• Legge di Bilancio

    Cessazione P.IVA: novità nella Legge di bilancio 2024

    La Legge di bilancio 2024 prevede novità importanti per le PIVA. 

    In dettaglio, con i commi 97 e 99 si prevede rispettivamente quanto segue:

    • si apportano una serie di modificazioni all’articolo 17 (che disciplina le compensazioni di crediti e debiti tributari e contributivi), del decreto legislativo n. 241 del 1997,e alla lettera b) del comma 97 si prevede che, la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti è esclusa non soltanto per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie;
    • il comma 99 fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell’attività. 

    Novità 2024 per chi inizia, cessa o varia una partita IVA

    Con il comma 99 si aggiunge il comma 15-bis.3 (dopo il comma 15.bis.2) all’articolo 35 (recante disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività) del D.P.R. n. 633 del 1972.

    In base a tale nuovo comma 15-bis.3 si prevede quanto segue:

    • la partita IVA può essere richiesta (successivamente alla cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1),
    • dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA,
    • solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro (condizione prevista dal precedente comma 15-bis.2),
    • anche in conseguenza della notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, 
    • nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività ai sensi del comma 3 (variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività).

    Attenzione al fatto che, si applica in ogni caso la sanzione di cui all’articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

    Divieto di compensazione in F24 per le PIVA cessate d'ufficio

    Con il comma 97 si stabilisce che, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti.

    Il comma 15-bis.1 del medesimo articolo 35 prevede che, ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 15-bis, l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio per esibire la documentazione prevista, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. 

    In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA. 

    Viene chiarito che l’articolo 2 del decreto-legge n. 124 del 2019, ha introdotto un divieto di compensazione dei crediti nel modello F24 per tutti i contribuenti nei cui confronti sia stato emesso il provvedimento di cessazione della partita IVA, come previsto dall’articolo 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972. 

    La legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha previsto poi, all’articolo 1, comma 148 (che ha introdotto il suddetto comma 15.bis.1 all’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972), nuovi presupposti e modalità per la cessazione d’ufficio della partita IVA, correlati a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie, da parte di enti e società costituiti per avere ridotta operatività nel tempo. 

    Si introduce, pertanto, anche per tali ultimi soggetti l’esclusione dalla facoltà di compensazione in F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA.

  • Legge di Bilancio

    Polizze vita: in arrivo il Fondo di garanzia

    La Legge di bilancio 2024, tra le novità, prevede l'istituzione del Fondo di garanzia polizze vita.

    Si prevede l'istituzione di un Fondo finanziato con quote degli aderenti, vedremo chi è obbligato, che copre eventuali inadempienze delle compagnie assicurative, i dettagli dalla norma che lo istituisce.

    Fondo di garanzia polizze vita: le novità della legge di bilancio 2024

    L’articolo 1, commi 113-122, modificato durante l’esame in Senato, interviene sul decreto legislativo n. 209 del 2005 Codice delle assicurazioni private – CAP  inserendo, nell’ambito delle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione delle imprese assicurative, un nuovo Capo che istituisce e disciplina il Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita (comma 113). 

    La norma specifica che sono tenute ad aderire: 

    • 1) le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l’attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI), quando l'importo dei premi annui, raccolti o intermediati, nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro; 
    • 2) le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l’attività in uno o più dei rami vita in Italia, salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente. 

    Il Fondo ha natura di diritto privato e la sua dotazione finanziaria è costituita mediante contributi degli aderenti, in modo che la stessa risulti proporzionata alle passività del Fondo e comunque pari almeno allo 0,4 per cento dell'importo delle riserve tecniche (livello-obiettivo da raggiungere gradualmente entro il 31 dicembre 2035). 

    Con riferimento all’ammontare dei contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti, che rappresenteranno almeno i quattro quinti della contribuzione annuale complessiva, viene previsto che gli stessi siano proporzionati all'ammontare degli impegni assunti nei confronti degli assicurati e al profilo di rischio delle imprese. 

    Il quinto restante è rappresentato dai contributi dovuti dagli intermediari aderenti, determinati in relazione al volume complessivo dei prodotti vita intermediati e ai ricavi ad essi associati.

    Fondo di garanzia polizze vita: finalità

    Il Fondo interviene effettuando pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti. 

    Inoltre, se previsto dallo statuto, il Fondo può effettuare interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi ovvero intervenire in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, se il costo di tali interventi non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l’esecuzione delle prestazioni protette in caso di liquidazione. 

    Il Fondo rimborsa le prestazioni protette entro l’importo massimo di 100.000 euro a ciascun avente diritto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 274-septies con riferimento a taluni prodotti assicurativi per i quali non opera il limite. 

    Il Fondo deve disporre di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell’attività ed effettuare con regolarità, almeno ogni 5 anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi. 

    L’IVASS approva lo statuto del Fondo, vigila sul rispetto della disciplina in esame, può emanare disposizioni attuative della stessa e informa senza indugio il Fondo se rileva che un’impresa aderente presenta criticità tali da poterne determinare l'attivazione.

    La mancata adesione al Fondo, o l'esclusione da esso, comporta la revoca dell'autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita o la cancellazione dal RUI. 

    Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita i soggetti obbligati ad aderire possono costituire e aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo in esame. 

    Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni in esame, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sentita l’IVASS, è prevista la nomina di un collegio promotore composto da tre persone, dotate di comprovata esperienza nel settore assicurativo o finanziario, col compito di convocare l’assemblea istitutiva del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, che dovrà procedere alla nomina di un comitato di gestione provvisorio.

  • Legge di Bilancio

    Canone RAI: scende a 70 euro nel 2024

    Con la Legge di Bilancio 2024tra le novità in vigore dal 1 gennaio vi è quella  della diminuzione del Canone Rai 2024.

    Vediamo i dettagli.

    Canone RAI 2024: a quanto ammonta e per cosa si paga

    L'importo del canone per l'intero anno 2023 è stato pari a 90 euro, la legge di bilancio 2024 prevede che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato, è rideterminata in 70 euro per l’anno 2024.
    Inoltre per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell’ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del made in Italy di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzione interne, radiotelevisive e multimediali, è riconosciuto alla società un contributo pari a 430 milioni di euro per l’anno 2024. 

    Si ricorda che il R.D.L. 246/1938 (L. 88/1938: art. 1) ha disposto che è obbligato al pagamento del canone di abbonamento chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni. 

    Trattandosi di un’imposta sulla detenzione dell’apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive su cui sintonizzarsi.

    Il canone assume due forme:

    • il canone per uso privato (ordinario) – oggetto della disposizione qui in commento – è dovuto da chi detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare (R.D.L. 246/1938-L. 88/1938: art. 2 e ss.).
    • il canone c.d. speciale è, invece, dovuto per radioaudizioni effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare (R.D.L. 246/1938-L. 88/1938: art. 27; R.D.L.  1917/1925-L. 562/1926: art. 10, secondo comma).

    Fino all’anno 2015 l’ammontare sia del canone per uso privato che del canone speciale sono stati determinati con decreto ministeriale.

    A partire dal 2016 (L. 208/2015: art. 1, commi 152 e ss.) l’importo del canone per uso privato è stato fissato direttamente in via legislativa. 

    L’art. 8, comma 1, della legge di bilancio 2024, come anticipato, limitatamente all’anno 2024 riduce da 90 a 70 il canone per uso privato.

    Ricordiamo inoltre che, con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).

    In sintesi, devono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.

    Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.

    Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).

    Canone RAI 2023: come si paga

    Attendendo eventuali aggiornamenti per le modialità di pgamento riepiloghiamo le regole per l'anno 2023.

    Per l'anno 2023 l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato ammontava a euro 90 (art.1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n.145, art.1 comma 89).

    Il pagamento avviene mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.

    Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio 2022.

    Il modello F24 deve essere utilizzato per il pagamento del canone anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (vedi elenco allegato al decreto del 13 maggio 2016, n. 94).

    Il canone può essere pagato anche con addebito sulla pensione: per poter pagare il canone TV direttamente con addebito sulla pensione, è necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento. 

    L’agevolazione riguarda tutti i cittadini, titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro.

    Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l’esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.

  • Legge di Bilancio

    Participation exemption: cosa prevede la Legge di bilancio 2024

    La legge di Bilancio 2024 in vigore il 1 gennaio pubblicata in GU n 303 del 30.12.2023 sul tema della cosiddetta partecipation exemption, con il comma 59 estende la disciplina, ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze, anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)

    Participation exemption: cosa prevede la Legge di bilancio 2024

    Con la norma in eame si estende il trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile alle plusvalenze qualificate, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici, anche ai soggetti non residenti purché risiedano in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). 

    La norma in oggetto modifica l’articolo 68 del TUIR introducendo il comma 2-bis all’articolo 68.

    Sono beneficiari della norma:

    • le società e gli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato
    • e privi di stabile organizzazione nel medesimo territorio, 
    • che siano residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e soggetti ad un’imposta sul reddito delle società nello Stato di residenza. 

    La disciplina in esame si applica a condizione di:

    • ininterrotto possesso per un anno (dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione); 
    • classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; 
    • residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato;
    • esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale. 

    Pertanto, al verificarsi delle suddette condizioni le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, purché diverse da quelle derivanti da partecipazioni qualificate in imprese aventi sede in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze. 

    Nel caso in cui le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. 

  • Legge di Bilancio

    Esenzione IMU immobili per scopi non commerciali: a chi spetta

    La Legge di bilancio 2024 in dirittura di arrivo per approvazione definitiva, nella bozza resa disponibile il 19 dicembre, contiene una norma interpretativa in materia di esenzione IMU per gli immobili utilizzati per scopi non commerciali da determinati soggetti. I dettagli.

    Esenzione IMU immobili per scopi non commerciali: a chi spetta

    La norma contiene una interpretazione all’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che sono esenti dall’imposta municipale propria (IMU), per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, trust (che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, purché destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto.

    Con la disposizione in arrivo, si interpreta la previsione nel senso che:

    • gli immobili si intendono “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile – con modalità non commerciali – esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;

      2) gli immobili si intendono “utilizzati” quando strumentali alle destinazioni indicate nel punto 1), anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

    Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’esenzione dall’IMU prevista dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7 non spetta nel caso di utilizzazione indiretta del bene da parte dell’ente possessore, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse. 

    Ciò in quanto essa è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo (svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate), e di un requisito soggettivo (diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali).

  • Legge di Bilancio

    Tax credit cinema 2024: le novità in arrivo

    Il DDL di Bilancio 2024 approdato in Parlamento per l'iter di approvazione definitivo, contiene novità anche per il settore Cinema.

    Con l’articolo 14, composto di un solo comma, si modifica la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli:

    • 13 che istituisce il “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo”, 
    • 15 in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione,
    • 17 in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, 
    • 18 che regola il credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica, 
    • 20 che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, 
    • 21 che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta, 
    • 25 che reca disposizioni di attuazione,
    • 26 che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive
    • e 27 in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.

    Vediamo una sintesi di alcune delle possibili novità se confermate nel testo definitivo di legge.

    Credito d’imposta imprese di produzione nel cinema

    In merito al credito di imposta previsto dall'art 15 la nuova disposizion dovrebbe prevedere che il decreto di cui all’art. 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art.12 (che indica gli obiettivi e le tipologie di intervento). 

    In particolare: 

    • a) per le opere cinematografiche, l’aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità – prosegue il nuovo comma 2 dell’art. 15 – nello stesso decreto di prevedere aliquote diverse o escludere l’accesso al credito d’imposta in base a quanto previsto dall’art. 12, comma 4, lettera b), ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma rimanendo la misura massima del 40 per cento;
    • b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell’aliquota o di escludere l’accesso al credito d’imposta in base a quanto previsto dal citato art. 12, comma 4, lettera b), ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibili

    Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico

    In merito all'art 17 si dovrebbe stabilire che alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’art. 21, è riconosciuto un credito d’imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l’aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino 60 per cento.

    Potenziamento offerta cinematografica

    In merito all'art 18, si dovrebbe prevedere che al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’art. 21

    Contributi qualità artistica dell'opera

    Il nuovo secondo periodo del comma 2 dell’art. 26 prevede che i contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro (della cultura) tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore.

    Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell’impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al nuovo comma 2-bis.

  • Legge di Bilancio

    Fondo impianti di risalita: domande entro il 15 settembre

    E' in scadenza il giorno 15 settembre il termine di presentazione delle domande per il fondo impianti di risalita.

    Ricordiamo che il termine originario del 21 agosto era stato appunto prorogato al giorno 15 settembre.

    Le regole di presentazione delle domande sono contenute nell'avviso n 12223 del 27 giugno del Ministero del Turismo.

    Si precisa che, nel contesto del “Fondo per l’ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale”  l'Avviso di cui sopra specificava la finalità di sostenere interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale.

    Per il perseguimento di tali finalità le risorse stanziate sul Fondo possono essere altresì destinate alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzabili od obsoleti e allo sviluppo di progetti di snow-farming.

    Con il Decreto interministeriale prot. n. 7297 dell’11 aprile 2023 recante il Ministero ha dato attuazione a quanto previsto all’articolo 1, comma 592 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

    Fondo impianti di risalita: i beneficiari

    Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le Imprese – e loro aggregazioni dotate di personalità giuridica già costituite nella forma di consorzi, reti d’impresa costituite in forma di “rete soggetto” e società consortili – impegnate, anche in via non prevalente, in attività di impresa riferita ai seguenti codici ATECO e imprese di innevamento artificiale.

    Con riguardo ai codici ATECO 93.11.30 e 93.11.90, purché riferiti a imprese esercenti attività e gestione impianti di risalita:

    • 49.39.01 » Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
    • 93.11.30 » Gestione di impianti sportivi polivalenti
    • 93.11.90 » Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.

    Si precisa che:

    • con riferimento alle imprese esercenti attività ricadenti nei Codici Ateco 93.11.30 e 93.11.90, tale attività di gestione di impianti di risalita a fune e/o impianti di innevamento artificiale deve chiaramente desumersi dal bilancio di esercizio sia con riferimento alle immobilizzazioni ed altri costi capitalizzati esposti nello stato patrimoniale, sia con riferimento alle voci di costi e ricavi desumibili dal conto economico;
    • con riferimento alle imprese esercenti attività ricadenti nel Codice Ateco 49.39.01, l’attività di gestione di impianti di innevamento artificiale deve desumersi dal bilancio di esercizio sia con riferimento alle immobilizzazioni e altri costi capitalizzati esposti nello stato patrimoniale, sia con riferimento alle voci di costi e ricavi desumibili dal conto economico.

    I soggetti beneficiari devono possedere, alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (1° gennaio 2023) a pena di inammissibilità delle relative istanze, i seguenti requisiti di ammissibilità:

    • a) avere sede operativa in Italia al momento del pagamento dell’aiuto;
    • b) svolgere una delle attività individuate dall’articolo 3, come comunicata all’Agenzia delle entrate ai
    • sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633;
    • c) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale e assicurativa;
    • d) non avere procedure concorsuali pendenti;
    • e) non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
    • f) non presentare condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
    • g) non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell’allegato I del predetto Regolamento, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione.
    • h) essere in regola con gli obblighi in materia fiscale.
    • i) risultare attivi alla data del 31 dicembre 2021. Tale requisito deve permanere, a pena di revoca del contributo, per tutta la durata dell’investimento;
    • j) essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
    • k) avere soci, amministratori e direttori tecnici non condannati con sentenze passate in giudicato, o con decreti penali di condanna irrevocabili, o con sentenze ex articolo 444 c.p.p. per uno dei reati elencanti nelle lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g), dell’articolo 80, comma 1, decreto legislativo n. 50/2016;
    • l) non essere destinatarie, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano
    • di rientro;
    • m) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. “clausola Deggendorf”);
    • n) possedere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, non essendo soggette all’applicazione di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
    • o) possedere idonea capacità operativa e amministrativa da documentare all’interno della proposta progettuale onde poter assicurare un’efficace attuazione e gestione del progetto da realizzare;
    • p) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto candidato alle agevolazioni di cui al presente Avviso, comprovata da un indice di bilancio pari ad almeno lo 0,05 calcolato come media aritmetica del rapporto tra i valori di bilancio degli ultimi due esercizi relativi alla voce Patrimonio Netto (PN) ed il costo complessivo del progetto (CP) al netto dell’aiuto richiesto (C), che dovrà essere dichiarata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e dimostrata e prodotta all’Amministrazione in fase di controllo.
    • q) non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., non diversamente risolvibile
    • r) non trovarsi in una situazione capace di determinare una distorsione della concorrenza;
    • s) non aver presentato nel corso della procedura o negli affidamenti in subappalto documentazione o dichiarazioni non veritiere;
    • t) non essere iscritto nel casellario informatico dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara o negli affidamenti in subappalto;
    • u) presentare un intervento progettato in forma economicamente sostenibile e nel rispetto delle NTC 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, così come modificato dal successivo Decreto del 9 marzo 2023.

    Attenzione il possesso dei requisiti è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci, così come integrati dai commi 2 e 3 dell’articolo 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

    Fondo impianti di risalita: domande entro il 15.09

    La domanda di finanziamento, completa della proposta, dei documenti e dichiarazioni di cui all'articolo 10 del presente avviso, deve essere presentata dalle ore 12.00 del 21 luglio ed entro le ore 13.00 del 15 settembre (termine originario era il 21 agosto) utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica, accessibile tramite SPID/CIE. 

    La piattaforma viene resa fruibile comprensiva della relativa manualistica all’indirizzo internet:

    I Proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata.

    Fondo impianti di risalita: riepilogo delle norme

    Ricordiamo che la misura di cui si tratta è stata istituita dalla Legge di Bilancio 2023 in vigore dal 1 gennaio, con ll'articolo 1, comma 592, istituisce presso il Ministero del turismo un Fondo di ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento, con una dotazione di:

    • 30 milioni di euro per l'anno 2023, 
    • 50 milioni per l'anno 2024,
    • 70 milioni per l'anno 2025 
    • 50 milioni per l'anno 2026, 

    da destinare alle imprese esercenti attività di risalita a fune e innevamento, già insistenti nei territori montani e nei comprensori sciistici nonché di innevamento artificiale, dismettendo impianti non utilizzati od obsoleti, e garantire più elevati standard di sicurezza. Tale misura mira altresì ad incentivare l'offerta turistica delle località montane.
    In particolare si prevede che le risorse possono essere destinate alla dismissione di impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti. 

    E' inoltre prevista la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per progetti di snow-farming.

    Che cos'è lo snow farming

    Si precisa che la pratica innovativa dello snow-farming consiste nella realizzazione di siti di stoccaggio di neve artificiale, al fine di supportare nelle stagioni più calde lo svolgimento tanto delle attività sportive, quanto di quelle legate allo svago

    In particolare, tale pratica, già in uso presso numerose realtà nazionali, prevede:

    • la raccolta di grandi quantità di neve artificiale nei mesi primaverili, 
    • la realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolarne lo scioglimento, 
    • il trasporto e la posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici, così da poter anticipare e supportare lo svolgimento della stagione turistica.

    Si precisa che con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della disposizione, ivi comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

  • Legge di Bilancio

    Beni strumentali nuovi: i codici tributo per i crediti di imposta, uno ridenominato

    Con Risoluzione n 45 del 26 luglio le Entrate provvedono a ridenominare il codice tributo per il credito di imposta in beni strumentali

    In particolare si ridenomina il codice tributo, di cui alle risoluzioni n. 3/E del 13 gennaio 2021 e n. 68/E del 30 novembre 2021: 

    • 6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”. 

    Viene precisato che restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella citata risoluzione che di seguito si legge nel dettaglio.

    Con Risoluzione n 3/E del 13 gennaio 2021 sono istituiti 6 codici tributo per l'utilizzo in compensazione con F24 dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali:

    1. ex art 1 commi 184 e seguenti Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020)
    2. ex art 1 commi 1051 e seguenti Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021)

    Vediamo il primo caso:

    • è riconosciuto un credito di imposta, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, utilizzabile con le seguenti modalità:
      • il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo oppure tre per gli investimenti di cui al comma 190,
      • il contributo può essere speso dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188,
      • o a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante secondo quanto previsto dalla norma (comma 118)

    Per consentire l’utilizzo in compensazione di tali crediti tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    • “6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
    • “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
    • “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019

    La risoluzone percisa che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

    Vediamo il secondo caso:

    L’articolo 1, comma 1051 e seguenti, della legge n. 178/2020, Legge di Bilancio 2021 ha esteso il credito di imposta agli investimenti in beni strumentali previsti dalla normaeffettuati:

    • dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 
    • oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Il credito è utilizzabile con le seguneti modalità:

    • in compensazione con F24, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dalla data di entrata in funzione dei beni  (per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055)
    • o a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni (per gli investimenti di cui ai commi 1056,1057,1058).
    • per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, è possibile usufruire del credito in un’unica soluzione.

    Per consentire l’utilizzo in compensazione di tali crediti tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    • “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
    • “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020” (ridenominato come su indicato)
    • “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

    La risoluzione precisa che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”

    Per approfondimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio si legga: Beni strumentali nuovi: prorogato al 31 dicembre 2022 il credito di imposta

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Affrancamento quote OICR: chiarimenti dell’Agenzia

    Con Risposta ad Interpello 19 luglio 2023, n. 391, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di affrancamento delle quote OICR.

    Nel dettaglio, l'Istante cittadino italiano, era residente fiscalmente nel Regno Unito iscrivendosi all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).  

    Con decorrenza 2023 egli ha sottoscritto un contratto di locazione di immobile sito in Italia con l'intenzione di risiedervi stabilmente. 

    A seguito di tale trasferimento, cancellandosi dall'AIRE, considerato che trascorrerà in Italia la maggior parte del periodo d'imposta, ai sensi dell'articolo 2 del  Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) risulterà fiscalmente residente in Italia già a partire da gennaio 2023 

    L'Istante afferma di essere sottoscrittore delle quote di un fondo di investimento alternativo con sede a Malta

    Le quote sono detenute direttamente dall'Istante al 31 dicembre 2022 senza intermediari.

    Da un punto di vista fiscale, trattandosi di un fondo estero, il regime fiscale dei  redditi realizzati in sede di rimborso o cessione e dei proventi percepiti in costanza di partecipazione sarà quello previsto dall'articolo 10­ ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 

    Nel  caso  di  specie, non essendovi alcun intermediario residente tenuto ad applicare le ritenute, come chiarito nella circolare 4 giugno 2013, n. 19/E (paragrafo 3) e nella circolare 10 luglio 2014, n. 21/E del  (paragrafo 3), si applica la previsione di  cui all'articolo 18 del Tuir in base alla quale i redditi di fonte estera sono assoggettati ad  imposizione  sostitutiva  a  cura  del  contribuente  in  sede  di presentazione della  dichiarazione annuale dei redditi con la medesima aliquota prevista  per la ritenuta, sempreché si tratti di proventi non assunti nell'esercizio d'impresa commerciale. 

    Pertanto, a  seguito  del trasferimento della residenza  in Italia,  la fiscalità dei  proventi e delle perdite derivanti dall'investimento verrà gestita direttamente dall'Istante in dichiarazione. 

    Ciò premesso, l'Istante chiede se può esercitare l'opzione per l'''affrancamento'' dei redditi derivanti dalla cessione o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) ai sensi dell'articolo 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

    In particolare, chiede se, pur  diventando fiscalmente residente in Italia solo a partire dal 1° gennaio 2023, essendo già in possesso delle quote del  ''sub­fund'' al 31 dicembre 2022 possa esercitare l'opzione per l'affrancamento.

    Le entrate specificano che il parere viene reso nel presupposto assunto acriticamente che il contribuente sia  residente in Italia  nel periodo d'imposta  2023. 

    Viene ricorato che il comma 112 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 prevede che «I redditi di  capitale  di  cui all'articolo  44, comma 1,  lettera  g),  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c­ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui  redditi, con l'aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione»

    Ai  sensi della  citata  disposizione, pertanto, è  possibile  considerare  realizzati i  redditi derivanti dalla cessione o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) possedute alla data del 31 dicembre 2022, mediante il  versamento di una imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento

    Condizione necessaria per poter esercitare l'opzione è il possesso delle quote di OICR alla data del 31 dicembre 2022.

    Il successivo comma 113 dispone che «In assenza di un rapporto di custodia,  amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute  alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione». 

    Tenuto conto che, alla data del 31 dicembre 2022, l'Istante, pur non  essendo ancora residente in Italia, possedeva già le quote del ''sub­fund'' e che al momento  del realizzo i predetti redditi saranno imponibili in Italia per effetto del trasferimento in Italia nel periodo d'imposta 2023, si ritiene che possa esercitare l'opzione prevista dal  comma 112, secondo le modalità di cui al successivo comma 113. 

    Pertanto, conclude l'agenzia, in assenza di uno stabile rapporto con un intermediario, il contribuente dovrà esercitare l'opzione presentando la dichiarazione del Redditi Persone Fisiche 2023 (relativa  al  periodo  d'imposta  2022) per:

    • compilare il Quadro  RM sezione XIX
    • e versando l'imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2023.
    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Flat tax incrementale: un esempio di calcolo

    Con la Circolare n 18/E  l'Agenzia ha chiarito chi può accedere al regime della flat tax incrementale.

    Nel dettaglio è stato chiarito:

    • chi può accedere al regime agevolato (Legge n. 197/2022), 
    • come determinare la base imponibile,
    • quali i redditi da considerare e quali quelli esclusi. 

    Viene inoltre ricordato che si tratta di un regime opzionale, per quest’anno, sostitutivo dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale. 

    Optando per la flat tax si ha un’aliquota fissa del 15% sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

    Flat tax incrementale: soggetti interessati

    Possono optare per il nuovo regime le persone fisiche che esercitano attività d’impresa e/o arti e professioni. 

    Dentro al perimetro della flat tax incrementale anche l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in entrambi i casi limitatamente al titolare. 

    La circolare precisa che rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti. 

    Considerato, inoltre, il tenore letterale della norma, che fa riferimento alle «persone fisiche esercenti attività d’impresa», si ritiene che, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, non risulti sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa.

    Flat tax incrementale: modalità di calcolo

    La circolare illustra, anche con alcuni esempi, come si determina la base imponibile:

    • occorre calcolare la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 
    • e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. 

    A questa differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio. 

    Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica l’aliquota fissa del 15%. 

    L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.

    Flat tax incrementale: redditi esclusi dal beneficio

    La circolare chiarisce che si ritiene che siano esclusi dal regime agevolativo:

    • i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza” ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del TUIR7 8 ; 
    • i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria di cui all’articolo 116 del TUIR9 ; 
    • i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli associati. 

    L’accesso al beneficio fiscale in esame è precluso, inoltre, a coloro che, per l’anno d’imposta 2023, applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014.

    Può, tuttavia, accedere al regime agevolativo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla relativa norma introduttiva) il contribuente che decada dal regime forfetario in corso d’anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro.

    In tale ipotesi, infatti, questi è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023 .

    Facciamo un esempio di calcolo come proposto dalle Entrate

    Anno di imposta e modalità di calcolo importo in euro
    Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2023 100.000
    Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2022 80.000
    Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2021 70.000
    Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2020 60.000
    Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022 (il piu alto del triennio precedente ) 100.000 – 80.000= 20.0000
    5% di franchigia sul reddito più elevato del triennio precedente  5% di 80.000=4.000
    Reddito soggetto a flat tax incrementale con aliquota al 15% 20.000 – 4.000= 16.000
    Reddito che confluisce nel reddito complessivo con IRPEF ordinaria 100.000 – 16.000= 84.000