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Aiuti Editoria 2025: tutte le regole per le domande
Il DPCM 17 aprile 2025 pubblicato sul sito del Dipartimento per l'Editoria in data 5 giugno reca l’individuazione degli interventi a favore del settore editoriale per l’anno 2025 e la ripartizione delle risorse ad essi destinate, pari complessivamente a 82 milioni di euro a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, istituito dall art 1 comma 1 della Legge n 198/2016.
Sostegno Editoria 2025: ripartizionr delle risorse
Il Diperatimento evidenzia che le risorse a sostengo dell'Editoria sono così ripartite:
- 10 milioni per il contributo alle edicole;
- 3 milioni per il contributo a favore dei c.d. “punti vendita non esclusivi”;
- 4 milioni per il contributo alle imprese di distribuzione di quotidiani e periodici;
- 65 milioni per il contributo per le copie vendute nell’anno 2023 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici.
Per le misure a favore delle edicole e dei “punti vendita non esclusivi” concesse nei limiti del regime “de minimis”, le modalità per la fruizione dei contributi sono state definite con provvedimenti del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Per le misure a favore delle imprese di distribuzione e delle imprese editrici di quotidiani e periodici, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il provvedimento attuativo sarà adottato entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della decisione della Commissione europea.
Lo schema di DPCM recante l’individuazione di misure a sostegno delle assunzioni nel campo della digitalizzazione editoriale e degli investimenti in tecnologie innovative effettuati nel settore editoriale e delle emittenti radio televisive per l’anno 2025 e la ripartizione delle relative risorse, è stato inviato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’acquisizione del concerto di rispettiva competenza.
Aiuti Editoria 2025: misure per esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste
Il DPCM prevede che alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è riconosciuto un contributo, per un importo fino a euro 4.000, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute nell’anno 2024 per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA ove prevista.
L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 10.000.000, che costituisce tetto di spesa.
L’agevolazione di cui al presente articolo è concessa nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.Aiuti Editoria 2025: misure per attività di vendita di quotidiani e periodici
Il DPCM prevede che al fine di sostenere gli esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (c.d. punti vendita non esclusivi), che svolgono la suddetta attività in comuni privi di edicole, è riconosciuto un contributo, per l’anno 2025, per un importo fino a euro 4.000, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute pro quota nell’anno 2024 per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA ove prevista. Il contributo è commisurato al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici e i ricavi complessivi del singolo punto vendita, con riferimento all’anno
2024. L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 3.000.000 che costituisce tetto di spesa.
L’agevolazione di cui al presente articolo è concessa nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.Aiuti Editoria 2025: misure per imprese di distribuzione
Il DPCM al fine di garantire la più ampia capillarità della rete di vendita e della diffusione sul territorio delle pubblicazioni quotidiane e periodiche, alle imprese di distribuzione è riconosciuto un contributo per la fornitura diretta di giornali alle edicole e, laddove non sono presenti edicole, agli esercizi commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, siti in comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 riforniti nell’anno 2025.
Il contributo riconosciuto è pari ad euro 800 per ciascun comune come sopra individuato. Nel caso di fornitura a comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 siti nelle Aree Interne di cui alla mappa “Aree Interne 2020”, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), il contributo è pari ad euro 1.000. Il contributo è esteso anche alla fornitura di nuovi punti vendita, come
individuati al comma 1, attivati nei comuni nel corso dell’anno 2025.L’agevolazione è concessa entro il limite di euro 4.000.000 che costituisce tetto di spesa.
Nella fornitura ai punti vendita le imprese di distribuzione richiedenti il contributo devono garantire il rispetto del principio di non discriminazione nelle condizioni economiche e di consegna e delle disposizioni normative contenute nell’articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e successive modificazioni.
L’efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.Aiuti Editoria 2025: misure a sostegno delle imprese di quotidiani e periodici
In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici è riconosciuto un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta nel corso dell’anno 2023, anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi.
Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell’agevolazione.
L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 65.000.000 che costituisce tetto di spesa.
L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.A tal proposito il dipartimento per l'editoria ha pubblicato recentemente le regole, clicca qui per i dettagli.
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Contributo 2026 per le imprese che utilizzano rottami di acciaio inossidabile
Il DDL di Bilancio 2026 in corso di approvazione definitiva in Parlamento contiene tra le norma una contributo in favore delle imprese che utilizzano i rottami di acciaio inossidabile.
Si tratta di una norma emendativa presente tra "i ritocchi" segnalati e ora al vaglio del Parlamento. Vediamo cosa contiene.
Contributo a favore delle imprese che utilizzano rottami di acciaio inossidabile
Si vuole introdurre l'art 97-bis. rubricato contributo a favore delle imprese che utilizzano rottami di acciaio inossidabile
In particolare, al fine di favorire la decarbonizzazione e ridurre l'importazione di semilavorati di acciaio inossidabile ad elevata impronta di carbonio dal continente asiatico, prodotti con materie prime e processi industriali altamente inquinanti, e promuovere la produzione basata sul riciclo di rottame, ai soggetti che nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami
inossidabili e materiali di riciclo è riconosciuto, alle condizioni di cui al comma 2, un contributo, nel rispetto del limite di spesa pari a euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
Il contributo è riconosciuto ai soggetti che, per ciascuna tonnellata di acciaio inossidabile liquido prodotta in forno elettrico mediante fusione di rottami di acciaio inossidabile, hanno utilizzato una quantità di energia elettrica, calcolata come media nell'anno solare, inferiore alla soglia di riferimento che è determinata:- in 3,88 GJ per l'anno 2026,
- in 3,68 GJ per l'anno 2027,
- in 3,50 GJ per l'anno 2028.
Il contributo è riconosciuto ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 90 per cento e producono:
- acciai contenenti Nichel compreso fra il 6 per cento e il 10,5 per cento,
- Cromo compreso fra il 16 per cento ed il 18,5 per cento
- Mo minore di 3 per cento.
È inoltre riconosciuto ai soggetti che producono acciai speciali austenitici che non rientrano nelle forcelle analitiche indicate sopra se utilizzano prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 70 per cento e appartengono alle seguenti tipologie di acciai speciali definite nelle norme EN ed ASTM di riferimento:
- acciai inossidabili ferritici;
- acciai inossidabili martensitici;
- acciai inossidabili duplex
- e acciai inossidabili indurenti per precipitazione (PH).
Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i costi operativi connessi alla produzione di acciaio inossidabile, a condizione che tale cumulo non determini una sovracompensazione.
Con decreto sono stabiliti i criteri costo medio di produzione del semilavorato, di cui al comma 1, registrato dalle imprese beneficiarie nell'anno precedente, nonché del minor costo di esportazione dei semilavorati in acciaio inossidabile proveniente dal continente asiatico.
Vedremo se la norma sarà approvata, per entrate in vigore dal 1° gennaio.
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Tax credit imballaggi ecosostenibili: domande dal 1° dicembre
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto 17.11.2025 che definisce modalità e tempistiche per accedere al credito d’imposta del 36% sugli acquisti 2024 di prodotti e imballaggi riciclati, biodegradabili o compostabili.
Ricordiamo che, con il decreto 2 aprile 2024, n. 132, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 21-05-2024, n.117, MASE e MIMIT hanno definito i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta per l’acquisto di materiali di recupero, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi ottenuti da materiali di recupero per l’accesso all’agevolazione.
Il contributo è rivolto alle imprese e prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2024 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5 milione di euro.Tax crediti imballaggi ecosostenibili: domande dal 1° dicembre
Lo sportello per la presentazione delle istanze sarà attivo dalle ore 12:00 del 1° dicembre 2025, fino alle ore 12:00 del 30 gennaio 2026.
Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2024 e potranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile al link:Come previsto dal suddetto decreto, tutte le istanze presentate nell’ambito dello sportello saranno valutate a prescindere dall’ordine temporale di presentazione dell’istanza.
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail:- info.materialidirecupero@mase.gov.it
- oppure chiamando il numero 06 5722 5138 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30
Tax crediti imballaggi ecosostenibili: via alle domande dal 1° dicembre
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Derivazione rafforzata micro imprese: approvata nel correttivo irpef-ires
Il Consiglio dei Ministri ha approvato tra gli altri, anche il Decreto Correttivo Irpef-ires. Il nuovo testo è stato riproposto al Governo, dopo i pareri delle Commissioni.
Relativamente al reddito d’impresa, viene dato maggior spazio al criterio della derivazione rafforzata, in quanto la stessa è prevista, anche per le microimprese che scelgano di redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata ex articolo 2435-bis del Codice civile.
Tutti i dettagli della novità
Derivazione rafforzata micro imprese: approvata dal Governo
La relazione illustrativa al decreto evidenzia che nell’articolo 3 in applicazione del criterio di delega di cui all’articolo 9, comma 1, lett. c), della legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale prevede, tra l’altro, il “rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici”, si interviene sulle disposizioni finalizzate all’avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili introducendo delle rettifiche agli articoli 83 e 109 del TUIR, come modificati dal decreto legislativo n. 192 del 2024, nonché integrando le disposizioni contenute negli articoli 10 e 13 del medesimo decreto legislativo n. 192 del 2024, al fine di:
- definire gli effetti della rinuncia alle regole semplificate di redazione del bilancio d’esercizio per le micro-imprese;
- modificare la disciplina fiscale riguardante gli interessi di mora e
- revisionare le disposizioni riguardanti il riallineamento dei valori contabili e fiscali, in presenza del cambio delle rappresentazioni contabili adottate dalle imprese.
Con la modifica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), viene integrato l’articolo 83 del TUIR per precisare le condizioni cui risulta subordinata l’applicazione del regime di derivazione ai soggetti che rientrano nell’alveo delle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile.
In particolare, si fa riferimento alle micro-imprese che rinunciano alle semplificazioni consentite nella redazione del proprio bilancio, predisponendo un bilancio in forma abbreviata – ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile – o in forma ordinaria.
Con le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 73 del 2022 è stata limitata l’esclusione dalla derivazione rafforzata alle sole micro-imprese “che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria”.
Tale disposizione, in base al suo tenore letterale, circoscrive l’applicazione del principio di derivazione rafforzata alle sole micro-imprese che optano per la redazione del bilancio “in forma ordinaria”, non consentendo la possibilità di fruire della derivazione rafforzata (anche) alle micro-imprese che abbiano scelto di redigere il bilancio nella forma abbreviata prevista dall’articolo 2435-bis del codice civile.
Si evidenzia, altresì, che, in base a quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 2435-ter del codice civile, gli “enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria” sono espressamente esclusi dalla redazione semplificata del bilancio, con le modalità previste per le micro imprese di cui al medesimo articolo 2435-ter del codice civile.
Anche per tali soggetti, quindi, poiché nei fatti vi è una rinuncia alle semplificazioni previste per le citate micro-imprese, è confermato il riconoscimento ai fini fiscali delle classificazioni, qualificazione e imputazioni temporali di bilancio (mediante l’accesso alla determinazione del reddito secondo il principio di derivazione rafforzata).
Infine, l’integrazione contenuta nel comma 1, lettera b), ha lo scopo di confermare che a seguito dell’estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese che rinunciano alla semplificazione del proprio bilancio, trovano applicazione anche tutte le disposizioni di coordinamento emanate in attuazione delle norme contenute nel comma 1-bis dell’articolo 83 del TUIR.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Riallineamento valori fiscali e contabili
Per le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 13 del decreto legislativo n. 192 del 2024 è stato razionalizzato il regime del riallineamento dei valori fiscali e contabili disciplinando espressamente anche le ipotesi in cui la transizione a principi contabili diversi avviene mediante operazioni straordinarie fiscalmente neutrali.
Le suddette norme, a seguito di operazioni di riorganizzazione tra soggetti che adottano principi contabili diversi (o tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti), consentono di:
- riallineare con il metodo del saldo globale, di cui al comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2024, tutte le divergenze tra i valori contabili e fiscali che emergono, includendo sia maggiori valori iscritti sugli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali (avviamento compreso), sia le operazioni diversamente qualificate, classificate o imputate temporalmente nonché le divergenze determinate dai maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali;
- in alternativa, se il soggetto che ha posto in essere la predetta operazione, non intende optare per il riallineamento con il metodo del saldo globale, resta ferma la facoltà di riallineare:
- (i) le singole fattispecie (in termini di diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali), ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del d.lgs. n. 192 del 2024;
- (ii) i maggiori valori iscritti sugli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento (applicando la disciplina dell’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR).
In applicazione del criterio direttivo dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della delega fiscale sulla “razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell’assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti”, con le modifiche apportate all’articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 192 del 2024 dall’articolo 3, comma 2, si include nell’ambito di applicazione della disciplina del nuovo riallineamento anche le fattispecie in cui, a seguito di un’operazione di riorganizzazione, si realizzi, seppur mantenendo il medesimo set di regole contabili, una modifica ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati in bilancio, prima del momento di efficacia dell’operazione stessa.
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ZLS: entrano anche Marche e Umbria
Dal 20 novembre 2025 Marche e Umbria entrano in ZES unica. A stabilirlo è la legge n 171/2025 pubblicata in GU n 269 del 19 novembre.
Vediamo i dettagli dalle norme in gazzetta ufficiale.
Leggi anche Credito d'imposta ZLS: nuovo modello per l'integrativa per Marche e Umbria.
ZLS: entrano anche Marche e Umbria
In particolare, a decorrere dal 20 novembre 2025, si prevede l'ampliamento della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, che gode di specifiche agevolazioni, includendovi anche la Regione Marche e la Regione Umbria.
Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, come individuate dalla normativa dell'Unione europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria.
Per le finalità suddette e a decorrere dal 20 novembre:- a) la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e' integrata con i Presidenti delle regioni Marche e Umbria;
- b) sono estesi al territorio delle regioni Marche e Umbria i compiti e le attivita' della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, nonche' quelli del portale web della ZES unica e dello sportello unico digitale ZES per le attivita' produttive nella ZES unica (S.U.D. ZES) di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023. All'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche di cui alla presente lettera si provvede a valere sulle disponibilita' del Programma nazionale di assistenza tecnica – Capacita' per la coesione 2021-2027, finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione per gli anni 2021-2027.
L'art. 3 della Legge n. 171/2025, prevede che gli investimenti in beni strumentali realizzati, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle zone delle Regioni Marche e Umbria, in presenza dei requisiti normativamente previsti, sono agevolabili con il credito d'imposta ZLS di cui all'articolo 3, D.L. n. 202/2024.
A tal fine, i soggetti interessati per ottenere detta agevolazione sono tenuti esclusivamente a presentare la comunicazione integrativa di cui all'art. 3, comma 14-novies, secondo periodo, D.L. n. 202/2024.
Le modifiche sono state recepite dall'Agenzia delle Entrate con Provvedimento 19 novembre 2025, n. 503079 e conseguente aggiornamento del modello utile.
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Credito d’imposta ZLS: nuovo modello per l’integrativa per Marche e Umbria
Con il Provvedimento n 503079 del 19 novembre, le Entrate modificano il Modello per la comunicazione integrativa, per il creto d'imposta delle ZLS, da inviare entro il 2 dicembre per l'igresso di Marche e Umbria nelle zone logistiche speciali.
Ciò a seguito della inclusione delle due regioni nelle zone logistiche speciali.
Leggi anche: ZLS: entrano anche Marche e Umbria.
Credito d’imposta ZLS: nuovo modello per l’integrativa
L’articolo 3 della legge 18 novembre 2025, n. 171 ha esteso l’agevolazione del credito d'imposta per le zone logistiche speciali, prevista dall’articolo 3, commi 14-octies, 14-novies, 14- decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge, ai fini della fruizione della predetta agevolazione, i soggetti interessati sono tenuti a presentare all’Agenzia delle entrate, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, esclusivamente la comunicazione integrativa di cui all’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del decreto-legge, per attestare l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27 marzo 2025 è stato approvato il modello di Comunicazione
integrativa per la fruizione del credito di imposta per investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), e sono state definite le relative modalità di
trasmissione telematica, in proposito leggi: Credito per le ZLS: tutte le regole 2025.Con il provvedimento del 19 novembre sono disposte le modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27
marzo 2025, al modello di Comunicazione integrativa e alle relative istruzioni, per consentire anche alle imprese che, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, hanno effettuato investimenti nelle zone agevolate delle regioni Marche e Umbria di presentare la Comunicazione integrativa, scarica qui modello e istruzioni per la comunicazione integrativa.Attenzione al fatto che il provvedimento, al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, in base al quale “L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”, si è predisposto un testo coordinato, avente natura meramente ricognitiva, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27 marzo 2025 e delle successive modifiche
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Credito ZES Mezzogiorno: integrativa entro il 2 dicembre
A partire dal 18 novembre e fino al 2 dicembre è possibile presentare la Comunicazione integrativa per il credito ZES Mezzogiorno
Riepiloghiamo le regole e vediamo il modello con le istruzioni per procedere.
Credito ZES Mezzogiorno: integrativa entro il 2 dicembre
Le imprese che hanno presentato la comunicazione originaria per il credito d’imposta Zes unica 2025 devono completare l’ultimo adempimento per accedere all’agevolazione, devono inviare la comunicazione integrativa con l’indicazione degli investimenti effettivamente realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
La finestra per l’invio si pare domani e si chiuderà il prossimo 2 dicembre.
Con la comunicazione di cui si tratta si attesta l’effettiva realizzazione degli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025 nella zona economica speciale, che comprende le regioni di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
A tal fine è necessario utilizzare il modello che l'agenzia delle entrate ha pubblicato con il Provvedimento n 25972 del 31 gennaio 2025.
Scarica qui il modello e le istruzioni per la comunicazione integrativa per il credito ZES Mezzogiorno.
Nel provvedimento viene specificato che ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge, la Comunicazione integrativa è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
La trasmissione telematica della Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAINTEGRATIVA2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet delle Entrate.
Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza del termine e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
Nel medesimo periodo, con le stesse modalità è possibile:- a) inviare una nuova Comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- b) annullare la Comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le Comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione ai sensi del citato secondo periodo del comma 486.
La Comunicazione integrativa inviata successivamente al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza.
Oltre i termini di presentazione di cui al paragrafo 4.1 possono essere accolte eventuali Comunicazioni integrative rettificative dei dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate
Ricordiamo che il credito d’imposta Zes unica, introdotto dal Dl n. 124/2023 e confermato per il 2025, sostiene le imprese che investono in beni strumentali nuovi destinati, come detto, alle aree produttive delle regioni del Mezzogiorno e dell’Abruzzo.
Gli investimenti devono essere compresi tra 200mila euro e 100 milioni di euro per ciascun progetto.
Conclusa la fase di invio della comunicazione integrativa, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia attesterà la percentuale di fruizione del credito d’imposta, che viene calcolata sulla base dell’ammontare delle richieste pervenute in rapporto al limite massimo di spesa, pari a 2,2 miliardi di euro.
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Conto termico 3.0: cosa prevede per i beni ricondizionati
Il DM 7 agosto 2025 disciplina le regole per richiedere l'agevolazione ormai nota come Conto Termico 3.0
In particolare tra le regole, vediamo cosa si prevede per le componenti ricondizionate.
Conto termico 3.0: cosa prevede per i beni ricondizionati
Il Conto termico 3.0 riconosce piena dignità al riuso tecnologico, valorizzando il ricondizionamento come pratica virtuosa di economia circolare.
In particolore all'art 10 del Decreto in oggetto tra le condizioni di ammissibilità alla agevolazione, al comma 4 è previsto che sono ammissibili gli interventi che utilizzano esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione o ricondizionati, i quali devono essere correttamente dimensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termica asseverati da un tecnico abilitato.
L'art 2 dello stesso decreto stabilisce che per apparecchio o componente ricondizionato si intende: un prodotto, o parte di esso, già immesso nel mercato, che, dopo essere stato dismesso, è stato sottoposto ad azioni di pulizia, manutenzione, eventuale riparazione e infine testato al fine di ripristinarne la funzionalità e le prestazioni originarie, così da poter essere riutilizzato per lo scopo previsto senza modifiche sostanziali, contribuen-do a promuovere l’economia circolare e la riduzione dei rifiuti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità UE.
Il fabbricante, ovvero l’operatore, che effettua il ricondizionamento è responsabile di verificare la conformità del componente ricondizionato alle specifiche normative di prodotto e alle disposizioni legislative applicabili, prima di immetterlo nuovamente sul mercato come apparecchio ricondizionato o che contiene componenti ricondizionati.A titolo di esempio gli apparecchi ricondizionati potranno essere impiegati negli interventi come la sostituzione di:
- impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore;
- caldaie a biomassa o sistemi ibridi;
- installazione di pannelli solari termici o sistemi di solar cooling;
- sostituzione di scaldacqua elettrici con modelli più efficienti;
- realizzazione di interventi di isolamento termico e automazione energetica degli edifici.
L’uso di componenti ricondizionati non è solo una scelta ecologica ma anche economicamente vantaggiosa.
Tali componenti avranno un prezzo più basso rispetto ai beni nuovi e potranno ottenere contributi fino al 65% del costo sostenuto, a condizione che l’intervento porti a una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% o del 20% in caso di interventi combinati da certificare da un tecnico abilitato, che redige due attestati di prestazione energetica, in forma asseverata.
Il ricondizionatore o il produttore che rimette sul mercato i beni ha la responsabilità di garantirne la conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti, assicurando che le prestazioni siano equivalenti a quelle di un apparecchio nuovo.
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Conto termico 3.0: i termini a inteventi ultimati
Il Conto termico 3.0, agevolazione molto attesa, è disciplianta dal DM 7 agosto 2025.
Ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso mediante prenotazione del bonus prima della realizzazione degli interventi agevolati, si accede alla misura con una richiesta presentata, non oltre 90 giorni, dopo la conclusione dei lavoro ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lett a) primo periodo dello stesso decreto.
Conto termico 3.0: i termini a inteventi ultimati
In particolare, ai sensi dell'articolo 14 del DM 7 agosto ai fini dell’accesso agli incentivi il soggetto responsabile presenta domanda al GSE, esclusivamente tramite il Portal termico, attraverso la scheda-domanda.
L’accesso agli incentivi avviene attraverso due modalità alternative:
- a) tramite accesso diretto: la richiesta deve essere presentata entro novanta giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a centoventi giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali di cui all’art. 6, comma 1, lettera i) e all’art. 9, comma 1, lettera c). Esclusivamente per i soggetti privati, è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a centoventi giorni, a condizione che l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell’intervento;
- b) tramite prenotazione (opzione riservata alla PA): i soggetti ammessi di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) e all’art. 7, comma 1, lettera a) che operano direttamente o attraverso la ESCO che agisce per loro conto per i successivi punti ii. e iii., trasmettono al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell’incentivo.La richiesta di prenotazione può essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
- i. presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. Nel caso in cui si dichiari di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso è allegato all’atto amministrativo. Per gli edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all’obbligo di presentazione della diagnosi energetica, è possibile inviare il progetto esecutivo;
- ii. presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la ESCO sia qualificata soggetto responsabile;
- iii. presenza di un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l’intervento proposto, nel caso in cui l’amministrazione pubblica sia il soggetto responsabile. Alla domanda è allegata, oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo con riferimento all’intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatament esecutivo dalla data del riconoscimento della prenotazione dell’incentivo da parte del GSE;
- iv. presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Nel caso di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione, lo stesso GSE procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all’incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo.
Conto termico 3.0: cosa fare dopo la prenotazione nel caso della PA
L’atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE costituisce impegno all’erogazione delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle
condizioni
In particolare, ove espressamente previsto nel contratto di cui al comma 2, lettera b), punto ii., l’amministrazione pubblica richiedente può chiedere che le somme prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE alla ESCO firmataria del contratto, sotto propria responsabilità circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richie sta.
Alla procedura d’accesso, è riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore al 50% di quanto previsto all’art. 3, comma 2, e, a tal fine, il GSE accetta le domande presentate secondo tale modalità fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento di tale contingente di spesa, provvedendo a dare evidenza sul proprio sito internet del volume di risorse impegnate a tale scopo.
Sempre relativamente alla prenotazione, opzione riservata alla PA, Nei casi di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, la scheda-domanda è firmata dal soggetto responsabile e contiene l’impegno ad eseguire o affidare i lavori nei termini previsti dal contratto o dal provvedimento o altro atto amministrativo di cui al comma 2 del presente articolo.
A pena di decadenza dal diritto alla prenotazione dell’incentivo, il soggetto responsabile:
- a) nei casi in cui al comma 2, lettera b), punto i.:
- i. entro diciotto mesi a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell’intervento, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’intervento previsto;
- ii. entro dodici mesi dalla data di presentazione al GSE della dichiarazione che attesti l’avvio dei lavori di cui al punto precedente, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell’intervento previsto. Tale termine è esteso a trentasei mesi nel caso degli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lettera d);
- b) nei casi in cui al comma 2, lettera b), punti ii. e iii. e iv.:
- i. entro novanta giorni a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell’intervento, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’intervento previsto;
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ZES UNICA: proroga al 2028 e modalità di invio comunicazione
L'art 96 in bozza del DDL di Bilancio 2026 contine misure per la ZES UNICA del mezzogiorno.
Vediamo tutti i dettagli.
ZES UNICA: proroga al 2028
In dettaglio viene modificato l'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nel modo seguente:
- a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028»;
- b) al comma 4, primo periodo, le parole «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»;
- c) al comma 6, primo periodo, le parole «e di 2.200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2.200 milioni di euro per l'anno 2025, 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 750 milioni di euro per l’anno 2028».
Inoltre per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d'imposta come modificato dal comma 1 su indicato gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate:
- dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026,
- dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027
- dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.
A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano:
- dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027,
- dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028
- dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029
all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo.
La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta
maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2024.
Attenzione la comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata.
Con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.
Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative.