• Accertamento e controlli

    Opzione TCF: modello e istruzioni per aderire

    Con il Provvedimento n 42022 del 3 febbraio si pubblicano modello e istruzioni di adesione al TCF.

    Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23” ha introdotto nell’ordinamento un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
    Gli articoli da 4 a 7 del decreto disciplinano requisiti, doveri, effetti, competenze e procedure del regime di adempimento collaborativo.
    Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera e), ha introdotto nel citato decreto legislativo n. 128 del 2015 l’articolo 7-bis, che disciplina il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.
    Pertanto anche i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime possano optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Alla predisposizione di tale sistema di rilevazione, sono collegati effetti “premiali”.
    Il Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 9 luglio 2025 ha individuato le modalità applicative delle disposizioni di cui all’articolo 7-bis del decreto, recante la disciplina del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.

    Regime opzionale TCF: adesione e revoca

    Il modello può essere utilizzato dai contribuenti in possesso di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.

    Scarica qui il Modello per il TCF opzionale

    L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle entrate, in via telematica, tramite il presente Modello che va inviato alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it

    La ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale, pervenuta al contribuente, da parte del proprio Gestore PEC, costituisce prova legale dell’avvenuto inoltro dell’istanza all’Agenzia delle entrate.
    La documentazione di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale deve essere allegata a corredo della domanda, tra cui la Mappa dei rischi e dei controlli fiscali. 

    A tal proposito, si ricorda che la certificazione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera f), del decreto redatta conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto, dovrà avere data certa anteriore alla presentazione dell’istanza.

    La scelta ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile. 

    Attenzione alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri due periodi, salvo revoca espressa da comunicare con lo stesso modello previsto per l’opzione.
    Tanto premesso, il Modello deve essere utilizzato da coloro che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale intendono comunicare:

    • l’esercizio dell’opzione di adesione al regime opzionale;
    • la volontà di non permanere nel regime opzionale.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Notifica cartella ad un coobbligato: esclude decadenza anche per gli altri

    Con la Pronuncia n. 30947 del 26 novembre 2025 la Cassazione chierisce che la notifica tempestiva della cartella di pagamento ad uno dei condebitori solidali produce effetti anche verso gli altri, consentendo la notifica dell’accertamento anche dopo lo scadere del termine.

    Vediamo il caso di specie.

    Riscossione e responsabilità solidale: chiarimenti della Cassazione

    La Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di riscossione coattiva e responsabilità solidale, la notifica della cartella di pagamento effettuata entro i termini di legge nei confronti di un solo coobbligato impedisce la maturazione della decadenza, prevista dall’articolo 25 del Dpr n. 602/73, anche nei riguardi degli altri condebitori.

    Nell’ambito del diritto tributario, l’atto impositivo o di riscossione validamente notificato a uno dei soggetti tenuti in solido al pagamento produce un effetto conservativo generale quindi arresta l’espansione della posizione del privato e preserva il potere di accertamento e riscossione dell’ente impositore verso tutti i condebitori, superando così le eccezioni basate sulla disciplina civilistica della decadenza.

    La vicenda nasceva dalla notifica di due cartelle di pagamento emesse per il recupero di imposte non versate dal de cuius per le annualità 2005 e 2006. 

    Gli atti venivano notificati a una coerede nell’aprile 2012, mentre agli altri coeredi, obbligati in solido, le medesime cartelle erano state notificate tempestivamente negli anni 2009 e 2010. 

    La contribuente impugnava gli atti eccependo la tardività della notifica nei suoi confronti, avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dall’articolo 25 del Dpr n. 602/73, ossia oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

    La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che i termini di decadenza avessero natura personale e operassero separatamente per ciascun debitore.

    L’ente della riscossione proponeva appello evidenziando la tempestività delle notifiche effettuate agli altri condebitori e la Commissione tributaria regionale respingeva il gravame. 

    I giudici d’appello affermavano l’inapplicabilità dell’articolo 1310 del codice civile, sulla prescrzione, nell’ambito della decadenza, argomentando che tale istituto si basa sulla necessità di compiere un atto entro un determinato termine, senza riguardo alle condizioni soggettive che hanno determinato l’inutile decorso del termine perentorio.

    I giudici di secondo grado accoglievano l’eccezione dell’Agenzia delle entrate relativa al proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la lite verteva su vizi di notifica imputabili al solo agente della riscossione.

    La contribuente tentava di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi della legge n. 197/2022; l’Agenzia delle entrate opponeva il diniego, non ritenendosi soccombente nel giudizio di secondo grado, la parte proponeva ricorso.

    Il concessionario della riscossione ricorreva per Cassazione contro la sentenza di merito, denunciando la violazione delle norme sulla solidarietà tributaria e sulla decadenza.

    La Cassazione ha accolto il ricorso dell’agente della riscossione: viene ritenuto fondato il motivo sollevato dall’agente della riscossione sulla violazione o falsa applicazione dell’articolo 25 del Dpr n. 602/73, chiarendo che la tempestiva notifica della cartella di pagamento a uno dei condebitori, pur non pregiudicando le posizioni soggettive degli altri (come il diritto di impugnazione), impedisce che si produca nei confronti di questi ultimi la decadenza dal potere di riscossione.

    La Corte ha precisato che la concezione civilistica della decadenza non trova piena rispondenza nel diritto tributario, che si pone come species del diritto pubblico.

    La disciplina procedimentale dell’articolo 25 del Dpr n. 602/73 utilizza espressamente la disgiuntiva “o” riferendosi alla notifica al debitore o ai coobbligati, prevedendo quindi l’alternatività dell’adempimento. 

    L’atto notificato a un coobbligato realizza l’effetto conservativo di impedire la decadenza dell’Amministrazione, consentendo la successiva notifica agli altri debitori anche dopo lo spirare del termine.

  • Accertamento e controlli

    TCF: aggiornamento Linee guida ai principi contabili

    L'agenzia delle Entrate con il Provvedimento n 33973 del 28 gennaio 2026 hanno approvato ulteriori specifiche istruzioni che integrano le Linee guida in materia di gestione del rischio fiscale per le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo. 

    In sintesi documenti approvati con il provvedimento forniscono indicazioni operative su due casistiche specifiche: 

    • la possibilità di retrodatare una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS; 
    • il trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali. 

    Nell’ambito della collaborazione tra l’OIC e l’Agenzia delle Entrate, la prima è responsabile unicamente per la parte contabile delle schede, mentre l’Agenzia ne cura gli aspetti fiscali.Le linee guida sono indirizzate alle imprese che intendono aderire all’adempimento collaborativo e che, di conseguenza, necessitano di una certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale.

    Il regime, istituito nel 2015 e rafforzato con il Dlgs 221/2023, che ha previsto soglie di ingresso progressivamente più basse, si rivolge ai contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e consente di avvalersi del dialogo preventivo con l’Agenzia delle Entrate per la gestione di tutte le questioni fiscali ritenute più delicate o incerte.

    Il provvedimento va ad integrare il Provvedimento del 10.01.2025 n. 5320 che contine le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la compilazione della “Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali” dei contribuenti appartenenti al settore industriale, oltre a fornire specifiche indicazioni sui controlli e gli adempimenti che ci si attende vengano posti in essere per la certificazione del TCF. Scarica il testo del Provvedimento e Allegati

    Le Entrate sinteticamente 

    TCF: aggiornamento delle linee guida ai principi contabili

    In particolare, sono approvate specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, in attuazione dell’articolo 4, comma 1-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
    In particolare si pubblicano i seguenti documenti:
    a) “Possibilità di retrodatare una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS”;
    b) “Trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali”

    Le istruzioni suddette  integrano le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, approvate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025.

    Ricordiamo che è stato introdotto nell’ordinamento il Regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale  “TCF”.
    Il Regime comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.
    In tale contesto, la legge 9 agosto 2023, n. 111 in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il Regime con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.
    Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 (di seguito, anche, “decreto delegato”) e con decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108  mediante i quali sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del Regime.
    Nell’ambito delle disposizioni del decreto delegato, un rilievo centrale assumono le misure volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese.
    In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto delegato ha modificato l’articolo 4 del decreto e ha previsto a carico degli operatori che intendono aderire al Regime l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili.
    Per favorire la transizione da un “Modello Aperto” a un “Modello Certificato” e maggiormente “Standardizzato” è stata, quindi, prevista, al comma 1-quater dell’articolo 4 del decreto, la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e aggiornamento di un efficace TCF e per la sua certificazione e attestazione dell’efficacia operativa.
    In tale contesto, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025 sono state approvate le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema, insieme alle linee guida per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore industriale e con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 321940 del 7 agosto 2025 sono state approvate le linee guida per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore assicurativo.
    Al fine di assicurare l’aggiornamento nel continuo e l’integrazione delle suddette linee guida, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 383481 del 10 ottobre 2024 è stato istituito un tavolo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti designati dall’Agenzia delle entrate e dall’Organismo Italiano di Contabilità, con compito di curare in particolare la redazione di specifiche istruzioni in ordine alla mappatura e alla gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, da allegare, di volta in volta alle linee guida stesse.
    In tale contesto, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 321934 del 7 agosto 2025 sono state approvate specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente con riferimento alle seguenti casistiche:

    a) “Recesso anticipato da un contratto di commodity swap: trattamento contabile e fiscale”;
    b) “Trattamento contabile, ai fini delle imposte sui redditi, del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie”;
    c) “Emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero: trattamento contabile e fiscale”.
    Il presente provvedimento approva le specifiche istruzioni redatte dai rappresentanti del predetto tavolo tecnico di lavoro, che integrano le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale approvate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 5320 del 10 gennaio 2025 e con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 321934 del 7 agosto 2025.

  • Accertamento e controlli

    Rinumerazione fatture: quando è dichiarazione fraudolenta

    Con la Sentenza n 666/2026 la Cassazione statuisce che la reiterata rinumerazione delle fatture fa scattare la dichiarazione fraudolenta, vediamo i dettagli del caso di specie.

    Rinumerazione fatture: quando è dichiarazione fraudolenta

    La reiterata rinumerazione delle fatture e i versamenti degli incassi sul conto di un soggetto estraneo all’attività possono integrare la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Questa la sintesi del chiarimento della Cassazione nella Sentenza n 666/2026.

    La Corte di cassazione, Sezione III penale, si pronuncia su una complessa vicenda di reati tributari commessi nell’ambito di uno studio professionale, chiarendo i presupposti 

    • della dichiarazione fraudolenta
    • dell’occultamento delle scritture contabili
    • nonché i criteri di calcolo della prescrizione e del trattamento sanzionatorio.

    Il procedimento trae origine da una verifica fiscale avviata nel 2014 nei confronti di uno studio legale, dalla quale era emersa una contabilità parallela attiva già dal 2009. 

    Le indagini avevano evidenziato numerose parcelle incassate ma non registrate né dichiarate, una numerazione artificiosa delle fatture e una sistematica divergenza tra la documentazione contabile dello studio e quella in possesso dei clienti.

    Ulteriori elementi di frode erano stati individuati tramite indagini bancarie: assegni incassati in contanti dal professionista, versamenti effettuati sul conto della moglie (estranea formalmente allo studio) e intestazione diretta di titoli di pagamento alla stessa. 

    In sede amministrativa, il contribuente aveva poi definito integralmente la propria posizione fiscale mediante accertamenti con adesione, pagando imposte e sanzioni.

    In primo grado, il Tribunale di Provinciale aveva assolto l’imputato dai reati di dichiarazione fraudolenta (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) e di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000), ritenendo insussistente la frode. 

    La Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, condannando l’imputato per tutti i reati contestati.

    Il ricorso per Cassazione era articolato in numerosi motivi, tra cui:

    • vizi processuali relativi alla composizione del collegio giudicante e all’ammissibilità dell’appello del Pubblico ministero;
    • contestazione della sussistenza della condotta fraudolenta e del dolo specifico di evasione;
    • erronea applicazione dell’art. 10 D.Lgs. n. 74/2000, sostenendo che la contabilità fosse comunque ricostruibile;
    • mancata dichiarazione della prescrizione;
    • omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto;
    • violazione del principio del ne bis in idem;
    • errori nel trattamento sanzionatorio, anche alla luce delle modifiche normative più favorevoli introdotte nel 2024.

    La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente ai motivi sulla prescrizione e sulla pena, dichiarandolo inammissibile nel resto.

    Quanto alla dichiarazione fraudolenta, la Suprema Corte conferma la valutazione della Corte d’appello: la condotta dell’imputato non si era limitata a mere irregolarità formali, ma integrava un sistema fraudolento articolato, caratterizzato da artifici idonei a ostacolare l’accertamento fiscale. 

    La rinumerazione delle fatture e l’incasso dei compensi tramite conti intestati a terzi costituivano un “quid pluris” rispetto alla semplice omissione contabile, sufficiente a integrare il reato ex art. 3 D.Lgs. n. 74/2000.

    Parimenti, viene confermata la responsabilità per l’occultamento delle scritture contabili: il reato sussiste ogniqualvolta la condotta renda anche solo difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, a prescindere dalla possibilità di accertare i redditi tramite documentazione reperita presso terzi.

  • Accertamento e controlli

    CPB: codice tributo per il ravvedimento speciale

    Con la Risoluzione n 72 del 18 dicembre le Entrate hannp pubblicato i codici tributo per il ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-
    legge 17 giugno 2025, n. 84 – Versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva – Soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale.

    CPB: codice tributo per il ravvedimento speciale

    I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che, relativamente al biennio d’imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge
    al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di
    cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, versando l’imposta sostitutiva
    delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del citato articolo 12-ter del d.l. n. 84 del 2025.
    Tanto premesso, per consentire il versamento dell’imposta sostitutiva in argomento, mediante modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    • “4089” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
    • “4090” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
    • “4091” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva
      dell’IRAP – Soggetti che hanno aderito al CPB”.

    In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4089” e “4090” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato

    “AAAA”.

    Il codice tributo “4091” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-

    Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

    Attenzione, in caso di versamento in forma rateale, il campo rateazione è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

    Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici

    tributo “4089” e “4090”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4091”.

    Nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui all’articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi,

    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l’articolo 12-ter, comma 11, del d.l. n. 84 del 2025 prevede che “il versamento

    dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati”.

    In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva

    competenza, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4089”.

    Si rimanda al contenuto integrale della risoluzione per gli altri dettagli.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Accertamenti bancari e sintetici possibili per i coltivatori diretti

    Con l'Ordinanza n. 26971/2025 la Corte di Cassazione ha stabilito che anche i coltivatori diretti possono essere assoggettati all'accertamento sintetico, quando emergano movimentazioni bancarie non giustificate e incoerenti con il reddito catastale dichiarato.

    Il caso nasce da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un imprenditore agricolo titolare di ditta individuale, in seguito a indagini bancarie su conti correnti intestati al contribuente.

    L’Ufficio ha riscontrato versamenti e prelevamenti privi di giustificazione, riconducibili a maggiori ricavi non dichiarati, procedendo al recupero di:

    • Irpef, Irap, IVA oltre a interessi e sanzioni.

    Il contribuente ha impugnato l’accertamento, sostenendo che, in qualità di coltivatore diretto, il proprio reddito dovesse essere determinato solo in base ai valori catastali, escludendo qualsiasi applicazione del metodo sintetico.

    Accertamenti bancari e sintetici possibili per i coltivatori diretti

    La Commissione tributaria provinciale ha dato ragione all’Agenzia. La Commissione tributaria regionale (già con sentenza n. 291/2016) ha invece accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che l’attività agricola imponesse una tassazione solo catastale, vista la disponibilità di terreni in affitto e gli investimenti effettuati.

    La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, affermando un principio chiaro:

    • il reddito dei coltivatori diretti, pur determinato in via ordinaria su base catastale, può essere legittimamente rettificato mediante accertamenti fondati su indagini bancarie, ai sensi dell’art. 32 del DPR 600/1973.

    Le presunzioni legali derivanti dalle movimentazioni bancarie si applicano a tutti i contribuenti, compresi i coltivatori diretti.

    Le somme rinvenute nei conti quali versamenti o prelievi si presumono ricavi, salvo prova contraria da parte del contribuente.

    Il sistema di tassazione catastale non impedisce all’Amministrazione di accertare capacità contributiva extra-contabile se emergono indici patrimoniali anomali.

    Il contribuente non ha assolto all’onere probatorio previsto dalla legge, non fornendo spiegazioni convincenti sulle movimentazioni.

    Il principio di diritto enunciato 

    “L’Amministrazione finanziaria può legittimamente procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, anche mediante il metodo sintetico, qualora emergano elementi estranei al reddito catastale dichiarato da cui si desuma la percezione di ulteriori redditi imponibili.”

  • Accertamento e controlli

    Banca dati del Fisco: in arrivo novità per i contribuenti

    Il Vice Ministro Leo, in un convegno tenutosi il 25 novembre e intitolato I sistemi informativi del fisco per il contrasto all’evasione fiscale, organizzato presso la Camera, dalla Commissione parlamentare di vigilanza, ha parlato della super banca dati per la consultazione semplificata del Fisco.

    Si tratterà di un database destinato a chiarire i dubbi dei contribuenti con sentenze e articoli di norme vigenti.

    L'amministrazione finanziaria e il partner tecnologico Sogei stanno lavorando a questo nuovo strumento capace di fornire risposte calibrate e attendibili sulla base di un patrimonio informativo che spazia dai documenti di prassi dell’Agenzia quali: circolari, risoluzioni, risposte ai precedenti interpelli, ma anche su sentenze tributarie, in modo da avere un quadro aggiornato della giurisprudenza di merito e di legittimità.

    Banca dati del Fisco: in arrivo novità per i contribuenti

    Con una domanda della stampa presente è stato chiarito che l'intenzione del Fisco, con questa articolata novità, è quella di scongiurare l’accertamento agendo ex ante.

    Diversi i soggetti intervenuti all'incontro e tra questi l'Ad di Sogei Cristiano Cannarsa ha specificano che esistono già circa 200 banche dati interoperabili per definizione, a queste si aggiungerà la super banca dati implementata.

    Sul tema il vice Premier ha invece sprecificato che "Se c’è evasione bisogna lavorare per una semplificazione del quadro regolatorio europeo per sostenere la crescita delle imprese e avere regole più facili per il pagamento delle tasse, utilizzando anche le nuove tecnologie, penso all’intelligenza artificiale" 

    Il presidente della Camera Lorenzo Fontana nel suo intervento ha evidenziato che è essenziale bilanciare le esigenze di accertamento fiscale con le garanzie di sicurezza e di riservatezza riconosciute ai contribuenti. 

    Anche il Comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, ewra presente e nel suo intervento ha specificato come la sempre più ampia disponibilità dei dati incide anche sulla modalità di controllo, riducendo i casi in cui occorre acquisire elementi direttamente presso i singoli contribuenti

    Il Direttore delle Entrate Carbone è intervenuto su due aspetti importanti:

    • l'agenzia delle Entrate, nelle proprie attività di analisi e rischio e controllo, non utilizza l’intelligenza artificiale di ultima generazione, quella generativa;
    • viene respinta fermamente l’idea di acquisire in maniera acritica le informazioni disponibili in rete e occorre domandarsi se, dopo una ponderata analisi volta a verificare la loro esattezza, le informazioni sintomatiche di un’attività economica svolta in maniera occulta non potrebbero essere impiegate per arricchire ulteriormente il patrimonio informativo dell’Amministrazione finanziaria.

    Infine il Direttore dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm), Roberto Alesse, ha rimarcato che l’utilizzo delle nuove tecnologie riveste un ruolo centrale nell’accertamento tributario e nel contrasto all’evasione fiscale. Un chiaro esempio è rinvenibile in ambito doganale.

  • Accertamento e controlli

    Acconto di novembre aderenti al CPB

    Il giorno 30 novembre, che cadrà di domenica, scade il termine per pagare l'acconto delle tasse di novembre.

    Per questo, i pagamenti, vanno effettuati entro il 1° dicembre 2025.

    Tale scadenza vale per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare chiamati al pagamento della seconda o unica rata degli acconti irpef, ires e irap del 2025.

    Particolare attenzione va prestata Ai soggetti che hanno aderito al CPB.

    Leggi anche Acconto irpef novembre 2025: pagamenti entro il 1° dicembre

    Acconto di novembre aderenti al CPB

    Per i soggetti che hanno aderito al CPB operano regole particolari, l'articolo 20 del Decreto Legislativo n 13/2024 stabilisce infatti che l’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di CPB è calcolato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

    Per il calcolo, occorre innanzitutto verificare quale anno sia il 2025 rispetto al CPB, e infatti, 

    • per i contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026, il 2025 è il primo periodo di applicazione;
    • per contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025, il 2025 è il secondo periodo di applicazione.

    Ciò verificato, se si è al primo periodo di applicazione, e si è utilizzato il metodo storico, con riferimento alle imposte dirette, oltre all’acconto determinato sulla base degli importi indicati nel modello Redditi 2025, occorre versare una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra:

    •  il reddito concordato ossia quello indicato nel rigo P06 del modello CPB, per il 2025;
    •  il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato in base agli articoli 15 e 16 del DLgs.n 13/2024, ossia si tratta dell’importo indicato nel rigo P04 del modello CPB per il 2024.

    Inoltre, con riferimento all’IRAP, se l’acconto è determinato con il metodo storico, in aggiunta all’acconto determinato sulla base degli importi indicati nel modello IRAP 2025, è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra:

    • il valore della produzione netta concordato, ossia valore indicato nel rigo P08 del modello CPB per il 2025;
    • il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato in base all'articolo 17 del DLgs. n 13/2024, ossia il valore indicato nel rigo P05 del modello CPB, per il 2024.

    Se l’acconto è determinato sulla base del criterio previsionale, la seconda rata è calcolata come differenza tra

    •  l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato;
    •  quanto versato con la prima rata.

    Per i soggetti per cui il 2025 è il secondo secondo periodo di applicazione del CPB,  se si utilizza il metodo storico, l’acconto relativo al 2025 deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 2024, senza considerare la parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva.

    L'acconto, pertanto, è determinato sulla base del rigo “Differenza” del quadro RN, al pari di quanto previsto per i contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo biennale. 

    Il valore indicato in questo rigo tiene già conto del reddito concordato, in quanto nei quadri reddituali (RE, RF, RG) deve essere riportato il reddito concordato rettificato determinato nel quadro CP, già ridotto della quota assoggettata ad eventuale imposta sostitutiva CPB. 

    Tale aspetto ricordiamolo era stato chiarito con una FAQ delle Entrate del 28 maggio scorso.

    Invece, sempre se il 2025 è il secondo periodo di applicazione del CPB, l’acconto determinato sulla base del criterio previsionale deve essere calcolato considerando il reddito e il valore della produzione netta concordati per il 2025.

    Per approfondimenti si rimanda alla norma di riferimento ossia il Decreto Legislativo n 13/2024 oltre che ai documenti di prassi pubblicati nel frattempo.

  • Accertamento e controlli

    CPB e ravvedimento speciale: chiarimenti per le scadenze dei non solari

    Con la Risposta a interpello n 284 del 4 novembre le Entrate hanno chiarito le tempistiche di adesione al CPB  e al ravvedimento speciale.

    La società istante interroga l'ADE in relazione ai termini di adesione al Concordato Preventivo Biennale nonché in ordine all'interpretazione dell'articolo 2 quater, comma 13, del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e da ultimo modificato dal decretolegge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, al fine di aderire al ravvedimento speciale.
    L'Istante riferisce che il proprio esercizio sociale termina il 30 giugno di ogni anno e che, per il periodo d'imposta chiuso il 30 giugno 2024, per il quale presenterà il modello SC 2024, redditi 2023, intende aderire per la prima volta al CPB.
    A tal fine, evidenzia che l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, prevede che è possibile aderire alla proposta di concordato, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

    La disposizione aggiunge poi che, per il primo anno di applicazione dell'istituto, il termine per aderire al CPB coincide con quello di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.
    L'Istante evidenzia inoltre che intende aderire al ravvedimento speciale per le annualità 2018-2022 di cui all'articolo 2 quater del decreto legge n. 113 del 2024 in base al quale è consentito adottare il suddetto regime, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e hanno aderito al CPB entro i termini di legge (ossia, entro il 31 ottobre 2024 o entro il 12 dicembre 2024 in caso di presentazione della dichiarazione integrativa ex articolo 7 bis del decretolegge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189).
    Il citato articolo 2 quater prevede poi, al comma 13, che tale regime si applica ''per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento''.
    La sanatoria speciale si perfeziona con il versamento entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento integrale in un massimo di 24 rate maggiorate degli interessi, come previsto dall'articolo 2 quater, comma 8, del decreto legge n. 113 del 2024.
    Premesso quanto sopra, l'Istante pone i seguenti dubbi interpretativi: 

    • entro quale termine è possibile aderire al CPB ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, essendo l'Istante una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (di seguito, ''primo quesito'');
    • entro quale termine è possibile adottare il regime del ravvedimento speciale di cui all'articolo 2 quater del decreto legge n. 113 del 2024, essendo l'Istante impossibilitato a rispettare il termine di versamento fissato al 31 marzo 2025 (termine precedente a quello di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi) [di seguito, ''secondo quesito''].

    Vediamo la replica ade.

    CPB e ravvedimento speciale: chiarimenti per le scadenze dei non solari

    Nello specifico, l'Istante chiede la corretta interpretazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 e dell'articolo 2 quater del decreto legge n. 113 del 2024.
    Relativamente al primo quesito, si rileva che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, ''[…] per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1''.
    Il ''primo anno'' è rappresentato, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 2024 e la proposta di CPB viene dunque formulata sulla base della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta precedente (ossia, l'anno 2023), da presentare entro il 31 ottobre 2024 (cfr. paragrafo 2.3, circolare n. 18/E del 17 settembre 2024).
    La citata circolare stabilisce anche che ''deve ritenersi che il termine previsto per aderire al CPB sia perentorio, in quanto il legislatore, per il solo 2024, rinvia espressamente alla data del 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio''
    L'articolo 7 bis, comma 1, del decretolegge 19 ottobre 2024, n. 155, ha poi prorogato al 12 dicembre 2024 il termine di adesione al CPB, al ricorrere dei presupposti indicati dalla citata disposizione.
    Nel caso concreto, l'Istante è un soggetto con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che intende aderire al CPB, pertanto, la proposta di CPB verrà elaborata tenuto conto del periodo d'imposta chiuso il 30 giugno 2024, per il quale la relativa dichiarazione dei redditi dovrà essere presentata entro il termine indicato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 1 del 2024, cioè entro il 30 aprile 2025.
    Il secondo quesito posto dall'Istante è relativo all'istituto previsto dall'articolo 2 quater, comma 13, del decreto legge n. 113 del 2024, ossia il regime di ravvedimento speciale ai fini della sanatoria delle annualità 2018-2022, mediante versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
    In particolare, il citato articolo 2 quater, prevede, al comma 1, tale possibilità di ''ravvedimento'' per i soggetti che hanno applicato gli ISA e hanno aderito al CPB per il biennio 20242025 entro il 31 ottobre 2024 (o il termine del 12 dicembre 2024 in caso di presentazione della dichiarazione integrativa ex articolo 7 bis del decretolegge n. 155 del 2024), in presenza di tutte le altre condizioni richieste dalla disposizione.
    Nel caso poi di soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il comma 13 dell'articolo 2 quater prevede che ''[l]e disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento''.
    Per l'Istante il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (primo periodo di applicazione per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare in relazione al concordato per il biennio 20242025), è il periodo 1° luglio 2023 30 giugno 2024.
    Il comma 8 dell'articolo 2 quater fissa il termine per il ravvedimento al 31 marzo 2025, con le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 novembre 2024.
    Per l'agenzia contrariamente a quanto ipotizzato dall'Istante, il termine del 31 marzo 2025 previsto per il ''ravvedimento'' non pare in alcun modo derogabile.
    Nel caso in concreto posto dall'Istante, il termine di adesione al ravvedimento (31 marzo 2025) è anteriore rispetto al momento di adesione al CPB (30 aprile 2025, termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2023). 

    L'Istante potrà aderire al ravvedimento entro il 31 marzo 2025 (essendo, appunto, termine inderogabile), fermo restando che il suo perfezionamento è
    condizionato all'adesione da parte dell'Istante al CPB entro il termine del 30 aprile 2025.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Controlli automatici dichiarazione: nuovi codici tributo

    Con la Risoluzione n 59/2025 le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36- bis del D.P.R. n. 600/1973, ossia a seguito dei controlli automatici.

    Controlli automatici dichiarazione: nuovi codici tributo

    In particolare, al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si istituiscono nuovi codici tributo indicati nella tabella dettagliata nella risoluzione.
    Attenzione al fatto che, i suddetti codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
    In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
    Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), sono riportati i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.

    Leggi qui la risoluzione con il dettaglio dei nuovi codici tributo.

    Allegati: