• Accertamento e controlli

    Accertamenti bancari e sintetici possibili per i coltivatori diretti

    Con l'Ordinanza n. 26971/2025 la Corte di Cassazione ha stabilito che anche i coltivatori diretti possono essere assoggettati all'accertamento sintetico, quando emergano movimentazioni bancarie non giustificate e incoerenti con il reddito catastale dichiarato.

    Il caso nasce da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un imprenditore agricolo titolare di ditta individuale, in seguito a indagini bancarie su conti correnti intestati al contribuente.

    L’Ufficio ha riscontrato versamenti e prelevamenti privi di giustificazione, riconducibili a maggiori ricavi non dichiarati, procedendo al recupero di:

    • Irpef, Irap, IVA oltre a interessi e sanzioni.

    Il contribuente ha impugnato l’accertamento, sostenendo che, in qualità di coltivatore diretto, il proprio reddito dovesse essere determinato solo in base ai valori catastali, escludendo qualsiasi applicazione del metodo sintetico.

    Accertamenti bancari e sintetici possibili per i coltivatori diretti

    La Commissione tributaria provinciale ha dato ragione all’Agenzia. La Commissione tributaria regionale (già con sentenza n. 291/2016) ha invece accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che l’attività agricola imponesse una tassazione solo catastale, vista la disponibilità di terreni in affitto e gli investimenti effettuati.

    La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, affermando un principio chiaro:

    • il reddito dei coltivatori diretti, pur determinato in via ordinaria su base catastale, può essere legittimamente rettificato mediante accertamenti fondati su indagini bancarie, ai sensi dell’art. 32 del DPR 600/1973.

    Le presunzioni legali derivanti dalle movimentazioni bancarie si applicano a tutti i contribuenti, compresi i coltivatori diretti.

    Le somme rinvenute nei conti quali versamenti o prelievi si presumono ricavi, salvo prova contraria da parte del contribuente.

    Il sistema di tassazione catastale non impedisce all’Amministrazione di accertare capacità contributiva extra-contabile se emergono indici patrimoniali anomali.

    Il contribuente non ha assolto all’onere probatorio previsto dalla legge, non fornendo spiegazioni convincenti sulle movimentazioni.

    Il principio di diritto enunciato 

    “L’Amministrazione finanziaria può legittimamente procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, anche mediante il metodo sintetico, qualora emergano elementi estranei al reddito catastale dichiarato da cui si desuma la percezione di ulteriori redditi imponibili.”

  • Accertamento e controlli

    Banca dati del Fisco: in arrivo novità per i contribuenti

    Il Vice Ministro Leo, in un convegno tenutosi il 25 novembre e intitolato I sistemi informativi del fisco per il contrasto all’evasione fiscale, organizzato presso la Camera, dalla Commissione parlamentare di vigilanza, ha parlato della super banca dati per la consultazione semplificata del Fisco.

    Si tratterà di un database destinato a chiarire i dubbi dei contribuenti con sentenze e articoli di norme vigenti.

    L'amministrazione finanziaria e il partner tecnologico Sogei stanno lavorando a questo nuovo strumento capace di fornire risposte calibrate e attendibili sulla base di un patrimonio informativo che spazia dai documenti di prassi dell’Agenzia quali: circolari, risoluzioni, risposte ai precedenti interpelli, ma anche su sentenze tributarie, in modo da avere un quadro aggiornato della giurisprudenza di merito e di legittimità.

    Banca dati del Fisco: in arrivo novità per i contribuenti

    Con una domanda della stampa presente è stato chiarito che l'intenzione del Fisco, con questa articolata novità, è quella di scongiurare l’accertamento agendo ex ante.

    Diversi i soggetti intervenuti all'incontro e tra questi l'Ad di Sogei Cristiano Cannarsa ha specificano che esistono già circa 200 banche dati interoperabili per definizione, a queste si aggiungerà la super banca dati implementata.

    Sul tema il vice Premier ha invece sprecificato che "Se c’è evasione bisogna lavorare per una semplificazione del quadro regolatorio europeo per sostenere la crescita delle imprese e avere regole più facili per il pagamento delle tasse, utilizzando anche le nuove tecnologie, penso all’intelligenza artificiale" 

    Il presidente della Camera Lorenzo Fontana nel suo intervento ha evidenziato che è essenziale bilanciare le esigenze di accertamento fiscale con le garanzie di sicurezza e di riservatezza riconosciute ai contribuenti. 

    Anche il Comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, ewra presente e nel suo intervento ha specificato come la sempre più ampia disponibilità dei dati incide anche sulla modalità di controllo, riducendo i casi in cui occorre acquisire elementi direttamente presso i singoli contribuenti

    Il Direttore delle Entrate Carbone è intervenuto su due aspetti importanti:

    • l'agenzia delle Entrate, nelle proprie attività di analisi e rischio e controllo, non utilizza l’intelligenza artificiale di ultima generazione, quella generativa;
    • viene respinta fermamente l’idea di acquisire in maniera acritica le informazioni disponibili in rete e occorre domandarsi se, dopo una ponderata analisi volta a verificare la loro esattezza, le informazioni sintomatiche di un’attività economica svolta in maniera occulta non potrebbero essere impiegate per arricchire ulteriormente il patrimonio informativo dell’Amministrazione finanziaria.

    Infine il Direttore dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm), Roberto Alesse, ha rimarcato che l’utilizzo delle nuove tecnologie riveste un ruolo centrale nell’accertamento tributario e nel contrasto all’evasione fiscale. Un chiaro esempio è rinvenibile in ambito doganale.

  • Accertamento e controlli

    Acconto di novembre aderenti al CPB

    Il giorno 30 novembre, che cadrà di domenica, scade il termine per pagare l'acconto delle tasse di novembre.

    Per questo, i pagamenti, vanno effettuati entro il 1° dicembre 2025.

    Tale scadenza vale per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare chiamati al pagamento della seconda o unica rata degli acconti irpef, ires e irap del 2025.

    Particolare attenzione va prestata Ai soggetti che hanno aderito al CPB.

    Leggi anche Acconto irpef novembre 2025: pagamenti entro il 1° dicembre

    Acconto di novembre aderenti al CPB

    Per i soggetti che hanno aderito al CPB operano regole particolari, l'articolo 20 del Decreto Legislativo n 13/2024 stabilisce infatti che l’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di CPB è calcolato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

    Per il calcolo, occorre innanzitutto verificare quale anno sia il 2025 rispetto al CPB, e infatti, 

    • per i contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026, il 2025 è il primo periodo di applicazione;
    • per contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025, il 2025 è il secondo periodo di applicazione.

    Ciò verificato, se si è al primo periodo di applicazione, e si è utilizzato il metodo storico, con riferimento alle imposte dirette, oltre all’acconto determinato sulla base degli importi indicati nel modello Redditi 2025, occorre versare una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra:

    •  il reddito concordato ossia quello indicato nel rigo P06 del modello CPB, per il 2025;
    •  il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato in base agli articoli 15 e 16 del DLgs.n 13/2024, ossia si tratta dell’importo indicato nel rigo P04 del modello CPB per il 2024.

    Inoltre, con riferimento all’IRAP, se l’acconto è determinato con il metodo storico, in aggiunta all’acconto determinato sulla base degli importi indicati nel modello IRAP 2025, è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra:

    • il valore della produzione netta concordato, ossia valore indicato nel rigo P08 del modello CPB per il 2025;
    • il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato in base all'articolo 17 del DLgs. n 13/2024, ossia il valore indicato nel rigo P05 del modello CPB, per il 2024.

    Se l’acconto è determinato sulla base del criterio previsionale, la seconda rata è calcolata come differenza tra

    •  l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato;
    •  quanto versato con la prima rata.

    Per i soggetti per cui il 2025 è il secondo secondo periodo di applicazione del CPB,  se si utilizza il metodo storico, l’acconto relativo al 2025 deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 2024, senza considerare la parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva.

    L'acconto, pertanto, è determinato sulla base del rigo “Differenza” del quadro RN, al pari di quanto previsto per i contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo biennale. 

    Il valore indicato in questo rigo tiene già conto del reddito concordato, in quanto nei quadri reddituali (RE, RF, RG) deve essere riportato il reddito concordato rettificato determinato nel quadro CP, già ridotto della quota assoggettata ad eventuale imposta sostitutiva CPB. 

    Tale aspetto ricordiamolo era stato chiarito con una FAQ delle Entrate del 28 maggio scorso.

    Invece, sempre se il 2025 è il secondo periodo di applicazione del CPB, l’acconto determinato sulla base del criterio previsionale deve essere calcolato considerando il reddito e il valore della produzione netta concordati per il 2025.

    Per approfondimenti si rimanda alla norma di riferimento ossia il Decreto Legislativo n 13/2024 oltre che ai documenti di prassi pubblicati nel frattempo.

  • Accertamento e controlli

    CPB e ravvedimento speciale: chiarimenti per le scadenze dei non solari

    Con la Risposta a interpello n 284 del 4 novembre le Entrate hanno chiarito le tempistiche di adesione al CPB  e al ravvedimento speciale.

    La società istante interroga l'ADE in relazione ai termini di adesione al Concordato Preventivo Biennale nonché in ordine all'interpretazione dell'articolo 2 quater, comma 13, del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e da ultimo modificato dal decretolegge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, al fine di aderire al ravvedimento speciale.
    L'Istante riferisce che il proprio esercizio sociale termina il 30 giugno di ogni anno e che, per il periodo d'imposta chiuso il 30 giugno 2024, per il quale presenterà il modello SC 2024, redditi 2023, intende aderire per la prima volta al CPB.
    A tal fine, evidenzia che l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, prevede che è possibile aderire alla proposta di concordato, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

    La disposizione aggiunge poi che, per il primo anno di applicazione dell'istituto, il termine per aderire al CPB coincide con quello di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.
    L'Istante evidenzia inoltre che intende aderire al ravvedimento speciale per le annualità 2018-2022 di cui all'articolo 2 quater del decreto legge n. 113 del 2024 in base al quale è consentito adottare il suddetto regime, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e hanno aderito al CPB entro i termini di legge (ossia, entro il 31 ottobre 2024 o entro il 12 dicembre 2024 in caso di presentazione della dichiarazione integrativa ex articolo 7 bis del decretolegge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189).
    Il citato articolo 2 quater prevede poi, al comma 13, che tale regime si applica ''per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento''.
    La sanatoria speciale si perfeziona con il versamento entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento integrale in un massimo di 24 rate maggiorate degli interessi, come previsto dall'articolo 2 quater, comma 8, del decreto legge n. 113 del 2024.
    Premesso quanto sopra, l'Istante pone i seguenti dubbi interpretativi: 

    • entro quale termine è possibile aderire al CPB ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, essendo l'Istante una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (di seguito, ''primo quesito'');
    • entro quale termine è possibile adottare il regime del ravvedimento speciale di cui all'articolo 2 quater del decreto legge n. 113 del 2024, essendo l'Istante impossibilitato a rispettare il termine di versamento fissato al 31 marzo 2025 (termine precedente a quello di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi) [di seguito, ''secondo quesito''].

    Vediamo la replica ade.

    CPB e ravvedimento speciale: chiarimenti per le scadenze dei non solari

    Nello specifico, l'Istante chiede la corretta interpretazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 e dell'articolo 2 quater del decreto legge n. 113 del 2024.
    Relativamente al primo quesito, si rileva che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, ''[…] per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1''.
    Il ''primo anno'' è rappresentato, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 2024 e la proposta di CPB viene dunque formulata sulla base della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta precedente (ossia, l'anno 2023), da presentare entro il 31 ottobre 2024 (cfr. paragrafo 2.3, circolare n. 18/E del 17 settembre 2024).
    La citata circolare stabilisce anche che ''deve ritenersi che il termine previsto per aderire al CPB sia perentorio, in quanto il legislatore, per il solo 2024, rinvia espressamente alla data del 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio''
    L'articolo 7 bis, comma 1, del decretolegge 19 ottobre 2024, n. 155, ha poi prorogato al 12 dicembre 2024 il termine di adesione al CPB, al ricorrere dei presupposti indicati dalla citata disposizione.
    Nel caso concreto, l'Istante è un soggetto con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che intende aderire al CPB, pertanto, la proposta di CPB verrà elaborata tenuto conto del periodo d'imposta chiuso il 30 giugno 2024, per il quale la relativa dichiarazione dei redditi dovrà essere presentata entro il termine indicato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 1 del 2024, cioè entro il 30 aprile 2025.
    Il secondo quesito posto dall'Istante è relativo all'istituto previsto dall'articolo 2 quater, comma 13, del decreto legge n. 113 del 2024, ossia il regime di ravvedimento speciale ai fini della sanatoria delle annualità 2018-2022, mediante versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
    In particolare, il citato articolo 2 quater, prevede, al comma 1, tale possibilità di ''ravvedimento'' per i soggetti che hanno applicato gli ISA e hanno aderito al CPB per il biennio 20242025 entro il 31 ottobre 2024 (o il termine del 12 dicembre 2024 in caso di presentazione della dichiarazione integrativa ex articolo 7 bis del decretolegge n. 155 del 2024), in presenza di tutte le altre condizioni richieste dalla disposizione.
    Nel caso poi di soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il comma 13 dell'articolo 2 quater prevede che ''[l]e disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento''.
    Per l'Istante il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (primo periodo di applicazione per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare in relazione al concordato per il biennio 20242025), è il periodo 1° luglio 2023 30 giugno 2024.
    Il comma 8 dell'articolo 2 quater fissa il termine per il ravvedimento al 31 marzo 2025, con le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 novembre 2024.
    Per l'agenzia contrariamente a quanto ipotizzato dall'Istante, il termine del 31 marzo 2025 previsto per il ''ravvedimento'' non pare in alcun modo derogabile.
    Nel caso in concreto posto dall'Istante, il termine di adesione al ravvedimento (31 marzo 2025) è anteriore rispetto al momento di adesione al CPB (30 aprile 2025, termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2023). 

    L'Istante potrà aderire al ravvedimento entro il 31 marzo 2025 (essendo, appunto, termine inderogabile), fermo restando che il suo perfezionamento è
    condizionato all'adesione da parte dell'Istante al CPB entro il termine del 30 aprile 2025.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Contraddittorio endoprocessuale: il documento del CNDCEC

    Con l'Informativa n 150 del 28 ottobre, il CNDCEC ha pubblicato il documento intitolato Il contraddittorio anticipato nell'accertamento tributario.

    Il documento, diffuso a tutte le sedi territoriali, in premessa evidenzia che nel quadro della recente riforma fiscale, delineata dalla legge delega n. 111 del 9 agosto 2023, il Parlamento ha posto con chiarezza l’accento sull’esigenza di un intervento sistematico in materia di contraddittorio endoprocedimentale.
    Nel corso del 2024, la delega è stata attuata mediante l’introduzione dell’art. 6-bis nella legge 27 luglio 2000, n. 212  o Statuto dei diritti del contribuente,  per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.
    A completamento del nuovo assetto normativo, la disposizione è stata successivamente oggetto di un intervento interpretativo (art. 7-bis, comma 1, del d.l. 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 maggio 2024, n. 67) e di un decreto ministeriale (d.m. 24 aprile 2024).
    Il contributo si propone di offrire una ricognizione delle principali novità legislative, a oltre un anno dalla loro introduzione

    Contraddittorio endoprocessuale: il documento del CNDCEC

    In sintesi, il documento sottolinea come la recente riforma fiscale abbia introdotto un cambiamento profondo nel sistema tributario, ponendo il contraddittorio endoprocedimentale al centro delle garanzie del contribuente.

    Il legislatore ha infatti riconosciuto il contraddittorio anticipato come principio generale dell’ordinamento, con applicazione estesa a tutti i procedimenti fiscali, segnando così un’evoluzione storica nei rapporti tra fisco e contribuente. 

    Tale innovazione è stata concretamente attuata con l’introduzione dell’articolo 6- bis nello Statuto dei diritti del contribuente, che ha formalizzato anche il
    diritto di accesso agli atti del fascicolo, rafforzando la trasparenza e la partecipazione del contribuente nel procedimento.
    Il documento, dopo il riepilogo del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali anteriforma, offre una ricognizione delle novità in materia:

    • dall’esame degli atti esclusi dall’obbligo di contraddittorio preventivo di cui al d.m. 24 aprile 2024, 
    • alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 7- bis del d.l. n. 39 del 2024, che è stata introdotta, in sede di conversione, dalla l. n. 67 del 23 maggio 2024.

    Contraddittorio anticipato: la norma

    L’art. 6-bis della l. n. 212/2000, entrato in vigore il 18 gennaio 2024, prevede, al comma 1, che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”.
    Il secondo comma introduce delle eccezioni all’obbligo di contraddittorio preventivo in relazione agli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi
    motivati di fondato pericolo per la riscossione.
    Tale ultima disposizione è stata attuata con il d.m. 24 aprile 2024 che individua “gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
    che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo”.

    L’articolo 2 di quest’ultimo decreto prevede che, ai fini della disciplina in esame, “si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall’amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione” e “conseguentemente” dispone che siano escluse dall’obbligo di contraddittorio alcune tipologie di atti, tra le quali meritano di essere menzionate quelle relative a:

    • i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ogni altro atto emesso dall’Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;
    • gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54, quinto comma, del d.P.R. n. 633/1972 e gli atti di recupero di cui all'art. 38-bis del d.P.R. n. 600/1973, predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati;
    • gli accertamenti catastali per l’iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali, di cui all’art. 55 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e all’art. 12 della legge 1° ottobre 1969, n. 679;
    • gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
    • gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica ai sensi dell’art. 12 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 maggio 1988, n. 154.

    L’art. 3 del medesimo decreto include tra gli “atti di pronta liquidazione” “ogni atto emesso dall’amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della

    stessa amministrazione” e “conseguentemente” dispone che siano esclusi dall’obbligo di contraddittorio alcune categorie di atti, quali:

    a) le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973;

    b) le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del d.P.R. n. 633/1972;

    c) gli avvisi di liquidazione dell’imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, delle c.d. “imposte d’atto”, tra cui, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni, ecc..

    Infine, l’art. 4 del d.m. in parola individua gli “atti di controllo formale delle dichiarazioni” come “ogni atto emesso dall’amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d’imposta con i documenti che

    attestano la correttezza dei dati dichiarati” e, “conseguentemente” dispone che siano esclusi dall’obbligo di contraddittorio le comunicazioni degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973.

    Si rimanda al documento per ulteriori approfondimenti.

  • Accertamento e controlli

    Procedure esecutive presso terzi: novità per la Riscossione

    Il DDL di Bilancio 2026 bollinato con l'art 27 rubricato Estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate – Riscossione 

    prevede la possibilità per le Entrate di rendere disponibili alla Riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati che nei sei mesi precedenti in cui i dati sono disponibili.

    Scopo della norma è quello di consentire l’analisi dei dati per procedere all’avvio di procedure esecutive presso terzi.

    Procedure esecutive presso terzi: novità per la Riscossione

    Con la novità in arrivo anche la Riscossione potrà conoscere le somme dei corrispettivi fatturati nei sei mesi precedenti verso uno stesso soggetto. 

    Con i crediti vantati dal titolare della cartella così sarà possibile intercettare le somme da pignorare avviando le procedure esecutive presso terzi.

    Per pignorare le somme la procedura attualmente utilizzata è quella prevista all’art. 72-bis del DPR 602/73.

    L’istituto permette alla Riscossione di inviare ad un terzo il cliente del contribuente esecutato, un ordine di pagamento diretto fino a concorrenza del credito per cui si procede.

    Nel caso in cui l’ordine di pagamento venga ignorato, l’Agente della riscossione cita in giudizio il terzo creditore ed il debitore nei modi ordinari.

    In particolare, l'art 27 prevede di modificare l’articolo 1, comma 5-bis, 20 lettera b-bis), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: 

    «b-ter) dall’Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell’agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.».
    Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sarà emanato entro novanta giorni dal 1° gennaio 2026 data di entrata in vigore della legge di bilancio qualora tale norma resterà immutata secondo l'attuale formulazione.

  • Accertamento e controlli

    Controlli automatici dichiarazione: nuovi codici tributo

    Con la Risoluzione n 59/2025 le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36- bis del D.P.R. n. 600/1973, ossia a seguito dei controlli automatici.

    Controlli automatici dichiarazione: nuovi codici tributo

    In particolare, al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si istituiscono nuovi codici tributo indicati nella tabella dettagliata nella risoluzione.
    Attenzione al fatto che, i suddetti codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
    In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
    Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), sono riportati i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.

    Leggi qui la risoluzione con il dettaglio dei nuovi codici tributo.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Notifica cartelle nelle procedure fallimentari

    Con Ordinanza 29 settembre 2025, n. 26313, la Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in tema di notifica delle cartelle di pagamento durante le procedure fallimentari.

    Viene ribadito che la notifica delle cartelle esattoriali al solo curatore fallimentare non produce effetti nei confronti del fallito tornato “in bonis”.

    Di conseguenza, la cartella notificata esclusivamente al curatore non comporta per il fallito, l’interruzione della prescrizione del credito tributario.

    Sostanzialmente gli atti impositivi devono essere notificati in modo effettivo e diretto ai soggetti interessati.

    Vediamo il caso di specie.

    Notifica cartelle nelle procedure fallimentari

    L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione hanno proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare avesse interrotto la prescrizione, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale (avvenuta nel 2011).

    Secondo i ricorrenti, il termine prescrizionale decennale, nei confronti del soggetto fallito, sarebbe ricominciato a decorrere nel 2011 ed era stato interrotto tempestivamente con la notifica dell’atto impugnato del 2014.

    La questione centrale riguardava, dunque, l’efficacia della notifica delle cartelle al solo curatore fallimentare e la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di far valere l’interruzione della prescrizione nei confronti della contribuente tornata in bonis.

    Con l’ordinanza n. 26313/2025, la Sezione tributaria della Cassazione ha respinto il ricorso delle Agenzie.

    La Corte ha richiamato un principio già affermato in precedenza (Cass. n. 10760/2024):

    L’ente impositore che notifichi la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può poi giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis. Quest’ultimo, se riceve successivamente un atto che presuppone quella cartella, può contestarne la validità e la fondatezza, eccependo la prescrizione del credito.”

    Poiché né l’ente impositore né l’agente della riscossione avevano dimostrato che la contribuente fosse venuta a conoscenza delle cartelle prima della notifica della proposta di compensazione, la Corte ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione e ha confermato la sentenza della CTR.

  • Accertamento e controlli

    Motivazione atti impositivi: pronunica della Cassazione

    La Cassazione con la sentenza n 24715/2025 ha specificato che la cartella di pagamento che fa seguito all'omesso versamento di una o più rate in relazione alla sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione non necessita di una specifica motivazione.

    Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente La cartella di pagamento che faccia seguito all'omesso versamento di una o più rate in relazione alla sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione non necessita di una specifica motivazione […]

    Motivazione atti impositivi: pronunica della Cassazione

    Con la recente sentenza n. 24715 del 7 settembre 2025, la Corte di Cassazione è intervenuta su un punto chiave della motivazione degli atti impositivi, affermando che la cartella esattoriale emessa per omesso versamento di rate relative a un atto di adesione non necessita di motivazione autonoma

    È sufficiente il richiamo all’atto di adesione stesso, poiché il contribuente è già messo in condizione di conoscere la pretesa tributaria.

    La controversia prendeva le mosse da una cartella notificata ad una società in liquidazione, per Irap, Iva, sanzioni e accessori relativo all’anno 2009. 

    La cartella derivava dal mancato pagamento di alcune rate di una rateizzazione concessa a seguito di accertamento con adesione.

    La Commissione tributaria regionale in sede di appello, aveva annullato parzialmente la cartella per carenza di motivazione, relativamente ad alcune voci.

    L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione davanti alla Suprema Corte, lamentando la violazione dell’art. 25 del DPR 602/1973, ritenendo sufficiente il richiamo all’atto di adesione come giustificazione della cartella.

    L’articolo 25 del DPR n. 602/1973 stabilisce i contenuti minimi della cartella di pagamento, tra cui l’indicazione degli elementi essenziali della pretesa fiscale. 

    Tuttavia, non è previsto un obbligo di esposizione analitica se il debito deriva da atti già noti al contribuente.

    La sentenza 24715/2025 rafforza l’orientamento giurisprudenziale minimalista sulla motivazione delle cartelle. 

    Quando un debito scaturisce da un atto di adesione e viene mancato il pagamento delle rate, la cartella può legittimamente basarsi su un mero richiamo all’atto originario.

    Ciò consente agli Uffici di semplificare la redazione degli atti senza sacrificare i diritti di difesa del contribuente, il quale è già consapevole della natura e dell’origine del debito.

  • Accertamento e controlli

    CPB: in scadenza, arrivano altri chiarimenti ADE

    L'agenzia delle entrate il 25 settembre ha pubblicato tre nuove FAQ per il concordato preventivo biennale in scadenza domani 30 settembre.

    Vediamo di seguito i tre chiarimenti riguardanti:

    1. l'adesione alla edizione in corso, da parte di una STP e dei suoi soci che hanno già aderito nel 2024-2025,
    2. adesione di uno studio e dei suoi associati con partita Iva autonoma nel biennio 2025-2026, se uno dei partecipanti è escluso dall’applicazione degli Isa nel 2024,
    3. adesione di una ditta individuale che che ha ceduto un ramo d'azienda nel 2024 quando aveva già aderito alla edizione dell'anno scorso.

    Occore ricordare che con l’introduzione delle lettere b-quinquies) e b-sexies) all’articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 13/2024, il quadro normativo del concordato preventivo biennale (Cpb) prevede nuove cause di esclusione che riguardano in particolare i professionisti associati e le società tra professionisti.

    Le lettere b-quinquies) e b-sexies) introducono due ipotesi di esclusione dal Cpb:

    • b-quinquies) – riguarda i contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente, hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1, Tuir) e contemporaneamente partecipato a un’associazione professionale o società tra professionisti. L’esclusione non opera se sia il contribuente che l’associazione/società aderiscono al Cpb per gli stessi periodi d’imposta.
    • b-sexies) – si applica alle associazioni o società tra professionisti che non vedano l’adesione al Cpb, per gli stessi periodi d’imposta, da parte di tutti i soci o associati che dichiarano redditi di lavoro autonomo.

    Ora vediamo i chiarimenti.

    Associato di Studio: può aderire se lo studio ha aderito nel 2024-2025?

    La replica ADE è affermativa, gli associati con partita Iva individuale che non hanno aderito al Cpb nel biennio 2024-2025 possono farlo nel biennio successivo, a condizione che lo studio professionale rinnovi la propria adesione al Cpb per il periodo d’imposta 2026. In tal caso, gli effetti del concordato si producono regolarmente.

    Inoltre veniva domandato se può aderire lo studio nel biennio 2025-2026 se gli associati hanno già aderito nel 2024-2025
    Anche qui la risposta è positiva. Lo studio professionale può aderire al Cpb nel biennio 2025-2026, purché gli associati rinnovino la propria adesione per il periodo d’imposta 2026. La sincronia tra le adesioni è essenziale per evitare le cause di esclusione previste dalle nuove disposizioni.

    E viene anche precisato che in entrambe le ipotesi, il mancato rinnovo dell’adesione al Cpb da parte dell’associazione o dei singoli associati comporta una causa di cessazione, come previsto dall’articolo 21, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies) del Dlgs n. 13/2024.

    Studio e Associati con PIVA autonoma: possono aderire se un partecipande è escluso da ISA?

    La replica delle Entrate è affermativa, l’adesione al Cpb è possibile per lo studio associato e per gli associati che applicano gli Isa, anche se uno dei partecipanti è escluso.

    La condizione per accedere è che il soggetto applichi gli Isa; chi non li applica è escluso, ma ciò non impedisce l’accesso agli altri membri per cui gli Isa sono applicabili.

    Cessioni di ramo d’azienda in ditta individuale nel 2024: è soggetta a causa di cessazione?

    Veniva domandato se una ditta individuale che ha aderito al Cpb per il biennio 2024/2025 e ha ceduto un ramo d’azienda a fine 2024 è soggetta alla causa di cessazione prevista dall’articolo 21, lettera b-ter del decreto istitutivo del concordato preventivo biennale.
    La risposta è negativa la causa di cessazione non si applica. Sebbene la cessione di ramo d’azienda sia assimilabile al conferimento (che è causa di cessazione per società ed enti), la norma fa riferimento esplicito solo a “società ed enti” e non alle imprese individuali. Pertanto, per le ditte individuali, tale causa di cessazione non opera.