• Accise

    App “Osservaprezzi Carburanti”: dal 20 luglio per i prezzi della benzina

    Il MIMIT annuncia che i consumatori potranno individuare il distributore più vicino oppure confrontare i prezzi per scegliere quello più conveniente

    Da lunedì 20 luglio sarà disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android la nuova App “Osservaprezzi Carburanti” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, uno strumento pensato per offrire ai cittadini un’informazione semplice, trasparente e immediata sui prezzi dei carburanti praticati sul territorio.

    Attraverso l’App, i consumatori potranno individuare il distributore più vicino oppure confrontare i prezzi per scegliere quello più conveniente. 

    La consultazione sarà resa ancora più efficace dalla visualizzazione del prezzo medio regionale e dalla possibilità di confrontarlo con il prezzo praticato, nella stessa giornata, da ciascun impianto.

    Il Ministero evidenzia che la nuova applicazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento degli strumenti di trasparenza del mercato, a beneficio dei consumatori e della concorrenza.

    Nella fase iniziale di utilizzo, il Ministero invita gli utenti a segnalare eventuali osservazioni sulla precisione dei dati e sulle funzionalità dell’App, così da raccogliere indicazioni utili a migliorarne progressivamente l’efficacia e la qualità del servizio offerto.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus 2026: nuovo modello dal 23 luglio

    Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 211701 del 17 luglio 2026 con il modello allegato denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi da superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 per le spese sostenute nel 2026” con le relative istruzioni, da utilizzare per comunicare l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni.

    Ricordiamo che il superbonus è ancora attivo, seppur in maniera residuale.

    Scarica qui Modello e istruzioni per le spese 2026 da superbonus

    Superbonus 2026: nuovo modello dal 23 luglio

    Il modello è utilizzabile per esercitare le opzioni relative alle detrazioni spettanti per le spese sostenute nell’anno 2026, nei casi previsti dall’articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto e dall’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 aprile 2023, n. 38 e successive modificazioni.

    Come per gli anni precedenti, le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2026 dovranno essere trasmesse entro il 16 marzo dell’anno successivo (16 marzo 2027).
    Il modello e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione all’Agenzia delle entrate, allegate al presente provvedimento, sono utilizzati a decorrere dal 23 luglio 2026. 

    L’Agenzia delle entrate effettua controlli automatici sul contenuto della comunicazione, che possono determinarne lo scarto.
    Eventuali aggiornamenti del modello, delle relative istruzioni di compilazione e delle specifiche tecniche di trasmissione telematica saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data
    adeguata pubblicità.
    Per quanto non disposto dal provvedimento, sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 321370 del 7 agosto 2025.

    Attenzione al fatto che la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta per le spese sostenute nel 2026 rappresenta una deroga restrittiva rispetto al regime ordinario.

     Ai sensi dell’articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge n. 34/2020 e dell’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11/2023, l’agevolazione per l’anno 2026 è limitata esclusivamente a specifiche fattispecie tassativamente individuate dal legislatore.

    Le istruzioni evidenziano che ai fini dell’esercizio dell’opzione relativamente ai lavori inclusi nel superbonus per il 2026 il contribuente deve obbligatoriamente acquisire il visto di conformità, rilasciato da intermediari abilitati.

    Inoltre, è richiesta l’asseverazione tecnica per certificare i requisiti tecnici e la congruità delle spese, redatta da un tecnico abilitato per gli interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico.

    Scarica qui Modello e istruzioni per le spese 2026 da superbonus

  • Principi Contabili Nazionali

    OIC 5 Bilanci di liquidazione: ecco il definitivo

    Il nuovo OIC 5, pubblicato dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nel luglio 2026, sostituisce integralmente la precedente versione del principio contabile, adeguata al Codice civile dopo il D.lgs. 139/2015. 

    La revisione nasce da due esigenze distinte: da un lato, allineare la struttura dello standard al ruolo che l'OIC riveste oggi, ossia disciplinare esclusivamente i profili tecnico-contabili della redazione del bilancio; dall'altro, superare le criticità applicative segnalate dagli operatori nel corso degli anni di vigenza del vecchio principio.

    Il progetto di revisione ha evidenziato che la prassi disattendeva sistematicamente due prescrizioni cardine: 

    1. la valutazione delle attività al valore di realizzo anche quando superiore al valore contabile, raramente applicata per motivi prudenziali e di responsabilità dei liquidatori, 
    2. e l'iscrizione del fondo per costi ed oneri di liquidazione, spesso omessa o rilevata solo in parte per le incertezze legate alla stima di tutti gli elementi da considerare lungo l'intera durata della procedura.

    Non è un semplice restyling formale: cambia la funzione stessa del bilancio di liquidazione, che da strumento di stima del valore ritraibile diventa un documento di rendicontazione prudenziale sull'andamento della procedura. 

    Ciò giustifica criteri di valutazione più cauti, schemi di bilancio riformulati per natura, distinzione tra costi funzionali e contratti onerosi, e regole più chiare per i momenti-chiave della liquidazione.

    Nuovo OIC 5: il cambio di prospettiva, da bilancio previsionale a bilancio informativo

    La differenza più significativa tra il precedente OIC 5 e la nuova versione, è di natura concettuale, prima ancora che tecnica.

    Nella versione previgente il bilancio di liquidazione era concepito come lo strumento che doveva misurare il valore ritraibile dalla cessione dei beni aziendali, il c.d. "capitale di liquidazione", in una logica dichiaratamente prognostica. 

    Nel nuovo principio il bilancio di liquidazione diventa uno strumento di rendicontazione sull'andamento della procedura, con una logica più prudenziale e maggiormente applicabile nella pratica professionale.

    Da questo cambio di paradigma discendono le scelte tecniche più rilevanti di seguito analizzate.

    Nuovo OIC 5: criteri di valutazione, minore incertezza e più prudenza

    La distinzione tra costi "necessari e funzionali" e costi "non necessari" è una delle novità più rilevanti. Il nuovo OIC 5 chiede di ripartire, con un criterio oggettivo, l’essenzialità rispetto all'ordinato svolgimento della procedura, ciò che va rilevato per competenza da ciò che va invece accantonato secondo le regole sui contratti onerosi, riducendo così l'area di incertezza che aveva reso poco applicato il vecchio fondo unico.

    Viene inoltre introdotta una facoltà, prima assente, di valutare al valore di realizzazione in liquidazione, se superiore al valore netto contabile, i soli beni per cui la vendita sia già certa (ad esempio in presenza di un contratto preliminare) e il valore di realizzo sia stimabile in modo attendibile. 

    La semplice individuazione di un potenziale acquirente, in assenza di trattative concluse, non è sufficiente ad attivare la rivalutazione.

    Voce

    OIC 5 previgente

    OIC 5 nuovo (2026)

    Attività (immobilizzazioni, partecipazioni, titoli)

    Valore di realizzo, anche se superiore al valore contabile, regola generalmente disattesa nella prassi

    Minore tra costo e valore di realizzazione in liquidazione; la rivalutazione oltre il costo è ammessa solo come facoltà, a condizioni stringenti

    Crediti

    Valore di presumibile realizzo

    Confermato il valore di presumibile realizzo; esclusa esplicitamente l'applicazione del costo ammortizzato

    Debiti

    Valore di presunta estinzione

    Confermato, con la precisazione che uno stralcio riduce il debito sotto il nominale solo se già efficace tra le parti alla data di bilancio

    Oneri della procedura

    Fondo unico per costi ed oneri di liquidazione, di stima complessa e spesso disatteso

    Distinzione tra costi necessari e funzionali (rilevati per competenza: compenso del liquidatore, utenze, locazione sede) e costi non necessari (accantonati come contratti onerosi)

    Nuovo OIC 5: nuovi schemi di bilancio

    Il principio ridisegna gli schemi di stato patrimoniale e conto economico

    Per le società senza attività in continuazione viene meno la distinzione tra attivo immobilizzato e attivo circolante, che perde significato quando l'impresa non opera più in prospettiva di continuità: le voci sono riclassificate per natura, senza più separare, ad esempio, le partecipazioni immobilizzate da quelle iscritte nel circolante.

    Sono introdotte nuove voci di conto economico: A5-bis "Proventi della procedura liquidatoria", B14-bis "Oneri della procedura liquidatoria" e A5-ter "Rivalutazioni della procedura liquidatoria", per dare separata evidenza ai componenti reddituali tipici della fase liquidatoria.

    Per le società con attività in continuazione, è introdotta una nuova voce di stato patrimoniale "E) Attività destinate alla liquidazione", che raccoglie i beni dei rami non in esercizio provvisorio.

    È introdotta la facoltà, non prevista in precedenza, di omettere il bilancio comparativo nell'esercizio di adozione dei nuovi schemi, dandone conto in nota integrativa.

    Le società di minori dimensioni (artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.) possono comunque continuare ad adottare gli schemi ordinari, oppure il nuovo schema abbreviato dedicato; in entrambi i casi restano esonerate dal rendiconto finanziario.

    È stato inoltre introdotto uno schema di riferimento per il rendiconto finanziario, sia per le società senza sia per quelle con attività in continuazione: documento che il previgente OIC 5 non disciplinava in modo organico.

    Nuovo OIC 5: primo bilancio, bilancio finale e revoca della liquidazione

    Il nuovo OIC 5 detta regole più puntuali, distinguendo tre momenti particolari della procedura:

    • Primo bilancio di liquidazione: le differenze derivanti dal passaggio ai nuovi criteri costituiscono un cambiamento di principio contabile e sono imputate direttamente a una riserva di patrimonio netto, senza transito a conto economico.
    • Bilancio finale di liquidazione: a differenza dei bilanci intermedi, gli eventuali elementi attivi non ancora realizzati sono valutati al valore di realizzazione in liquidazione anche quando il criterio del minore tra costo e valore di realizzo non lo consentirebbe, coerentemente con la funzione del documento di determinare quanto spetta a ciascun socio.
    • Revoca della liquidazione: il primo bilancio successivo alla revoca deve esprimere i valori come se la liquidazione non fosse mai stata deliberata, applicando alle poste ancora in essere i criteri ordinari secondo le regole sui cambiamenti di stima e di principio contabile, per evitare comportamenti opportunistici.

    Nuovo OIC 5: data di applicazione e facoltà di continuità del vecchio principio

    Il nuovo OIC 5 si applica ai bilanci di liquidazione relativi a esercizi con inizio dal 1° gennaio 2027 o da data successiva, con facoltà di applicazione anticipata nel 2026.

    Le società che, alla data di entrata in vigore, hanno già avviato la procedura secondo la precedente versione del principio possono continuare ad applicarla fino al termine della liquidazione.

  • Antiriciclaggio

    UIF e Quaderno n 1 del 2026: boom di segnalazione su antiriciclaggio

    Nel I semestre del 2026 la UIF ha ricevuto 90.200 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), il valore semestrale più elevato mai registrato, con un aumento dell'11,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025.

    Questa la sintesi dei dati diffusi dalla Banca d'Italia nel Quaderno n 1/2026 per l'antiriciclaggio.

    Quaderno 1/2026 su antiriciclaggio: segnalazioni in congruo aumento

    Il comunicato che accompagna il documento ha specificato inoltre che il numero di segnalazioni analizzate ha raggiunto il massimo storico di 90.049 unità, in crescita del 10,7 per cento.

    Banche e Poste si confermano la principale categoria segnalante con 55.653 SOS (61,7 per cento del totale), in crescita sia in termini assoluti sia percentuali.

    Per quando riguarda gli altri intermediari e operatori finanziari si precisa che essi hanno trasmesso 16.738 segnalazioni (18,6 per cento del totale), in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2025. 

    All'interno del comparto risultano sostanzialmente stabili le segnalazioni provenienti dagli istituti di pagamento, mentre si riducono quelle trasmesse dagli IMEL, dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.

    I soggetti non finanziari e gli uffici della Pubblica amministrazione hanno inviato 17.809 SOS (19,7 per cento del totale), in crescita rispetto al semestre corrispondente. 

    Viene segnalato che l'aumento è riconducibile soprattutto agli operatori del comparto oro e preziosi e ai soggetti attivi nella custodia e trasporto valori. In diminuzione, invece, le segnalazioni dei prestatori di servizi di gioco e quelle dei professionisti. In calo anche le segnalazioni trasmesse dagli uffici della Pubblica amministrazione, che si mantengono su livelli molto contenuti.

    Gli importi segnalati raggiungono circa 61 miliardi di euro (di cui quasi 55 riferibili a operazioni eseguite), in aumento rispetto ai quasi 53 miliardi registrati nel primo semestre 2025.

    Nel semestre la UIF ha adottato 8 provvedimenti di sospensione, in linea con il periodo corrispondente. Le sospensioni hanno riguardato operazioni per 1,1 milioni di euro, a fronte di 64 istanze valutate.

    Nell'ambito dell'attività di approfondimento delle SOS, la UIF ha inviato 3.152 richieste di informazioni ai soggetti obbligati (+7,0 per cento) e 84 richieste di informazioni a FIU estere (-49,7 per cento).

    Clicca qui per il Quaderno antiriciclaggio n 1/2026 per ulteriori approfondimenti.

  • Versamenti delle Imposte

    Pagamenti PIVA: chi va in cassa entro il 20 luglio

    Entro il 20 luglio le PIVIA, grazie al Decreto n 89/2026 pubblicato in GU n 117/2026 con la proroga dei pagamenti dovranno pagare le tasse.

    Il DL 89/2026 trasfuso nella conversione in Legge del DL n 63/2026 o decreto carburanti ter, contiena la norma definitiva della proroga dei pagamente per le PIVA a luglio, riepiloghiamo il calendario dei pagamenti e vediamo la norma in dettaglio.

    Di seguito anche un link per approfondire la proroga del settore agricoltura.  

    Proroga tasse PIVA al 20 luglio: il nuovo calendario, gli esclusi

    Il Governo con il DL d'urgenza approvato il 22 maggio e in vigore dal 23 ha previsto che: 

    • ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio
    • è riconosciuta la possibilità di effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni;
    • il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi (19 agosto) con una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

    La norma è stata ora trasfusa nella Legge di conversione del DL carburanti ter.

    Attenzione però al fatto che, la proroga non è per tutte le PIVA vediamo di seguito il dettaglio.

    Proroga pagamenti PIVA: riguarda tutti?

    Oltre ai lavoratori dipendenti e pensionati senza partita IVA, i pagamenti sono rimasti al 30 giugno 2026 (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%) per i seguenti soggetti:

    • gli enti non commerciali senza redditi d'impresa o di lavoro autonomo (compresi i soci delle società semplici)
    • i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA e
    • i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;
    • si aggiungono i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare per i quali il termine ordinario di versamento sia successivo al 30 giugno 2026, ossia le società di capitali che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio dopo il 31 maggio 2026, e gli IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare;
    • i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR

    Occorre evidenziare che per il periodo d'imposta 2025 (dichiarazione 2026), il Decreto MEF del 31 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026, ha approvato gli ISA applicabili al periodo d'imposta 2025, con 85 indici sintetici di affidabilità fiscale e 173 modelli per la comunicazione dei dati, aggiornati alla classificazione ATECO 2025.

    Non esiste un "elenco negativo" ufficiale delle attività prive di ISA ma occorre ragionare per esclusione consultando l'allegato 1 al decreto MEF 31 marzo 2026.

    Leggi anche Agricoltura: Irpef al 30.6 ma non per tutti con il calendario di settore.