• Agricoltura

    Coltivaitalia: risorse per rafforzare l’Agricoltura

    Con un comunicato del 24 luglio il Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, presenta Coltivaitalia con cui si ntende porre le basi per un modello produttivo più solido, sostenibile, giovane e tecnologico in Agricoltura: "Vogliamo mettere chi lavora la terra nelle condizioni di guardare al futuro con fiducia, investendo in strumenti moderni e in una visione strategica di lungo periodo".
    Il Piano Coltivaitalia con uno stanziamento complessivo di un miliardo di euro, distribuito nel periodo 2026-2028, mira a rafforzare l'autonomia produttiva dell'agricoltura italiana, sostenendo in modo strutturale i settori chiave e valorizzando le filiere agroalimentari del Paese.

    Coltivaitalia: strategia per la Sovranità alimentare con 900 milioni di euro

    Nella strategia per la sovranità alimentare, i fondi verrano ripartiti come segue:

    • fondo Sovranità alimentare: 300 milioni di euro per rafforzare la coltivazione di frumento, soia e altri settori strategici, ma deficitari.
    • allevamento Italia: 300 milioni di euro per l'allevamento italiano, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dalle importazioni e rafforzare la produzione di carne bovina nazionale e la linea vacca-vitello.
    • piano Olivicolo Nazionale: 300 milioni di euro per il reimpianto di oliveti con varietà resistenti e al ripristino della capacità produttiva delle aziende.

    Coltivaitalia: stabilizzazione dei Mercati con 10 milioni di euro

    Per garantire prezzi certi e stabilizzare i mercati, sono stanziati 10 milioni di euro destinati ai contratti di filiera per il frumento, che prevedono un credito d'imposta dal 20% al 40% a seconda della durata degli accordi (da 3 a 5 anni), con il prezzo stabilito per l'intera durata del contratto per mitigare le oscillazioni del mercato e assicurare al contempo un reddito stabile agli agricoltori.
    Inoltre previsti anche per il ricambio generazionale 150 milioni di euro con accesso al credito per giovani e donne.
    Al fine di favorire il ricambio generazionale e promuovere l'imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura, il piano mette a disposizione 150 milioni di euro per facilitare l'accesso al credito per le imprenditrici e dei giovani  imprenditori agricoli tra i 18 e i 41 anni.

    Coltivaitalia: terre ai giovani, terre abbandonate e silenti

    Nell'ambito di Coltivaitalia, ISMEA metterà a bando 8.417 ettari che potranno essere assegnati in comodato d'uso gratuito per 10 anni a persone tra i 18 e i 41 anni, con la possibilità di riscatto al 50% del valore iniziale al termine del contratto.
    I comuni mapperanno le terre abbandonate o silenti e potranno metterli a disposizione, in concessione o affitto, per ridurre la parcellizzazione fondiaria e restituire i terreni alla coltivazione. In questo modo si potrà aumentare la produzione agricola, garantire il contrasto allo spopolamento delle aree interne e contrastare il dissesto idrogeologico.

    Coltivaitalia: ricerca e innovazione

    Per la ricerca e innovazione 13, 5 milioni di euro per  rafforzare ricerca e digitalizzazione. Il CREA assumerà 45 nuove unità di personale dedicate alla ricerca. Verranno supportate le aziende agricole sperimentali del Crea e degli istituti agrari con investimenti in agromeccanica di precisione, intelligenza artificiale, sensoristica all'avanguardia e meccatronica.
    Agea si trasformerà in AGEAIT – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Innovazione e Tecnologia – per valorizzare il patrimonio informativo del SIAN e guidare l'innovazione nel settore agricolo e della pesca.
    Il disegno di legge prevede un pacchetto di semplificazione amministrativa volto a ridurre i tempi burocratici e ad agevolare l'accesso ai fondi pubblici. In quest'ottica, le istruttorie dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) diventeranno immediatamente esecutive per le pratiche prive di valutazioni discrezionali, garantendo una attuazione più rapida ed efficiente degli interventi.

    Coltivaitalia: sostegno alle imprese colpite da epizoozie

    Il disegno di legge introduce una misura concreta a favore della sostenibilità economica delle imprese agricole colpite da epizoozie nel corso del 2025. Tali imprese potranno beneficiare di una moratoria di 12 mesi sulla quota capitale delle rate di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale in scadenza nel 2026, stipulati con banche, intermediari finanziari o altri soggetti autorizzati alla concessione del credito.
    Per accedere alla sospensione, sarà sufficiente presentare un'autocertificazione che attesti una delle seguenti condizioni riferite al confronto con l'anno precedente:

    • una riduzione del volume d'affari di almeno il 20%;
    • una diminuzione della produzione di almeno il 30%.

    Nel caso di cooperative agricole, vale anche – come condizione – la riduzione di almeno il 20% delle quantità conferite, o della produzione primaria, sull'anno precedente.

  • Agricoltura

    PAC 2025: domande prorogate al 15 luglio

    Il Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida ha firmato il decreto che stabilisce la seconda proroga al 15 luglio 2025 del termine per la presentazione delle domande di aiuto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) per l'anno 2025.

    Il MASAF in proposito ha diffuso in data 13 giugno un comunicato stampa, e prima del dettaglio ricordiamo che cos'è la PCA.

    La PAC, la politica agricola comune a livello UE, rappresenta una stretta intesa tra agricoltura e società, tra l'Europa e i suoi agricoltori. 

    I suoi obiettivi possono essere così riassunti:

    • sostenere gli agricoltori e migliorare la produttività agricola, garantendo un approvvigionamento stabile di alimenti a prezzi accessibili
    • tutelare gli agricoltori dell'Unione europea affinché possano avere un tenore di vita ragionevole
    • aiutare ad affrontare i cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse naturali
    • preservare le zone e i paesaggi rurali in tutta l'UE
    • mantenere in vita l'economia rurale promuovendo l'occupazione nel settore agricolo, nelle industrie agroalimentari e nei settori associati.

    La PAC è una politica comune a tutti i paesi dell'Unione europea, gestita e finanziata a livello europeo con risorse del bilancio dell'UE.

    PAC 2025: domande prorogate al 15 luglio

    Relativamente alle domande di aiuto nell'ambito della Politica Agricola Comune PAC per il 2025 il Ministero dell'Agricoltura ha previsto di prorogare al 15 luglio il termine per le domande.

    Il MASAF ha annunciato la notizia specificando che la decisione è stata adottata su richiesta della Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 12 giugno. 

    Il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole di AGEA-Coordinamento e il coinvolgimento degli organismi pagatori.
    La proroga riguarda la domanda unica e le domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale.

    Inizialmente, il termine era stato fissato al 15 maggio 2025 e successivamente prorogato al 16 giugno con un precedente decreto del 13 maggio. 

    Con il nuovo provvedimento si sposta ulteriormente la scadenza, offrendo più tempo agli operatori del settore agricolo per completare le procedure, senza tuttavia compromettere la regolarità e l'efficacia del sistema di erogazione degli aiuti.
    Resta confermato che, per le domande presentate oltre la data del 15 luglio, saranno applicate penalità sui pagamenti nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo, che salgono al 3% in caso di domande di assegnazione dei diritti all'aiuto, fino a un massimo di 25 giorni. 

    Oltre il 9 agosto 2025, le domande presentate saranno considerate irricevibili.

  • Agricoltura

    Aiuti ISMEA: dal 1° luglio nuove regole per il rinvio rate in caso di calamità

    ISMEA ha approvato i criteri per la concessione del Rinvio Rate applicabili dal 1° luglio 2025scarica qui il fac simile per le richieste.

    Rinvio rata aiuti ISMEA: nuove regole dal 1° luglio

    Il documento di ISMEA specifica che i criteri si applicano ai vari strumenti, ad eccezione delle vendite con pagamento rateale effettuate nell’ambito della Banca delle Terre Agricole, nel rispetto dei Regimi di Aiuto nell’ambito dei quali sono incardinate le operazioni per le quali è richiesto il rinvio rate.
    Al rinvio rate si può accedere al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

    • eventi meteorologici eccezionali determinanti uno stato di calamità o aziende agricole colpite da fitopatie o epizoozie;
    • gravi calamità naturali (terremoti, maremoti, ecc.) determinanti uno stato di calamità;
    • epizoozie e fitopatie che obbligano l’abbattimento degli animali o l’estirpazione delle piante colpite da infestazioni parassitarie;
    • usura e estorsione determinanti, ai sensi dell’art. 20, commi 7 e 7 bis della legge n. 44/1999, provvedimenti di sospensione di adempimenti amministrativi o del pagamento dei ratei di mutuo.

    L’assegnatario, o un suo delegato munito di apposita delega, può presentare l’istanza di rinvio rate sulla base della modulistica predisposta da Ismea, scarica qui il fac simile da utilzzare dal 1° luglio 2025, allegando il provvedimento che attesta una delle condizioni di cui ai precedenti punti 1,2,3,4.

    Rinvio rata aiuti ISMEA: chi può accedere

    Potranno essere ammesse all’istruttoria per il rinvio delle rate esclusivamente:

    • le istanze presentate dalle aziende in regolare ammortamento o, in alternativa, le istanze pervenute prima della scadenza del termine indicato nell’eventuale lettera di diffida stragiudiziale. Decorso tale termine, il rinvio delle rate potrà essere concesso solo previo pagamento di almeno metà della morosità maturata e contestata in diffida.
    • le istanze presentate da aziende che non si trovino in una situazione di risoluzione contrattuale, ossia che non abbiano accumulato una morosità superiore a due rate annuali o quattro rate semestrali, oltre alle eventuali rate rinviabili. In caso contrario, il pagamento della differenza sarà una condizione imprescindibile per poter accedere allo strumento di rinvio rate.

    Attenzione al fatto che sono rinviabili solo le rate (semestrali o annuali) che sono scadute nei 12 mesi successivi al verificarsi dell’evento.

    Solo nel caso in cui l’utente sia in possesso di un decreto di estirpo delle piante e di abbattimento degli animali e quindi ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 3, l’Istituto valuterà, in base all’estensione del danno subito ed all’impatto sulla redditività futura, la possibilità di rinviare ulteriori annualità fino ad un massimo di due (o quattro semestralità) rispetto all’anno in cui si è manifestato l’evento.

    In caso di utente che presenta le condizioni di cui al punto 4, l’istanza dovrà essere corredata dal provvedimento giudiziale di sospensione e sarà possibile rinviare le rate sulla base di quanto riportato nel provvedimento stesso. 

    L’Istituto può, comunque, prevedere termini e condizioni di sospensione più favorevoli a quelle previste dal provvedimento per agevolare il rientro in bonis dell’utente.

    Negli ultimi tre anni del piano di ammortamento non è possibile presentare l’istanza di rinvio rate.

    Per tale casistica può essere proposto un piano di rientro nel breve periodo da presentare ad Ismea tramite specifica richiesta all’indirizzo PEC: ismea@pec.ismea.it.

    In caso di concessione del rinvio rate, il mancato rispetto della rateizzazione del debito non determina automaticamente la decadenza dal beneficio del termine. 

    La risoluzione del contratto potrà essere predisposta soltanto al ricorrere delle condizioni negoziali originarie.

    Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove possibile, l’utente può scegliere una delle seguenti modalità di rideterminazione del piano di ammortamento: 

    • a) Rinvio e rimodulazione. La misura prevede:
      • la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
      • la generazione di un nuovo piano di ammortamento a rata costante dell’importo così ottenuto, con rate con scadenze sincronizzate con il piano di ammortamento originario, al tasso applicato allo stesso piano di ammortamento originario, per una durata a scelta dell’assegnatario, fino ad un massimo della durata residua del piano originario;
    • b) Rinvio e allungamento. La misura si applica ai finanziamenti la cui durata originaria sia inferiore alla durata massima prevista per i finanziamenti di cui al medesimo regime. Essa prevede:
      • la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
      •  l’incremento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa, dell’importo individuato come nel punto precedente;
      •  la generazione di un nuovo piano di ammortamento, al tasso del piano di ammortamento principale, la cui durata, sommata alla durata del piano originario calcolata fino alla scadenza dell’ultima rata sospesa, sia pari alla durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime (durata massima 30 anni);
    • c) Rinvio ed estensione. La misura prevede l’estensione della durata del piano di ammortamento originario del numero delle rate rinviabili sulla base dei provvedimenti presentati. L’estensione può essere richiesta una sola volta nel corso del piano di ammortamento tenendo in considerazione eventuali rinvii rate già concessi con la medesima modalità (senza considerare misure straordinarie adottate dall’Istituto). La misura prevede:
      •  la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
      • l’incremento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa, dell’importo individuato come nel punto precedente;
      • la generazione di un nuovo piano di ammortamento che prevede l’estensione della durata originaria del numero di rate (annuali o semestrali) rinviabili ed il cui tasso sia pari:
      • o a quello del piano di ammortamento originario fino alla scadenza della durata massima
      • prevista per i finanziamenti del medesimo regime;
      • o a quello di mercato per il periodo residuale.

    Sempre al fine di agevolare il rientro in bonis degli utenti, unitamente alle misure sopra descritte, può essere concessa, per una sola volta, e ciò anche per le vendite con pagamento rateale sottoscritte nell’ambito della Banca delle Terre Agricole, nel corso del piano di ammortamento:

    • la conversione della periodizzazione delle rate da semestrale ad annuale, e viceversa
    •  lo spostamento delle scadenze delle rate per adeguarle al ciclo di produzione aziendale.

    Si fa presente che, sulle rate oggetto di rinvio, non saranno, in ogni caso, applicati interessi di mora.

  • Agricoltura

    Contributi PMI vitivinicole: domande entro 30 aprile

    Entro il 30 aprile si può presentare la domanda di aiuto alle PMI del settore vitivinicolo.

    Il MASAF ha pubblica le regole con il Decreto n 635212/2024.

    In dettaglio, si tratta delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti.

    Beneficiarie della misura sono le imprese di cui all' articolo 5, la cui attività sia almeno una delle seguenti:

    • a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
    • b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione,
    • c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

      d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

    PMI vitivinicole: presenta domanda di aiuti 2025-2025

    La domanda di aiuto è presentata entro il 30 marzo di ogni anno, secondo modalità stabilite da Agea d’intesa con le Regioni. 

    Dette modalità garantiscono l’apertura del sistema informatico almeno due mesi (60 giorni) prima del termine della presentazione delle domande. 

    Attenzione al fatto che per l’annualità 2025/2026 la domanda di aiuto è presentata entro il 30 aprile 2025.

    La domanda di sostegno contiene, almeno, i seguenti elementi:

    • a) nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;
    • b) descrizione dell’investimento con l’indicazione delle singole operazioni che costituiscono l’investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;
    • c) la dimostrazione che i costi dell’investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;
    • d) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l’investimento proposto;
    • e) la prova che il proponente non sia un’impresa in difficoltà;
    • f) una relazione puntuale contenente i motivi per i quali si intende realizzare l’investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell’impresa, nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite.

    PMI vitivinicole: misura degli aiuti 2025-2026

    Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. 

    Nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, il contributo alle spese non può superare il 50% dei relativi costi.

    Il limite massimo è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro, per la quale non trova applicazione il Titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell’Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE. 

    Per le medesime imprese operanti in Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, il contributo massimo erogabile è pari al 25% delle spese effettivamente sostenute.

    Qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro, il livello di aiuto è fissato, al massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta.

    Le Regioni stabiliscono, se del caso, un limite massimo di contribuzione inferiore, motivando la decisione in apposito provvedimento.

    L’aiuto è versato solo se a seguito dei controlli in loco il progetto risulta essere stato realizzato globalmente e nel rispetto di quanto ammesso all’aiuto.

    Per gli Investimenti annuali, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, l’aiuto, dopo i controlli in loco, può essere versato anche dopo la realizzazione delle singole azioni purché l’obiettivo generale risulti comunque raggiunto. 

    La medesima deroga si applica anche agli investimenti biennali, limitatamente alle cause di forza maggiore o alle circostanze eccezionali che si verificano nella seconda annualità di progetto. L’aiuto è versato, secondo la tempistica definita con circolare di Agea e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di pagamento finale, valida e completa.

    È consentito al beneficiario chiedere il pagamento anticipato dell’aiuto concesso, per un importo che non può superare l’80% del contributo dell’Unione.

    L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione, pari al 110% del valore dell’anticipo. le Regioni adottano propri provvedimenti per stabilire l’eventuale concessione degli anticipi e fissano la relativa percentuale massima erogabile, nel citato limite dell’80%.

    La dotazione nazionale per il finanziamento dell’intervento è garantita fino all’esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15 ottobre 2027.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Consulenza aziendale in Agricoltura: nuove regole coerenti con la PAC

    Pubblicato in GU n 52 del 4 marzo il Decreto 19 febbraio 2025 che  istituisce  il  Sistema  di  consulenza aziendale in Agricoltura.

    Il decreto stabilisce  le disposizioni attuative del sistema di consulenza aziendale in agricoltura  al  fine di rendere coerente il sistema di consulenza aziendale,  istituito  dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91  convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  116,  con  le previsioni di cui al regolamento 2021/2115  e  del Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP), elaborato dall'Italia ai  sensi  dell'art. 104 del medesimo regolamento (UE) n. 2021/2115. 

    In sintesi, le disposizioni riguardano la consulenza aziendale resa alle imprese agricole, in relazione a tematiche idonee a perseguire gli obiettivi specifici di cui all’art. 6 del regolamento (Ue) 2 dicembre 2021 n. 2115 e coerenti con l’art. 15 paragrafo 4 del medesimo regolamento, su: “aspetti economici, ambientali e sociali, tenendo conto delle pratiche agronomiche esistenti, oltre a fornire informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate tramite progetti di ricerca e innovazione, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici” 

     Ai fini del decreto si intende per: 

    • a)  «consulente»:  persona  fisica  in  possesso  di   qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per  la fornitura di servizi di consulenza; 
    • b) «destinatario del servizio»:  imprese  agricole,  forestali  e altre imprese operanti in aree rurali a cui sono rivolti i servizi di consulenza; 
    • c) «prestatore di servizi di  consulenza»:  soggetto  pubblico  o privato che presta servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati e che,  ove  previsto, contempli, tra le proprie finalità, le attività di consulenza. Sono prestatori di servizi di consulenza anche i liberi professionisti; 
    • d) «Registro unico»: registro nazionale dei prestatori di servizi di consulenza, individuati dalle regioni e province autonome. 
    • e)  «servizi  di  consulenza»:  l'insieme  di  interventi  e   di prestazioni  tecnico-professionali fornite   dai   consulenti   alle imprese, anche in forma aggregata; 
    • f) «tematiche di consulenza»: argomenti oggetto  dei  servizi  di consulenza  idonei  a  perseguire  gli  obiettivi  specifici  di  cui all'art. 6 e coerenti con l'art. 15, paragrafo 4 del  regolamento  UE 2115/2021. 

    Consulenti aziendali in agricoltura: i requisiti

    In particolare ai sensi dell'art 4 del Decreto in oggetto sono considerati in possesso  di  qualifiche adeguate  ai  fini dello svolgimento dell'attività di consulenza gli iscritti agli ordini e  ai collegi  professionali  nelle rispettive tematiche di consulenza.
    Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al comma 1, sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di  consulenza, i seguenti soggetti: 

    • a) i consulenti in possesso di titolo  di  studio  adeguato  alle tematiche oggetto di consulenza con documentata esperienza lavorativa di  almeno ventiquattro  mesi,  non necessariamente consecutivi, maturata negli ultimi cinque anni solari, nelle medesime tematiche. 
    • b) i consulenti in possesso di titolo  di  studio  adeguato  alle tematiche  oggetto di consulenza  e attestato di   frequenza/con profitto, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di cui al successivo comma 3. 

    Le attività di formazione di base devono rispettare i  seguenti criteri minimi:

    • a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti  o  enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale; 
    • b) avere una durata non inferiore a  24  ore  in  ciascuna  delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza, che  puo'  includere  anche  i  temi  connessi  alla  metodologia  di erogazione del servizio di consulenza. 
    • c) prevedere al  termine  del  percorso  formativo  una  verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto. 

    Le attività di  aggiornamento  professionale nelle rispettive tematiche di consulenza sono obbligatorie per tutti  i  consulenti e dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale. 

    Per gli iscritti agli ordini e ai  collegi  professionali  viene assunta  come  valida  e  sufficiente  la formazione prevista   dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 

    Le attività di aggiornamento professionale devono rispettare  i seguenti criteri minimi: 

    • a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti  o  enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale; 
    • b) avere una durata non inferiore a  12  ore  in  ciascuna  delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza; 
    • c) prevedere al  termine  del  percorso  formativo  una  verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza. 

    Per i corsi di formazione di base e di aggiornamento, di cui  ai commi 3 e 6, la frequenza  è  obbligatoria  e deve  essere  pari  o superiore al 75% delle ore di corso previste. 

    L'abilitazione all'esercizio  dell'attività  di  consulente  in materia  di  utilizzo  sostenibile  dei  prodotti fitosanitari è regolamentata dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1  del  Piano  d'azione  nazionale  per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e di Bolzano, del 22 gennaio 2014.

    Consulenti aziendali in agricoltura: il Registro Unico

    Viene previsto che le Regioni e Province  autonome  identificano  i  prestatori  di servizi di consulenza nel rispetto  dei  propri  ordinamenti  previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli  articoli  3 e  4  e aggiornano in via informatica il Registro unico, istituito  dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2016,  entro novanta giorni dalla data dell'identificazione, fornendo per ciascuno di essi i dati, secondo un modello unificato definito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in accordo con le regioni e le province autonome.
    Gli estremi identificativi dei prestatori di servizi di consulenza identificati e iscritti nel Registro unico sono pubblicati, con i relativi dati, sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

  • Agricoltura

    Fondo interessi Agricoltura: domande entro il 21 marzo

    ISMEA con un avviso del 19 febbraio informa del differimento del termine ultimo per le domande al Fondo interessi per il settore. In particolare le domande possono essere inviate entro le ore 12 del 21 marzo.

    Ricordiamo che dal 20 gennaio è possibile presentare le domande per il Fondo Interessi finalizzato a coprire, fino al 100% l'onere per interessi sostenuti per il 2023 dalle organizzazioni di produttori riconosciute e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori, del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero caseario del comparto del latte ovino e caprino.

    Ricordiamo che ISMEA da attuazione a quanto previsto dal DM Agricoltura del 18 ottobre 2024 che ha fissato le modalità di concessione dei contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti dalle organizzazioni di produttori riconosciute, e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori, dei settori su indicati per gli interessi dovuti per l’anno 2023 sui prestiti bancari contratti a medio e lungo termine, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 15
    maggio 2024, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
    Il decreto si attua mediante l’utilizzo di 5 milioni di euro per l’anno 2024, per ciascuno dei settori indicati.

    Fondo interessi agricoltura: domande entro il 21 marzo

    L'ISMEA specifica che la compilazione e la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni possono essere effettuate a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2025, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno 21 marzo (come prorogata dal 21 febbraio 2025).

    Clicca qui per accedere al portale dedicato.

    Attenzione al fatto che ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

    Fino al termine di scadenza per la presentazione delle domande, ciascun soggetto può annullare e ripresentare la propria domanda. 

    Una volta che la domanda è stata compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati indicati, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente e quindi convalidata.

    Nel caso di presentazione di più domande da parte di un medesimo soggetto, è considerata validamente acquisita l'ultima registrata dalla piattaforma informatica, entro il termine di scadenza. 

    Una domanda convalidata non può essere in alcun modo modificata od integrata dall'utente, ma potrà essere rimossa dal sistema per tutto il periodo di presentazione. 

    Ricordiamo che ai sensi dell'art 4 del DM 18 ottobre i soggetti di cui all’articolo 2, per accedere alla concessione dei contributi, presentano domanda attraverso la piattaforma informatica dell’articolo 3, previa registrazione sulla
    stessa, secondo le seguenti modalità:

    • a) rendendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione: – a).1. al riconoscimento come organizzazione o consorzio di organizzazioni, ai sensi del regolamento (UE) n. 2013/1308 – a).2. all’iscrizione presso la CCIAA – a).3. al corretto assolvimento degli obblighi contributivi e relativi ai premi assicurativi (ai fini del rilascio del DURC) – a).4. alla corretta posizione rispetto agli adempimenti nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione – a)5. agli aiuti “de minimis” percepiti negli ultimi tre anni – a).6. al conto corrente dedicato al versamento dell’importo richiesto, unitamente all’elenco dei soggetti legittimati ad operare sullo stesso, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
    • b) allegando, ai fini dell’ammissibilità della domanda: – b).1. visura rilasciata dalla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, alla data contabile precedente di non oltre tre mesi quella di presentazione della domanda – b).2. piano di ammortamento del contratto di prestito – b).3. documentazione attestante l’importo degli interessi
      corrisposti per l’anno 2023, in relazione al contratto bancario di prestito, a medio o lungo termine, sottoscritto.

    La ricevuta di presentazione, rilasciata dalla piattaforma informatica, attesta la data e l’ora di presentazione della domanda.

    Fino al termine di scadenza per la presentazione delle domande, individuato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, ciascun soggetto può annullare e ripresentare la propria domanda.

    Nel caso di presentazione di più domande da parte di un medesimo soggetto, è considerata validamente acquisita l’ultima registrata dalla piattaforma informatica, entro il termine di scadenza.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Una tantum filiera apistica: regole per le domande

    Con il decreto 2 dicembre pubblicato in GU n 32 dell'8 febbraio il MASAF definisce gli interventi a sostegno della filiera apistica.

    Al fine di sostenere gli imprenditori apistici  per  contrastare le conseguenze economiche  derivanti  dalla  concomitanza  di eventi climatici negativi, di fattori naturali e di eventi socioeconomici di carattere internazionale, sono destinate alle imprese 10 milioni  di  euro,  a  valere sul  «Fondo per lo sviluppo  e  il sostegno delle  filiere agricole,  della pesca e dell'acquacoltura»  di provenienza dell'esercizio 2023.

    Il soggetto gestore, deputato a fissare le regole applicative per le domande e i controlli, è AGEA.

    Una tantum filiera apistica: i beneficiari

    In particolare, il richiedente l'aiuto deve  essere  in possesso dei seguenti requisiti:

    • a.  essere  un'azienda  agricola  a   conduzione   zootecnica   o orientamento misto, in forma singola o associata;
    • b. essere in regola con gli  obblighi  di  identificazione  degli alveari ed essere  registrato  in  Banca  dati  apistica (BDN)  come apicoltore professionista, che produce per la commercializzazione  ed esercita l'apicoltura in forma stanziale e/o praticando il  nomadismo anche ai fini dell'attivita' di impollinazione;
    • c. essere in possesso di  un  fascicolo  aziendale  validato  sul sistema  informativo  dell'organismo  pagatore AGEA   (SIAN),   come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n.  503  del  1° dicembre 1999, alla data di presentazione della domanda di aiuto;
    • d.  non  essere  in  situazioni  di   fallimento,   liquidazione, concordato preventivo,  amministrazione  straordinaria, liquidazione coatta amministrativa ovvero in una situazione che denoti lo stato di insolvenza o di cessazione di attivita' o con in  corso  procedimenti che possano  determinare  una  delle  situazioni  anzidette,  sia  in relazione al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  per  le  procedure iniziate alla data del 15 luglio 2022, sia in  relazione  al decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 e successive  modificazioni  ed integrazioni, per le procedure iniziate a partire dal 15 luglio 2022;
    • e. per quanto attiene  alla  normativa antimafia  (Codice  delle leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione, nonche'   nuove disposizioni in materia  di  documentazione  antimafia),  considerato l'importo massimo concedibile, di cui al  successivo  art.  4,  e  la tipologia di aiuto, parametrato  in  base  al  numero  degli  alveari allevati, la verifica antimafia – di cui all'art.  83,  comma  1  del decreto legislativo n. 159/2011 – non si applica oppure si applica ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e), e comma 3-bis  dello  stesso decreto.
    • f. aver dichiarato una consistenza minima zootecnica – cosi' come certificata nel fascicolo dalla Banca dati nazionale zootecnica (BDN) – pari ad almeno centocinque alveari totali alla data del 31 dicembre 2023.
    • g. non aver cessato l'attivita'. 

    Una tantum filiera apistica: regole per l’aiuto

    Per il calcolo del ristoro il decreto prevede che a ciascun beneficiario in possesso dei prescritti requisiti, può essere concesso un aiuto una tantum determinato sul numero degli alveari detenuti alla data del 31 dicembre 2023.
    L'ammontare   massimo dell'aiuto  concedibile  a  ciascun beneficiario deve  rispettare  i  vigenti massimali del  regime de minimis agricolo.

    Pertanto,  l'aiuto  ammissibile  sarà determinato sulla base di quanto eventualmente già concesso con altri  bandi  in regime de minimis agricolo.
    L'importo dell'aiuto e' determinato in  base  alla  appartenenza del richiedente ad una delle fasce di sostegno definite in base alle classi di alveari allevati e dall'importo delle risorse  destinate  a ciascuna delle menzionate fasce di sostegno.

    In caso di eccedenza delle risorse stanziate per singola  fascia per   mancanza   di   domande,  le  stesse  sono redistribuite proporzionalmente a  favore  di  tutte  le  fasce  nelle  percentuali esistenti tra i premi per alveare, costituiti  dal rapporto  tra  il valore delle risorse complessivamente destinate e il numero totale di alveari della fascia.

    Si resta in attesa delle regole operative per le domande da parte di AGEA

  • Agricoltura

    Contributi comparto bovino: regole in gazzetta

    Pubblicato in GU n 19 del 24 gennaio il Decreto MASAF del 19.12.2024 con le regole per i contributi al comparto bovino.

    In particolare, si pubblicano i criteri per la corresponsione di contributi per il sostegno del comparto bovino da carne a valere sul «Fondo per  lo sviluppo e  il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

    Le risorse disponibili per l'erogazione del sostegno sono fino a euro 4.500.000 e il soggetto gestore  della  misura è individuato  in  AGEA.

    Contributi comparto bovino: i beneficiari

    Vengono previste misure di  sostegno  per  i produttori del settore di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
    Soggetti beneficiari sono le imprese di allevamento di bovini di razze iscritte ai libri  genealogici  con «orientamento carne» che allevano in Italia bovini nati  nel  2024  sul  territorio nazionale.
    Il sostegno spetta per i capi di cui al  comma  2,  individuati nella  Banca  dati  nazionale dell'anagrafe zootecnica   (BDN), correttamente  identificati  e  registrati,  allevati  da  parte  del soggetto beneficiario per almeno centottanta quattro  giorni  maturati nell'anno 2024 in esito alla domanda di aiuto precompilata di cui  al successivo art. 3, comma 1.
    Il sostegno è concesso, fatte  salve  le  altre  condizioni  di ammissibilità applicabili, ai titolari di  un fascicolo aziendale attivo e valido nel SIAN alla data di presentazione della domanda.
    In caso di rapporto di soccida, l'aiuto è riconosciuto  per  il 25% al soccidario e per il  75% al soccidante, salvo  assenso del soccidante che autorizzi il soccidario a ricevere il 100% dell'aiuto.

    Contributi comparto bovino: gli importi

    Il decreto prevede che il soggetto gestore predispone, mediante  proprio  applicativo informatico reso disponibile ai produttori  interessati  sul  portale SIAN  per  il  tramite  dei  rispettivi  CAA  mandatari,  domande  di pagamento precompilate che i richiedenti l'aiuto  dovranno accettare mediante il medesimo applicativo.
    Il soggetto gestore definisce e rende  disponibili  ai  soggetti potenzialmente richiedenti l'aiuto le  proprie  istruzioni operative entro 30 giorni dalla data di  entrata in  vigore del  presente decreto pubblicato in GU del 24 gennaio e in vigore dal giorno successivo.
    Il soggetto gestore provvede a definire l'importo  unitario  per capo dell'aiuto a partire dalle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), quantificando il numero totale di capi ammissibili, secondo i criteri di individuazione di cui all'art. 1, dividendo le risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 1, per il numero di capi ammissibili.
    Il soggetto gestore  comunica  al  Ministero  dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'importo unitario ed i dati  utilizzati per la  relativa  quantificazione. 

    L'importo unitario per capo ammissibile è fissato ad un livello non superiore ai 150 euro.

  • Agricoltura

    Credito ZES Agricoltura: % spettante e codice tributo

    L'agenzia delle Entrate con il Provvedimento n 20151 del 27 gennaio ha fissato la percentuale di fruizione del credito ZES agricoltura per gli investimenti 2024 realizzati nelle Regioni del sud Italia.

    Inoltre con la Risoluzione n 6 del 24 gennaio è stato istituito il relativo codice tributo per F24.

    Credito ZES Agricoltura: % spettante spese 2024

    La percentuale di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell’agricoltura del 18 settembre 2024 è pari al 100 per cento. 

    L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto, secondo le modalità definite con il provvedimento n. 418393 del 18 novembre 2024 in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Leggi anche Credito ZES Agricoltura: domande dal 20 novembre con il riepilogo delle regole.

    Credito ZES Agricoltura: codice tributo per F24

    Con la Risoluzione n 6/2025ricordato che con provvedimento ADE del 18 novembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    • “7035” denominato “credito d’imposta investimenti ZES unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura – articolo 16-bis, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124”.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Diritti di superficie: chiarimenti ADE sul preliminare

    Con Risoluzione n. 4 del 13 gennaio l'ADE risponde a due quesiti sulle novità introdotte dal DL Agricoltura n 63/2024 con l'art 5 comma 2bis che prevede che: La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. (…)

    Vediamo come ha rispostoa l'Agenzia ai dubbi emersi sulla trascrizione dei contratti in oggetto e sulla validità delle relative proroghe.

    In particolare, si risposnde ai seguenti quesiti:

    • Si chiede se il citato comma 2-bis dell’articolo 5 del D.L. n. 63/2024, derogando all’articolo 2645 bis, comma 3, del Codice Civile, consenta, per i contratti preliminari che riguardano diritti di superficie su aree idonee per l’installazione e l’esercizio di impianti a fonte rinnovabile, la trascrizione alla quale riconoscere efficacia per almeno sei anni. 
    • Si chiede, inoltre, se e con quali modalità possa procedersi alla trascrizione nei registri immobiliari delle proroghe disposte dalla norma sopra menzionata per i contratti non ancora scaduti all’entrata in vigore della stessa.

    Contratti di diritti di superficie per fotovoitaico: chiarimenti sulla durata

    Sinteticamente l'ADE evidenzia che i contratti preliminari di concessione del diritto di superficie su terreni relativi all’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili accedono al regime della trascrizione regolato dal codice civile come tutti gli altri contratti preliminari. 

    Nelle norme del recente Dl n. 63/2024 non è stata introdotta una deroga alla regola generale. 

    Inoltre chiarisce che, la proroga dei contratti già in essere,non necessita di ulteriori formalità nei registri immobiliari.

    Le Entrate rispetto ai quesiti esposti replicano quanto segue:

    1. la norma in esame (art. 5, comma 2-bis del D.L. n. 63/2024) non ha espressamente disposto alcunché in materia di trascrizione e, in tal senso, non pare potersi riconoscere alla stessa norma alcuna efficacia derogatoria implicita rispetto alla disciplina generale della trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell’art. 2645 bis del codice civile. Ciò vuol dire che, ferma rimanendo la trascrivibilità dei contratti preliminari anche relativi alla concessione del diritto di superficie, gli effetti di detta trascrizione rimangono comunque disciplinati dalla previsione codicistica generale in materia di pubblicità dei contratti preliminari che prevede l’efficacia “massima” della formalità per un triennio dalla sua esecuzione, in assenza di “tempestiva” trascrizione del conseguente atto definitivo (o di altro atto previsto dall’art. 2645 bis c.c.). L'agenzia evidenzia che, l’efficacia sostanziale (durata minima) del contratto preliminare di concessione del diritto superficiario sulla quale è intervenuta la norma in argomento disponendo la durata minima di almeno un sessennio differisce dalla durata dell’efficacia della relativa trascrizione sulla quale nulla è stato espressamente disposto o derogato dalla norma del 2024 rispetto alla disciplina civilistica generale dettata dall’art. 2645 bis c.c. per la trascrizione dei contratti preliminari su beni immobili.
    2.  stante l’assenza di una espressa deroga o previsione normativa, deve ritenersi che tale effetto sostanziale sui contratti non ancora scaduti si correli automaticamente alla disciplina ora introdotta in materia di durata dei contratti de quibus dalla disposizione normativa in esame e che non necessiti, per la sua esplicazione, di alcuna formalità pubblicitaria; ciò, anche stante l’assenza di un atto formalmente idoneo, ex art. 2657 c.c.2 , a costituire titolo per l’esecuzione di un’eventuale formalità nei registri immobiliari. Pertanto, la proroga ex lege dei contratti già stipulati sarà operante, nella sostanza, indipendentemente dall’esecuzione di eventuali ulteriori formalità nei registri immobiliari. 

    Allegati: