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Dilazione cartelle: le 120 rate dal 2025
Durante il convegno Telefisco 2024 tenutosi in data 19 settembre come sempre l'Agenzia delle entrate ha fornito risposte a dubbi frequenti emersi in merito alle normative fiscali.
Relativamente alla recente novità introdotta con la Riforma della Riscossione sulla dilazione dei debiti da cartelle esattoriali, ha chiarito che ai fini dell’applicazione della dilazione a 120 rate mensili con l’agente della riscossione, occorre attendere la pubblicazione del decreto attuativo delle Finanze, che stabilirà le modalità di funzionamento dei criteri per comprovare lo stato di difficoltà del debitore.
Tuttavia, le nuove regole sulla rateazione potranno operare dalle istanze presentate dal 1° gennaio dell’anno prossimo.
Dilazione cartelle in 120 rate: il via dalle domande 2025
Il decreto attuativo della riforma della riscossione (Dlgs 110/2024) ha revisionato il testo dell’articolo 19 del DPR 602/1973, riferito alle rateazioni con l’agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di allungare al massimo i piani di rientro.
L'agenzia ha confermato che le disposizioni in esame sono destinate ad avere efficacia a partire dalle istanze presentate dal 1° gennaio 2025.
La riforma fiscale ha introdotto appunto una maxi rateazione a 120 rate mensili come strumento "ordinario" per il contribuente.
Secondo le norme attuali, il debitore, per accedere alla dilazione deve dimostrare di non poter sostenere la rata determinata secondo le normali scadenze massime, che non possono eccedere le 72 rate mensili.
Dal 2025 quindi, l'accesso alla dilazione decennale è disciplinato dagli stessi criteri applicabili alle altre rateazioni, con la differenza che occorrerà sempre dimostrare lo stato difficoltà del debitore, anche se il debito da dilazionare non supera 120.000 euro.
Secondo le norme attuali gli indicatori dello stato di difficoltà sono stabiliti in direttive dell’Agenzia.
Per le persone fisiche, l’indicatore è il valore dell’Isee, per i soggetti diversi da questi, il riferimento è ad alcuni indici di bilancio.
Con le novità della riforma fiscale le modalità applicative degli indicatori saranno stabiliti da un prossimo decreto attuativo delle Finanze.
La risposta dell’Agenzia in telefisco 2024 ha confermato che i parametri di ingresso nella nuova dilazione a 120 rate mensili dovranno essere fissati da tale decreto.
Anche la disciplina della rateazione ridisegnata, come modificata dalla Riforma Fiscale, è stata inserita nello schema di Testo Unico della riscossione, appena approvato in via preliminare e trasmesso alle commissioni competenti per i pareri.
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Rateizzazione cartelle: quando si decade e perchè
La Guida sulla rateizzazione delle cartelle 2024 appena pubblicata dalle Entrate evidenzia, in base alle norme che si sono susseguite nel tempo, quando si decade da un piano di rateizzazione richiesto all'Ader Agenzia delle riscossione per i propri ruoli.
Ricordiamo che il ruolo è un elenco predisposto dagli Enti creditori e trasmesso ad AdeR con i nominativi dei debitori, la tipologia del credito da riscuotere e le relative somme dovute.
Per “somme iscritte a ruolo” si intendono anche quelle affidate in riscossione ad AdeR contenute negli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate (articolo 29, comma 1, lettera a), del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010), degli Enti locali (articolo 1, commi da 784 a 813, della Legge n. 160/2019) e negli avvisi di addebito emessi dall’INPS (articolo 30, comma 1, del medesimo DL n. 78/2010).
Leggi anche: Come rateizzare i debiti da cartelle: guida 2024
Decadenza da dilazione per cartella di pagamento
Il contribuente decade dai benefici della rateizzazione per inadempienza quando non esegue il pagamento di alcune rate anche non consecutive.
Attenzione al fatto che il numero delle rate non pagate che determinano la decadenza varia, in ragione dei provvedimenti normativi che sono intervenuti al riguardo, in relazione a diversi elementi.
Vediamo la tabella di riepilogo proposta dalle Entrate:
Rateizzazione Decadenza Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio per i residenti nella cosiddetta ex “zona rossa” COVID) 18 rate anche non consecutive Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021 10 rate anche non consecutive Per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022 5 rate anche non consecutive Per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022 8 rate anche non consecutive Attenzione al fatto che nel caso in cui tra le rate impagate sia compresa l'ultima la decadenza si concretizza anche a fronte del mancato pagamento di un numero di rate inferiore a quello previsto.
Con la decadenza il debito ritorna esigibile in un'unica soluzione e possono essere immediatamente riprese le azioni di recupero
In caso di decadenza per inadempienza è possibile per i debiti compresi in rateizzazioni presentate fino al 15 luglio 2022 richiedere una nuova dilazione solo dopo aver versato una somma corrispondente all'importo delle rate della rateizzazione decaduta scadute alla data di presentazione della nuova richiesta.
Invece per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022 non è possibile ottenere in caso di decadenza una nuova rateizzazione per gli stessi debiti.
La decadenza di uno o più rateizzazioni non preclude altre richieste di dilazione per i debiti non inseriti nella rateizzazione caduta.
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Rottamazione quater: decade chi l’ha richiesta per precedente dilazione decaduta
L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della Rottamazione quater, i cui pagamenti rateali sono ancora in corso, chiarisce che i decaduti da un piano di rientro non possono fruire di un’altra rateazione e devono saldare interamente il debito per non subire azioni esecutive da parte della Riscossione.
Vediamo i dettagli.
Rottamazione quater: decade chi l'ha richiesta per rateizzare una dilazione già decaduta
Sono attualmente in corso i pagamenti della rottamazione quater per quei contribuenti che l'hanno richiesta lo scorso anno.
Il 28 febbraio, con 5 eventuali giorni di tolleranza previsti per legge, scadrà il pagamento della terza rata della rottamazione quater.
Per mantenere infatti i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario effettuare il versamento della terza rata entro il 28 febbraio 2024, ma la norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di cinque giorni, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 4 marzo 2024.
L'agenzia delle Entrate, durante il convegno de IlSole24ore tenutosi ieri 1 febbraio ha però chiarito che:
- in caso di decadenza dalla rottamazione quater, se i debiti residui sono stati oggetto di una precedente dilazione a sua volta scaduta, il debitore non potrà presentare una nuova domanda di rateazione,
- mentre in caso di istanza di dilazione presentata prima del 16 luglio 2022, per una nuova rateazione sarà necessario pagare integralmente le rate scadute.
L'agenzia chiarisce che la disciplina della rottamazione quater (articolo 1, commi 231 e seguenti, legge 197/2022), diversamente dalle precedenti edizioni della definizione agevolata, non prevede il divieto di rateazione del debito residuo, in caso di intervenuta decadenza dalla sanatoria.
Questo significa che, qualora non si rispetti il piano dei pagamenti della rottamazione, al debitore resta la possibilità di inoltrare una nuova domanda di rateazione, (ex articolo 19 del Dpr 602/1973).
Tuttavia nel caso in cui il contribuente aveva incluso nella domanda di definizione agevolata debiti che erano precedentemente stati oggetto di un piano di rientro ordinario con l’agente della riscossione, a sua volta scaduto, il debitore, in caso di fuoriuscita dalla rottamazione quater non può presentare una nuova istanza di rateazione ordinaria.
Tutto ciò non per la normativa della rottamazione quater bensì in virtù dell’operare ordinario delle regole della dilazione.
Le Entrate inoltre distinguono due ipotesi: a seconda che la precedente domanda di rateazione sia stata presentata prima o dopo il 16 luglio 2022, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal Dl 50/2022.
In caso di istanza presentata prima di tale data, il debitore può ancora chiedere un piano di rientro, versando interamente tutte le rate scadute.
Se invece la domanda di rateazione è stata inoltrata a partire dal 16 luglio 2022, allora non vi è alcuna possibilità di ulteriore dilazione del debito residuo.
Perciò in caso di decadenza dalla rottamazione il contribuente è soggetto alle azioni di recupero dell’agente della riscossione.
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Rottamazione quater: il prospetto informativo con i debiti
Il 30 giugno scade il termine per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione quater con eccezzione per i soggetti residenti o con sede legale nelle zone alluvionate per i quali il termine è stato prorogato al 30 settembre.
Per approfondimenti leggi: Rottamazione quater: la Riscossione ricorda la scadenza del 30.06 per le domande
Rottamazione quater: richiedi il prospeto informativo
Ricoriamo che con un avviso datato 15 febbraio la Riscossione annunciava il servizio "Prospetto informativo" utile a conoscere quali debiti rientrano nella Definizione agevolata.
In particolare, il prospetto può essere richiesto dal contribuente:
- in area riservata
- o tramite il form in area pubblica
e indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022. Per tutte le info sulla rottamazione quater leggi: Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande
Rottamazione quater: il prospetto informativo con l'elenco dei debiti
Il documento contiene l’elenco:
- delle cartelle di pagamento,
- avvisi di accertamento e di addebito
che possono essere “definiti” e l’importo dovuto aderendo all’agevolazione.
Viene specificato che, nel Prospetto informativo non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale.Tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 settembre 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.
Rottamazione quater: richiedi il prospetto informativo
Per richiedere il prospetto informativo i contribuenti hanno a disposizione due opzioni:
- Richiedere il Prospetto informativo direttamente dall’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi. In questo caso occorre ricordare di inserire l’indirizzo e-mail per ricevere il Prospetto: Accedi all'area riservata.
- Richiedere il Prospetto informativo On-line in area pubblica compilando il form e allegando la documentazione necessaria: SCARICA QUI L'ELENCO
- Anche in questo caso è necessario inserire l’indirizzo e-mail per ricevere il Prospetto: Vai al servizio
Rottamazione quater e prospetto informativo per gli intermediario
Gli intermediari fiscali possono richiedere il Prospetto informativo per gli assistiti direttamente dall’area riservata EquiPro con le credenziali Entratel.
Dopo aver richiesto il Prospetto possono verificarsi due possibilità:
- in caso di richiesta in area riservata:
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- si visualizzerà immediatamente una schermata con la conferma che la richiesta è stata presa in carico.
- nelle successive 24 ore si riceverà una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro i successivi 5 giorni. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.
- in caso di richiesta in area pubblica:
- si riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con il link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
- dopo la convalida, una seconda e-mail indicherà la presa in carico della richiesta e i suoi riferimenti identificativi.
- infine, se la documentazione di riconoscimento allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare il Prospetto informativo entro i successivi 5 giorni. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.
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Rottamazione tasse e multe: le regole per i Sindaci
Con un comunicato stampa del 16 giugno l'IFEL Fondazione ANCI riporta nel dettaglio le regole per rottamazione quater e stralcio, totale o parziale, dei Comuni.
Viene innanzitutto ricordato che il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito in legge 26 maggio 2023, n. 56, introduce alcune ulteriori disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali non riscosse tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R).
Sinteticamente i Sindaci possono decidere se aderire o meno alla tregua fiscale secondo varie strade a disposizione: gli enti potranno deliberare in contemporanea la rottamazione e lo stralcio, totale o parziale, oppure solo uno dei meccanismi.
Il comunicato IFEL è accompagnato da una nota di lettura che approfondisce quanto previsto dall’art. 17-bis del dl n. 34/2023, ed in particolare la facoltà per i Comuni di disporre:
- lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a 1.000 euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’adozione dello stralcio parziale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
- lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a 1.000 euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’adozione dello stralcio totale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
- la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Al fine di agevolare i Comuni nelle eventuali deliberazioni viene pubblicato uno schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrata comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi.
Rottamazione quater Comuni: tutte le regole
Ricordiamo che veniva pubblicata in GU n 124 del 29 maggio la legge n 56 di conversione del decreto Bollette che prevede la possibile estensione della definizione agevolata agli enti locali per la riscossione coattiva delle proprie entrate.
Le regole sono cambiate rispetto alla norma generale, con libertà ai comuni non solo di decidere se recepire la nuova rottamazione ma anche di stabilire le scadenze.
Nel dettaglio, con l'art 17 bis si prevede la facoltà per gli enti locali, nei casi:
- di riscossione diretta,
- e di affidamento ai soggetti iscritti nell'apposito albo,
di prevedere, entro il 29 luglio all'applicazione alle proprie entrate di alcuni istituti di definizione agevolata, quali:
- annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro,
- la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31.12.2022.
In particolare gli enti dovranno definire, nello specifico caso di definizione agevolata dei carichi:
- il numero di rate e la relativa scadenza;
- le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica:
- il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché,
- la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati:
- l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata,
- l’importo delle singole rate,
- la scadenza di queste ultime.
In ogni caso, in seguito alla presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.
I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Inoltre, vengono estese agli enti territoriali alcune disposizioni della “Legge di Bilancio 2023”, tali per cui sono escluse dalla rottamazione in esame i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
- le risorse proprie dell'Unione Europea e l'IVA riscossa all'importazione,
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato,
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della corte dei conti,
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovure a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Inoltre, per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni sulla rottamazione si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati (compresi quelli dovuti da esecuzione forzata e a quelli dovuti per mora, e alle somme maturate a titolo di aggio)
Attenzione al fatto che i provvedimenti adottati dagli enti territoriali per applicare la definizione agevolata e l’annullamento automatico, in deroga alle norme generali relative all’efficacia delle delibere degli enti territoriali in materia di tributi, acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente.
Ti consigliamo anche: Rottamazione quater 2023: ultimi giorni per aderire.
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Multe stradali e bollo auto: due mesi in più per aderire alla Rottamazione
La Rottamazione-quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023 riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
In generale chi aderisce alla sanatoria dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative, come per le precedenti rottamazioni, saranno dovute le somme relative al capitale e alle sanzioni, riguardando l’agevolazione soltanto gli interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
Quindi, contrariamente a quanto previsto per gli altri debiti compresi nella sanatoria, non c’è nessuno sconto sulla sanzione, e sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà quindi la sanzione amministrativa (l’importo della multa) scontata degli interessi, questo perché il debito, contrariamente a quanto accade per le altre pendenze incluse nella sanatoria, non è un tributo ma una sanzione, pertanto non può valere la regola generale.
Restano fuori le violazioni di carattere penale (ad esempio violazioni per guida in stato di ebbrezza). Tra gli illeciti stradali penali ci sono anche la guida sotto l’effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e alcol, le gare clandestine su strada, la guida senza patente , la fuga dopo incidente con danni a persone e l’omissione di soccorso a feriti in incidente.
In merito al bollo auto, la rottamazione è possibile sempre e comunque, anche se il bollo spetta alle Regioni, la Corte costituzionale ha stabilito più volte che questo tributo ha natura erariale, questo significa che anche il bollo auto rientra nella sanatoria in qualsiasi parte d’Italia, a prescindere dalla volontà dell’ente.
Chi aderisce alla sanatoria del bollo auto ottiene lo stralcio di sanzioni e interessi di mora, secondo la regola generale.
Per aderire alla sanatoria occorrerà seguire una delle due procedure online previste dall’agenzia entro il 30 aprile 2023.
ATTENZIONE il termine è stato prorogato al 30 giugno, in proposito leggi: Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande
La domanda di adesione potrà essere presentata:
On-line in area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi e in questo caso si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
On-line in area pubblica compilando il form e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso si
- Riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, da convalidare entro le successive 72 ore.
- Dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
- Infine, se la documentazione allegata è corretta, una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
È possibile pagare gli importi:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), con l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
ATTENZIONE a seguito della proroga del termine di adesione anche il calendario dei pagamenti subisce modifiche. per le domande.
Rottamazione ruoli fino a mille euro
La legge di bilancio 2023 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli dei ruoli esattoriali affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023. Leggi: Annullamento automatico debiti fino a 1.000: in scadenza il 30 aprile per approfondire.