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Bonus colonnine domestiche 2024: regole per i controlli
Con Decreto MIMIT del 19 giugno, vengono pubblicate le regole per i controlli sulla spettanza del bonus colonnine di ricarica 2024 per i privati.
Legga anche: Bonus colonnine domestiche 2024: le regole per le domande.
Bonus colonnine domestiche 2024: regole per i controlli
Il decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 9 del decreto 12 giugno 2024, definisce, per l’annualità 2024, le modalità e le procedure con cui vengono effettuati i controlli documentali volti ad accertare la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per la concessione ed erogazione dei contributi di cui alla lettera f- bis) del comma 1, dell’articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile2022, come introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 4 agosto 2022 , nonché il rispetto dei requisiti previsti dal decreto 12 giugno 2024.
L’attività di controllo ha ad oggetto l’accertamento della veridicità dei fatti e delle qualità auto dichiarate, nella domanda di concessione ed erogazione del contributo presentata ai sensi dell’articolo 7 del decreto 12 giugno 2024, dai soggetti beneficiari con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, la documentazione di spesa e la tracciabilità dei pagamenti rendicontati, nonché il rispetto dei requisiti tecnico- amministrativi previsti per le infrastrutture di ricarica.
II controlli sono effettuati a campione, nel limite massimo del 10% (dieci percento) delle erogazioni effettuate. Nel caso in cui il campione verificato restituisca una percentuale di revoche deliberate superiore al 30% (trenta per cento) del campione stesso, l’analisi verrà estesa fino ad un massimo del 20% delle erogazioni effettuate.
La popolazione di riferimento, ordinata secondo un criterio cronologico, è suddivisa in gruppi composti da 100 (cento) elementi. Da ogni gruppo viene estratto un elemento ogni 10 (dieci) domande erogate.L'accertamento documentale produce esito negativo:
- a) nel caso in cui la documentazione fornita risulti carente, anche a seguito di integrazione;
- b) nel caso in cui venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) nel caso in cui risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dal presente decreto, dal DPCM 6 aprile 2022 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal decreto 12 giugno 2024;
- d) nel caso di indisponibilità a fornire la documentazione richiesta.
L’accertamento documentale a esito negativo comporta la revoca parziale o totale del contributo erogato ed il conseguente recupero dell’indebito
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Bonus prima casa under 36: incompatibile con bonus IVA case green
Con la Circolare n 12/2024 le Entrate hanno replicato a diversi quesiti sulle regole di detraibilità per alcuni bonus nei modelli dichiarativi 2024.
Tra gli altri viene specificata la incompatibiltà tra il bonus casa under 36 e il bonus case green, vediamo il perchè.
onus prima casa under 36: incompatibile con bonus IVA case green
Veniva domandato se la detrazione IRPEF, prevista nella misura del 50 per cento dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica, di cui all’articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, spetti anche nel caso in cui, con riferimento al medesimo immobile, il contribuente abbia usufruito del credito d’imposta “prima casa under 36” di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
L'agenzia precisa che il beneficio fiscale, consistente, come detto, nella detrazione IRPEF, pari al 50 per cento dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica, non compete qualora il contribuente, in riferimento al medesimo immobile, abbia usufruito del beneficio fiscale “prima casa under 36”, di cui al citato articolo 64, comma 7 del d.l. n. 73 del 2021.
Ciò in quanto tale ultima disposizione agevolativa già prevede un ristoro integrale pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta, in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero.
Sempre a proposito del bonus casa under 36 con la Circolare n 14 del 18 giugno le Entrate hanno fornito ulteriori chiarimenti applicativi. Leggi: Bonus casa under 36: atto integrativo per il credito d'imposta per approfondimenti.
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Bonus mobili 2024: elenco dei beni agevolabili e nuove classi energetiche
L'Agenzia delle Entrate nelle guida aggiornata a giugno 2024 indica il riepilogo di tutte le regole per avere il bonus mobili.
In linea generale, si evidenzia che ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50 per cento delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio nota come Bonus mobili.
Bonus mobili 2024: elenco dei beni agevolabili e nuove classi energetiche
In particolare, l’agevolazione spetta per l’acquisto, anche se effettuato all’estero, di mobili e grandi elettrodomestici aventi determinate classi di efficienza energetica.
Attenzione al fatto che tra le condizioni fissate dalla norma, si prevede che il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi
A titolo esemplificativo, tra i “mobili” oggetto di agevolazione rientrano:
- letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
- non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Bonus mobili 2024: le nuove classi energetiche
Con riferimento alle classi di efficienza energetica che i grandi elettrodomestici devono possedere per l’accesso alla detrazione, viene evidenziato che sono state aggiornate le classi energetiche minime richieste in caso di acquisto di grandi elettrodomestici per adeguare la normativa all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017, che ha istituito un quadro per l'etichettatura energetica e che ha abrogato la direttiva 2010/30/UE.
Con tale regolamento, a partire dal 1° marzo 2021, l'etichetta di classificazione dei consumi energetici degli elettrodomestici, è stata sostituita da una nuova scala di valori, sviluppata in base all'applicazione dei nuovi regolamenti delegati UE, pubblicati in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315 del 5 dicembre 2019, in adozione del citato regolamento quadro (UE) 2017/1369.
Il nuovo regolamento sull'etichettatura energetica ha disposto, quindi, l'eliminazione delle classi di efficienza "A+", "A++" e "A+++", introdotte dalla direttiva precedente, ed ha determinato una rimodulazione della classificazione in scala "A-G".
La legge di bilancio 2022 ha modificato il comma 2 dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 richiamando il nuovo sistema di etichettatura energetica.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022, per l’acquisto di grandi elettrodomestici, limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe F o superiore (A per i forni), se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica.
L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.4).
Ai fini dell’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituiva utile riferimento l’elenco meramente esemplificativo e non esaustivo di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
A seguito della relativa abrogazione da parte del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ai fini della agevolazione occorre fare ora riferimento all’Allegato II di tale decreto legislativo nel quale rientrano:
- Grandi apparecchi di refrigerazione
- Frigoriferi
- Congelatori
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti •Lavatrici
- Lavasciuga e Asciugatrici
- Lavastoviglie
- Apparecchi per la cottura–Piani cottura
- Stufe elettriche •Piastre riscaldanti elettriche
- Forni e Forni a microonde
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti
- Apparecchi elettrici di riscaldamento
- Radiatori elettrici
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
- Ventilatori elettrici
- Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell’8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico
- Altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste.
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Remunerazione aggiuntiva farmacie 2023: rilevanza Ires e Irap
Con la Risposta n. 107 del 16 maggio le Entrate hanno chiarito che la remunerazione aggiuntiva delle farmacie 2023
è imponibile secondo le regole ordinarie, vediamo il perché.
Remunerazione aggiuntiva farmacie 2023: rilevanza Ires e Irap
Una società S.r.l. formula un quesito sul corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'IRAP, della "remunerazione aggiuntiva" per le farmacie prevista dall'articolo 1, comma 532, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
In particolare, si chiede se la Remunerazione Aggiuntiva 2023 debba essere esclusa dalla base imponibile IRES e IRAP, come era stato stabilito per la remunerazione aggiuntiva del 2021-2022 del peridodo pandemico covid.
Secondo l'istatante si, in quanto la legge di bilancio 2024 ha introdotto un nuovo modello di remunerazione (la Remunerazione Aggiuntiva 2024), che non godrà dell'esclusione fiscale prevista per le precedenti misure temporanee.
L'Agenzia delle Entrate non è d'accordo e precisa che la Remunerazione Aggiuntiva 2023, pur essendo considerata un "contributo a fondo perduto" e quindi fuori campo IVA, non è automaticamente non imponibile ai fini IRES e IRAP.
L'articolo 10-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, che esclude dal reddito imponibile e dal valore della produzione IRAP i contributi erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza Covid-19, non si applica alla Remunerazione Aggiuntiva 2023.
Secondo l'Agenzia la Remunerazione Aggiuntiva 2023 è considerata in continuità con quella del 2021-2022 ma è stata introdotta in un contesto post-emergenziale e non direttamente legata all'emergenza Covid-19.
Essa mira a stabilizzare il sistema di remunerazione delle farmacie, con una valenza strutturale e non più emergenziale.
La normativa fiscale speciale per l'emergenza Covid-19 non è applicabile alla Remunerazione Aggiuntiva 2023 perché non è stata erogata in via eccezionale per tale emergenza.
La Remunerazione Aggiuntiva 2023 concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'IRAP secondo le regole ordinarie, a differenza delle precedenti misure legate all'emergenza Covid-19.
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Incentivi auto 2024: bonus per acquisto di nuovo, usato e taxi
Il MIMIT ha pubblicato la Circolare 27 maggio con le regole operative per il bonus auto ecologiche 2024.
Il DPCM 20 maggio con Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti è stato pubblicato in GU n 121 del 25 maggio.
Lo stesso MIMIT ha riepilogato in sintesi le regole e gli importi, evidenziando che le risorse complessive per 1 miliardo per 2024.
Il contributo massimo ottenibile per l’acquisto di un’auto elettrica, a fronte della rottamazione di un veicolo fino a Euro 2, sale da 5.000 a 13.750 euro.
La piattaforma per le prenotazioni sarà attiva dal 3 giugno alle ore 10.00 ecobonus.mise.gov.it.
Sul sito, gestito da Invitalia per conto del Mimit, saranno resi disponibili i moduli per chiedere il bonus e le tabelle che, distinte per categorie di veicoli, riportano i criteri di attribuzione dei contributi.
Tra le novità, previsti contributi proporzionali alla classe ambientale di appartenenza del veicolo da rottamare, incluse le vetture di classe Euro 5.
È agevolato l'acquisto di auto elettriche, ibride plug-in e a motore termico con un livello di emissioni di CO2 fino a 135 gr/km, nonché di motocicli e ciclomotori elettrici e non elettrici e di veicoli commerciali leggeri.
Il prezzo di listino compresi optional (IVA esclusa) non deve essere superiore ai 35 mila euro per le autovetture delle fasce 0-20 gr/km (elettriche) e 61-135 gr/km (termiche) e ai 45 mila euro per la fascia 21-60 g/km (ibride plug-in).
Il contributo massimo ottenibile per l’acquisto di un veicolo elettrico nuovo, a fronte della rottamazione di un veicolo fino a Euro 2, salirà da 5 mila a 13.750 euro per chi è in possesso di un Isee sotto 30mila euro.
L’obiettivo del provvedimento è incentivare la rottamazione delle auto più inquinanti (classi Euro 0, 1, 2 e 3) che oggi rappresentano il 25% dell’attuale parco circolante.
Con questa finalità, è previsto un contributo fino a 2.000 euro per l’acquisto di veicoli usati di classe Euro 6 con emissioni fino a 160 g/km CO2, a fronte della rottamazione di un'auto fino ad Euro 4.
Infine, il provvedimento introduce un contributo all'installazione di impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di classe fino a Euro 4: il contributo è pari a 400 euro per gli impianti a GPL e 800 euro per quelli a metano.
Per richiedere informazioni per i rivenditori:
- 800 77 53 97 – Numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.
- accedi all’Area Riservata e compila la scheda di contatto.
I cittadini per saperne di più possono rivolgersi a un concessionario che aderisce all’iniziativa.
Leggi anche Bonus auto ecologiche: regole operative 2024.
Vediamo tutte le regole.
Incentivi auto nuove 2024: beneficiari e importi
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro il 31 dicembre 2024 sono concessi i seguenti contributi al ricorrere dei requisiti indicati:
- a) alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km di CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 6.000 e di ulteriori euro 5.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di ulteriori euro 4.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di ulteriori euro 3.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;
- b) alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km di CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 4.000 e di ulteriori euro 4.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di ulteriori euro 2.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di ulteriori euro 1.500 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;
- c) alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61-135 g/km di CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 3.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di euro 2.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di euro 1.500 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;
- d) alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.40.1, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di euro 3.000. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente;
- e) alle piccole e medie imprese esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra e all’alimentazione del veicolo, secondo la seguente tabella, fermo restando che, per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e ad alimentazione tradizionale, il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4. Una quota pari al 25 per cento delle risorse relative a tali categorie di veicoli è riservata ai contributi per l’acquisto di veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e a idrogeno (FCEV);
- f) alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, veicoli usati di categoria M1, di prima immatricolazione in Italia, per i quali non sono già stati riconosciuti gli incentivi di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all’articolo 1, comma 654, Il Presidente del Consiglio dei Ministri della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e ss.mm.ii., omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 160 g/km di CO2, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, un contributo di euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4, di cui l’acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi;
- g) alle persone fisiche che stipulano un contratto di noleggio a lungo termine per la locazione di durata non inferiore a 3 anni di uno dei veicoli di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è riconosciuto un contributo, nei limiti degli stanziamenti previsti dall’articolo 6, comma 2. Attenzione al fatto che con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuati l’entità del contributo, i criteri e le modalità operative per usufruirne, nonché l’ente incaricato della gestione del programma;
- h) per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, nuovi di fabbrica, non oggetto di incentivazione ai sensi della lettera d) , omologati in una classe non inferiore ad Euro 5, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5 per cento del prezzo di acquisto, un contributo del 40 per cento del medesimo prezzo d’acquisto, fino ad un massimo di euro 2.500 se è contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 76 del 2 aprile 2011.
Per il riconoscimento dei contributi di cui sopra, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
Incentivi auto nuove 2024: maggior bonus per ISEE entro i 30mila euro
Inoltre è prevista una maggiorazione del contributo per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in di categoria M1 da parte di persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro.
Il contributo per l’acquisto di veicoli previsto dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è aumentato del 25 per cento nel caso in cui l’acquirente, persona fisica, abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000.
Il contributo per l’acquisto di veicoli previsto dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), in caso in cui l’acquirente, persona fisica, abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000, è riconosciuto anche se è contestualmente rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 5, ed è rispettivamente pari a euro 8.000
L’innalzamento del contributo di cui al primo comma e il contributo di cui al secondo comma sono riconosciuti a un solo soggetto per nucleo familiare, previa presentazione, al momento della prenotazione, della dichiarazione sostitutiva resa dall’acquirente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito dei medesimi contributi, corredata dalla copia del documento di identità e del codice fiscale dell’acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare.
Incentivi auto usate e taxi 2024: beneficiari e importi
Inoltre alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, veicoli usati di categoria M1, di prima immatricolazione in Italia, per i quali non sono già stati riconosciuti gli incentivi omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 160 g/km di CO2, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, un contributo di euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4, di cui l’acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi;
Allegati: -
Crediti di imposta mediazione: tutti codici tributo per F24
Con due distinti documenti di prassi le Entrate pubblicano i codici tributo per usufruire dei crediti di imposta per:
- procedimenti di mediazione civile e commerciale di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
- per l’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita.
Rispettivamente vengono pubblicati i seguenti documenti:
entrambe del 14 maggio.
Vediamo i dettagli di questi crediti di imposta, le norme istitutive e i codici tributo per utilizzarli.
Crediti di imposta mediazione civile e commerciale: codici tributo
L'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, riconosce, nell’ambito dei procedimenti di mediazione civile e commerciale, dei crediti di imposta ai soggetti e alle condizioni ivi indicate.
In particolare, stabilisce che “Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento”.
Inoltre riconosce: “un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto”.
Infine, stabilisce che “Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte 2 ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila”.
Con decreto del Ministro della giustizia del 1° agosto 2023 sono state disciplinate le procedure e le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta in argomento e di riconoscimento di tali crediti, nonché, le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca. Leggi Crediti di imposta: mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita
L’articolo 12 del decreto stabilisce che i crediti di imposta, riconosciuti in conformità al decreto stesso, sono utilizzabili in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.
Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto, inoltre, trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero della Giustizia, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari dei suddetti crediti di imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “7067” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;
- “7068” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;
- “7069” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.
Credito d’imposta patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e negoziazione assistita
L’articolo 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’articolo 11-octies del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, stabiliscono che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese nonché le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle predette somme, rispettivamente nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.
Con il decreto del Ministro della giustizia del 1° agosto 2023 sono stati determinati i predetti importi e sono state disciplinate, tra l’altro, le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta. Leggi: Crediti di imposta: mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita
L’articolo 9 del decreto stabilisce che il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto, trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire 2 dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero della Giustizia, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari del suddetto credito di imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “7070” – denominato “Credito d’imposta – patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132”.
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Crediti indebitamente compensati dal sostituto: codici per F24
Con la Risoluzione n 18 del 27 marzo le entrate istituiscono i codici tributo per il versamento delle somme derivanti dal recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte del sostituto di imposta a seguito di assistenza fiscale di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Versamento somme recupero crediti indebitamenti compensati
Le somme derivanti da atti di recupero, relativi a crediti costituiti dagli importi rimborsati ai sostituiti a seguito di assistenza fiscale, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta, possono essere versate, tramite F24 e “F24 enti pubblici” con i seguenti codici tributo:
- 7901 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Imposte erariali – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”
- 7902 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di imposte erariali dal sostituto d'imposta a dipendenti operanti in impianti situati nella regione Valle d'Aosta –versamenti effettuati fuori regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”
- 7903 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di imposte erariali dal sostituto d'imposta a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla regione Valle d'Aosta – versamenti effettuati nella regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”
- 7904 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Imposte erariali – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”
- 7905 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”
- 7906 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”
- 7907 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale comunale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”
- 7908 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale comunale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”.
Si rimanda alla risoluzione in oggetto per le ulteriori istruzioni di compilazione degli F24
Allegati: -
Comunicazione cessione credito imprese turistiche: pronto il modello
Con Provvedimento n 163586 del 27 marzo le Entrate pubblicano le modalità di comunicazione della cessione del:
- credito d’imposta per le imprese turistiche,
- credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator – Articoli 1 e 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
Comunicazione cessione credito imprese turistiche: pronto il modello
Il Provvedimento in oggetto prevede che le disposizioni si applicano:
- a) al credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riconosciuto alle imprese turistiche indicate al comma 4 del medesimo articolo, in relazione agli interventi di cui al successivo comma 5;
- b) al credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator, di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge n. 152 del 2021.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 8 e dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, i crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
I crediti riconosciuti ai beneficiari sono comunicati dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate e sono consultabili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.
Ai fini della tracciabilità dei crediti d’imposta, a ciascuno di essi è attribuito un codice identificativo da indicare nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate in caso di cessione.
Le cessioni dei crediti d’imposta anche successive alla prima, sono comunicate all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello denominato “Comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e dei crediti d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator” approvato con il presente provvedimento unitamente alle relative istruzioni.
La Comunicazione deve essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata:
Eventuali aggiornamenti del modello e delle istruzioni saranno pubblicati nel sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Attenzione al fatto che il cessionario può utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, indicando lo stesso codice tributo istituito per la fruizione da parte del beneficiario originario; in alternativa, il cessionario può cedere ulteriormente il credito in base a quanto sopra specificato.
Allegati: -
Policlinici non costituti in azienda: codice tributo per il credito d’imposta
Con la Risoluzione n 15 dell'11 marzo viene istituito il codice tributo per usare il credito di imposta per i policlinici non statali, sul costo salariale sostenuto per gli anni 2022 e 2023 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, che deve essere direttamente impiegato nell'ambito dell'attività clinica e di ricerca sanitaria.
Vediamo i dettaglia dalla risoluzione in oggetto.
Credito d’imposta Policlinici non costituti in azienda: il codice tributo
Il credito di imposta spetta a:
- i policlinici universitari gestiti dalle università non statali direttamente o attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro,
- nonché i policlinici universitari statali non ancora trasformati in azienda, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa.
Ricordiamo che l’articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca, prevede il riconoscimento, a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda, alle condizioni ivi indicate, di un contributo nella forma di credito d'imposta.
Ciò premesso per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “7054” – denominato “Credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda – Articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162”.
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Bonus gasolio trasporto c/terzi: il codice tributo per F24
Con la Risoluzione n 74 del 20 dicembre le Entrate istituiscono il codice tributo per usufruire con F24 del bonus per il gasolio per gli autotrasportatori di merci in c/terzi.
Ricordiamo che con l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197, così come modificato dal decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, si prevede il riconoscimento, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del gasolio, nel secondo trimestre del 2022, impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dalle imprese esercenti le attività di trasporto.
Leggi anche Bonus gasolio autotrasporto merci per conto terzi: le domande dal 18 settembre.
Il bonus è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con il decreto 8 agosto 2023, n. 197, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto credito d’imposta.
In particolare, l’articolo 5, comma 1, del suddetto decreto prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- “7057” denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese esercenti attività di trasporto di cose per conto di terzi – articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197”
In fase di compilazione del Modello, attenzione al fatto che, il suddetto codice tributo:
- è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”,
- ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”,
- il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.