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Imposta sostitutiva mance: codici tributo per percettore e sostituto
Con la Risoluzione n 11 del 6 febbraio le Entrate istituiscono il codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle mance del settore turistico e della ristorazione, lato percettore.
Nel dettaglio, ricordiamo che l’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che:
- nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
- le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori,
- costituiscono redditi di lavoro dipendente,
- e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%.
Imposta sostitutiva mance: codici tributo per il percettore
L’imposta sulle mance dovuta da bar e strutture ricettive, quando non è trattenuta dal sostituto d’imposta può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
A tal fine la Risoluzione n 11/2024 istituisce il seguente codice tributo: “1838” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione – Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Viene specificato che, in sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, ovvero nella colonna “importi a credito compensati” con indicazione, quale “Anno di riferimento” rispettivamente dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento ovvero dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Imposta sostitutiva mance: codici tributo per i sostituti
Invece, ricordiamo che, con Risoluzione n 16 del 17 marzo l'Agenzia ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali relativa alle mance del settore ristorazione.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “1067” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1605” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1917” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1918” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1306” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Ti consigliamo anche: Detassazione delle mance 2023: chiarimenti sull'imposta sostitutiva al 5% con i dettagli delle interpretazioni applicative delle Entrate.
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Prezzo sigarette e tabacco 2024: gli importi in vigore dal 2 febbraio
L'agenzia delle Dogane ha pubblicato i prezzi in vigore dal 2 febbraio per i prodotti da inalazione quali sigari, sigarette e altri.
Le novità derivano dalla Legge di Bilancio 2024 in base alla quale con decorrenza 2024 sono stati aggiornati i prezzi di vendita al pubblico.
Di seguito tutti i prezzi in vigore dal 2 febbraio come riportati sul sito di ADM Agenzia dei Monopoli e delle Dogane:
- Sigarette – pdf
- Sigari – pdf
- Sigaretti – pdf
- Fiuto e mastico – pdf –
- Trinciati per sigaretta – pdf
- Altri tabacchi da fumo – pdf
- Tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti a essi assimilati – pdf
Prezzo delle sigaretta: da cosa è composto
La legge di bilancio 2024 ha rimodulato, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l’aliquota di un’imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo.
I tabacchi lavorati, in base alla normativa unionale e nazionale, sono sottoposti ad accisa e sono considerati tabacchi lavorati i seguenti prodotti:
- Sigarette,
- Sigari,
- Sigaretti,
- Tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette,
- Tabacco da fiuto e da mastico,
- Altri tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base
di piante, erbe o frutta, ossia melassa per narghilè), - Tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti ad essi assimilati (prodotti da inalazione
senza combustione a base di erbe, con e senza nicotina).
Il prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è determinato, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sulla base dei prezzi richiesti dai produttori o importatori, e sempre con provvedimento i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati sono inseriti nelle tabelle di ripartizione, divise per tipologia di prodotti, che evidenziano le singole voci di cui si compone il prezzo, ossia: Accisa, IVA, Aggio, Quota al fornitore.
Tutte le categorie sono assoggettate all’IVA, nella misura del 22% del prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'IVA stessa, all’aggio spettante al rivenditore al dettaglio (tabaccaio), pari al 10% del prezzo di vendita al pubblico.
Il compenso del produttore, su cui gravano anche le spese di distribuzione, è dato dalla differenza fra il prezzo di vendita al pubblico e gli importi risultanti da accisa, IVA e aggio.
L’accisa varia in relazione alla categoria di prodotto, come di seguito specificato.
Prezzo delle sigaretta: novità 2024
Come evidenziato dalla Dogane, vediamo le modalità di calcolo dell'accisa.
Per le Sigarette, l’accisa corrisponde alla somma di una componente fissa, che dal 1° gennaio 2024 è pari a euro 29,30 per 1.000 sigarette, e di un elemento proporzionale, costituito dal 49,50% del prezzo di vendita al pubblico. È, altresì, previsto un onere fiscale minimo (IVA + accisa), che dal 1° gennaio 2024 è pari a euro 202,23 per chilogrammo convenzionale (1000 sigarette).
Per i Sigari, l’accisa è calcolata applicando l’aliquota di base del 23,50% sul prezzo di vendita al pubblico. È, inoltre, prevista un’accisa minima pari a euro 35,00 per chilogrammo convenzionale (200 sigari).
Per i Sigaretti, l’accisa è calcolata applicando l’aliquota di base del 24% sul prezzo di vendita al pubblico. È prevista, altresì, un’accisa minima pari a euro 37,00 per chilogrammo convenzionale (400 sigaretti).
Per il Tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette (RYO), l’accisa è calcolata applicando l’aliquota di base del 60% sul prezzo di vendita al pubblico. È, inoltre, prevista un’accisa minima, che dal 1° gennaio 2024 è pari a euro 147,50 per chilogrammo.
Per il Tabacco da fiuto e da mastico, l’accisa è calcolata applicando unicamente l’aliquota di base del 25,28% sul prezzo di vendita al pubblico.
Per gli Altri Tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base di piante, erbe o frutta, ossia melassa per narghilè), l’accisa è calcolata applicando unicamente l’aliquota di base del 56,50% sul prezzo di vendita al pubblico.
In ordine ai Tabacchi da inalazione senza combustione (anche detti tabacchi riscaldati o heated tobacco products o heat not burn products) e ai prodotti da inalazione senza combustione a base di erbe, con e senza nicotina, ad essi assimilati, l’accisa è pari, dal 1° gennaio 2024, al 38,00% dell’accisa gravante su un equivalente quantitativo di sigarette. Il calcolo, fondato su apposite procedure tecniche definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si basa sul consumo equivalente di sigarette dei tabacchi da inalazione senza combustione.
Si evidenzia che gli importatori di tabacchi lavorati da paesi extra UE sono tenuti a pagare anche il relativo dazio.
Per conoscere le componenti del prezzo dei prodotti, fissate, per ciascuna categoria, con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono consultabili le tabelle di ripartizione pubblicate su questo sito nella apposita sezione.
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Carta cultura giovani e carta del merito: pubblicate le regole
Pubblicato in GU n. 12 del 16 gennaio il Decreto Ministeriale n 225 del 29.12.2023 con le regole attuative delle carte cultura e del merito.
Bonus cultura diciottenni: va in soffitta
E' andato in soffitta il bonus cultura diciottenni ed arrivano le due nuove carte riservate ai giovani previste dalla Legge di Bilancio 2023. Nel dettaglio, si sostituisce la Carta elettronica legata al bonus cultura ai giovani (c.d. “18app”) con due nuovi strumenti:
- a) la Carta della cultura Giovani,
- b) la Carta del merito.
Le due Carte sono cumulabili e sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
Ricordiamo inoltre: il sito di riferimento e il fatto che per i nati nel 2004, nulla cambia rispetto al vecchio Bonus Cultura 18app. Tali soggetti hanno richiesto il bonus di 500 euro entro il 31 ottobre 2023 e possono utilizzarlo entro il 30 aprile 2024. Leggi anche Bonus cultura 18enni: novità dalla legge di bilancio 2023
Le novità riguardano esclusivamente coloro che hanno compiuto 18 anni dal 1° gennaio 2023, ossia i nati nel 2005, che possono usufruire dei nuovi bonus a partire dal 2024.
Si stabilisce che le somme assegnate con le Carte non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.
Carta cultura giovani 2024: che cos'è
La Carta della cultura Giovani, è destinata
- a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità,
- appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro,
- assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età.
Carta del merito 2024: che cos'è
La Carta del merito, è destinata:
- ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi,
- assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma.
Si prevede espressamente che tale Carta sia cumulabile con la «Carta della cultura Giovani»
Carta del merito e carta cultura 2024: quanto valgono e come si attivano
Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario né rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Ciascuna Carta è generata attraverso una piattaforma informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
La piattaforma richiede la registrazione dei beneficiari di ciascuna Carta, secondo le modalità previste.Attenzione al fatto che la registrazione è consentita, relativamente:
- alla Carta della cultura Giovani, dal 31 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età
- alla Carta del merito, dal 31 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo al conseguimento del diploma finale.
La piattaforma prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all'acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021, come sostituito dall'articolo 1, comma 630, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Carta del merito e carta cultura 2024: cosa ci compro
Le Carte sono attribuite a ciascun soggetto beneficiario registrato, per un importo pari a 500 euro ciascuna, per l'acquisto di:
- a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- b) libri;
- c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;
- d) musica registrata;
- e) prodotti dell'editoria audiovisiva;
- f) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
- g) corsi di musica;
- h) corsi di teatro;
- i) corsi di danza;
- l) corsi di lingua straniera.
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Tassazione costituzione diritti di superficie: novità 2024
La legge di bilancio 2024 tra le novità approvate prevede al comma 92 modifiche al TUIR in materia di determinazione dei redditi.
In particolare, il comma 92 dell’articolo 1 introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in materia di:
- atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società;
- redditi rientranti nella categoria redditi diversi;
- plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.
Tassazione diritti di superficie: novità2024
Le modifiche qui evidenziare riguardano i diritti di superficie.
Il comma 92, lettera a), modifica il comma 9 del Testo Unico delle imposte sui redditi in materia di determinazione dei redditi e delle perdite.
Il comma 5 dell' articolo 9 dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.
La norma in esame precisa che tale disposizione, ai fini delle imposte sui redditi, si applica laddove non è previsto diversamente.
La lettera b) modifica l’articolo 67, lettera h), del TUIR, in materia di redditi diversi, ampliando il novero dei redditi rientranti in tale categoria residuale. La lettera h) dell’articolo 67 stabilisce che sono redditi diversi (se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende.
La disposizione prevede altresì che l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi.
La lettera b) del comma 92, pertanto la novità appena approvata e in vigore dal 1 gennaio 2024, include nella disciplina dei redditi diversi, oltre ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù).
Dalla relazione tecnica al disegno di legge presentato al Senato, si evidenzia che la fattispecie quantitativamente più rilevante è relativa al diritto di superficie.
Ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del TUIR, vigente la costituzione di diritti reali diversi dall’usufrutto segue il regime giuridico previsto per la cessione a titolo oneroso dei beni.
Con la modifica in questione, letta in combinato disposto con quanto previsto dalla modifica introdotta dalla lettera a) viene confermato il regime previsto dall’articolo 9, comma 5, del TUIR con riferimento alla cessione a titolo oneroso di diritti reali di godimento, mentre con riferimento alla loro costituzione tali redditi vengono inquadrati come redditi diversi.
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Participation exemption: cosa prevede la Legge di bilancio 2024
La legge di Bilancio 2024 in vigore il 1 gennaio pubblicata in GU n 303 del 30.12.2023 sul tema della cosiddetta partecipation exemption, con il comma 59 estende la disciplina, ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze, anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)
Participation exemption: cosa prevede la Legge di bilancio 2024
Con la norma in eame si estende il trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile alle plusvalenze qualificate, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici, anche ai soggetti non residenti purché risiedano in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
La norma in oggetto modifica l’articolo 68 del TUIR introducendo il comma 2-bis all’articolo 68.
Sono beneficiari della norma:
- le società e gli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato
- e privi di stabile organizzazione nel medesimo territorio,
- che siano residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e soggetti ad un’imposta sul reddito delle società nello Stato di residenza.
La disciplina in esame si applica a condizione di:
- ininterrotto possesso per un anno (dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione);
- classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato;
- esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale.
Pertanto, al verificarsi delle suddette condizioni le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, purché diverse da quelle derivanti da partecipazioni qualificate in imprese aventi sede in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze.
Nel caso in cui le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
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Dematerializzazione schede 8,5,2 per mille IRPEF: depennata
Nella conversione del Decreto anticipi figurano delle novità anche per i sostituti d'imposta e gli obblighi relativi alla dematerializzazione delle schede dell'8,5,2 per mille sull'IRPEF.
In dettaglio, si abroga l’obbligo previsto, a decorrere dal periodo d’imposta 2023, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille Irpef, nonché la previsione di conservare le schede medesime.
Leggi anche Dichiarazione 730/2023: novità per 8, 5, 2 x1000 per i sostituti.
Dematerializzazione schede 8,5,2 per mille IRPEF: novità per i sostituti
La disposizione in esame abroga il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, che posticipa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 22 giugno 2022 quindi al periodo d’imposta 2023, l’efficacia delle disposizioni che impongono ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
In sostanza, si espunge il riferimento alle modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e si prevede che i sostituti d’imposta provvedono a consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Si abroga la lettera c-bis) del comma 2-bis dell’articolo 37 che prevede che i sostituti d’imposta provvedono a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro i termini previsti.
Infine si sopprime la previsione che il sostituto è tenuto a conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.
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Tax credit cinema 2024: le novità in arrivo
Il DDL di Bilancio 2024 approdato in Parlamento per l'iter di approvazione definitivo, contiene novità anche per il settore Cinema.
Con l’articolo 14, composto di un solo comma, si modifica la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli:
- 13 che istituisce il “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo”,
- 15 in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione,
- 17 in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico,
- 18 che regola il credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica,
- 20 che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo,
- 21 che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta,
- 25 che reca disposizioni di attuazione,
- 26 che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive
- e 27 in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.
Vediamo una sintesi di alcune delle possibili novità se confermate nel testo definitivo di legge.
Credito d’imposta imprese di produzione nel cinema
In merito al credito di imposta previsto dall'art 15 la nuova disposizion dovrebbe prevedere che il decreto di cui all’art. 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art.12 (che indica gli obiettivi e le tipologie di intervento).
In particolare:
- a) per le opere cinematografiche, l’aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità – prosegue il nuovo comma 2 dell’art. 15 – nello stesso decreto di prevedere aliquote diverse o escludere l’accesso al credito d’imposta in base a quanto previsto dall’art. 12, comma 4, lettera b), ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma rimanendo la misura massima del 40 per cento;
- b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell’aliquota o di escludere l’accesso al credito d’imposta in base a quanto previsto dal citato art. 12, comma 4, lettera b), ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibili
Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico
In merito all'art 17 si dovrebbe stabilire che alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’art. 21, è riconosciuto un credito d’imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l’aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino 60 per cento.
Potenziamento offerta cinematografica
In merito all'art 18, si dovrebbe prevedere che al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’art. 21
Contributi qualità artistica dell'opera
Il nuovo secondo periodo del comma 2 dell’art. 26 prevede che i contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro (della cultura) tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore.
Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell’impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al nuovo comma 2-bis.
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Sanatoria errori formali: pochi giorni ancora al 31 ottobre
Scade il 31 ottobre il pagamento di 200 euro per sanare gli errori formali come previsto dalla legge di bilancio 2023.
Ricordiamo che, per il perfezionamento della sanatoria è necessario il pagamento di 200 euro per ciascun anno d’imposta e la rimozione dell’irregolarità, quest’ultima da effettuarsi entro il 31 marzo 2024.
Prima di dettagliare, si evidenzia che con Provvedimento n 27696 del 30 gennaio le Entrate hanno pubblicato le regole su come sanare le Irregolarità formali di cui ai commi da 166 a 173 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 legge di bilancio 2023.
Sanatoria errori formali: chi riguarda
Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente:
- dall’attività svolta,
- dal regime contabile adottato
- dalla natura giuridica,
inclusi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.
Sanatoria errori formali: quali violazioni riguarda
Si tratta, in linea di massima, delle irregolarità e omissioni per le quali, in assenza di mancato, tardivo o errato versamento di un tributo su cui riproporzionare la sanzione, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa.
Le violazioni definibili, come dettagliate dalle Entrate, sono:
- presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997)
- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997) irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)
- omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997)
- omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)
- erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997)
- violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997
- irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997)
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014)
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011)
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
- detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)
- omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012)
- mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).
Sanatoria errori formali: gli esclusi
Oltre che per le violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione dell’imponibile e/o dell’imposta oppure sul pagamento del tributo, e per le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi, per esempio: le imposte di registro, di successione, eccetera, non è possibile avvalersi della regolarizzazione per:
- le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 ,
- le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione,
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria
- l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia
- le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’Ivie e l’IVAFE nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari,
- le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l’istituto della remissione in bonis (ad esempio, la comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d’imposta sulle relative spese).
Sanatoria errori formali: come regolarizzare, primo pagamento entro il 31.10
Per la regolarizzazione delle violazioni formali occorre pagare 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono.
Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (termine così modificato dall’articolo 19 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, in corso di conversione) oppure in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 31 marzo 2024.
Nel modello F24 andrà riportato lo specifico codice tributo e il periodo d’imposta cui si riferisce la violazione che si vuole regolarizzare. Se le violazioni non si riferiscono a un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse; per chi ha periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento regolarizza le violazioni riferite al periodo che ha termine nell’anno solare indicato nell’F24; se nello stesso anno solare si chiudono, in date diverse, più periodi d’imposta, il versamento di 200 euro va effettuato per ciascuno di essi.
Qualora, in conseguenza di segnalazioni di anomalie rese note con le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo, si intenda utilizzare uno degli istituti previsti dalla “tregua fiscale” per regolarizzare e perfezionare la propria posizione, non occorre inserire il codice atto nella delega di pagamento F24.
Inoltre, per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024.
Se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall’ufficio delle Entrate. La scadenza del 31 marzo 2024 va, però, sempre rispettata in caso di violazione constatata o per la quale è stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. In ogni caso, l’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione di quelle correttamente rimosse.
Infine, la rimozione non deve essere effettuata quando non è possibile o necessaria: è il caso, ad esempio, dell’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile che, comunque, non ha comportato il mancato pagamento dell’imposta.
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NADEF 2023: i dati sul debito pubblico e previsioni future
Il Consiglio dei Ministri n 52, datato 27 settembre, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2023, che delinea lo scenario a legislazione vigente senza definire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2024-2026.
Vediamo i dettagli dal comunicato stampa dello stesso Governo.
NADEF 2023: quadro riassuntivo
Viene precisato che, la crescita del PIL è stimata allo 0,8 per cento nel 2023, all’1,2 per cento nel 2024 e, rispettivamente, all’1,4 per cento e all’1 per cento nel 2025 e nel 2026.
Riguardo agli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL, il documento indica un deficit tendenziale a legislazione vigente del 5,2 per cento nel 2023, del 3,6 per cento nel 2024, del 3,4 nel 2025 e del 3,1 per cento nel 2026. Nello scenario programmatico il deficit è del 5,3 per cento nel 2023 e del 4,3 per cento nel 2024.Riguardo alle proiezioni per il 2025 e il 2026 il documento prevede rispettivamente il 3,6 per cento e il 2,9 per cento.
Il rapporto debito pubblico/PIL per il 2024 è previsto al 140,1 per cento.
Il tasso di disoccupazione è previsto in riduzione al 7,3 per cento nel 2024 (dal 7,6 per cento previsto per il 2023).NADEF 2023: cosa si prevede
La NADEF predisposta dal Governo tiene in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l’impatto della politica monetaria restrittiva, con l’aumento dei tassi d’interesse, e le conseguenze della guerra in Ucraina.
Il quadro di finanza pubblica riflette un’impostazione prudente, con una revisione delle stime di crescita per il 2023-2024 a causa del rallentamento dell’economia in corso.
Tale rallentamento e l’andamento dell’inflazione richiedono tuttavia una politica di sostegno ai redditi reali delle famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi.
Anche grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, la pressione fiscale per il 2024 è prevista in riduzione.
Resta in ogni caso confermato l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale in maniera più decisa nel corso della legislatura.
Gli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio che il Governo intende presentare riflettono tale impostazione:
- conferma del taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024;
- prima fase della riforma fiscale;
- sostegno alle famiglie e alla genitorialità;
- prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, anche con particolare riferimento alla sanità;
- conferma degli investimenti pubblici, con priorità a quelli del PNRR;
- rifinanziamento delle politiche invariate.
Sebbene l’indebitamento netto in rapporto al PIL venga rivisto al rialzo in particolare nel 2024, l’aggiustamento strutturale prefigurato e l’andamento dell’aggregato di spesa di riferimento sono in linea con la Raccomandazione del Consiglio europeo e con quello che si ritiene sarà il futuro assetto delle regole di bilancio dell’Unione Europea.
Inoltre, incisive saranno le misure adottate per il contenimento della spesa pubblica.
Per quanto riguarda il profilo del debito, si osserva che in particolare i bonus edilizi comportano un sostanziale incremento del fabbisogno pubblico nel corso della legislatura.
Ciononostante, la programmazione dei saldi di bilancio e gli sforzi di valorizzazione e successiva parziale privatizzazione di alcuni asset pubblici consentiranno di conseguire un profilo moderatamente discendente del rapporto debito/PIL lungo l’arco temporale della NADEF.
Successivamente, il saldo di finanza pubblica conseguito a fine periodo e il venire meno degli effetti negativi sul saldo di cassa dovuti al Superbonus consentiranno di ottenere una discesa molto più rapida del rapporto debito/PIL, con l’obiettivo di tornare ai livelli pre-crisi entro la fine del decennio.
Il saldo di bilancio sconta l’incremento dello stock di debito pubblico conseguente agli interventi di scostamento adottati nel periodo pandemico.