• Legge di Bilancio

    Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica: domande entro il 23 settembre

    Con un avviso del 9 agosto, il Ministero del Turismo informa di una proroga della misura agevolativa riguardante i Comuni a vocazione turistica.

    Nel dettaglio, il termine previsto al 9 settembre 2023 per la presentazione delle domande a valere sul Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica sotto i 5000 abitanti, come richiesto da ANCI, è prorogato alle ore 9.00 del 23 settembre 2023.

    Ricordiamo che come definito all’art. 7 dell’Avviso pubblico del 07 giugno dalle ore 12 del 17 luglio 202 e fino alle ore 12 del 9 settembre, termine prorogato al 23.09, è possibile accedere alla piattaforma informatica realizzata dal Ministero del Turismo al seguente link, per effettuare domanda di finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica.

    Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica: cosa riguarda

    Con il decreto interministeriale del 14 aprile 2023 è data attuanzione a quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 per i comuni a vocazione turistica.

    Ricordiamo infatti che, la Legge di Bilancio 2023 con l’articolo 1, comma 607 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di:

    • 10 milioni per il 2023 
    • 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

    Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione turistica (leggi anche Comuni a vocazione turistica: cambiano le tabelle ISTAT ) con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana  sostenibilità ambientale 

    Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica: chi riguarda

    Il Fondo piccoli comuni a vocazione turistica ha come obiettivo la valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, così da incentivare interventi innovativi nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale.

    Nel dettaglio possono presentare domanda di finanziamento i Comuni italiani che siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

    • a) popolazione residente Istat inferiore a 5.000 abitanti. Il possesso del requisito è riferito all’ultima rilevazione ISTAT disponibile alla data di pubblicazione dell’avviso. 
    • b) appartenenza, alla data di pubblicazione dell’Avviso, del Comune, con riferimento alla “Classificazione ISTAT dei Comuni italiani in base alla densità turistica come indicato dall’articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, in una delle seguenti categorie turistiche prevalenti: 
      • B – Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica; 
      • C – Comuni con vocazione marittima; 
      • D – Comuni del turismo lacuale; 
      • E – Comuni con vocazione montana; 
      • F – Comuni del turismo termale; 
      • G – Comuni a vocazione marittima e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica; 
      • H – Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica; 
      • L1 – Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica e altre vocazioni; 
      • L2 – Altri comuni turistici con due vocazioni; P – Comuni turistici non appartenenti ad una categoria specifica

    Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica: gli interventi agevolabili

    L'avviso specifica inoltre che, gli interventi oggetto di agevolazione devono essere finalizzati a:

    1. accrescere l’accessibilità e la fruizione dell’offerta turistica da parte di persone con disabilità;
    2. sostenere la creazione e lo sviluppo di nuovi itinerari e destinazioni turistiche, che valorizzino l’identità territoriale e la vitalità culturale dei piccoli comuni;
    3. riqualificare tramite infrastrutture gli ambienti urbani e le aree oggetto di dissesto idrogeologico ai fini della fruizione turistica dell’area;
    4. potenziare forme di mobilità sostenibile (es. ricoveri e/o depositi per biciclette; campeggi; turismo en plein air; turismo sulle vie d’acqua, marine, lacuali e fluviali e porti turistici);
    5. creare, produrre e diffondere gli spettacoli dal vivo e festival;
    6. promuovere e sviluppare il turismo locale del settore primario e delle attività artigianali tradizionali;
    7. ridurre l’impatto ambientale del turismo;
    8. incrementare la sostenibilità ambientale della destinazione turistica.

    Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica: presenta la domanda dal 17 luglio

    Le domande di partecipazione possono essere presentate dai soggetti in possesso dei requisiti tramite la piattaforma informatica del Ministero appositamente realizzata, a partire dal 17 luglio 2023.

    Viene precisato che, eventuali richieste di informazioni/chiarimenti dovranno essere inoltrate all’ indirizzo:

    Si specifica tranttandosi di una misura pluriennale, possono essere presentate anche istanze a valenza pluriennale per il periodo 2023-2025, in coerenza con la capienza finanziaria prevista per ciascuna annualità

    L’entità del contributo concedibile per ciascun progetto è non superiore alla misura massima del 100% della spesa ammissibile e ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascuna annualità, per la progettazione e la realizzazione di ciascun intervento. 

    Le proposte progettuali non potranno essere inferiori ad un ammontare annuo pari a euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00). 

    Attenzione al fatto che le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento ( accedi qui per tutto l'occorrente) dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 09 settembre 2023. 

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Beni strumentali nuovi: i codici tributo per i crediti di imposta, uno ridenominato

    Con Risoluzione n 45 del 26 luglio le Entrate provvedono a ridenominare il codice tributo per il credito di imposta in beni strumentali

    In particolare si ridenomina il codice tributo, di cui alle risoluzioni n. 3/E del 13 gennaio 2021 e n. 68/E del 30 novembre 2021: 

    • 6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”. 

    Viene precisato che restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella citata risoluzione che di seguito si legge nel dettaglio.

    Con Risoluzione n 3/E del 13 gennaio 2021 sono istituiti 6 codici tributo per l'utilizzo in compensazione con F24 dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali:

    1. ex art 1 commi 184 e seguenti Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020)
    2. ex art 1 commi 1051 e seguenti Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021)

    Vediamo il primo caso:

    • è riconosciuto un credito di imposta, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, utilizzabile con le seguenti modalità:
      • il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo oppure tre per gli investimenti di cui al comma 190,
      • il contributo può essere speso dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188,
      • o a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante secondo quanto previsto dalla norma (comma 118)

    Per consentire l’utilizzo in compensazione di tali crediti tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    • “6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
    • “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
    • “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019

    La risoluzone percisa che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

    Vediamo il secondo caso:

    L’articolo 1, comma 1051 e seguenti, della legge n. 178/2020, Legge di Bilancio 2021 ha esteso il credito di imposta agli investimenti in beni strumentali previsti dalla normaeffettuati:

    • dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 
    • oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Il credito è utilizzabile con le seguneti modalità:

    • in compensazione con F24, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dalla data di entrata in funzione dei beni  (per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055)
    • o a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni (per gli investimenti di cui ai commi 1056,1057,1058).
    • per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, è possibile usufruire del credito in un’unica soluzione.

    Per consentire l’utilizzo in compensazione di tali crediti tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    • “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
    • “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020” (ridenominato come su indicato)
    • “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

    La risoluzione precisa che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”

    Per approfondimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio si legga: Beni strumentali nuovi: prorogato al 31 dicembre 2022 il credito di imposta

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Flat tax incrementale: un esempio di calcolo

    Con la Circolare n 18/E  l'Agenzia ha chiarito chi può accedere al regime della flat tax incrementale.

    Nel dettaglio è stato chiarito:

    • chi può accedere al regime agevolato (Legge n. 197/2022), 
    • come determinare la base imponibile,
    • quali i redditi da considerare e quali quelli esclusi. 

    Viene inoltre ricordato che si tratta di un regime opzionale, per quest’anno, sostitutivo dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale. 

    Optando per la flat tax si ha un’aliquota fissa del 15% sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

    Flat tax incrementale: soggetti interessati

    Possono optare per il nuovo regime le persone fisiche che esercitano attività d’impresa e/o arti e professioni. 

    Dentro al perimetro della flat tax incrementale anche l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in entrambi i casi limitatamente al titolare. 

    La circolare precisa che rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti. 

    Considerato, inoltre, il tenore letterale della norma, che fa riferimento alle «persone fisiche esercenti attività d’impresa», si ritiene che, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, non risulti sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa.

    Flat tax incrementale: modalità di calcolo

    La circolare illustra, anche con alcuni esempi, come si determina la base imponibile:

    • occorre calcolare la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 
    • e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. 

    A questa differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio. 

    Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica l’aliquota fissa del 15%. 

    L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.

    Flat tax incrementale: redditi esclusi dal beneficio

    La circolare chiarisce che si ritiene che siano esclusi dal regime agevolativo:

    • i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza” ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del TUIR7 8 ; 
    • i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria di cui all’articolo 116 del TUIR9 ; 
    • i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli associati. 

    L’accesso al beneficio fiscale in esame è precluso, inoltre, a coloro che, per l’anno d’imposta 2023, applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014.

    Può, tuttavia, accedere al regime agevolativo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla relativa norma introduttiva) il contribuente che decada dal regime forfetario in corso d’anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro.

    In tale ipotesi, infatti, questi è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023 .

    Facciamo un esempio di calcolo come proposto dalle Entrate

    Anno di imposta e modalità di calcolo importo in euro
    Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2023 100.000
    Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2022 80.000
    Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2021 70.000
    Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2020 60.000
    Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022 (il piu alto del triennio precedente ) 100.000 – 80.000= 20.0000
    5% di franchigia sul reddito più elevato del triennio precedente  5% di 80.000=4.000
    Reddito soggetto a flat tax incrementale con aliquota al 15% 20.000 – 4.000= 16.000
    Reddito che confluisce nel reddito complessivo con IRPEF ordinaria 100.000 – 16.000= 84.000
  • Legge di Bilancio

    Liti pendenti con le Entrate: aggiornata la piattaforma per l’invio delle domande

    Aggiornata la piattaforma per l'invio telematico delle domande di chiusura agevolata delle liti pendenti in cui è parte l'Agenzia, a seguito della proroga al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno) del termine ultimo per aderire, previsto dalla conversione in legge del decreto Bollette (Dl n. 34/2023).

    Entro il termine del 30 settembre 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, mediante trasmissione telematica.

    A seguito di questo slittamento, con Provvedimento del 5 luglio, l'Agenzia ha provveduto all'aggiornamento anche del Modello di domanda e delle relative istruzioni.

    Definizione agevolata liti pendenti con l'Agenzia: nuovo Modello

    Come anticipato, con Provvedimento n. 250755 del 5 luglio 2023 , le Entrate hanno approvano unitamente alle relative istruzioni, il nuovo modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

    Scarica Modello e istruzioni di compilazione

    La domanda di definizione deve essere presentata, entro il 30 settembre 2023

    • per ciascuna controversia autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato (è esente dall’imposta di bollo),
    • mediante trasmissione telematica, 
    • dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. 

    Ricordiamo che sono definibili:

    • le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023 (1 gennaio 2023)
    • si considerano pendenti le controversie il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

    La trasmissione telematica va effettuata: 

    1. direttamente dai contribuenti richiedenti; 
    2. o mediante un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. In questo caso, la domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va consegnata in tempo utile per l’esecuzione della trasmissione telematica entro la predetta scadenza. 

    Versamento dell'importo netto dovuto

    Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 30 settembre 2023.

    Nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale. Il pagamento rateale dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, trimestrale ovvero in un numero massimo di 54 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle
    prime tre, mensile.

    I termini per il pagamento delle prime tre rate, comuni ad entrambe le opzioni di rateizzazione, sono:

    • 30 settembre 2023, prima rata;
    • 31 ottobre 2023, seconda rata;
    • 20 dicembre 2023, terza rata.

    Qualora il contribuente opti per il sistema di rateizzazione trimestrale, il pagamento in un massimo di diciassette rate, successive alle prime tre, è effettuato entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.

    Nel caso in cui il contribuente opti per il sistema di rateizzazione mensile, il pagamento in un massimo di cinquantuno rate, successive alle prime tre, scade l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

    Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 

    L’eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Criptovalute: la normativa fiscale organica in Legge di bilancio 2023

    Oggi i redditi realizzati dalla detenzione e dalla cessione di criptovalute non hanno una disciplina fiscale.

    La prassi, in risposta all’esigenza di portare a tassazione la fattispecie, nel silenzio del Legislatore, ha assimilato la detenzione di criptovalute alla detenzione di valute estere.

    Questo inquadramento fiscale è stato molto criticato dalla dottrina in relazione all’opportunità di assimilare valori basati su blockchain a valute fiat.

    Una Proposta di legge contenente una trattazione organica della materia era giunta in Senato, ma la precedente legislatura è terminata prima che questa potesse approdare a qualcosa di concreto.

    Così oggi il Legislatore, con la Legge di bilancio 2023, ancora in bozza, agli articoli che vanno da 30 a 34, propone una disciplina organica della materia, che ripropone alcune delle ipotesi avanzate dalla Proposta di legge decaduta, tenendo presente l’esigenza di ricondurre in questo contesto reddituale anche quelle fattispecie, basate sulla blockchain, che sono fuori dal limitato perimetro delle valute virtuali.

    Con altre parole, il Legislatore supera la limitata interpretazione della prassi che assimila le valute virtuali alle valute estere e crea una nuova fattispecie reddituale denominata cripto-attività, seguendo la pista tracciata dall’Unione Europea in questa direzione.

    Schematizzando per semplicità, la Legge di bilancio 2023 dedica alle imposte dirette e indirette derivanti da cripto-attività gli articoli numero 30, 31 e 34.

    L’articolo 30 è dedicato alla tassazione diretta in capo alle persone fisiche.

    Le plusvalenze e gli altri proventi “realizzati mediante cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti” costituiscono “redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale” ai sensi dell’articolo 67 comma 1 del Tuir, al quale è stata aggiunta la nuova lettera c-sexies dedicata appunto alle cripto-attività; nello specifico:

    • tali plusvalenze e proventi costituiscono reddito imponibile se superano la franchigia di euro 2.000 (importo che potrebbe essere modificato durante l’iter di approvazione) nel periodo di imposta, cifra al di sotto della quale non assumono rilevanza fiscale;
    • non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività con “medesime caratteristiche e funzioni”.

    Per quanto concerne le modalità di determinazione del reddito, la Legge di bilancio 2023 integra l’articolo 68 del Tuir con il nuovo comma 10, con il quale si stabilisce che:

    • le plusvalenze realizzate sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito per la cessione (o il loro valore normale, in caso di permuta rilevante fiscalmente) e il costo o il valore di acquisto;
    • nel periodo di imposta il reddito imponibile, che è netto, si calcola sommando algebricamente plusvalenze e minusvalenze;
    • nel caso in cui le minusvalenze siano di importo superiore alle plusvalenze, le eventuali eccedenze possono essere riportate agli esercizi successivi per l’utilizzo, previa esposizione sul modello Redditi; anche per questo punto la rilevanza fiscale è subordinata alla franchigia di euro 2.000, sempre da confermare;
    • in caso di acquisto per successionesi assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione”;
    • in caso di acquisto per donazione, il costo è quello assunto per il donante.
    • Il costo o il valore d’acquisto deve essere documentato dal contribuente “con elementi certi e precisi”, in mancanza dei quali si assume pari a zero;
    • a differenza delle plusvalenze da cessione, che sono redditi netti, i proventi conseguiti durante il periodo di imposta in conseguenza della detenzione delle cripto-attività producono un reddito lordo, come i redditi da capitale.

    L’articolo 31 della Legge di bilancio 2023 modifica l’articolo 110 del Tuir, che tratta della rilevanza fiscale delle valutazioni di bilancio nel contesto dell’Ires. 

    Integrando il già citato articolo 110 con il nuovo comma 3bis, ai fini del reddito d’impresa il Legislatore dispone che “non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall’imputazione al Conto economico”; con relative conseguenze in tema di Irap.

    Infine l’articolo 34 della Legge di bilancio 2023, disciplina l’imposizione indiretta in capo alle cripto-attività, alle quali si applica una imposta di bollo pari al 2 per mille.