• Pace Fiscale

    Rottamazione quater e liti pendenti: semplificazione nel Decreto Fiscale

    Con l'Ordinanza interlocutoria n 5830 del 5 marzo la Cassazione ha chiesto l'assegnazione alle Sezioni Unite per una decisione in merito, della richiesta del contribuente di avvalersi della domanda di definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi 231-252, della legge 197/2022 con impegno a rinunciare al giudizio e un piano di dilazione

    Veniva chiesto di chiarire quale siano gli effetti sui giudizi in corso di un contribuente che abbia presentato la domanda di definizione agevolata o Rottamazione quater, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con la richiesta di un piano di dilazione rateale e il conseguente impegno a rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo al pagamento di alcune rate dopo la comunicazione favorevole dell’Agente della riscossione. 

    Il Decreto fiscale convertito in legge e atteso in GU sancisce la risposta a questa problematica.

    Rottamazione quater e giudizi pendenti: verso la risoluzione della questione

    Nella Ordinanza ci sono due indirizzi possibili:

    1. sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale pagamento di tutte le rate. Dopo la richiesta di rottamazione, l’accoglimento della domanda e il versamento di alcune rate il processo deve essere sospeso con rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa che vengano depositati tutti i pagamenti con riguardo a tutte le rate del piano. Nel caso in cui le altre rate non vengono pagate la sospensione potrà essere revocata ed il giudizio potrà proseguire.
    2. chiusura dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione o di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse. In questo caso la domanda presentata e accolta e la prova del pagamento parziale costituiscono elementi idonei e sufficienti per determinare l’estinzione del giudizio, senza la prova dell’integrale adempimento di tutte le rate. Se il contribuente non riuscisse poi a versare tutte le rate, il giudizio relativo ai debiti per i quali ha richiesto la rottamazione quater si è già chiuso. 

    La decisione delle Sezioni Unite sarà rilevante.

    La Sezione Tributaria della Cassazione ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione: «Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse».

    Ad oggi le Sezioni Unite della Cassazione devono ancora pronunciarsi e il tema è sotto i riflettori del Governo.

    Nelle prime bozze del decreto fiscale (il Dl 84/2025 ora all’esame della Camera per la conversione in legge, c’era una norma che mirava all’estinzione dei debiti a fronte della presentazione della documentazione che attesta il versamento della prima o unica rata. 

    Poi la norma non è entrata nel testo approvato e pubblicato in GU.

    Il Decreto n 84/2025 ha risolto la questione aperta per le liti relative alla rottamazione.

    In pratica si accoglie uno dei due orientamenti in discussione presso le sezioni unite della Cassazione e in caso di controversia pendente avente ad oggetto partite incluse nella rottamazione quater, l’estinzione del giudizio si verifica con il pagamento della prima o unica rata, e non con il pagamento dell’ultima delle rate del piano di dilazione.

    Si introduce una disposizione di carattere interpretativo che pone fine al contrasto insorto in seno alla sezione tributaria della Cassazione.

    L’articolo 12-bis chiarisce che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi relativi ai debiti inclusi nella dichiarazione di adesione alla Rottamazione quater il perfezionamento della procedura si realizza con il versamento della prima o unica rata.

    Il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del giudizio una volta ricevuta la documentazione necessaria, che può essere depositata dal debitore, dall’Agenzia delle entrate-Riscossione o dall’ente impositore.

    L’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze e dei provvedimenti non definitivi pronunciati nel processo. 

    Attenzione al fatto che le somme già versate restano acquisite senza possibilità di rimborso.

  • Pace Fiscale

    Dilazione cartelle: le 120 rate dal 2025

    Durante il convegno Telefisco 2024 tenutosi in data 19 settembre come sempre l'Agenzia delle entrate ha fornito risposte a dubbi frequenti emersi in merito alle normative fiscali.

    Relativamente alla recente novità introdotta con la Riforma della Riscossione sulla dilazione dei debiti da cartelle esattoriali, ha chiarito che ai fini dell’applicazione della dilazione a 120 rate mensili con l’agente della riscossione, occorre attendere la pubblicazione del decreto attuativo delle Finanze, che stabilirà le modalità di funzionamento dei criteri per comprovare lo stato di difficoltà del debitore.

    Tuttavia, le nuove regole sulla rateazione potranno operare dalle istanze presentate dal 1° gennaio dell’anno prossimo.

    Dilazione cartelle in 120 rate: il via dalle domande 2025

    Il decreto attuativo della riforma della riscossione (Dlgs 110/2024) ha revisionato il testo dell’articolo 19 del DPR 602/1973, riferito alle rateazioni con l’agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di allungare al massimo i piani di rientro.

    L'agenzia ha confermato che le disposizioni in esame sono destinate ad avere efficacia a partire dalle istanze presentate dal 1° gennaio 2025.

    La riforma fiscale ha introdotto appunto una maxi rateazione a 120 rate mensili come strumento "ordinario" per il contribuente.

    Secondo le norme attuali, il debitore, per accedere alla dilazione deve dimostrare di non poter sostenere la rata determinata secondo le normali scadenze massime, che non possono eccedere le 72 rate mensili.

    Dal 2025 quindi, l'accesso alla dilazione decennale è disciplinato dagli stessi criteri applicabili alle altre rateazioni, con la differenza che occorrerà sempre dimostrare lo stato difficoltà del debitore, anche se il debito da dilazionare non supera 120.000 euro. 

    Secondo le norme attuali gli indicatori dello stato di difficoltà sono stabiliti in direttive dell’Agenzia. 

    Per le persone fisiche, l’indicatore è il valore dell’Isee, per i soggetti diversi da questi, il riferimento è ad alcuni indici di bilancio.

    Con le novità della riforma fiscale le modalità applicative degli indicatori saranno stabiliti da un prossimo decreto attuativo delle Finanze. 

    La risposta dell’Agenzia in telefisco 2024 ha confermato che i parametri di ingresso nella nuova dilazione a 120 rate mensili dovranno essere fissati da tale decreto.

    Anche la disciplina della rateazione ridisegnata, come modificata dalla Riforma Fiscale, è stata inserita nello schema di Testo Unico della riscossione, appena approvato in via preliminare e trasmesso alle commissioni competenti per i pareri.

  • Pace Fiscale

    Rateizzazione cartelle: quando si decade e perchè

    La Guida sulla rateizzazione delle cartelle 2024 appena pubblicata dalle Entrate evidenzia, in base alle norme che si sono susseguite nel tempo, quando si decade da un piano di rateizzazione richiesto all'Ader Agenzia delle riscossione per i propri ruoli.

    Ricordiamo che il ruolo è un elenco predisposto dagli Enti creditori e trasmesso ad AdeR con i nominativi dei debitori, la tipologia del credito da riscuotere e le relative somme dovute. 

    Per “somme iscritte a ruolo” si intendono anche quelle affidate in riscossione ad AdeR contenute negli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate (articolo 29, comma 1, lettera a), del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010), degli Enti locali (articolo 1, commi da 784 a 813, della Legge n. 160/2019) e negli avvisi di addebito emessi dall’INPS (articolo 30, comma 1, del medesimo DL n. 78/2010). 

    Leggi anche: Come rateizzare i debiti da cartelle: guida 2024

    Decadenza da dilazione per cartella di pagamento

    Il contribuente decade dai benefici della rateizzazione per inadempienza quando non esegue il pagamento di alcune rate anche non consecutive. 

    Attenzione al fatto che il numero delle rate non pagate che determinano la decadenza varia, in ragione dei provvedimenti normativi che sono intervenuti al riguardo, in relazione a diversi elementi.

    Vediamo la tabella di riepilogo proposta dalle Entrate:

    Rateizzazione  Decadenza
    Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020   (21 febbraio per i residenti nella cosiddetta ex “zona rossa” COVID) 18 rate anche non consecutive
    Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021 10 rate anche non consecutive
    Per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022 5 rate anche non consecutive
    Per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022 8 rate anche non consecutive

    Attenzione al fatto che nel caso in cui tra le rate impagate sia compresa l'ultima la decadenza si concretizza anche a fronte del mancato pagamento di un numero di rate inferiore a quello previsto.

    Con la decadenza il debito ritorna esigibile in un'unica soluzione e possono essere immediatamente riprese le azioni di recupero

    In caso di decadenza per inadempienza è possibile per i debiti compresi in rateizzazioni presentate fino al 15 luglio 2022 richiedere una nuova dilazione solo dopo aver versato una somma corrispondente all'importo delle rate della rateizzazione decaduta scadute alla data di presentazione della nuova richiesta.

    Invece per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022 non è possibile ottenere in caso di decadenza una nuova rateizzazione per gli stessi debiti.

    La decadenza di uno o più rateizzazioni non preclude altre richieste di dilazione per i debiti non inseriti nella rateizzazione caduta.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: è decaduto chi ha pagato in ritardo la I rata?

    Con Risposta a interpello n 68 del 13 marzo le Entrate parlano nuovamente di Rottamazione quater e specificano che chi è decaduto per tardiva approvazione di un piano di riparto non a sè imputabile direttamente, ritardo che ha impedito di versare tempestivamente la prima rata della definizione agevolata prevista dalla "rottamazione quater", è riammesso grazie alle successive varie proroghe intervenute per la misura.

    Vediamo i dettagli del caso di specie.

    Rottamazione quater: chiarimenti su chi è decaduto per ritardo della I rata

    Secondo l'Agenzia delle Entrate, il contribuente istante non è decaduto dalla "Rottamazione quater" perché il versamento effettuato il 14 novembre 2023 può considerarsi "tempestivo" grazie ai successivi interventi normativi che hanno legittimato il differimento dei termini di pagamento. 

    Questi interventi normativi sono stati introdotti per evitare disparità di trattamento tra i contribuenti che, come l'istante, non erano stati in grado di rispettare i termini originariamente previsti per il versamento delle rate. 

    Pertanto, l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate mira a garantire un trattamento equo, consentendo al contribuente di rimanere all'interno del piano di definizione agevolata previsto dalla "Rottamazione quater".

    Nel caso di specie l'istante, in passato, aveva presentato due domande di ammissione a concordato preventivo, entrambe estinte, e successivamente un piano di ristrutturazione del debito depositato presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 67, comma 3, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) affrontando difficoltà finanziarie.

    Il ritardo nel pagamento da parte dell'istante è dovuto alla tardiva approvazione del piano di riparto, che ha impedito la piena utilizzabilità delle somme già incassate a seguito della vendita di immobili. 

    Questo ritardo ha causato una mancanza di liquidità non imputabile direttamente all'istante, impedendogli di versare tempestivamente la prima rata della definizione agevolata prevista dalla "rottamazione quater".

    L'agenzia ha ritenuto ininfluente il ritardo a causa delle proroghe dei termini, pertanto il pagamento effettuato dall'istante in data 14 novembre è tempestivo e il soggetto non è decaduto dalla agevolazione.

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: decade chi l’ha richiesta per precedente dilazione decaduta

    L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della Rottamazione quater, i cui pagamenti rateali sono ancora in corso, chiarisce che i decaduti da un piano di rientro non possono fruire di un’altra rateazione e devono saldare interamente il debito per non subire azioni esecutive da parte della Riscossione.

    Vediamo i dettagli.

    Rottamazione quater: decade chi l'ha richiesta per rateizzare una dilazione già decaduta

    Sono attualmente in corso i pagamenti della rottamazione quater per quei contribuenti che l'hanno richiesta lo scorso anno.

    Il 28 febbraio, con 5 eventuali giorni di tolleranza previsti per legge, scadrà il pagamento della terza rata della rottamazione quater.

    Per mantenere infatti i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario effettuare il versamento della terza rata entro il 28 febbraio 2024, ma la norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di cinque giorni, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 4 marzo 2024.

    L'agenzia delle Entrate, durante il convegno de IlSole24ore tenutosi ieri 1 febbraio ha però chiarito che:

    • in caso di decadenza dalla rottamazione quater, se i debiti residui sono stati oggetto di una precedente dilazione a sua volta scaduta, il debitore non potrà presentare una nuova domanda di rateazione, 
    • mentre in caso di istanza di dilazione presentata prima del 16 luglio 2022, per una nuova rateazione sarà necessario pagare integralmente le rate scadute.

    L'agenzia chiarisce che la disciplina della rottamazione quater (articolo 1, commi 231 e seguenti, legge 197/2022), diversamente dalle precedenti edizioni della definizione agevolata, non prevede il divieto di rateazione del debito residuo, in caso di intervenuta decadenza dalla sanatoria. 

    Questo significa che, qualora non si rispetti il piano dei pagamenti della rottamazione, al debitore resta la possibilità di inoltrare una nuova domanda di rateazione, (ex articolo 19 del Dpr 602/1973).

    Tuttavia nel caso in cui il contribuente aveva incluso nella domanda di definizione agevolata debiti che erano precedentemente stati oggetto di un piano di rientro ordinario con l’agente della riscossione, a sua volta scaduto, il debitore, in caso di fuoriuscita dalla rottamazione quater non può presentare una nuova istanza di rateazione ordinaria.

    Tutto ciò non per la normativa della rottamazione quater bensì in virtù dell’operare ordinario delle regole della dilazione.

    Le Entrate inoltre distinguono due ipotesi: a seconda che la precedente domanda di rateazione sia stata presentata prima o dopo il 16 luglio 2022, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal Dl 50/2022.

    In caso di istanza presentata prima di tale data, il debitore può ancora chiedere un piano di rientro, versando interamente tutte le rate scadute. 

    Se invece la domanda di rateazione è stata inoltrata a partire dal 16 luglio 2022, allora non vi è alcuna possibilità di ulteriore dilazione del debito residuo. 

    Perciò in caso di decadenza dalla rottamazione il contribuente è soggetto alle azioni di recupero dell’agente della riscossione.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater 2023: domande entro il 2 ottobre

    Il 30 settembre scade il termine per gli alluvionati per aderire alla Rottamazione quater. 

    La Riscossione con un comunicato stampa, sottoliena che la domanda di adesione può essere presentata entro il prossimo 2 ottobre essendo il 30 settembre di sabato.

    Inoltre il 30 settembre è anche il termine ultimo, per chi ha già aderito, per ricevere dalla Riscossione il prospetto dei pagamenti.

    Per gli ultimi aggiornamenti leggi: Rottamazione quater: la Riscossione comunica le regole per pagare entro il 31.10

    Ricordiamo sinteticamente che l'adesione alla “Rottamazione-quater” dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. 

    Attenzione al fatto che è possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, le prima delle quali entro il 31 ottobre.

    Si decade dalla definizione agevolata se entro 5 giorni dalla scadenza di una qualsiasi delle rate non si versa o si versa co ritardo.

    Nel dettaglio, ricordiamo che il 30 giugno è scaduto il termine nazionale per aderire alla Rottamazione quater delle cartelle, ma tale scadenza non riguarda le zone colpite dal maltempo a maggio per i quali soggetti l'adesione è posticipata al 30 settembre 2023, come previsto dal decreto Alluvione (DL n. 61/2023).

    Il provvedimento ha stabilito una proroga di tre mesi dei termini riferiti alla Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quater”) per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dai gravi eventi alluvionali.

    Rottamazione quater 2023: domande entro il 02.10 per gli alluvionati

    Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, indicati nell’Allegato 1 del decreto Alluvione, i termini e le scadenze della Definizione agevolata sono prorogati di 3 mesi. 

    Conseguentemente la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023, 2 ottobre perchè il 30 è sabato, mentre l’invio della Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della “rottamazione” sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2023. 

    Slittano di tre mesi anche le scadenze delle rate per il relativo pagamento. 

    Oltre al differimento dei termini della Definizione agevolata, il decreto Alluvione prevede altre misure in materia di riscossione.

    In particolare, per i soggetti interessati dal provvedimento sono sospese fino al prossimo 31 agosto le attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione. 

    Restano sospesi anche i termini dei versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023. 

    Sono inoltre sospesi i pagamenti delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al 1° maggio 2023 oppure riferite alle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-ter” e “Definizione agevolata per le risorse proprie UE”). 

    I termini di pagamento riprenderanno a decorrere dal 1° settembre 2023.

    Rottamazione quater 2023: il calendario dei pagamenti

    Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 (ovvero entro il 31 dicembre per i soggetti rientranti nei territori di cui all’allegato 1 del DL n. 61/2023), la Comunicazione delle somme dovute, che contiene le seguenti informazioni:

    • l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione; 
    • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”); 
    • la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione:
      • o in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023; 
      • o oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
    • i moduli di pagamento precompilati; 
    • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente. In caso di risposta negativa alla domanda di adesione (diniego), nella “Comunicazione” sono evidenziate le motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata. 

    Rottamazione quater 2023: tutte le regole

    La Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative. 

    Chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. 

    Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. 

    Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. 

    Non rientrano invece nell’ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. 

    Per quanto riguarda i carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato, la Legge n. 197/2022 prevede che possano rientrare nella Definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata. 

    Rottamazione quater 2023: presenta la domanda

    I contribuenti possono presentare la richiesta di adesione alla Definizione agevolata utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet della Riscossione, clicca quisenza la necessità di inserire credenziali di accesso. 

    Nella sezione “Definizione agevolata” si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute. 

    È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento. 

    È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata. 

    Rottamazione quater 2023: la conferma della domanda

    Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. 

    Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. 

    A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. 

    Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione. 

    La richiesta può essere inviata anche dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.

    È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.