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Esenzione imposta pubblicità per ASD: quando si applica
Con l'ordinanza n. 2768 dell'8 febbraio 2026 (Cass. civ., Sez. V Tributaria), la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un'azienda produttrice contro l'imposizione dell'imposta comunale sulla pubblicità per striscioni con il proprio marchio collocati in un centro sportivo, chiarendo due criteri distinti: quando un segno diventa "pubblicità" imponibile e quando l'esenzione riservata alle società sportive dilettantistiche non si applica.
Una società concessionaria della riscossione per il Comune notificava a un'azienda produttrice di articoli sportivi un avviso di accertamento per l'annualità 2008, relativo a 4 striscioni frangivento con la scritta del proprio marchio, collocati permanentemente su campi da tennis all'interno di un centro sportivo. L'imposta contestata ammontava a € 17.146,05, che con interessi e sanzioni saliva a € 36.015,00.
L'azienda impugnava l'avviso sostenendo tre argomenti:
- gli striscioni avevano funzione solo protettiva (frangivento), non pubblicitaria
- il marchio si limitava a identificare il produttore, senza finalità promozionale
- il centro sportivo non era un luogo aperto al pubblico
Il percorso nei tre gradi di giudizio
Grado Esito Commissione Tributaria Provinciale di Taranto Accoglie il ricorso, annulla l'avviso Commissione Tributaria Regionale Riforma la decisione: imposta dovuta Corte di Cassazione Conferma la CTR, rigetta il ricorso La CTR aveva ritenuto rilevante che gli striscioni fossero collocati in modo permanente (non solo durante le manifestazioni sportive) e che il regime di esenzione riguardasse solo la promozione diretta dell'attività della società sportiva dilettantistica, non la comunicazione di prodotti di terzi.
Quando un logo diventa “pubblicità” imponibile per la ASD
La Corte ha chiarito che l'esenzione non si estende alla pubblicità di soggetti terzi che utilizzano spazi dell'impianto dietro pagamento di un corrispettivo alla società sportiva.
In tale modo:
- viene meno la finalità promozionale diretta dell'ente sportivo,
- l'attività di concessione degli spazi assume natura commerciale,
- dcatta l'assoggettamento all'imposta comunale sulla pubblicità,
La decisione si pone in continuità con un orientamento già consolidato della Cassazione su questo tema, confermando un'interpretazione restrittiva della norma agevolativa.
I due scenari a confronto
Situazione Trattamento fiscale Pubblicità istituzionale della ASD/SSD stessa, per promuovere la propria attività, in impianto con capienza < 3.000 posti Esente dall'imposta sulla pubblicità Spazi pubblicitari dell'impianto concessi a terzi dietro corrispettivo Soggetti all'imposta comunale sulla pubblicità (attività commerciale) Per le ASD/SSD che gestiscono impianti sportivi, la pronuncia impone una distinzione operativa netta tra due tipologie di comunicazione che spesso convivono nello stesso spazio fisico:
- cartellonistica e striscioni della società stessa (nome, logo, attività, iniziative associative): rientrano nella propaganda istituzionale esente, se l'impianto ha capienza inferiore a 3.000 posti.
- spazi pubblicitari venduti a sponsor o aziende terze: qualificano l'attività come commerciale ai fini dell'imposta sulla pubblicità, indipendentemente dalla natura non lucrativa dell'ente che li ospita.
Il primo motivo di ricorso sosteneva che il marchio avesse solo funzione "identificativa del produttore", non pubblicitaria, e che quindi mancasse il presupposto d'imposta ex art. 5 D.Lgs. 507/1993.
La Cassazione ha respinto la tesi, ribadendo un principio consolidato: un segno distintivo (ditta, ragione sociale, marchio) supera la mera funzione distintiva — e diventa quindi pubblicità tassabile — quando, per il luogo in cui è collocato (pubblico, aperto o esposto al pubblico), per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità di utilizzo, è oggettivamente idoneo a far conoscere a un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa. Non conta quindi l'intento dichiarato (funzione protettiva) né la sola presenza del nome del produttore: conta l'idoneità oggettiva del segno, nel contesto in cui è collocato, a raggiungere un pubblico indeterminato.
limiti dell’esenzione per le società sportive dilettantistiche
Il secondo motivo di ricorso invocava l'esenzione prevista dall'art. 90, comma 11-bis, della L. 289/2002, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 128, della L. 266/2005, sostenendo che la pubblicità realizzata in impianti sportivi dilettantistici con capienza inferiore a 3.000 posti fosse esente anche se riferita a soggetti terzi.
La Cassazione ha respinto anche questo motivo, richiamando il proprio precedente orientamento (Cass. n. 2184/2020) e ribadendo un'interpretazione restrittiva della norma: L'esenzione spetta alle associazioni e società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro solo quando effettuano, all'interno di strutture con capienza inferiore a 3.000 posti, propaganda della propria attività, al fine di ampliare la base dei propri associati/soci e diffondere l'attività sportiva dilettantistica.
Il criterio decisivo non è chi paga o se c'è un corrispettivo esplicito, ma a chi è riferibile il messaggio pubblicitario.
Nel caso specifico, il messaggio era riconducibile a un soggetto terzo (l'azienda produttrice), non identificabile con l'ente sportivo di cui all'art. 90, comma 1: per questo l'esenzione non si applicava, indipendentemente dal fatto che gli striscioni si trovassero fisicamente dentro l'impianto sportivo.
Schema riepilogativo: quando l'esenzione si applica e quando no
Situazione Imposta pubblicità Propaganda della propria attività da parte della ASD/SSD (nome, logo, iniziative associative), in impianto < 3.000 posti Esente (art. 90 c. 11-bis L. 289/2002) Segno/marchio di un soggetto terzo (azienda, sponsor, produttore) collocato nell'impianto, oggettivamente idoneo a raggiungere un pubblico indeterminato Imponibile, anche se l'impianto ha capienza < 3.000 posti Cartello con logo aziendale in luogo non aperto al pubblico e privo di idoneità a raggiungere un pubblico indeterminato Da valutare caso per caso: manca il presupposto oggettivo se il segno resta meramente distintivo Imposta di pubblicità ASD: FAQ con risposte a dubbi frequenti
Un'azienda che sponsorizza una ASD e mette il proprio logo nell'impianto paga sempre l'imposta sulla pubblicità?
Sì, se il segno è oggettivamente idoneo a farne conoscere il nome o il prodotto a un numero indeterminato di persone: in questo caso il messaggio è riferibile al terzo (l'azienda), non alla ASD, e l'esenzione dell'art. 90 non si applica.Basta dire che un cartello ha "funzione protettiva" (es. frangivento) per evitare l'imposta?
No. La Cassazione ha chiarito che la funzione dichiarata non è decisiva: conta l'idoneità oggettiva del segno, per collocazione e modalità d'uso, a comunicare a un pubblico indeterminato il nome o il prodotto dell'impresa.La capienza inferiore a 3.000 posti garantisce comunque l'esenzione?
No. La soglia di 3.000 posti è una condizione necessaria ma non sufficiente: l'esenzione si applica solo se la pubblicità promuove l'attività propria della società sportiva dilettantistica, non quella di soggetti terzi. -
730/2026: visto di conformità, responsabilità di CAF e professionisti
L'Agenzia della Entrate ha recentemente pubblicato le maxi guide per i dichiarativi 2026.
Tra i chiarimenti e le istruzioni ve ne sono di utili per i CAF e i professionisti che prestano assistenza e appongono il visto di conformità, cosa fare in caso di errori nella dichiarazione dei redditi.
Chi paga e come, e quando è possibile ravvedersi.
Visto di conformità: che cos’è e chi lo rilascia
Gli intermediari che prestano assistenza fiscale rilasciano il visto di conformità nelle attività di assistenza fiscale.
Esso comporta specifiche responsabilità per:
- centri di Assistenza Fiscale (CAF),
- responsabili dell’Assistenza fiscale (RAF)
- professionisti abilitati.
Scopo del visto di conformità è quello di attestare la corrispondenza della dichiarazione dei redditi ai documenti presentati dal contribuente e alle regole fiscali previste.
Se si commettono degli errori è prevista una sanzione per i professionisti che se ne occupano.
Nella guida Ade appena pubblicata e intitolata “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”, ci sono specifiche indicazioni sul visto di conformità e su responsabilità e adempimenti per chi svolge l’assistenza fiscale.
Visto infedele: conseguenze
Viene ricordato che con l’articolo 39 del decreto legislativo n. 241/1997 e le successive modificazioni si prevede che CAF, RAF e professionisti abilitati debbano pagare una sanzione pari al 30 per cento delle imposte non versate, calcolata sulla differenza emersa tra quanto dichiarato e quanto effettivamente dovuto.
La sanzione si applica in visto infedele, quindi di errori nel modello 730, salvi i casi in cui ne è responsabile il contribuente.
Secondo la normativa, i professionisti sono tenuti ad effettuare specifici controlli sui documenti, come la verifica di detrazioni e crediti d’imposta spettanti.
Attenzione al fatto che, la sanzione può essere ridotta attraverso il ravvedimento con la correzione della dichiarazione, come stabilito dall'articolo 13 del Dlgs n. 472 del 1997, con i vari casi di ravvedimento.
Dichiarazione rettificativa: la correzione del 730
Il CAF o il professionista che si accorge di errori dopo l'invio della dichiarazione deve avvisare il contribuente in modo da procedere con la trasmissione di una dichiarazione rettificativa.
Attenzione la rettifica non può essere fatta se l’infedeltà del visto è già stata contestata tramite apposita comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione rettificativa in base alla datya in cui stata inviata:
- va trasmessa entro il 10 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta a cui si riferiscono i dati da correggere qualora ci sia lo stesso sostituto. Se varia il sostituto d’imposta la dichiarazione va classificata come “730 senza sostituto”;
- se si invia dopo il 10 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta da correggere va classificata come “730 senza sostituto”,
La responsabilità dell'intermediario si concretizza nel pagamento della sanzione pari al 30% delle imposte che risultano non versate a seguito dei controlli fiscali e le imposte e interessi restano a carico del contribuente.
Attenzione al fatto che CAF e professionisti non sono chiamati a rispondere di eventuali errori soltanto se il contribuente decide di correggere gli errori in autonomia tramite una dichiarazione integrativa con il modello Redditi PF.
Le verifiche dell’intemediario che rilascia il visto di confromità
Nell’ambito delle attività inerenti il rilascio del visto di conformità e dell’eventuale sua responsabilità, il CAF o il professionista abilitato sono tenuti a effettuare i controlli previsti dall’art. 2 del d.m. n. 164 del 1999. Per quanto chiarito nei paragrafi precedenti, le conseguenze dell’apposizione del visto infedele previste dall’art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, tuttavia, sono distinte in funzione dell’oggetto dei controlli.
Ne deriva che la menzionata responsabilità è conseguente al rilascio del visto di conformità infedele in relazione alla verifica:- della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- delle detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.
Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei controlli diversi da quelli di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato sono responsabili per la non corretta verifica:
- della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU);
- dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
- delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;
- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;
- dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
- degli attestati degli acconti versati o trattenuti.
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Credito Design e estetica: prenotazione dal 7 luglio
Pubbblicato il Decreto 3 lulgio MIMIT con le regole per le domande per il credito design ed estetica.
Ricordiamo che a rifinanziare la misura è stata la Legge di bilancio 2026 ha rifinanziato il credito di imposta per il design e l'estetica.
Ricordiamo che si tratta della agevolazione destinata a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di oggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali che svolgono attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali.
Il credito è utilizzabile in compensazione in F24.
Attenzione al fatto che sono previste due comunicazioni:
- un comunicazione preventiva,
- una comunicazione di completamento.
Le comunicazioni di prenotazione del credito d’imposta possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 7 luglio 2026, esclusivamente in via telematica attraverso i servizi informatici messi a disposizione nell’apposita sezione “Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica” del sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy
Credito Design e estetica: rifinanziato per il 2026
Con una dotazione complessiva di 60 milioni, la misura dedicata al design e all’ideazione estetica che garantisce un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per attività di design e sviluppo del prodotto, nel limite annuale di 2 milioni, è stato appunto rifinanziato dalla manovra finanziaria 2026.
L’agevolazione è rivolta alle imprese operanti in Italia per sostenere le attività che riguardano l’ideazione estetica e la progettazione dei prodotti, valorizzando il contributo del design nei processi d’innovazione aziendale finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti). Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi componenti di prodotti complessi, imballaggi, presentazioni, simboli grafici e caratteri tipografici.
Le spese ammissibili possono riguardare:
- costi per il personale direttamente impiegato nelle attività di design e sviluppo del prodotto e compensi per professionisti e consulenti esterni,
- quote di ammortamento di strumenti e attrezzature utilizzati per la progettazione e la prototipazione,
- materiali e le forniture impiegati nella realizzazione dei prototipi.
Le spese devono essere effettivamente sostenute, correttamente contabilizzate e coerenti con le attività dichiarate.
Credito innovazione e dsesign: le due comunicazioni necessarie
Il DD 3 luglio prevede che per l’accesso al beneficio, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1,
comma 926, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, pari a 60 milioni di euro, l’impresa trasmette l’allegato modello di comunicazione preventiva in relazione a ogni singolo progetto di design e ideazione estetica programmato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto che intende accedere al beneficio, la descrizione del progetto da realizzare, ivi inclusa la prevista data di avvio e di completamento, l’importo degli investimenti agevolabili da sostenere e il relativo credito d’imposta potenzialmente spettante.Il modello di comunicazione è altresì trasmesso dall’impresa al completamento degli investimenti per ciascuna delle comunicazioni di prenotazione entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura del periodo d’imposta, contenente l’indicazione degli investimenti sostenuti suddivisi per tipologia di spese ammissibili e l’importo del relativo credito d’imposta.
L’ammontare complessivo degli investimenti agevolabili completati, considerati al lordo delle altre sovvenzioni ricevute sulle stesse spese ammissibili, non può essere inferiore al 70 per cento dell’ammontare indicato nella comunicazione preventiva.Credito innovazione e design: come si utilizza
Attenzione al fatto che al perfezionamento dell’invio del modello di comunicazione preventiva, l’impresa ottiene una
ricevuta di avvenuto invio del modello, contenente l’indicazione del credito d’imposta prenotato secondo l’ordine cronologico di invio ovvero dell’indisponibilità delle risorse.
Il credito d’imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione. Il credito d’imposta effettivamente fruibile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti comunicati secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle imprese e del made in Italy, con modalità telematiche e secondo i termini definiti d’intesa, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Allegati: -
Il piano casa è legge e consente sfratti più veloci
Sulla GU del 3 luglio è pubblicata Legge 2 luglio 2026, n. 116i converisone del Decreto Legge n 66 in vigore dall'8 maggio.
Il Decreto tra le altre misure per accelerare le procedure per gli immobili occupati e gli sfratti, vediamo maggiori dettagli dal comunicato stampa del Governo.
Viene strutturato un programma di 10 miliardi articolato su tre livelli:
- recupero dell’edilizia residenziale pubblica esistente,
- sviluppo dell’housing sociale a canone calmierato
- attivazione di capitali privati.
Di seguito maggiori dettagli.
Piano casa: cosa contiene
All'atto dell'approvazione del il Piano Casa il Governo aveva evidenziato che le misure previste dal decreto-legge ora convertito in legge n 116/2026 poggiano su tre pilastri:
- il primo pilastro prevede un programma straordinario di interventi per il recupero e la manutenzione del patrimonio attuale di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata. L’obiettivo del programma è recuperare e rendere disponibili circa 60 mila alloggi popolari, ora non assegnabili perché in condizioni non adeguate e che richiedono interventi di ristrutturazione e rifacimento degli impianti essenziali. Per l’attuazione di tali interventi si prevede un pacchetto di semplificazioni e la nomina di un Commissario straordinario che dovrà attuare il piano di recupero e manutenzione, dopo aver definito gli interventi insieme agli Enti che gestiscono gli alloggi popolari. Inoltre, si realizzerà un programma di riscatto di immobili ERP da parte degli assegnatari e la realizzazione di nuove case popolari, senza consumo di suolo, per la locazione a lunga durata con la facoltà di riscatto predefinita;
- il secondo pilastro del Piano prevede la concentrazione, in un apposito strumento finanziario gestito da INVIMIT SGR, delle risorse di derivazione europea e nazionale che sono oggi destinate all’housing sociale e all’emergenza abitativa nei vari livelli di governo. Nell’ambito del Fondo di investimento verranno creati comparti specifici dedicati a ciascuna Regione o Provincia autonoma, in modo da garantire che le risorse vengano utilizzate per le esigenze specifiche del territorio di riferimento. Complessivamente, le risorse pubbliche messe a disposizione dell’intervento sono pari a oltre dieci miliardi di euro;
- il terzo pilastro crea le condizioni per attivare gli investimenti privati nell’attuazione del Piano Casa, con l’obiettivo prioritario di costruire alloggi da affittare o vendere ai cittadini a prezzi calmierati. Si introducono quindi semplificazioni burocratiche e procedure rapide per gli investitori e si prevede, tra l’altro, per gli investimenti superiori al miliardo di euro, la nomina di un Commissario straordinario che dovrà rilasciare un provvedimento unico di autorizzazione. A fronte di tali semplificazioni, il privato dovrà in cambio garantire, su 100 alloggi realizzati, almeno 70 alloggi in edilizia convenzionata, da vendere o affittare a un prezzo scontato di almeno il 33% rispetto a quello di mercato. Le procedure semplificate e accelerate saranno applicate esclusivamente alla quota di alloggi di edilizia integrata, mentre sulla restante quota si continuerà ad applicare la disciplina ordinaria.
L’obiettivo del Governo Meloni è arrivare a 100.000 alloggi in dieci anni, combinando risorse pubbliche, capitali privati e fondi europei.
Immobili occupati e sfratti: cosa contiene il Piano Casa
Il Piano casa 2026 introduce misure per rendere più efficace e più rapida la liberazione degli immobili occupati abusivamente, compresi i casi di scadenza del contratto di affitto o di morosità dell’affittuario.
Si interviene sulle procedure di notifica e di esecuzione dello sfratto, con una riduzione dei tempi per le esecuzioni e con l’introduzione di una procedura d’urgenza che prevede l’emissione di un decreto di rilascio dell’immobile entro 15 giorni dal ricorso.
È prevista anche una penale per il ritardo pari all’1% del canone mensile per ogni giorno di occupazione oltre il termine fissato dal giudice.