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Transizione 5.0: dal 30 gennaio comunicazioni di conferma al GSE
Viene pubblicata in GU n 15 del 20 gennaio la Legge n 4/2026 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Le norme, come evidenziato dal comunicato stampa dell'Esecutivo datato novembre 2025, sono intervenute in materia di crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0, al fine di incentivare le imprese che investono in beni strumentali che permettano una riduzione dei consumi energetici.
Inoltre, si apportavano modifiche alle norme relative alle modalità di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il GSE pubblica un nuovo annuncio icon oggetto "Transizione 5.0, dal 30 gennaio abilitate le comunicazioni di conferma e completamento per le domande tecnicamente ammissibili"
Transizione 5.0 o 4.0: scelta chiusa al 27 novembre scorso
La legge n 4 del 15 gennaio 2026 di conversione del DL n 175/2025 con misure urgenti in materia di piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili è in vigore dal 21 gennaio, conferma quanto introdotto dal DL 175/2025 in materia di crediti d’imposta Transizione 5.0, fissando al 27 novembre 2025 il termine entro cui le imprese dovevano presentare al GSE le comunicazioni di prenotazione per l’accesso al credito d’imposta.
Si è consentita anche la possibilità di integrare entro il termine perentorio del 6 dicembre 2025, le comunicazioni effettuate tra il 7 novembre e le ore 18 del 27 novembre 2025.
Inoltre, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l’impresa non poteva presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l’accesso al credito d’imposta transizione 5.0 e domanda per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all'articolo 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020.
Pertanto, le imprese che hanno presentato domanda per l’accesso a entrambi i crediti d’imposta dovevano optare per uno dei due, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche.Ricordiamo che per tale agevolazione è regolamentata dal MIMIT e dal GSE come soggetto gestore, accedi qui al sito MIMIT, per tutte le regole applicative ed una sezione di FAQ con risposte ai dubbi frequenti.
Il GSE in data 28 gennio ha pubblicato il seguente avviso:
A partire dalle ore 12.00 del 30 gennaio 2026, le imprese che in data successiva al 6 novembre 2025 hanno presentato istanze risultate rispondenti tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto "Transizione 5.0", di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.56, potranno inviare le successive comunicazioni sulla Piattaforma informatica del GSE. L'eventuale avanzamento delle suddette istanze non implica, a oggi, il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione. Si ricorda, infine, che, secondo quanto disposto dall'art 12 comma 6 del decreto interministeriale 24 luglio 2024, l'impresa è tenuta ad inserire sulla piattaforma informatica l'apposita comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, entro il 28 febbraio 2026. "
Transizione 5.0 e 4.0: imprese tenute a scegliere
Il MIMIT sulla propria pagina istituzionale precisava che “Come chiarito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, i crediti d'imposta previsti dal Piano Transizione 5.0 (art. 38 del DL 19/2024) e dal Piano Transizione 4.0 (art. 1, commi 1051 e seguenti, L. 178/2020) non sono cumulabili per i medesimi beni oggetto di agevolazione.
Pertanto, con avviso del 25 novembre il GSE specificava che, le imprese che hanno presentato domanda per entrambe le misure dovevano optare, entro il 27 novembre 2025, per uno dei due crediti d'imposta, secondo le modalità di seguito indicate.
Analogamente, le imprese che avevano inviato comunicazione di completamento dell'investimento dovevano comunicare, entro cinque giorni dalla comunicazione del GSE, come di seguito indicato, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito.
Il GSE ha inviato una PEC ai soggetti che hanno presentato richieste per entrambi i meccanismi, contenente il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per la richiesta di rinuncia ad una delle misure agevolative (Transizione 4.0 / Transizione 5.0) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DL 175/2025.
Il soggetto beneficiario ha dovuto:
- Compilare il modello DSAN allegato alla PEC.
- Firmarlo digitalmente.
- Trasmetterlo tramite PEC all'indirizzo indicato dal GSE nella comunicazione, nelle tempistiche sopra indicate."
Il modello andrà compilato, firmato e inviato tramite PEC esclusivamente all'indirizzo confermatransizione@pec.gse.it.
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Credito residuo transizione 5.0: come usarlo in compensazione
Con Risoluzione n 1 del 12 gennaio le Entrate hanno pubblicato il codice tributo da usare per il credito transizione 5.0.
Credito residuo transizione 5.0: come usarlo in compensazione
La Risoluzionne ha indicato il codice tributo "7072" per usare in compensazione in F24 il credito residuo 5.0 che risultava al 31 dicembre scorso.
Si ricorda che l’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, nell’istituire il Piano Transizione 5.0, riconosce un credito d’imposta, alle condizioni e per gli investimenti ivi indicati.
Il comma 13 del citato articolo 38 del d.l. n. 19 del 2024 dispone che “il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco di cui all’ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo”.
Con la presente risoluzione si forniscono indicazioni ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025.
Il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072” istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di riferimento, l’anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale. -
Rinnovo parco veicolare autotrasporti: domande dal 17 dicembre
Con il Decreto MIT n 470 del 4 dicembre e pubblicato sul sito del Ministero si apre la fase di prenotazioni per i contributi per il rinnovo del parco veicolare autotrasporti.
Il decreto dispone in ordine alle modalità attuative del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2025, n. 203 con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione e rendicontazione, nonché alla fase dell’istruttoria procedimentale.
Rinnovo parco veicolare autotrasporti: le fase della domanda
La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due fasi distinte e successive:
a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla base della documentazione allegata al momento della proposizione della domanda e, in particolare, del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale
rappresentante dell’impresa;
b) la successiva fase di rendicontazione dell’investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall’articolo 4 del presente decreto.
È previsto un solo periodo di incentivazione all’interno del quale, fermo restando l’importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto dall’articolo 2 comma 4 del D.M. 7 agosto 2025, n. 203, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all’incentivo.Nello specifico la finestra temporale è la seguente: dal 17 dicembre 2025 al 16 gennaio 2026.
In nessun caso saranno prese in considerazione le domande inviate al di fuori dei termini di detta finestra temporale.
All’interno del periodo di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola istanza, anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l’incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 7 agosto 2025, n. 203.Le imprese che, pur avendo presentato correttamente e nei termini domanda di incentivo a valere sulla misura di cui al D.M. n. 203/2025, non abbiano perfezionato l’investimento entro la chiusura della rendicontazione non sono in alcun caso ammesse a contributo.
Rinnovo parco veicolare autotrasporti: le risorse disponibili
Le risorse finanziarie, complessivamente pari a 13 milioni di euro di cui all’art. 1 comma 1 del D.M. 7 agosto 2025, n. 203, al netto delle spettanze previste per l’attività del soggetto gestore, sono equamente ripartite nel periodo di incentivazione, secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all’articolo 2 del medesimo decreto ministeriale.
A tali risorse si aggiungono, ad avvenuta entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all’art. 4 comma 3 del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 luglio 2025, n. 105, le risorse finanziarie, complessivamente pari a 6 milioni di euro per l’anno 2025, previste dallo stesso articolo 4 comma 3 del decreto- legge 73/202
Rinnovo parco veicolare autotrasporti: presenta la domanda dal 17 dicembre
Possono presentare istanza le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero codice Ateco 49.41.
È possibile presentare istanza, che ha validità di prenotazione, esclusivamente all’interno del periodo incentivante così come indicato in precedenza, secondo le seguenti modalità
Le istanze devono, a pena di esclusione, essere presentate tramite posta elettronica certificata a partire dalle ore 10:00 del 17 dicembre 2025 e fino e non oltre le ore 16:00 del 16 gennaio 2026 all’indirizzo PEC ram.investimenti2026@legalmail.it.La trasmissione dell’istanza avviene, a pena di inammissibilità, dall’indirizzo PEC aziendale dell’impresa richiedente.
Detto indirizzo deve essere indicato nell’istanza medesima. In ordine alla valutazione della data ed ora esatta della presentazione dell’istanza con valore di prenotazione dell’incentivo, necessaria per la predisposizione dell’elenco di cui al successivo comma 8, fa fede esclusivamente quanto riportato nella busta di trasporto allegata al messaggio di posta elettronica certificata ricevuta all’indirizzo ram.investimenti2026@legalmail.it
All’istanza di cui al precedente comma 6, deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa che ha sottoscritto l’istanza di cui al precedente comma 6;
b) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione debitamente sottoscritto dalle parti o, in mancanza, copia del preventivo sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’impresa, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza e avente, a pena di inammissibilità dell’istanza
medesima, data successiva a quella di entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025, n. 203 (ovvero a far data dal 21 ottobre 2025).Il contratto/preventivo deve contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 del D.M. 203/2025.
Allegati: -
Fondo perduto impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: domande dal 3.12
Con il Decreto Direttoriale n 468/2025 il MASE dà attuazione alla misura destinata alle imprese delle regioni meno sviluppate.
Vengono pubblicate le regole operative della misura “Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER”, parte del Programma Nazionale Ricerca Innovazione e Competitività 2021‑2027 (PN RIC).
Il provvedimento, adottato dalla Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari completa quanto già introdotto dall’Avviso pubblico n. 424/2025 del 30 ottobre.
Le regole appena approvate definiscono criteri, requisiti e modalità di accesso al contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo.
Scarica qui l'Allegato 1 con tutti i dettagli.
Autoproduzione energia fonti rinnovabili: obiettivo delle agevolazioni
Con questa agevolazione si vuole potenziare la capacità di produzione da fonti energetiche rinnovabili, in linea con la Direttiva (UE) 2018/2001, incentivando le imprese a produrre autonomamente energia elettrica da FER, riducendo costi operativi, dipendenza energetica e impatto ambientale, con un’attenzione specifica al rilancio produttivo del Sud Italia.
La dotazione complessiva è di 262 milioni di euro, destinati a finanziare progetti di installazione di:
- impianti rinnovabili, soprattutto fotovoltaici,
- termo-fotovoltaici
- e sistemi di accumulo.
Fondo perduto realizzazione impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: i beneficiari
Possono partecipare all’agevolazione:
- imprese di tutte le dimensioni, incluse reti di imprese dotate di soggettività giuridica;
- con unità produttive situate in aree industriali, produttive o artigianali;
- ubicate nei Comuni con più di 5.000 abitanti in regioni meno sviluppate:Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Ogni domanda deve riferirsi a una singola unità produttiva, ma un’impresa può presentare fino a tre richieste per siti diversi.
Fondo perduto realizzazione impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: cosa finanzia
Gli incentivi coprono i costi per:
- impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo;
- impianti termo-fotovoltaici;
- sistemi di accumulo elettrochimico, per autoconsumo differito (tecnologia “behind-the-meter”).
Tra le spese ammissibili rientrano:
- acquisto e trasporto dei componenti;
- installazione, messa in esercizio e connessione alla rete;
- opere civili indispensabili alla realizzazione dell’impianto.
Non sono invece agevolabili:
- spese per leasing (locazione finanziaria);
- acquisto di beni usati.
Fondo perduto realizzazione impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: cosa copre
Il contributo è erogato a fondo perduto, come contributo in conto impianti.
L’intensità dell’aiuto varia in base a:
- dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande);
- tipologia di impianto installato.
Sono previste premialità aggiuntive per:
- utilizzo di moduli fotovoltaici certificati (es. CAM);
- possesso di certificazioni energetiche (es. ISO 50001).
Il meccanismo rende l’iniziativa particolarmente vantaggiosa anche per le PMI e microimprese, che possono così avviare un processo di transizione energetica sostenibile.
Fondo perduto realizzazione impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: domande dal 3.12
Le richieste dovranno essere inviate esclusivamente online, attraverso la piattaforma GSE dal 3 dicembre 2025 ore 10:00 al 3 marzo 2026 ore 10:00
Le domande saranno valutate sulla base dei criteri fissati nell’Allegato 3 all’Avviso pubblico, tra cui:
- qualità tecnica del progetto;
- sostenibilità ambientale ed economica;
- ordine di arrivo, con redazione di una graduatoria decrescente.
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Bando Marchi+: domande dal 4 dicembre
Il MIMIT ha publbicato le regole per le misure agevolative Bando Marchi+
Con il bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti misure agevolative:
- Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;
- Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato in G.U.U.E. L 2023/2831 del 15 dicembre 2023), in base al quale l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un’impresa unica non può superare 300.000,00 euro (trecentomila/00) nell’arco di tre anni.
Vediamo come presentare domande dal 4 dicembre.
Ti consigliamo: Registrazione del marchio e tutela del Brand | Webinar Bando Marchi+: i beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ammissibilità:
a) avere una dimensione di micro, piccola o media impresa secondo quanto definito dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
b) avere sede legale e operativa in Italia;
c) essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;
d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
e) operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
f) non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);
g) non essere incorse in sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) non avere legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
i) non essere incorse in revoche e/o non avere procedimenti in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
j) essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;
k) per la Misura A:- aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito; nonché
- aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;
l) per la Misura B:
- aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, almeno una delle seguenti attività:
- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato alivello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
- il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; nonché
- aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione
m) essere in regola con l’obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.
Bando Marchi+: presenta la domanda dal 4 dicembre
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità che saranno successivamente indicate.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 4 dicembre 2025 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12:00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Allegati: -
Accordi per l’innovazione: le domande di incentivo dal 14 gennaio
Viene pubblicato un avviso in GU n 263 del 12 novembre con le date per le domande per gli incentivi alle imprese in favore di interventi di ricerca e sviluppo di rilevante impatto tecnologico realizzati nell'ambito di accordi stipulati dalle imprese con il Ministero e con le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate, come stabilite con il DD MIMIT 27 ottobre per gli accordi di innovazione.
Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti:
a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) i Centri di ricerca;
c) con esclusivo riferimento alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 3, le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a).Vediamo le regole per presentare le domande dal 2026.
Incentivi alle imprese per ricerca e sviluppo: regole per le domande
Il Decreto 4 settembre 2025, al fine di sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni altamente innovative e tecnologicamente avanzate e di orientare, al contempo, l’intervento pubblico realizzato attraverso gli Accordi per l’innovazione verso iniziative in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività tecnologica di specifici ambiti settoriali, ridefinisce le procedure per la concessione delle agevolazioni, previste dal decreto 31 dicembre 2021.
Gli Accordi, di cui al comma 1, devono essere diretti al sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico, in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall’Unione europea e di rilevanza strategica per l’accrescimento della competitività tecnologica di specifici settori, comparti economici ovvero determinati ambiti territoriali, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.
Per la concessione delle agevolazioni sono rese disponibili risorse complessivamente pari a euro 731.000.000,00 (settecentotrentunomilioni/00), di cui:a) euro 530.000.000,00 (cinquecentotrentamilioni/00) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, per il sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo relative alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 2;
b) euro 201.000.000,00 (duecentounomilioni/00) a valere sulle economie del Piano sviluppo e coesione MIMIT 2014-2020, per il sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo relative alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 3.
Nell’ambito della medesima dotazione finanziaria, alle iniziative a valere sull’area di intervento n. 4 dell’allegato n. 3 sono concedibili risorse finanziarie fino all’importo massimo di euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00).
Le risorse finanziarie possono essere integrate da ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali.
Una quota pari al 34 per cento delle risorse è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare interamente nei territori delle regioni del mezzogiorno.
La gestione delle risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni è effettuata nell’ambito della contabilità speciale n. 1201 – Fondo per la crescita sostenibile, per l’erogazione dei finanziamenti agevolati, e della contabilità speciale n. 1726 – Interventi Aree Depresse, relativa agli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall’Unione europea o dalle regioni, cui affluiscono le risorse indicate al comma 3, lettera b).
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.Incentivi alle imprese per ricerca e sviluppo: domande dal 14 gennaio
Il decreto 27 ottobre ha stbilito che ai fini dell’accesso alle agevolazioni i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1a, nel caso di progetti di ricerca e sviluppo relativi alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 2 del decreto, ovvero secondo lo schema di cui all’allegato n. 1b, nel caso di progetti di ricerca e sviluppo relativi alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 3 del decreto. La domanda di agevolazione deve essere presentata unitamente alla documentazione elencata all’allegato n. 2.
La domanda e la documentazione indicata devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni, a partire dalle ore 10.00 del 14 gennaio 2026 e sino alle ore 18:00 del 18 febbraio 2026 utilizzando esclusivamente la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore https://fondocrescitasostenibile.mcc.itA seguito della presentazione della domanda di agevolazione, il Soggetto gestore genera il CUP e lo comunica ai soggetti beneficiari, ivi compresi i soggetti aventi natura di ente pubblico, quelli aventi natura giuridica privata ma che svolgono per norma attività istituzionali a valenza
pubblica, e quelli con natura riconducibile alla figura di un “organismo di diritto pubblico”, previa delega conferita dagli stessi nella dichiarazione allegata alla domanda rilasciata secondo modello di cui agli allegati 6a e 6b.
Ai sensi l’articolo 7-bis, comma 2, del l decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 e ss.mm.ii., una quota pari al 34 per cento delle risorse rese disponibili dal decreto è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori delle regioni del mezzogiorno.
Un soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione in qualità di singolo proponente o in qualità di soggetto capofila di un progetto congiunto. Gli Organismi di ricerca possono partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti
universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria, ciascuno dei quali può partecipare a un solo progetto per ognuna delle aree tematiche indicate nell’allegato n. 2 e nell’allegato n. 3 al decreto. -
Contributo 2025 emittenti Radio e TV
Con il Decreto MEF-MIMIT pubblicato in data 28 ottobre vengono fissate le regole per il contributo 2025 alle emittenti Radio e TV, vediamole.
In particolare, alle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie è riconosciuto, per l’anno 2025, nel limite dello stanziamento complessivo per il medesimo anno, il rimborso rispettivamente di euro 12,06 ed euro 32,68 per ciascun messaggio, indipendentemente dalla sua durata.
La misura di tale rimborso è riconosciuta solo per i messaggi diffusi su tutto il territorio regionale, dovendo essere proporzionalmente ridotta – secondo quanto previsto dal successivo comma 5 – per i messaggi diffusi solo in una o più province legittimamente servite dalle emittenti radiofoniche e televisive.
Viene previsto che dello stanziamento complessivo di euro 1.360.204,00, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, capitolo 3121, piano gestionale 2, per l’esercizio finanziario 2025:
- euro 453.401,33 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali
- euro 906.802,67 alle emittenti televisive locali
In proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna Regione e Provincia autonoma, si provvede al riparto della somma stanziata per l’anno 2025 come segue:

Attenzione al fatto che fermo restando il valore di euro 12,06 per le radio e di euro 32,68 per le televisioni come parametro di riferimento per ciascun messaggio diffuso per l’intero territorio regionale, le regioni riconosceranno, alle emittenti autorizzate a trasmettere su base provinciale o pluri-provinciale, un rimborso per singolo messaggio calcolato in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle singole province risultanti dai titoli autorizzatori o concessori rilasciati ai richiedenti dal Ministero delle imprese e del Made in Italy
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Innovazione e digitale PMI: auti per la formazione del personale
Viene pubblicato un comunicato sulla GU n 250 del 27 ottobre relativo al Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 (consultabile dal 16 ottobre scorso) con le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per l'acquisizione, anche in un'ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo delle competenze del personale dipendente aziendale al fine di accrescere le competenze del capitale umano delle PMI per consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all'innovazione tecnologica ed alla transizione verde e digitale.
Le agevolazioni sono concedibili, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, nella forma del contributo diretto alla spesa, nella misura pari al 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili indicate all’articolo 5.
Nel caso in cui i soggetti proponenti abbiano presentato progetti integrati sovraregionali di cui all’articolo 4, comma 4, il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1, è maggiorato di 20 (venti) punti percentuali per le micro e piccole imprese e di 10 (dieci) punti percentuali per le medie
imprese.
Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimentoAiuti per innovazione e digitale PMI per la formazione del personale
Le risorse finanziarie destinate al nuovo regime di aiuto sono a valere sull'azione 1.4.1 «Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunita' derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all'interno delle imprese» prevista nell'ambito dell'Obiettivo specifico 1.4 del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027.
Con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno fissati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione e fornite ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento.Vediamo nel frattempo quali spese saranno agevolati con gli aiuti del MIMIT.
Aiuti per innovazione e digitale PMI: iniziative ammiissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative finalizzate all’acquisizione di percorsi di formazione diretti a sviluppare o a consolidare le competenze del personale dipendente nell’ambito delle tematiche strategiche per la transizione tecnologica, digitale e verde delle imprese.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i percorsi di formazione del personale devono:- a) prevedere costi ammissibili non inferiori a euro 10.000,00 (diecimila/00) e non superiori a euro 60.000,00 (sessantamila/00). Nel caso di progetti integrati sovraregionali tali limiti si intendono riferiti al singolo soggetto beneficiario partecipante al progetto integrato sovraregionale;
- b) essere realizzate nell’ambito di una o più unità locali dei soggetti di cui all’articolo 3, ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate;
- c) essere erogati da soggetti/manager qualificati ovvero da società di consulenza/fornitori di servizi di formazione e consulenza indipendenti rispetto all’impresa proponente. Per soggetti o società qualificati e indipendenti si intendono soggetti o società in possesso di una significativa e comprovata esperienza in ambito di Strategia nazionale di specializzazione intelligente e/o digitalizzazione e/o transizione ecologica, dimostrabile attraverso l’elenco dei progetti realizzati almeno negli ultimi 3 anni nelle materie oggetto della consulenza, con la definizione degli importi, dell’oggetto e degli ambiti di applicazione;
- d) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione; il percorso di formazione del personale deve essere avviato entro 6 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione e concludersi entro massimo 12 mesi dalla medesima data, salvo eventuale proroga di ulteriori 6 mesi;
- e) avere come oggetto uno o più delle seguenti tematiche:
- i. traiettorie tecnologiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
- ii. conoscenza, utilizzo e diffusione delle tecnologie individuate dal regolamento STEP;
- iii. processi di transizione verde e digitale;
- f) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal decreto di concessione di cui all’articolo 9.
Il contenuto e le finalità del percorso di formazione del personale, nonché le modalità organizzative adottate per il concreto svolgimento dello stesso, devono essere chiaramente descritte in sede di presentazione della domanda di accesso e devono risultare dall’offerta economica che il
soggetto richiedente è tenuto a tramettere unitamente alla predetta domanda di accesso.Le iniziative di formazione, aventi le caratteristiche previste, possono essere presentate anche nell’ambito di progetti integrati sovraregionali, qualora l’integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi in relazione all’attività oggetto dell’iniziativa di formazione, anche in ottica di sviluppo della filiera di appartenenza. Il progetto integrato sovraregionale può includere iniziative relative a percorsi di formazione del personale presentate da un massimo di 10 imprese.
Gli ambiti strategici di cui al comma 2 lettera e) sono oggetto di ulteriori specificazioni nell’ambito del provvedimento di cui all’articolo 7, comma 1.Non sono ammissibili alle agevolazioni iniziative dirette a conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
Aiuti per innovazione e digitale PMI: spese ammiissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti voci di costo:
- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- c) i costi dei servizi di consulenza strettamente connessi all’iniziativa di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Al fine di ridurre le complessità amministrative connesse alla fase di rendicontazione e controllo dei progetti e delle spese ammissibili, le spese di cui al comma 1 sono ritenute ammissibili, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, sulla base di opzioni semplificate di costo che assumono, nel caso, la forma di costi unitari.
I costi unitari sono definiti sulla base delle opzioni off-the-shelf determinate dalla Commissione Europea e pubblicate con il Regolamento (UE) n. 1676/2023 del 7 luglio 2023, al paragrafo 3 del relativo Allegato, che integra il Regolamento (UE) n. 1060/2021
Le spese devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021- 2027.
Con provvedimento saranno fornite le necessarie specificazioni in ordine ai criteri di determinazione delle spese ammissibili.
Aiuti per innovazione e digitale PMI: procedura per le domande in attesa della data
Le domande di agevolazione devono essere presentate, a pena di invalidità, esclusivamente per via elettronica utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore.
I termini iniziale e finale per la presentazione delle predette domande di agevolazione sono individuati con successivo provvedimento del Ministero, con il quale sono, altresì, fornite ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento di cui al presente decreto, anche con riferimento alle modalità
di presentazione delle domande di agevolazione relative ai progetti integrati sovraregionali.Il Soggetto gestore provvede, con congruo anticipo rispetto al termine iniziale per la presentazione delle domande, a rendere disponibile nel proprio sito internet la modulistica in base alla quale deve essere redatta la domanda e, fermo restando quanto disposto, la documentazione da allegare alla stessa. Ciascun soggetto può presentare nell’ambito del presente intervento una sola domanda di accesso alle agevolazioni.
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Conto termico 3.0: i termini a inteventi ultimati
Il Conto termico 3.0, agevolazione molto attesa, è disciplianta dal DM 7 agosto 2025.
Ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso mediante prenotazione del bonus prima della realizzazione degli interventi agevolati, si accede alla misura con una richiesta presentata, non oltre 90 giorni, dopo la conclusione dei lavoro ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lett a) primo periodo dello stesso decreto.
Conto termico 3.0: i termini a inteventi ultimati
In particolare, ai sensi dell'articolo 14 del DM 7 agosto ai fini dell’accesso agli incentivi il soggetto responsabile presenta domanda al GSE, esclusivamente tramite il Portal termico, attraverso la scheda-domanda.
L’accesso agli incentivi avviene attraverso due modalità alternative:
- a) tramite accesso diretto: la richiesta deve essere presentata entro novanta giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a centoventi giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali di cui all’art. 6, comma 1, lettera i) e all’art. 9, comma 1, lettera c). Esclusivamente per i soggetti privati, è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a centoventi giorni, a condizione che l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell’intervento;
- b) tramite prenotazione (opzione riservata alla PA): i soggetti ammessi di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) e all’art. 7, comma 1, lettera a) che operano direttamente o attraverso la ESCO che agisce per loro conto per i successivi punti ii. e iii., trasmettono al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell’incentivo.La richiesta di prenotazione può essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
- i. presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. Nel caso in cui si dichiari di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso è allegato all’atto amministrativo. Per gli edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all’obbligo di presentazione della diagnosi energetica, è possibile inviare il progetto esecutivo;
- ii. presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la ESCO sia qualificata soggetto responsabile;
- iii. presenza di un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l’intervento proposto, nel caso in cui l’amministrazione pubblica sia il soggetto responsabile. Alla domanda è allegata, oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo con riferimento all’intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatament esecutivo dalla data del riconoscimento della prenotazione dell’incentivo da parte del GSE;
- iv. presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Nel caso di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione, lo stesso GSE procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all’incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo.
Conto termico 3.0: cosa fare dopo la prenotazione nel caso della PA
L’atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE costituisce impegno all’erogazione delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle
condizioni
In particolare, ove espressamente previsto nel contratto di cui al comma 2, lettera b), punto ii., l’amministrazione pubblica richiedente può chiedere che le somme prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE alla ESCO firmataria del contratto, sotto propria responsabilità circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richie sta.
Alla procedura d’accesso, è riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore al 50% di quanto previsto all’art. 3, comma 2, e, a tal fine, il GSE accetta le domande presentate secondo tale modalità fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento di tale contingente di spesa, provvedendo a dare evidenza sul proprio sito internet del volume di risorse impegnate a tale scopo.
Sempre relativamente alla prenotazione, opzione riservata alla PA, Nei casi di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, la scheda-domanda è firmata dal soggetto responsabile e contiene l’impegno ad eseguire o affidare i lavori nei termini previsti dal contratto o dal provvedimento o altro atto amministrativo di cui al comma 2 del presente articolo.
A pena di decadenza dal diritto alla prenotazione dell’incentivo, il soggetto responsabile:
- a) nei casi in cui al comma 2, lettera b), punto i.:
- i. entro diciotto mesi a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell’intervento, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’intervento previsto;
- ii. entro dodici mesi dalla data di presentazione al GSE della dichiarazione che attesti l’avvio dei lavori di cui al punto precedente, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell’intervento previsto. Tale termine è esteso a trentasei mesi nel caso degli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lettera d);
- b) nei casi in cui al comma 2, lettera b), punti ii. e iii. e iv.:
- i. entro novanta giorni a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell’intervento, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’intervento previsto;
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ZES UNICA: proroga al 2028 e modalità di invio comunicazione
L'art 96 in bozza del DDL di Bilancio 2026 contine misure per la ZES UNICA del mezzogiorno.
Vediamo tutti i dettagli.
ZES UNICA: proroga al 2028
In dettaglio viene modificato l'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nel modo seguente:
- a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028»;
- b) al comma 4, primo periodo, le parole «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»;
- c) al comma 6, primo periodo, le parole «e di 2.200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2.200 milioni di euro per l'anno 2025, 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 750 milioni di euro per l’anno 2028».
Inoltre per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d'imposta come modificato dal comma 1 su indicato gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate:
- dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026,
- dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027
- dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.
A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano:
- dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027,
- dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028
- dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029
all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo.
La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta
maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2024.
Attenzione la comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata.
Con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.
Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative.