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Bonus gasolio trasporto c/terzi: il codice tributo per F24
Con la Risoluzione n 74 del 20 dicembre le Entrate istituiscono il codice tributo per usufruire con F24 del bonus per il gasolio per gli autotrasportatori di merci in c/terzi.
Ricordiamo che con l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197, così come modificato dal decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, si prevede il riconoscimento, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del gasolio, nel secondo trimestre del 2022, impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dalle imprese esercenti le attività di trasporto.
Leggi anche Bonus gasolio autotrasporto merci per conto terzi: le domande dal 18 settembre.
Il bonus è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con il decreto 8 agosto 2023, n. 197, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto credito d’imposta.
In particolare, l’articolo 5, comma 1, del suddetto decreto prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- “7057” denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese esercenti attività di trasporto di cose per conto di terzi – articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197”
In fase di compilazione del Modello, attenzione al fatto che, il suddetto codice tributo:
- è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”,
- ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”,
- il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
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Bonus gasolio autotrasporto merci in c/proprio: ecco il codice tributo
Con risoluzione n 63 del 24 novembre l'ADE pubblica il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
Nel dettaglio si tratta del seguente codice tributo:
- “7056” denominato “credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci in conto proprio – Articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”.
Per le regole del bonus leggi anche Bonus gasolio autotrasporto merci in conto proprio: le domande dall'11 settembre.
Ricordiamo in sintesi che, l’articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, prevede il riconoscimento, alle condizioni ivi indicate, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del gasolio, nel primo trimestre dell’anno 2022, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Si dipone inoltre che il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023.
Con il decreto dell’8 agosto 2023, n. 196, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.In particolare, l’articolo 5, comma 1, del suddetto decreto prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Allegati:
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del richiamato decreto dell’8 agosto 2023, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. -
Crediti imprese energivore III trim. 2022: possibile compensare maggior credito da Ft.2023
Con Risposta a interpello n 429 del 18 settembre le Entrate chiariscono come usare i crediti d'imposta maturati dalle imprese c.d. ''energivore'' nel caso di fattura a conguaglio per i costi 2022.
Nel dettaglio, l'agenzia precisa che, in caso di fattura di conguaglio con ulteriori costi energetici successiva alla scadenza del termine di presentazione dei crediti maturati nel 2022, è possibile utilizzare in compensazione il maggior credito d’imposta presentando la dovuta comunicazione senza la "remissione in bonis”.
Vediamo i dettagli del caso di specie.
La società istante, in merito alla comunicazione dei crediti d'imposta a favore delle imprese cd. ''energivore'', specifica che "ha maturato in relazione ai costi energetici effettivamente sostenuti nel terzo trimestre 2022 un credito d'imposta ex art. 6, comma 1, decretolegge 9 agosto 2022, n. 115 pari a Euro […] il quale è stato integralmente compensato entro il 16 marzo 2023 (ragion per cui non è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dei crediti residui relativi all'anno 2022 di cui all'art. 1, comma 6 del decretolegge 18 novembre 2022, n. 176). In data 11 maggio 2023 (e quindi dopo la scadenza del termine di presentazione della comunicazione dei crediti residui 2022) BETA ha emesso nei confronti di ALFA con la quale sono stati addebitati, con competenza terzo trimestre 2022, maggiori costi per la fornitura di energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata pari a complessivi Euro […]. Conseguentemente alla società spetterebbe, per il terzo trimestre 2022, un maggiore credito d'imposta di Euro"
Considerando che il suddetto credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023, l'istante chiede chiarimenti:
- in merito alla possibilità di compensare maggiori crediti d'imposta riconducibili a maggiori costi energetici fatturati dal fornitore dopo la scadenza del termine di presentazione della comunicazione dei crediti residui 2022
- sul comportamento che dovrà in concreto seguire per effettuare la compensazione dal momento che la mancata presentazione della comunicazione dei crediti residui 2022 comporterà lo scarto automatico del modello F24 trasmesso.
Fatture 2023 con maggiori costi 2022: cosa fare con il maggior credito
Le entrate ricordano che l'articolo 1, comma 6, del DL 18 novembre 2022, n. 176 stabilisce che i beneficiari dei crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti energetici tra cui il credito d'imposta di cui all'articolo 6, comma 1 del DL 9 agosto 2022, n. 115, relativo al terzo trimestre 2022 oggetto del caso di specie dovevano inviare entro il 16 marzo 2023 all'Agenzia delle entrate a pena di decadenza dal diritto alla fruizione, a decorrere dal 17 marzo 2023, del credito residuo in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 (cfr. articolo 1, comma 6, del dl del 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6).
Tale comunicazione, come precisato dal Provvedimento Prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023, non doveva essere inviata nel caso in cui il beneficiario, come nel caso prospettato, avesse già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.
L'istante, tuttavia, riferisce di aver ricevuto in data 11 maggio 2023 decorso, dunque, il termine decadenziale per effettuare tale comunicazione una fattura dal proprio fornitore di energia elettrica relativa ai consumi energetici del terzo trimestre 2022.
A tal riguardo, il comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Aiuti bis, nel disciplinare il beneficio fiscale, finalizzato a ristorare parzialmente le imprese dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, stabilisce che «è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022».
Come precisato dalla Circolare 13/E del 13 maggio 2022 «le spese per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto».
Pertanto, il credito è riconosciuto alle imprese beneficiarie in ragione del principio di competenza economica e, dunque, con riferimento al momento dell'acquisto e dell'effettivo consumo della componente energetica, potendo il momento del sostenimento dell'effettivo onere finanziario essere differito. È necessario, altresì, che il fruitore sia in possesso delle fatture di acquisto.
Tutto ciò è coerente con quanto chiarito con la circolare n. 25/E dell'11 luglio 2022, punto 3.6, ove (richiamando una la FAQ pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate in data 11 aprile 2022 e la circolare n. 13/E del 2022), è stato chiarito che, «l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta è consentito, […] a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l'acquisto dell'energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto».
Pertanto, il credito d'imposta, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi normativamente richiesti, è riconosciuto per le spese riguardanti l'energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel corso del terzo trimestre 2022 e deve essere determinato seguendo la prescrizione di cui all'articolo 1, comma 6 del Decreto Aiuti bis e, dunque, nella misura del 25% delle spese sostenute e documentate dalla fattura di acquisto.
Nonostante tale fattura sia pervenuta all'istante decorsi ormai i termini (16 marzo 2023) per effettuare la relativa comunicazione richiesta, al fine di fruire del credito, l'istante, ove sia in grado di provare l'esistenza del requisito sostanziale ossia il sostenimento dei costi per consumo energetico imputabili per competenza al periodo di riferimento può comunque presentare la comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 6, del Decreto Aiuti quater.
Stante la peculiarità del caso descritto, la comunicazione potrà essere presentata senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis e quindi versare la sanzione di 250 euro stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; d'altronde, alla data di scadenza del 16 marzo 2023, l'istante non era nelle condizioni di presentare alcuna comunicazione, non disponendo della fattura di conguaglio utile a documentare gli ulteriori costi sostenuti e, conseguentemente, la mancata comunicazione non può configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale.
Resta confermato che, stante la peculiarità del credito in esame, il quale, in riferimento al periodo oggetto di comunicazione (terzo trimestre 2022), è utilizzabile «esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 settembre 2023» la comunicazione, dovendo necessariamente precedere l'utilizzo del credito, non può comunque essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine (ora il 30 settembre 2023).
L'agenzia ricorda che il codice tributo all'uopo istituito per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese energivore relativo al terzo trimestre 2022 è ''6969''.
Fatture 2023 con maggiori costi 2022: invio della comunicazione dopo il 31.03
Con riguardo alle modalità di invio della comunicazione successivamente al 16 marzo 2023, andrà utilizzato lo stesso modello approvato con il provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023, da trasmettere esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (la cui riapertura è stata resa nota con la comunicazione del 26 giugno 2023 pubblicata sul sito internet della scrivente), oppure da compilare ed inviare tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, seguendo il percorso: ''Servizi Agevolazioni Crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti energetici''.
Allegati: -
Credito di imposta investimenti a Campione d’Italia: codice tributo
Con Risoluzione n. 39 del 5 luglio le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti nel Comune di Campione d’Italia di cui all’articolo 1, commi da 577 a 579, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Ricordiamo che l’articolo 1, commi da 577 a 579, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto, in favore delle imprese che effettuano investimenti nel territorio del Comune di Campione d’Italia facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l’attribuzione di un credito d’imposta, alle condizioni ivi indicate, commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell’articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014.
Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- “7031” denominato “CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI NEL COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA – articolo 1, commi da 577 a 579, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
Viene precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento del costo di investimento, nel formato “AAAA”.
Allegati: -
Credito autotrasportatori gas liquefatto: domande entro il 6 luglio
Fino alle ore 24 del giorno 6 luglio sarà possibile presentare le domande per il credito di imposta per gli autotrasportatori gas liquefatto.
Ricordiamo che dalle ore 12 del 15 giugno è attiva la piattaforma dell'Agenzia delle Dogane per presentare domanda.
Il Decreto Direttoriale 15 maggio 2023 ha dettato i criteri e le modalità per l’erogazione di 25 milioni di euro per sostenere le spese per l’acquisto di carburanti, per le imprese di autotrasporto di merci che hanno utilizzato mezzi ecologici alimentati a gas liquefatto (GNL) nel periodo 1 febbraio – 31 dicembre 2022.
Il decreto, che attua la disposizione prevista nel decreto-legge n. 17/2022 (convertito, con modifiche, con legge 27 aprile 2022, n. 34), recante: “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” , disciplina le modalità di erogazione dei contributi, sotto forma di credito d’imposta, per il ristoro, nella misura massima del 20%, delle spese sostenute per l’acquisto di GNL dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.
La richiesta per usufruire dell’agevolazione dovrà essere presentata tramite la piattaforma informatica dedicata dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dalle ore 12:00 del 15 giugno e fino alle ore 24:00 del 6 luglio 2023.
Tax credit gas naturale liquefatto: i beneficiari
Viene specificato che, possono accedere al contributo:
- le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,
- iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) di cui all'art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
- e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
- esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.
Tax credit gas naturale liquefatto: ammontare
Le risorse nel limite dell'importo complessivo previsto sono assegnate, sotto forma di credito d'imposta, nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione dei mezzi di trasporto ed utilizzati per l'esercizio delle attività ivi indicate, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
Tax credit gas naturale liquefatto: come richiederlo
L'istanza è presentata dalle ore 12 del 15 giugno per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile:
- identificazione dell'impresa,
- indicazione delle fatture di acquisto di gas naturale liquefatto,
- somme spese dall'impresa,
- indicazione dei veicoli per i quali il GNL è stato acquistato, coerentemente alla TCF Comunicazione C (2022)7945 final.
La piattaforma informatica è implementata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce i dati.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tax credit gas naturale liquefatto: come usarlo
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all’articolo 6, comma 1.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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Indebiti utilizzi bonus: elenco uffici ADE preposti ai controlli
Con Provvedimento n 237466 del 27 giugno le Entrate stabiliscono che in caso di violazioni relative:
- alla cessione di bonus fiscali
- o alla fruizione di contributi a fondo perduto,
è la direzione provinciale dell’Agenzia, nell’ambito della quale è ubicato il domicilio fiscale del contribuente, l’ufficio competente per i controlli.
Viene anche stabilito che, in mancanza di domicilio fiscale, nell’ipotesi di bonus edilizi, invece, la competenza è individuata in base al domicilio del fornitore.
Il provvedimento del 27 giugno 2023 da attuazione a quanto previsto dal al comma dell’articolo 1, del Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
In particolare, come specificato nelle motivazioni al documento di prassi, il comma 35, il quale ripropone i contenuti dell’articolo 3 dell’abrogato Dl 157/2021, infatti, stabilisce che i poteri (di cui ai commi precedenti) di emettere atti di recupero, da notificare “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione”, e irrogare sanzioni, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente/beneficiario, al momento della commissione della violazione.In mancanza del domicilio fiscale, la competenza va attribuita a un'articolazione dell’Agenzia individuata con provvedimento del direttore. Con il provvedimento in questione sono stati definiti gli uffici competenti.
Inoltre, nell’ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, il luogo della commissione della violazione è il domicilio fiscale del cessionario o fornitore, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento di utilizzo del credito.La competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione è individuata Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate.
Allegati: -
Tax credit energia e gas 2022: entro il 16.03 comunicazione alle Entrate
Con Provvedimento n 44905 del 16 febbraio le Entrate pubblicano regole e modello di comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
In particolare si definiscono il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei seguenti crediti d’imposta maturati nel 2022:
a) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 176 del 2022, relativi al mese di dicembre 2022;
b) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
c) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022;
d) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022, di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 144 del 2022.
La comunicazione è presentata all’Agenzia delle entrate dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023.
Scarica qui modello e istruzioni
Il Modello è inviato dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.
A seguito dell’invio del Modello è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il Modello, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Viene specificato che, per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 fino alla data della comunicazione stessa. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata
La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.
Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, i crediti d’imposta possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni.
Viene precisato che, considerato che, la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), a decorrere dal 17 marzo 2023.
Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
A decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato ai sensi del presente provvedimento, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
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