• Agricoltura

    Fondo sovranità alimentare 2025-26: aiuti per quasi 50 milioni

    Con decreto 19 dicembre 2025 il Ministero dell'Agricoltura pubblica Criteri e  modalita'  di  attuazione  del  Fondo  per  la  sovranita' alimentare. Annualita' 2025 e 2026.

    In particolare, il decreto concede un aiuto a sostegno  delle  filiere del mais, delle proteine  vegetali  (legumi  e  soia)  del frumento tenero,  dell'orzo,  delle  carni   bovine   collegate   alla   linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ e IGP e definisce i criteri e le modalita'  di  ripartizione  delle  risorse  del  Fondo  di  cui all'art. 1, comma 424 della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  per  il perseguimento delle seguenti finalità:

    a) sostenere le produzioni di alcuni cereali  e  proteaginose  di base per rafforzare il sistema agricolo  a  fronte  dell'aumento  dei costi;

    b) valorizzare i contratti  di  filiera,  anche  con  i  soggetti attivi nel settore  del  commercio,  nei  comparti  maidicolo,  delle proteine vegetali (legumi e soia)  del  frumento  tenero,  dell'orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ e IGP;
    Si definiscono:

    a)  i  criteri  per  la  concessione  dell'aiuto  individuale  ai soggetti beneficiari e la determinazione della sua entita';

    b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;

    c) i criteri di verifica e le modalita' per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.

    Fondo sovranità alimentare 2025-26: aiuti per quasi 50 milioni

    Il decreto contiene per gli anni 2025 e 2026 risorse pari a euro 23.750.000  per  ciascuna  annualità,  nell'ambito della dotazione finanziaria a valere sul capitolo 2332 «Fondo per  la sovranita' alimentare».

    Il riparto delle risorse disponibili tra le filiere per ciascun anno è cosi' determinato:
    a) filiera del mais: 7,6 milioni di euro;
    b) filiera delle proteine vegetali (legumi e soia): 4,75  milioni di euro;

    c) filiera del frumento tenero: 3,8 milioni di euro;

    d) filiera dell'orzo: 2,85 milioni di euro;

    e) filiera carni bovine collegate alla  linea  «vacca-vitello»  e delle carni bovine SQNZ e IGP: 4,75 milioni di euro.

    Fondo sovranità alimentare 2025-2026: criteri degli aiuti

    Ai soggetti  beneficiari,  aderenti  da  almeno  un  triennio  a organizzazioni di produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela riconosciuto o che hanno sottoscritto alla  data  di  apertura  della presentazione delle domande di contributo, direttamente o attraverso cooperative,  consorzi,  contratti  di  filiera  di   durata   almeno triennale, e' concesso l'aiuto di cui ai successivi commi.
    Nel caso delle coltivazioni relative a mais, proteine  vegetali, frumento tenero e orzo, l'impegno di coltivazione annuale desunto dal contratto  deve  essere  incrementale  rispetto  alla   media   delle superfici dichiarate per la coltura oggetto dell'aiuto risultante dai piani di  coltivazione  grafici  utilizzati  per  la  domanda  unica, presentata negli  ultimi  tre  anni  antecedenti.  Sono  esclusi  dal calcolo della media gli anni in cui il soggetto beneficiario  non  ha seminato la coltura oggetto dell'aiuto.
    Il  massimale  dell'aiuto  per  ettaro  incrementale  è cosi' determinato:
    a) mais: 400 euro/ettaro;
    b) proteine vegetali (legumi e soia): 250 euro/ettaro;
    c) frumento tenero: 300 euro/ettaro;
    d) orzo: 200 euro/ettaro.
    L'aiuto spettante  a ciascun soggetto beneficiario è commisurato alla  superficie  agricola,  espressa in ettari, coltivata a mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento tenero e orzo, nel limite di 50 ettari complessivi per l'insieme delle coltivazioni.
    La superficie indicata nell'impegno di  coltivazione  annuale  o nel  contratto  deve  essere  coerente  in  termini  di  ettari  alla superficie  delle  colture  corrispondenti  riportata  nel  piano  di coltivazione dell'anno di domanda di aiuto.
    Alle imprese di allevamento di  bovini  aderenti  da  almeno  un triennio  a  organizzazioni  di  Produttori  riconosciute  o  ad   un consorzio di tutela riconosciuto o che si  impegnano,  attraverso  il contratto di filiera, di durata  almeno  triennale,  ad  allevare  in Italia dalla nascita bovini di razze da carne o a duplice  attitudine nel rispetto della linea «vacca-vitello», e' concesso un aiuto di 100 euro per ogni capo presente in allevamento con un'eta'  compresa  tra i sei e ventiquattro mesi, alla data di apertura della  presentazione delle domande di contributo.
    Alle imprese di allevamento di bovini,  aderenti  da  almeno  un triennio  a  organizzazioni  di  Produttori  riconosciute  o  ad   un consorzio di tutela riconosciuto o che si impegnano,  attraverso,  il contratto di filiera, di durata almeno triennale ad  allevare  bovini di razze da carne o a duplice attitudine, nati in  Italia,  anche  in relazione  a  codici  allevamento  diversi,   purche'   riferiti   ad allevamenti situati esclusivamente in territorio italiano, secondo un disciplinare riconosciuto nell'ambito del SQNZ o IGP, e' concesso un aiuto di 40 euro per ogni capo presente in allevamento  con  un  eta' compresa tra i sei e ventiquattro mesi,  alla  data  del  termine  di presentazione delle domande.
    erma restando il massimale degli aiuti  determinati  nei  commi precedenti, in caso di incapienza delle risorse stanziate,  l'importo unitario  dell'aiuto  e'  determinato  in  base   al   rapporto   tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta o il numero di capi bovini allevati.
    Gli aiuti  sono  riconosciuti  previa  verifica,  da  parte  del soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi e oggettivi, di cui al presente decreto.
    Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'art. 3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque  nei  limiti delle risorse  disponibili  a  legislazione   vigente   al   momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.

    L'aiuto è concesso al soggetto  beneficiario  nel  limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» nel  settore agricolo».

    Fondo sovranità alimentare: domande 2025-2026

    Per accedere il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore  apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, attraverso il sito internet del soggetto gestore, sul quale saranno esplicitate le modalita' di presentazione delle domande.
    Alla domanda è allegata attestazione di appartenenza ad una organizzazione di produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela o copia del contratto di filiera  se  sottoscritto  direttamente  dal beneficiario; nel caso  in cui  il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, e' allegata copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio, l'impresa  agricola socia, contenente  l'indicazione  dell'impresa di  trasformazione/ stoccaggio/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione del contratto di filiera. 

    Allegati:
  • Agricoltura

    Più Impresa ISMEA: tutte le regole per l’agevolazione

    Con un avviso di dicembre scorso, ISMEA comunicava l'apertura della piattaforma per presentare le domande per la misua agevolativa Più Impresa rivolta ai giovani e alle donne:

    • imprenditori da meno di sei mesi, che intendono subentrare nella conduzione di un'azienda agricola 
    • o attivi in agricoltura da almeno due anni che intendono ampliare la propria impresa, migliorandone la competitività

    con un piano di investimenti fino ad 1,5 milioni di euro.

    Vediamo tutte le regole.

    Più Impresa agevolazione ISMEA: domande entro il 27 febbraio

    ISME comunica l'apertura del portale Più Impresa 2025 (Decreto Interministeriale del 23 febbraio 2024 del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla G.U. n. 86 del 12 aprile 2024). Viene precisato che con riferimento alle domande per la misura Più Impresa sono stabiliti:

    • un periodo di preconvalida: dal 19 dicembre 2025, alle ore 12:00, al 27 febbraio 2026, alle ore 12:00, e
    • un periodo di convalida: dal 17 febbraio 2026, alle ore 12:00, al 27 febbraio 2026, alle ore 12:00.

    Inoltre, si presicsa che ad eccezione del giorno di apertura (il 19 dicembre 2025, dalle ore 12:00 alle ore 18:00) e di quello di chiusura (il 27 febbraio 2026, dalle ore 09:00 alle ore 12:00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

    Durante il periodo di preconvalida sarà possibile compilare e preconvalidare le domande di ammissione alle agevolazioni. 

    Durante il periodo di convalida sarà possibile compilare, preconvalidare e convalidare le domande di ammissione alle agevolazioni.

    La preconvalida non è impegnativa ma è la condizione necessaria per poter presentare la domanda ed accedere quindi alle agevolazioni Più Impresa. 

    La data e l'ora di convalida della domanda costituiscono data ed ora di presentazione della stessa.

    Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. In nessun caso, la data e l'ora della preconvalida della domanda costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà esclusivamente secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse. La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da appore esclusivamente in modalità PAdES.

    Più Impresa ISMEA: i beneficiari

    Ricordiamo che possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI) in qualsiasi forma costituite, come individuate all’art. 2 del Decreto, operanti nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
    Le PMI beneficiarie, anche in seguito all’intervento richiesto, dovranno esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile. 

    Dovrà essere, inoltre, rispettato il principio di prevalenza dell’attività agricola principale sull’attività connessa. 

    In seguito all’intervento, l’attività prevalente deve rientrare tra quelle classificate nella sezione A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca – della classificazione ISTAT delle attività economiche – ATECO.
    Le PMI beneficiarie devono inoltre essere, in termini di quote, a prevalente partecipazione giovanile o femminile ed essere amministrate e condotte da un giovane o da una donna con la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione alla gestione previdenziale agricola.

    Scarica qui il manuale operativo con tutte le regole per requisiti e domande.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Credito ZES agricoltura: ufficializzate le nuove percentuali

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa del 10 gennaio con gli aggiornamenti delle percentuali per il credito ZES Agricoltura relativamente alle disposizioni della Legge di Bilancio 2026.

    Vediamo il dettaglio.

    Credito ZES Agricoltura: novità 2026

    L’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato l’aumento del credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo, recependo le nuove percentuali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

    In particolare, in attuazione dell’articolo 1, comma 460 della Legge di Bilancio 2026 il credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo è stato rideterminato applicando le seguenti aliquote:

    • 58,7839% per le micro, piccole e medie imprese (MPMI);
    • 58,6102% per le grandi imprese.

    La norma ha introdotto un incremento effettivo del beneficio fiscale riconosciuto alle imprese beneficiarie.

    L’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’aggiornamento dei plafond disponibili nel cassetto fiscale dei contribuenti interessati che pertanto possono utilizzare immediatamente il credito d’imposta ZES unica in compensazione, tramite modello F24, senza necessità di ulteriori comunicazioni o adempimenti.

    Credito d’imposta ZES Unica: riepilogo delle regole

    Il credito d’imposta ZES unica è un’agevolazione fiscale introdotta dal DL N 124/2023 finalizzata a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati dalle imprese operanti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.

    Ricordiamo che la ZES unica comprende:

    • le zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE;
    • le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il credito d’imposta ZES unica, stanziando circa 4 miliardi di euro complessivi per garantirne l’operatività della misura fino al 31 dicembre 2028 ripartiti nel dettaglio:

    • 2,3 miliardi di euro per il 2026;
    • 1 miliardo di euro per il 2027;
    • 750 milioni di euro per il 2028.

    Tra le novità inoltre vi è anche l'ampliamento del periodo di realizzazione degli investimenti agevolabili e in dettaglio sono agevolabili gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028.

  • Agricoltura

    Bando pratiche ecologiche: domande entro il 26 settembre

    Il MASE Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 235 del 21 luglio 2025 che approva un Avviso pubblico per disciplinare la partecipazione alla procedura prevista dal PNRR nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 "Sviluppo biometano secondo criteri di promozione dell'economia circolare" Misura "Pratiche Ecologichedi cui al DM 13 marzo 2024 n. 99.

    La dotazione finanziaria complessiva è pari a 193 milioni di euro.

    Attenzione al fatto che lo sportello telematico sarà aperto a partire dalle ore 12:00 del 27 agosto 2025 e resterà attivo fino alle ore 12:00 del 26 settembre 2025 con domande da trasmettere esclusivamente in modalità telematica tramite l’applicazione informatica messa a disposizione dal GSE.

    Vediamo quali sono i beneficiari e le regole per le domande.

    Bando pratiche ecologiche: circa 193 milioni di risorse per i contributi alle imprese

    L'investimento si propone di:

    • sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano,
    • riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il biometano prodotto deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio di "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241;
    • sostituire trattori meccanici obsoleti e a bassa efficienza con trattori alimentati esclusivamente a biometano conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva RED II e dotati di strumenti per l’agricoltura di precisione. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto;
    • promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (siti di lavorazione minima del suolo, sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione del digestato).

    Bando pratiche ecologiche: beneficiari e costi ammessi al contributo 2025

    Sono beneficiari del Bando “Pratiche ecologiche” le imprese e aziende agricole, consorzi e ATI.
    Ricordiamo che le modalità di attuazione dell'intervento sono state individuate con il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 13 marzo 2024, n. 99 mentre i termini di apertura e le modalità per la presentazione delle domande sono stati definiti dal decreto n. 235 del 21 luglio 2025.
    Gli investimenti devono rientrare nelle seguenti categorie di intervento:

    • 1) interventi volti alla diffusione di pratiche ecologiche quali:
      • 1.a) nella fase di produzione del biogas, la realizzazione di sistemi di minima lavorazione del suolo e sistemi innovativi a bassa emissività per la distribuzione del digestato, per migliorare l’efficienza dell’uso di nutrienti con conseguente riduzione dell’uso di fertilizzanti sintetici, e l’aumento dell’approvvigionamento di materiale organico nei suoli;
      • 1.b) la creazione di poli consortili per il trattamento centralizzato per lo sfruttamento del digestato e degli effluenti con la produzione di fertilizzanti di origine organica. Per tale categoria di intervento, sono ammissibili le seguenti spese:
        • creazione di poli consortili: la progettazione e l'installazione di nuove opere civili, idrauliche ed elettriche per lo stoccaggio e per la gestione del digestato nonché il miglioramento e/o la ristrutturazione di manufatti aziendali esistenti destinati allo stoccaggio delle materie prime, l'acquisto di macchine e di attrezzature per la lavorazione del digestato finalizzata alla commercializzazione sotto forma di fertilizzante di origine organica;
        • diffusione di pratiche ecologiche: utilizzo di sistemi con alta efficienza di riciclo dei nutrienti e a bassa emissività per la distribuzione del digestato ed investimenti volti a migliorare l'efficienza gestionale degli effluenti zootecnici (a titolo esemplificativo: separatori solido/liquido a media o alta efficienza; sistemi di localizzazione GPS delle operazioni di distribuzione degli effluenti; sistemi diagnostici per l'analisi chimica rapida degli effluenti; realizzazione di reti interrate e stoccaggi decentrati anche mobili; macchine per l'interramento immediato degli effluenti, per la distribuzione ombelicale o rasoterra in bande, strutture e attrezzature per la fertirrigazione con matrici organiche chiarificate, ed ogni altro macchinario per la distribuzione efficiente del concime organico) e a ridurre l'emissione ammoniacale, in particolare tramite la copertura delle strutture per lo stoccaggio degli effluenti e del digestato, nonché l’utilizzo di attrezzature per la minima lavorazione, la lavorazione in bande (strip tillage) e la semina su sodo;
    • 2) interventi di sostituzione di trattori obsoleti e a bassa efficienza con trattori più efficienti, dotati di strumenti per l’agricoltura di precisione e alimentati esclusivamente a biometano che sia conforme al principio di “non arrecare un danno significativo”, nonché ai pertinenti requisiti di cui all’
      allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241, e il cui utilizzo sia certificato da garanzie di origine. Per tale tipologia di interventi sono agevolati i costi sostenuti per l’acquisto di trattori, dotati di strumenti per l'agricoltura di precisione, alimentati esclusivamente a biometano, in sostituzione di trattori agricoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza, nonché gli eventuali costi sostenuti per la necessaria rottamazione
    • 3) interventi finalizzati a migliorare l’efficienza. Per tali interventi, sono ammissibili:
      • i costi per l'acquisto e l’installazione di sistemi di recupero e utilizzo del calore prodotto dall’impianto biogas, l’acquisto e l’installazione di sistemi di abbattimento delle emissioni derivanti dall’impianto stesso, quali ad esempio vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che devono essere coperte e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas;
      • i costi sostenuti per interventi volti ad aumentare l’efficienza complessiva dell’impianto di produzione di biogas quali ad esempio interventi di sostituzione di motori primi elettrici con nuovi motori a classe di efficienza maggiore e/o dotati di inverter, la sostituzione dei motori endotermici (motore a combustione interna) accoppiati ad alternatore con nuovi motori a celle combustibili.

    Per gli interventi di cui ai punti 1) e 3) sono inoltre ammissibili le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile.
    L’avvio dei lavori dovrà essere successivo alla data di presentazione dell’istanza di contributo.
    Per gli interventi di cui di cui ai punti 1) e 3), le attività e le opere a essi relativi dovranno essere ultimati entro il 30 giugno 2026, mentre per gli interventi di cui al punto 2), la sostituzione del trattore e l’acquisto del nuovo trattore dovranno avvenire entrambi entro il 30 giugno 2026.
    Attenzione al fatto che ill contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammissibili, nel limite di 600.000 euro per impresa e per ciascun investimento ed:

    • è cumulabile con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno in conto capitale che si configurano come aiuti di Stato destinati ai medesimi costi ammissibili, entro il predetto tetto massimo di 600.000 euro e nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento;
    • non è cumulabile con incentivi o regimi di sostegno derivanti da fondi comunitari.

  • Agricoltura

    Fondo innovazione agricoltura: ulteriori risorse per le domande al 2 settembre

    Con avviso del 2 settembre ISMEA informa dell'aumento delle risorse del Fondo Innovazione Agricoltura.

    In particolare, con il comma 2 dell'art. 15 del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, la dotazione del Fondo per l'Innovazione in Agricoltura è stata incrementata di 47 milioni di euro, consentendo così lo scorrimento nella graduatoria che si andrà formando con il progresso delle relative istruttorie. 

    Pertanto, in considerazione della somma di 175 milioni di euro già prevista, le risorse totali complessivamente destinate alla misura consistono in 222 milioni di euro, oltre agli eventuali importi residui a chiusura definitiva del bando 2023. 

    Ricordiamo che già nel mese di marzo scorso, a seguito dell'elevato numero di domande di accesso alle agevolazioni, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste autorizzava ISMEA ad utilizzare le risorse per il 2025, pari a 75 milioni di euro, per il finanziamento delle domande pervenute nell'ambito del bando 2024, consentendo così lo scorrimento nella graduatoria che si andrà formando con il progresso delle relative istruttorie. Scarica da qui l'elenco delle domande pervenute e lo stato della loro lavorazione.

    Fondo innovazione agricoltura: scorrimento risorse 2025

    Il Fondo innovazione Agricoltura finanzia investimenti volti a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti. 

    Leggi: Fondo innovazione agricoltura 2024: tutte le regole per un riepilogo.

  • Agricoltura

    Patrocinio ISMEA: come richiederlo per eventi in ambito agricoltura

    La concessione del patrocinio da parte di ISMEA, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, è vincolata al rispetto dei criteri presenti nell' Allegato 1 – "Procedura di richiesta del patrocinio", pubblicato sul sito dell'Istituto in data 1° settembre:Scarica qui il FAC Simile.
    Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento da parte dell’Istituto a iniziative ritenute pertinenti e meritevoli.

    Il patrocinio può essere richiesto esclusivamente per iniziative riguardanti le materie di competenza di ISMEA.

    Esso è concesso a titolo gratuito per iniziative a finalità commerciali o di carattere strettamente locale.

    Una volta ottenuta la concessione del patrocinio, l’interessato potrà richiedere il logo ISMEA e il manuale d’uso seguendo le istruzioni che saranno contenute nella stessa lettera di concessione del patrocinio.

    Vediamo come richiederlo.

    Patrocinio ISMEA: come richiederlo per eventi in ambito agricoltura

    La richiesta di patrocinio dell’ISMEA- Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare dovrà essere presentata utilizzando il modello di domanda in allegato, all’indirizzo PEC: ismea@pec.ismea.it

    È necessario che la domanda sia presentata in tempo utile a consentire l'istruttoria preliminare da parte di ISMEA, almeno 30 giorni prima del periodo di svolgimento dell'iniziativa, salvo eventuale urgenza comprovata dalla stessa documentazione inviata dal richiedente e motivata nella descrizione dell’iniziativa prevista dal modulo di domanda

  • Agricoltura

    Regime di tassazione dei redditi dei terreni: nuove istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

    L’8 agosto 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 12/E, con la quale ha fornito agli Uffici le indicazioni operative sul riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni. 

    Si tratta di un intervento attuativo del decreto legislativo n. 192/2024, emanato in applicazione della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023), che introduce un quadro aggiornato e più inclusivo per le attività agricole, riconoscendo anche quelle tecnologiche e orientate alla sostenibilità ambientale.

    Un concetto di reddito agrario più ampio

    La riforma amplia il perimetro delle attività considerate produttive di reddito agrario, includendo anche quelle che non si basano direttamente sullo sfruttamento del terreno ma sono legate alla cura di un ciclo biologico, realizzate con tecniche innovative.

    Rientrano ora nella tassazione catastale:

    • coltivazioni “fuori suolo” in fabbricati accatastati (categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10), come vertical farm, colture idroponiche o micropropagazione in vitro, entro il limite di superficie definito dalla normativa,
    • produzioni agricole “green”, comprese quelle che generano beni immateriali come i crediti di carbonio certificati, se realizzate con modalità virtuose sotto il profilo ambientale.

    In entrambi i casi, i redditi così prodotti sono assoggettati a un regime fiscale semplificato, basato su tariffe catastali, e non più alla tassazione ordinaria, entro specifici limiti quantitativi.

    Nuove regole per reddito dominicale e agrario

    La circolare dettaglia il metodo di calcolo:

    • a regime, la determinazione avverrà secondo criteri stabiliti da un decreto interministeriale, che definirà anche la “superficie agraria di riferimento”;
    • in via transitoria, si applica la tariffa d’estimo più alta della provincia, incrementata del 400%, sia per il reddito dominicale sia per quello agrario, rapportata alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile produttivo.

    È previsto inoltre un confronto obbligatorio tra il reddito dominicale rivalutato e la rendita catastale dell’immobile: se quest’ultima è più alta, diventa la base imponibile minima.

    Attività agricole a tutela dell’ambiente

    La nuova lettera b-ter) dell’art. 32 TUIR qualifica come reddito agrario i proventi derivanti dalla produzione di beni, anche immateriali, ottenuti da coltivazione, allevamento o silvicoltura che contribuiscono alla tutela ambientale e alla lotta ai cambiamenti climatici, un esempio tipico è la cessione di crediti di carbonio.

    Questi redditi sono tassati catastalmente fino a concorrenza di un limite di “agrarietà” calcolato sui corrispettivi delle altre cessioni di beni agricoli.

    L’eccedenza rispetto al limite è considerata reddito d’impresa, determinato forfettariamente applicando un coefficiente di redditività del 25%.

    Società agricole e regime catastale

    Il decreto estende i criteri forfettari dell’art. 56-bis TUIR anche alle società agricole che hanno optato per la tassazione catastale ex legge 296/2006.

    Tuttavia, per l’attività agrituristica restano ferme le regole speciali previste dalla legge n. 413/1991: 

    • il reddito è determinato applicando il coefficiente del 25% sui ricavi, 
    • con esclusione della possibilità di utilizzare il regime forfettario dell’art. 56-bis per questa specifica attività.

    Aggiornamento digitale del catasto

    Infine, l’articolo 2 del decreto introduce una procedura automatizzata di aggiornamento delle qualità e classi di coltura per i terreni monitorati da AGEA.

    I proprietari e conduttori non dovranno più presentare la denuncia di variazione colturale per queste particelle: sarà AGEA stessa a comunicare le modifiche al catasto. L’obbligo resta solo per i terreni non sottoposti a monitoraggio.

    Le nuove disposizioni si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta 2024, per i contribuenti con anno solare coincidente con il periodo d’imposta.

  • Agricoltura

    Aiuti ISMEA: dal 1° luglio nuove regole per il rinvio rate in caso di calamità

    ISMEA ha approvato i criteri per la concessione del Rinvio Rate applicabili dal 1° luglio 2025scarica qui il fac simile per le richieste.

    Rinvio rata aiuti ISMEA: nuove regole dal 1° luglio

    Il documento di ISMEA specifica che i criteri si applicano ai vari strumenti, ad eccezione delle vendite con pagamento rateale effettuate nell’ambito della Banca delle Terre Agricole, nel rispetto dei Regimi di Aiuto nell’ambito dei quali sono incardinate le operazioni per le quali è richiesto il rinvio rate.
    Al rinvio rate si può accedere al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

    • eventi meteorologici eccezionali determinanti uno stato di calamità o aziende agricole colpite da fitopatie o epizoozie;
    • gravi calamità naturali (terremoti, maremoti, ecc.) determinanti uno stato di calamità;
    • epizoozie e fitopatie che obbligano l’abbattimento degli animali o l’estirpazione delle piante colpite da infestazioni parassitarie;
    • usura e estorsione determinanti, ai sensi dell’art. 20, commi 7 e 7 bis della legge n. 44/1999, provvedimenti di sospensione di adempimenti amministrativi o del pagamento dei ratei di mutuo.

    L’assegnatario, o un suo delegato munito di apposita delega, può presentare l’istanza di rinvio rate sulla base della modulistica predisposta da Ismea, scarica qui il fac simile da utilzzare dal 1° luglio 2025, allegando il provvedimento che attesta una delle condizioni di cui ai precedenti punti 1,2,3,4.

    Rinvio rata aiuti ISMEA: chi può accedere

    Potranno essere ammesse all’istruttoria per il rinvio delle rate esclusivamente:

    • le istanze presentate dalle aziende in regolare ammortamento o, in alternativa, le istanze pervenute prima della scadenza del termine indicato nell’eventuale lettera di diffida stragiudiziale. Decorso tale termine, il rinvio delle rate potrà essere concesso solo previo pagamento di almeno metà della morosità maturata e contestata in diffida.
    • le istanze presentate da aziende che non si trovino in una situazione di risoluzione contrattuale, ossia che non abbiano accumulato una morosità superiore a due rate annuali o quattro rate semestrali, oltre alle eventuali rate rinviabili. In caso contrario, il pagamento della differenza sarà una condizione imprescindibile per poter accedere allo strumento di rinvio rate.

    Attenzione al fatto che sono rinviabili solo le rate (semestrali o annuali) che sono scadute nei 12 mesi successivi al verificarsi dell’evento.

    Solo nel caso in cui l’utente sia in possesso di un decreto di estirpo delle piante e di abbattimento degli animali e quindi ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 3, l’Istituto valuterà, in base all’estensione del danno subito ed all’impatto sulla redditività futura, la possibilità di rinviare ulteriori annualità fino ad un massimo di due (o quattro semestralità) rispetto all’anno in cui si è manifestato l’evento.

    In caso di utente che presenta le condizioni di cui al punto 4, l’istanza dovrà essere corredata dal provvedimento giudiziale di sospensione e sarà possibile rinviare le rate sulla base di quanto riportato nel provvedimento stesso. 

    L’Istituto può, comunque, prevedere termini e condizioni di sospensione più favorevoli a quelle previste dal provvedimento per agevolare il rientro in bonis dell’utente.

    Negli ultimi tre anni del piano di ammortamento non è possibile presentare l’istanza di rinvio rate.

    Per tale casistica può essere proposto un piano di rientro nel breve periodo da presentare ad Ismea tramite specifica richiesta all’indirizzo PEC: ismea@pec.ismea.it.

    In caso di concessione del rinvio rate, il mancato rispetto della rateizzazione del debito non determina automaticamente la decadenza dal beneficio del termine. 

    La risoluzione del contratto potrà essere predisposta soltanto al ricorrere delle condizioni negoziali originarie.

    Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove possibile, l’utente può scegliere una delle seguenti modalità di rideterminazione del piano di ammortamento: 

    • a) Rinvio e rimodulazione. La misura prevede:
      • la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
      • la generazione di un nuovo piano di ammortamento a rata costante dell’importo così ottenuto, con rate con scadenze sincronizzate con il piano di ammortamento originario, al tasso applicato allo stesso piano di ammortamento originario, per una durata a scelta dell’assegnatario, fino ad un massimo della durata residua del piano originario;
    • b) Rinvio e allungamento. La misura si applica ai finanziamenti la cui durata originaria sia inferiore alla durata massima prevista per i finanziamenti di cui al medesimo regime. Essa prevede:
      • la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
      •  l’incremento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa, dell’importo individuato come nel punto precedente;
      •  la generazione di un nuovo piano di ammortamento, al tasso del piano di ammortamento principale, la cui durata, sommata alla durata del piano originario calcolata fino alla scadenza dell’ultima rata sospesa, sia pari alla durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime (durata massima 30 anni);
    • c) Rinvio ed estensione. La misura prevede l’estensione della durata del piano di ammortamento originario del numero delle rate rinviabili sulla base dei provvedimenti presentati. L’estensione può essere richiesta una sola volta nel corso del piano di ammortamento tenendo in considerazione eventuali rinvii rate già concessi con la medesima modalità (senza considerare misure straordinarie adottate dall’Istituto). La misura prevede:
      •  la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
      • l’incremento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa, dell’importo individuato come nel punto precedente;
      • la generazione di un nuovo piano di ammortamento che prevede l’estensione della durata originaria del numero di rate (annuali o semestrali) rinviabili ed il cui tasso sia pari:
      • o a quello del piano di ammortamento originario fino alla scadenza della durata massima
      • prevista per i finanziamenti del medesimo regime;
      • o a quello di mercato per il periodo residuale.

    Sempre al fine di agevolare il rientro in bonis degli utenti, unitamente alle misure sopra descritte, può essere concessa, per una sola volta, e ciò anche per le vendite con pagamento rateale sottoscritte nell’ambito della Banca delle Terre Agricole, nel corso del piano di ammortamento:

    • la conversione della periodizzazione delle rate da semestrale ad annuale, e viceversa
    •  lo spostamento delle scadenze delle rate per adeguarle al ciclo di produzione aziendale.

    Si fa presente che, sulle rate oggetto di rinvio, non saranno, in ogni caso, applicati interessi di mora.

  • Agricoltura

    Espropri, servitù e diritti di superficie: assistenza assegnatari ISMEA

    Ismea ha pubblicato un avviso datato 6 giugno sul riodino fondiario con i criteri di ripartizione delle indennità approvati con delibera del CdA n. 15 del 28 aprile 2025, vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

    Espropri: assistenza ISMEA

    Le regole approvate evidenziano che nel caso di esproprio, sia parziale che totale del fondo, l'indennità stimata ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., oppure determinata forfettariamente, è incamerata integralmente da ISMEA per essere imputata, previa copertura di eventuali pendenze in capo all’assegnatario, a decurtazione del debito residuo di cui all'atto di vendita con patto di
    riservato dominio.
    L'eventuale maggiorazione riconosciuta dagli Enti espropriandi per incentivare la cessione volontaria del bene sarà incamerata da ISMEA a titolo proprio.
    L’indennità riconosciuta a ISMEA per deprezzamento dei terreni è imputata anch'essa a decurtazione del debito residuo, previa copertura di eventuali pendenze in capo all’assegnatario.
    Per debito residuo deve intendersi l’ammontare della mera quota capitale. 

    Eventuali eccedenze rispetto al debito residuo, previe verifiche contabili volte ad accertare eventuali pendenze dell’impresa assegnataria e quant’altro dovuto a ISMEA, saranno restituite alla stessa impresa assegnataria.
    Ai sensi dell'art. 11, comma 4-ter del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dal D.lgs. 27 maggio 2005, n. 101, all'assegnatario, sia esso in forma singola che associata, spetta in ogni caso l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 42, comma
    1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. La suddetta indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i.

    Si rimanda, per le altre regole, alla consultazione del documento ISMEA pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto.

  • Agricoltura

    Piccola proprietà contadina: quando si decade

    Con Risposta a interpello n 86 del 3 aprile le Entrate chiariscono il perimetro della decadenza della piccola propriatà contadina.

    Piccola proprietà contadina: quando si decade

    La società istante, iscritta nel registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio e composta da due soci persone fisiche, di cui uno in possesso della qualifica di coltivatore diretto (iscritto nella relativa gestione previdenziale e
    assistenziale agricola), afferma di aver acquistato, nel 2023, dei fondi rustici oggetto di procedura esecutiva presso il  con decreto di trasferimento del 2024, per un valore di euro 224.000,00, usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina di cui all'articolo 2, comma 4bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194. 

    A causa degli elevati costi di gestione, la Società intende procedere alla rivendita dei fondi, prima del decorso dei cinque anni dalla data di acquisizione, a favore di altro coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale. 

    La Società chiede se la suddetta alienazione, possa determinare la decadenza dall'agevolazione per la piccola proprietà contadina fruita.

    Le Entrate hanno dapprima replicato che la Corte di Cassazione ha precisato che le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle «di carattere eccezionale che […] esigono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione […] e non ammettono interpretazioni analogica o estensiva […] con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa» 

    L'articolo 2, comma 4 bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, stabilisce che «Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale […] sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. […]. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni». 

    Al riguardo, l'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, prevede che:

    • «La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto»;
    •  «Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto […]»

    Inoltre la giurisprudenza di legittimità, nella sentenza n. 32149 del 31 ottobre 2022, ha precisato che «nel momento in cui l'imprenditore chiede l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge, è consapevole delle condizioni poste dal legislatore per fruirne e di conseguenza, ove intenda mantenerle, deve organizzare la propria impresa in modo da poter ottemperare alle suddette condizioni.» e, con particolare riferimento alle cause di decadenza, ha chiarito che

    «La dizione letterale del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4bis […] nel prevedere quale causa di decadenza la cessazione della conduzione diretta dei terreni, non consente letture alternative a quella applicata dal giudice d'appello. Si tratta di una norma che prevede una agevolazione tributaria e pertanto, di stretta interpretazione; ciò che rileva, ai fini della decadenza dalla agevolazione, è il fatto oggettivo della cessazione della coltivazione diretta, mentre il legislatore non attribuisce valenza alle ragioni per le quali ciò avviene». 

    Come emerge chiaramente dal testo normativo, nel porre quale condizione di non decadenza dall'agevolazione in esame la non alienazione del fondo prima del trascorso dei cinque anni dalla data di acquisizione, il Legislatore ammette quale unica eccezione l'alienazione del fondo o la sua concessione in godimento a favore «del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile.».

    La decadenza dall'agevolazione in esame, pertanto, non può essere neutralizzata dalla circostanza per cui la rivendita infraquinquennale venga disposta a favore di altro soggetto avente diritto, se quest'ultimo è diverso da uno dei soggetti puntualmente indicati dalla norma.

    Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie, la vendita dei suddetti fondi a favore di un soggetto diverso dal coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, esercente l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, comporta la decadenza dall'agevolazione fruita dalla Società, ai sensi dell'articolo 2, comma 4bis, decreto legge n. 194 del 2009.

    Allegati: