• Adempimenti Iva

    DPC ospedaliero di filtraggio aria: corretta IVA da applicare

    Con Risposta a interpello n 106/2024 le Entrate hanno chiarito l'aliquota IVA da applicare ad un Dispositivo di copertura letti ospedalieri con filtro.

    L'istante ha depositato una richiesta di brevetto per un dispositivo di protezione collettiva DPC e ritiene di potervi applicare l'IVA al 5% per i sistemi di filtraggio, l'ADE non è d'accordo, vediamo il perché

    DPC ospedaliero di filtraggio aria ospedaliero: corretta IVA da applicare

    La Società riferisce che: 

    • 1.  ha sviluppato un Dispositivo di Protezione Collettiva (DPC) che consiste, in estrema sintesi, in un sistema di copertura/tenda da applicare ai letti ospedalieri dei pazienti collegata ad un sistema di aspirazione e filtraggio, per il controllo delle infezioni ospedaliere;  
    • 2.  ha depositato una domanda di brevetto per tale DPC presso l'Ufficio Italiano Brevetti denominato ''Dispositivo di protezione collettiva particolarmente per strutture sanitarie del tipo di ospedali, cliniche private, presidi sanitari e simili'', in quanto l'invenzione che si vuole tutelare attraverso il brevetto consiste nel particolare sistema di aperture passanti e richiudibili che consentono, grazie al sistema di aspirazione e filtraggio, di operare sul paziente attraverso la copertura/tenda senza che si verifichi fuoriuscita di aria contaminata; 
    • 3.  è sua intenzione produrlo e commercializzarlo

    La Società chiede quale sia l'aliquota IVA applicabile alla cessione del decritto DPC, alla luce delle norme specifiche adottate contestualmente al diffondersi della pandemia da COVID19.

    Le entrate specificano che è applicabile l'IVA ordinaria e non quella ridotta al 5% in quanto il DPO dopo valutazione anche di documenti di prassi in consultazione con l'ADM, non è qualificabile né come sistema di aspirazione, né come aspiratore chirurgico e, allo stato attuale, non rientra in alcuna altra categoria dei beni riportati nell'elenco tassativo di cui al numero 1ter.1 della Parte IIbis, né in altre voci delle Parti II e III della Tabella A, allegata al Decreto IVA, che prevedono l'applicazione di aliquote ridotte. 

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Classificazione merci e IVA: nuovo modello dal 1 maggio

    L'Agenzia delle Dogane con avviso del 23 aprile informa del fatto che dal 1° maggio rende disponibile una nuova procedura telematica per definire l'aliquota Iva delle merci, come previsto dalla circolare 32/E del 2010.

    Come specificato dalle istruzione delle stesse Dogane, l’istanza, presentabile col nuovo modello, deve riportare una descrizione dettagliata della merce e deve essere corredata di eventuali schede tecniche, foto, analisi chimiche e campioni. L’accertamento tecnico viene rilasciato in 120 giorni. 

    Nel caso in cui sia necessario espletare l’analisi del campione merceologico da parte dei Laboratori chimici doganali, tale termine è sospeso fino all’esito delle analisi.

    Classificazione merci e IVA: come compilare l’istanza

    Il richiedente l'accertamento tecnico, nel modello deve indicare:

    • Campo 1: indicare la denominazione, la sede e la partita IVA del richiedente.
    • Campo 2: nel caso il richiedente sia un soggetto certificato AEO, indicare gli estremi dell’autorizzazione.
    • Campo 3: nel caso sia previsto un soggetto che rappresenta il richiedente per la presentazione della istanza, indicare il nominativo e allegare la procura e un documento di identità.
    • Campo 4: indicare una persona di contatto (nominativo, e-mail, n. di telefono)
    • Campo 5: indicare la classificazione tariffaria proposta dal richiedente (facoltativo).
    • Campo 6: indicare la denominazione commerciale della merce
    • Campo 7: riportare la descrizione dettagliata della merce per consentire la corretta identificazione dell’articolo da classificare, allegando eventuali schede tecniche, foto, analisi chimiche e campioni. Oltre ad indicare la natura della merce, il richiedente deve anche fornire informazioni riguardo alla descrizione fisica, alla funzione o all’uso della merce e alla sua composizione, descrivendone le caratteristiche, ad esempio le dimensioni, il colore, l’imballaggio ed altre particolarità, nonché il processo di fabbricazione.
    • Campo 8: indicare eventuali ulteriori informazioni (contenziosi pregressi e/o pendenti aventi ad oggetto la merce oggetto di richiesta di accertamento). 
    • Campo 9: barrare le caselle interessate.

    Le istanze, corredate dal documento di identità del soggetto richiedente, devono essere trasmesse all’indirizzo di posta certificata: dir.dogane@pec.adm.gov.it utilizzando il modello di istanza.

  • Adempimenti Iva

    IVA lettiere per gatti: quale aliquota si applica

    Con Risposta n 95/2024 le Entrate chiariscono la corretta aliquota da applicare alla vendita di lettiere per gatti.

    L'istante è una S.p.A., società italiana attiva nel settore dell'alimentazione per animali domestici, spesso indicata come settore del "pet food". 

    Essa si occupa specificamente dell'acquisto e della commercializzazione di lettiere vegetali per gatti, che si caratterizzano per essere composte prevalentemente da tutolo di mais (86%) e da altri additivi vegetali. 

    Le lettiere prodotte da Alpha S.p.A. sono biodegradabili e compostabili, e sono progettate per assorbire i liquidi organici dei gatti e per coprire gli odori sgradevoli.

    Essendo emersi dubbi sulla sua classificazione doganale e sulla conseguente imposizione fiscale, la S.p.A. ha richiesto l'analisi e il parere dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), ma non è soddisfatta del risultato ottenuto, che suggeriva un'IVA al 4% anziché al 22%, e ha sollevato questioni relative all'interpretazione delle regole doganali e alla coerenza con la giurisprudenza recente riguardante prodotti simili.

    IVA lettiere per gatti: quale aliquota si applica

    L'Agenzia delle Entrate ha analizzato le interpretazioni correnti della giurisprudenza, cui si aggancia anche il soggetto istante, basati sulla destinazione d'uso e sulla funzione del prodotto.

    In tal caso l'aliquota IVA che dovrebbe essere applicata alle cessioni di questa lettiera vegetale per gatti è del 22%, nonostante la classificazione iniziale dell'ADM che suggeriva un'IVA del 4%.

    L'ADM, dopo aver effettuato analisi chimiche sul campione del prodotto fornito dall'Istante, ha emesso il proprio parere di classifica, recante prot. XXX/RU, ritenendo che il prodotto in oggetto possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l'Interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare, Regole 1, 3b e 6), nell'ambito del Capitolo 23 della Tariffa Doganale ''Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali'' e, in particolare, al Codice NC 2302 10 10: ''Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della mollitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi: di granturco: aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35%''. 

    Pertanto l'ADM ha attribuito al bene la voce doganale 2302 10 10, che prevede l'applicazione di dazio 0 e aliquota IVA al 4%.

    L'Istante specifica che in materia di classificazione doganale, in virtù delle regole generali di interpretazione della Nomenclatura Combinata e di una costante giurisprudenza unionale, i c.d. prodotti misti devono essere classificati non soltanto sulla base delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, ma anche sulla base della loro funzione e destinazione d'uso, fondamentale ai fini dell'individuazione della corretta aliquota IVA.

    L'agenzia, pur reputando corretto il parere di ADM, ritiene che occorra richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza nazionale di legittimità in merito alla classificazione doganale dei prodotti misti come la lettiera oggetto della fattispecie in esame. 

    In particolare, la sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29181 del 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: ''In tema di dazi all'importazione, nel caso di importazione di ''prodotti misti'' non inclusi in alcuna voce specifica della nomenclatura combinata, la classificazione tariffaria va operata ''secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale'', ovvero secondo la componente essenziale, da individuarsi in funzione del raggiungimento dello scopo finale cui il prodotto misto è destinato'' (Cfr, ex multis, Cass, Sez. V, n. 29537 del 2018).
    Tale principio è stato di recente specificato, con riferimento alle lettiere per gatti a composizione vegetale, nell'Ordinanza n. 24441 del 2023, dove la Corte di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo cui ''Rilevato che compito dell'interprete, nell'attribuire una determinata classificazione doganale alle merci importate, è quello, non solo di individuare caratteristiche e proprietà oggettive delle stesse, determinate alla luce della loro destinazione funzionale (che, nel caso di prodotti misti, deve essere fornita in relazione alla materia atta a conferire in modo prevalente la funzionalità cui le merci sono destinate), ma altresì, in parallelo, di verificare che la classificazione così attribuita sia coerente con il corretto assoggettamento delle merci all'iva, la circostanza che le lettiere per gatti siano (come nella fattispecie) composte prevalentemente di amido di manioca non ne consente di per sé la classificazione alla v.d. 1108 1400 00 ''prodotti della macinazione, malto, amidi, fecole, inulina, glutine di frumento'', comportante l'applicazione del dazio di 166 €/1000 kg. e iva al 10%, giacché l'amido non viene in rilievo di per se stesso, segnatamente quale prodotto destinato all'alimentazione umana od animale, ma solo in ragione della funzionalizzazione all'intrinseca destinazione delle lettiere ad assorbire deiezioni ed odori: ragion per cui è invece corretta la classificazione alla v.d. 1404 9000 90 ''prodotti vegetali non nominati né compresi altrove'', comportante l'applicazione di dazio 0 e iva al 22%, che, valorizzando, in ossequio ai criteri della nomenclatura combinata, natura e funzione delle lettiere, trova altresì conferma nella loro sottoposizione all'iva ordinaria e non agevolata, non costituendo in alcun modo la pur cospicua componente amidacea prodotto alimentare od ingrediente destinato ad essere utilizzato nella preparazione di prodotti alimentari''.
    L'agenzia conclude che il principio espresso dalla Cassazione nell'ordinanza menzionata appare potenzialmente suscettibile di applicarsi anche nel caso di lettiere composte prevalentemente da tutolo di mais e non da amido di manioca ovvero di lettiere comunque a prevalente composizione vegetale ma non destinate a uso alimentare, con conseguente applicabilità dell'aliquota ordinaria del 22%.

  • Adempimenti Iva

    IVA trasporto turistico ricreativo: esenzione o agevolazione?

    Con Risposta n 93 del 16 aprile le Entrate chiariscono che per quanto riguarda l'esenzione IVA, il tipo di servizio offerto da ALFA Srl, che svolge su concessione col Comune, attività di trasporto turistico, non rientra nelle categorie previste dalla nortma di riferimento.

    Per quanto, il secondo quesito dell'istante, ha confermato la correttezza dell'approccio adottato dalla società, rispetto alla certificazione dei corrispettivi che nel caso di specie sono sostituiti dai biglietti di trasporto. 

    Vediamo i dettagli.

    IVA trasporto turistico: chiarimenti ADE

    L'Istante riferisce, che:   

    • ha ottenuto dal Comune Beta l'affidamento del servizio di trasporto turistico su ruote gommate ai fini turisticoricreativi su un percorso urbano definito dallo stesso Comune verso il Centro Storico, ed esclusivamente all'interno della Città;  
    • tale concessione prevede a carico della Società il pagamento di un canone  annuale a favore del Comune; 
    •  i  codici Ateco relativi all'attività svolta sono: 
      • '93.29.9  altre attività di  intrattenimento e di divertimento nca'' 
      • e ''49.31 Trasporto terrestre di passeggeri in  aree urbane e suburbane'';   
    • gli utenti del servizio pagano alla Società un biglietto di trasporto, che può  comprendere una tratta o entrambe le tratte (andata e ritorno);   
    • tale biglietto ha le caratteristiche definite dal Decreto del Ministero delle Finanze  del 30 giugno 1992.

    Il quesito posto riguardava specificamente due questioni associate alla suddetta attività di trasporto turistico-ricreativo con trenini su gomma:

    • La società chiedeva conferma se fosse corretto applicare l'esenzione dall'IVA, come previsto dall'articolo 10, primo comma, numero 14, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la prestazione di trasporto turistico-ricreativo che effettuavano. Questa domanda era basata sull'interpretazione che le prestazioni di trasporto urbano di persone potessero beneficiare di una esenzione IVA.
    •  ALFA Srl domandava se fosse corretto non procedere alla trasmissione telematica, memorizzazione elettronica, e certificazione fiscale dei corrispettivi derivanti dalla vendita dei biglietti. Questo dubbio era motivato dal fatto che i biglietti di trasporto emessi potessero già assolvere la funzione di scontrino fiscale, evitando così l'obbligo di ulteriori certificazioni. La società si riferiva al decreto del Ministero delle Finanze del 30 giugno 1992 per le caratteristiche dei biglietti, e al Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696, che stabiliva le condizioni sotto cui i biglietti di trasporto possono sostituire la normale documentazione fiscale.

    L'Agenzia ha specificato che l'esenzione IVA, come descritta nell'articolo 10, primo comma, n. 14) del Decreto IVA, è applicabile solo alle prestazioni di trasporto urbano eseguite tramite "veicoli da piazza", che sono principalmente veicoli adibiti al servizio di taxi. 

    Questa definizione include anche gondole e motoscafi, secondo quanto stabilito da precedenti risoluzioni ministeriali.

    La specifica norma non si applica al trasporto turistico-ricreativo effettuato con trenini su gomma come quelli gestiti da ALFA Srl. 

    Di conseguenza, l'esenzione IVA non è applicabile per questo tipo di trasporto, che invece è soggetto all'aliquota IVA del 10%.

    L'Agenzia ha confermato che, per le prestazioni di trasporto di persone, quando i biglietti di trasporto rispettano le caratteristiche stabilite dal decreto del Ministro delle Finanze del 30 giugno 1992, questi biglietti possono assolvere la funzione dello scontrino fiscale.

    In base a questo, non è necessaria la trasmissione telematica o la memorizzazione elettronica dei corrispettivi, poiché i biglietti stessi soddisfano l'obbligo di certificazione fiscale. 

    Questa interpretazione si allinea con l'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, che stabilisce che i biglietti di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo effettuati, assolvono la funzione dello scontrino fiscale.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Dichiarazione IVA 2024: invio entro il 30 aprile

    La dichiarazione IVA 2024 deve essere inviata dal 1 febbraio al 30 aprile prossimo. 

    A tal fine, le Entrate, con distinti provvedimenti, hanno approvato il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche necessari.

    Con Provvedimento n 19397 del 26 gennaio vengono approvate le specifiche tecniche (Allegato A) per l'invio del Modello Iva 2024.

    Con Provvedimento n 8230 del 15 gennaio vengono approvati modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l’anno 2023, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

    I modelli dovranno essere presentati, esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:

    • a) direttamente dal dichiarante; 
    • b) tramite un intermediario; 
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
    • d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

    e si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. 

    Modello IVA 2024: come è composto

    Nel dettaglio con il provvedimento sono approvati i seguenti modelli IVA, con le relative istruzioni:

    • a) Modello IVA/2024 composto da
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; 
      • i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
    • b) Modello IVA BASE/2024 composto da: 
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
      • i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

    Modello IVA 2024: le regole di quest'anno

    Come specifica anche l'Agenzia i modelli IVA sono stati ritoccati in linea con le modifiche normative e per semplificarne la compilazione.

    Si evidenzia che si rende disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva, viene approvato il Modello Iva Base/2024 che può essere utilizzato in alternativa al Modello Iva/2024.
    Il provvedimento in oggetto annuncia però che, con un successivo provvedimento saranno approvate le specifiche tecniche per la trasmissione delle dichiarazioni. 

    Il modello di dichiarazione annuale IVA 2024 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA per l’anno di imposta 2023.

    La dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 aprile 2024.

    Il servizio telematico, dopo l’invio del modello, replica con un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione per l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che in assenza di errori conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

    Modello IVA 2024: alcune novità

    In base al nuovo modello, sono rimodulati i righi dei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO è stata introdotta la possibilità, per le imprese oleoturistiche, di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.

    In dettaglio, nella sezione 3, rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.

    La casella 1 deve essere barrata dai soggetti esercenti l’attività oleoturistica, che hanno optato per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano quindi di non avvalersi della determinazione forfetaria dell’imposta. Attenzione al fatto che, l’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.

    La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione.

    Viene eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanate a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.

    Nel quadro VE sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4 dove vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%, conseguentemente sono stati rinumerati i righi successive.

    È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5%. 

    Leggi ancheIVA agricoltura: i nuovi quadri VE e VF nel Modello 2024.

    Si rimanda al modello IVA 2024 per tutte le altre novità.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Emissione Note di variazione IVA su crediti infruttuosi

    L'agenzia delle Entrate evidenzia che il creditore che vanta un credito verso un soggetto sottoposto alla procedura di liquidazione generale dei beni può emettere una nota di variazione in diminuzione Iva seguendo le regole dell’articolo 26 del Dpr n. 633/1972. 

    Si previsa che se la procedura è precedente al 26 maggio 2021, entrata in vigore del decreto Sostegni-bis, dovrà attendere la sua conclusione. 

    Questa è la sintesi della risposta a interpello n 88 del giorno 8 aprile.

    Note in diminuzione: chiarimenti ADE per le liquidazioni dei beni

    Nel caso di specie si descrive una situazione specifica che coinvolge tre entità distinte, identificate come [ALFA] Spa, [BETA] Srl, e la Fondazione [GAMMA] in cui:

    1. [ALFA] Spa: che pone il quesito all'Agenzia delle Entrate. [ALFA] Spa ha acquisito [BETA] Srl, assumendone tutti i diritti e le obbligazioni, compresi i crediti che [BETA] Srl deteneva nei confronti della Fondazione [GAMMA].
    2. [BETA] Srl: Prima della fusione, [BETA] Srl aveva emesso fatture nei confronti della Fondazione [GAMMA] per dei servizi o beni forniti. Queste fatture non sono state pagate, e di conseguenza, [BETA] Srl aveva intrapreso azioni legali per recuperare il credito, incluso l'ottenimento di un decreto ingiuntivo. Dopo la fusione, tutti i diritti e obblighi di [BETA] Srl sono stati trasferiti a [ALFA] Spa, inclusa la gestione di questo credito insoddisfatto.
    3. Fondazione [GAMMA]:La Fondazione aveva acquisito obblighi finanziari nei confronti di [BETA] Srl (e, dopo la fusione, nei confronti di [ALFA] Spa) per fatture emesse e non saldate. In seguito la Fondazione è stata sottoposta a una procedura di liquidazione generale dei beni.

    L'interpello tratta della questione di come gestire l'IVA su crediti riconosciuti ma non soddisfatti a seguito di una procedura di liquidazione.

    L'Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, sostanzialmente accoglie l'interpretazione proposta da [ALFA] Spa riguardo all'emissione di note di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26 del decreto IVA, per le fatture relative a crediti riconosciuti ma non soddisfatti a seguito di una procedura di liquidazione generale dei beni della Fondazione [GAMMA].

    L'Agenzia delle Entrate conferma che, in caso di infruttuosità della procedura concorsuale, è possibile emettere note di variazione in diminuzione secondo l'articolo 26 del decreto IVA.

    Questo è valido anche per le procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio 2021, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal Decreto Sostegni-bis.

    La risposta sottolinea che la procedura di liquidazione generale dei beni, si applicano per analogia le disposizioni previste per le procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, in virtù dei numerosi rinvii normativi. 

    Di conseguenza, questa procedura rientra tra quelle per cui, in caso di infruttuosità, è possibile ricorrere all'articolo 26 per la variazione dei corrispettivi.

    [ALFA] Spa può emettere note di variazione in diminuzione per i corrispettivi non incassati, a condizione di attendere l'infruttuosità della procedura di liquidazione.

    Inoltre, l'emissione delle note di variazione deve avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui si verifica il presupposto dell'infruttuosità della procedura.

    In sintesi, l'Agenzia delle Entrate condivide l'interpretazione dell'istante che, nel caso specifico di una procedura di liquidazione generale dei beni con esito infruttuoso, consente l'emissione di note di variazione in diminuzione per recuperare l'IVA sulle fatture non pagate, conformemente alla normativa vigente al momento dei fatti.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    IVA servizi aeroportuali: l’aliquota per approdo e partenza

    L'istante dell'interpello n 79 del 25 marzo è un Comune, proprietario di un complesso aeroportuale aperto al traffico di aviazione generale dell'Area Schengen.

    Il Comune, in qualità di istante, chiede all'Agenzia delle Entrate se gli importi relativi ai "servizi aeroportuali" che gestisce direttamente, quali:

    • "approdo/partenza", 
    • "stazionamento sul piazzale scoperto all'interno di hangar"
    • "apertura anticipata o chiusura posticipata dell'aeroporto", 

    siano da assoggettare a IVA.

    L'Agenzia delle Entrate chiarisce che sono imponibili, poiché lo svolgimento di tali servizi configura attività di natura commerciale, e pertanto, i relativi compensi sono soggetti ad IVA.

    Vediamo il caso di specie e i chiarimenti ADE.

    IVA servizi aeroportuali: l’aliquota per approdo e partenza

    Nel dettaglio l'Agenzia delle Entrate ha valutato se i servizi offerti dal Comune nell'ambito dell'aeroporto dovessero essere soggetti a IVA, riferendosi a specifiche disposizioni della normativa IVA, in particolare al D.P.R. n. 633/1972. 

    In generale, le attività svolte da enti pubblici, come i Comuni, non sono automaticamente considerate attività commerciali imponibili ai fini IVA, soprattutto se rientrano nell'esercizio delle loro funzioni di pubblica autorità, ci sono però delle eccezioni.

    L'articolo 4 del d.P.R. n. 633/1972 specifica che alcune attività, anche se svolte da enti pubblici, sono comunque considerate di natura commerciale e quindi soggette a IVA. 

    Tra queste attività, sono inclusi esplicitamente i "servizi portuali e aeroportuali", pertanto indipendentemente dal fatto che sia un ente pubblico a offrire questi servizi, essi sono trattati come se fossero forniti da un'impresa commerciale e pertanto soggetti alla normale imposizione IVA.

    In sostanza, l'Agenzia delle Entrate ha risposto che i servizi offerti dal Comune nell'ambito dell'aeroporto, quali approdo/partenza, stazionamento e apertura/chiusura anticipata o posticipata, rientrano nell'ambito delle attività commerciali per cui devono essere soggetti a IVA.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Assegnazione alloggi soci coop edilizia: chiarimenti sull’ IVA

    Con Risposta a interpello n 70 del 13 marzo le Entrate chiariscono il trattamento IVA delll'assegnazione di alloggi ai soci di una cooperativa edilizia.

    Vediamo il caso di specie e i chiarimenti ADE.

    Assegnazione alloggi soci coop e IVA: il quesito

    ALFA S.r.l. è una cooperativa edilizia avente ad oggetto ''la costruzione, senza fine di lucro, di case popolari ed economiche a proprietà divisa da assegnare in proprietà ai soci, o da assegnare in locazione agevolata, nonché a proprietà indivisa da assegnare in godimento ai soci''.

    La Società afferma di operare in qualità di cooperativa edilizia a proprietà indivisa.

    La Cooperativa riferisce che ha provveduto ad assegnare in godimento ai propri soci gli immobili, senza prevedere alcun canone di godimento.
    Secondo quanto riferito i soci contribuiscono al raggiungimento dell'oggetto sociale effettuando periodicamente dei versamenti in denaro.

    Inoltre si specifica di:

    • 1. realizzare sugli immobili interventi edilizi avvalendosi delle agevolazioni fiscali, quali il ''Superbonus'', ''Sisma Bonus'' ed ''Ecobonus'', avvalendosi con la ditta appaltatrice dello sconto in fattura;
    • 2. non aver conseguentemente compreso l'IVA nello sconto in fattura in quanto ritiene di essere soggetto passivo IVA, anche sulla scorta del parere di una primaria società di consulenza che la Società precisa, in sede di documentazione integrativa, essere solo verbale.

    La Cooperativa Edilizia è intenzionata a utilizzare negli anni successivi il credito IVA derivante da citati lavori edili portandolo ''in compensazione di altri debiti fiscali (ritenute d'acconto professionisti, IMU, etc.), nonché per compensare l'IVA a debito emergente in fase di assegnazione degli alloggi ai soci. Qualora (n.d.r. dovesse emergere) un credito residuo, lo stesso sarà chiesto a rimborso in fase di scioglimento della Cooperativa''.

    Con riferimento all'assegnazione degli alloggi ai soci, l'Istante dichiara che ''non vi sarà alcun corrispettivo, in quanto le somme versate negli anni dai soci a titolo di rimborso del mutuo stipulato dalla Società Cooperativa, potrebbero essere capienti rispetto al valore da attribuire agli immobili al momento dell'assegnazione''. 

    Inoltre si precisa che:

    • l'assegnazione comporta il ''… trasferimento della proprietà degli alloggi già posseduti dai medesimi in godimento'':
    • '' in sede di stipula dell'atto notarile di assegnazione degli immobili, il corrispettivo di assegnazione sarà pari al costo di costruzione degli immobili, così come contabilizzato nel bilancio della Società al momento dell'atto medesimo, al netto del contributo statale…riconosciuto dal 2001…'';
    • '' a fronte di tale operazione, verosimilmente non vi sarà alcun corrispettivo, in quanto le somme versate negli anni dai soci a titolo di rimborso del mutuo stipulato dalla Società…, potrebbero essere capienti rispetto al valore da attribuire agli immobili al momento dell'assegnazione'';
    • i versamenti semestrali dei soci sono decurtati dal valore di assegnazione.

    La Cooperativa Edilizia chiede:

    • 1. se può compensare il credito IVA con altri debiti di natura tributaria, oppure se possa chiederne il rimborso nonostante non svolga operazioni attive, se non quelle di assegnazione degli alloggi ai soci;
    • 2. quale sia il corretto trattamento fiscale delle somme versate dai soci a remunerazione del mutuo contratto dalla Società.

    Assegnazione alloggi soci coop: il trattamento IVA secondo le Entrate

    In merito al primo quesito si osserva che in base al suo oggetto sociale, l'Istante può operare sia come cooperativa edilizia a proprietà divisa, sia in qualità di cooperativa edilizia a proprietà indivisa.
    Le cooperative edilizie a proprietà indivisa realizzano gli alloggi da affidare in godimento ai propri soci. 

    La proprietà dell'immobile resta in capo alla cooperativa, che ne assicura la manutenzione e la gestione. 

    Il socio utilizzatore corrisponde un canone per l'uso dell'alloggio, esercitando su di esso un ''diritto reale di godimento'' che nasce dal contratto societario.
    Le cooperative edilizie a proprietà divisa o individuale hanno lo scopo di realizzare gli alloggi da assegnare in proprietà ai propri soci. 

    Una volta ultimato l'immobile si procede al frazionamento del mutuo, all'assegnazione in via definitiva a mezzo rogito notarile e, se la cooperativa non intende varare nuovi programmi edilizi, allo scioglimento volontario della stessa.
    Nel caso dunque della cooperativa a proprietà divisa la c.d. proprietà cooperativa è transitoria perché destinata a trasformarsi nella proprietà individuale degli alloggi, mentre nelle cooperative a proprietà indivisa la c.d. proprietà cooperativa è tendenzialmente permanente in quanto il socio è in permanente regime di godimento
    dell'alloggio attribuitogli.
    Ai fini IVA, si ricorda che: 

    • nelle cooperative a proprietà indivisa sono ''(…) soggette al regime di imponibilità ad IVA le assegnazioni in godimento di case di abitazione secondo quanto previsto dal ''…numero 26 della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972. La disposizione si riferisce, ovviamente, alle assegnazioni in godimento ai soci delle cooperative'' (cfr.: circolare del 16 novembre 2006, n. 33/E). La relativa base imponibile è data ovviamente dall'ammontare dei canoni di godimento e l'imposta è esigile all'atto del pagamento dei canoni periodici.
    • nelle cooperative a proprietà divisa, '' le assegnazioni rilevano come cessioni di beni e scontano lo stesso regime delle cessioni di abitazioni da parte di imprese costruttrici….''.

    Con riferimento alla fattispecie oggetto emerge che, sebbene la Società affermi di essere una cooperativa a proprietà indivisa, non ha mai chiesto ai propri soci un canone di godimento a fronte dell'assegnazione a loro favore dell'alloggio.

    Tale assegnazione avviene contestualmente all'atto dell'ammissione del socio e pertanto sin dal momento in cui assume la qualifica di socio, quest'ultimo ''gode'' dell'immobile gratuitamente.

    Si ritiene che tale circostanza inibisca la soggettività passiva IVA per mancanza del requisito oggettivo in capo all'Istante.

    Per l'articolo 4, comma 5, ultimo periodo, lett. a), del Decreto IVA, non è infatti attività commerciale «il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze (…), da parte di

    società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni».

    La mancata previsione, dunque, di un canone di godimento determina l'impossibilità di ravvisare in capo all'Istante il ricorrere della soggettività passiva IVA, che a sua volta è il presupposto per l'esercizio del diritto alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del Decreto IVA.

    In merito al secondo quesito, finalizzato a conoscere il corretto trattamento IVA delle somme versate dai soci a remunerazione del mutuo contratto dalla Società, non si concorda con la soluzione prospettata che considera detti versamenti alla stregua di conferimenti in denaro.

    La prospettata natura di conferimento non collima con le relative modalità di contabilizzazione adottate dall'Istante che afferma di averli rilevati ''tra le passività dello stato patrimoniale in quanto considerati quali finanziamenti dei soci…''. 

    Ciò denota che sono debiti contratti dalla Cooperativa Edilizia nei confronti dei propri soci e che ora intende estinguere in natura, ossia cedendo gli alloggi ai soci in proprietà esclusiva e definitiva.

    La Società afferma infatti a più riprese che ''a fronte dell'assegnazione non vi sarà, presumibilmente, alcun corrispettivo in quanto i versamenti fatti dai soci saranno circa pari al valore di assegnazione''. 

    Per sua stessa ammissione inoltre detto corrispettivo è decurtato dei soli versamenti semestrali dei soci, il cui importo deriva dalla suddivisione tra i soci del mutuo contratto dall'Istante per la costruzione dei medesimi alloggi.

    Quanto a dire che la Cooperativa Edilia estingue il mutuo facendosi finanziare dai propri soci.

    A ben vedere dunque il corrispettivo dell'assegnazione degli alloggi ''in proprietà esclusiva e definitiva ai soci'' non è zero o presumibilmente pari a zero come sostenuto dall'Istante bensì pari alla somma degli importi semestrali versati dai soci nel corso degli anni.

    Questo modus operandi induce a ritenere che in sede di assegnazione definitiva degli alloggi in proprietà che peraltro sembra essere l'ultimo atto che compie la Società prima del suo scioglimento , l'Istante agisca come cooperativa edilizia a proprietà divisa, circostanza che gli fa assumere la veste di soggetto passivo IVA.

    Si ritiene in sostanza che compia l'ultimo atto, propedeutico al suo scioglimento, assumendo la veste di cooperativa edilizia a proprietà divisa, senza ricorrere preventivamente a una trasformazione e/o modifica del proprio oggetto sociale che, come già ricordato contempla la possibilità per la Società di operare sia in tale veste, sia come cooperativa edilizia a proprietà indivisa.

    All'atto della stipula del rogito notarile, si realizzano pertanto tutti i presupposti per la rilevanza ai fini IVA della descritta (e ultima) operazione, il cui corrispettivo unitario, cioè quello relativo al singolo alloggio ceduto in proprietà definitiva ed esclusiva al socio, è dato dalla somma dei versamenti semestrali da quest'ultimo effettuati nel corso degli anni.

    In merito al regime IVA applicabile, si ricorda che la risoluzione 11 luglio 2007, n. 163/E, nell'affrontare il caso similare di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa che agisce (rectius, muta) a proprietà divisa e in tale veste assegna delle abitazioni in proprietà ai soci, richiama la circolare n. 33/E del 16 novembre 2006 per chiarire che ''…tali assegnazioni rilevano come cessioni di beni e scontano lo stesso regime delle cessioni di abitazioni da parte di imprese costruttrici…'

  • Adempimenti Iva

    Tardiva garanzia per compensazione IVA infragruppo: sanabile con ravvedimento speciale?

    Con Risposta a interpello n 475  le Entrate chiariscono che la tardiva presentazione della garanzia patrimoniale per le compensazioni IVA infragruppo può essere regolarizzata con ravvedimento speciale, vediamo il perchè.

    Nel caso di specie l’istante vuole presentare tardivamente le garanzie patrimoniali necessarie per ottenere il rimborso o servirsi della compensazione dei crediti Iva in relazione agli anni d’imposta 2019, 2020, 2021.

    L'istante reputa di potersi avvalere del ravvedimento speciale versando una sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale, con l'istanza chiede conferma all'Agenzia.
    Essa risponde sottolineando che l’approvazione a tale procedura arriva dalla risoluzione n. 67/E del 6.12.2023 (Leggi anche Ravvedimento speciale: possibile per indebito utilizzo dei crediti d'impostache ha ricordato che, con la norma di interpretazione autentica (articolo 21, Dl n. 34/2023), è stato chiarito che le parole:le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti devono essere interpretate nel modo seguente: 

    • a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del decreto Iva (Dpr n. 633/1972), nonché quelle di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge di bilancio per il 2023
    • b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni, sanabili con ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997), commesse in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.

    Quindi, sono definibili tramite il ravvedimento speciale tutte le violazioni per le quali è applicabile l'istituto del ravvedimento ordinario, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata, con esclusione delle violazioni:

    • a) commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento
    • b) relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (si pensi, ad esempio, alle imposte di registro e di successione)
    • c) definibili ai sensi dei precedenti commi da 153 a 159 (riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 173 (attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali)
    • d) relative agli obblighi di monitoraggio fiscale (articolo 4 del Dl n. 167/1990).

    Attenzione anche al fatto che la scadenza è slittata al 20 dicembre dall'art 3 del DL n 132/2023 e in proposito leggi Ravvedimento speciale: unica rata entro il 20 dicembre.

    Pertanto conclude l'Agenzia, nel presupposto che le dichiarazioni annuali Iva relative ai periodi d’imposta in oggetto siano state validamente presentate, l’istante può regolarizzare la violazione, nel caso no già contestata, presentando tardivamente la garanzia richiesta per legittimare le compensazioni eseguite nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo, e versando, oltre agli interessi, la sanzione (articolo 13, comma 6, Dlgs n. 471/1997), in misura ridotta a un diciottesimo in un’unica soluzione entro il 20 dicembre.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Trasformazione agevolata in società semplice: chiarimenti sull’IVA

    Con Risposta n 431 del 18 settembre le Entrate chiariscono aspetti della:

    • trasformazione agevolata in società semplice (ex articolo 1, commi 101– 106, della legge del 22 dicembre 2022, n. 197) 
    • e rettifica della detrazione dell'IVA relativa ai beni estromessi.

    Nel dettaglio, viene sottolineato che, la Società istante ha detratto integralmente l'IVA sui beni oggetto di estromissione, evidenziando il relativo credito nella dichiarazione annuale IVA 2008, poi definitivamente perso per la disciplina sulle società di comodo. 

    Se quindi la trasformazione avviene entro il prossimo 30 settembre, non sussiste alcun obbligo di rettifica in capo alla Società essendo ormai  trascorso il  periodo di tutela fiscale dei beni oggetto di  estromissione,  mentre l'estromissione darà luogo a un'operazione esente da IVA, salvo diversa opzione per il regime di imponibilità. 

    Vediamo più in dettaglio i chiarimenti dell'Agenzia.

    Trasformazione agevolata in società semplice: le norme in breve

    L'Istante riferisce la sua intenzione di usufruire della disciplina della trasformazione agevolata in società semplice prevista dalla Legge di Bilancio 2023,  (Leggi anche: La trasformazione agevolata in società semplice senza ''modificare l'oggetto della propria attività, per come sopra individuata''. 

    Ricordiamo brevemente che si tratta di una misura agevolativa valida fino al 30 settembre 2023 e che ripropone quella in precedenza già disciplinata dall'articolo 1, commi 115­120, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208. 

    In  particolare, con le disposizioni citate si prevede la possibilità per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale  la gestione di beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti nei pubblici registri, non  utilizzati come strumentali, di trasformarsi  in società semplici e di consentire l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di tali beni.  

    Ai  fini delle imposte indirette, tuttavia, non è prevista alcuna agevolazione.  

    In particolare, l'assegnazione dei beni ai soci realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, equiparata a una cessione di beni a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della Direttiva IVA recepito nell'articolo 2, secondo comma, n. 6), del Decreto IVA.

    Di conseguenza ai fini IVA rilevano tutte le assegnazioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale in via di rivalsa al momento dell'acquisto, dell'importazione o dell'effettuazione degli investimenti prima indicati. Viceversa, esulano dall'ambito applicativo del tributo le fattispecie di assegnazione di beni in relazione alle quali era preclusa la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto (cfr. circolare n. 26/E del 2016). 

    Il Contribuente istante cita la circolare n. 37/E del 2016, secondo cui ''in tutte le ipotesi di estromissione di un bene per la cessazione dell'esercizio dell'attività economica per il quale si è usufruito della detrazione d'imposta a monte, l'Iva sul bene estromesso va applicata anche oltre il termine previsto per la rettifica alla detrazione'' (paragrafo 8 e Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C­229/2015). 

    Pertanto, chiede se in sede di assegnazione dei beni immobili qui in discussione, debba riversare l'IVA a credito di fatto mai utilizzata  e/o l'importo limitato scaturente ''dalla compensazione che ha comportato una riduzione ''risibile'' dell'ammontare del credito Iva (anno 2007) mai utilizzato''

    Trasformazione agevolata in società semplice: chiarimenti sull'IVA

    Le entrate ripercorrono i chiarimenti della circolare 1° giugno 2016, n. 26/E.

    Essa ha chiarito che, stante l'assenza del requisito della commercialità in  capo alla società semplice, la trasformazione di  una società commerciale in una società semplice realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa a  cui sono applicabili le disposizioni previste dalla norma di riferimento, tranne che per «quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19;», la cui estromissione dall'attività d'impresa non è soggetta a IVA

    La medesima circolare precisa che quando l'estromissione ha per oggetto beni immobili abitativi o  strumentali trovano applicazione le regole ordinarie di cui all'articolo 10, primo comma, nn. 8­bis) e 8­ter) del Decreto IVA che prevedono il regime ''naturale'' dell'esenzione, riconoscendo nello stesso tempo la possibilità di applicare il regime di imponibilità mediante espressa opzione nell'atto di ''trasferimento''. 

    Nel caso di specie, poiché la Società ha detratto integralmente l'IVA sugli immobili, la loro estromissione dal regime d'impresa per effetto della trasformazione realizza un'operazione rilevante ai fini IVA, in regime di esenzione a meno che l'Istante non opti per il regime di imponibilità.

    Dato che l'estromissione può riguardare beni ammortizzabili, per i quali è stata detratta in tutto o in parte l'IVA, la circolare n. 37/E del 2016, richiamando i chiarimenti resi dalla Corte di Giustizia  dell'Unione  Europea nella  sentenza 16  giugno  2016, C­229/15, precisa l'autonomia di tale presupposto (n.d.r. estromissione) rispetto alle regole sulla rettifica della detrazione (n.d.r. di cui all'articolo 19­bis2 del Decreto IVA). 

    In particolare la Corte ha spiegato come l'assoggettamento ad imposta di cui trattasi  ''non si fonda sulla premessa secondo cui la detrazione completa o parziale dell'IVA, operata al momento dell'acquisto di beni oggetto di possesso in caso di cessazione dell'attività economica imponibile, sia superiore o inferiore a quella che il soggetto passivo aveva diritto di effettuare, bensì sulla realizzazione di una nuova operazione  imponibile  alla  data  della  cessazione  dell'attività  economica''.  

    Da ciò discende che in tutte le ipotesi di estromissione di un bene per la cessazione dell'esercizio dell'attività economica per il quale si è usufruito della detrazione d'imposta a monte, l'Iva sul bene estromesso va applicata anche oltre il termine previsto per la rettifica alla detrazione.

    Nella citata sentenza, in particolare, la Corte di Giustizia stabilisce che:

    •  1.  ''l'assoggettamento ad imposta (…) deve aver luogo (…) quando un bene che abbia dato diritto ad una detrazione dell'IVA conserva un valore residuo al momento della  cessazione  dell'attività  economica  imponibile,  indipendentemente  dal  periodo trascorso tra la data dell'acquisizione di detto bene e quella della cessazione dell'attività stessa'' (punto 39); 
    • 2.   ragion per cui,  ''in caso di cessazione dell'attività economica imponibile di un soggetto passivo, il possesso di beni da parte di quest'ultimo, allorché tali beni hanno dato diritto ad una detrazione dell'IVA al momento del loro acquisto, può essere assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso e soggetta all'IVA, se il periodo di rettifica previsto dall'articolo 187 della direttiva IVA è scaduto'' (punto 40). 

    Anche se con riferimento alle assegnazioni fuori campo IVA, la circolare 37/E del  2016,  al  paragrafo  9,  nel  chiarire  che  ''…la rettifica della detrazione deve essere operata, non solo per le assegnazioni in regime di esenzione, ma anche per quelle fuori campo IVA'', precisa che ''L'obbligo di operare la rettifica dell'IVA detratta al momento dell'acquisto e le modalità con le quali va operata dipende dal ''regime'' applicato ai beni ammortizzabili in sede di assegnazione e dalla circostanza che l'assegnazione avvenga nel corso del relativo periodo di tutela fiscale (dieci anni per i fabbricati, cinque anni per gli altri beni)''. 

    Da quanto sino a ora richiamato consegue che in caso di beni per i quali è stata operata in tutto o in parte la detrazione dell'imposta addebitata in via di rivalsa: ­ 

    • la rilevanza IVA della loro estromissione dal regime d'impresa è regolata da  presupposti  autonomi  e  diversi  rispetto  a  quelli  che  disciplinano la  rettifica  della detrazione; ­  
    • i principi che  regolano la detrazione impongono di adempiere all'obbligo di rettifica se la cessione avviene nel periodo di tutela fiscale, mentre quelli che disciplinano l'estromissione ne determinano sempre la rilevanza ai fini IVA, fermo restando che detta operazione può dare origine a una cessione di beni imponibile, non imponibile o esente.

    Nel caso di specie, da quanto riferito dal Contribuente, come sopra sinteticamente ricordato, la Società ha detratto integralmente l'IVA sui beni oggetto di estromissione, evidenziando il relativo credito nella dichiarazione annuale IVA 2008, poi definitivamente perso per la disciplina sulle società di comodo. 

    Se quindi la trasformazione avviene entro il prossimo 30 settembre, non sussiste alcun obbligo di rettifica in capo alla Società essendo ormai  trascorso il  periodo di tutela  fiscale dei  beni  oggetto di  estromissione,  mentre  l'estromissione  darà  luogo  a un'operazione esente da IVA, salvo diversa opzione per il regime di imponibilità.