• Adempimenti Iva

    Insetticidi fitosanitari e aliquota IVA: chiarimenti ADE

    Con Risposta a interpello n 22 del 7 novembre le Entrate chiariscono l'aliquota IVA dei prodotti contenenti feromoni finalizzati al monitoraggio e alla cattura di insetti infestanti.

    Vediamo i chiarimenti.

    Insetticidi fitosanitari: quale aliquota applicare

    L'istante opera nell'ambito del settore della produzione e della vendita all'ingrosso di prodotti per la disinfestazione, commercializzando, tra l'altro, beni inquadrati come ''prodotti fitosanitari'', nonché prodotti contenenti feromoni, finalizzati al monitoraggio e alla cattura degli insetti infestanti, anche nel settore dell'agricoltura.
    Alla luce delle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute del 4 ottobre 1999, n. 14 e nel Regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Istante chiede quale sia l'aliquota IVA applicabile alla vendita dei prodotti contenenti feromoni che commercializza, precisando che detti prodotti non sono soggetti ad autorizzazione da parte del Ministero della Salute, prevista dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per i prodotti fitosanitari.

    In particolare, chiede di sapere se il prodotto X debba essere considerato un prodotto fitosanitario, con conseguente applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai sensi del punto 110) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 anche in assenza
    dell'autorizzazione di immissione in commercio da parte del Ministero della Salute
    .
    Al tal fine, il Contribuente ha presentato un parere di accertamento tecnico rilasciato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha classificato il prodotto in questione tra gli ''Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide: altri insetticidi: altri altri '', di cui al codice NC 3808 91 90.

    L'Amministrazione evidenzia che il numero 110), Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% per la cessione dei prodotti fitosanitari. 
    Secondo l'ADE i prodotti in commento consentono di attirare l'infestante mediante l'erogazione di feromoni, per poi catturarlo ed ucciderlo (visto anche il parere tecnico di ADM); di conseguenza, pur non essendo soggetti all'autorizzazione ministeriale, i beni in commento possono essere considerati come "prodotto fitosanitario" e potranno beneficiare dell'aliquota IVA ridotta pari al 10%, in ragione della loro finalità di salvaguardia.

    L'agenzia ritiene che il rilascio dell'AIC non sia un requisito per qualificare ''fitosanitario'' un prodotto: rappresenta piuttosto un requisito imprescindibile per la sua commercializzazione e per il suo utilizzo nel territorio dello Stato, o in altro Stato membro.
    In altri termini, se un prodotto presenta tutte le caratteristiche per essere definito ''fitosanitario'' ai sensi del citato articolo 2 del Regolamento n. 1107/2009 può essere immesso in commercio ed impiegato solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione ministeriale.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Rinuncia unilaterale del credito IVA verso il fallimento: chiarimenti ADE

    Con Risposta a interpello n 203 del 15 ottobre le Entrate rispondono ad un contribuente che vorrebbe rinunciare unilateralmente ad un credito IVA vantato verso un fallimento.

    La società fa presente di vantare un credito senza alcuna possibilità di recupero.

    Essa intende rinunciare allo stesso, con l'obiettivo di poter recuperare l'IVA anticipatamente rispetto alla conclusione della procedura, ossia vorrebbe rinunciare per emettere nota di variazione IVA, (…) anticipatamente alla definitività del piano di riparto, e le Entrate replicano che non è possibile, vediamo il perché.

    Rinuncia unilaterale del credito IVA verso il fallimento: chiarimenti ADE

    L'agenzia ritiene che la ''rinuncia unilaterale al credito'' che l'istante intende esercitare nei confronti del ''Fallimento[BETA]'' non possa essere ''assimilata'' ad alcuna delle ipotesi elencate al comma 2 dell'articolo 26 del decreto IVA.

    Più in dettaglio, quando un'operazione per la quale è stata emessa fattura viene meno, in tutto o in parte, oppure se ne riduce l'ammontare imponibile a seguito di eventi come dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o eventi simili, il cedente o prestatore del servizio ha il diritto di ridurre la base imponibile e, quindi, l'IVA. Questo si ottiene emettendo una "nota di variazione" che corregge l'operazione precedente.

    La nota di variazione non può essere emessa se sono passati più di 12 mesi dall'operazione originale, tranne in casi di errori di fatturazione o accordi tra le parti che modificano l'operazione.

    La variazione è consentita anche nel caso in cui il cessionario o committente non paghi il corrispettivo dovuto, ma solo se questi è soggetto a una procedura concorsuale (come il fallimento) o altre procedure esecutive rimaste infruttuose.

    Le Entrate specificano quindi che nel caso di rinuncia unilaterale all'incasso del credito (aspetto meramente finanziario), l'operazione economica originaria che ha determinato l'esercizio della rivalsa dell'imposta, non viene meno in tutto o in parte, né se ne riduce l'ammontare imponibile.

    In altre parole, l'incasso del credito, cui l'istante «intende rinunciare», riguarda il profilo meramente finanziario, non essendosi modificati i rapporti già conclusi, né essendo stata invocata alcuna clausola contrattuale risolutiva. 

    La sorte finanziaria del credito (ossia il mancato incasso) costituisce presupposto per la variazione dell'imponibile e dell'imposta solo in presenza di una procedura concorsuale o di azioni esecutive rimaste infruttuose.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Autofattura denuncia: occorre il pagamento del servizio

    In base all’articolo 6, comma 8, del Decreto Legislativo 417/1997 c’era l’obbligo, per il cessionario o committente, trascorsi quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione senza ricevere la fattura per l’acquisto di un servizio o di un bene, di emettere una autofattura per regolarizzare la posizione.

    Tale adempimento prendeva il nome di autofattura denuncia perché, attraverso l’emissione dell’autofattura il contribuente metteva a conoscenza l’Agenzia delle Entrate della mancanza del cedente o prestatore.

    La mancata emissione dell’autofattura, da parte del cessionario o committente comportava l’applicazione di una sanzione pari al 100% dell’imposta non versata.

    Dal primo settembre 2024 l’autofattura denuncia va in soffitta e viene sostituita dalla comunicazione denuncia, ex articolo 2 del Decreto Legislativo 87/2024 che novella l’articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 417/1997: un adempimento analogo, da effettuarsi in luogo dell’autofattura, entro il più breve termine di 90 giorni dal termine nel quale doveva essere emessa la fattura.

    Anche in questo caso è prevista una sanzione da applicarsi per la mancata effettuazione della comunicazione denuncia, nella misura del 70% dell’imposta non versata.

    La decorrenza del termine di emissione

    La recente ordinanza della Corte di Cassazione numero 13268, pubblicata il 14 maggio 2024, prende in esame, in relazione alla contestabilità della mancata emissione dell’autofattura denuncia (ma considerazioni analoghe si possono fare per la comunicazione denuncia), i termini di emissione in caso di prestazione di servizi.

    L’Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente la mancata effettuazione dell’adempimento perché, trascorsi quattro mesi dall’effettuazione della prestazione, entro i successi 30 giorni avrebbe dovuto emettere l’autofattura.

    I giudici di legittimità però puntualizzano un punto importante: il fatto che, dato che la fattura non emessa era relativa a una prestazione di servizi, non poteva applicarsi automaticamente il periodo di decorrenza di quattro mesi, a partire dall’effettuazione dell’operazione (come invece avviene per l’acquisto di beni), in quanto l’obbligo dell’emissione del documento, per il caso dei servizi, scatta nel momento in cui il servizio viene pagato.

    E dato che, nel caso esaminato, il pagamento non era avvenuto, correttamente il contribuente non aveva emesso il documento.

    La motivazione di ciò trova fondamento semplicemente nella disciplina IVA, più precisamente nel comma 3 dell’articolo 6 del DPR 633/1972, in base al quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo; momento in cui, in base al successivo comma 5, l’imposta diviene esigibile.

    In base alla normativa IVA, infatti, il fatto generatore dell’imposta è l’effettuazione della prestazione, ma il momento in cui l’IVA diviene esigibile è il momento del pagamento; per questo l’obbligo di emissione della fattura, da parte del cedente o prestatore, nasce nel momento in cui il cessionario o committente effettua il pagamento del servizio espletato.

    In ragione di ciò, nel momento in cui non è avvenuto il pagamento del corrispettivo, anche se la prestazione del servizio è stata espletata, non si può contestare al cessionario o committente la mancata emissione dell’autofattura denuncia, in quanto questi non ha correttamente ricevuto il documento in conseguenza proprio del fatto che il pagamento del corrispettivo non era stato effettuato.

  • Adempimenti Iva

    Liquidazione ordinaria di società: no alla nota di variazione post estinzione

    Con la Risoluzione n 47 del 19 settembre le Entrate hanno replicato ad un ricorrente quesito.

    Più volte è stato chiesto di chiarire se alla liquidazione ordinaria di una società possano essere applicati i principi enunciati per le operazioni straordinarie in merito agli effetti successori negli adempimenti fiscali e, in particolare, con riguardo alla possibilità di emettere note di variazione, ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    Viene chiarito che non è possibile e pertanto nel caso la società emittente la fattura si estingua prima di avere esercitato la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, il diritto di credito verso l’Erario alla restituzione della maggiore Iva a debito non può essere trasferito per successione ai soci, ma si estingue insieme ad essa, diversamente da quanto, invece, accade nell’ambito di una operazione straordinaria con effetti successori, dove il soggetto che sopravvive e prosegue l’attività imprenditoriale eredita anche le posizioni soggettive ad essa correlate e la possibilità di assolvere ai connessi adempimenti fiscali.

    Società liquidata non può emettere nota variazione: chiarimenti ADE

    L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 47/E del 19 settembre 2024, ha chiarito che i principi successori applicabili alle operazioni straordinarie, come le fusioni, non si estendono alla liquidazione ordinaria di una società, in particolare per quanto riguarda la possibilità di emettere note di variazione ex articolo 26 del Decreto IVA.

    Nelle operazioni straordinarie, come la fusione o l'incorporazione, la società risultante subentra nei diritti e negli obblighi della società incorporata, inclusa la facoltà di emettere note di variazione in diminuzione

    Tuttavia, la liquidazione ordinaria, che comporta la conclusione definitiva dei rapporti sociali e la cancellazione della società dal Registro delle imprese, non prevede tale subentro.

    Di conseguenza, se la società si estingue senza aver emesso una nota di variazione, i soci non possono sostituirsi ad essa per recuperare l'IVA su crediti non incassati.

    L’Agenzia ha ribadito che, in caso di liquidazione, non si realizza una prosecuzione dell'attività e non vi è alcuna successione nei diritti fiscali della società estinta, come invece avviene nelle operazioni straordinarie. 

    Pertanto, il diritto di emissione della nota di variazione si estingue con la società stessa, escludendo qualsiasi trasferimento ai soci.

    Questo principio si pone in linea con precedenti interpretazioni giurisprudenziali e prassi dell’Agenzia, rafforzando il concetto che la liquidazione ordinaria e le operazioni straordinarie hanno finalità diverse, con implicazioni diverse in termini di adempimenti fiscali.

  • Adempimenti Iva

    Distacco di personale: imponibile IVA se c’è corrispettività tra servizio e somma

    La Corte di Cassazione si allinea all'orientamento unionale sull'imponibilità IVA del personale distaccato.

    L'Ordinanza n 22700 del 2024 ha evidenziato che l’operazione è imponibile anche nell’ipotesi in cui l’addebito al soggetto che fruisce della prestazione venga effettuato al mero costo, sussistendo la corrispettività tra il servizio prestato e la somma ricevuta. 

    Distacco di personale: imponibile IVA se c’è corrispettività tra servizio e somma

    La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22700 del 12 agosto 2024, ha stabilito che il distacco di personale può essere soggetto a IVA anche quando il rimborso delle spese sostenute per il personale distaccato avviene senza margini di profitto

    La Corte ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-94/19 dell'11 marzo 2020), che ha sancito che l'imponibilità ai fini IVA sussiste qualora vi sia un nesso di corrispettività tra il servizio reso e l'importo ricevuto, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia pari o inferiore ai costi sostenuti. 

    La Corte ha chiarito che il semplice rimborso dei costi, in mancanza di lucro, non esclude l'assoggettamento a IVA, definendo con chiarezza il perimetro fino ad ora applicato in modo restrittivo.

    In precedenza la giurisprudenza europea ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988, che escludeva la rilevanza ai fini IVA dei prestiti o distacchi di personale qualora venisse rimborsato solo il costo sostenuto. La Corte di Giustizia ha richiesto che, ai fini della imponibilità, venga verificata la sussistenza di un nesso di corrispettività tra il servizio prestato e l'importo addebitato. 

    La Cassazione ha anche evidenziato che sarà necessario attendere ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, cui si rimanda la specifica dei casi in cui il distacco di personale può essere escluso dall'imposta per assenza del nesso di corrispettività.

  • Adempimenti Iva

    L’F24 spiegato dalle Entrate: nuova guida con tutte le info

    L'agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova guida con approfondimenti su tutti i servizi online e in presenza a disposizione dei contribuenti.

    Vediamo quanti tipi di F24 ci sono e come correggere gli errori eventuali ai fini di corretti pagamenti delle imposte.

    Modello F24 quanti ce ne sono e modalità di presentazione

    Esistono diversi tipi di modello F24, i due più comuni sono:

    • Modello F24 ordinario: utilizzato per il pagamento di imposte e contributi.
    • Modello F24 Elementi identificativi (Elide): utilizzato per versare tributi diretti a un preciso ufficio dell'Agenzia e a fronte di un determinato atto, come ad esempio i tributi dovuti a fronte di atti e contratti registrati.

    Il modello F24 può essere presentato in diverse modalità:

    1. Online tramite "F24 web": disponibile nell’area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.
    2. Servizio di home banking: tramite la banca o Poste Italiane, con addebito sul conto corrente.
    3. Sportelli fisici: presso le banche, gli uffici postali e l'Agenzia entrate-Riscossione. Questa modalità è riservata a chi non è titolare di partita IVA e non sta utilizzando crediti in compensazione.

    Correzione errori nel Modello F24

    Se ci si accorge di aver commesso degli errori nella compilazione del modello F24, si può chiedere la correzione dei dati tramite il servizio CIVIS – Richiesta modifica delega F24, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, seguendo questi step:

    1. Ricerca della delega da modificare: si può cercare la delega da modificare utilizzando diverse chiavi di ricerca come il protocollo, il progressivo telematico, o la data di versamento/saldo/codice ente (es. ABI).
    2. Modifica della delega: si può modificare i dettagli come il codice tributo, il mese e l'anno di riferimento, e il numero della rata. Puoi anche suddividere gli importi e confermare le modifiche.
    3. Invio e ricezione del protocollo di accettazione: Dopo aver effettuato le modifiche, si riceve un protocollo di accettazione.

    Attenzione al fatto che si può chiedere la modifica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate. 

    Sono esclusi i contributi/tributi delle sezioni “INPS”, “Altri enti previdenziali e assicurativi”, e i tributi della sezione “IMU e altri tributi locali”.

    La lavorazione della richiesta avviene in tempi rapidi. Il servizio permette di ricevere l’avviso della conclusione della pratica tramite SMS ed e-mail, all’indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefono indicati nella richiesta.

  • Adempimenti Iva

    IVA Studio Medico associato: spettanza della esenzione

    Con Risposta n 161 del 26 luglio le Entrate chiriscono l'applicabilità dell'esenzione Iva alle Associazioni della Medicina di gruppo costituite da medici di medicina generale per accentrare tutte le spese di gestione, come assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, ecc.

    L'Associazione costituita da quattro medici di medicina generale che operano nell'ambito dell'assistenza primaria all'interno dello stesso ambito territoriale e non svolgono attività di libera professione per più di cinque ore settimanali, ha aperto una posizione fiscale propria per gestire tutte le spese di gestione e redistribuirle tra gli associati senza applicare un mark up, e chiede se le operazioni di ribaltamento dei costi di gestione ai medici associati, senza applicare un mark up, possano essere esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972.

    L'Agenzia delle Entrate risponde in modo affermativo, vediamo il perchè.

    IVA Studio Medico associato: spettanza della esenzione

    L'Agenzia sottolinea che l'articolo 10, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'esenzione IVA per le prestazioni di servizi effettuate da consorzi (e strutture similari) ai propri consorziati, purché i corrispettivi non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse e a condizione che la percentuale di detrazione non sia superiore al 10%.

    La risposta dell'Agenzia si basa sull'interpretazione della normativa europea e nazionale e della prassi amministrativa e sottoliena che l'esenzione si applica quando le associazioni autonome di persone forniscono servizi necessari e funzionali all'attività esente svolta dai membri, come nel caso dell'Associazione medica istante.

    Viene evidenziato anche che la norma comunitaria vuole evitare che i soggetti che svolgono attività esenti, siano penalizzati dall'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti necessari alla gestione del loro lavoro.

    Quindi, nel caso specifico, l'Agenzia delle Entrate conclude che alle operazioni di riaddebito delle spese comuni effettuate dall'Associazione ai medici associati si applica il regime di esenzione IVA, conformemente all'articolo 10, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972.

  • Adempimenti Iva

    Immatricolazione auto da San Marino: regole Ade per esclusioni IVA

    L'agenzia delle Entrate con il Provvedimento n 296689 del giorno 16 luglio da attuazione a quanto previsto dalla legge di bilancio 2024 sulle immatricolazioni di auto e moto da San Marino e Vaticano,

    In particolare si definiscono modalità e termini delle verifiche propedeutiche all’immatricolazione di veicoli che gli uffici ADE devono effettuare nelle ipotesi in cui non sia previsto il versamento dell’Iva con il modello ’“F24 Versamenti con elementi identificativi”.

    Prima di dettaglia, ricordiamo anche che con la Circolare n 3 del 16 febbraio le Entrate hanno chiarito diversi aspetti delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 che di seguito si dettagliano.

    Immatricolazioni auto da San Marino e Vaticano: le nuove regole

    Con l’articolo 1, comma 93, della legge di bilancio 2024 è stato aggiunto all’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 26211, il comma 9-ter, il quale stabilisce che, «ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63312, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni del presente comma».  Il provvedimento atteso è quello di ieri 16 luglio 2024.

    La norma in commento, al fine di contrastare le frodi IVA nel settore del commercio dei veicoli, ha esteso la procedura di immatricolazione prevista per i veicoli di provenienza unionale, di cui ai commi 9 e 9-bis dell’articolo 1 del d.l. n. 262 del 2006, anche a quelli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino. 

    In particolare, si prevede che la richiesta di immatricolazione o di voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, sia subordinata alla contestuale presentazione di una copia del modello F24 recante, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione all’interno del territorio dello Stato.

    In attuazione del citato comma 9-bis, cha ha attribuito i poteri di controllo alle Entrate, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate pubblicato in data 17 luglio 2020 (prot. n 265336/2020), con il quale – oltre a integrare il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 aprile 2018 (prot. n. 2018/84332), concernente la definizione della competenza territoriale e della documentazione da esibire per la presentazione delle istanze connesse all’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza unionale – sono stati individuati, tra l’altro, “i termini e le modalità della verifica da parte dell’Agenzia delle entrate sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento di cui all’art. 1 comma 9 del decreto-legge ottobre 2006, n. 262 (versamento dell’Iva con “F24 Versamenti con elementi identificativi”), ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso”

    Con il provvedimento del 16 luglio l’Agenzia delle entrate definisce modalità e termini delle verifiche propedeutiche all’immatricolazione di veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano.
    Le ipotesi di esclusione dall’adempimento del versamento dell’Iva con “F24 Versamenti con elementi identificativi” riguardano:

    • a) gli acquisti, effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino, per i quali sia stata emessa fattura con addebito d’imposta (secondo le regole indicate dagli articoli 7 e 10 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021)
    • b) gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli introdotti nel territorio dello Stato come provenienti da San Marino e Città del Vaticano, effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni e relativi a beni destinati a essere utilizzati dall’acquirente come beni strumentali all’esercizio dell’attività artistica, professionale o d’impresa
    • c) gli acquisti a titolo oneroso da parte di soggetti operanti fuori dall’esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti da San Marino, effettuati presso soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni, e per i quali sia stata emessa fattura con addebito d’imposta
    • d) l’introduzione nel territorio dello Stato di autoveicoli e motoveicoli usati, come provenienti da San Marino, fuori dall’esercizio di imprese, arti o professioni;
    • e) l’introduzione nel territorio dello Stato di autoveicoli e motoveicoli, come provenienti dal territorio dello Stato della Città del Vaticano, fuori dall’esercizio di imprese, arti o professioni.

    Ai fini del riconoscimento della sussistenza di una delle condizioni di esclusione dal versamento con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, in generale, va presentata apposita istanza alla direzione provinciale delle Entrate competente, allegando tra l’altro, oltre alla documentazione relativa alla specifica ipotesi:

    • a) originale della carta di circolazione del veicolo
    • b) estremi del titolo d’acquisto o della fattura,

    aggiungendo le attestazioni relative ai determinati casi descritti, con dovizia di particolari, nel provvedimento odierno.

    La direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate comunica l'esito positivo al centro elaborazione dati (Ced) del dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, al fine di consentire l’immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell’imposta mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

    La verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione avviene in 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, estendibili di altri 30 giorni in necessità di riscontri specifici e più approfonditi.

  • Adempimenti Iva

    Anomalie IVA 2021: lettere di compliance in arrivo

    Viene pubblicato Provvedimento Ade n 29534 del 15 luglio  con le regole per l'adempimento spontaneo per le anomalie IVA 2021.

    Vediamo i dettagli.

    Anomalie IVA 2021: come regolarizzare

    L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni derivanti dal confronto tra:

    • a) i dati fiscali delle fatture elettroniche (“dati fattura” come definiti al punto 1.2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 novembre 2022 e successive modificazioni) emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    • b) i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 
    • c) i dati indicati nella Dichiarazione annuale IVA; da cui risulterebbero delle anomalie dichiarative per il periodo di imposta 2021.

    L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni su indicata al domicilio digitale dei singoli contribuenti

    La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata 3 “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono resi disponibili:  

    • a) il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, per la quale risultano delle anomalie;   
    • b) i seguenti dati della dichiarazione di cui al punto a): 
      • i. per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE38 (Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione); 
      • ii. per le operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge), per le quali il contribuente risulta debitore d’imposta, la somma algebrica degli importi indicati nella colonna 1 dei righi VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16 e VJ17;   
    • c) importo della somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente aventi le seguenti nature: 
      • i. attive imponibili;   
      • ii. passive con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 17 e ai commi 7 e 8 dell’art. 74, del d.P.R. n. 633 del 1972; 
    • d) ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili e/o delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge) che non risulterebbe indicato nella dichiarazione IVA;   
    • e) dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili; 
    • f) ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni imponibili, distinto per “matricola dispositivo RT”, “documenti commerciali online” o “distributori carburanti”;   
    • g) dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge).

    Conseguentemente, i contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata. 

  • Adempimenti Iva

    Rimborso IVA soggetti non residenti: l’ADE chiarisce i termini

    Le Entrate con Risposta a interpello n 147 del giorno 11 luglio replicano ad una società di diritto tedesco, che è «in possesso di  un'identificazione diretta in Italia, se pur non attraverso un numero di partita IVA, bensì  un codice fiscale, n. (…), attribuito in data 25 luglio 2018.»  

    Con riferimento all'attività svolta in Italia, l'istante dichiara di aver «ricevuto, negli anni 2017, 2018 e 2019, fatture da fornitori nazionali con applicazione dell'IVA  ordinaria nazionale al 22%, in quanto riferite a merci che la stessa [ALFA] avrebbe poi  venduto nuovamente a soggetti nazionali, completando così una triangolazione che non  comportava fuoriuscita di merci dal territorio nazionale italiano».

    Precisa di non aver ancora presentato alcuna dichiarazione o posto in essere altro adempimento fiscale.  

    Ciò premesso, chiede di conoscere la corretta procedura da adottare al fine di ottenere il rimborso dell'eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia nei suddetti periodi d'imposta. 

    Le Entrate rigettano l'ipotesi di aprire una PIVA con effetto retroattivo e ricordano quando si può chiedere il rimborso IVA tramite il portale elettronico per gli operatori comunitari, specificando che la società non può avvelersene per decorso del termine perentorio.

    Rimobrso IVA tramite portale elettronico per operatori comunitari: regole

    Le Entrate nel replicare alla società istante ricordano che l'articolo 38bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633 detta le regole in tema di rimborsi chiesti con il c.d. 'portale  elettronico' dagli operatori comunitari che hanno corrisposto l'IVA in Italia, secondo le  regole previste dalla direttiva 2008/9/CE. 

    Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 53471 del 1° aprile  2010, attuativo della normativa in parola, ha stabilito le modalità e i termini procedurali  per il rimborso e per la realizzazione dei relativi scambi informativi, attribuendo al Centro operativo di Pescara la competenza a gestire i rimborsi in oggetto. 

    Dal 2010, infatti, i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri, che hanno intenzione di chiedere il rimborso dell'imposta assolta in Italia, relativamente agli  acquisti ivi eseguiti direttamente  senza ricorrere all'identificazione diretta o al rappresentante fiscale devono presentare un'apposita istanza in via telematica al proprio Stato membro di stabilimento, che provvede ad inoltrarla al Centro operativo di Pescara. 

    La domanda di rimborso può riferirsi ad un trimestre solare o all'anno solare, e  può essere presentata:   

    • se trimestrale, a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di  riferimento ed entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento;  
    • se annuale, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello oggetto  della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno.  

    Il termine del 30 settembre dell'anno successivo, previsto dalla Direttiva 2008/9/ CE, è un termine perentorio, la cui inosservanza provoca la decadenza del rimborso.  

    Tra le condizioni che escludono la possibilità di attivare la procedura di rimborso  mediante ''portale elettronico'', il comma 1 dell'articolo 38bis2 annovera:  

    • 1) la presenza in Italia di una stabile organizzazione del soggetto non residente;  
    • 2) l'acquisto di beni e servizi con imposta indetraibile secondo la legge italiana;  
    • 3) l'effettuazione in Italia di operazioni attive, ad eccezione:   
      • delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie, non  imponibili ai sensi dell'articolo 9 del decreto IVA; 
      • delle operazioni per le quali l'imposta è assolta dal cessionario o committente  con il meccanismo del reversecharge; 
      • delle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 74septies del decreto IVA.  

    Con riferimento alla condizione sub 1), si rammenta che con diversi documenti di prassi è stato chiarito che  l'identificazione diretta (che, come previsto dall'articolo 35ter del decreto IVA, prevede  l'attribuzione di una partita IVA italiana), al pari della nomina di un rappresentante  fiscale (facoltà riconosciuta dall'articolo 17, comma 3, del decreto IVA), non preclude al  soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso IVA mediante la procedura del  'portale elettronico ', purché le fatture di acquisto la cui IVA è richiesta a rimborso:  

    • siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente (non è, quindi,  consentito utilizzare il portale per ottenere il rimborso dell'eccedenza dell'IVA a credito  relativa alle fatture passive intestate alla partita IVA italiana);  
    • non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale  presentata utilizzando la partita IVA italiana.

    Ciò in quanto l'utilizzo della partita IVA italiana denota, invece, la scelta di  ottenere il rimborso dell'eccedenza del credito IVA, al verificarsi delle condizioni  prescritte dall'articolo 30 del decreto IVA, ai sensi dell'articolo 38bis del medesimo decreto e, dunque:   

    • se annuale, mediante la compilazione del quadro VX della dichiarazione IVA, da  presentare entro i termini di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica  22 luglio 1998, n. 322;   
    • se trimestrale, mediante la presentazione dell'istanza telematica (modello TR),  da inviare entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo  quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14  ottobre 1999, n. 542.  

    Residua, infine, la procedura del cd. ''rimborso anomalo'', oggi disciplinato  dall'articolo 30ter del decreto IVA, secondo cui «la domanda di  restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni  dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è  verificato il presupposto».  

    Detto articolo prevede una disciplina  applicabile nelle ipotesi di indebito versamento IVA  speciale rispetto a quella prevista dall'articolo 30 e 38bis, 38bis2 per i rimborsi c.d. 'ordinari ' dell'eccedenza a credito IVA che si genera nell'ambito del  processo di liquidazione periodica o annuale, quando l'imposta sugli acquisti eccede  quella sulle vendite o, come accade per i non residenti, quando sono effettuati acquisti  rilevanti ai fini IVA in Italia intestati direttamente alla partita IVA estera. 

    La facoltà di avvalersi di tale rimedio è stata, altresì, riconosciuta dalla prassi, con le circolari n. 34/E del 6 agosto 2012 e n. 21/E del 25 giugno 2013, nell'ipotesi di  crediti IVA emergenti da dichiarazioni omesse, utilizzati in detrazione nelle dichiarazioni  successive, solo se: 

    • i) a seguito di liquidazione operata ai sensi dell'articolo 54bis del  decreto IVA, il contribuente attesti con idonea documentazione l'esistenza del credito,  ovvero
    • ii) all'esito del riconoscimento dello stesso in sede di contenzioso relativo alla  cartella di pagamento conseguente alla predetta liquidazione (sia in fase di mediazione/ conciliazione che a seguito di pronuncia giudiziale).  

    Rimborso IVA soggetti non residenti: l’ADE chirisce i criteri

    Dalla ricostruzione dei fatti sembrerebbe che l'istante abbia operato sul territorio italiano per un periodo di tempo: 

    • avvalendosi della propria partita IVA estera, essendo in possesso solo di  un codice fiscale in Italia e, quindi, in assenza di identificazione diretta o di un  rappresentante fiscale;   
    • effettuando operazioni attive nei confronti di soggetti passivi (con versamento  dell'imposta mediante applicazione con il meccanismo del reversecharge), non avendo  posto in essere alcun adempimento fiscale nel territorio anche dichiarativo.  

    Nel presupposto, quindi, che sussistessero tutte le condizioni prescritte dalla normativa di riferimento l'istante avrebbe potuto esclusivamente azionare la procedura di rimborso mediante ''portale  elettronico'' disciplinata dall'articolo 38bis2 del decreto IVA.  

    Essendo ormai decorsi i termini prescritti (ovvero il 30 settembre dell'anno solare  successivo al periodo di riferimento per i rimborsi trimestrali ed il 30 settembre del medesimo anno per i rimborsi annuali), l'istante risulta decaduto dalla possibilità di  recuperare l'eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia. 

    Resta esclusa, in tale circostanza, la facoltà di avvalersi previa attribuzione 'retroattiva ' della partita IVA, a valere dal 2017 (ossia a distanza di 7 anni) e  presentazione delle dichiarazioni annuali ultratardive per gli anni dal 2017 al 2022 del rimedio del ''rimborso anomalo'' al fine di ottenere la restituzione dell'imposta oltre i  termini ordinari'', con le modalità illustrate dalle citate circolari nn. 34/E del 2012 e 21/ E del 2013. 

    D'altronde, l'attribuzione, con effetto retroattivo, della partita IVA italiana  è possibile solo se effettuata entro un 'termine ragionevole' dalla data di effettuazione della prima operazione di acquisto.

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