• Fatturazione elettronica

    Fattura elettronica forfettari: dal 1 ottobre termini ordinari di emissione

    Da domani 1° ottobre 2022 anche i soggetti forfettari saranno tenuti a emettere fattura elettronica entro i termini ordinari.

    Infatti, dal 1 ottobre termina l'agevolazione introdotta dall'art 18 comma 3 del DL n 36/2022 secondo la quale per il terzo trimestre 2022 non si applicano le sanzioni per ritardi nella fatturazione a patto che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello in cui è effettuata l'operazione.

    Ricordiamo che l’articolo 18, comma 2 del Dl 36/2022 ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari che nel 2021 hanno conseguito compensi/ricavi ragguagliati ad anno maggiori di 25.000 euro. 

    Il nuovo obbligo, come noto, decorre con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 con la previsione di un periodo transitorio rispetto alle sanzioni per chi non adempie, periodo che scade domani per le fatture emesse dal 1 ottobre

    Fatturazione elettronica forfettari: sanzioni per chi non adempie

    Ricordiamo che la regola generale dispone l’emissione della fattura entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione (articolo 21 del Dpr 633/1972). 

    Il momento di effettuazione dell’operazione coincide con la consegna o spedizione del bene o con l’incasso del corrispettivo nel caso l’operazione consista in una prestazione di servizi.

    Con riferimento alle operazioni effettuate nel terzo trimestre 2022 per i forfettari non si applicano le sanzioni a condizione che fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

    Sinteticamente:

    • per le operazioni effettuate nel mese di luglio, il termine ultimo per l’emissione della fattura senza incorrere in sanzioni è il 31 agosto;
    • per le operazioni effettuate nel mese di agosto, il termine ultimo per l’emissione della fattura è fissato al 30 settembre;
    • per le operazioni effettuare nel mese di settembre il termine ultimo per l'emissione della fattura è fissato al 31 ottobre.

    Attenzione quindi al fatto che, per le operazioni a decorrere dal 1° ottobre 2022, non sarà più prevista la moratoria e quindi per l’emissione della fattura elettronica si dovrà rispettare il termine dei 12 giorni, pena l’applicazione delle sanzioni compresa tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. 

    Se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 2mila euro (articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997).

    Leggi anche Fattura elettronica forfettari: il via da oggi 1 luglio. Vantaggi sull'accertamento

  • Fatturazione elettronica

    Comunicazione dati POS alle Entrate: prorogati i termini di invio

    Con Provvedimento n 340401 del 2 settembre 2022 si apportano modifiche al precedente Provvedimento 253155 del 30 giugno con il quale le Entrate definivano termini, modalità e informazioni da trasmettere relativi:

    • ai dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione
    • e dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti.

    Ricordiamo che si tratta delle disposizioni di attuazione dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che hanno introdotto l’obbligo, per gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi dei predetti strumenti di pagamento POS nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti. 

    Con il provvedimento datato 2 settembre 2022 vengono prorogati i termini di trasmissione come segue:

    • al 15 ottobre p.v. per le operazioni contabilizzate dal 1° settembre
    • al 30 novembre per la trasmissione delle informazioni relative alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. 

    Inoltre, è stato ampliato di un giorno il termine di trasmissione a regime 

    Dati da trasmettere alle Entrate relativi ai pagamenti POS

    I prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione, sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni: 

    • il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente convenzionato e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento;
    • il codice ABI ovvero il codice fiscale del prestatore di servizi di pagamento obbligato alla trasmissione; 
    • il codice identificativo univoco, assegnato da PagoPA, del soggetto che trasmette le informazioni; 
    • l’identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
    • la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
    • la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento; 
    • la data contabile delle operazioni; 
    • l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente; 
    • il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.

    Termini di trasmissione dei dati relativi ai pagamenti POS

    L’Agenzia delle entrate si avvale di PagoPA per l’acquisizione dei dati suddetti da parte di tutti i soggetti obbligati. 

    I prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA, direttamente o attraverso BANCOMAT S.p.A. in relazione ai pagamenti effettuati presso gli esercenti con carte a valere sui circuiti PagoBANCOMAT® e BANCOMAT Pay®, le informazioni di cui sopra. 

    La trasmissione è effettuata entro il secondo giorno lavorativo (termine ampliato a tre giorni) successivo alla data di contabilizzazione della transazione, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità telematiche definite con apposita convenzione sottoscritta con PagoPA. 

    PagoPA rende disponibile all’Agenzia delle entrate le informazioni ricevute dai prestatori di servizi di pagamento entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dei dati, secondo le modalità telematiche e le specifiche tecniche definite con apposito accordo tra i due enti. 

    La prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, è effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 5 settembre 2022 (termine prorogato al 15 ottobre).

    Entro il 31 ottobre 2022 (termine prorogato al 30 novembre) i prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. 

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Memorizzazione e trasmissione corrispettivi: cosa fare in caso di guasto al server RT

    Con risposta a interpello n 247 del 6 maggio 2022 le Entrate forniscono chiarimenti sui casi di malfunzionamento del Server RT che impedisca la memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

    In particolare in risposta ad un istante che opera con svariati punti vendita nel settore della grande distribuzione commerciale ed «assolve l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati delle operazioni giornaliere mediante l'utilizzo di Server RT installati nei propri punti vendita.» l'Agenzia sinteticamente specifica quanto segue.

    Memorizzazione e trasmissione corrispettivi: cosa fare in caso di malfunzionamento

    Il problema dell'erronea memorizzazione e connessa trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è stato più volte affrontato dalla Agenzia con indicazione di quali siano i principi esistenti in materia, nonché i corretti comportamenti da tenere anche in ipotesi di malfunzionamenti di varia natura. 

    In particolare, nella risposta viene richiamato il punto 5 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016

    che recita «In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l'esercente richiede tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all'annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica.» 

    Successivamente viene precisato che una corretta tenuta del registro di emergenza consente di far fronte al mancato/irregolare funzionamento dell'apparecchio nel rispetto degli obblighi di certificazione. 

    Inoltre viene sintetizzato che:

    1) a fronte del malfunzionamento del registratore telematico o del server RT o l'intero apparato, rendendolo non in grado di memorizzare e trasmettere nei termini dati completi e corretti al Sistema AE , lo stesso va posto nello stato "Fuori Servizio" che consente all'Amministrazione di avere contezza di un problema in essere e di motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati; 

    2) nell'ipotesi suddetta e ferme restando le generali previsioni in materia (in primis, tra le altre, la tempestiva richiesta di intervento di un tecnico specializzato), la corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall'Amministrazione finanziaria ovvero la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture. Tale trasmissione può comunque avvenire su base volontaria avvalendosi della richiamata procedura di emergenza; 

    3) la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo del registro di emergenza; 

    4) qualora siano state rispettate le prescrizioni dei punti precedenti e liquidata in maniera corretta l'imposta – fatte salve specifiche ulteriori violazioni – non trovano applicazione le sanzioni di cui agli articoli 6, comma 2-bis, 11 comma 2-quinquies e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471. 

    Con particolare riferimento all'ipotesi in cui, pur a fronte della corretta liquidazione dell'imposta e dell'utilizzo del registro di emergenza, in presenza di un malfunzionamento il registratore telematico/server RT non sia stato posto "fuori servizio" ed abbia proceduto alla memorizzazione/invio di dati incompleti o comunque non veritieri, escludendo che possano ritenersi tali quelli frutto di arrotondamento legislativamente consentito va precisato che la sanzione applicabile è sempre quella dell'articolo 11, comma 2- quinquies, del d.lgs. n. 471 del 1997, ossia «euro 100 per ciascuna trasmissione».

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Fatturazione elettronica: chiarimenti sull’imposta di bollo

    Con Risposta a interpello n. 7 del 10 gennaio 2021 le Entrate trattano ancora un caso inerente alla fatturazione elettronica e imposta di bollo.

    L'istante nello specifico, chiede di conoscere: 

    • in quali casi vada applicata, dall'Amministrazione che effettua il pagamento, l'imposta di bollo tramite la decurtazione di Euro 2,00 dall'importo totale da fatturare; 
    • se per i pagamenti eseguiti in favore del professionista che nel procedimento assume contemporaneamente la veste di ricorrente e distrattario delle spese processuali, è sempre prevista l'emissione di fattura elettronica intestata all'Amministrazione che ha effettuato la liquidazione. 

    Relativamente al primo quesito, l'agenzia ritiene che:

    1. le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni assoggettate ad Iva siano esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato B, al DPR n. 642 del 1972, denominato Tabella e recante l'elencazione degli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto,
    2. mentre sono soggette all'imposta di bollo, nella misura di 2,00 euro, solo se, oltre ad indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad Iva, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro. 

    Con riferimento al secondo quesito, la stessa agenzia osserva che:

    • ogni qualvolta viene emessa una fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione, o per obbligo di legge o perché richiesta dalla stessa per documentare gli importi corrisposti, ancorché non assoggettati ad Iva, 
    • la stessa deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, come stabilito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 1, commi da 209 a 214 , come modificata dalla lettera a) del comma l3- duodecies dell'art. 10, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 .

    L'agenzia ricorda che a partire dal 1° gennaio 2019 – per effetto di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 – tutti gli operatori economici, residenti o stabiliti in Italia, hanno l'obbligo di emettere la fattura elettronica (fatte poche eccezioni), sia nei rapporti "B2B" ("business to business") che "B2C" ("business to consumer"). 

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    In arrivo la Fattura elettronica europea

    L’Italia è l’unico paese dell’Unione Europea che, fino ad oggi, ha introdotto l’obbligo generalizzato alla fatturazione elettronica.

    La scelta deriva dalla particolare situazione del paese che, rispetto agli altri Stati europei, ha una particolare relazione con l’evasione fiscale.

    L’obbligo generalizzato in Italia è stato introdotto dapprima fino al 2021, grazie a una specifica autorizzazione ricevuta dall’Unione Europea, che è stato già estesa al prossimo triennio, periodo nel quale, con ogni probabilità, l’adempimento telematico investirà anche a quelle poche tipologie di contribuenti, come i forfettari, oggi ancora esentati.

    L’esperimento italiano va inserito nel più ampio contesto del sistema di fatturazione europeo, dato che l’IVA, l’imposta da cui l’adempimento della fatturazione discende, è una imposta armonizzata a livello unionale.

    In Unione Europea esiste già una sorta di fatturazione elettronica generalizzata, quella prevista fin dal 2019 per gli appalti pubblici; e da alcuni anni in UE è iniziata una operazione, più che di riforma, di ammodernamento dell’IVA, nel contesto del quale vanno inserite anche le novellate regole relative alle vendite a distanza intra-UE nei confronti dei consumatori, che utilizzano il nuovo Regime One Stop Shop, abbreviato in OSS.

    Italia Oggi ha appena pubblicato la notizia che l’intero sistema della fatturazione elettronica è all’ordine del giorno a Bruxelles.

    In considerazione del fatto che le riforme programmate in attuazione dei singoli PNRR potrebbero portare altri paesi ad introdurre un sistema telematico di fatturazione obbligatoria, sembrerebbe che la Commissione Europea, dato che l’IVA è una imposta armonizzata, voglia evitare la frammentazione dei sistemi telematici nazionali, che potrebbero risultare incompatibili tra loro.

    In considerazione di ciò, sembra che la Commissione Europea stia preparando una direttiva di digitalizzazione dell’IVA, che dovrebbe traghettare l’Imposta sul Valore Aggiunto nell’era telematica, e che dovrebbe strutturarsi su un programma di ammodernamento in quattro punti:

    • obbligo di fatturazione elettronica;
    • conseguente digitalizzazione della Dichiarazione IVA;
    • nuovo trattamento IVA per le piattaforme digitali;
    • registrazione unica europea per l’IVA.

    Entro la fine del 2021 sembra sia prevista una consultazione pubblica sulle tematiche oggetto d’attenzione e nel 2022 dovrebbe arrivare l’effettiva proposta di direttiva.

  • Fatturazione elettronica

    Fatture elettroniche: se non c’è il bollo vale la regolarizzazione automatizzata

    Con Risposta a interpello n 570 del 30 agosto le entrate forniscono un chiarimento sulle fatture elettroniche.

    In particolare, i funzionari e i pubblici ufficiali non sono tenuti ad inviare le fatture elettroniche non in regola ai fini dell’imposta di bollo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, affinché quest’ultimo le regolarizzi in quanto queste sono già in possesso dell'Agenzia tramite il Sistema di interscambio.

    L'istante è un ministero che domanda se i soggetti indicati nell'articolo 19, hanno ancora l'obbligo di inviare le fatture elettroniche non in regola ai fini dell'imposta di bollo, al competente ufficio del registro dell'Agenzia delle entrate, affinché quest'ultimo le regolarizzi esercitando il potere esclusivo attribuitogli dall'articolo 31 del DPR n. 642 del 1972.

    L'agenzia ricorda che l'articolo 19 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 relativamente agli obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali dispone che i predetti soggetti "… non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti (…) devono essere inviati a cura dell'Ufficio che li ha ricevuti (…) per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art.31,. al competente ufficio del registro (ora uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate) entro trenta giorni dalla data di ricevimento (…)".

    Il successivo articolo 31 (recante regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto) prevede al comma 1 che "Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione". 

    Il successivo comma 2 al medesimo articolo stabilisce che "La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli uffici del registro (ora uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate) mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa".

    L'agenzia ricorda che con il decreto del Ministero delle finanze del 4 dicembre 2020 concernente le modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata, l'articolo 2 stabilisce che "Qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, l'Agenzia delle entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio (…) comunica al contribuente, con modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione (…)"

    Qualora il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute:

    • entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione 
    • ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti,

    l'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta non versata, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi.

    Per le suddette considerazioni, l'agenzia conclude che, conformemente alla soluzione prospettata dall'istante, si può ritenere che limitatamente alle fatture elettroniche inviate dai funzionari e i pubblici ufficiali (e gli altri soggetti indicati dall'19 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642) tramite Sistema di Interscambio in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 209 e seguenti della legge n. 244 del 2007, non hanno l'obbligo di inviare le predette fatture non in regola ai fini dell'imposta di bollo, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, affinché quest'ultimo le regolarizzi poiché sarà la stessa agenzia a provvedere con le modalità e nei termini previsti ai sensi dell'art 6 comma 2 del DM 17 giugno 2021 come novellato dal DM 4 dicembre 2020 e con le con le modalità del Provv. n 34959 delle Entrate del 4 febbraio 2021.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Fatture elettroniche: regime forfettario e agevolazione su termini di accertamento

    Con risposta a interpello n 520 del 29 luglio 2021 le Entrate chiariscono che laddove un contribuente forfettario, con l'emissione seppur tardiva della fattura elettronica tramite SdI e il ricorso al ravvedimento operoso per la sanzione, mostri l'intenzione di voler conservare il requisito del "fatturato costituito esclusivamente in formato elettronico", l'errore compiuto di emissione di una fattura cartacea, non comporta di per sé la perdita del regime premiale.

    L'articolo 1 del d.lgs. 5 agosto del 2015, n. 127 concernente la "Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati", dispone al comma 3, ultimo periodo, che «sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" .. e quelli che applicano il regime forfettario…». 

    Tuttavia, al fine di promuovere l'utilizzo della fatturazione elettronica tramite SdI da parte di tutti gli operatori economici, la legge di bilancio 2020 ha modificato il comma 74 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, disponendo che «per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno».

    L'agenzia ricorda che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 43 del dPR n. 600 del 1973, «Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata» >>

    La riduzione di un anno del termine ordinario di accertamento a favore di chi applica il regime forfetario è, dunque, subordinata all'avere il fatturato del periodo d'imposta "costituito esclusivamente" da fatture elettroniche emesse tramite SdI. 

    Ne deriva che l'emissione di fatture con modalità diverse da quelle prescritte non determina, in linea generale l'applicazione di alcuna sanzione, salvo la perdita del beneficio ivi contemplato. 

    Nel caso di specie l'istante riferisce che in data 22 marzo 2021, all'atto dell'incasso di un corrispettivo mediante bonifico, erroneamente ha emesso un documento cartaceo e «… ha dimenticato di inviare la fattura elettronica allo SDI, inviandola in data 7 aprile oltre, quindi, il termine di 12 giorni previsto dall'art. 21, comma 4, del D.P.R. N. 633/1972 ». 

    Si tratta perciò di un ritardo nell'adempimento fiscale, avendo emesso il 7 aprile 2021 la fattura elettronica tramite SdI relativa ad un corrispettivo incassato il 22 marzo 2021 e, quindi, oltre i dodici giorni.

    L'agenzia afferma che laddove l'istante, con l'emissione seppur tardiva della fattura elettronica tramite SdI e la definizione della sanzione mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, mostri l'intenzione di voler conservare il requisito del "fatturato costituito esclusivamente in formato elettronico", l'errore compiuto non comporti di per sé la perdita del regime premiale

    Aggiunge infine che il documento cartaceo emesso nei confronti del cliente deve essere considerato come una mera quietanza dell'importo versato, priva di rilevanza fiscale. 

    Conclude evidenziando che, laddove l'istante abbia tempestivamente registrato il corrispettivo ai fini delle imposte dirette, la tardiva emissione della fattura non soggetta ad IVA, oltre i dodici giorni successivi a quello in cui l'operazione si considera effettuata, è punita con la sanzione residuale di cui all'ultimo periodo del citato comma 2 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 471 del 1997 (da 250 Pagina 4 di 5 a 2.000 euro)

  • Fatturazione elettronica

    Imposta di bollo e-fatture: entro mercoledì 20 gennaio versamento per il 4° trimestre

    Entro mercoledì 20 gennaio 2021 va versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2020 riguardante i mesi di ottobre – novembre – dicembre. Il Decreto Liquidità convertito in Legge 5 giugno 2020 n.40 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 in vigore dal 7 giugno 2020 aveva confermato con l’art. 26 la proroga del versamento dell’imposta di bollo per le e-fatture senza applicazione di sanzioni e interessi, in presenza di particolari condizioni, ovvero:

    • per l’imposta dovuta sulle fatture emesse nel primo trimestre solare, se l’importo dovuto è inferiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire senza l’applicazione di sanzioni nè interessi, insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre, entro il 20 luglio 2020,
    • per l’imposta sulle fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire senza l’applicazione di sanzioni nè interessi insieme all’imposta dovuta per il terzo trimestre entro il 20 ottobre 2020,

    lasciando invariati i termini di versamento dell’imposta dovuta per il terzo e il quarto trimestre 2020.

    Calendario delle scadenze dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 2020

    Termini versamento imposta di bollo senza sanzioni e interessi

    AMMONTARE
    Imposta di Bollo
     < 250
    ,00 €

    AMMONTARE
    Imposta di Bollo
    > 250 €

    1° trimestre

    20 luglio 2020

    20 aprile 2020

    1° trimestre + 2° trimestre

    20 ottobre 2020

    20 luglio 2020

    3° trimestre
    20 ottobre 2020 20 ottobre  2020
    4° trimestre
    20 gennaio 2021 20 gennaio 2021

    Nuove scadenze di versamento dal 2021

    A partire dalle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze del 4 dicembre 2020, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovrà essere effettuato alle seguenti scadenze:

    • per le fatture emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno di riferimento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre
    • mentre per fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre

    Per approfondire leggi l'articolo Imposta di bollo e-fatture: dal 2021 nuovi termini di versamento

    Modalità di versamento

    L’imposta di bollo è dovuta sulle operazioni in generale non assoggettate ad Iva (se di ammontare superiore a 77,47 euro) inoltre ricordiamo che nell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione “Fatture e Corrispettivi”, è presente il servizio per verificare l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI), l’elaborazione del quale da parte dell’Agenzia delle entrate avviene il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

    Il pagamento dell'imposta può essere effettuato con due modalità:

    • con il servizio presente nella suddetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale,
    • oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. In questo caso i codici tributo da utilizzare, istituiti con Risoluzione n. 42/E/2019, sono differenziati in relazione al trimestre di competenza:
      • 2521 per il primo trimestre,
      • 2522 per il secondo trimestre
      • 2523 per il terzo trimestre,
      • 2524 per il quarto trimestre.

    Infine, rammentiamo che la procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, ovvero la procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta (di cui all’articolo 12-novies D.L. 34/2019), si applicherà alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021, così come disposto dall'articolo 143 D.L. 34/2020.

    Si segnala che per una panoramica del funzionamento dell'imposta di bollo, è utile leggere l'articolo di approfondimento: Marca da bollo sulle fatture: ecco come si applica

  • Fatturazione elettronica

    Lotteria degli scontrini: comunicazioni ai vincitori

    Dal 9 marzo 2020 inserendo telematicamente il proprio codice fiscale sul “portale lotteria” dell'Agenzia delle Entrate, è possibile ricevere l’attribuzione del codice necessario alla partecipazione alle estrazioni della Lotteria degli scontrini. Per approfondimenti sul tema si rimanda alla lettura dell'articolo Lotteria degli scontrini 2020: pronte le regole. Ecco come funzionerà

    In generale, il codice lotteria, stampato dall’acquirente o salvato su cellulare, dovrà essere mostrato agli esercenti all’atto degli acquisti. Per ogni acquisto di importo pari almeno a 1 euro verrà generato un biglietto potenzialmente estraibile.

    Ma un contribuente come fa a sapere se ha vinto? Come indicato dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento del 6 marzo 2020, la comunicazione ai vincitori avverrà:

    • Tramite posta elettronica usando l’indirizzo comunicato dal partecipante sul portale lotteria al momento dell’iscrizione.
    • Oppure tramite i dati reperibili dall’ANPR ossia Anagrafe nazionale della popolazione residente.
    • Ovvero, fino al completamento della raccolta dei dati dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, presso l’ultimo domicilio fiscale desumibile dai dati disponibili nell’Anagrafe tributaria alla data in cui si procede alla comunicazione della vincita.

    Per quanto riguarda le modalità della comunicazione al vincitore:

    • se residente sul territorio nazionale, avverrà tramite lettera raccomandata a/r all’ultimo indirizzo di residenza reperito come da specifiche su esposte.
    • se non residente sul territorio nazionale, avverrà invece tramite lettera raccomandata a/r all’ultimo domicilio fiscale disponibile nell’Anagrafe tributaria.

    Per la riscossione della vincita, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica al vincitore l’obbligo di recarsi, entro il termine di decadenza scritto sulla raccomandata stessa, presso la sede dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale per provvedere all’identificazione del pagamento e alla indicazione delle modalità dello stesso.

  • Fatturazione elettronica

    Fatture elettroniche: nuovo tracciato. Ecco cosa cambia

    Con il provvedimento 99922 pubblicato il 28 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto modifiche al tracciato xml e inserito codici natura più dettagliati e obbligatori a partire dal 1° ottobre 2020. Tale provvedimento al fine di garantire la progressiva entrata a regime delle novità, stabilisce che fino al 30 settembre 2020, sarà possibile effettuare la registrazione utilizzando tanto il nuovo sistema introdotto dall’art 14 del DL 124/2019 quanto quello attuale (1.5)

    Attenzione va prestata al fatto che a partire invece dal 1° ottobre sarà inderogabilmente accettato dal Sistema di Interscambio (SdI) solo ed esclusivamente l’utilizzo del nuovo tracciato (1.6) pena la non accettazione delle fatture.
    Slitta inoltre al 4 maggio prossimo l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche per gli operatori IVA o per i loro intermediari appositamente delegati ovvero per il consumatore finale,

    Secondo quanto riportato nell’Allegato A al provvedimento 99922 del 28 febbraio 2020, di seguito alcune delle novità per la fatturazione elettronica:

    • “Tipo documento”: Sarà garantita maggiore flessibilità per il contribuente nella redazione delle fatture elettroniche essendone state previste nuove tipologie ad ampliare la gamma di quelle esistenti. Questo consentirà altresì all’ADE una maggiore precisione nel predisporre le dichiarazioni IVA precompilate per ogni contribuente. Esempi di nuovi codici utilizzabili:
      • codice TD16: integrazione fattura per reverse charge interno;
      • codice TD17: integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
      • codice TD18: integrazione per l’acquisto di beni intracomunitari;
      • codice TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del DPR 633/1972.

     

    • “Natura documento”: I codici da utilizzare per definire la natura delle operazioni verranno in alcuni casi maggiormente dettagliati a garantire maggiore chiarezza dei documenti. Ne sono esempio i seguenti:
      • Codice N2 per operazioni non soggette verrà scisso in: N2.1 e N2.2
      • Codice N3 per operazioni non imponibili verrà scisso in:
        • N3.1 esportazioni
        • N3.2 cessioni intracomunitarie
        • N3.3 cessioni verso San Marino
        • N3.4 operazioni assimilate alle esportazioni
        • N.3.5 operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni di intento
        • N3.6 altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

     Per approfondire la tematica del reverse charge e dei relativi codici che è necessario utilizzare nella fattura elettronica, ti consigliamo questa breve guida: Reverse charge e fatturazione elettronica: regole 2021