino a 85mila euro; 
    • la previsione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, da istituire di concerto con il Ministero del Lavoro, con compiti di promozione di iniziative di monitoraggio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

    Concludendo ricordiamo che il Consiglio dei Ministri del 31 maggio aveva approvato un decreto in esame preliminare che introduceva disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.

    Leggi anche: Riforma dello sport: in arrivo emendamenti dei Commercialisti per un riepilogo dell'iter di questa riforma e dell'apporto dei Commercialisti.

  • Riforma dello Sport

    Agente sportivo: il trattamento fiscale dei compensi

    Con Risoluzione n 69 del 21 novembre 2022 vengono forniti chiarimenti sul trattamento fiscale dei compensi dell'agente sportivo.

    In particolare, si risponde ad una Associazione che in base all’articolo 4 del proprio Statuto, ha come scopo, senza finalità di lucro, di promuovere, sul piano giuridico e nei rapporti con una Federazione lo sviluppo e il riconoscimento dell’agente sportivo, regolandone l’attività e tutelandone l’immagine e ogni altro aspetto riguardante la sua attività.

    Essa, alla luce della nuova disciplina riguardante la figura dell’agente sportivo, così come delineata dall’articolo 1 del citato d.P.C.M. e dai citati Regolamenti del CONI e della Federazione, chiede di conoscere la corretta qualificazione fiscale e il conseguente regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti agli agenti, regolarmente iscritti ai Registri nazionale CONI e federale in base ai rispettivi Regolamenti, che svolgano l’attività in modo non occasionale, anche ai fini della eventuale applicabilità delle ritenute ai sensi degli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Per approfondimentui sulla figura dell'agente sportivo consigliamo di leggere anche: Agente procuratore sportivo: chi è e cosa fa

    Secondo il chiarimento della corposa Risoluzione n 69/2022, l’esercizio dell’attività di agente sportivo costituisce esercizio di una libera professione regolamentata e pertanto, in mancanza di una disposizione esplicita, i redditi conseguiti rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni ai sensi dell’art 53 del TUIR.

    A supporto di tale assunto si rimanda alla disposizioni del DLgs. n 37/2021 con la disciplina in materia di accesso e di esercizio della professione di agente sportivo dalle quali emerge l’intenzione di declinare l’attività svolta dall’agente sportivo come una professione.

    Inoltre, l'Agenzia specifcia che nell'ipotesi in cui l’attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria, i redditi prodotti costituiscono, redditi d’impresa se il modello societario prescelto è di tipo commerciale. 

    Si ricorda che, con l’entrata in vigore del DPCM 23 marzo 2018, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) il Registro nazionale degli agenti sportivi.
    Al predetto Registro deve essere iscritto chiunque, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti ai fini:
    i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di  prestazione sportiva professionistica;

    i) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica;
    iii) del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: come iscriversi

    Con nota pubblicata sul proprio sito, il Dipartimento dello sport informa che è attivo dal 31 Agosto 2022 il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

    Si ricorda che il registro è stato istituito dal d.lgs. 39/2021 per la cui gestione il Dipartimento si avvale della società “in house” Sport e Salute S.p.a. 

    Nel Registro gestito telematicamente, sono iscritte

    • tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
    • in una sezione speciale, le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).  

    L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica. 

    Registro Nazionale attività sportive dilettantistiche: gli enti già iscritti

    Occorre specificare che a norma dell'art 12 del Dlgs n 39 "Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro".

    Registro Nazionale attività sportive dilettantistiche: i neo-iscritti

    La domanda di iscrizione è inviata attraverso la piattaforma informatica con le modalità descritte nel Regolamento adottato dal Dipartimento, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva affiliante.  

    Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è accessibile all’indirizzo: https://registro.sportesalute.eu 

    Per procedere alla iscrizione, dal sito del Dipartimento dello sport, è necessario creare una nuova utenza accedendo alla pagina seguente:Una volta accreditati la domanda di iscrizione è inviata allegando la seguente documentazione attestante:

    a) dati anagrafici dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica;

    b) dati anagrafici del legale rappresentante;

    c) dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;

    d) dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);

    e) dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori

    f) attività sportive, didattiche e formative, svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni sportive affiliate;

    g) elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);

    h) contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte

    Entro quarantacinque giorni dall'invio della domanda, il Dipartimento per lo Sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste può: 

    • accogliere la domanda e iscrivere l’Associazione/Società; 
    • rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato; 
    • richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361
  • Riforma dello Sport

    Bonus sponsorizzazioni sportive: ecco il codice tributo per l’uso in compensazione con F24

    Con Risoluzione n 69/E del 10 dicembre viene istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.

    In particolare, è istituito il seguente codice tributo: 

    “6954” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

    Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”. 

    L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

    Ricordiamo che con avviso datato 12 ottobre 2021 il Dipartimento per lo sport pubblicava l’elenco dei soggetti beneficiari del credito di imposta pari al 50% degli investimenti in sponsorizzazioni nei confronti degli organismi sportivi.

    L’elenco ha natura provvisoria, essendo fondato sull’istruttoria effettuata dal Dipartimento per lo sport sulla base della documentazione pervenuta.  CLICCA QUI PER CONSULTARE L'ELENCO

    L’ammontare finale del beneficio è subordinato all’inserimento dei dati nel Registro nazionale degli aiuti di stato e ai controlli che effettuerà l’Agenzia delle entrate circa la presenza di eventuali carichi pendenti.

    Si precisa che qualora i soggetti interessati non individuino il proprio nominativo o la ragione sociale nell’elenco, ovvero non trovino riscontro con il beneficio indicato, nonché con gli altri dati pubblicati, possono richiedere informazioni telefonando ai seguenti numeri nei giorni e negli orari corrispondenti:

    • lunedì e martedì: ore 9-12: 06.6779.5144
    • giovedì e venerdì: ore 10-13: 06.6779.6428

    Attenzione al fatto che la misura è stata prorogata anche per le spese sostenute durante l’intera annualità 2021.

    Le istruzioni per la presentazione delle domande verranno rese note sul sito questo sito nelle prime settimane del 2022.

    Ricordiamo inoltre che con risposta a FAQ del 2 marzo 2021 pubblicata sul sito del Dipartimento dello sport, veniva fornito un importante chiarimento sull’utilizzo del bonus sponsorizzazioni sportive.

    La domanda proposta dall’utente riguarda un caso di contratto di sponsorizzazione con decorrenza 1 luglio 2020-31 dicembre 2020. I pagamenti verranno però effettuati anche nel 2021 e prima del 1 aprile, data ultima per la presentazione della richiesta per il bonus. L’utente domanda se i pagamenti devono essere tutti allegati in modo da poter essere utili alla fruizione del bonus.

    Il Dipartimento risponde quanto segue: “ Il primo comma dell’articolo 81 della Legge n 126/2020, riconosce un credito di imposta per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020 dove per investimenti si intendono i pagamenti effettuati. Pertanto, non sono riconosciuti pagamenti effettuati nel corso dell’anno 2021”.

    La risposta parla chiaro. I pagamenti effettuati nel corso del 2021 non sono riconosciuti come validi ai fini della fruizione del bonus. Ciò che conta è il pagamento del periodo e non la competenza della sponsorizzazione.

    Come presentare l'istanza per il bonus sponsorizzazioni

    L’istanza poteva essere inviata fino al 1° aprile 2021 agli indirizzi seguenti:

    Le domande vanno inviate con apposito modulo (scarica qui il modello di domanda) da presentare insieme agli allegati richiesti

    A chi spetta il bonus sponsorizzazioni

    L’articolo 81 del cosiddetto DL Agosto, è dedicato a un nuovo credito di imposta denominato Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

    Per il solo anno 2020, in favore di:

    1. imprese, 
    2. lavoratori autonomi, 
    3. enti non commerciali

    che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive (che presentano le caratteristiche espressamente indicate dal decreto) è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un investimento minimo di 10.000 euro.

    Per approfondimento si legga l'articolo Il Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive del DL Agosto

    Ricordiamo che le disposizioni attuative dell’agevolazione sono state messe a punto dal DPCM del 30 dicembre 2020 

    Il decreto ha definito:

    • i beneficiari del credito,
    •  le informazioni da inserire nella domanda, 
    • i casi di esclusione,
    • le procedure di concessione e di utilizzo della somma, 
    • la documentazione richiesta, 
    • le modalità di controllo ai fini del rispetto della norma e del tetto di spesa fissato dallo stanziamento dei fondi destinati allo scopo.

    Nello specifico all'art 3 dispone le procedura di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta

    Ai fini del riconoscimento del contributo i soggetti interessati presentano apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 1° aprile 2021, mediante un modulo reso disponibile dallo stesso Dipartimento sul proprio sito istituzionale entro il l° febbraio 2021.

    La domanda del bonus sponsorizzazioni per leghe e società sportive

    La domanda contiene:

    a) gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l'investimento;

    b) gli elementi identificativi dei soggetti che hanno ricevuto l'investimento;

    c) l'ammontare dell'investimento realizzato, di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;

    d) la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell'investimento;

    e) l'oggetto della campagna pubblicitaria;

    f) l’attestazione delle spese sostenute, ai sensi dell’articolo 2, comma 2;

    g) l'ammontare del contributo richiesto, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati;

    h) la certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive, nonché l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche;

    i) per le società e le associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

    l) la dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell’'investimento, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. 

    Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione provvede alla concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto del limite complessivo di 90 milioni di euro e ne dà comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale.

    Utilizzo del bonus sponsorizzazioni

    La somma assegnata è utilizzabile dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco, soltanto in compensazione, presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato riconosciuto e in quelle successive fino al suo esaurimento.

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Fondo sostegno società sportive: al via i fondi 2021 per associazioni e società sportive

    Con avviso datato 7 ottobre 2021 pubblicato sul sito del Dipartimento dello Sport si informa che è stato registrato il Decreto attuativo del 20 settembre 2021 che ripartisce le risorse del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive“ stanziate con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (il cosiddetto “Sostegni-bis”).

    Fondo Unico per il sostegno alle associazioni e società sportive

    Le risorse complessive pari a 90 milioni di euro, 

    • sono finalizzate all’erogazione automatica della prima parte della seconda tranche del contributo a fondo perduto relativo all’anno 2021 
    • sono destinate alle oltre 35.000 ASD/SSD già beneficiarie per i bandi del 2020 emanati dal Dipartimento per lo sport.

    In particolare, 

    • le ASD/SSD ammesse al contributo ”canoni di locazione” riceveranno un importo pari a 1,5 mensilità di canone locativo sulla base del valore del canone annuale di locazione fornito nella domanda già compilata per l'anno 2020, individuando una soglia minima di contributo pari a € 2.200,00 e una soglia massima pari a € 30.000,00
    • le ASD/SSD ammesse al contributo “forfettario” riceveranno ciascuna un contributo forfettario pari a € 2.200,00.

    Sono in corso le procedure amministrative necessarie all’avvio degli accrediti di pagamento, la cui conclusione è prevista entro la fine del mese di ottobre. 

    Contestualmente, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per lo sport l’elenco delle ASD/SSD con i singoli importi assegnati.

    Tutti i dettagli relativi all’erogazione del contributo della prima parte della seconda tranche, gli aggiornamenti relativi all’erogazione della seconda parte della seconda tranche (per un importo complessivo della seconda tranche pari a 190 milioni di euro) e di altri sostegni per ASD/SSD, incluse quelle che non hanno avuto ancora la possibilità di accedere ai contributi a fondo perduto connessi ai bandi emanati nel 2020, saranno forniti tramite il sito istituzionale www.sport.governo.it

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Il Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive del DL Agosto

    Il nuovo credito di imposta

    L’articolo 81 del cosiddetto DL Agosto,  è dedicato a un nuovo credito di imposta denominato “Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

    A dispetto di quel che si potrebbe dedurre dal nome, però, il suo ambito di applicazione non è così ampio come si potrebbe ipotizzare.

    Per il solo anno 2020, in favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive (che presentano le caratteristiche espressamente indicate dal decreto) è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un investimento minimo di 10.000 euro.

    Tuttavia la dotazione finanziaria è limitata a 90 milioni di euro, e la norma prevede che il credito di imposta in ogni caso verrà erogato nel limite massimo di spesa stabilito, che costituisce “tetto di spesa”: nel caso in cui le risorse disponibili dovessero risultare insufficienti per soddisfare le richieste ammesse a beneficio, verrà predisposta la ripartizione tra i beneficiari in proporzione al credito di imposta astrattamente spettante.

    Sempre più di frequente il legislatore propone bonus fiscali con dotazione finanziaria potenzialmente insufficiente, prevedendo al contempo, per il caso, la rimodulazione successiva del beneficio in modo proporzionale tra i beneficiari: è possibile che una tale impostazione, se da un lato tuteli la stabilità della spesa, dall’altro, rappresentando di fatto un contributo di ammontare incerto per chi ne dovrebbe usufruire, possa ridurre anche notevolmente la capacità di stimolo all’investimento, obiettivo per il quale la norma nasce.

    Alle associazioni e alle società, professionistiche e dilettantistiche, è richiesto di certificare lo svolgimento di attività sportiva giovanile.

    L’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti previsti dai Regolamenti UE in tema di aiuti “de minimis”.

    A successivo decreto attuativo sono demandate le modalità operative per poter usufruire del beneficio.

     

    I soggetti sponsorizzabili

    L’agevolazione in esame ha una platea molto ampia in termini di soggetti che ne possono usufruire (aziende, lavoratori autonomi, enti non commerciali), ma lo stesso non vale per quanto riguarda i soggetti che possono essere sponsorizzati, indicati in modo preciso dalla normativa, e precisamente:

    leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche;

    società sportive professionistiche operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile;

    società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile.

    Inoltre non è sufficiente che il soggetto sponsorizzato appartenga a una di queste categorie, la norma prevede anche delle cause di esclusione.

    Le leghe, le società e le associazioni di cui sopra devono avere realizzato in Italia, nell’anno d’imposta 2019, ricavi, come definiti dall’articolo 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR, per un importo compreso tra 200 mila euro e 15 milioni di euro.

    Poi il decreto esclude le sponsorizzazioni verso i soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge n.398 del 16 dicembre 1991, definiti all’articolo 1 comma come “le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo  di lucro, affiliate alle federazioni  sportive  nazionali  o  agli  enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai  sensi  delle  Leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e  che  nel periodo  d'imposta precedente  hanno  conseguito  dall'esercizio  di attività commerciali proventi per un importo non  superiore  a  lire 100 milioni,  possono  optare  per  l'applicazione  dell'imposta  sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche  e dell'imposta locale  sui  redditi secondo  le  disposizioni  di  cui all'articolo 2”.

    Si noterà come la prima causa di esclusione includa anche la seconda, per cui è possibile che in sede di emanazione il punto venga limato.