• Oneri deducibili e Detraibili

    Detraibilità spese asili: come fare con il 730 o il PF 2026

    Le Entrate hanno pubblicato le maxi guide 2026 con tutte le regole di detraibilità e deducibilità per le dichiarazioni dei redditi anno di imposta 2025.

    Che si tratti di 730 o modello Redditi PF le Entrate hanno pubblicato tutti i chiarimenti per orientare professionisti, CAF e cittadini che predispongono le dichiarazioni.

    Vediamo come si detraggono le spese per gli asili sostenute nel 2025.

    Spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido

    Le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido da indicate nel 703/2025 al (Rigo E8/E10, cod. 33) sono detraibili al 19%.

    Le bambine e i bambini per i quali compete l’agevolazione sono quelli ammessi e che frequentano asili nido sia pubblici che privati. 

    Ai fini della detraibilità della spesa, pertanto, rilevano l’ammissione e la frequenza dell’asilo nido e non anche l’età e il compimento degli anni del minore.
    In applicazione del principio di cassa, la detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d’imposta, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono.

    Attenzione al fatto che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per:

    • la frequenza delle c.d. “sezioni primavera” che assolvono alla medesima funzione degli asili nido
    • il servizio fornito nella provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8 dagli assistenti domiciliari definiti Tagesmutter (c.d. “mamma di giorno”).  

    Negli altri casi è necessario verificare di volta in volta l’affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali.

    Attezione al fatto che la detrazione è alternativa al contributo di cui all’art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, c,d. “Bonus asilo nido”, erogato dall’INPS tramite un pagamento diretto al genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati o per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

    Detraibilità spese asili: limiti da ricordare

    L’importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a euro 632 per ciascun figlio fiscalmente a carico che frequenta l’asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo. 

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2026 (punti da 341 a 352) con il codice 33.

    Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2025 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2026 (punti da 701 a 706) con il codice 33. 

    La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
    Dall’anno d’imposta 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, la detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido spetta fino a un determinato ammontare, tenendo conto del reddito complessivo e del numero dei figli a carico, sulla base delle indicazioni fornite dalle entrate.

    Detraibilità spese asili: attenzione ai documenti

    Anche per le spese dell'asilo, dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese sostenute dai genitori spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.

    In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
    Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o a uno solo dei genitori, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori.
    In particolare, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato all’altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo.

  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: dal 15 luglio il responsabile presso le banche

    Pubblicato in GU n 145 del 25 giugno il Provvedimento del 16 giugno di Banca d'Italia con Disposizioni  della  Banca  d'Italia in materia di organizzazione,  procedure  e   controlli   interni   per   finalita' antiriciclaggio

    Vediamo la novità in vigore dal luglio

    Responsabile Antiriciclaggio in banca: chi è

    Con il recente provvedimento della Banca d'Italia si potenzia l’attività di governance sull'antiriciclaggio prevedento la nomina dell’esponente aziendale responsabile per l’antiriciclaggio.

    In particolare trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in GU avvenuta il 25 giugno e quindi dal 15 luglio è obbligatorio procedere alla nomina dell’esponente aziendale utile a rendere il rischio Aml/Cft comprensibile e governabile.

    Si tratta di una figuara ai vertiti con ruolo non delegabile con competenze ed esperienze sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sulle policy, sui controlli e sulle procedure Aml, oltre alla conoscenza del modello di business e del settore. 

    Il soggetto incaricato dovrà:

    monitorare l’adeguatezza di policy, procedure e controlli; 

    coaudiovare il Cda a valutare organizzazione e risorse della funzione Aml; 

    assicurare informativa periodica sulle attività del responsabile antiriciclaggio e sui rapporti con le autorità; 

    portare agli organi violazioni e criticità; 

    raccomandare azioni correttive; 

    verificare che la funzione Aml abbia dati, strumenti e persone; 

    assicurare che le proposte del responsabile Aml siano esaminate dalla gestione. 

    La nomina secondo il regolamento in oggetto dovrà essere comunicata alla banca d'Italia entro 20 giorni.

    Responsabile Antiriciclaggio in banca: chi riguarda

    I destinatari delle disposizioni Banca d’Italia cui si applicano i presidi organizzativi minimi: sono banche, Sim, Sgr, Sicav, Sicaf, intermediari ex articolo 106 Tub, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, prestatori di servizi per cripto-attività rientranti nella vigilanza antiriciclaggio, fiduciarie 106, microcredito, BancoPosta, Cassa depositi e prestiti e succursali italiane di intermediari esteri.

  • Split Payment

    Split payment: il MEF conferma l’utilizzo

    La Commissione Europea ha adottato in data 17 giugno la proposta di deroga che dovrà essere formalmente approvata dal Consiglio e che consentirà al regime dello spilt payment di rimanere efficace anche dopo la data di decadenza del 30 giugno 2026 e in particolare per altri tre anni fino al 30 giugno 2029.

    Il MEF con un comunicato stampa di ieri ha specificato le tempistiche di approvazione dell'autorizzazione, vediamo i dettagli.

    Split payment: in arrivo la proroga al 30 giugno 2029

    Lo split payment è stato prorogato al 30 giugno 2029.

    La misura trova fondamento nella proposta di decisione adottata dalla Commissione UE il 17 giugno 2026 (n. 2026/0146), attualmente all'esame del Consiglio dell'UE per l'approvazione definitiva.

    La conferma è arrivata anche dal MEF in risposta a due Question time (nn. 5-05501 e 5-05506)

    Il 30 giugno lo stesso ministero ha speficiato che:

    La proposta della Commissione europea per il rinnovo dell'autorizzazione all'applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti) dell’IVA oltre il 30 giugno 2026 è attualmente all'esame del Consiglio Ue, con conclusione prevista il 10 luglio. Poiché l'autorizzazione produce effetti dal 1° luglio 2026, i soggetti interessati possono continuare ad applicare il meccanismo dello split payment senza soluzione di continuità anche dopo il 30 giugno 2026.
    La misura è destinata a trovare applicazione fino al 30 giugno 2029 nei confronti dei medesimi soggetti già interessati
     

    Ricordiamo in attesa del testo definitivo che approva lo slittamento che con la Decisione UE n 324/2023 l'Italia era autorizzata allo split payment con termine di scadenza prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2026.

    Ricordiamo inoltre che il meccanismo dello split payment, già autorizzato con decisione di esecuzione 2017/784 del Consiglio Ue e successivamente modificata con decisione di esecuzione 2020/1105 del Consiglio Ue, si applica:

    • alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
    • nonché degli enti pubblici economici e delle fondazioni, delle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni,
    • o da enti e fondazioni e nei confronti di società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

    Esso prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni (PA), delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile) e delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB sono soggette ad un particolare regime IVA che si attuate nel modo seguente: 

    • chi emette la fattura (fornitore/prestatore della PA) espone (e non addebita) l’imposta, riportando la dicitura “scissione dei pagamenti”,
    • chi riceve la fattura (cessionario/committente) effettua il versamento dell’IVA in apposito conto dell’Amministrazione fiscale.

    Leggi anche: Split payment: ufficiale la proroga al 2026

  • Super Ammortamento

    Iperammortamento 2026: tutte le regole per la domanda al GSE

    Il Gse in data 12 giugno ha apero il portale per le comunicazioni preventive, a stabilirlo è il DD 11 giugno pubblicato sul sito MIMIT

    Intanto ricordiamo che la Legge di conversione del Dl Fiscale in vigore dal 23 maggio, ha chiuso i lavori sull'iperammortamento che ora è pronto per il suo avvio, non appena, il Decreto attuativo MIMIT-MEF firmato lo scorso 4 maggio, verrà pubblicato in GU. Da fonti non ufficiali il decreto sarebbe stato approvato dalla Corte dei Conti.

    E' bene specificare che con il decreto attuativo sono stati definiti:

    • le procedure di accesso,
    • i termini di comunicazione
    • i criteri di calcolo dell'incentivo.

    Ricordiamo inoltre che c'agevolazione consiste in una deduzione fiscale, ripartita nel periodo di ammortamento del bene, applicabile agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

    Infine, occorre evidenziare che vi sono ancora lavori in corso in Governo per inserire i software in modalità cloud tra i beni ammissibili.

    La stessa presidente Meloni ha affermnato che è corretto e intelligente ragionare di includere negli incentivi gli investimenti su software e cloud, credo che dobbiamo fare i conti con il mondo verso il quale andiamo. 

    Vedremo cosa accadrà ma nel frattempo riepiloghiamo le regole certe ossia che la maxi agevolazione per le imprese, ricordiamolo, è stata inserita dalla Legge di Bilancio 2026 dopo l'annuncio dell'apertura del portale GSE per domani.

    Scarica qui i documenti del GSE per le domande.

    Leggi anche: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.

    Iper ammortamernto 2026: come funziona

    La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, ai commi 427-436 ripropone la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale. 

    Il beneficio è graduato in funzione dell’entità dell’investimento effettuato in ciascuna annualità:

    • 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro;
    • 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.

    La maggiorazione rileva a partire dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al Gestore dei Servizi energetici (GSE) la comunicazione di completamento degli investimenti, a condizione che il bene sia entrato in funzione nel medesimo periodo d’imposta e che il GSE abbia comunicato l’esito positivo delle verifiche.

    Scarica qui i documenti del GSE per le domande.

    Iperammortamento 2026: i beni agevolabili

    Rientrano nell’agevolazione due categorie di investimenti:

    • i beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, indicati negli Allegati IV e V alla legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (macchine interconnesse, robot, sistemi di manifattura additiva, software avanzati, etc.);
    • i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, riconducibili alla medesima struttura produttiva ovvero localizzati sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva o connessi alla medesima tramite punti di prelievo (Point of delivery, POD) esistenti (ad esempio, i gruppi di generazione dell’energia elettrica e relativi impianti per lo stoccaggio dell’energia, impianti per la produzione di energia termica). 

    Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente. I costi massimi ammissibili sono determinati secondo i parametri dell’Allegato 1 al decreto (tabelle per fonte rinnovabile e fascia di potenza).

    Inoltre leggi: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.

    Iperammortamento 2026: come si accede

    L’accesso avviene tramite la piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ed è articolato in tre fasi:

    1. Comunicazione preventiva

    L’impresa trasmette una comunicazione preventiva con i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti pianificati, la data prevista di interconnessione o di entrata in funzione.

    2. Comunicazione di conferma

    Entro 60 giorni dalla ricezione dell’esito positivo del GSE, l’impresa trasmette la conferma dell’investimento, indicando data e importo del pagamento corrispondente ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i riferimenti alle relative fatture.

    3. Comunicazione di completamento

    Al completamento degli investimenti o dell’avvenuta interconnessione al sistema aziendale, l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, corredata dalle attestazioni della perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi, o da un ente di certificazione accreditato, attestante le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione e della certificazione contabile redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, attestante l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa, entro il 15 novembre 2028.

    Le imprese sono inoltre tenute a trasmettere comunicazioni periodiche annuali al fine di garantire il monitoraggio degli oneri:    

    • entro il 20 gennaio di ciascun anno, con i dati sugli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio;
    • entro il 30 giugno successivo, recante il piano di ammortamento.

    Scarica qui la nostra Check list operativa per non perdere le scadenze.

    Scarica qui i documenti del GSE per le domande.

    Iperammortamento 2026: controlli, decadenza e recupero

    Il GSE effettua le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati verificando la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti per beneficiare dell’agevolazione. L’impresa decade dal beneficio totalmente o parzialmente in caso di:

    • cessione a titolo oneroso del bene nel periodo di fruizione senza sostituzione idonea;
    • assenza di requisiti di ammissibilità;
    • mancata conservazione della documentazione;
    • false dichiarazioni;
    • impossibilità di effettuare i controlli.

    In caso di indebita fruizione, il GSE comunica all’Agenzia delle Entrate le ragioni della decadenza per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

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    Scarica qui i documenti del GSE per le domande.