• Attualità

    Moratoria PMI: entro il 15 giugno l’invio della istanza di proroga

    Con Circolare n 19116 dell'8 giugno il MISE chiarisce che tutte le imprese che abbiano già fatta esplicita richiesta di moratoria dei finanziamenti agevolati e che siano già̀ state ammesse alla moratoria stessa, possono prorogarne i termini fino al 31 dicembre 2021, limitatamente alla sola quota capitale, presentando una esplicita istanza, entro il 15 giugno 2021.

    Si precisa che l'istanza dovrà essere inoltrata dai soggetti beneficiari unicamente al soggetto gestore, secondo apposito Modello DSAN.

    SCARICA QUI IL MODELLO PER LA PROROGA

    Ricordiamo che il Decreto Sostegni bis  pubblicato in GU N 123 del 25 maggio 2021 prevede con l’art 16 una proroga della moratoria per PMI introdotta dall’art 56 del DL n 18/2020

    In particolare, si stabilisce che, previa comunicazione delle imprese già ammesse alla misura, da far pervenire entro il 15 giugno 2021, le imprese beneficiarie della misura godranno, per tutte le misure indicate nell'art 56, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, di una proroga fino al 31 dicembre 2021.

    Sono conseguentemente prorogati i termini di cui ai commi 6 e 8 dello stesso articolo 56 ossia.

    Ricordiamo che la misura è stata introdotta dal decreto Cura Italia (D.L. 17/3/20 n.18) a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19 all’art. 56 che ha previsto la moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese. 

    La misura si applica a quelle PMI che non presentavano esposizioni deteriorate alla data di pubblicazione del decreto legge n.18/2020. 

    La moratoria è accompagnata da garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su una apposita sezione del Fondo PMI che copre parzialmente le esposizioni interessate. 

    La misura in questione è stata autorizzata dalla Commissione europea  nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" e si è rivelata utile e apprezzata dalle imprese. 

    A chi spetta la moratoria PMI

    La moratoria spetta alle micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori. 

    Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 

    La moratoria spetta anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui, i professionisti e le ditte individuali) (il chiarimento è arrivato con una faq del Ministero in data 22 marzo).

    Per quali debiti spetta la moratoria PMI

    La moratoria spetta per tutte le esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia quali: 

    a) le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020; 

    b)il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. 

    c)il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. 

    È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale. 

    Cosa aveva previsto Il decreto di agosto 

    Il decreto di agosto all'art. 65 ha modificato la data del 30 settembre 2020 sostituendola con il 31 gennaio 2021

    Per le imprese già ammesse, la proroga della moratoria operava automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. 

    Per le imprese che ancora non sono state ammesse era possibile l’ammissione entro il 31 dicembre 2020

    Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, Cura Italia il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al presente articolo. Anche la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie prevista dall’art. 37 bis del dl 23/2020 fino al 30 settembre 2020, e spostata al 31 gennaio 2021.

    Allegati:
  • Attualità

    Calendario delle riaperture dal 26 aprile a luglio: il testo del Decreto 52-2021

    Ecco il testo del nuovo Decreto cd. Riaperture Decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52, pubblicato in G.U. n. 96 del 22.04.2021, che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, con tutte le date delle riaperture delle attività economiche e le nuove regole su spostamenti

    Il testo definitivo differisce dalla prima bozza discussa nella serata del 20 aprile al Preconsiglio dei Ministri, per alcune modifiche apportate relativamente a fiere e scuola in presenza alle superiori, ovvero ripartenza anticipata al 15 giugno per le fiere e flessibilità sul 100% in presenza nelle scuole superiori in zona gialla e arancione che potrà scendere al 70% (rispetto al 60% della bozza iniziale).

    Il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto, e le nuove regole si applicheranno a partire dal 26 aprile, con tante novità per per ristoranti, cinema, teatri, palestre, piscine e sport e scuola, in particolare si prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico (leggi l'articolo "Riaperture: in bozza  le nuove linee guida per le attività economiche").

    Road map delle riaperture

    Tornano le zone gialle ma con un cambiamento rispetto al passato, ecco le nuove regole previste per i diversi settori di attività.

    Servizi di ristorazione

    ATTENZIONE: Con il nuovo decreto del 17.05.2021 approvato dal CdM, viene stabilito che dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti (leggi il Comunicato Nuovo decreto riaperture e spostamenti: dal 19 maggio coprifuoco alle 23).

    • dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e cena, nella fascia oraria compresa fra le ore 5,00 e le ore 22,00 e nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché delle modalità previste dai medesimi provvedimenti e dai protocolli e dalle linee guida agli stessi allegati ai medesimi provvedimenti.
      Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
    • dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione potranno riaprire anche al chiuso solo a pranzo, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come ho modificato dal presente decreto, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e dai protocolli e dalle linee guida allegati ai medesimi provvedimenti.

    Piscine, palestre e sport di squadra

    • dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto (rimane interdetto l'uso degli spogliatoi).
    • dal 15 maggio 2021, in zona gialla, riapriranno piscine solo all’aperto, in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Il nuovo decreto del 17.05.2021 prevede che dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
    • dal 1° giugno 2021 (ATTENZIONE: data anticipata al 24 maggio 2021 dal nuovo decreto del 17.05.2021), in zona gialla, riapriranno le palestre, sempre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

    Fiere, convegni e congressi, centri termali e parchi divertimento

    • dal 15 giugno, in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere (ripartenza anticipata al 15 giugno rispetto alla data del 1° luglio prevista nella prima bozza del decreto).
    • dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalle deliberazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del Dl n. 19 del 2020 e da protocolli e linee guida definiti con i medesimi provvedimenti. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. 
    • dal 1° luglio 2021  (ATTENZIONE: data anticipata al 15 giugno 2021 dal nuovo decreto del 17.05.2021), sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.

    Musei, Spettacoli aperti al pubblico

    • dal 26 aprile 2021 riaprono i musei nelle zone gialle secondo i protocolli di sicurezza già adottati prima dell’ultima chiusura. Le visite sono disciplinate secondo le modalità indicate nei siti web istituzionali dei singoli istituti, la novità principale riguarda il fine settimana: riaprono su prenotazione online o telefonica (che deve avvenire almeno un giorno prima) le porte di pinacoteche, musei, parchi archeologici, complessi monumentali e mostre.
    • dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, cinema, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.
      La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.
      Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonche' le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
    • dal 1° giugno 2021, in zona gialla ripartono eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.
      La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico.

    In zona gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, sulla base di linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dalla Conferenza delle Regioni o delle Province autonome per gli spettacoli all’aperto o dall’autorità delegata in materia di sport, che, in relazione a specifici eventi o competizioni, può anche stabilire, di concerto con il Ministro della salute, una data diversa da quella sopra definita. Le linee guida di cui al primo periodo possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso del certificato verde.

    Scuola e Università

    Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento:

    • dei servizi educativi per l'infanzia, 
    • della scuola dell'infanzia, 
    • della scuola primaria (elementari), 
    • della scuola secondaria di primo grado (medie),
    • e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.). 

    Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

    Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento. 

    Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno. 

    Spostamenti

    • dal 26 aprile 2021 è possibile spostarsi liberamente in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla (di conseguenza cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del DL del 01.04.2021 n. 44).
      Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessita' o per motivi di salute, nonche' per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche alle persone munite della “certificazione verde” rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni
      • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
      • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
      • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

    Per approfondire il tema delle Certificazioni Verdi, leggi l'articolo Spostamenti tra regioni arancioni e rosse dal 26 aprile: servono le certificazioni verdi.

    • dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
      In zona arancione, lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito all’interno dello stesso comune.
      In zona rossa, non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate.

    In allegato le Slide di sintesi del Governo sul Decreto riaperture.

    Allegati:
  • Attualità

    Turismo: le misure previste dal Decreto Ristori per agenzie di viaggio e tour operator

    L’art 5, comma 2 del Decreto Ristori aumenta la capienza del fondo dedicato al sostegno degli operatori del settore turistico, mettendo a disposizione altri 400 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai 265 milioni già stanziati dal Dl 34/2020 (decreto Rilancio) e dalla relativa legge di conversione 77/2020. 

    Il decreto 12 agosto 2020 ha fissato le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo alle agenzie e ai tour operator, i due decreti adottati il 5 ottobre 2020, viste le modifiche intervenute con il d.l. 104 del 2020, hanno interessato:

    • gli accompagnatori e le guide turistiche per 20 milioni di euro e, 
    • per 220 milioni di euro, le agenzie e i tour operator, categoria già destinataria dei 25 milioni di euro previsti quale dotazione originaria del fondo.

    Secondo quanto disposto dai suddetti decreti ministeriali, la Direzione generale del turismo ha pubblicato sul proprio sito istituzionale appositi bandi rivolti alle agenzie di viaggio e ai tour operator che esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai seguenti codici ATECO:

    • 79.1  – Attività agenzie di viaggio e tour operator
    • 79.11 – Attvità delle Agenzie di viaggio
    • 79.12  – Attività dei tour operator
    • nonché agli accompagnatori e alle guide titolari di partita IVA che esercitano attività prevalente identificata dal codice 79.90.20.

    Vediamo come si calcola il contributo per agenzia di viaggio e tour operator 

    Le agenzie e i tour operator presenti sul territorio nazionale sono in numero di circa 10.000. L’intero comparto ha subito una perdita di fatturato in media pari al 90%. 

    Ai fini del calcolo del contributo, secondo quanto indicato dall’articolo 3 del d.m. 12 agosto, la Direzione generale Turismo tiene conto:

    a) della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019;

    b) dei ricavi riferiti al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto; 

    c) dell’importo del contributo a fondo perduto eventualmente percepito ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. 

    L'ammontare del contributo è poi determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue:

    a) 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;

    b) 15% per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a un 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto; 

    c) 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto; 

    d) 5% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto.

    Il 9 ottobre 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle istanze. Entro la scadenza definita sono state presentate 7.124 domande per una richiesta complessiva di circa € 710.138.620,00.

    Guide turistiche e accompagnatori turistici 

    Il decreto ministeriale 2 ottobre 2020 aveva destinato 20 milioni di euro per l’anno 2020, del fondo al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici. 

    Ai sensi di tale provvedimento sono beneficiari delle risorse  le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che esercitano attività prevalente identificata dal codice ATECO 79.90.20.

    Le risorse sono ripartite tra i beneficiari in egual misura, comunque non superiore a 5.000 euro ciascuno, e nel limite della quota di cui all’articolo 1 del decreto 2 ottobre 2020.

  • Attualità

    Quarantena e isolamento: i chiarimenti nella nuova circolare del Ministero della salute

    La nuova Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020.

    Sono questi dettagli utili e integrativi dei contenuti del DPCM in via di pubblicazione e riguardanti i concetti di quarantena e isolamento.

    La circolare chiarisce che:

    • l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
    • La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

    Casi positivi asintomatici

    Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

    Casi positivi sintomatici

    Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
    Casi positivi a lungo termine

    Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
    Contatti stretti asintomatici

    I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

    • un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
    • un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

    Nella circolare si raccomanda di:

    • eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
    • prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
    • non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
    • promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.
    Allegati:
  • Attualità

    Nuovo DPCM e novità anti covid

    Il nuovo DPCM del 13.10.2020 con “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19..” prevede diverse novità, restrizioni e raccomandazioni per proseguire la lotta al contagio da covid 19.

    Vediamo sinteticamente le principali novità che a breve entreranno in vigore e disciplinate dal nuovo decreto firmato oggi.

    Si prevede l’obbligo di portare con sé la mascherina e di indossarla "nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto" tranne nei luoghi dove "sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande"

    Case private:

    Viene inserita una importante raccomandazione “E’ fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi” e nelle abitazioni private è comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6. 

    Divieti:

    • Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come individuati nel decreto, aventi carattere amatoriale.
    • Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. 
    • Una importante novità è che sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto. 
    • Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. 
    • Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

    Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

    In merito agli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra è consentita una presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi. Ciò premesso è data la facoltà alle regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori di stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti.

    Per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. 

    Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo; le predette attività restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

    Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

    Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20 (di seguito riportato) anche se asintomatiche, devono in aggiunta a quanto già previsto in precedenza compiere il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

    Viene inoltre previsto che nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro: 

    a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; 

    b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

    Elenchi dell'allegato A

    Elenco A Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

    Elenco B Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco

    Elenco C Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. 

    Elenco D Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay 

    Elenco E Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco 

    Elenco F A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia.

    Allegati:
  • Attualità

    Il 15 giugno il via alle domande per Voucher 3I-investire in innovazioni

    Voucher 3I è un’iniziativa rivolta alle start-up innovative che finanzia l’acquisto di servizi di consulenza specialistica nei percorsi di brevettabilità delle loro invenzioni.

    Tale incentivo è stato introdotto con il Decreto Crescita (art 32, comma 7, D.L. 34/2019) convertito con modificazioni dalla L. 58/2019. È una misura agevolativa promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestita da Invitalia valida per il triennio 2019-2021.

    Le domande sono presentabili tramite piattaforma on-line a partire dal 15 giugno con apposito fac-simile

    SCARICABILE QUI

    e accompagnato dalla seguente documentazione:

    • una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
    • l'accordo di consulenza tra la startup innovativa e il fornitore del servizio compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal consulente prescelto e dal legale rappresentante della start up innovativa. Non sarà possibile redigere e inviare una domanda senza allegare tale documento. 

    Sarà inoltre necessario che vi sia piena corrispondenza tra i dati relativi al fornitore (nominativo, codice fiscale / partita IVA ecc.) indicati nell'accordo di consulenza e quanto riportato nella domanda di ammissione.

    In assenza di tale conformità, Invitalia non potrà prendere in esame la domanda presentata.

    Vediamo come si svolge l’iter delle domande in caso di esito positivo o negativo:

    la start-up innovativa presenta richiesta a Invitalia esclusivamente tramite la procedura informatica appositamente predisposta e indicando la tipologia del servizio di cui vuole beneficiare nonché il fornitore dello stesso (sarà necessario allegare accettazione dell’incarico da parte di quest’ultimo)

    Entro 30 giorni dalla domanda INVITALIA verifica i requisiti di richiedente e fornitore. Appena avviata la procedura di verifica avvisa quest’ultimo. In caso di esito positivo della stessa, rilascia il voucher alla start-up e lo notifica al fornitore prescelto. Il fornitore provvede entro 120 giorni ad erogare il servizio richiesto che sarà pagato con il voucher. Successivamente il fornitore dovrà inviare ad INVITALIA apposita documentazione attestante una relazione conclusiva dell’erogazione del servizio controfirmata dalla start-up, il voucher 3l ricevuto dall’impresa, la fattura per il servizio intestata a INVITALIA che verificato il tutto provvederà al pagamento (in caso di diniego non pagherà il voucher)

    in caso di esito negativo della domanda INVITALIA procede a darne con istanza ad entrambi apposita comunicazione.

    Il Voucher 3I finanzia l’acquisizione di servizi specialistici di consulenza per la brevettazione, attraverso il rilascio di voucher per:

    • verifica della brevettabilità dell’invenzione ed effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive al deposito della domanda di brevetto (importo consentito euro 2.000 + IVA)
    • stesura della domanda di brevetto e di deposito della stessa presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (importo consentito euro 4.000 + IVA)
    • deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto (importo consentito euro 6.000 + IVA).

    Attenzione va prestata al fatto che una impresa può richiedere nell’anno, conteggiato a partire dalla prima richiesta, un massimo di 3 voucher per singola tipologia per cui massimo 9 totali.

    Soggetti fornitori abilitati:

    I servizi possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e avvocati, iscritti negli appositi elenchi predisposti e gestiti dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense.

    Allegati:
  • Attualità

    Passaggio ai principi contabili nazionali: pubblicato il nuovo OIC 33

    È stato reso pubblico il principio contabile OIC 33 contenente le modalità di redazione del primo bilancio redatto secondo il codice civile e secondo i principi contabili nazionali da parte di una società che in precedenza redigeva il bilancio in conformità ad altre regole (es. principi contabili internazionali, ecc.)
    Ciò che l’organismo italiano di contabilità ha disciplinato è il passaggio al bilancio conforme alla disciplina nazionale.

    Obiettivo di tale adeguamento è:

    • esplicitare gli effetti dell’adozione dei principi contabili nazionali (ossia l’indicazione dell’impatto che tale cambiamento determina sui saldi patrimoniali di apertura del bilancio)
    • esplicitare il confronto con la situazione economico/patrimoniale/finanziaria dell’esercizio precedente riportate nel bilancio comparativo.

    Le società interessate da questa fattispecie dovranno applicare l’OIC n.33 ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2020 o da data successiva anche se sarà possibile l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2019.

    Secondo il neo introdotto principio nella Nota Integrativa saranno necessarie le seguenti annotazioni:

     

    • le ragioni del passaggio ai principi contabili nazionali
    • la data dalla quale viene effettuato il passaggio
    • la riconciliazione del patrimonio netto dalla quale si evincano le principali differenze dovute al passaggio ai principi contabili nazionali che hanno richiesto una rettifica dei saldi alla data di transizione ed alla data di chiusura del bilancio comparativo
    • la riconciliazione del conto economico comparativo e di quello complessivo qualora presentato in base ai precedenti principi contabili;
    • l’elenco delle voci di bilancio per la determinazione delle quali la società ha utilizzato quanto previsto nella sezione riservata a i casi di esenzioni dell’Appendice A al principio n.33
    • l’elenco delle voci di bilancio e le motivazioni per cui la determinazione retroattiva è risultata non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo oppure eccessivamente onerosa o infine i motivi per cui gli effetti sono irrilevanti.

    Il principio contabile OIC 33 NON deve essere applicato dalle società che già redigono il bilancio applicando i principi contabili nazionali.

    Qualora tali principi contabili utilizzati fino a quel momento subiscano dei cambiamenti, le suddette società dovranno attenersi ai seguenti altri principi contabili:

    • principio contabile n. 29 intitolato espressamente “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”
    • a specifiche previsioni dei singoli principi contabili OIC.
  • Attualità

    Bonus alimentari: ecco il DPCM

    Un provvedimento “a zero burocrazia” è stato emanato d’urgenza sabato 28 marzo dal Governo in coordinamento con l’ANCI Associazione nazionale Comuni italiani, per far fronte alle necessità alimentari dei meno abbienti.

    “I sindaci sono le nostre sentinelle” ha dichiarato il Presidente Conte in conferenza stampa “e da loro sono arrivate richieste di aiuto di molti cittadini”.

    Con il nuovo DPCM firmato il 28 marzo e pubblicato in Gazzetta il 29.3.2020,  il Governo ha disposto che 4 miliardi e 300 milioni di euro ossia il 66% del Fondo di Solidarietà Comunale, normalmente erogato a maggio, possa raggiungere entro domani 31 marzo le casse degli enti locali.

    Il Governo ha ringraziato il presidente ANCI, Antonio De Caro, per il lavoro svolto e per la collaborazione nella emanazione del nuovo provvedimento che risponde alle necessità dei meno abbienti.

    È inoltre prevista con Ordinanza della Protezione Civile, una ulteriore somma di 400 milioni messa a disposizione con vincolo alimentare per consentire direttamente ai comuni di erogare bonus spesa oppure di distribuire tramite le associazioni di volontariato risorse alimentari direttamente a chi ne ha bisogno.

    La Corte dei conti ha accelerato sulla operatività del provvedimento che potrebbe già essere oggi disponibile.

    Se prima si pensava a somme di 300 euro per famiglia il nuovo DPCM di sabato 28 marzo ha invece dato carta bianca agli enti locali che conoscono perfettamente la situazione del territorio e saranno in grado di gestire al meglio i fondi.

    Come si muoveranno i sindaci:

    • erogazione dei bonus spesa rivolgendosi agli esercenti grazie ad una deroga piena al Codice degli appalti pubblici
    • o per evitare sprechi distribuzione diretta di provviste alimentari tramite i servizi sociali o le associazioni di volontariato.

    In ogni caso si stima che gli aiuti saranno di circa 400 euro per famiglia.

    I comuni potranno inoltre aprire dei conti correnti per la solidarietà e raccogliere donazioni da privati e imprese, alle quali donazioni si applicherà l’art 66 del DL n. 18/2020 che ha introdotto detrazioni del 30% per i privati e deduzioni per le imprese.

    “Non vogliamo tassare la solidarietà” questo ha dichiarato Conte in conferenza stampa sabato scorso.

    Comunque, scopo principe del nuovo DPCM, ha detta infine il presidente del Consiglio, è quello di far arrivare immediatamente, tramite l’INPS, i 25 miliardi stanziati, nelle tasche dei cittadini e delle imprese.

    Dal 1° aprile, infatti, previa domanda presentata all’INPS, si potranno ricevere le somme spettanti secondo i parametri stabiliti dal Decreto Cura Italia.
     

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