-
Credito d’imposta autotrasporto nel Decreto Carburanti
Pubblicato in GU n 64 del 18 marzo il Decreto Carburanti con misure a sostegno di cittadini e imprese contro il caro prezzi e le speculazioni.
In particolare con l'articolo 3 si prevedono misure per l'autotrasporto, vediamo i dettagli degli aiuti.
Misure in favore dell’autotrasporto
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Il contributo è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalitaà previste dal decreto di cui al comma 3.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. -
Decreto bollette: gli aiuti per le imprese
Pubblicato in GU n 42 del 20 febbraio il Decreto Bollette. Tra le novità aiuti per le imprese relativamente al caro bollette.
Il provvedimento contiene 12 articoli che confermano la volontà del Governo di proseguire il negoziato con l’Europa per eliminare l’impatto sul costo sostenuto a monte dai produttori termoelettrici per l’acquisto del gas . Vediamo la sintesi del provvedimento.
Leggi anche Bonus bollette 2026: decreto in Gazzetta
Decreto Bollette: le misure per le imprese
Nel decreto sono contenute le seguenti misure per le imprese:
- Contributo sulla bolletta elettrica di 431 milioni per 2026, 500 milioni per il 2027, 68 milioni per il 2028, per tutte le imprese. Il beneficio si traduce in uno sconto pari a 3,4 euro/MWh per l’anno 2026, 4 euro/MWh per l’anno 2027 e 0,54 euro/MWh per l’anno 2028. Le risorse derivano da un incremento di due punti percentuali dell’aliquota IRAP applicata alle imprese di alcuni comparti del settore energetico.
- Contributo sulla bolletta elettrica di 850 milioni per le imprese, corrispondente a 6,8 euro al MWh. Le risorse derivano dalla riduzione delle tempistiche di giacenza degli oneri di sistema, versati dai venditori, nelle casse delle imprese distributrici di energia elettrica.
- Promozione del ricorso ai Power Purchase Agreement (PPA) da parte delle PMI, per favorire una contrattazione a lungo termine di energia pulita a costi inferiori. Incentivo all’aggregazione della domanda tramite associazioni di categoria, aggregatori territoriali e Acquirente Unico. Il GSE svolge il ruolo di garante di ultima istanza per soggetti qualificati. Il beneficio della norma è il disaccoppiamento del prezzo dell’elettricità da quello del gas, garantendo energia rinnovabile a prezzi più bassi.
- Promozione della contrattualizzazione degli impianti FER (fonti energetiche rinnovabili) a fine incentivazione a prezzi calmierati all’interno del servizio di aggregazione svolto da Acquirente Unico nell’ambito della bacheca PPA, prevedendo una premialità, pari al 15% della differenza tra la media annua ponderata, sulle quantità contrattualizzate, dei prezzi del mercato spot nella zona in cui è localizzato l’impianto e il prezzo riconosciuto nell’ambito del servizio di aggregazione.
- Facoltà dei soggetti titolari degli impianti fotovoltaici beneficiari dei Conti Energia di aderire a un meccanismo che, a fronte di una riduzione dell’incentivo del 15% o del 30% nel secondo semestre 2026 e nel 2027, ne estende la durata di 3 o di 6 mesi. La misura incide sulla riduzione della componente ASOS nel 2026 e nel 2027.
- Facoltà di repowering dei soggetti titolari degli impianti fotovoltaici beneficiari dei “Conti Energia” di aderire ad un meccanismo che, a fronte della fuoriuscita dai “Conti Energia” e dell’impegno al repowering, consente di partecipare a meccanismi di supporto per la capacità corrispondente all’incremento di potenza.
- Valorizzazione a mercato del gas stoccato dal GSE e da SNAM e riduzione degli oneri gas e ulteriori componenti tariffarie per tutte le imprese.
- Semplificazione della misura del Gas release per incrementare i volumi di gas estratti sul territorio nazionale e offerta a prezzi calmierati ai clienti finali industriali.
- Misure di tutela dei settori industriali ad alta intensità energetica (HTA) nell’approvvigionamento del biometano, per decarbonizzare i consumi e ridurre i costi dell’ETS.
- Attribuzione ad ARERA del compito di definire un quadro preliminare di principi e criteri per l’accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio.
Misure a favore di tutti gli utenti del sistema elettrico
- Riduzione del costo di produzione dell’energia elettrica da parte degli impianti termoelettrici tramite il rimborso del valore, definito da ARERA, del costo del gas per la produzione di energia elettrica, nel limite della quotazione dei diritti riconosciuti per l’ETS. La misura è sottoposta a notifica alla Commissione europea.
- Riduzione del costo di produzione dell’energia elettrica da parte degli impianti termoelettrici tramite un rimborso degli oneri di trasporto del gas utilizzato per la generazione elettrica.
- Rafforzamento della concorrenza sui mercati elettrici (REMIT) per limitare eventuali comportamenti speculativi.
- Riduzione degli oneri generali degli impianti rinnovabili alimentati da bioliquidi, biomasse e biogas.
Misure a favore di tutti i consumatori di gas e degli utenti del sistema elettrico e gas
- Eliminazione dello spread TTF-PSV pari a circa 2 €/MWh, attraverso l’introduzione di un servizio di liquidità del gas per evitare l’accumulo di costi di trasporto aggiuntivi rispetto al TTF dovuti all’attraversamento del territorio di altri Stati. Il meccanismo opera nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro, derivanti dalle risorse rinvenienti dalla vendita del gas stoccato del GSE e di SNAM.
Data center
- Semplificazione e accelerazione del processo autorizzativo dei datacenter, garantendo un approccio integrato alla valutazione dei progetti. Si prevede un procedimento unico in cui l’Autorità competente è la stessa dell’autorizzazione integrata ambientale (sino a 300 MW la Regione, con possibilità di delega alla Provincia; sopra i 300 MW il MASE).
Saturazione virtuale della rete
- Norme per affrontare la saturazione virtuale della rete, che ha bloccato la capacità di rete per anni, a causa di richieste da parte di impianti che non sono mai stati realizzati. Si garantiscono le richieste di connessione alla rete per impianti già autorizzati o abilitati; mentre per le restanti richieste di connessione si prevede l’apertura di procedure periodiche che mettono a disposizione slot di capacità della rete libera.
-
Transizione 4.0: come sanare le comunicazioni irregolari
Con la Risposta a interpello n 40 del 16 febbraio le Entrate chiariscono cosa fare in caso di irregolarità nelle comunicazioni obbligatorie previste per la fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione relativi ai piani transizione 4.0.
In sintesi viene chiarito che i crediti d’imposta maturano con l’investimento agevolato, ma senza le comunicazioni obbligatorie non possono essere utilizzati in compensazione.
Transizione 4.0: come sanare le comunicazioni irregolari
L'ade distingue tra violazioni ancora rimovibili e violazioni soltanto ravvedibili, indicando come procedere al riversamento, alla regolarizzazione ed all’accesso alle sanzioni ridotte da ravvedimento.
L'articolo n 6 del DL n 39/2024 per la Transizione 4.0 ha introdotto due tipologie di comunicazioni:
- comunicazione preventiva,
- comunicazione di completamento,
entrambi obbligatorie e strumentali alla fruizione dei crediti in compensazione.
E' stato introdotto un nuovo sistema di monitoraggio dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai piani transizione 4.5 e transizione 5.0, prevedendo l'obbligo:
- per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 di una comunicazione di completamento degli investimenti
- per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, il contribuente deve prima inviare al Gestore dei servizi energetici (Gse) una comunicazione preventiva con l’ammontare dell’investimento e la prevista fruizione del credito, e poi, a completamento, una seconda comunicazione che aggiorna i dati iniziali.
Le comunicazioni sono condizione necessaria per la fruizione in compensazione.
L'istante del caso di specie, una società per azioni, che tra maggio e agosto 2024 ha effettuato investimenti agevolabili in beni strumentali nuovi, ordinati prima del 30 marzo 2024 e interconnessi al sistema informativo aziendale entro il 31 dicembre dello stesso anno, pur avendo già utilizzato in compensazione le prime due quote del credito, non aveva trasmesso la comunicazione preventiva e aveva compilato in modo errato la comunicazione di completamento, ndicando una tipologia di investimento temporalmente non corrispondente a quella effettiva e cioè selezionando l’opzione “investimenti effettuati a partire dal 1º gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024” anziché l’opzione corretta “investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024”.
La società ha però ugualmente compensato due quote del credito, rispettivamente nel dicembre 2024 e nel gennaio 2025.
L’Agenzia chiarisce che:
- relativamente alla quota compensata a gennaio 2025, la violazione è ancora rimovibile, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2025, mediante presentazione della comunicazione preventiva e della comunicazione di completamento nell’ordine corretto e versando la sanzione di 250 euro;
- relativamente alla quota compensata nel dicembre 2024, la violazione non è più rimovibile stante il decorso del termine per la regolarizzazione.
L’utilizzo del credito da parte della società costituisce un’ipotesi di indebita compensazione di credito non spettante.
Secondo l'articolo 13 comma 4-bis del citato decreto legislativo n. 471/1997 la violazione soggiace alla sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione.
Il contribuente, al fine di evitare l’atto di recupero dei crediti non spettanti, potrà procedere alla regolarizzazione spontanea mediante il riversamento dell’intero importo della prima quota del credito tramite F24 oltre sanzioni e interessi.
Allegati: -
Decreto PMI: regole dal Governo per accesso ai Mercati UE
Il CdM del 29 gennaio ha approvato uno schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva UE 2024/2811 del Parlamento europeo e del consiglio per rendere i mercati pubblici dei capitali dell'Unione più attraenti e facilitare l'accesso delle PMI.
Decreto PMI: regole dal Governo per accesso ai Mercati UE
Come recita il comunicato stampe dell'Esecutivo datato 29 gennio le misure puntano a liberare risorse e tempo per le aziende, riducendo gli adempimenti formali.
Il Dlgs contenente 4 articoli vuole garantire:
- Supporto alle microimprese: il decreto dedica una sezione specifica alla riduzione degli oneri amministrativi per le piccole realtà aziendali, semplificando gli obblighi di comunicazione e pubblicità relativi agli aiuti di Stato, laddove le informazioni siano già presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).
- Transizione digitale ed ecologica: per i crediti d’imposta legati a "Transizione 4.0", si semplifica l’iter di certificazione degli investimenti attraverso una maggiore integrazione tra le banche dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Agenzia delle entrate.
- Infrastrutture e TLC: si potenzia il ricorso alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per l’installazione di reti a banda ultra-larga, facilitando il lavoro degli operatori e accelerando la copertura digitale del Paese.
Si attende il testo definitivo.
-
Tax credit sale cinematografiche: domande dal 28 gennaio
La Direzione generale cinema e audiovisivo, con il decreto del 16 gennaio 2026 n. 22, ha previsto che dalle ore 12:00 del 28 gennaio 2026, fino alle ore 23:59 del 23 febbraio 2026, è possibile presentare, attraverso la piattaforma DGCOL, le domande relative al credito d’imposta per le sale cinematografiche ex art. 18 della L. 220/2016, in relazione ai costi di funzionamento sostenuti fino al 31 dicembre 2024.
Tax credit sale cinematografiche: domande dal 28 gennaio
A partire dal 28 gennaio 2026, dalle ore 12.00, fino al 23 febbraio 2026, alle ore 23.59, è possibile presentare, tramite la piattaforma DGCOL, le domande di credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 220 del 2016.
Le domande possono essere presentate per i costi di funzionamento delle sale cinematografiche sostenuti entro il 31 dicembre 2024.
La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo istruisce in ordine cronologico le richieste inviate ai sensi del presente articolo e, verificata la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti previsti dalla legge n. 220 del 2016 e dai decreti attuativi, nonché la effettiva disponibilità di risorse, provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti nella misura prevista e a prenotare le relative somme.
Il credito di imposta relativo alle richieste è riconosciuto nel limite massimo annuo di risorse e garantito attraverso l'adozione del meccanismo di decurtazione proporzionale previsto.
Attenzione al fatto che a pena di inammissibilità, la richiesta di credito d'imposta deve contenere il contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1 commi 101 e 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
-
Contributi diretti Editoria: domande dal 2 gennaio
Il Dipartimento per l'Editoria con un avviso di fine anno annuncia che dal 2 gennaio 2026 è attiva la piattaforma per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi per l'anno 2025 in favore delle imprese editrici di quotidiani, nazionali e diffusi all'estero, e di periodici nazionali, il cui termine scade il 31 gennaio 2026.
Le domande presentate al di fuori di tale periodo saranno considerate inammissibili.
Contributi diretti Editoria: domande dal 2 gennaio
Per la presentazione delle domanda viene precisato che, gli ulteriori documenti richiesti per l’eventuale erogazione della rata di anticipo, devono essere presentati esclusivamente utilizzando la procedura online accessibile, dalle ore 8.00 del 2 gennaio 2026 alle ore 24.00 del 31 gennaio 2026, sulla piattaforma per la gestione dei contributi implementata dal Dipartimento.
Le imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, oltre a trasmettere al Dipartimento, entro il termine del 31 gennaio 2026, la domanda e i relativi documenti utilizzando la procedura on line sulla piattaforma per la gestione dei contributi, devono inoltrare, entro il medesimo termine a pena di inammissibilità, la stessa documentazione all'Ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente, il quale, verificatane la completezza, la trasmetterà al Dipartimento, e per conoscenza al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il successivo 28 febbraio.
Per la presentazione della domanda di contributo relativa all’annualità 2025, sono state introdotte le misure di sicurezza di autenticazione multi-fattore (MFA).
Pertanto, tutte le imprese che intendono presentare domanda devono trasmettere:
- all’indirizzo PEC die.contributidiretti@pec.governo.it
- il modulo di comunicazione dei dati per l'accesso debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, con il quale deve essere individuata la figura del referente principale abilitato alla gestione dei dati sulla piattaforma.
Attenzione al fatto che, ai fini dell’accesso alla piattaforma, le imprese che hanno presentato domande di contributo per le annualità precedenti, dovranno utilizzare lo username già in possesso dell’impresa editrice.
Per tutte le richieste di informazioni sulla agevolazione è possibile scrivere alla casella di posta elettronica: helpdesk.piattaformacontributi@governo.it.
Allegati: -
Dehors: proroga fino al 2027 per le autorizzazioni del periodo emergenziale
L’articolo 50 della legge n 182/2025 pubblicata in GU del 3 dicembre, introduce misure relative ai cd. dehors, alla riforma degli incentivi alle imprese e ai prodotti confezionati.
Le regole entrano in vigore dal 18 dicembre prossimo.
Dehors: proroga fino al 2027 per le autorizzazioni del periodo emergenziale
Nello specifico, il comma 1 dell'art 50 interviene sulla normativa relativa all’installazione delle strutture amovibili utilizzate dagli imprenditori commerciali per ampliare la superficie del proprio esercizio (dehors), innovando la disciplina e modificandone alcuni termini.
Più nel dettaglio, si introducono modifiche all’articolo 26 della legge n. 193/2024 contenente la delega al Governo per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata (cd. dehors).
La lett. a) modifica il primo comma dell’articolo 26, prorogando al 31 dicembre 2026 il termine per l’esercizio della delega da parte del Governo, inizialmente previsto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 193/2024 (entrata in vigore avvenuta il 18 dicembre 2024).
La lett. b) interviene sul comma 2, lettera i), dell’articolo 26, che prevede l’applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo di riordino, anche ai dehors installati in virtù dei regimi autorizzatori transitorinora vigenti, articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge n. 137/2020, previa richiesta con
apposita istanza.Con la modifica in esame, si dispone che tale istanza debba essere presentata entro un congruo termine, e non più entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.
La lett. c) dispone l’introduzione, al comma 2 dell’articolo 26, dopo la lettera i), di un nuovo principio e criterio direttivo per l’esercizio della delega, con la nuova lettera i-bis).Nell’esercitare la delega bisogna consentire alle imprese di pubblico esercizio che hanno installato strutture amovibili fruendo delle deroghe previste dai regimi autorizzatori transitori di disporre di un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi, nel caso di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, edilizia o culturale prevista dal Codice dei beni culturali.
La lett. d), infine proroga ulteriormente il termine massimo stabilito per la validità dei titoli ottenuti per l’installazione di dehors ai sensi della normativa emergenziale, intervenendo sul comma 4 dell’articolo 26.
Tale comma dispone che i titoli ottenuti per l’installazione dei dehors ai sensi della predetta normativa emergenziale (in particolare ex articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020) rimangono validi fino all’entrata in vigore del decreto legislativo di riordino della normativa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.
A seguito della modifica introdotta dalla lett. d), quest’ultimo termine viene esteso fino al 30 giugno 2027
-
Fondo perduto impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: domande dal 3.12
Con il Decreto Direttoriale n 468/2025 il MASE dà attuazione alla misura destinata alle imprese delle regioni meno sviluppate.
Vengono pubblicate le regole operative della misura “Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER”, parte del Programma Nazionale Ricerca Innovazione e Competitività 2021‑2027 (PN RIC).
Il provvedimento, adottato dalla Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari completa quanto già introdotto dall’Avviso pubblico n. 424/2025 del 30 ottobre.
Le regole appena approvate definiscono criteri, requisiti e modalità di accesso al contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo.
Scarica qui l'Allegato 1 con tutti i dettagli.
Autoproduzione energia fonti rinnovabili: obiettivo delle agevolazioni
Con questa agevolazione si vuole potenziare la capacità di produzione da fonti energetiche rinnovabili, in linea con la Direttiva (UE) 2018/2001, incentivando le imprese a produrre autonomamente energia elettrica da FER, riducendo costi operativi, dipendenza energetica e impatto ambientale, con un’attenzione specifica al rilancio produttivo del Sud Italia.
La dotazione complessiva è di 262 milioni di euro, destinati a finanziare progetti di installazione di:
- impianti rinnovabili, soprattutto fotovoltaici,
- termo-fotovoltaici
- e sistemi di accumulo.
Fondo perduto realizzazione impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: i beneficiari
Possono partecipare all’agevolazione:
- imprese di tutte le dimensioni, incluse reti di imprese dotate di soggettività giuridica;
- con unità produttive situate in aree industriali, produttive o artigianali;
- ubicate nei Comuni con più di 5.000 abitanti in regioni meno sviluppate:Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Ogni domanda deve riferirsi a una singola unità produttiva, ma un’impresa può presentare fino a tre richieste per siti diversi.
Fondo perduto realizzazione impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: cosa finanzia
Gli incentivi coprono i costi per:
- impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo;
- impianti termo-fotovoltaici;
- sistemi di accumulo elettrochimico, per autoconsumo differito (tecnologia “behind-the-meter”).
Tra le spese ammissibili rientrano:
- acquisto e trasporto dei componenti;
- installazione, messa in esercizio e connessione alla rete;
- opere civili indispensabili alla realizzazione dell’impianto.
Non sono invece agevolabili:
- spese per leasing (locazione finanziaria);
- acquisto di beni usati.
Fondo perduto realizzazione impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: cosa copre
Il contributo è erogato a fondo perduto, come contributo in conto impianti.
L’intensità dell’aiuto varia in base a:
- dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande);
- tipologia di impianto installato.
Sono previste premialità aggiuntive per:
- utilizzo di moduli fotovoltaici certificati (es. CAM);
- possesso di certificazioni energetiche (es. ISO 50001).
Il meccanismo rende l’iniziativa particolarmente vantaggiosa anche per le PMI e microimprese, che possono così avviare un processo di transizione energetica sostenibile.
Fondo perduto realizzazione impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: domande dal 3.12
Le richieste dovranno essere inviate esclusivamente online, attraverso la piattaforma GSE dal 3 dicembre 2025 ore 10:00 al 3 marzo 2026 ore 10:00
Le domande saranno valutate sulla base dei criteri fissati nell’Allegato 3 all’Avviso pubblico, tra cui:
- qualità tecnica del progetto;
- sostenibilità ambientale ed economica;
- ordine di arrivo, con redazione di una graduatoria decrescente.
-
Bonus fiere e mercati: tutti gli aiuti previsti
Il MIMIT con il Decreto dell'11 agosto 2025 ha pubblicato le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni volte a sostenere le PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia e gli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per la realizzazione di progetti finalizzati all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale.
In particolare, nel quadro degli interventi delineati dalla legge 27 dicembre 2023, n. 206 Legge quadro per il Made in Italy, l’articolo 33, indentificando il settore fieristico nazionale come cruciale per la conoscenza e la diffusione dell’eccellenza del made in Italy ha disposto:
- uno stanziamento di 10 milioni di euro volto a promuovere lo sviluppo del settore fieristico nazionale, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all’estero.
- uno stanziamento di 10 milioni di euro volto a finanziare e incentivare gli investimenti nei mercati rionali in quanto luoghi che svolgono una funzione economica e di scambio, nonché una funzione di aggregazione e di coesione cittadina.
In sintesi sono previste
- per le Fiere:
- Linea 1 – Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche
- Linea 2 – Sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo
- per i mercati rionali:
- Linea 3 – Sostegno ai mercati rionali (gestito dalle Regioni)
Vediamo tutte le regole.
Bonus fiere 2025: i beneficiari
L’agevolazione di sostanzia in un contributo a fondo perduto, concesso nella forma di “buono” del valore massimo di 10.000 euro a favore delle PMI aventi sede nel territorio nazionale, per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia riferite ai settori rispetto ai quali sono associati più elevati costi dell’esposizione fieristica, individuati all’articolo 7 del Decreto ministeriale 26 giugno 2025, che si tengono nel periodo compreso tra l'8 agosto 2025, data di pubblicazione del decreto predetto ministeriale sul sito web istituzionale del Ministero, e il 31 dicembre 2025. Clicca qui per l'elenco dei beneficiari pubblicato con Decreto del 27 novembre.
L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti di intensità del Regolamento de minimis applicabile, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nei limiti delle risorse finanziarie destinate per l’intervento
Beneficiarie della misura sono le PMI aventi sede legale e/o operativa nel territorio nazionale.Ai fini dell’ammissibilità, i soggetti interessati non devono aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 anni dalla data di presentazione dell’istanza.
Il possesso di tale requisito dovrà essere attestato dall’organizzatore della relativa manifestazione fieristica mediante apposita dichiarazione.
Le domande di assegnazione del buono, presentate dal legale rappresentate della PMI, ovvero, da altro soggetto delegato, dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dalle ore 12:00 del 7 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 28 ottobre 2025, secondo le modalità indicate.
Il buono, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascuna PMI.
Successivamente alla chiusura dello sportello, il buono è assegnato dal Ministero, sulla base di una graduatoria definita in considerazione del punteggio attribuito in relazione agli indicatori e alle maggiorazioni individuati dal decreto ministeriale 26 giugno 2025.
Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:- spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;
- spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;spese per la pulizia dello spazio espositivo;
- spese per la spedizione e il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
- spese per i servizi di trasporto e stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
- spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
- spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
- spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
- spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione.
Aiuti agli rrganizzatori di fiere 2025: tutte le regole
L’agevolazione si sostanzia in un contributo a fondo perduto, concessa ai sensi del Regolamento de minimis 2023/2831, in favore degli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali che intendono realizzare progetti volti all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale per far conoscere e diffondere anche all’estero l’eccellenza del made in Italy.
L’agevolazione è concessa nei limiti delle risorse finanziarie e nella misura massima del 50% delle spese ammissibili.
L’incentivo è rivolto agli organizzatori di manifestazioni fieristiche aventi sede legale e/o operativa nel territorio nazionale.
Ai fini dell’ammissibilità, i progetti devono essere presentati, in maniera congiunta, da almeno due organizzatori e prevedere costi complessivi non inferiori a 200.000 euro, I.V.A. esclusa.
Le domande di accesso alle agevolazioni aventi ad oggetto un progetto, presentate dal legale rappresentate dell’organizzatore capofila, ovvero, da altro soggetto delegato dal medesimo capofila, dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dalle ore 12:00 del 9 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 30 ottobre 2025, secondo le modalità indicate dal decreto direttoriale medesimo.
Ciascun organizzatore può presentare o far parte di una sola istanza di agevolazione.
Successivamente alla chiusura dello sportello, l’agevolazione è concessa dal Ministero, sulla base dei punteggi attribuiti, nell’ambito dell’attività istruttoria, in relazione agli indicatori individuati dal decreto ministeriale 26 giugno 2025.
Le richieste di erogazione dell’agevolazioni (a titolo di anticipazione e a saldo) potranno essere presentate dal legale rappresentate dell’organizzatore capofila, ovvero, da altro soggetto delegato dal medesimo capofila, esclusivamente tramite procedura informatica secondo le modalità e i termini indicati dal Decreto 11 agosto di cui si tratta.
Per la realizzazione dei progetti, sono ammissibili i costi relativi alle seguenti voci di spesa:
- spese per consulenze esterne relative a studi preliminari di fattibilità relativi al progetto. Sono compresi eventuali studi preparatori tecnici e spese per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;
- spese del personale effettivamente impiegato dagli organizzatori per la realizzazione del progetto, fino ad un massimo del 10% (dieci percento) del costo complessivo del progetto;
- spese di coordinamento forfettarie pari al 15% (quindici percento) del costo complessivo del progetto. In fase di rendicontazione delle spese, il soggetto richiedente le agevolazioni è esonerato, per la presente voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile;
- spese per la realizzazione della manifestazione o evento fieristico dettagliate dall’articolo 14 del Decreto Ministeriale 25 giugno 2025.
Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse.
L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Sostegno ai mercati rionali: linea 3
La misura di sostegno per i mercati rionali è demandata alle Regioni.
Ai fini dell’accesso alle risorse spettanti, ciascuna Regione è tenuta a presentare al Ministero, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale del 26 giugno 2025 una specifica richiesta di assegnazione della quota di propria competenza, redatta secondo il modello seguente:Modello richiesta assegnazione delle risorse tramesso al seguente indirizzo: dgiai.div09@pec.mimit.gov.it
Il Ministero, entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della predetta richiesta, adotta uno specifico provvedimento per l’attribuzione alle Regioni richiedenti delle risorse ad esse spettanti sulla base delle percentuali di riparto di cui al Dpcm 30 luglio 2003 e provvede al conseguente trasferimento.
Le risorse assegnate saranno utilizzate dalle Regioni richiedenti per incentivare progetti di investimento nei mercati rionali ricadenti nel proprio territorio finalizzati all’ammodernamento, all’ampliamento, alla riqualificazione strutturale dei medesimi mercati, anche mediante interventi mirati all’efficientamento energetico o a una maggiore sostenibilità ambientale. Nella concessione, le predette Amministrazioni daranno priorità, con le modalità da queste definite con apposito provvedimento, ai mercati rionali attrattivi sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.
-
Bando Marchi+: domande dal 4 dicembre
Il MIMIT ha publbicato le regole per le misure agevolative Bando Marchi+
Con il bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti misure agevolative:
- Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;
- Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato in G.U.U.E. L 2023/2831 del 15 dicembre 2023), in base al quale l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un’impresa unica non può superare 300.000,00 euro (trecentomila/00) nell’arco di tre anni.
Vediamo come presentare domande dal 4 dicembre.
Ti consigliamo: Registrazione del marchio e tutela del Brand | Webinar Bando Marchi+: i beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ammissibilità:
a) avere una dimensione di micro, piccola o media impresa secondo quanto definito dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
b) avere sede legale e operativa in Italia;
c) essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;
d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
e) operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
f) non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);
g) non essere incorse in sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) non avere legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
i) non essere incorse in revoche e/o non avere procedimenti in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
j) essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;
k) per la Misura A:- aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito; nonché
- aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;
l) per la Misura B:
- aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, almeno una delle seguenti attività:
- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato alivello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
- il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; nonché
- aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione
m) essere in regola con l’obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.
Bando Marchi+: presenta la domanda dal 4 dicembre
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità che saranno successivamente indicate.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 4 dicembre 2025 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12:00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Allegati: