• Dichiarazione 730

    Modello 730/2024: detraibilità spese soggetti DSA

    Nell'ambito delle spese e oneri da indicare nel Quadro E del Modello 730/2024 per le quali al contribuente spettano deduzioni e detrazione ossia spese che:

    • danno diritto a una detrazione d’imposta,
    • e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili),

    vi sono quelle sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA).

    DSA: che cos'é?

    Per DSA si intendono i seguenti disturbi (come definiti dalla L. 170/2010):

    • dislessia, un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
    • disgrafia, un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica;
    • disortografia, un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
    • discalculia, un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

    che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

    Modello 730/2024: la detraibilità delle spese per i soggetti DSA

    In particolare, è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), per l’acquisto di:

    • strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, 
    • nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. 

    Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministro per l’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

    • la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d’ascolto;
    • il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
    • i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
    • la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
    • altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

    Si considerano sussidi tecnici ed informativi le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione e alla cultura.

    Le spese di cui si tratta vanno indicate nel rigo E8-E10 con il codice "44"

    Attenzione al fatto che, per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA. 

    La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione di cui al comma precedente ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico e che le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale della persona con DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

  • Dichiarazione 730

    Spese sanitarie 730/2024 per familiari non a carico con patologie esenti

    Nella dichiarazione dei redditi 2024, le spese relative alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di propri familiari non a carico, affetti dalle citate patologie.

    La detrazione, in questo caso, è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di euro 6.197,48 annui. Se il familiare affetto dalla patologia ha presentato o è tenuto a presentare una propria dichiarazione dei redditi, l’ammontare delle spese che non ha trovato capienza nell’imposta deve essere desunto nelle annotazioni del Mod. 730-3 o nel quadro RN del Modello REDDITI di quest’ultimo.
    Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione) è possibile, invece, indicare l’intero importo delle spese.

    Per poter portare in detrazione le citate spese, i documenti che le certificano possono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, con l’indicazione del familiare a favore del quale la spesa sanitaria è stata sostenuta, ovvero al soggetto malato. In tal caso la detrazione è però ammessa solamente se quest’ultimo annota sul documento stesso, con valore di “autocertificazione”, quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare. 

    La detrazione per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN. 

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU (punti da 341 a 352) con il codice 2.  

    Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate la documentazione da controllare e conservare per le spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute per familiari non a carico sono le seguenti:

    1) Il soggetto affetto dalla patologia ha presentato un modello 730 o REDDITI:

    • Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo,
    • Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione,
    • Modello 730-3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’IRPEF del soggetto affetto dalla malattia,
    • Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare.

    2) Il soggetto affetto dalla patologia non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto:

    • Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo,
    • Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione,
    • Autocertificazione del soggetto affetto dalla patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione,
    • Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare.

    Si ricorda che, in entrambi i casi, se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.

    Per i dati che devono essere riportati sullo scontrino fiscale valgono le stesse indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche (natura, qualità, eccetera).

    Dove indicare le spese per familiari non a carico con patologie esenti
    Modello Redditi PF 2024: sezione I del quadro RP (rigo RP2)
    730/2024: sezione I del quadro E (rigo E2)
  • Dichiarazione 730

    Credito d’imposta canoni locazione non percepiti: dove indicarli nel 730/2024

    Il Modello 730/2024 ospita anche il credito di imposta per canoni di locazione non riscossi per morosità del conduttore.

    Nel dettaglio, l’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.

    Il credito di imposta va indicato nel quadro G crediti d'imposta del Modello 730/2024.

    Credito d'imposta canoni locazione non percepiti: indicazione nel 730/2024

    Nel quadro G, tra gli altri, vanno indicati i crediti di imposta per canoni non percepiti per morosità del conduttore.

    In dettaglio il credito figura nel rigo G2 del quadro G

    Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori

    imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

    Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

    Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

    Attenzione: l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato, anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la “cedolare secca”.

    Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

    In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

    Per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2013, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2023.

  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2024: detraibilità spese per assistenza personale

    Il modello 730/2024 nella sezione I del Quadro E riservato a oneri e spese prevede al rigo E8-E10 l'indicazione delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale utilizzando il codice "15".

    Vediamo i requisiti per la detraibilità di queste spese.

    Spese per assistenza personale: condizioni di detraibilità in dichiarazione

    La detrazione, nella misura del 19%, per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale spetta:

    • nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
    • se il reddito complessivo non supera euro 40.000. Nel predetto limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

    Le entrate nella Circolare n 14 del 19 giugno 2023 precisano che, sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività:

    • assunzione di alimenti;
    • espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;
    • deambulazione;
    • indossare gli indumenti.

    Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie (Circolare 03.01.2005 n. 2/E, paragrafo 4).

    La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza.

    La detrazione spetta anche in relazione a spese che siano state sostenute per i familiari, anche non fiscalmente a carico.

    Spese per assistenza personale: per quali spese spetta

    La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (ad esempio, per le c.d. badanti) propria o di uno o più familiari indicati nell’art. 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente.

    La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:

    • una casa di cura o di riposo (Risoluzione 22.10.2008 n. 397/E);
    • una cooperativa di servizi (Circolare 18.05.2006 n. 17/E, risposta 8);
    • un’agenzia interinale.

    La detrazione non spetta per:

    • le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all’assistenza personale;
    • i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 10, comma 2, del TUIR che vanno indicati nel rigo E23.

    La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a euro 2.100. Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, tale limite deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

    Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza. 

    Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo su cui calcolare la detrazione non può comunque superare euro 2.100.

    La detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, pur rientrando, in astratto, nel novero delle detrazioni che, ai sensi dell’art. 15, comma 3-bis, del TUIR, dovrebbero variare in base all’ammontare del reddito complessivo, in concreto spetta per intero, considerato che la detrazione in esame è sottoposta alla condizione per cui il reddito complessivo non deve superare euro 40.000.

    Dall’anno d’imposta 2020 le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale sono sottoposte, ai fini della detrazione, all’obbligo di effettuazione del pagamento mediante sistemi di pagamento “tracciabili”.

    Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza e dalla prova del pagamento tracciato. Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.). 

    La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. 

    Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

    Inoltre, se le prestazioni di assistenza sono rese da:

    • una casa di cura o di riposo,  la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante (Circolare 16.03.2005 n. 10/E, risposta 10.8);
    • una cooperativa di servizi, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso;
    • un’agenzia interinale, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore.
    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Bonus mobili: la detraibilità nel 730/2024

    Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50 per cento delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio (c.d. Bonus mobili).

    La Legge di bilancio 2022 ha previsto:

    • l’estensione del beneficio anche alle spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024,
    • e la riduzione del massimale di spesa agevolabile che, per l’anno 2022, non deve essere superiore a 10.000 euro,
    • inoltre ha modificato i riferimenti in termini di classi energetiche, prevedendo che:
      • per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022,  i grandi elettrodomestici devono essere di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E  per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

    Fino al periodo di imposta 2021, detti grandi elettrodomestici dovevano essere di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

    Bonus mobili: la detraibilità nel 730/2024

    Il bonus mobili va indicato nel Quadro E del Modello 730/2024 nel rigo E57

    Nelle colonne 1 e 3 (Numero rata): indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata.
    Nelle colonne 2 e 4 (Spesa arredo immobile): indicare la spesa sostenuta entro il limite di 8.000 euro per le spese sostenute nel 2023, 10.000 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 o nel 2022, e 16.000 euro per le spese sostenute nel 2021.
    Ad esempio, se nel 2014 sono state sostenute spese per l’arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare ‘10’ nella colonna 1 “Numero rata” e 10.000 nella colonna 2 “Spesa arredo immobile”.
    In presenza di più di un immobile ristrutturato va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello

    Bonus mobili: condizioni per la detraibilità nel 730/2024

    La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

    • manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
    •  manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
    •  ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
    •  ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile.

    Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.

    Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

    La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.

    Qualora l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.

    La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

    In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.

    È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

    Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 8.000 euro.

    La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. 

    I limiti di spesa sono riferiti alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

    Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l’apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo ca so, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

    È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

    È ammessa la detrazione anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.

  • Dichiarazione 730

    Spese per i cani guida: detrazione nel 730/2024

    Nel Modello 730/2024 è possibile detrarre le spese per l'acquisto dei cani guida dei contribuenti non vedenti.

    La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma è limitata all'acquisto di un solo cane guida una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo in casi di perdita dell'animale. 

    Chiarimenti in merito sono stati forniti nella Circolare n 14/2023.

    730/2024: detraibilità spese per acquisto cani guida

    La detrazione per le spese di acquisto di cani guida spetta, nella misura del 19 per cento, ai contribuenti non vedenti o ai familiari su cui sono a carico.

    I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.

    Gli artt. 2, 3 e 4 della l. n. 138 del 2001; cui si rimanda per approfondimenti, individuano esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

    Attenzione al fatto che la detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto (Circolare 22.12.2000 n. 238, paragrafo 1.3).

    La detrazione spetta anche per l’acconto versato in un anno d’imposta precedente rispetto a quello in cui è acquistato il cane guida.  

    In tal caso la detrazione è riconosciuta, in relazione al predetto ammontare, solo se l’acquisto è effettuato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui è stato effettuato il versamento dell’acconto.

    La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo o in unica soluzione a scelta del contribuente.

    La detrazione per l’acquisto del cane guida spetta anche al familiare del quale il soggetto non vedente risulti fiscalmente a carico, a differenza di quelle per il mantenimento del cane.

    La detrazione per le spese per l’acquisto cani guida compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese per l’acquisto di cani guida spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

    Spese per acquisto cani guida: indicazione nel 730/2024

    Le spese per l’acquisto di cani guida vanno indicate nel rigo E5 del QUADRO E

    Nel dettaglio nel rigo E5 occorre indicare la spesa sostenuta dai ciechi per l’acquisto del cane guida.
    La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.
    La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.

    730/2024: la detraibilità delle spese per mantenimento cani guida

    Si evidenzia inoltre che dall’imposta lorda si detrae nella misura forfetaria di euro 1.000 la spesa sostenuta per il mantenimento dei cani guida, sostenuta dai non vedenti. Per avere tale detrazione occorre barrare la casella predisposta nel rigo E81.

    La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. 

    Dall’anno d’imposta 2020 la fruizione di questa detrazione varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. 

    In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

    Nella Circolare n 15/2023  sono stati forniti ulteriori approfondimenti.

  • Dichiarazione 730

    Modello 730 del 2024: le novità sui redditi di capitale di fonte estera

    L’articolo 2 del Decreto Legislativo 239/96 dispone l’imposizione sostitutiva, oggi nella misura del 26%, sui redditi di capitale, quali ad esempio “interessi, premi ed altri frutti”.

    L’imposta sostitutiva sui redditi di capitale di norma viene assolta dal contribuente per il tramite dell’intermediario residente che preleva in automatico una ritenuta a titolo d’imposta e la versa per conto del contribuente. In conseguenza di ciò, per questa tipologia di operazioni, il contribuente non è tenuto ad assolvere l’obbligo dichiarativo.

    La situazione cambia nel momento in cui l’operazione non transita per il tramite di un intermediario residente in Italia, in assenza del quale la ritenuta alla fonte non viene operata, per cui il contribuente è tenuto a espletare l’obbligo dichiarativo e a versare l’imposta sostitutiva, in base alle previsioni dell’articolo 18 del TUIR.

    La più frequente delle situazioni è quella che interessa gli interessi di fonte estera, quelli percepiti su depositi tenuti presso intermediari non residenti, che non possono applicare la ritenuta, ma monte sono le fattispecie interessate.

    Sul modello Redditi PF l’obbligo dichiarato si assolve tramite il quadro RM. Fino all’anno scorso il modello 730 non prevedeva al suo interno la possibilità di dichiarare questa tipologia di redditi, per cui il contribuente, dopo la trasmissione del modello dedicato a dipendenti e pensionati, era tenuto a integrare la dichiarazione con la trasmissione separata del solo quadro RM.

    La novità del modello 730 del 2024 è che il nuovo modello dichiarativo prevede una nuova sezione per la dichiarazione di questo tipo di redditi, per cui non sarà più necessario integrare il modello.

    I redditi interessati

    I redditi interessati dalla normativa sono i seguenti:

    • interessi, premi ed altri frutti su titoli obbligazionari ed altri titoli equiparati, emessi all’estero;
    • proventi derivanti dalla partecipazione a OICR in valori mobiliari di diritto estero, situati nell’UE;
    • proventi da prestito titoli, corrisposti da soggetti non residenti;
    • proventi da pronti contro termine e riporto su titoli e valute, corrisposti da soggetti non residenti;
    • proventi da polizze di assicurazione e capitalizzazione stipulate con operatori non residenti;
    • proventi da depositi all’estero di denaro, e di titoli mobiliari non azionari, dati a garanzia di finanziamenti;
    • interessi e altri proventi da depositi e conti correnti bancari all’estero;
    • utili di fonte estera da partecipazioni qualificate e non qualificate e da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale;
    • proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e in Lussemburgo, percepiti senza applicazione dell’imposta sostitutiva.

    Il nuovo rigo L8 del quadro L

    Il modello 730 dell’anno 2024, come accennato, all’interno del quadro LUlteriori dati”, prevede la nuova Sezione III “Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva”, dedicata alla dichiarazione dei redditi di capitale di fonte estera che non hanno subito la ritenuta a titolo d’imposta.

    Con più precisione, in base alle istruzioni del modello 730 del 2024, la dichiarazione si risolve nella compilazione del solo rigo L8, composto da 9 campi:

    1. TIPO: “la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l’elencazione riportata in Appendice alla voce Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva”;
    2. CODICE STATO ESTERO: “il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto”;
    3. AMMONTARE REDDITO: “l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto”;
    4. ALIQUOTA %: “l’aliquota applicabile”;
    5. CREDITO IVCA: “il credito IVCA (Imposta sul valore dei contratti di assicurazione)”;
    6. OPZIONE TASSAZIONE ORDINARIA: “barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria”, “in tal caso, per i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero compete il credito per le imposte eventualmente pagate all’estero”, “l’opzione per la tassazione ordinaria non può essere esercitata qualora gli utili di fonte estera siano derivati da partecipazioni non qualificate”;
    7. PROVENTI PARTICOLARI: “va barrata se trattasi dei proventi di cui al comma 1 dell’articolo 26-quinquies del d.P.R. numero 600 del 1973”, relativi agli OICR;
    8. ECCEDENZA DI VERSAMENTO A SALDO: “l’ammontare dell’eccedenza di versamento a saldo”.

  • Dichiarazione 730

    Spese trasporto pubblico: regole invio dati per la Precompilata

    Viene pubblicato il Provvedimento n 354629 del 4 ottobre reso disponbile il giorno 5 con le regole per la comunicazione dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023. Il Decreto MEF del 29 marzo 2023ricordiamolo, è stato pubblicato in GU n 83 del 7 aprile.

    I dati vanno inviati entro il 16 marzo di ciascun anno.

    Attenzione al fatto che, le comunicazioni sono effettuate:

    • in via facoltativa con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024,
    • e obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2025. 

    Spese trasporto pubblico: regole per la precompilata

    Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei Redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, 

    • gli  enti  pubblici
    • o i  soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico

    trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese (di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413) una comunicazione contenente i dati relativi alle  spese  detraibili per l'acquisto degli abbonamenti ai  servizi  di  trasporto  pubblico locale, regionale ed interregionale, sostenute  nell'anno  precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.
    I soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese per  l'acquisto degli  abbonamenti  ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale  ed  interregionale, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese (di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413), trasmettono in via  telematica  all'Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese disposti  nell'anno  precedente,  on l'indicazione del soggetto che ha ricevuto il  rimborso  e  dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. 

    Non  devono  essere comunicati i rimborsi contenuti nella  certificazione dei  sostituti d'imposta.
    Dalle  comunicazioni  sono  escluse  le   spese   riferite   ad abbonamenti  venduti  con  modalità in  cui  non è prevista  la registrazione dei dati identificativi dei titolari.
    Nelle comunicazioni  vanno  indicati esclusivamente i dati relativi alle spese effettuate tramite banca o ufficio postale  ovvero mediante gli  altri  sistemi di pagamento
    Le comunicazioni sono effettuate in via facoltativa con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024 e obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2025.
    Per i periodi d'imposta 2023 e 2024 non si applicano le sanzioni a meno che l'errore nella comunicazione  dei  dati  non determini un'indebita  fruizione  di  detrazioni  o  deduzioni  nella dichiarazione precompilata.

    Le modalità tecniche per  la  trasmissione  telematica  delle comunicazioni sono state stabilite con Provvedimento n 354629 del 4 ottobre delle Entrate sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

    In sintesi i soggetti interessati effettuano le comunicazioni, utilizzando il servizio telematico dell’Agenzia delle entrate. I file contenenti le comunicazioni sono controllati utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

    Spese trasporto pubblico: opposizione all'invio

    Il provvedimento sottoliena anche la possibilità di opporsi all'invio di questi dati.

    Nel dettaglio, l’opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale viene manifestata con le seguenti modalità:

    • a) comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento di sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta;
    • b) comunicando l’opposizione all’Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesafino al termine di cui al punto 4.1 del provvedimento; in tal caso vanno fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate; la comunicazione dell’opposizione va trasmessa all’Agenzia delle entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo: 
      • opposizioneutilizzospesetrasporto@agenziaentrate.it.

    Spese trasporto pubblico: detraibili al 19%

    Per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, spetta la detrazione in dichiarazione al 19% su un costo annuo massimo di 250 euro.

    L’agevolazione riguarda:

    • sia le spese sostenute direttamente dal contribuente per l’acquisto di un abbonamento del trasporto pubblico, 
    • sia quelle affrontate per conto dei familiari fiscalmente a carico.

    Per le detrazioni relative all’acquisto dell’abbonamento da parte dei cittadini e dei familiari a carico dovranno essere conservati il titolo di viaggio e la documentazione relativa al pagamento.

    Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o soggetto fiscalmente a carico.

    In caso di figlio a cario, le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. 

    Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa.

    Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Spese istruzione artistica giovani: detrazione 2023

    Anche quest'anno è possibile avere la detrazione in dichiarazione per le spese sostenute per  l'istruzione artistica dei figli.

    Nel dettaglio ricordiamo infatti che, a decorrere dall’anno 2021, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute dai contribuenti per:

    • l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni a:
      • conservatori di musica; 
      • istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
      • scuole di musica iscritte nei registri regionali; 
      • cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

    Spese istruzione artistica giovani: limiti alla detrazione

    La detrazione è calcolata:

    1. su un ammontare massimo di spesa pari a euro 1.000 per ciascun ragazzo
    2. solo se il reddito complessivo non supera euro 36.000. 

    Nel limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni (art. 3, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23). 

    La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico ad esempio il genitore per il figlio a carico e può essere ripartita tra gli aventi diritto ossia i due genitori.

    In questo caso, sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi e la spesa complessiva non può comunque superare euro 1.000 per ciascun ragazzo. 

    Una precisazione delle entrate sottolinea che, il requisito dell’età (ragazzi tra i 5 e i 18 anni) è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 14.1). 

    Facciamo un esempio:

    • se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2021,
    • la detrazione spetta anche per le spese sostenute nel 2021 successivamente al compimento dell’età. 

    Ai fini della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con strumenti tracciabili ossia:

    • versamento postale o bancario.
    • tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, 
    • carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. 

    Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.

    Spese istruzione artistica giovani: dove indicarla nel 730/2023

    Le spese per istruzione musicale dei ragazzi va indicata nel Quadro E del Modello 730 ai righi da E8 a E 10 con il codice "45".

    Attenzione al fatto che, se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10, riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

  • Dichiarazione 730

    Spese mediche disabili: cosa è deducibile e cosa no

    Nelle Circolare n 15 del 19 giugno le Entrate hanno fornito chiarimenti sui principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2023 e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022

    Nello specifico vediamo, le spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità che vanno indicati nel rigo E25 Sezione II del Modello 730/2023.

    Nella Circolare n 15 viene ricordato che sono interamente deducibili dal reddito complessivo:

    • le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) 
    • e di assistenza specifica

    sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

    Spese mediche disabili: chi è considerato disabile

    E' bene ricordare che sono considerate persone con disabilità, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992, anche le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.
    Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della l. n. 104 del 1992, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, essendo sufficiente la condizione di handicap di cui all’art. 3, comma 1.
    Per i soggetti riconosciuti invalidi civili occorre, invece, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento (Risoluzione 23.09.2016, n. 79/E).
    I grandi invalidi di guerra, di cui all’art. 14 del TU in materia di pensioni di guerra, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della l. n. 448 del 1998).

    Spese mediche disabili: la deduzione nel modello 730/2023

    Sono deducibili le spese mediche generiche (farmaci o medicinali, prestazioni mediche generiche, ecc.), nonché quelle di assistenza specifica.
    Rientrano nelle spese di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa). 

    Rientrano in tale categoria ad esempio le prestazioni relative:

    • al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
    • al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
    • al personale con la qualifica di educatore professionale;
    • al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

    Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel d.m. 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica (non richiesta nell’ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti).

    Ai fini della deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa (Circolare 1.06.2012 n. 19/E, risposta 2.2).

    Sono deducibili anche le spese sostenute per:

    • le attività c.d. di ippoterapia e musicoterapia
    • a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap 
    • e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (Circolare 1.06.2012 n. 19/E, risposta 3.3).

    Attenzione al fatto che, tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta. 

    Inoltre, trattandosi di oneri deducibili non si applica l’obbligo di tracciabilità del pagamento previsto dall’anno d’imposta 2020 per poter fruire della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese sanitarie.

    ATTENZIONE

    A seguito di vari chiarimenti forniti dal Ministero della salute, NON sono deducibili:

    • le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista, il quale, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle entrate dal Ministero della salute, non può essere considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali (Circolare 2.03.2016 n. 3/E, risposta 1.2);
    • le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) nonché quelle per l’acquisto dei dispositivi medici che danno diritto alla detrazione del 19 per cento sulla parte che eccede euro 129,11. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio, stampelle), il diritto alla detrazione del 19 per cento potrà essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta da indicare nel Rigo E3;
    • le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento. Il Ministero della salute, interpellato sulla questione, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico – educativo, è priva di connotazione sanitaria. Né rileva il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.
    Allegati: