• Ravvedimento

    Ravvedimento speciale prorogato al 31/05/2024 ed esteso al passato

    Il DL n 39 pubblicato in GU n 75/2024 che restringe l’ambito applicativo delle opzioni per i bonus edilizi contiene anche novità positive in tema di ravvedimento speciale, nella versione riproposta dal Decreto Milleproroghe convertito in legge.

    Ravvedimento speciale prorogato al 31/05/2024 ed esteso al passato

    Il nuovo Decreto che ha “invaso” il dibattito pubblico – nella versione ad oggi disponibile – reca la proroga del ravvedimento speciale di cui all’art. 3, comma 12-undecies del D.L. 215/2023 post conversione in legge, fissando al 31/05/2024 (invece che all’originario 31/03/2024, che poi slittava al 02/04/2024) la data per porre in essere i versamenti, della prima o unica rata dovuta, così come la rimozione delle irregolarità.

    Il Decreto chiarisce anche la possibilità di estendere la procedura in esame alle dichiarazioni precedenti all’anno d’imposta 2022, tema rispetto al quale, proprio di recente, la stessa Agenzia delle Entrate aveva fornito sul proprio sito indicazioni tendenzialmente rigide (escludendo la possibilità di ravvedere i periodi d’imposta 2021 e antecedenti).

    Viene infatti disposto che, per i soggetti che entro il 30/09/2023 non avevano perfezionato il ravvedimento speciale per le dichiarazioni presentate (non omesse) relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2021 e precedenti, è possibile aderire alla procedura – in presenza delle condizioni previste dalla legge e nel rispetto delle modalità stabilite a tal fine – se entro lo stesso 31/05/2024 vengono pagate le somme dovute in un’unica soluzione rimuovendo poi le irregolarità od omissioni commesse. 

    Anche per gli anni prima del 2022 c’è però in ogni caso la possibilità di pagare ratealmente quanto dovuto, versando: 

    • entro fine maggio le prime cinque delle otto rate previste dall’art. 1, comma 174 della Legge 197/2022; 
    • entro la fine di ciascun trimestre (a parte l’ultimo, per il quale la scadenza è fissata al 20 dicembre) le tre rate residue, con gli interessi del 2% annuo a partire dal 01/06/2024.

    In questo caso il ravvedimento si perfeziona con il versamento della prima rata entro il 31/05/2024 (sempre se vengono corrette le irregolarità od omissioni), senza invece che risulti necessario l’adempimento integrale degli importi a debito. 

    Nell’ipotesi, invece, di mancato pagamento in tutto o in parte di una delle rate successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata posteriore, vi è la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, con applicazione: 

    • della sanzione per omesso/tardivo versamento pari al 30% (art. 13 del D.Lgs 471/1997), la quale viene applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta; 
    • degli interessi per mancata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% (art. 20 del D.P.R. 602/1973), con decorrenza sempre dal 01/06/2024. 

    Resta fermo che, in questi casi, la cartella di pagamento deve essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione, ex  art. 1 comma 175, ultimo periodo della Legge 197/2022

  • Ravvedimento

    Mancata detrazione IVA: è possibile sanare con integrativa?

    Con Risposta a interpello n 479 del 19 dicembre le Entrate forniscono chiarimenti su omesso esercizio del diritto alla detrazione IVA e dichiarazione integrativa (articolo 8, comma 6–bis, del d.P.R. n. 322 del 1998).

    Nel dettaglio, l’Agenzia ha confermato che è possibile avvalersi della dichiarazione IVA integrativa se per mero errore, il soggetto passivo non abbia esercitato tempestivamente il diritto alla detrazione dell’imposta, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto.

    Vediamo il caso di specie.

    Omesso detrazione IVA: il caso di specie

    La società istante ALFA riferisce di aver effettuato ­ con atto avente efficacia giuridica a partire dal 1° settembre 2021  ­ un'operazione straordinaria di scissione che ha comportato il  trasferimento di un ramo d'azienda alla società BETA.

    A  tal  proposito,  comunica altresì che  «Al  ramo  di  azienda  attribuito a [BETA] pertenevano un certo numero di contratti di acquisto per i quali la Società ha inizialmente continuato a ricevere dai rispettivi fornitori ­ successivamente alla data di efficacia giuridica della scissione ­ fatture che, pur se ancora intestate alla stessa Società (a causa, presumibilmente, di un non tempestivo adeguamento dell'anagrafica cliente da parte di questi fornitori)erano in realtà di esclusiva competenza della beneficiaria  [BETA], nei confronti della quale, pertanto, avrebbero dovuto essere emesse. 

    A causa della non corretta intestazione delle Fatture [BETA], la Società le ha in  un primo momento annotate nei propri registri, computando in detrazione la relativa IVA nelle liquidazioni periodiche riferite agli ultimi mesi del 2021. Successivamente, nei primi mesi del 2022, nell'ambito delle procedure di compliance condotte a livello di gruppo, la Società si è quindi accorta dell'errore e ha provveduto a sanare le irregolarità effettuando, nell'aprile del 2022, un ravvedimento operoso con cui ha riversato l'IVA (indebitamente) detratta, complessivamente pari a euro […], pagando le sanzioni nella prevista misura ridotta (il ''Ravvedimento 2022''). Coerentemente, non ha incluso le Fatture [BETA]nella propria dichiarazione mod. IVA 2022 per il periodo d'imposta 2021, presentata in data 29 aprile 2022 (la dichiarazione IVA 2022 è in Allegato 4)»

    Ciò nondimeno  «Dopo aver presentato la dichiarazione IVA per il 2021, la Società, sulla base di un più approfondito esame, si è accorta che, tra le Fatture [BETA]oggetto del Ravvedimento 2022, erano state erroneamente incluse anche tre fatture riferite a contratti non ricompresi nell'operazione di scissione, per le quali, pertanto, la Società aveva diritto alla detrazione. (…) È appena il caso di precisare che, ovviamente, da parte sua [BETA] non ha mai registrato le Fatture [GAMMA],  né  tantomeno  detratto  la  relativa imposta».

    Ritenendo, quindi, di essere incorsa in un mero errore, l'istante chiede di «chiarire, innanzitutto, l'esistenza del diritto della Società a ''recuperare'' la detrazione dell'IVA afferente alle Fatture [GAMMA] e, poi, le modalità con cui tale ''recupero'' possa avvenire».

    Omesso detrazione IVA: quando è possibile l'integrativa

    Le entrate hanno ricordato che l'articolo  19,  comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che «Il diritto  alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo»

    Al riguardo, la circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E, ispirandosi ai principi espressi  in  proposito  dai  giudici  unionali,  ha  chiarito  che  «il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in  capo al  cessionario/committente  si  verifica  la  duplice  condizione :

    • i)  (sostanziale) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e
    • ii) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21 del menzionato d.P.R. n. 633. 

    É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall'art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cuisisono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno. […] 

    L'effettività  del  diritto  alla  detrazione  dell'imposta  e il  principio  di  neutralità  dell'IVA sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8, comma 6­bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 (c.d. dichiarazione integrativa a favore), con la quale, in linea generale, è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile. 

    Così, il soggetto passivo cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini anzidetti, può recuperare l'imposta presentando la menzionata dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8, comma 6­bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 (vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). […]». 

    Con il richiamato documento di prassi è stata, dunque, ammessa la possibilità di  ricorrere all'istituto della dichiarazione integrativa nell'ipotesi in cui ­ per mero errore ­ il contribuente beneficiario del diritto alla detrazione, pur avendo ricevuto e registrato  la fattura di acquisto, abbia omesso di esercitare tale facoltà tempestivamente. 

    Pertanto, dato per assunto il fatto che, per errore ­ l'istante ha riversato all'erario  l'IVA originariamente detratta con le liquidazioni periodiche, così omettendo di far confluire, nella dichiarazione IVA 2022, l'imposta relativa alle operazioni di acquisto documentate dalle fatture emesse dalla Beta nel 2021, l'assunto su indicato trova applicazione al caso in esame.

    Per l'effetto, pur in presenza del duplice presupposto (sostanziale e formale), il diritto alla detrazione non è stato esercitato ''tempestivamente'', ovvero entro la data di  presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificate tali condizioni. 

    Resta, dunque, possibile ''integrare'', non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57  del decreto IVA, l'originaria dichiarazione presentata, senza versare alcuna sanzione in presenza di fatture di acquisto regolari e ritualmente registrate. 

    Per  completezza,  si  osserva  che  non  costituisce  ostacolo  all'adozione  del  comportamento innanzi descritto, e quindi al recupero dell'IVA non detratta, la circostanza che l'istante abbia effettuato il cd ''Ravvedimento 2022'' con riferimento all'imposta detratta con le liquidazioni periodiche.

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  • Ravvedimento

    Ravvedimento speciale e imposta intrattenimenti: chiarimenti delle Entrate

    Con Risoluzione n 28 del 19 giugno le Entrate forniscono chiarimenti sull'applicabilità del c.d. ''ravvedimento speciale'' in ipotesi particolari quali le violazioni in tema di imposta sugli intrattenimenti – Articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

    Sinteticamente la risoluzione esclude l'istituto del ravvedimento speciale al caso di specie di una società che esercita attività di gestione di piste per minimoto, pitbike. kart e altri, in quanto esso è applicabile solo a quei tributi per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione, restandone esclusi quelli come l’Isi o l’imposta di Registro, non soggetti all’adempimento dichiarativo, per i quali è comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso ordinario (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997). 

    Vediamo i dettagli.

    Nel marzo 2020 l'istante è stata sottoposta a controllo documentale parziale in materia di I.S.I. imposta sugli intrattenimenti, per anni dal 2015 al 2019.

    Tale controllo si è concluso con l'emissione di un processo verbale in cui si rileva:

    • il mancato versamento della I.S.I. sui corrispettivi per il noleggio
    • nonché l'erronea applicazione dell'IVA ad aliquota 10% anziché ad aliquota 22%, sui corrispettivi incassati per l'attività di noleggio.

    L'istante chiede se sia possibile accedere all'istituto del c.d. ravvedimento speciale di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

    Le Entrate riassumono che in merito al ravvedimento speciale:

    • sono escluse dall'istituto le violazioni definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 1, commi da 153 a 159, della legge n. 197 del 2022) e con la regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173 del medesimo articolo); 
    • sono definibili con il ravvedimento speciale tutte le sanzioni regolarizzabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riguardanti le violazioni commesse nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e nei periodi d'imposta precedenti; 
    • restano esclusi dalla sanatoria i tributi per i quali manca una dichiarazione validamente presentata, perché omessa o non prevista dalle norme di riferimento.

    Restano quindi esclusi tributi/imposte, quali quella di registro o sugli intrattenimenti (''ISI''), privi di una simile dichiarazione, rispetto ai quali resta, comunque, la possibilità di avvalersi del ravvedimento ordinario in base all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.

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