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Transizione 5.0: codice tributo per il credito ridenominato
Con la Risoluzione n 14 del 16 aprile viene pubblicato il codice tributario necessario per beneficiare in F24 del credito di imposta approvato dal DL n 38/2026 per le imprese che investono in beni nuovi per le proprie strutture aziendali.
In particolare, l’articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026 n. 38, come modificato dall’articolo 1, lettera a), del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, introduce per l’anno 2026 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 –
“Transizione 5.0”, per investimenti di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alle spese di formazione del personale, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, nonché dell’esaurimento delle risorse disponibili.Credito transizione 5.0: codice tributo per F24
Il credito d’imposta transizione 5.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.
Il GSE, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del richiamato decreto attuativo, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:- “7079” – denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.
In data 23 aprile viene pubblicata la risoluzione n 16 che ridenomina il codice tributo come segue:
- Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38
Praticamente, all'atto della compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato.
Allegati: -
Fornitori cloud e cyber security: come iscriversi al MIMIT
Con il DD 22 aprile il MIMIT ha prorogato la data del 23 aprile, termine ultimo per iscriversi all'elenco dei fornitori per servizi di digitalizzazione, al giorno 27 maggio prossimo.
Ricordiamo che questo elenco è istituito per fornire servizi alle PMI che a tal fine riceveranno secondo le regole del bonus digitalizzazione un contributo fino a 20mila euro.
Leggi qui le regole generali Bonus digitalizzazione PMI: proroga delle domande per i fornitori.
Fornitori servizi cloud computing e cyber security: iscriversi all’elenco MIMIT
Ricordiamo che il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025.
Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.
Per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.
I termini per la presentazione delle predette istanze, inizialmente previsti dal 4 marzo al 23 aprile 2026, sono stati prorogati fino alle ore 12.00 del 27 maggio 2026.
Il MIMIT precisa che le imprese italiane iscritta al Registro Imprese prima di inviare la domanda registra i tuoi dati nella sezione Anagrafica e deleghe.
Successivamente possono fare l'accesso alla registrazione esclusivamente sulla piattaforma di Invitalia entrando nell’area riservata
Ricordiamo che l'area fornitori permette l’accreditamento delle imprese interessate a offrire servizi e prodotti finanziabili nell’ambito della misura “Voucher Cloud e Cybersecurity”
Elenco fornitori servizi cloud e cyber security: requisiti di iscrizione al MIMIT
Il MIMIT tramite FAQ ha chiarito che possono essere fornitori:
(i) i soggetti abilitati dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) con servizi qualificati almeno di livello QC1;
(ii) in alternativa, i soggetti non qualificati ACN che dimostrano il possesso delle certificazioni indicate nell’Allegato 1 del Decreto Direttoriale 21 novembre 2025, in relazione alla categoria di servizi offerti.
Inotre ha specificato che l’iscrizione all’elenco istituito dal Ministero è consentita sia ai fornitori che offrono, nell’ambito del presente intervento agevolativo, servizi ammissibili con qualifica almeno di livello 1 (QC1) nel catalogo delle infrastrutture digitali e dei servizi cloud di cui al regolamento n. 21007/24 dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), sia ai fornitori che non presentano servizi con la predetta qualifica ma che risultano in possesso delle certificazioni indicate nell’allegato 1 del decreto 21 novembre 2025, relative alla categoria di appartenenza del servizio e/o prodotto agevolabile erogato.
Uno stesso fornitore può offrire, pertanto, sia servizi agevolabili con qualifica almeno di livello 1 (QC1), sia servizi agevolabili sprovvisti di tale qualifica. In relazione a questi ultimi, è tenuto tuttavia a dimostrare il possesso delle relative certificazioni individuate nell’allegato 1.
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Imprese della Moda: approvati sostegni per 100 milioni
Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo viene pubblicata la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge dell'11 marzo 2026, n. 34).
Tra le misure vi sono delle agevolazioni per il settore Moda, vediamo il dettaglio.
Imprese della Moda: approvati sostegni per 100 milioni
Con l'articolo 3 Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della moda si prevede che le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa, come definite dall'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prive di impegni a favore di accordi di programma, affluiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un importo fino a 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo, di importo non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy saranno definite, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità che valorizzino, tra l'altro, l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonche' i programmi proposti da aggregazioni di imprese, per la concessione delle agevolazioni ai soggetti di cui al comma 1. -
Contributi imprese editrici periodici all’estero: domande entro il 31 marzo
Il Dipartimento per l'Editori informa del fatto che entro il 31 marzo è possibile presentare domande per i contributi per Contributi alle imprese editrici di periodici italiani diffusi all'estero
Il contributo è volto a sostenere le imprese editrici di periodici italiani all'estero che trattano argomenti di interesse per le comunità italiane, al fine di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nonché la promozione del sistema Italia all'estero.
Accadi qui per tutta la modulistica.
Contributi imprese editrici periodici diffusi all’estero: beneficiari
Possono accedere ai contributi le imprese/associazioni che editano:
- periodici editi e diffusi all'estero con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana;
- periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.
Il contributo potrà essere richiesto per una sola testata.
Per avere accesso ai contributi sono necessari:
- anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;
- assenza di situazioni di collegamento o di controllo tra le imprese richiedenti il contributo;
- divieto di distribuzione degli utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con clausola statutaria;
- obbligo di dare evidenza, nell’edizione della testata, del contributo ottenuto negli anni precedenti nonché di altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;
- impegno ad adottare misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesive dell’immagine e del corpo e della donna
e per le imprese che editano i periodici in Italia:
- diffusione prevalente all’estero in misura non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite;
- regolare adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di lavoro e previdenza e dal contratto di lavoro applicato dall’impresa editrice;
- iscrizioni al Registro delle imprese, ove richiesto dalla normativa vigente;
- obbligo degli editori di essere proprietari della testata per la quale si richiede il contributo.
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Investimenti 4.0: comunicazione di completamento entro il 31 marzo
Il MIMIT con Decreto del 28 gennaio ha disposto la proroga al 31 marzo delle comunicazioni di completamento per gli Investimenti 4.0.
In particolare, il decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 28 gennaio 2026 ha disposto una proroga al 31 marzo 2026 intervenendo sull’articolo 2, comma 4, del decreto direttoriale 15 maggio 2025, come già modificato dal decreto del 16 giugno 2025, prevedendo espressamente che la comunicazione di completamento debba essere trasmessa: entro il 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025.
Investimenti 4.0: comunicazione di completamento entro il 31 marzo
La proroga di cui si tratta consente alle imprese di completare correttamente la procedura di accesso al credito d’imposta.
Inoltre riduce il rischio di decadenza dal beneficio per il solo mancato rispetto del termine originario e non modifica la natura della comunicazione che rimane un adempimento essenziale per la spettanza dell’agevolazione.
Attenzione al fatto che non rispettando la scedenza di fine mese si determina il mancato perfezionamento della procedura e la conseguente perdita del credito d’imposta Transizione 4.0.
In particolare, l'adempimento riguarda le imprese che hanno:
- effettuato investimenti in beni strumentali materiali 4.0 nel 2025;
- prenotato e confermato le risorse tramite il sistema GSE;
- e devono appunto trasmettere la comunicazione di completamento entro la scadenza originaria del 31 gennaio 2026.
Ricordiamo che la comunicazione di completamento deve essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso il seguente canalle:
- portale del GSE
- sezione dedicata “Transizione 4.0”;
- con i modelli standardizzati messi a disposizione dal Gestore.
Attenzione al fatto che il contenuto delle comunicazioni di completamento deve essere coerente con quelle riportate nella comunicazione preventiva e nella comunicazione di conferma, nonché con la documentazione tecnica e contabile relativa agli investimenti agevolati.
Ricordiamo che in data 29 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre nuove FAQ in materia di credito d’imposta Transizione 4.0, per chiarire alcuni errori ricorrenti che possono determinare lo scarto del modello F24 e nel dettaglio le risposte riguardano la corretta indicazione dell’anno di riferimento e la scelta del codice tributo da utilizzare in compensazione.
Una errata compilazione di tali campi comporta il rigetto del modello F24 e pertanto ritardi nella fruizione del credito d’imposta.
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Decreto PMI: regole dal Governo per accesso ai Mercati UE
Il CdM del 29 gennaio ha approvato uno schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva UE 2024/2811 del Parlamento europeo e del consiglio per rendere i mercati pubblici dei capitali dell'Unione più attraenti e facilitare l'accesso delle PMI.
Decreto PMI: regole dal Governo per accesso ai Mercati UE
Come recita il comunicato stampe dell'Esecutivo datato 29 gennio le misure puntano a liberare risorse e tempo per le aziende, riducendo gli adempimenti formali.
Il Dlgs contenente 4 articoli vuole garantire:
- Supporto alle microimprese: il decreto dedica una sezione specifica alla riduzione degli oneri amministrativi per le piccole realtà aziendali, semplificando gli obblighi di comunicazione e pubblicità relativi agli aiuti di Stato, laddove le informazioni siano già presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).
- Transizione digitale ed ecologica: per i crediti d’imposta legati a "Transizione 4.0", si semplifica l’iter di certificazione degli investimenti attraverso una maggiore integrazione tra le banche dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Agenzia delle entrate.
- Infrastrutture e TLC: si potenzia il ricorso alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per l’installazione di reti a banda ultra-larga, facilitando il lavoro degli operatori e accelerando la copertura digitale del Paese.
Si attende il testo definitivo.
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Transizione 5.0: dal 30 gennaio comunicazioni di conferma al GSE
Viene pubblicata in GU n 15 del 20 gennaio la Legge n 4/2026 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Le norme, come evidenziato dal comunicato stampa dell'Esecutivo datato novembre 2025, sono intervenute in materia di crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0, al fine di incentivare le imprese che investono in beni strumentali che permettano una riduzione dei consumi energetici.
Inoltre, si apportavano modifiche alle norme relative alle modalità di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il GSE pubblica un nuovo annuncio icon oggetto "Transizione 5.0, dal 30 gennaio abilitate le comunicazioni di conferma e completamento per le domande tecnicamente ammissibili"
Transizione 5.0 o 4.0: scelta chiusa al 27 novembre scorso
La legge n 4 del 15 gennaio 2026 di conversione del DL n 175/2025 con misure urgenti in materia di piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili è in vigore dal 21 gennaio, conferma quanto introdotto dal DL 175/2025 in materia di crediti d’imposta Transizione 5.0, fissando al 27 novembre 2025 il termine entro cui le imprese dovevano presentare al GSE le comunicazioni di prenotazione per l’accesso al credito d’imposta.
Si è consentita anche la possibilità di integrare entro il termine perentorio del 6 dicembre 2025, le comunicazioni effettuate tra il 7 novembre e le ore 18 del 27 novembre 2025.
Inoltre, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l’impresa non poteva presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l’accesso al credito d’imposta transizione 5.0 e domanda per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all'articolo 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020.
Pertanto, le imprese che hanno presentato domanda per l’accesso a entrambi i crediti d’imposta dovevano optare per uno dei due, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche.Ricordiamo che per tale agevolazione è regolamentata dal MIMIT e dal GSE come soggetto gestore, accedi qui al sito MIMIT, per tutte le regole applicative ed una sezione di FAQ con risposte ai dubbi frequenti.
Il GSE in data 28 gennio ha pubblicato il seguente avviso:
A partire dalle ore 12.00 del 30 gennaio 2026, le imprese che in data successiva al 6 novembre 2025 hanno presentato istanze risultate rispondenti tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto "Transizione 5.0", di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.56, potranno inviare le successive comunicazioni sulla Piattaforma informatica del GSE. L'eventuale avanzamento delle suddette istanze non implica, a oggi, il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione. Si ricorda, infine, che, secondo quanto disposto dall'art 12 comma 6 del decreto interministeriale 24 luglio 2024, l'impresa è tenuta ad inserire sulla piattaforma informatica l'apposita comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, entro il 28 febbraio 2026. "
Transizione 5.0 e 4.0: imprese tenute a scegliere
Il MIMIT sulla propria pagina istituzionale precisava che “Come chiarito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, i crediti d'imposta previsti dal Piano Transizione 5.0 (art. 38 del DL 19/2024) e dal Piano Transizione 4.0 (art. 1, commi 1051 e seguenti, L. 178/2020) non sono cumulabili per i medesimi beni oggetto di agevolazione.
Pertanto, con avviso del 25 novembre il GSE specificava che, le imprese che hanno presentato domanda per entrambe le misure dovevano optare, entro il 27 novembre 2025, per uno dei due crediti d'imposta, secondo le modalità di seguito indicate.
Analogamente, le imprese che avevano inviato comunicazione di completamento dell'investimento dovevano comunicare, entro cinque giorni dalla comunicazione del GSE, come di seguito indicato, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito.
Il GSE ha inviato una PEC ai soggetti che hanno presentato richieste per entrambi i meccanismi, contenente il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per la richiesta di rinuncia ad una delle misure agevolative (Transizione 4.0 / Transizione 5.0) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DL 175/2025.
Il soggetto beneficiario ha dovuto:
- Compilare il modello DSAN allegato alla PEC.
- Firmarlo digitalmente.
- Trasmetterlo tramite PEC all'indirizzo indicato dal GSE nella comunicazione, nelle tempistiche sopra indicate."
Il modello andrà compilato, firmato e inviato tramite PEC esclusivamente all'indirizzo confermatransizione@pec.gse.it.
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Credito residuo transizione 5.0: come usarlo in compensazione
Con Risoluzione n 1 del 12 gennaio le Entrate hanno pubblicato il codice tributo da usare per il credito transizione 5.0.
Credito residuo transizione 5.0: come usarlo in compensazione
La Risoluzionne ha indicato il codice tributo "7072" per usare in compensazione in F24 il credito residuo 5.0 che risultava al 31 dicembre scorso.
Si ricorda che l’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, nell’istituire il Piano Transizione 5.0, riconosce un credito d’imposta, alle condizioni e per gli investimenti ivi indicati.
Il comma 13 del citato articolo 38 del d.l. n. 19 del 2024 dispone che “il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco di cui all’ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo”.
Con la presente risoluzione si forniscono indicazioni ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025.
Il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072” istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di riferimento, l’anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale. -
Rinnovo parco veicolare autotrasporti: domande dal 17 dicembre
Con il Decreto MIT n 470 del 4 dicembre e pubblicato sul sito del Ministero si apre la fase di prenotazioni per i contributi per il rinnovo del parco veicolare autotrasporti.
Il decreto dispone in ordine alle modalità attuative del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2025, n. 203 con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione e rendicontazione, nonché alla fase dell’istruttoria procedimentale.
Rinnovo parco veicolare autotrasporti: le fase della domanda
La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due fasi distinte e successive:
a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla base della documentazione allegata al momento della proposizione della domanda e, in particolare, del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale
rappresentante dell’impresa;
b) la successiva fase di rendicontazione dell’investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall’articolo 4 del presente decreto.
È previsto un solo periodo di incentivazione all’interno del quale, fermo restando l’importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto dall’articolo 2 comma 4 del D.M. 7 agosto 2025, n. 203, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all’incentivo.Nello specifico la finestra temporale è la seguente: dal 17 dicembre 2025 al 16 gennaio 2026.
In nessun caso saranno prese in considerazione le domande inviate al di fuori dei termini di detta finestra temporale.
All’interno del periodo di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola istanza, anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l’incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 7 agosto 2025, n. 203.Le imprese che, pur avendo presentato correttamente e nei termini domanda di incentivo a valere sulla misura di cui al D.M. n. 203/2025, non abbiano perfezionato l’investimento entro la chiusura della rendicontazione non sono in alcun caso ammesse a contributo.
Rinnovo parco veicolare autotrasporti: le risorse disponibili
Le risorse finanziarie, complessivamente pari a 13 milioni di euro di cui all’art. 1 comma 1 del D.M. 7 agosto 2025, n. 203, al netto delle spettanze previste per l’attività del soggetto gestore, sono equamente ripartite nel periodo di incentivazione, secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all’articolo 2 del medesimo decreto ministeriale.
A tali risorse si aggiungono, ad avvenuta entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all’art. 4 comma 3 del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 luglio 2025, n. 105, le risorse finanziarie, complessivamente pari a 6 milioni di euro per l’anno 2025, previste dallo stesso articolo 4 comma 3 del decreto- legge 73/202
Rinnovo parco veicolare autotrasporti: presenta la domanda dal 17 dicembre
Possono presentare istanza le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero codice Ateco 49.41.
È possibile presentare istanza, che ha validità di prenotazione, esclusivamente all’interno del periodo incentivante così come indicato in precedenza, secondo le seguenti modalità
Le istanze devono, a pena di esclusione, essere presentate tramite posta elettronica certificata a partire dalle ore 10:00 del 17 dicembre 2025 e fino e non oltre le ore 16:00 del 16 gennaio 2026 all’indirizzo PEC ram.investimenti2026@legalmail.it.La trasmissione dell’istanza avviene, a pena di inammissibilità, dall’indirizzo PEC aziendale dell’impresa richiedente.
Detto indirizzo deve essere indicato nell’istanza medesima. In ordine alla valutazione della data ed ora esatta della presentazione dell’istanza con valore di prenotazione dell’incentivo, necessaria per la predisposizione dell’elenco di cui al successivo comma 8, fa fede esclusivamente quanto riportato nella busta di trasporto allegata al messaggio di posta elettronica certificata ricevuta all’indirizzo ram.investimenti2026@legalmail.it
All’istanza di cui al precedente comma 6, deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa che ha sottoscritto l’istanza di cui al precedente comma 6;
b) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione debitamente sottoscritto dalle parti o, in mancanza, copia del preventivo sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’impresa, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza e avente, a pena di inammissibilità dell’istanza
medesima, data successiva a quella di entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025, n. 203 (ovvero a far data dal 21 ottobre 2025).Il contratto/preventivo deve contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 del D.M. 203/2025.
Allegati: -
Bando Disegni+: domande dal 18 dicembre
Il MIMIT ha pubblicato i bandi delle misure agevolative per PMI:
- Bando Marchi+
- Bando Brevetti+
- Bando Disegni+
Quest'anno il calendario parte da novembre e termina in dicembre.
La misura Disegni+2025 è l’intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.
La dotazione finanziaria, riferita all’annualità 2025 e stanziata per l’attuazione dell’intervento, è pari a 10 milioni di euro.
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Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
- avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, sulla base dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
- avere sede legale e operativa in Italia;
- essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione o scioglimento, non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
- non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);
- non essere incorse in sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- non avere legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- non essere incorse in revoche e/o non avere procedimenti in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il disegno/modello deve essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2023 e comunque in data antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità;
- essere in regola con l’obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.
Bando Disegni+: presenta la domanda dal 18 dicembre
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità che verranno successivamente indicate.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 18 dicembre 2025 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12:00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.