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Tasso transazioni commerciali luglio-dicembre 2026
Il MEF con un comunicato pubblicato in GU del 16 uglio ha reso noto il tasso di riferimento per le transazioni commerciali.
In Particolare, ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 1, del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2026 il tasso di riferimento è pari al 2,40 per cento.
Ai sensi del comma 1 dell'art 5 si prevede che "salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi"
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Bilancio di liquidazione: pubblicato il definitivo dell’OIC 5
L'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato in data 16 luglio il testo definitivo dell'OIC 5 con le regole per i bilanci di liquidazione.
Attenzione al fatto che le regole sono obbligatorie per i bilanci 2027 e facoltative per il 2026.
Ricordiamo che il testo è stato posto in consultazione nel 2024 ed ora giunge alla sua versione definitiva.
La nota pubblicata sul sito istituzionale dell'OIC specificava che la necessità di aggiornamento del principio OIC 5 sulla liquidazione dei bilanci è nata dalle criticità riscontrate dagli operatori nell’applicazione delle disposizioni attualmente in vigore.
La finalità del bilancio di liquidazione è fornire informazioni prognostiche sull’esito della liquidazione, ossia se ci sono sufficienti flussi finanziari attivi a coprire tutte le passività e gli oneri della procedura liquidatoria.Da qui, l’utilizzo di criteri valutativi coerenti con tale scopo prognostico, quali il valore di realizzo per le attività, anche superiore al valore contabile, oltre all’iscrizione di un fondo che accoglie la stima di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento della procedura (fondo per costi e oneri di liquidazione).
Viene precisato che nel corso del progetto di revisione del principio è emerso che il principio attualmente in vigore non trova piena applicazione tra gli operatori.In particolare, la valutazione delle attività al valore di realizzo è risultata inapplicata nella prassi nei casi in cui il valore di realizzo è superiore al valore contabile, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori; mentre, le disposizioni sul fondo per costi e oneri della liquidazione sono risultate di difficile applicazione, stante le numerose incertezze legate alla stima di tutti gli elementi da considerare lungo la durata dell’intera procedura liquidatoria.
In ragione delle criticità emerse, sono state ridefinite le finalità del bilancio di liquidazione ed ora si giunge al testo definitivo cui si rimanda sul sito dell'OIC, clicca qui, per approfondire. -
Crisi d’impresa: commento ADE alla composizione negoziata
Con la Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, l’Agenzia delle entrate dedica un ampio approfondimento alla composizione negoziata della crisi, esaminando l’istituto dalla fase di accesso fino alla conclusione delle trattative, con particolare attenzione al ruolo dell’esperto, alle misure protettive e al trattamento dei debiti tributari.
Il documento recepisce le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 136 del 2024, il cosiddetto Correttivo-ter, e fornisce diversi chiarimenti operativi di interesse per imprese, professionisti e creditori pubblici.
La circolare conferma che la composizione negoziata è uno strumento flessibile, fondato sull’autonomia dell’imprenditore, ma subordinato a una condizione essenziale: il risanamento deve essere concretamente e ragionevolmente perseguibile.
I chiarimenti più rilevanti dell’Agenzia riguardano soprattutto il trattamento del debito fiscale.
Vengono ammessi la combinazione tra falcidia e dilazione, il possibile pagamento parziale dell’IVA previa attestazione di convenienza, il mantenimento delle rateazioni esistenti e una lettura estensiva delle misure premiali.
Per accedere efficacemente ai benefici, tuttavia, non è sufficiente il semplice deposito dell’istanza.
Occorrono un piano credibile, dati completi e attendibili, una corretta interlocuzione con l’esperto e una tempestiva gestione dei rapporti con gli uffici fiscali.
La composizione negoziata non rappresenta quindi una sospensione generalizzata delle obbligazioni, ma un percorso strutturato nel quale la tutela dell’impresa è strettamente collegata alla trasparenza, alla buona fede e alla concreta sostenibilità del progetto di risanamento.
Composizione negoziata: tutti gli step commentati dall’Ade
La composizione negoziata non è una procedura concorsuale, ma un percorso riservato e prevalentemente stragiudiziale, attivabile esclusivamente su iniziativa dell’imprenditore.
Possono accedervi gli imprenditori commerciali e agricoli iscritti nel Registro delle imprese, indipendentemente dalle dimensioni e dalla forma giuridica, comprese le imprese minori o “sottosoglia”.
L’accesso è possibile quando l’impresa si trova:
- in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza;
- in uno stato di crisi già manifestatosi;
- anche in una situazione di insolvenza, purché questa sia reversibile e il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile.
Il punto decisivo, quindi, non è l’assenza assoluta di insolvenza, ma l’esistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio aziendale.
La composizione negoziata non può invece essere utilizzata per perseguire sin dall’origine un progetto meramente liquidatorio o per differire l’apertura di una procedura concorsuale inevitabile.
La circolare precisa inoltre che la domanda di liquidazione giudiziale presentata dallo stesso debitore impedisce l’accesso alla composizione negoziata.
Non costituisce invece automaticamente un ostacolo la pendenza di un ricorso presentato da un creditore, poiché l’interesse individuale di quest’ultimo non può prevalere, in astratto, sulla possibilità di risanamento dell’impresa.
Il progetto di piano e la verifica della risanabilità
L’istanza di nomina dell’esperto deve essere accompagnata da un progetto di piano di risanamento e dalla documentazione richiesta dall’articolo 17 del Codice della crisi.
Secondo la circolare, il progetto iniziale non deve necessariamente coincidere con il piano definitivo, deve tuttavia essere sufficientemente organico da consentire una prima valutazione delle cause della crisi, delle strategie di intervento e della sostenibilità economico-finanziaria dell’impresa.
Tra gli elementi essenziali rientrano:
- la situazione contabile aggiornata;
- l’andamento corrente dell’attività;
- l’individuazione delle cause della crisi;
- le iniziative industriali e finanziarie previste;
- un piano finanziario con proiezioni relative almeno ai sei mesi successivi.
Il piano definitivo potrà essere sviluppato durante le trattative, anche sulla base delle osservazioni dell’esperto.
Il risanamento, tuttavia, deve rimanere il criterio guida dell’intero percorso e deve essere verificato non soltanto all’inizio, ma per tutta la sua durata.
Il ruolo dell’esperto: facilitatore, non gestore dell’impresa
L’esperto deve essere terzo, indipendente e imparziale, il suo compito è facilitare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati, verificando nel tempo la concreta perseguibilità del risanamento.
L’Agenzia sottolinea che l’esperto:
- analizza i dati e la documentazione aziendale;
- valuta le prospettive di risanamento;
- agevola il dialogo tra le parti;
- può formulare proposte e suggerire modifiche al piano;
- individua i creditori strategici per il buon esito delle trattative;
- esprime pareri tecnici quando è richiesto l’intervento del tribunale.
Resta però l’imprenditore l’unico soggetto legittimato a condurre le trattative e a decidere la strategia da seguire. L’esperto non può sostituirsi all’organo amministrativo né condividere la responsabilità delle scelte gestionali, perché ciò comprometterebbe la sua indipendenza.
L’impresa conserva infatti la piena disponibilità del patrimonio e continua a gestire l’attività.
Per gli atti di straordinaria amministrazione o per quelli che potrebbero pregiudicare i creditori, deve però informare preventivamente e per iscritto l’esperto.
Le misure protettive e cautelari
L’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive per evitare che le iniziative individuali dei creditori compromettano le trattative e le prospettive di risanamento. Le misure possono impedire, nei confronti dei creditori interessati:
- l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive;
- l’acquisizione di diritti di prelazione non concordati;
- determinate condotte contrattuali suscettibili di compromettere la continuità aziendale.
La protezione non deve necessariamente riguardare tutti i creditori, può essere selettiva, purché l’imprenditore indichi le ragioni per cui la limitazione delle azioni di determinati soggetti risulti funzionale al risanamento.
La conferma, la modifica o la revoca delle misure compete al tribunale, che deve verificare:
- la regolarità dell’accesso alla composizione negoziata;
- la concreta perseguibilità del risanamento;
- la funzionalità delle misure rispetto alle trattative;
- il bilanciamento tra l’interesse dell’impresa e quello dei creditori.
Le misure cautelari, a differenza di quelle protettive, sono provvedimenti specifici adottati dal giudice per assicurare il buon esito delle trattative. Possono essere richieste soltanto dal debitore e non sono collegate a un ordinario giudizio di merito: la loro funzione è strettamente connessa al percorso negoziale.
Quando viene individuata una soluzione idonea al superamento della crisi, le parti possono concludere:
- un contratto con uno o più creditori o con altri soggetti interessati al risanamento;
- una convenzione di moratoria;
- un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti, dagli altri interessati e dall’esperto.
In alternativa, l’imprenditore può accedere a uno degli strumenti disciplinati dal Codice, tra cui:
- il piano attestato di risanamento;
- l’accordo di ristrutturazione dei debiti;
- il concordato preventivo;
- il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
- il concordato semplificato, quando il risanamento non sia risultato praticabile e ricorrano le condizioni previste dalla legge.
La circolare evidenzia che le soluzioni negoziali del comma 1 dell’articolo 23 e gli strumenti giudiziali del comma 2 sono alternativi.
Non è quindi possibile utilizzare accordi privatistici per derogare, soltanto nei confronti di alcuni creditori, alle regole inderogabili previste dalle procedure concorsuali.
Il nuovo accordo transattivo con il Fisco
Uno degli aspetti più rilevanti esaminati dall’Agenzia riguarda l’accordo transattivo introdotto dal Correttivo-ter.
Durante le trattative l’imprenditore può proporre alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione il pagamento parziale, dilazionato oppure contemporaneamente parziale e dilazionato dei debiti tributari e dei relativi accessori.
La circolare chiarisce espressamente che le due modalità non sono alternative: la proposta può prevedere sia la falcidia sia la rateizzazione del medesimo debito.
Alla proposta devono essere allegate:
- una relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale per il creditore pubblico;
- una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, redatta dal revisore legale o da un professionista appositamente designato.
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, l’accordo è sottoscritto dal direttore dell’ufficio competente, previo parere conforme della Direzione regionale. L’efficacia è subordinata al deposito presso il tribunale e al successivo controllo del giudice sulla regolarità della documentazione e dell’accordo.
L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o controllata, accertamento dello stato di insolvenza oppure mancato pagamento integrale delle somme entro sessanta giorni dalle scadenze concordate.
Poiché l’articolo 23 non individua espressamente l’ufficio competente, l’Agenzia applica il criterio previsto per la transazione fiscale: rileva l’ultimo domicilio fiscale del debitore.
In caso di variazione del domicilio, il cambiamento produce effetti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificato.
Per le composizioni negoziate di gruppo con imprese aventi domicili fiscali differenti, la circolare rinvia ai criteri previsti per l’individuazione dell’ufficio unico competente in materia di transazione fiscale di gruppo.
L’accordo può comprendere anche l’IVA
Un chiarimento particolarmente significativo riguarda la possibilità di ridurre il debito IVA.
La norma esclude dalla transazione i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. Secondo l’Agenzia, tuttavia, l’IVA non è esclusa automaticamente dall’accordo.
Il credito IVA può quindi essere oggetto di pagamento parziale, a condizione che un professionista indipendente attesti che la proposta assicura al Fisco un risultato non inferiore a quello ottenibile nella liquidazione giudiziale.
Si tratta di un’apertura rilevante, perché estende alla composizione negoziata i principi elaborati dalla giurisprudenza unionale in materia di trattamento dell’IVA nelle procedure di regolazione della crisi.
Per tutti gli altri chiarimenti si rimanda alla Circolare n 5/2026 a commento della crisi di impresa.
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Avvisi di liquidazione e accertamento parziale: nel cassetto fiscale
Le Entrate con il Provvedimento n 210791 del 16 lgulio hanno dato il via ad una importante novità per il Cassetto Fiscale:
Saranno disponibili:
- avvisi di liquidazione
- avvisi di accertamento parziale,
per tutti i contribuenti nel cassetto fiscale seguendo le istruzioni di seguito dettagliate.
Avvisi di liquidazione e accertamento parziale: nel cassetto fiscale
In attuazione dell’art. 23 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1,per afforzare il contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, le Entrate annunciano e dettano le regole della novità del cassetto fiscale per tutti i contribuenti.
Nella sezione “L’Agenzia scrive” due categorie di atti, con i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale:
- gli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli artt. 15 e ss. del DPR 601/73 e della nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86
- gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati” ex art. 41-bis del DPR 600/73.
Con riferimento a tali avvisi sono rese disponibili anche le seguenti informazioni inerenti allo stato del relativo iter procedimentale:
- “notificato”;
- “definito con pagamento (ex art. 15 d.lgs. 218/97)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso mediante versamento per intero delle somme dovute a titolo di imposta e interessi e delle sanzioni ridotte a un terzo, previa rinuncia alla presentazione del ricorso;
- “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione delle sole sanzioni contenute nell’avviso da parte del contribuente che, beneficiando della riduzione delle stesse a un terzo, previa rinuncia alla definizione dell’avviso ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, si è riservato la facoltà di presentare ricorso sulle imposte e sugli interessi; - “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97), presenza ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione delle sole sanzioni contenute nell’avviso da parte del contribuente che, beneficiando della riduzione delle stesse ad un terzo, previa rinuncia alla definizione dell’avviso ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. n. 218 del
1997, ha presentato ricorso per le imposte e per gli interessi; - “mancata opposizione alla notifica”: lo stato in questione è utile a tracciare l’inerzia del contribuente che non si è avvalso della facoltà di definire l’atto ai sensi degli articoli 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ovvero di presentare ricorso;
- “definito con pagamento (pace fiscale)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. “pace
fiscale”); - “definito con pagamento (tregua fiscale)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, commi da 179 a 185 (c.d. “tregua fiscale”);
- “definito con pagamento (adesione)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto dell’accertamento con adesione di cui al d.lgs. n. 218 del 1997;
- “annullato con provvedimento di autotutela totale”;
- “presenza del provvedimento di autotutela parziale”;
- “presenza ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare la presenza di contenzioso pendente;
- “definito da ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare la presenza di pronuncia divenuta definitiva a seguito di passaggio in giudicato.
Con riguardo allo stato inerente alla presenza del provvedimento di autotutela parziale, si precisa che la relativa informazione è presente fino al momento in cui, negli applicativi di ausilio agli Uffici, non risulta riportato un successivo stato dell’iter procedimentale, relativo all’avviso oggetto di autotutela, tra quelli sopra indicati. Tale successivo stato dell’iter procedimentale sovrascrive l’esito presenza del provvedimento di autotutela parziale.
Gli avvisi e i provvedimenti sono messi a disposizione nel Cassetto fiscale dal giorno successivo a quello in cui è stata trasmessa negli applicativi centralizzati di ausilio agli Uffici la relativa data di notifica ai contribuenti.
Le informazioni sono rese disponibili, invece, dal giorno successivo a quello in cui le stesse risultano trasmesse nei citati applicativi.
Nel caso in cui i provvedimenti di autotutela parziale o totale siano gestiti con gli applicativi di ausilio agli Uffici ma non firmati digitalmente tramite i medesimi applicativi, è riportata nel Cassetto fiscale solo l’informazione della presenza degli stessi.
Allegati:
In fase di prima applicazione, la consultazione degli avvisi e dei provvedimenti di autotutela totale o parziale è consentita esclusivamente ai contribuenti ai quali sono indirizzati gli avvisi e provvedimenti stessi, nonché ai loro rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) e alle persone di fiducia preventivamente autorizzati con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 332731 del 22 settembre 2023. -
Corrispettivi telematici: scontrino tutto software in arrivo dal Fisco
Con un comunicato del 14 luglio Assosoftware, Associazione italiana produttori software ha commentato l'imminente novità delle Entrate che adotteranno un nuovo sistema interamente software per la gestione dei corrispettivi telematici, "liberandoli" dalla cassa.
Vediamo i dettagli dal comunicato stampa.
Scontrino tutto software: di che si tratta
Dovrebbe trattarsi di una emancipazione dei corrispettivi dal registratore di cassa, con scontrini tutti dematerializzati.
Assosoftware ha commentato la imminente novità del Fisco specificando che le applicazioni che automatizzano la WebApp dell’Agenzia delle Entrate possono offrire alle imprese una risposta temporanea e un’alternativa immediata al registratore telematico.
AssoSoftware invita a utilizzarle con prudenza e nel rispetto delle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria.
In vista dell’avvio del nuovo sistema interamente software per la gestione dei corrispettivi telematici, AssoSoftware esprime cauto apprezzamento per le cosiddette soluzioni “ponte” o “velocizzatori” che si stanno diffondendo sul mercato, e che automatizzano l’interazione con la WebApp dell’Agenzia delle Entrate per consentire la trasmissione dei corrispettivi.
Questi strumenti possono rispondere a esigenze concrete delle imprese, soprattutto le più piccole, offrendo fin da subito un’alternativa al registratore telematico, ad esempio in caso di guasto, sostituzione o scadenza dell’apparecchio, ed evitando nuovi investimenti in hardware qualora si voglia optare per la soluzione software, già in fase di sperimentazione e tra poco disponibile sul mercato.
Il loro utilizzo deve tuttavia attenersi al pieno rispetto delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
La WebApp è infatti nata per l’utilizzo diretto da parte dell’operatore economico e non come interfaccia applicativa progettata per l’integrazione sistematica con software di terze parti.
La stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che queste modalità possono essere ammesse a condizione che non alterino il funzionamento della piattaforma, non ne compromettano la sicurezza, non generino carichi anomali e rimangano coerenti con le finalità del servizio.
Integrata nei gestionali, nelle piattaforme cloud, negli Smart POS e nei sistemi di pagamento, la Soluzione Software certificata consentirà infatti di memorizzare e trasmettere i corrispettivi senza dispositivi hardware dedicati, rendendo la fiscalizzazione una componente nativa dei processi digitali delle imprese.
AssoSoftware ne sostiene lo sviluppo fin dalle prime fasi, collaborando con l’Agenzia delle Entrate e accompagnando gli investimenti delle aziende associate.
In attesa della piena operatività del nuovo sistema, le soluzioni ponte possono contribuire a rendere più graduale la transizione, purché utilizzate con le necessarie cautele.
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UIF e Quaderno n 1 del 2026: boom di segnalazione su antiriciclaggio
Nel I semestre del 2026 la UIF ha ricevuto 90.200 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), il valore semestrale più elevato mai registrato, con un aumento dell'11,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025.
Questa la sintesi dei dati diffusi dalla Banca d'Italia nel Quaderno n 1/2026 per l'antiriciclaggio.
Quaderno 1/2026 su antiriciclaggio: segnalazioni in congruo aumento
Il comunicato che accompagna il documento ha specificato inoltre che il numero di segnalazioni analizzate ha raggiunto il massimo storico di 90.049 unità, in crescita del 10,7 per cento.
Banche e Poste si confermano la principale categoria segnalante con 55.653 SOS (61,7 per cento del totale), in crescita sia in termini assoluti sia percentuali.
Per quando riguarda gli altri intermediari e operatori finanziari si precisa che essi hanno trasmesso 16.738 segnalazioni (18,6 per cento del totale), in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2025.
All'interno del comparto risultano sostanzialmente stabili le segnalazioni provenienti dagli istituti di pagamento, mentre si riducono quelle trasmesse dagli IMEL, dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.
I soggetti non finanziari e gli uffici della Pubblica amministrazione hanno inviato 17.809 SOS (19,7 per cento del totale), in crescita rispetto al semestre corrispondente.
Viene segnalato che l'aumento è riconducibile soprattutto agli operatori del comparto oro e preziosi e ai soggetti attivi nella custodia e trasporto valori. In diminuzione, invece, le segnalazioni dei prestatori di servizi di gioco e quelle dei professionisti. In calo anche le segnalazioni trasmesse dagli uffici della Pubblica amministrazione, che si mantengono su livelli molto contenuti.
Gli importi segnalati raggiungono circa 61 miliardi di euro (di cui quasi 55 riferibili a operazioni eseguite), in aumento rispetto ai quasi 53 miliardi registrati nel primo semestre 2025.
Nel semestre la UIF ha adottato 8 provvedimenti di sospensione, in linea con il periodo corrispondente. Le sospensioni hanno riguardato operazioni per 1,1 milioni di euro, a fronte di 64 istanze valutate.
Nell'ambito dell'attività di approfondimento delle SOS, la UIF ha inviato 3.152 richieste di informazioni ai soggetti obbligati (+7,0 per cento) e 84 richieste di informazioni a FIU estere (-49,7 per cento).
Clicca qui per il Quaderno antiriciclaggio n 1/2026 per ulteriori approfondimenti.
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Bonus box e posto auto: regole 2026
Le Entrate hanno aggiornato la Guida 2026 per le ristrutturazioni edilizie.
Tra gli approfondimenti vengono esplicitate tutte le regole per il bonus per l'acquisto o costruzione del box o posto auto, vediamo a chi spetta e cosa fare per averlo.
Leggi anche Posto auto: come si detrae la tettoia che è pertinenza
Bonus 2026 box o posto auto: che cos’è
La detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio spetta anche per l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali.
In particolare, l’agevolazione è riconosciuta:- per interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché vi sia o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Per “realizzazione” di autorimesse o posti auto, si intendono, ai fini della detrazione, solo gli interventi di “ nuova costruzione”. Attenzione quindi al fatto che, la detrazione non spetta se il box auto è venduto dall’impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l’intervento di ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso;
- per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice. In questo caso la detrazione spetta solo per le spese imputabili alla loro realizzazione, che devono essere comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
Bonus 2026 box e posto auto: tutte le regole
Per usufruire della detrazione per la costruzione di nuovi posti e autorimesse, anche di proprietà comune, è necessario che gli stessi siano pertinenziali ad una unità immobiliare a uso abitativo.
La detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, anche quando la costruzione è stata realizzata in economia.
Queste spese devono essere documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico, anche se l’unità abitativa non è stata ancora ultimata.
Il proprietario deve essere in possesso dei seguenti documenti:
- concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione,
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
La detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.
La concessione dell’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:- deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione,
- deve esistere un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente; se il parcheggio è in corso di costruzione, occorre che vi sia l’obbligo, di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione,
- è necessario che l’impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori.
La detrazione può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale.
È necessario, però, che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente richiede la detrazione.
Bonus box o posto auto 2026: i documenti e gli adempimenti
Per usufruire della detrazione per l’acquisto del box auto, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:
- atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità con l’abitazione,
- dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione imputabili al box/posto auto,
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
Il bonifico deve essere effettuato dal beneficiario della detrazione (proprietario o titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box).
Tuttavia, fermo restando il vincolo pertinenziale che deve risultare dall’atto di acquisto, la detrazione spetta anche al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. La stessa cosa vale anche per il convivente di fatto.
Nel caso siano stati versati acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico nel corso dell’anno, e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che:
- il contratto preliminare di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si fa valere la detrazione,
- dal contratto preliminare risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra abitazione e box.
La condizione dell’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesta dalla norma può essere considerata comunque realizzata anche nell’ipotesi particolare in cui il bonifico sia effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, in un orario antecedente a quello della stipula stessa.
Con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire istruzioni in merito alla detrazione dell’acquisto del box auto nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante l’apposito bonifico dedicato e nelle ipotesi in cui vi sia stata, per errore, una anomalia nella compilazione del bonifico.
In particolare, è stato chiarito che solo per la peculiare ipotesi di acquisto di box pertinenziale ad un immobile abitativo si può ugualmente usufruire della detrazione, anche se il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, a condizione che:
- il pagamento avvenga in presenza del notaio,
- il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.
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Crisi d’impresa: seconda circolare in consultazione fino al 24 luglio
Fino al prossimo 24 luglio in consultazione pubblica sul sito dell’Agenzia delle entrate la Parte II della bozza di circolare sugli istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dl n. 14/2019) che presentano profili d’interesse per l’Agenzia.
La circolare complessiva invece è articolata in quattro parti, che saranno pubblicate in altrettanti momenti e aggiornate progressivamente:
- Parte I – I nuovi istituti del Codice (pubblicata il 16 luglio)
- Parte II – Il sovraindebitamento
- Parte III – Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo
- Parte IV – Liquidazione giudiziale e istituti residuali.
Crisi d’impresa: pubblicata la Circolare n 5 con la prima parte
Nella Circoalre sulla crisi di impresa parte I si offrono i primi chiarimenti interpretativi sui principi generali e sulle disposizioni inerenti:
- alla Composizione negoziata della crisi (Titolo II – Capo I),
- al Concordato semplificato (articolo 25-sexies), al Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo 64-bis)
- e ai Gruppi di imprese (Titolo VI).
Nei contenuti della Circolare un aspetto che merita rilievo è l'IVA sull'accordo per debiti tributari
Le Entrate in merito evidenzaiano aspetti importanti ossia:
- l’accordo transattivo relativo ai debiti tributari di cui al comma 2-bis dell’articolo 23 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii) ha ad oggetto l'IVA e tutte le imposte con relativi accessori;
- la proposta di accordo transattivo deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla conclusione della Cnc, per dare la possibilità alle Entrate di pronunciarsi nel rispetto di tale data, poiché è entro questo termine che deve intervenire la determinazione di approvazione o rigetto dell’accordo, pur potendo esso essere perfezionato e sottoscritto successivamente. L’articolo 23 del CCII non indica a quale ufficio dell’Agenzia la proposta deve essere presentata, si può fare riferimento all'articolo 63 dello stesso codice, che nel disciplinare la transazione fiscale nell’ADR rinvia all’articolo 88, comma 5, ai sensi del quale la competenza territoriale deve essere determinata in base all’ultimo domicilio fiscale del contribuente.
- relativamente alla data di maturazione alla quale devono essere riferiti i debiti oggetto dell’accordo è ugualmente determinata da quanto stabilisce l’articolo 63 relativamente all’ADR quella di presentazione della proposta.
In data 16 luglio le Entrate hanno pubblicato circolare n 5/2026 definitiva post consultazione clicca qui,
Crisi d’impresa, circolare ADE parte seconda, consultaizione fino al 24.07
La Parte II del documento in consultazione fino al 24 luglio esamina il sovraindebitamento e l’esdebitazione, con particolare riguardo a:
- disposizioni di carattere generale (artt. 65-66),
- ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73),
- concordato minore (artt. 74-83),
- liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277)
- esdebitazione (artt. 278-283).
L’Agenzia delle entrate precisa che scopo della consultazione è valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.
I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 26 giugno 2026, fino al 24 luglio 2026 all’indirizzo e-mail: dc.nc.circolare.crisidiimpresa@agenziaentrate.it
Per favorire un’efficace analisi dei contributi, è richiesto l’utilizzo del seguente schema:
Tematica/Paragrafi della circolare interessati/Osservazioni/Contributi.
Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione.
Allegati: -
Bonus elettrodomestici: via al rimborso per i rivenditori
Il MIMIT ha pubblicato il DD 15 luglio con il via alle domande di rimborso per i rivenditori che hanno aderito al bonus elettrodomestici.
Ricordiamo che il Bonus elettrodomestici, conclusosi a dicembre ha previsto due modalità di richiesta:
- tramite App Io
- tramite piattaforma.
I rivenditori che hanno aderito al meccanismo della agevolazione ora potranno presentare istanza di rimborso delle somme loro spettanti.
Bonus elettrodomestici: istanze di rimborso per rivenditori entro il 4 settembre
Il MIMIT ha pubblicato le regole per il rimborso per i rivenditori delle somme relative al bonus elettrodomestici.
In particolare con il DD 15 luglio sono fissate modalità e termini per le richieste.
La presentazione delle istanze di rimborso di cui al contributo elettrodomestici 2025, da parte dei venditori sopra richiamati, è consentita entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 4 settembre 2026; le istanze che perverranno dopo tale termine non saranno pertanto liquidate.
Riepiloghiamo che il bonus elettrodomestici è il contributo erogato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che incentiva la sostituzione di un elettrodomestico con un modello più efficiente, per promuovere la sostenibilità e la transizione energetica.
In particolare, si può sostituire un elettrodomestico appartenente alle seguenti categorie:
- lavatrici e asciugatrici,
- forni, cappe da cucina, lavastoviglie,
- asciugabiancheria,
- frigoriferi, congelatori,
- piani cottura
La lista completa di tutti gli elettrodomestici ammessi è pubblicata dal 18 novembre, data di avvio delle domande.
Il bonus è richiedibile da:
- i cittadini maggiorenni,
- residenti in Italia,
- con ISEE inferiore a 25.000 EURO
avendo diritto ad uno sconto del 30% sul prezzo d’acquisto, fino a 100€. che può arrivare a 200€. È previsto un solo bonus per famiglia anagrafica.