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    Revisori, Sindaci e contributi significativi: nuovi obblighi di controllo

    Il DPCM n 84 pubblicato sulla GU n 115/2026 definisce il il regolamento recante la definizione del contributo di entità significativa a carico dello Stato in attuazione dell'articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 

    L’obiettivo del legislatore è rafforzare la tracciabilità e la corretta destinazione delle risorse pubbliche, attribuendo agli organi di controllo un ruolo per il monitoraggio della spesa pubblica.

    Nell'ambito del Regolamento l'articolo 2 prevede Attività di verifica e obblighi di comunicazione per sindaci e revisori, vediamo il dettaglio.

    Revisori e contributi significativi: i nuovi obblighi di controllo

    In particolare l'articolo n 2 del DPCM n 84/2026 prevede che i collegi di revisione e i collegi  sindacali,  anche  in  forma monocratica, delle socieà, degli  enti,  degli  organismi  e  delle fondazioni che ricevono un  contributo  di  entità significativa  a carico dello Stato,  come  definito  ai  sensi   dell'articolo  1, assicurano, nell'ambito dei compiti e delle responsabilità ad  essi attribuiti in base alla normativa vigente, lo svolgimento di apposite attività di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi è avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi, ovvero ha dato luogo alla realizzazione dei progetti previsti. 

    A tal fine, gli stessi organi di controllo provvedono a inviare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui i  contributi sono stati erogati, una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.
    Ove non già esistenti, gli organi di controllo  sono  costituiti,  anche  in  forma  monocratica, dai soggetti beneficiari dei contributi,  previa approvazione delle occorrenti modifiche statutarie, regolamentari e organizzative, al fine di assicurare lo svolgimento degli adempimenti.
    Attenzione al fatto che il mancato invio della relazione ovvero la comunicazione di mancata esecuzione del  progetto o di mancato rispetto delle  finalità per le quali  il  contributo è stato concesso, è valutata  ai fini dell'eventuale ammissione alla erogazione di contributi pubblici o del medesimo contributo, qualora previsto, nella successiva annualità.
    I soggetti erogatori comunicano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza  del Consiglio dei  ministri e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  gli   esiti dell'attività di ricognizione delle società  degli enti, degli organismi e delle fondazioni, a favore  dei quali risultano essere stati assegnati  nel corso  del precedente  esercizio finanziario contributi  di  entità significativa.                                        

  • Super Ammortamento

    Iperammortamento 2026: condizioni per la Dichiarazione dei redditi

    Dal 12 giugno il GSE, soggetto gestore della agevolazione nota come iperammoratamento, finalmente operativa dopo mesi di attesa per la messa a punto del Decreto attuativo con le regole operative e le date per le comunicazioni obbligatorie, ha aperto la piattaforma preposta per le prima domande.

    Clicca qui, per accedervi.

    Vediamo quali sono le condizioni per beneficiare della misura in dichiarazione dei redditi secondo quanto prevede il DM 7 maggio all'articolo 4.

    L'iperammortamento ricordiamolo è istituito dalla Legge di Bilancio n 199/2025.

    Iperammortamento e condizioni per la dichiarazione dei redditi

    Secondo quanto stabilito dall'art 4 del DM 7 maggio 2026 l'iperammortamento, ossia la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni, di cui all'articolo 2 rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, decorre dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti di cui all'articolo 3, comma 3, sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d'imposta. 

    La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.

    Il beneficio è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti di cui all'articolo 2, completati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l), in ciascuna annualita, nella misura del 180 per cento per la quota degli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per la quota degli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per la quota degli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

    Pertanto relativamente alla periodo di imposta in corso, il 2026, dichiarazione dei redditi 2027, ne consegue che, per fruire della prima quota dell’iper-ammortamento per un investimento completato nel 2026:

    1. il bene deve essere entrato in funzione e interconnesso nel 2026, con perizia e certificazione contabile, 
    2. la comunicazione di completamento va trasmessa entro il 31 dicembre 2026, fermo restando il ricevimento della comunicazione di esito positivo da parte del GSE.

    Va evidenziato anche che il DM conferma che il plafond va calcolato per ciascun anno ossia:

    • anno 2026, 
    • anno 2027
    • anno 2028

    in base a quanto rilevato nella Relazione al DL n 38/2026 che ha eliminato il requisito della provenienza geografica dei beni nella quale era stato evidenziato che “i sopraindicati limiti sono riferiti alla singola annualità e non all’arco temporale di vigenza della norma considerato unitariamente”.

  • Accertamento e controlli

    Contribuente irreperibile: come gestire la notifica della cartella

    La Sentenza della Cassazione n 13776/2026 ha statuito un importarte principio, secondo il quale la notifica della cartella di pagamento eseguita con la procedura di cui all'articolo 140 del Codice di procedura civile, non si perfeziona con la sola spedizione della raccomandata informativa, ma occorre anche la prova della sua effettiva ricezione. 

    Vediamo il dettaglio.

    Contribuente irreperibile: come gestire la notifica della cartella

    Per un debito Irpef veniva notificata una intimazione di pagamento che la contribuente impuganva sostenendo l'omessa notifica della cartella oltre che la prescrizione intervenuta nel frattempo.

    In prima istanza si accoglievano le doglianze per la CTR aveva ritenuta valida la notifica della cartella e la prescrizione non maturata valorizzando un termine di 10 anni.

    La Cassazione ritiene che la notifica sia valida in quanto dopo un primo tentativo di notifica fallito, il notificatore si era recato presso il domicilio della contribuente rilevandone la temporanea assenza. 

    Si trattava di irreperibilità relativa ossia:

    • indirizzo corretto
    • destinatario non trovato.

    In questo caso viene in rilievo l’articolo 140 del Codice, che impone una sequenza precisa: 

    • deposito dell’atto presso la casa comunale,
    • avviso del deposito
    • invio della raccomandata informativa.

    La Cassazione richiama l’orientamento secondo cui, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario della cartella,per perfezionare la notifica non basta la mera spedizione della raccomandata informativa, ma occorre anche la prova della sua ricezione. 

    Nel caso esaminato mancava la prova, la relata relativa alla raccomandata non risultava compilata e non era stato prodotto l’avviso di ricevimento, da qui l’annullamento dell’intimazione. 

    Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, cassando la sentenza d’appello e annullando direttamente l’atto impugnato.

    Pertanto la Cassazione ha evidenziato il percorso corretto per poter beneficiare della irreperibilità relativa, ossia, quando l’agente della riscossione fonda un’intimazione su una cartella notificata tramite procedura di irreperibilità relativa, deve dimostrare l’intero percorso notificatorio e ccorre provare che il procedimento si sia completato anche dal lato del destinatario.

    Pertanto in sintesi, nel perimetro dell’articolo 140 del Codice di procedura civile diventa essenziale la prova della ricezione quando dagli atti emergono questi elementi:

    • accesso del notificatore al domicilio; 
    • temporanea assenza del destinatario; 
    • deposito presso la casa comunale;
    • invio della raccomandata informativa.