Contribuente irreperibile: come gestire la notifica della cartella

La Sentenza della Cassazione n 13776/2026 ha statuito un importarte principio, secondo il quale la notifica della cartella di pagamento eseguita con la procedura di cui all'articolo 140 del Codice di procedura civile, non si perfeziona con la sola spedizione della raccomandata informativa, ma occorre anche la prova della sua effettiva ricezione. 

Vediamo il dettaglio.

Contribuente irreperibile: come gestire la notifica della cartella

Per un debito Irpef veniva notificata una intimazione di pagamento che la contribuente impuganva sostenendo l'omessa notifica della cartella oltre che la prescrizione intervenuta nel frattempo.

In prima istanza si accoglievano le doglianze per la CTR aveva ritenuta valida la notifica della cartella e la prescrizione non maturata valorizzando un termine di 10 anni.

La Cassazione ritiene che la notifica sia valida in quanto dopo un primo tentativo di notifica fallito, il notificatore si era recato presso il domicilio della contribuente rilevandone la temporanea assenza. 

Si trattava di irreperibilità relativa ossia:

  • indirizzo corretto
  • destinatario non trovato.

In questo caso viene in rilievo l’articolo 140 del Codice, che impone una sequenza precisa: 

  • deposito dell’atto presso la casa comunale,
  • avviso del deposito
  • invio della raccomandata informativa.

La Cassazione richiama l’orientamento secondo cui, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario della cartella,per perfezionare la notifica non basta la mera spedizione della raccomandata informativa, ma occorre anche la prova della sua ricezione. 

Nel caso esaminato mancava la prova, la relata relativa alla raccomandata non risultava compilata e non era stato prodotto l’avviso di ricevimento, da qui l’annullamento dell’intimazione. 

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, cassando la sentenza d’appello e annullando direttamente l’atto impugnato.

Pertanto la Cassazione ha evidenziato il percorso corretto per poter beneficiare della irreperibilità relativa, ossia, quando l’agente della riscossione fonda un’intimazione su una cartella notificata tramite procedura di irreperibilità relativa, deve dimostrare l’intero percorso notificatorio e ccorre provare che il procedimento si sia completato anche dal lato del destinatario.

Pertanto in sintesi, nel perimetro dell’articolo 140 del Codice di procedura civile diventa essenziale la prova della ricezione quando dagli atti emergono questi elementi:

  • accesso del notificatore al domicilio; 
  • temporanea assenza del destinatario; 
  • deposito presso la casa comunale;
  • invio della raccomandata informativa.