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Sostegno ai mercati rionali: il MIMIT assegna le risorse
Con il Decreto direttoriale 7 ottobre 2025 sono ripartite tra le Regioni richiedenti le risorse destinate dal decreto interministeriale 26 giugno 2025 agli interventi in favore dei mercati rionali.
Ricordiamo che si tratta di una misura di sostengo disciplinata dal Decreto Direttoriale 11 agosto 2025 che ha definito le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni volte a sostenere le PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche nazionali o internazionali organizzate in Italia e gli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per la realizzazione di progetti finalizzati all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale per far conoscere e diffondere anche all’estero l’eccellenza del made in Italy.
Tra le linee di intervnto vi è appunto la LInea 3 gestita dalle Regioni a sostegno dei mercati rionali.
Leggi anche Bonus fiere e mercati: tutte le regole e il calendario delle domande per gli altri aiuti.
Sostegno ai mercati rionali: il MIMIT assegna le risorse
Le Risorse stanziate a sostegno dei mercati rionali ammontano a 10 milioni di euro
L’attuazione dell’intervento volto a sostenere i mercati rionali è demandata alle Regioni. Ai fini dell’accesso alle risorse spettanti, ciascuna Regione ha presentato una specifica richiesta di assegnazione della quota di propria competenza.
Il Ministero ha adotato appunto lo specifico provvedimento per l’attribuzione alle Regioni delle risorse ad esse spettanti sulla base delle percentuali di riparto di cui al Dpcm 30 luglio 2003 e ora provvederà al conseguente trasferimento.
In particolare, con il decreto direttoriale 7 ottobre 2025 sono assegnate le risorse come segue:
.Sostegno ai mercati rionali: finalità degli aiuti 2025-2026
Le risorse assegnate saranno utilizzate dalle Regioni richiedenti per incentivare progetti di investimento nei mercati rionali ricadenti nel proprio territorio finalizzati all’ammodernamento, all’ampliamento, alla riqualificazione strutturale dei medesimi mercati, anche mediante interventi mirati all’efficientamento energetico o a una maggiore sostenibilità ambientale.
Nella concessione, le predette Amministrazioni daranno priorità, con le modalità da queste definite con apposito provvedimento, ai mercati rionali attrattivi sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.
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Bonus acquisto carta imprese editrici: domande dal 1° ottobre
Dal 1° ottobre è possibile presentare le domande per il bonus acquisto carta imprese editrici anno 2025.
Ricordiamo che con il Decreto del 9 luglio 2025 del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria è stato approvato l’elenco dei beneficiari 2024 del credito d’imposta previsto a favore delle case editrici iscritte al Roc (Registro operatori della comunicazione), per l’acquisto della carta necessaria per la stampa delle testate edite nel 2023. L’elenco è stato inviato all’Agenzia delle entrate.
Ricordiamo inoltre che si tratta del bonus riconosciuto in base alla Circolare n 2/2024 del Dipartimento per l'Editoria.
L’articolo 1, comma 319 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha previsto che il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, ed entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che costituisce limite massimo di spesa.
La misura agevolativa è stata notificata alla Commissione europea che, con la decisione positiva C(2024) 4652 final del 4 luglio 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea in data 14 agosto 2024, pronunciandosi sulla compatibilità della misura con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato, ne ha autorizzato l’applicazione per gli anni 2024-2025.
Con la circolare n. 2 del 10 settembre 2024 si disciplinano le modalità attuative del suddetto credito d'imposta.
Bonus acquisto carta imprese editrici 2024-2025: i beneficiari
Possono accedere all’agevolazione le imprese editrici di quotidiani e periodici aventi i seguenti requisiti:
- a) la sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello spazio economico europeo;
- b) la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- c) l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO “58 ATTIVITA’ EDITORIALI” con le seguenti specificazioni:
- 58.13 (edizione di quotidiani)
- 58.14 (edizione di riviste e periodici);
- d) l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; e) non essere sottoposte a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.
Bonus acquisto carta imprese editrici 2024-2025: spese ammesse
Le spese ammesse all’agevolazione, per le due annualità, sono quelle sostenute rispettivamente nell’anno 2023 e nell’anno 2024 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 4, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 3501 , e con l’esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.
Le spese ammesse al credito devono risultare da certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
La certificazione, rilasciata dai soggetti abilitati sopracitati, deve riguardare le sole spese sostenute nell’anno 2023 e nell’anno 2024 per l’acquisto della carta utilizzata, rispettivamente, nei medesimi anni, per la pubblicazione dei giornali quotidiani e dei periodici che non rientrino tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 1, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, e calcolate al netto della spesa relativa all’acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie
Bonus acquisto carta imprese editrici 2024-2025: elenco beneficiari delle domane 2024
Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con le modalità di cui al punto 7. entro i seguenti termini:
- per l’anno 2024, dal 19 novembre al 19 dicembre 2024 (pubblicato l'elenco dei beneficiari che potranno beneficiare del credito in F24 utilizzando il codice tributo “6974”, istituito dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n 19/2022)
- per l’anno 2025, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2025.
La domanda è presentata, per ciascuna annualità, dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” – “credito d’imposta per le spese per l’acquisto della carta” del menù “Servizi on line”
Allegati: -
Resto al sud: sportello in chiusura dal 15 ottobre
Viene pubblicata in GU n 228 la Circolare n 37/2025 della Presidenza del Consiglio, con la chiusura dello sportello della Miusra Resto al Sud.
L'agevolazione ricordiamolo proviene dal 2017 con anche delle proroghe e intergrazioni.
Resto al sud: sportello in chiusura dal 15 ottobre
In particolare, la Circolare n 37/2025 specifca che:
- visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123 con Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;
- visto l'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 91/2017 che prevede che, per il finanziamento della misura, sono destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni gia' disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino a:
- 36 milioni di euro per l'anno 2017;
- 280 milioni di euro per l'anno 2018;
- 462 milioni di euro per l'anno 2019;
- 308,5 milioni di euro per l'anno 2020;
- 92 milioni di euro per l'anno 2021;
- 22,5 milioni di euro per l'anno 2022;
- 18 milioni di euro per l'anno 2023;
- 14 milioni di euro per l'anno 2024;
- 17 milioni di euro per l'anno 2025;
e successive modifiche e integrazione, dovendo il soggetto competente comunicare tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle isorse disponibili e restituire agli istanti, le cui richieste non sianostate soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese, e vista la nota di Invitalia del 19 settembre 2025, con la quale, facendo seguito a precedenti comunicazioni della medesima società sull'imminente esaurimento dei fondi disponibili, è stata comunicata l'esigenza di procedere alla chiusura dello sportello agevolativo «Resto al Sud» a far data dal 15 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e, al contempo, che, a decorrere dalla medesima data del 15 ottobre 2025, sarà operativo lo sportello per la ricezione delle domande relative alle misure «ACN» e «Resto al Sud 2.0», istituite dal decreto-legge n. 60/2024, si dispone quanto segue.
A partire dal 15 ottobre 2025 non è consentita la presentazione delle domande per l'ammissione ai benefici di cui alla misura «Resto al Sud» per effetto della chiusura, in coerenza con quanto statuito all'art. 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 123/1998, del relativo sportello agevolativo.
I soggetti proponenti, ivi inclusi coloro che presentano domanda nelle more della chiusura dello sportello, hanno diritto alle agevolazioni – ai sensi del gia' menzionato art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998 e dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017 – esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 1, comma 16, del medesimo decreto-legge n. 91/2017, tenuto conto delle percentuali di riparto per i contributi previste al punto 2 della delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017.
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Fondo Transizione industriale: nuovo sportello dal 17 settembre
Con decreto direttoriale MIMIT del 18 luglio, si attiva il nuovo sportello per l’accesso alle agevolazioni del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, in attuazione dell’investimento M2C2 – 5.1, sottoinvestimento 1 del Pnrr.
Le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 17 settembre alle ore 12:00 del 10 dicembre 2025, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Ministero.
Le risorse disponibili ammontano a circa 135 milioni, somma residua non utilizzata nella precedente edizione del bando (decreto direttoriale 23 dicembre 2024), a valere sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’obiettivo di incentivare l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.
Tale importo potrà essere eventualmente incrementato con ulteriori risorse, anche di provenienza comunitaria.
Fondo Transizione industriale: riepilogo delle regole
Il MIMIT ricorda che gli investimenti oggetto di agevolazione devono prevedere costi ammissibili compresi tra 3 e 20 milioni di euro e riguardare interventi finalizzati a:
- efficientamento energetico,
- produzione di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione o di idrogeno rinnovabile per autoconsumo,
- riduzione del consumo di acqua, della quantità di materie prime e semilavorati utilizzati e/o dei rifiuti conferiti in discarica.
L’intensità dell’aiuto sarà modulata in funzione della natura e della localizzazione dell’investimento, oltre che della tipologia dei costi.
Sono previste due riserve specifiche in favore dei progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (il 40% delle risorse stanziate) e delle imprese energivore (il 50% delle risorse stanziate).
Ai fini dell’ammissibilità, è richiesta la presentazione di una relazione tecnica in forma di perizia asseverata, redatta secondo lo schema disponibile sul sito di Invitalia e potrà essere predisposta da:
- geologi,
- ingegneri e periti industriali, anche facenti parte dell’organico della società richiedente, iscritti all’ordine professionale di riferimento;
- esperti in gestione dell’energia (EGE) certificati secondo la norma UNI CEI 11339 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo;
- società di servizi energetici (ESCO) certificate secondo la norma UNI CEI 11352 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo;
- i legali rappresentanti dei soggetti richiedenti le agevolazioni, limitatamente ai propri programmi di investimento che si intendono porre in essere all’interno del perimetro del sistema di gestione dell’energia, per il quale è stata ottenuta la certificazione secondo la norma UNI CEI EN ISO50001 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo.
Al momento della presentazione della domanda, unitamente al possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con gli obblighi previsti dal decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.
Attenzione al fatto che a differenza del precedente bando, non è più concessa la possibilità di richiedere l’attivazione nei limiti e alle condizioni del Quadro temporaneo Ucraina, regime ormai prossimo alla scadenza (31/12/2025).
Al termine dell'attività istruttoria, e tenuto conto delle risorse disponibili, Invitalia redigerà una graduatoria entro 120 giorni dalla chiusura dello sportello.
La graduatoria indicherà le domande ammissibili e finanziabili, quelle ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi, nonché le domande non ammissibili
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Polizza catatrofale imprese: quali incentivi si perdono se non si stipula
Il decreto del 18 giugno 2025, pubblicato dal MIMIT il 25 luglio, prevede l'elenco completo degli incentivi, gestiti dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, non spettanti per le imprese che non stipulano la polizza catastrofale.
Ricordiamo prima che, il calendario per adempiere alla stipula della polizza, è stato definito dal Decreto-legge n 39/2025 publbicato in GU n 75 del 31 marzo, con la proroga per l'obbligo di polazza catastrofale per le imprese.
In particolare è stato previsto che l'adempiemento è previsto:
- per le PMI al 1° gennaio 2026,
- per le medie imprese al 1° ottobre 2025,
- al 31 marzo 2025 la stipula per le grandi imprese ma senza sanzioni per 90 giorni. Leggi anche: Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata.
In data 5 agosto il MIMIT ha pubblicato un avviso per ulteriore precisazione dei contenuti del decreto in oggetto specificando quanto segue.
Con il Decreto 18.06.2025 sono state apportate modifiche alla disciplina di alcuni incentivi gestiti dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministro delle imprese e del made in Italy al fine di tenere conto dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Si precisa che il provvedimento riguarda i soli strumenti agevolativi di competenza della richiamata Direzione Generale disciplinati da decreti adottati dal solo Ministro delle imprese e del made in Italy.
L’elenco degli incentivi in esso riportato non è da ritenersi quindi tassativo ed è in corso il processo di adeguamento della disciplina degli ulteriori incentivi – sempre di competenza dalla DGIAI – definita di concerto con altri Ministeri.
Vediamo ora il contenuto del decreto di giugno.
Polizza catatrofale imprese: quali incentivi si perdono se non si stipula
Con l'articolo 1 Adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese si prevede che per gli incentivi di seguito elencati, fermi restando i requisiti di ammissibilità e la disciplina delle cause di esclusione propri della normativa di attuazione di ciascun incentivo, per le imprese con sede legale in Italia e per le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, l’accesso alle agevolazioni è consentito solo in caso di intervenuto adempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, le previsioni in oggetto si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle date di seguito indicate e, comunque, successivamente alla pubblicazione del presente decreto:- a) 30 giugno 2025 per le imprese di grandi dimensioni;
- b) 2 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e successive modifiche e integrazioni;
- c) 1° gennaio 2026 per le imprese di micro e piccola dimensione, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e successive modifiche e integrazioni.
Per le domande come sopra specificate, l’adempimento dell’obbligo assicurativo previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.
Le disposizioni si applicano gli incentivi di seguito individuati:
- a) “Contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021;
- d) “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;
- e) “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020;
- f) “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) “Mini contratti di sviluppo” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024;
- h) “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015;
- i) “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024;
- l) “Finanziamento di start-up” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022;
- m) “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.
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Tessile e Moda: decreto di assegnazione dei contributi 2025
Il MIMIT ha pubblicato il decreto di assegnazione dei contributi per il settore tessile e della moda.
Ricordiamo che il 3 giugno sono scadute le domande per l'incentivo finalizzato al sostegno di programmi di investimento, sull’intero territorio nazionale, nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale provenienti anche da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l’impatto ambientale.
La misura è stata istituita dall’articolo 10 della Legge n. 206 del 27 dicembre 2023, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy” che ha previsto una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro, poi rifinanziata dalla Legge di Bilancio per l'anno 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) per un ammontare pari a 15, 5 milioni di euro per il triennio 2025-2027.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 30,5 milioni di euro.
Con il Decreto interministeriale del 10 dicembre 2024 il MIMIT ha fissato le regole per l'agevolazione.
Successivamente con Decreto Direttoriale 26 febbraio 2025 , sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché modalità di presentazione delle domande dal 3 aprile prossimo e la documentazione necessaria per l’accesso alle suddette agevolazioni.
Clicca qui per l'elenco dei beneficiari nel Decreto 14 agosto del MIMIT.
Di seguito il riepilogo delle regole.
Agevolazioni PMI Tessile e Moda: i beneficiari
Le agevolazioni sono rivolte a micro, piccole e medie imprese, che, alla data di presentazione della domanda, siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese e svolgano almeno una delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione ATECO 2007:
- ATECO 13 (Industrie Tessili);
- ATECO 15.11 (Preparazione e concia del cuoio).
Agevolazioni PMI Tessile e Moda: le modalità di erogazione
Le agevolazioni sono concesse a ciascuna impresa con le seguenti modalità:
- a) per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a euro 100.000,00 (centomila/00), nella forma del contributo a fondo perduto nella misura del 60% (sessanta per cento) delle spese ammissibili;
- b) per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad euro 100.000,00 (centomila/00) e fino ad euro 200.000,00 (duecentomila/00):
- nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità di cui alla precedente lettera a), per la quota di spese ammissibili fino ad euro 100.000,00 (centomila/00);
- nella forma del finanziamento agevolato, nella misura del 80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili eccedenti il valore di euro 100.000 ,00 (centomila/00) e fino a 200.000,00 (duecentomila/00).
Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle risorse disponibili. In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni saranno concesse dal soggetto gestore nella sola forma di finanziamento agevolato nella misura dell’80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili fino ad euro 200.000,00 (duecento/mila).
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento de minimis, nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, secondo quanto definito all’articolo 8 del decreto interministeriale 10 dicembre 2024.
Attenzione al fatto che le agevolazioni sono concesse da Invitalia, secondo l’ordine definito in graduatoria sulla base delle risorse disponibili.
Agevolazioni PMI Tessile e Moda: spese ammissibili
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a 30.000,00 euro e classificabili come spese di investimento.
I beni relativi ai programmi di investimento devono essere fisicamente individuabili e installati presso l’unità produttiva interessata dal programma di investimento e risultare iscritti nei libri contabili come immobilizzazioni (materiali e immateriali).
Nello specifico sono ammissibili le spese relative a:
- a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
- b) formazione del personale dedicato all’uso dei nuovi macchinari pari ad un massimo del 20% del bene bene ammesso all’agevolazione;
- c) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso;
- d) spese connesse all’acquisizione della certificazione di sostenibilità di prodotto o di processo, compresi gli oneri di verifica finalizzati all’acquisizione della suddetta certificazione rilasciati da organismi di conformità accreditati;
- e) acquisto di nuove licenze software per la tracciabilità della filiera;
- f) spese per attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, complessivamente nel limite del 30% della somma delle spese di cui ai punti precedenti, riconducibili a:
- spese per il personale dipendente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- strumenti e attrezzature, nuovi di fabbrica (diversi da quelli previsti dall’art. 7 comma 1 lettera a) del decreto 10 dicembre 2024 nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.
Sono ammissibili solo le spese che risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.
Agevolazioni PMI Tessile e Moda: le linee di intervento
Le linee di intervento della misura per il Tessile e la Moda riguardano i seguenti programmi:
- "crescita e innovazione" con investimenti finalizzati all’aumento della capacità produttiva, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi e certificati da soggetti qualificati;
- "sostenibilità ambientale" con l’acquisizione di beni strumentali, certificazioni ambientali di prodotto e di processo, utilizzo di fibre tessili di origine naturale e di materiali provenienti da processi di riciclo e di scarto di lavorazioni.
Per i programmi di investimento comportanti spese di importo non superiore a 100mila euro, il contributo a fondo perduto concesso sarà pari al 60% delle spese.
Per i programmi di investimento comportanti spese tra 100mila e 200mila euro, il contributo a fondo perduto sarà pari al 60% delle spese fino a 100.000 euro e con finanziamento agevolato all’80% per la quota restante.
Le spese dovranno riguardare:
- l’acquisto e l’installazione di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;
- la formazione del personale dedicata all’uso dei nuovi macchinari;
- l’acquisto di brevetti, licenze d’uso, certificazioni di sostenibilità di prodotto o di processo, nuove licenze software per la tracciabilità della filiera;
- attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale.
Invitalia svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni.
Con successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, gli schemi in base ai quali devono essere presentate e l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del soggetto gestore.
Agevolazioni PMI Tessile e Moda: domande entro il 3 giugno
I termini per la presentazione delle domande sono stati aperti dalle ore 12:00 del giorno 3 aprile 2025 e sono scadytu alle ore 12:00 del giorno 3 giugno 2025.
Le domande di agevolazione devono essere redatte in lingua italiana e presentate dalle imprese proponenti, esclusivamente tramite la procedura informatica.Dal sito di invitalia si legge che:- dalle 12.00 del 27 marzo 2025 le imprese possono registrarsi e scegliere un eventuale delegato, accedendo alla sezione “Anagrafica e deleghe”. La registrazione dell'impresa è propedeutica e necessaria per la presentazione della domanda,
- la compilazione e la presentazione delle domande è possibile dalle 12.00 del 3 aprile 2025 alle 12.00 del 3 giugno 2025 accedendo all'area riservata.
A tal fine è necessario:
- essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE) ,
- accedere all'area riservata per compilare online la domanda,
- disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
L’accesso alle agevolazioni avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. Quest'ultimasarà stilata sulla base degli indicatori e dei criteri contenuti nell’Allegato 1 del decreto interministeriale10 dicembre 2024.
A breve sarà disponibile in questa pagina la documentazione per inviare la domanda e la guida alla presentazione.
Attenzione: a seguito della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all’impresa richiedente viene comunicato il Codice unico di progetto (CUP) che deve essere presente sulle fatture relative alle prestazioni agevolate. Ogni fattura deve riportare la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 11 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID …………. CUP ……………”.
Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la suddetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note; se non è possibile inserire per esteso la dicitura è necessario, comunque, l’inserimento del CUP all’interno della fattura elettronica, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
Clicca qui per l'elenco dei beneficiari nel Decreto 14 agosto del MIMIT.
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Aiuti al settore radiotelevisivo: novità nel DL Economia
Il MIMIT ha comunicato con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale che in sede di esame in Commissione al Senato della conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, Dl Economia, è stato presentato un emendamento volto a ripristinare il livello delle risorse assegnate al Mimit per il sostegno al settore radiotelevisivo, superando così l’interpretazione particolarmente penalizzante alla Legge di Bilancio 2024 in merito al riparto riservato al Dicastero per le emittenti locali.
Il Ministro Urso ha così commentato: “Siamo intervenuti tempestivamente, pienamente consapevoli del ruolo fondamentale svolto dalle emittenti locali, che rappresentano una primaria fonte di informazione a livello territoriale. Assicureremo la continuità delle risorse stanziate anche in sede di formulazione della prossima Legge di Bilancio”.
In particolare, l’emendamento prevede l’erogazione di un contributo straordinario pari a 16,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Mimit, che – unitamente a ulteriori 2,5 milioni di euro recuperati mediante il disaccantonamento di fondi relativi a esercizi precedenti – consentirà di compensare integralmente la riduzione della quota spettante al Dicastero del “Fondo per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria”, riportando così, con risorse proprie, lo stanziamento ai livelli dell’anno precedente.
Si resta in attesa del testo definitivo della norma.
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Credito d’imposta beni strumentali 4.0: tutte le regole
Il MIMIT comunica che per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, alla data del 29 luglio 2025, risultano ancora disponibili risorse per un importo pari a 686.372.544,73 milioni di euro.
Viene anche ricordato che le comunicazioni per l’accesso al beneficio possono essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del sito internet del GS accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile.
Con il Decreto del 16 giugno il MIMIT ha fissato le regole con cui le imprese possono presentare, secondo quanto disposto dal decreto direttoriale 15 maggio 2025, il modello di comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro.
Si ricorda che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ha l'obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Credito d’imposta beni strumentali 4.0: processo di prenotazione
Viene evidenziato che il processo di prenotazione del bonus prevede:
- comunicazione preventiva: le imprese devono trasmettere una comunicazione preventiva entro il 31 gennaio 2026, indicando gli investimenti previsti e il relativo credito d'imposta. L'ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse.
- conferma dell'acconto: entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l'impresa deve inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento.
- comunicazione di completamento: al termine degli investimenti, l'impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.
In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l'ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.
Credito d’imposta beni strumentali 4.0: cosa accade a chi ha già prenotato
Per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, il decreto prevede un percorso specifico:
- Mantenimento dell’ordine cronologico: ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro 30 giorni a partire dal 17 giugno 2025 le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva;
- Comunicazioni successive: le imprese devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.
- Conseguenze del mancato adeguamento: le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal decreto del 24 aprile 2024.
Credito d’imposta beni strumentali 4.0: condizioni 2025
Il bonus spetta al:
- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Il limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Allegati: -
Credito ZES: chiarimenti sugli importi della componente immobiliare
Con la Risposta a interpello n 183 dell'8 luglio le Entrate replicano ad una società che vorrebbe beneficiare del credito di imposta per gli investimenti nelle ZES ora ZES UNICA.
Ricordiamo che l'agevolazione è stata introdotta dall'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025).
La società svolge la propria attività presso uno stabilimento sito in […] in virtù di contratto di locazione commerciale e vorrebbe accedere al Credito di imposta ZES Unica in quanto intende estendere la capacità dello stabilimento esistente, acquistando nuovi macchinari, impianti e attrezzature nonché procedere ''[al]l'acquisto dell'immobile strumentale, costituito dalla parte attualmente locata e da una nuova porzione costituita da immobile e piazzale''.
La società istante chiarisce che l'acquisto dell'immobile avrà un costo pari a euro 600.000,00 circa, mentre il costo degli ulteriori beni strumentali (macchinari eattrezzature varie) ammonta a euro 270.000,00.
Si chiede chiarimento sull'interpretazione dell'articolo 16, comma 2, del decretolegge n. 124 del 2023 e dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2024, con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito nella parte in cui prevedono che ''[i]l valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato''.Ai fini del riconoscimento del beneficio, la disciplina distingue gli investimenti immobiliari da quelli non immobiliari: è stabilito che, in relazione a ogni singolo progetto agevolabile, il valore della sua componente immobiliare non può essere superiore alla metà del valore complessivo del bonus richiesto.
Ciò significa, tra l’altro, che l’investimento immobiliare non può superare quello in attrezzature e impianti e che il solo acquisto di edifici e terreni non consente l’accesso al tax credit.
L'agenzia conferma la soluzione dell'istante ossia che le spese per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, realizzazione o l'ampliamento di immobili strumentali possono accedere al calcolo del credito d’imposta Zes unica fino a una quota del 50% in relazione a ogni singolo progetto di investimento.
Pertanto, l’impresa che spende 600mila euro per l’acquisto di un immobile e 270mila euro per l’acquisto di macchinari, ai fini del bonus Zes Unica, deve considerare un investimento complessivo di 540mila euro, visto che la componente immobiliare non può superare il 50% del totale agevolabile e, quindi, nel caso specifico, 270mila euro.
Nell'interpello viene riepilogata le norme in base alle quali risultano agevolabili gli investimenti, ''facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti'', effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 [e anche quelli effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025 come, da ultimo, previsto dall'articolo 1, comma 485, lettera c), della legge n. 207 del 2024].
Allegati:
In relazione agli investimenti aventi ad oggetto l'acquisto di terreni e l'acquisizione, realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali, l'articolo 16, comma 2, del decretolegge n. 124 del 2023 e l'articolo 3, comma 5, del decreto attuativo, stabiliscono che ''[i]l valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato''.
Attesa la ratio di limitare la componente agevolata riferita all'acquisto di beni immobili strumentali (di seguito, ''componente immobiliare'') rispetto a quella relativa
all'acquisizione degli altri asset strumentali agevolati (di seguito, ''componente non immobiliare''), con le previsioni citate viene stabilito che, in relazione a ogni singolo progetto di investimento avente le caratteristiche richieste dal citato articolo 16 e rilevante ai fini del Credito di imposta ZES Unica, il valore della sua componente immobiliare agevolata non può essere superiore alla metà (ossia, al cinquanta per cento) del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Ciò implica, in concreto, che il valore agevolato della componente immobiliare non può essere superiore a quello della componente non immobiliare e che, dunque, laddove l'investimento immobiliare costituisca l'unica spesa riconducibile al progetto di investimento iniziale, lo stesso non è agevolabile per l'assenza di ulteriori investimenti elegibili al Credito di imposta ZES Unica in altri asset strumentali (cd. ''componente nonimmobiliare''). -
Albo imprese culturali e creative, ICC: tutte le regole
Il Decreto della Cultura n 460/2024 contiene le modalità di attuazione dell’articolo 26 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 e a tal fine disciplina la tenuta e l’aggiornamento dell’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.
Per “imprese culturali e creative di interesse nazionale” si intendono i soggetti di cui all’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402 del Ministero della cultura di concerto con il Ministero delle imprese e del Made in Italy, i quali in ragione della loro storia, prestigio e importanza strategica nel settore produttivo e culturale italiano, rappresentano un’eccellenza collegata al territorio nazionale.Albo imprese culturali e creative, ICC: entrata in vigore
Il decreto ha previsto che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, viene istituito presso la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura (di seguito anche “DGCC”), l’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale tenuto con modalità telematiche.
L’albo è pubblicato sul sito istituzionale della DGCC del Ministero della Cultura, che ne cura l’aggiornamento ed è liberamente consultabile.
L’iscrizione all’albo è condizione per l’utilizzazione della denominazione “Impresa culturale e creativa di interesse nazionale”.
L’iscrizione al presente albo comporta altresì, per quei soggetti che abbiano un archivio di impresa riconosciuto di interesse storico particolarmente importante, che lo stesso sia registrato, per il tramite degli uffici competenti del Ministero, nel portale afferente al Sistema archivistico nazionale del Ministero della Cultura (SAN)Albo imprese culturali e creative, ICC: requisiti per iscriversi
Possono richiedere l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2 i soggetti che, al momento della presentazione della domanda:
- a) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402;
- b) svolgono, da almeno 5 anni, attività che contribuiscono, in ambito nazionale e internazionale, alla definizione dell’identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese oppure attività capaci di connettere la propria organizzazione con il
territorio in cui è localizzata e di valorizzare il territorio medesimo attraverso la propria attività; - c) abbiano un archivio di impresa, inteso come l’insieme della documentazione strumentale o funzionale all’attività dell’impresa stessa.
Le ICC riconosciute ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402 che alla data della presentazione della domanda di iscrizione all’albo siano titolari o licenziatarie esclusive di un marchio storico di interesse nazionale come definito all’articolo 11- ter del Codice della proprietà industriale e iscritto nel registro speciale dei marchi storici di
interesse nazionale di cui all’articolo 185-bis del Codice della proprietà industriale tenuto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sono automaticamente ammesse all’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2, senza la necessità di dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma.
Albo imprese culturali e creative, ICC: modalità di iscrizione
L’istanza di iscrizione è presentata alla DGCC del Ministero della Cultura esclusivamente con modalità telematica accedendo all’area riservata del portale bandi della DGCC, previa registrazione. La domanda, completa dei documenti richiesti e firmata digitalmente, dovrà
contenere le seguenti informazioni:- a) i dati e la qualifica del richiedente;
- b) gli estremi dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;
- c) la sede legale, la sede operativa e l’oggetto principale della propria attività;
- d) documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento di attività continuativa ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto;
- e) lo Statuto o l’atto costitutivo;
- f) una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, da cui risulti che il soggetto di cui si chiede la registrazione svolge attività che:
- contribuisce, in ambito nazionale e internazionale, alla definizione dell’identità nazionale
- valorizza il territorio in cui è localizzato il soggetto richiedente;
- g) la dichiarazione circa il possesso di un marchio storico di interesse nazionale registrato;
- h) la dichiarazione circa il possesso di un archivio di impresa;
- i) la dichiarazione che l’archivio di impresa di cui alla precedente lettera h) abbia il riconoscimento di archivio di interesse storico particolarmente importante ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio).
Ai fini della presentazione dell’istanza di iscrizione di cui al comma 1 del presente articolo, con riguardo alla lettera h), il soggetto richiedente deve comunicare alla DGCC:
- a) una breve descrizione dell’archivio con gli estremi cronologici della documentazione;
- b) la localizzazione dell’archivio (indicazione di Regione, Provincia, Comune in cui è attualmente conservata la documentazione);
- c) il Soggetto conservatore;
- d) il Soggetto proprietario o detentore;
- e) la trasmissione della copia della comunicazione inviata all’organo periferico del Ministero della cultura, competente ai fini dell’eventuale accertamento dell’interesse storico particolarmente importante.
L’iscrizione all’albo è gratuita e con decreto del direttore generale della DGCC sono definite ulteriori modalità applicative per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2 del decreto.
Allegati: