• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Scoperta Imprenditoriale: elenco dei beneficiari

    Il MIMIT pubblica il decreto del 28 febbraio relativo alla approvazione della graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di agevolazione per la misura Scoperta imprenditoriale (risorse finanziarie di cui all’articolo 2, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 luglio 2023).

    Ricordiamo tutte le regole della misura

    Scoperta Imprenditoriale: che cos'è

    Con un avviso del 4 gennaio il MIMIT informava del via all'agevolazione nota come Scoperta imprenditoriale che finanzia progetti di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno.

    In particolare, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5), e i Centri di ricerca. 

    Gli Organismi di ricerca possono essere co-proponenti di un progetto congiunto con i citati soggetti.

    Ricerca e sviluppo PMI: riepilogo delle regole

    Con Decreto del 7 dicembre 2023 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per la misura scoperta imprenditoriale.

    Attenzione dal fatto che, le domande vanno presentate dalle ore 10.00 del giorno 7 febbraio 2024 anche in forma congiunta e la procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 24 gennaio 2024 prossimo.

    Ricordiamo che con il Decreto 13 luglio 2023 sono state rese disponibili risorse pari a 300 milioni di euro, a valere sull’Azione 1.1.4. del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027.

    Si sottolienea che, una quota pari al 60 per cento delle predette risorse è riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese. 

    Ai fini dell’accesso a tale riserva, i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere tutti alla categoria delle PMI, ad eccezione degli Organismi di ricerca, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

    Nell’ambito della riserva in questione, una sotto riserva pari al 25 per cento della stessa è destinata alle micro e piccole imprese.

    Ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno: i progetti ammessi

    La misura agevolativa finanzia progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta Strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa.

    I progetti devono:

    • essere realizzati nei territori delle regioni meno sviluppate, 
    • prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 1 milione di euro e non superiore a 5 milioni di euro
    • avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi.

    L’avvio delle attività progettuali deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e comunque entro 3 mesi dalla concessione delle stesse.

    I progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati in forma collaborativa, secondo in alternativa una delle seguenti modalità:

    1. progetto realizzato congiuntamente, che preveda:
      • un massimo di tre soggetti proponenti, ivi compresa l’impresa capofila;
      • almeno una micro, piccola o media impresa tra i soggetti proponenti;
      • che ciascuno dei soggetti proponenti sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili;
      • il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.
    2. progetto realizzato da una micro, piccola o media impresa ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione, che preveda la partecipazione di uno o più soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale, il cui valore sia almeno pari al 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto.
    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    ZES unica Mezzogiorno: tutte le regole

    Dal 1 marzo è attivo lo sportello unico digitale della ZES Unica per il mezzogiorno.

    Ricordiamo che il Decreto Sud ha affidato alla Cabina di regia, riunitasi lo scorso 21 febbraio, i compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della ZES Unica. 

    Vediamo tutte le novità introdotte con la zes unica.

    ZES Unica Mezzogiorno dal 2024: che cos'è?

    Per Zona economica speciale (ZES) si intende:

    • una zona delimitata del territorio dello Stato,
    • nella quale  l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno 
    • può beneficiare di speciali condizioni in  relazione  agli  investimenti  e  alle  attività di  sviluppo d'impresa.

    A partire dal 1° gennaio 2024 viene istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, la c.d. "ZES unica", che ricomprende le seguenti regioni: 

    • Abruzzo, 
    • Basilicata, 
    • Calabria, 
    • Campania, 
    • Molise, 
    • Puglia, 
    • Sicilia, 
    • Sardegna.

    ZES Unica Mezzogiorno dal 2024: il portale

    Si prevede l'istituzione di un portale web della ZES unica che fornirà  tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantirà l’accessibilità allo sportello unico digitale, S.U.D ZES.

    Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accessibilità allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13. 

    Accedi qui al portale ZES unica, che attualmente è in fase di aggiornamento a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024.

    ZES Unica Mezzogiorno dal 2024: lo sportello unico

    Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, a partire dal 1° gennaio  2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2,  lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive  nella  ZES  unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale  confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del  decreto-legge  20  giugno 2017,  n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed  al  quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14,  le funzioni  dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 

    Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti  in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche,  in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza  territoriale degli aeroporti e in materia di investimenti di rilevanza  strategica nonchè quanto previsto in materia di disciplina del commercio, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di  attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2  del  presente articolo all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizioattività, ovvero in relazione ai  quali non è previsto il rilascio di  titolo abilitativo, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata su istanza di  parte,  nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.  

    L'autorizzazione unica sostituisce tutti i  titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in  esercizio,  alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonchè alla  cessazione  o  alla riattivazione delle attivita' economiche, industriali,  produttive  e logistiche. 

    Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica, dovranno presentare, allo sportello unico digitale, S.U.D ZES, l’istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Agevolazioni imprese territori alluvionati: domande dal 26 marzo

    In data 20 febbraio il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione dell’Accordo di programma sottoscritto con le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ha pubblicato l’Avviso pubblico contenente le modalità e i termini di presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di iniziative imprenditoriali finalizzate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

    La misura prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per il rafforzamento del tessuto produttivo locale, per la salvaguardia dei lavoratori e l’attrazione di nuovi investimenti.

    Le domande per richiedere gli incentivi possono essere presentate dal 26 marzo al 28 maggio, da imprese già costituite in forma di:

    • società di capitali, 
    • cooperative, 
    • società consortili e reti di imprese,

    all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito internet dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it) complete degli allegati ivi indicati.

    Vediamo in cosa consistono i sostegni e quali comuni sono interessati.

    Agevolazioni per Marche, Emilia Romagna, Toscana: dove si può fare domanda

    L'avviso in oggetto contiene anche l'elenco dettagliato di dove si può presentare domanda di agevolazione dal 26 marzo e in particolare:

    • Argenta (limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola) in provincia di Ferrara;
    • Bologna (limitatamente alla frazione di Paleotto), Borgo Tossignano, Budrio (limitatamente alla frazione di Prunaro, Vedrana e Vigorso), Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna (limitatamente alla località di capoluogo ovest), Castel Maggiore (limitatamente alla frazione di Castello), Castel San Pietro Terme (limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molino Nuovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro), Castenaso (limitatamente alla frazione di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile), Dozza (limitatamente al capoluogo), Fontanelice, Imola (limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese), Loiano, Medicina (limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova), Molinella (limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine), Monghidoro, Monte San Pietro (limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola), Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell’Emilia (limitatamente alle frazioni di Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale), Pianoro (limitatamente alle frazioni di Paleotto, Botteghino, Livergnano), San Benedetto Val di Sambro (limitatamente alle frazioni di Bacucco, Ca’ Nova Galeazzi e Molino della 6 Valle), San Lazzaro di Savena (limitatamente alle frazioni di Ponticella, Farneto, Pizzocalvo, Borgatella di Idice e Cicogna), Sasso Marconi (limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano), Valsamoggia (limitatamente alle frazioni di Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle), in provincia di Bologna;
    • Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena;
      – Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo, in provincia di Ravenna;
    • Montescudo, Casteldelci, Sant’Agata Feltria, Novafeltria, San Leo, in provincia di Rimini;
    • Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore, Urbino, in provincia di Pesaro e Urbino;
    • Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Londa, in provincia di Firenze.

    Attenzione al fatto che le iniziative imprenditoriali devono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a 1 milione di euro.

    Agevolazioni per Marche, Emilia Romagna, Toscana: in cosa consiste l’aiuto

    L'avviso del MIMIT specifica che le iniziative imprenditoriali devono prevedere la realizzazione di:

    • a. programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e/o innovazione di processo, progetti di ricerca e/o di sviluppo sperimentale e da progetti per la formazione del personale, in grado di sostenere l’economia locale e tracciare traiettorie di sviluppo sostenibile;
    • b. programmi occupazionali volti al mantenimento o all’incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.

    Le iniziative imprenditoriali debbono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

    Nel caso di programma d’investimento presentato da reti di imprese di cui al punto A.5, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00).

    Sono ammesse le iniziative imprenditoriali inerenti alle attività individuate come ammissibili dalla normativa di riferimento indicata al precedente punto A.4.

    Non sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute per il mero ripristino di beni danneggiati da eventi calamitosi.

    Agevolazioni per i territori alluvionati: obblighi dei beneficiari

    E' bene sottolineare che i soggetti beneficiari, oltre agli altri obblighi previsti dalla normativa di cui al punto A.4, si impegnano a:

    • a. concludere, entro il dodicesimo mese successivo alla data di ultimazione del programma di investimento, il programma occupazionale proposto. Nel caso di decremento dell’obiettivo occupazionale nei limiti del 50% di quanto previsto, le agevolazioni sono proporzionalmente revocate. Per decrementi superiori al 50% la revoca è totale;
    • b. procedere, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all’assunzione dei lavoratori residenti nel territorio dell’area di crisi, che risultino percettori CIG, ovvero risultino iscritti alle liste di mobilità, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo e successivamente, dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte dai tavoli di crisi attivi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Abolizione ACE: chiarimenti sull’utilizzo dei residui

    Con la Circolare n 2/2024 le Entrate, tra gli altri chiarimenti, specificano le regole per la progressiva abolizione dell'ACE.

    Il documento di prassi datato 6 febbraio contiene le prime istruzioni operative sulla prima parte della riforma fiscale che è operativa dal 2024.

    Le istruzioni ADE riguardano l'importante novità della riduzione delle aliquote da 4 a 3 che, per il 2024, sono le seguenti

    1. 23 per cento per i redditi fino a 28mila euro; 
    2. 35 per cento per i redditi superiori a 28 e fino a 50mila,
    3. 43% sopra questa ultima soglia;

    Inoltre, i chiarimenti del documento di prassi riguardano:

    • le novità sulla detrazione da lavoro dipendente con un aumento di 75 euro
    • la riduzione dell’ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri per i redditi sopra i 50 mila euro 
    • ed infine l’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE). 

    Vediamo nel dettaglio cosa chiarisce l'ADE sulla abolizione dell'ACE.

    Abolizione ACE: come si utilizzano i residui

    La circolare n 2/2024 ricorda che l'articolo 5 del Decreto legislativo n 21672023 dispone l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE), di cui all’articolo 1 del d.l. n. 201 del 2011.
    In particolare, l’ACE è un incentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio e consiste nell’ammettere in deduzione, dal reddito complessivo netto dichiarato, un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

    Nel caso in cui l’importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto così determinato, l’eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.
    Ciò premesso, l’articolo 5, nelle more dell’organica revisione e razionalizzazione degli incentivi alle imprese previste dalla Delega, dispone, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’abrogazione della disciplina dell’ACE, stabilendo che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

    Dunque gli ultimi effetti dell'ACE volta ad agevolare il ricorso all’equity come scelta di finanziamento delle imprese si vedranno nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2023. 

    Tuttavia l’articolo 5 prevede che andranno ad esaurimento i relativi effetti dell’Ace, per cui continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

    La circolare chiarisce infatti che nel meccanismo dell’agevolazione ci possono essere delle eccedenze Ace che possono essere riportate nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale. 

    Pertanto si ribadisce che fintantoché non vi sarà una riforma organica degli incentivi alle imprese, l’Ace è abolita sì dal 2024, ma le imprese che hanno maturato delle eccedenze potranno utilizzarle a scomputo del reddito degli anni successivi, fino ad esaurimento. 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Immobile con riserva di proprietà: acquisto in zona ZES

    Con Risposta a interpello n 23 del 29 gennaio le Entrate chiariscono la spettanza del credito di imposta per le ZES zone economiche speciali per l'acquisto di immobile con patto di riservato dominio, ossia riserva di proprietà.

    Ai  fini del credito d'imposta nell'ambito  delle  ZES, del caso di specie, l'investimento descritto, al verificarsi  di tutte le condizioni  stabilite da tale disciplina agevolativa (che ­ si ribadisce ­ non formano oggetto del presente interpello) deve considerarsi realizzato, secondo quanto dichiarato dall'Istante, nel corso del 2023 (anno entro il quale sarà sottoscritto il contratto di acquisto dell'immobile con riserva di proprietà. 

    Immobile con riserva di proprietà: acquisto in zona ZES

    Le Entrate hanno riepilogato che l'articolo 4 del decreto­ legge n. 91 del 2017, recante ''Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno'', al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per  lo sviluppo,  in  alcune  aree  del  Paese,  delle imprese  già  operanti, nonché l'insediamento  di  nuove imprese, ha  previsto la possibilità di istituire le ZES all'interno delle quali tali imprese possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative previste dall'articolo 5 del decreto­ legge n. 91 del 2017.

    Il comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto ­legge prevede che « in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti».  

    Vediamo il caso di specie dell'interpello.

    Immobile con riserva di proprietà in zona ZES: chiarimenti ADE

    L'Istante vuole acquisire un immobile, mediante stipula di un contratto di vendita con riserva di proprietà a favore del venditore (c.d. vendita con patto di riservato dominio), disciplinata dagli articoli dal 1523 al 1526 del codice civile.   

    Le entrate evidenziano che, in relazione  credito  d'imposta di  cui  all'articolo 1,  commi  98  e  seguenti,  della  legge 28 dicembre  2015,  n.  208  (il  c.d.  Bonus Mezzogiorno),  espressamente  richiamato  dalla  disciplina  agevolativa  riservata  agli investimenti nelle ZES,  con Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, è stato chiarito che  «[l]'imputazione  degli investimenti  al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali di competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR [n.d.r., decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917]. Al riguardo si rammenta che, ai sensi delle disposizioni del richiamato articolo 109 del TUIR, le spese di  acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Gli oneri relativi  alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell'investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell'investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate (art. 109, comma 2, lett. b, del TUIR)».    

    In relazione alla fattispecie descritta in istanza, si evidenzia che il medesimo articolo 109 del TUIR, al comma 2, lettera a), prevede che "[a]i fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e  le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si  tiene conto delle  clausole di riserva della proprietàLa locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà"

    Pertanto, posto che gli investimenti rilevanti ai fini della fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES possono essere, in linea di principio, effettuati attraverso contratti di acquisto con riserva della proprietà di cui agli articoli 1523 e ss. del codice civile, l'imputazione dell'investimento al periodo di vigenza dell'agevolazione dovrà avvenire tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 109, comma 2, lettera a), del TUIR, ossia dovrà avvenire senza tener conto della clausola di riserva della proprietà.     

    Di conseguenza, ai  fini del credito d'imposta  nell'ambito  delle  ZES, l'investimento descritto in istanza, al verificarsi  di tutte le condizioni  stabilite da tale disciplina agevolativa (che ­ si ribadisce ­ non formano oggetto del presente interpello) deve considerarsi realizzato, secondo quanto dichiarato dall'Istante, nel corso del 2023 (anno entro il quale sarà sottoscritto il contratto di acquisto dell'immobile con riserva di proprietà.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus edilizi: le detrazioni non concorrono a formare l’imponibile

    Secondo la massima n 224/2024 pubblicata dalla Associazione nazionale dottori commercialisti:

    "Le detrazioni d’imposta concesse all’impresa che sostiene spese per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e ammodernamento di beni immobili sono escluse dalla base imponibile delle imposte dirette. Ai fini fiscali, è irrilevante sia la destinazione – bene strumentale o bene merce – dell’immobile al quale afferiscono, sia la tecnica adottata per la contabilizzazione delle relative detrazioni d’imposta"

    Viene chiarito che, le detrazioni d’imposta, in quanto tali, sono sempre escluse dalla base imponibile delle imposte sul reddito dell’impresa. Tale assunto vale tanto per gli immobili strumentali, quanto per quelli merce.

    Bonus edilizi: le detrazioni non concorrono a formare l’imponibile

    La massima specifica che, anche se l’Oic, nella comunicazione del 3 agosto 2021,aveva qualificato i bonus edilizi come contributi, non cambia la natura tributaria di questi benefici, che rimane quella di una detrazione d’imposta collegata al sostenimento delle spese, quindi una forma di riduzione dell’imposta stessa cui la detrazione riguarda. 

    Pertanto, da ciò deriva l’irrilevanza della detrazione d’imposta rispetto alla determinazione dell’imponibile ai fini delle imposte sul reddito. 

    Dettagliatamente la massima 224 specifica che:

    • a) in caso di bene strumentale classificato fra le Immobilizzazioni materiali, e di rilevazione contabile della “detrazione d’imposta” mediante il metodo diretto, il valore fiscale del bene divergerà (in aumento) dal valore contabile dello stesso, per un ammontare corrispondente esattamente al valore della “detrazione d’imposta” imputata a diretta diminuzione del valore contabile del bene. L’impresa ha diritto di eseguire in ciascun periodo d’imposta di ammortamento del bene una variazione in diminuzione dell’imponibile ai fini delle imposte sul reddito determinata in misura pari al prodotto della differenza contabile-fiscale anzidetta per il coefficiente di ammortamento adottato dall’impresa (e comunque nel limite massimo di quello fiscalmente consentito ai sensi del DM 31 dicembre 1988);
    • b) in caso di bene strumentale classificato fra le Immobilizzazioni materiali, e di rilevazione contabile della “detrazione d’imposta” mediante il metodo indiretto, il valore fiscale del bene corrisponde al valore contabile dello stesso, con la conseguenza che non si determinano differenze circa la quota di ammortamento contabile e quella fiscalmente deducibile in ciascun periodo d’imposta. L’impresa avrà perciò titolo per effettuare, in ciascun periodo d’imposta, una variazione in diminuzione dell’imponibile ai fini delle imposte sul reddito determinata in misura pari alla quota di “detrazione d’imposta” iscritta fra i proventi (alla voce A.5 del conto economico) in corrispondenza della riduzione del risconto passivo pluriennale;
    • c) in caso di bene merce, il valore fiscale del bene diverge (in aumento) dal valore contabile dello stesso, per un ammontare esattamente corrispondente al valore della “detrazione d’imposta” imputata a diretta diminuzione del valore contabile del bene. All’atto della dismissione del bene, l’impresa effettuerà una corrispondente variazione in diminuzione dell’imponibile delle imposte sul reddito.

     

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus ristrutturazioni alberghi: il codice tributo per F24

    Con la Risoluzione n 73 del 20 dicembre si istituisce il codice tributo per usare il bonus ristrutturazione alberghi, prima di approfondire ricordiamo il perimetro di questo bonus.

    Bonus ristrutturazione alberghi: che cos'è

    L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riconosce in favore dei soggetti di cui al successivo comma 4, ovvero le imprese turistiche, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre 2024, alle condizioni indicate nel medesimo articolo 1.

    Il successivo comma 8 del richiamato articolo 1 stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 

    Il medesimo comma 8 dell’articolo 1 dispone, altresì, che il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta. 

    Ai sensi del citato articolo 1, comma 8, inoltre, il Ministero del Turismo, comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche. 

    Ciascun beneficiario o cessionario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari originari e degli eventuali cessionari della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    • “7059” – denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese turistiche di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus patenti giovani autotrasportatori: stanziati altri 2,4 ML

    Il Collegato Fiscale convertito in Legge n 191/2023 pubblicato i GU n 293 del 16 dicembre prevede un incremento del fondo per patenti giovani autisti per l’autotrasporto.

    Nel dettaglio, l’articolo 10-quater incrementa per il 2023 il fondo per le patenti dei giovani autisti nell’autotrasporto di 2 milioni e 400 mila euro per il solo 2023.

    Il fondo è denominato “Programma patenti giovani autisti autotrasporto” ed è stato istituito nello stato di previsione del MIT dal decreto legge n. 121 del 2021 (poi convertito nella legge n. 156 del 2021). 

    Il fondo ha una dotazione di: 

    • 3,7 milioni di euro per l'anno 2022; 
    • 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 

    Per il 2023 la dotazione totale risulta elevata a 7,8 milioni di euro. 

    Si ricorda che il fondo è finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1°luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo pari all'80 per cento della spesa sostenuta e di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra 18 e 35 anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. 

    Il contributo può essere erogato una sola volta e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE. 

    I criteri e le modalità di concessione del contributo sono stati stabiliti con il Decreto MIT del 30 giugno 2022 ed è gestito su una piattaforma informatica. 

    Leggi anche: Bonus patenti autotrasportatori: sbloccati altri 520 buoni

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo IPCEI: Circolare con istruzioni applicative

    Viene pubblicata la Circolare n 418933 del 12 dicembre 2023 del MIMIT sul Fondo IPCEI di cui al decreto interministeriale 21 aprile 2021 per il sostegno alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Elementi e disposizioni per l’attuazione degli interventi. 

    La Circolare di 11 pagine è composta da V sezioni:

    1. Inquadramento e finalità 
    2. Esecuzione delle iniziative
    3. Spese e costi ammissibili
    4. Rendicontazione dei costi
    5. Disposizioni finali

    Scarica qui la circolare e gli allegati

    Con la circolare, sulla base delle evidenze maturate in sede attuativa, si individua un complesso di riferimenti ed indicazioni da seguire ai fini della corretta esecuzione e rendicontazione delle operazioni del Fondo IPCEI, applicabili nella generalità alla fase di realizzazione dei diversi interventi. 

    I soggetti destinatari delle agevolazioni del Fondo IPCEI sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente circolare.

    Viene precisato che ricadono nell’ambito di applicazione della presente circolare le operazioni inerenti agli IPCEI già attivati e quelli che lo saranno a seguito del completamento dell’iter di notifica ed autorizzazione. 

    La presente circolare raccoglie e consolida le evidenze della prassi applicativa maturata, e introduce disposizioni specifiche per la corretta attuazione delle operazioni. 

    Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Circolare, è fatto rinvio a quanto applicabile in ragione della normativa di riferimento ed attuativa.

    Ricordiamo le regole della misura.

    Beneficiari del Fondo IPCEI

    Ricordiamo che il Decreto MIMIT 21.04.2021 attuativo della misura, pubblicato in GU n 165 del 12.07.2021, contiene i criteri generali, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI destinato alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo. (Leggi anche Decreto di agosto: Rifinanziamento del Fondo IPCEI sul rifinanziamento del fondo per il 2021).

    Possono beneficiare del sostegno  del  Fondo  IPCEI  i  soggetti individuati da una specifica decisione di autorizzazione, ammessi  al sostegno delle autorità italiane e in particolare gli interessati devono:

    • a) essere costituiti e regolarmente iscritti  al  registro  delle imprese;
    • b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
    • c) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in difficoltà  cosi'  come  individuata   dalla   comunicazione   della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31  luglio  2014,  recante  gli «Orientamenti sugli aiuti  di  Stato  per  il salvataggio   e   la ristrutturazione di imprese non  finanziarie  in  difficoltà»,  come successivamente modificati od integrati.  Gli  aiuti  si  applicano, tuttavia,  alle  imprese  che  al  31  dicembre 2019  non  erano  in difficoltà, ma lo sono diventate nel periodo successivo a tale data, fermo restando quanto disposto dalle norme applicabili in materia  di aiuti di Stato;
    • d) essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in relazione a provvedimenti di  revoca  di agevolazioni concesse  dal Ministero dello sviluppo economico;
    • e)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e, successivamente, non rimborsato o depositato in  un conto bloccato, gli  aiuti  individuati  quali   illegali   e   incompatibili   dalla Commissione europea.

    Sono, in  ogni  caso,  esclusi  dalle  agevolazioni  di  cui  al presente decreto i soggetti:

    • a) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di presentazione della domanda di agevolazione, siano stati condannati, con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena  su  richiesta  ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i  reati  che costituiscono motivo di esclusione di un  operatore  economico  dalla partecipazione a una procedura di  appalto  o  concessione  ai  sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi  a  lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
    • b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera  d)  del  decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Il  decreto  di  attivazione  può  prevedere  l'ammissione  al sostegno del Fondo IPCEI  anche  di  ulteriori  soggetti rispetto  a quelli di cui al comma 1, previa notifica e successiva autorizzazione da parte  della  Commissione  europea nel  rispetto  della  relativa decisione di autorizzazione. 

    Progetti ammissibili al Fondo IPCEI

    Sono ammissibili le attività progettuali realizzate nell'ambito di un intervento IPCEI,  approvate  secondo  quanto  stabilito  nella relativa decisione di autorizzazione ed  ammesse  al  sostegno  delle autorità  italiane e in particolare: 

    • i progetti  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  e  di  prima applicazione  industriale,  ivi  compresa   la   disseminazione   dei risultati, devono prevedere attività fortemente innovative ovvero di importante valore  aggiunto  alla  luce  dello  stato  dell'arte  nel settore interessato.

     Ai fini dell'ammissibilità i progetti  devono  essere  attuati secondo  quanto  disciplinato  nella  decisione  di   autorizzazione, realizzando le attività e perseguendo gli obiettivi realizzativi ivi previsti,  in  conformità  ai  project portfolio  approvati   dalla Commissione europea.

    Le spese e i costi ammissibili sono:

    • a) le spese relative a  studi  di  fattibilità  compresi  studi preparatori  tecnici,  e  costi  per   ottenere   le   autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;
    • b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella  misura e per il periodo in cui sono  utilizzati  per  il  progetto.  Se  gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati  per  tutto  il  loro ciclo  di  vita  per  il  progetto,  sono   considerati   ammissibili unicamente i costi di ammortamento  corrispondenti  alla  durata  del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
    •  c) i  costi  relativi  all'acquisto  (o  alla  costruzione)   di fabbricati, di infrastrutture e di terreni  nella  misura  e  per  il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se tali costi vengono determinati in base al valore delle cessioni a condizioni commerciali o alle spese di capitale effettivamente sostenute, invece che in base ai  costi  di  ammortamento,  il  valore  residuo  dei  terreni,  dei fabbricati o delle infrastrutture dovrebbe essere dedotto dal deficit di finanziamento, ex ante o ex post;
    • d) i costi di altri  materiali,  forniture  e  prodotti  analoghi necessari per il progetto;
    • e) i costi sostenuti per  ottenere,  convalidare  e  difendere  i brevetti  e  altri  attivi  immateriali,  i  costi  per  la   ricerca contrattuale, le competenze e i  brevetti  acquisiti  o  ottenuti  in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato,  nonché i costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti  utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
    • f) le spese amministrative (comprese  le  spese  generali)  e  di personale direttamente imputabili alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione,  comprese  quelle  connesse  alla  prima  applicazione industriale;
    • g) per la prima  applicazione  industriale,  le  spese  in  conto capitale  (CAPEX)  e  le   spese   operative   (OPEX),   finché l'applicazione  industriale  deriva  da  un'attività  di   ricerca, sviluppo e innovazione e contiene di per  se  una  componente  molto importante di quest'ultima che costituisce un elemento  integrante  e necessario per l'esecuzione efficace del progetto;
    • h) altri costi possono essere accettati se giustificati e laddove siano inestricabilmente connessi alla realizzazione del progetto,  ad eccezione delle spese operative diverse da quelle di cui alla lettera g).

    Attenzione va prestata al fatto che non possono essere  previste,  per  l'accesso  al  Fondo  IPCEI, limitazioni alla possibilità per i soggetti beneficiari di sfruttare in altri Stati membri dell'Unione europea i risultati ottenuti  dalle attività agevolate ai sensi del presente decreto.

    La procedura di ammissione prevede comunque una selezione preliminare, da parte del ministero dello Sviluppo economico, delle proposte e dei soggetti interessati alla costituzione di un IPCEI, per l’individuazione dei contenuti dell’iniziativa e dei partecipanti ai fini della successiva fase di notifica alla Commissione europea.

    Attenzione va prestata al fatto che il ministero pubblicherà sul proprio sito internet un apposito invito a manifestare interesse

    Clicca qui per visitare la sezione apposita del sito del MISE

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit videogiochi: domande entro il 22 dicembre

    Con un Avviso della Direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura si informa che, a partire dalle ore 10.00 del 16 ottobre 2023 e fino alle ore 23.59 del 22 dicembre 2023 potranno essere presentate, attraverso la piattaforma DGCOL, le richieste preventive di Tax Credit Videogiochi per l'anno 2023 (codice domanda: DOM – TCVG).

    Leggi ancheCrediti imposta per cinema, musica e videogiochi  

    Tax credit videogiochi: i beneficiari

    Come specificato nel DM 14/05/2021 sono ammessi ai benefici i produttori di videogiochi:

    • a) che hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
    • b) che, al momento dell’utilizzo del beneficio, sono soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
    • c) che hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori, ciascuno, a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone; d) che sono diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro; e) che sono in possesso di classificazione ATECO 62 o 58.2.

    Tax credit videogiochi: tutte le regole

    L'avviso precisa che, il plafond delle risorse disponibili per il credito d'imposta spettante ai produttori di videogiochi di nazionalità italiana è di euro 12.000.000.

    Attenzione al fatto che, preliminarmente alla compilazione della richiesta di Tax Credit, è necessario:

    • effettuare l'iscrizione al portale DGCOL;
    • registrare l'anagrafica del soggetto richiedente (NB: l'iscrizione è relativa all'impresa richiedente e deve essere effettuata selezionando l'opzione "Persona giuridica");
    • registrare l'opera identificandola quale "Opera a contenuto videoludico" dalla sezione "Crea nuova domanda" (codice domanda: DOM – AOVG);
    • effettuare la richiesta della Nazionalità Italiana Provvisoria per l'opera ai sensi del DPCM 11 luglio 2017 e ss.mm.ii. (qui il link al testo consolidato del decreto e delle successive modificazioni). Si ricorda che la richiesta di Nazionalità Italiana Provvisoria può essere effettuata in qualsiasi momento e deve essere trasmessa entro il termine perentorio del giorno precedente l'inizio della lavorazione sul videogioco.

    I produttori di videogiochi la cui lavorazione, ad oggi, non è ancora iniziata potranno richiedere la "Nazionalità Italiana Provvisoria" (DOM – NIVG) a cui dovrà fare seguito, successivamente (dopo l'ottenimento della nazionalità italiana provvisoria e dopo il completamento dell'opera), la "Nazionalità Italiana Definitiva" (CONS – NIVG).

    I produttori di videogiochi la cui lavorazione è, ad oggi, già ultimata (e che pertanto non sono ammessi a presentare la domanda di Nazionalità Italiana Provvisoria) potranno compilare specificamente la domanda di "Nazionalità Italiana Definitiva in assenza di riconoscimento provvisorio" (DOM – NIDVG).

    Alla pagina Materiali utili DGCOL sono disponibili i seguenti manuali:

    • il vademecum di benvenuto, per approfondimenti sul funzionamento della piattaforma DGCOL;
    • il vademecum per la compilazione dell'anagrafica del soggetto;
    • il vademecum per la compilazione della registrazione (anagrafica) dell'opera a contenuto videoludico;
    • il vademecum per la compilazione della richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera a contenuto videoludico;
    • Il vademecum per la compilazione della richiesta preventiva di tax credit videogiochi;

    Per ricevere assistenza o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai punti di contatto, clicca qui, e per eventuali necessità di chiarimenti sull'istruttoria è possibile scrivere all' indirizzo sotto riportato: carla.felli@cultura.gov.it