• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus veicoli elettrici 2025: domande dal 22 ottobre

    Il MASE con una nota ha specificato che per garantire la massima tempestività e trasparenza dell’azione amministrativa, rende disponibile, all’interno del portale dedicato all’incentivo per l’acquisto di nuovi veicoli elettrici:

    l’elenco integrato inclusivo dei 368 nuovi comuni ricadenti nelle aree urbane funzionali, così come individuati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nell’aggiornamento delle FUA 2021 pubblicato oggi.
    La perimetrazione delle aree funzionali urbane è stata definita a seguito di un articolato e coordinato lavoro istruttorio svolto congiuntamente alla Commissione europea ed è basata sulla matrice di pendolarismo desunta dal Censimento della popolazione 2021, nonché sui più recenti dati demografici validati a livello nazionale.
    Come già chiarito dal Ministero (FAQ 8), i cittadini e le imprese che risultano rispettivamente residenti o aventi la propria sede legale in Comuni ricompresi nelle aree urbane funzionali già vigenti alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 8 agosto 2025, n. 236, conservano in ogni caso il diritto di richiedere la concessione del contributo, anche qualora tali Comuni non risultino più inclusi nell’aggiornamento delle FUA 2021 pubblicati dall’ISTAT.
    Pertanto, il bonus per l’acquisto di veicoli elettrici previsto dal decreto resta garantito sia in favore di cittadini ed imprese la cui residenza o sede legale si trovi in Comuni già inclusi nell’elenco FUA 2011, vigente alla data di adozione del decreto, sia – in virtù della nuova perimetrazione ISTAT delle FUA 2021 – coloro che risiedono o hanno sede nei Comuni ora ulteriormente ricompresi.
    Il Ministero vuole così assicurare la continuità dei diritti già riconosciuti, evitando ogni potenziale penalizzazione derivante da variazioni sopravvenute, nonché garantire l’estensione della platea degli aventi diritto, valorizzando l’aggiornamento ISTAT quale strumento di maggiore equità e inclusività nell’accesso alla misura.

    Attenzione al fatto che dal 22 ottobre è possibile effettuare l'accesso alla piattaforma informatica gestita da Sogei per la richiesta degli incentivi a fondo perduto per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici a emissioni zero con la rottamazione di veicoli termici.

    La data iniziale delle domande è slittata dal 15 ottobre al giorno 22.

    Le regole della misura sono state pubblicate in GU n 208 dell'8 settembre con il Decreto 8 agosto del MASE.

    L'incentivo riguarda l'acquisto di un nuovo veicolo a emissioni zero con la rottamazione di un veicolo termico, ai fini dell'attuazione di un programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici.

    Per il riconoscimento degli incentivi si provvede mediante l'utilizzo delle risorse pari complessivamente  a euro 597.320.000,00.

    La dotazione finanziaria potrà essere integrata con risorse provenienti da ulteriori misure PNRR  del  MASE eventualmente riprogrammate, senza necessità di aggiornamento  del presente decreto.

    Bonus veicoli elettrici: requisiti e beneficiari privati e imprese

    Il decreto in oggetto fissa le regole per gli incentivi a fondo perduto definito bonus veicoli elettrici rivolti:

    • a) alle persone fisiche per l'acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo  risultante  dal   listino   prezzi   ufficiale   della   casa automobilistica produttrice pari o inferiore  a  35.000  euro  IVA  e optional esclusi. L'incentivo e' riconosciuto a un solo soggetto  per nucleo familiare ed e' pari a:
      • 11.000 euro, nel caso in  cui  l'acquirente  sia  residente  in un'area urbana funzionale e  abbia  un  Indicatore  della  situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a 30.000 euro;
      • 9.000 euro, nel caso  in  cui  l'acquirente  sia  residente  in un'area urbana funzionale e  abbia  un  Indicatore  della  situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 30.000 euro ma  inferiore  o pari a 40.000 euro;
    • b) alle microimprese con sede legale in un'area urbana funzionale per l'acquisto di un massimo di  due veicoli  nuovi commerciali  di categoria N1 o N2 ad alimentazione  esclusivamente  elettrica  (BEV). Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus  e  l'importo dell'incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto  del  veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 di euro.

    Il bonus per i privati di cui alla  lettera a) è riconosciuto per l'acquisto di un solo veicolo della categoria M1, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi; per la  fruizione  del  bonus  devono  essere rispettate  le seguenti condizioni: il contributo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; la persona fisica che procede alla prenotazione  del  bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi e puo' generare il bonus a proprio favore oppure a beneficio di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare così come definito ai fini dell'ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni; nel documento comprovante l'acquisto deve essere espressamente dichiarato il veicolo destinato alla rottamazione e indicata la misura dello sconto praticato in ragione dell'incentivo concesso.
    Il  bonus per le imprese di cui alla lettera b) è riconosciuto per l'acquisto di massimo due veicoli della categoria N1 o N2, che devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo (titolare della microimpresa) e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi.

    Per la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti condizioni: ogni contributo per l'acquisto di ogni singolo veicolo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; al momento della prenotazione del bonus, il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.
    I bonus  di cui alla lettera a)  sono corrisposti dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei.
    I bonus di cui alla  lettera  b)  sono corrisposti  dal  venditore  alla  microimpresa  acquirente  mediante compensazione con il prezzo  di acquisto e sono  riconosciuti  nel rispetto  della  normativa  europea  sugli   aiuti   ai   sensi   del «Regolamento "de minimis"» e del «Regolamento  "de minimis" settore agricolo». 

    Tali incentivi non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati all'acquisto dei medesimi veicoli oggetto di contribuzione ai  sensi  del  presente decreto.

    Bonus veicoli elettrici: come registrarsi per averlo

    Per ottenere il bonus i richiedenti provvedono a registrarsi nella piattaforma informatica partire dal 15 ottobre prossimo.
    La persona fisica richiedente il bonus all'atto della registrazione nella piattaforma informatica procede all'inserimento:

    • a)  della  dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, rilasciata  ai  sensi  dell'art.  47  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28  dicembre  2000, n.  445  in cui attesta  di essere residente in un'area urbana funzionale;
    • b) della targa del veicolo da rottamare, di cui deve essere primo intestatario da almeno sei mesi;
    • c) dell'indicazione se il  bonus  sara'  generato  a  suo  favore oppure a favore di un altro componente  maggiorenne  appartenente  al medesimo nucleo familiare cosi' come definito ai  fini  dell'ISEE  ai sensi del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Il titolare della microimpresa richiedente il  bonus all'atto della  registrazione nella piattaforma  informatica procede all'inserimento:

    • a) della    necessaria    dichiarazione  sostitutiva di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta:
      • 1. di essere regolarmente costituita ed  iscritta come  attiva nel registro delle imprese;
      • 2. di essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti, di non essere sottoposta a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di  fallimento,  di liquidazione  coattiva  o  volontaria,  di amministrazione controllata, di concordato preventivo,  ad  eccezione del concordato preventivo con continuita' aziendale, o  in  qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
      • 3. di avere meno di dieci dipendenti;
      • 4. di  avere  un  fatturato  annuo  o  un  bilancio  annuo  non superiore a 2 (due) milioni di euro;
      • 5. di essere in regola con le disposizioni vigenti  in  materia di obblighi contributivi e fiscali;
      • 6. l'importo complessivo  degli  aiuti  «de  minimis»  ricevuti nei trentasei mesi precedenti all'atto della registrazione;
      • 7. di non rientrare nelle imprese escluse dal «Regolamento  "de minimis"» o dal «Regolamento "de minimis" settore agricolo»;
      • 8. che la microimpresa abbia  sede  legale  in  un'area  urbana funzionale;
    • b)  della  targa  del  veicolo  da  rottamare,  che  deve  essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.

    La persona fisica,  all'esito della  registrazione puo'  generare sulla piattaforma informatica il bonus,  il  cui valore sarà uguale a:

    • 11.000 euro, nel caso di ISEE inferiore o pari a 30.000 euro;
    • 9.000 euro, nel caso di ISEE superiore a 30.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro.  

    Il bonus è riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare cosi' come definito ai  fini  dell'ISEE.

    La microimpresa, all'esito della registrazione nella piattaforma informatica puo' generare  il  bonus  previo inserimento del prezzo del veicolo da acquistare, tra quelli messi a disposizione da parte dei venditori
    Il valore del bonus copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000  di  euro e spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis» ad un'unica impresa beneficiaria in misura non superiore ai tetti previsti dal «Regolamento "de minimis"» e «Regolamento "de minimis" settore agricolo» nell'arco di tre anni.
    Ogni microimpresa ha diritto a un massimo di due bonus.                              

    La registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili

    Gli  esercenti che si possono registrare nella  piattaforma informatica sono:

    • venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di persone;
    • venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di merci;

    aventi un codice ATECO  prevalente  congruente  con  l'iniziativa cosi' come risulta dal cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.

    La registrazione è avvenuta dal 18 al 22 settembre.

    All'atto della registrazione, il venditore  dovra'  inserire  il codice fiscale della propria azienda, i luoghi dei  punti  vendita  e l'iban del conto corrente dedicato su cui  si  intende  ricevere  il rimborso in linea con i principi di tracciabilita' di cui alla  legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Sulla  base  del  criterio  del  punteggio  ambientale,  c.d. «eco-score», che valuta l'impronta di  carbonio  di  un  veicolo per l'intero ciclo di vita potra' altresi' essere definito un elenco  dei veicoli  oggetto  di  incentivazione.  

    In  tale  ipotesi,  in  data antecedente alla registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili sara' cura del  MASE  provvedere  alla pubblicazione con apposita  comunicazione  sulla  sezione  «Bandi  e avvisi» del sito istituzionale www.mase.gov.it, del  predetto  elenco dei veicoli incentivabili.

    Per ogni punto vendita, il venditore dovra'  inserire,  all'atto della registrazione, il link alla vetrina  dei  veicoli  acquistabili con il «bonus veicoli elettrici»

    La piattaforma informatica  mettera'  a  disposizione  nell'area pubblica   una   pagina   di   ricerca   degli   esercenti   aderenti all'iniziativa              

    Bonus veicoli elettrici: la validazione del bonus

    Attenzione al fatto che il bonus deve essere validato entro trenta giorni  dalla  sua generazione presso un venditore e, se non validato entro il predetto  termine di  trenta  giorni  dalla  sua generazione, l'importo del bonus sarà integralmente  riversato nel plafond residuo disponibile.

    Il  soggetto  che  non  ha  ottenuto  la validazione del bonus da parte del  venditore  prima  della  scadenza potra' richiederne un altro fino a esaurimento del  plafond  residuo disponibile. La validazione del  bonus,  in  ogni  caso,  non  potra' avvenire oltre la data del 30 giugno  2026,  termine  ultimo  per  la sottoscrizione  del  documento  comprovante  l'acquisto
    Ai fini della validazione del bonus, contestualmente alla sottoscrizione del documento comprovante l'acquisto,  i  venditori devono inserire nella piattaforma informatica il codice del voucher, il costo del veicolo, il corrispondente importo  afferente  all'imposta   sul   valore  aggiunto   (IVA) e l'indicazione dell'importo versato da parte del beneficiario a titolo di  acconto.  

    Il  bonus non potra' essere  utilizzato ai fini dell'acconto.
    I  venditori  provvedono all'imputazione dei  dati  nella piattaforma informatica entro  il termine di trenta giorni per la  validazione  del  bonus decorrenti dalla data della rispettiva generazione.
    Il  beneficiario deve consegnare  il  veicolo  da  rottamare contestualmente alla consegna del veicolo nuovo. 

    I venditori, entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena  il  non riconoscimento del bonus, hanno l'obbligo di  consegnare  il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico,  e  di  provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione   per   demolizione   allo   sportello   telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,  n.  358.  

    L'esercente deve inserire in piattaforma la data di consegna del veicolo nuovo  e quella della rottamazione del veicolo termico.
    I venditori provvedono all'emissione  delle  fatture  in  forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalita' di attuazione dell'art. 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA.
    I veicoli usati non possono in nessun  caso  essere  rimessi  in circolazione e devono essere consegnati dal venditore, anche  per  il tramite delle case costruttrici, ai centri di raccolta  appositamente autorizzati,  eventualmente  convenzionati   con   le   stesse   case costruttrici, al fine della messa in sicurezza,  della  demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.                                     

    Bonus veicoli elettrici: rimborso per i rivenditori

    Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rimborsa ai venditori l'importo dei  contributi  spettanti  a  seguito  della vendita dei veicoli effettuata con le modalita' ed  in  relazione  ai bonus riconosciuti  sulla base  dei  dati  presenti sulla piattaforma
    Le modalità operative per il rimborso dei contributi  spettanti e per l'espletamento delle pertinenti  verifiche  a cura del Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  sono definite con  successive  FAQ/Circolari/Linee  guida  adottate  dalla Direzione  generale  gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Ministero, in linea con la normativa europea e nazionale applicabile  al  PNRR ed il  relativo Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.)                                                     

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus parco macchine Autotrasporto: 13 milioni per le imprese

    Con il Decreto 7 agosto 2025 pubblicato in GU n 244 del 20 ottobre si pubblicano Disposizioni per l'erogazione  delle  risorse  finanziarie  destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che  esercitano  attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano  procedere con  il  processo di  adeguamento  del  parco  veicolare  in  senso maggiormente eco sostenibile

    Bonus adeguamento parco macchine autotrasporto 2025: beneficiari

    Il decreto disciplina le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie  nel  limite complessivo  di spesa pari a 13 milioni  di  euro destinate  agli investimenti  nel settore dell'autotrasporto, con riferimento all'annualita'  2025.  

    Le disposizioni possono  essere  applicate anche ad ulteriori risorse finanziarie stanziate nell'annualita' 2025 con le stesse finalita'
    Le  risorse sono  destinate  ad incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle  imprese  di autotrasporto di merci per conto  di  terzi attive  sul  territorio italiano, regolarmente iscritte  al  Registro  elettronico  nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori  di  cose per conto di terzi, la cui attivita' prevalente sia  quella  di  autotrasporto  di cose, che intendano procedere con  il  processo  di  adeguamento  del parco veicolare in senso maggiormente eco  sostenibile,  valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli piu' obsoleti.

    Bonus adeguamento parco macchine autotrasporto 2025: spese ammissibili

    In particolare, i contributi relativi al presente decreto sono  erogati  fino a concorrenza delle risorse  disponibili  per  ogni  raggruppamento  di tipologie di investimenti.

    Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, al netto di quanto dovuto alla societa' RAM Logistica, infrastrutture e trasporti – Societa' per azioni, quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria giusta quanto disposto dall'art. 6 del presente decreto:

    • a) 1,0 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonche' per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
    • b) 8,2 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonche' Euro 6 E ed Euro 6 E-bis ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, intendendo per medesima tipologia quelli con massa compresa nell'intervallo definito dal successivo art. 5, o superiore, per la quantificazione del contributo massimo riconosciuto;
    • c) 3,8 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla risoluzione MSC 479 per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 al presente decreto, volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Sono incentivate, altresi', le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Sono infine incentivate le acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank – 20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonche' allo standard ADR;

    L'importo massimo ammissibile e' omnicomprensivo per la totalita' dei veicoli acquisiti dall'impresa che richiede il beneficio.

    I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita' del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 marzo 2029, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede altresi' all'erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

    I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del presente decreto devono, a pena di inammissibilita', essere stati detenuti in proprieta' o ad altro titolo da almeno un anno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.

    Bonus adeguamento parco macchine autotrasporto 2025: le domande e i controlli

    Le  istanze sono esaminate solo in  caso  di accertata disponibilita' di risorse utilizzabili. Il aggiungimento di detto limite è verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilita' residue, avuto riguardo alla  somma  degli  importi richiesti nelle domande pervenute e comunicato con avviso  da  pubblicarsi nel sito internet del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei  trasporti.  

    I contributi erogati a chiusura della rendicontazione non  potranno  in alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza  volta ad ottenere la prenotazione del beneficio.

    Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a  risorse esaurite  saranno  esaminate  solo  ove  si  rendessero   disponibili ulteriori risorse.
    La ripartizione degli stanziamenti  nell'ambito  delle predette aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto  del  direttore generale per la sicurezza stradale  e  l'autotrasporto  qualora,  per effetto delle istanze presentate, si rendano  disponibili  risorse  a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.

    Nella fase di presentazione delle istanze, ai  fini della richiesta di contributo, le imprese allegano al  modulo,  debitamente firmato digitalmente, copia del contratto di acquisizione dei veicoli e del  documento  di  identita'  del  richiedente.  

    In  mancanza  del contratto di acquisizione, e' possibile  allegare  all'istanza  copia del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione  dal  legale rappresentante dell'impresa.
    Nei termini previsti dalla legge  7  agosto  1990,  n.  241,  il soggetto gestore di cui al successivo art. 6 provvede a verificare la ammissibilita' delle istanze ricevute ed a predisporre l'elenco delle istanze  giudicate  ammissibili,   ordinate  secondo  l'ordine di presentazione. 

    Nel caso di carenza di requisiti richiesti a  pena  di inammissibilita',  il  soggetto  gestore  provvede  ad   inviare   le comunicazioni di cui all'art. 10-bis della legge  n. 241 del 1990, assegnando un termine di 10 giorni per la  produzione  di  memorie  o documenti, decorsi i quali la richiesta  è riesaminata e definita alla luce della documentazione in possesso e delle eventuali  memorie ricevute.

    L'ammissibilita' del contributo,  accantonato  con  la prenotazione, rimane in ogni  caso  subordinata  alla  dimostrazione,  in  sede  di rendicontazione, dell'avvenuto   perfezionamento   dell'investimento secondo le modalita' fissate  con  il  decreto  direttoriale  di  cui all'art. 7 del presente decreto.
    Nel caso l'aspirante al beneficio  non  fornisca  la  prova  del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione dal decreto direttoriale di  cui  all'art.  7  del presente decreto, decade dal beneficio e  le  risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo,  con possibilita'  di  procedere  con  lo  scorrimento  della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza. 

    In relazione alla acquisizione dei beni gli aspiranti ai  benefici hanno l'onere di fornire, nella fase di rendicontazione, ed a pena di inammissibilità la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto. 

    Le somme erogate  non potranno in ogni caso superare quelle accantonate nella fase di prenotazione.
    Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  definite  le modalita' di dimostrazione dei relativi  requisiti  tecnici. 

    Con il medesimo decreto sono definite le modalità di presentazione delle domande. 

    Si rimanda alla consultazione del decreto per tutti gli altri dettagli.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Resto al sud 2.0: via alle domande

    Resto al Sud 2.0 promuove la nascita di nuove iniziative;

    • imprenditoriali, 
    • libero-professionali,
    • e di lavoro autonomo,

    nei territori del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La dotazione finanziaria per il 2025 è di 356,4 milioni di euro.

    Ricordiamo che la misura è stata istituita dal DL Coesione, leggi anche Autoimpiego e Resto al Sud 2.0: le nuove regole sugli incentivi per i giovani.

    La domanda può essere presentata online dal titolare/legale rappresentante dell’iniziativa economica, 

    e verrà esaminata, entro 90 giorni, in base all’ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 

    Resto al sud 2.0: beneficiari

    L’incentivo è rivolto ai giovani tra i 18 anni compiuti e i 35 anni non ancora compiuti, che sono in una condizione di inattività, inoccupazione o disoccupazione, nonché ai disoccupati del Programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) e ai cosiddetti working poor.

    Con resto al sud 2.0è possibile avviare nuove iniziative di autoimpiego in tutti i settori economici, ad eccezione del comparto agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. 

    Resto al sud 2.0: gli aiuti

    Resto al sud 2.0 prevede le seguenti agevolazioni:

    • voucher a fondo perduto fino a un importo di 40.000 euro (elevabile a 50.000 euro)
    • contributo del 75% a fondo perduto per programmi di investimento che hanno un importo massimo di 120.000 euro
    • contributo del 70% a fondo perduto per programmi di investimento che hanno un importo compreso tra 120.000 euro e 200.000 euro 

    Clicca qui per approfondire le modalità di domanda e tutto ciò che concerne l'agevolazione.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sostegno ai mercati rionali: il MIMIT assegna le risorse

    Con il Decreto direttoriale 7 ottobre 2025 sono ripartite tra le Regioni richiedenti le risorse destinate dal decreto interministeriale 26 giugno 2025 agli interventi in favore dei mercati rionali. 

    Ricordiamo che si tratta di una misura di sostengo disciplinata dal Decreto Direttoriale 11 agosto 2025 che ha definito le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni volte a sostenere le PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche nazionali o internazionali organizzate in Italia e gli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per la realizzazione di progetti finalizzati all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale per far conoscere e diffondere anche all’estero l’eccellenza del made in Italy.

    Tra le linee di intervnto vi è appunto la LInea 3 gestita dalle Regioni a sostegno dei mercati rionali.

    Leggi anche Bonus fiere e mercati: tutte le regole e il calendario delle domande per gli altri aiuti.

    Sostegno ai mercati rionali: il MIMIT assegna le risorse

    Le Risorse stanziate a sostegno dei mercati rionali ammontano a 10 milioni di euro

    L’attuazione dell’intervento volto a sostenere i mercati rionali è demandata alle Regioni. Ai fini dell’accesso alle risorse spettanti, ciascuna Regione ha presentato una specifica richiesta di assegnazione della quota di propria competenza.

    Il Ministero ha adotato appunto lo specifico provvedimento per l’attribuzione alle Regioni delle risorse ad esse spettanti sulla base delle percentuali di riparto di cui al Dpcm 30 luglio 2003 e ora provvederà al conseguente trasferimento.

    In particolare, con il decreto direttoriale 7 ottobre 2025  sono assegnate le risorse come segue:

    .

    Sostegno ai mercati rionali: finalità degli aiuti 2025-2026

    Le risorse assegnate saranno utilizzate dalle Regioni richiedenti per incentivare progetti di investimento nei mercati rionali ricadenti nel proprio territorio finalizzati all’ammodernamento, all’ampliamento, alla riqualificazione strutturale dei medesimi mercati, anche mediante interventi mirati all’efficientamento energetico o a una maggiore sostenibilità ambientale. 

    Nella concessione, le predette Amministrazioni daranno priorità, con le modalità da queste definite con apposito provvedimento, ai mercati rionali attrattivi sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Autoproduzione energia PMI da rinnovabili: proroga al 10 novembre

    Con DD del 29 settembre il MIMIT proroga al 10 novembre l'invio delle domande per la misura agevolativa per le PMI relativa alla autoproduzioni di enerhia da fonti rinnovabili.

    Ricordiamo che la scadenza originaria era oggi 30 settembre.

    Le regole della misura agevolativa sono state fissate con il Decreto 30 giugno che ha fissato le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di investimento coerenti con le finalità della Misura 7, Investimento 16 – Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

    Il medesimo decreto disciplina, altresì, gli schemi di presentazione della domanda di agevolazione nonché l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria, nonché gli ulteriori elementi atti a definirne i criteri di ammissibilità.

    Le risorse residue – rivenienti dall’attuazione dello sportello agevolativo disciplinato dal decreto 14 marzo 2025 – destinate alla misura sono 178.668.093,00 euro, di cui il 40% riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.

    Autoproduzione energia PMI da fotovoltaico: beneficiari

    Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI operanti sull’intero territorio nazionale, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. 

    Autoproduzione di energia PMI da fotovoltaico: interventi ammessi

    La misura “Sostegno per l’autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili nelle Pmi – FER” prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito,

    Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e assegnate ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di spese ammissibili non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila) e non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione) nella misura massima del:

    • 30% per le medie imprese;
    • 40% per le micro e piccole imprese;
    • 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
    • 50% per la diagnosi energetica.

    Autoproduzione di energia PMI da fotovoltaico: domande di agevolazione entro il 10 novembre

    La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 8 luglio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 10 novembre (termine originario 30 settembre prorogato con DD MIMIT del 29 settembre).

    Il Soggetto Attuatore provvede, con congruo anticipo rispetto alla predetta data di apertura dello sportello, a rendere disponibili nel proprio sito internet e su quello del MIMIT i modelli e le modalità in base alle quali deve essere redatta la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa.
    L’accesso alla piattaforma informatica:

    • a) prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
    • b) è riservato al rappresentante legale dell’impresa richiedente ovvero al soggetto delegato cui è conferito il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione della domanda tramite la citata piattaforma informatica.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo promozione cucina italiana all’estero: l’attività dell’ICE

    Con il decreto 16 maggio del Masaf pubblicato in GU n 193 del 21 agosto si recano le regole per il Fondo promozione cucina italiana all'estero.

    Ricordiamo che la legge quadro n 206 del 2023 con Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy all'articolo n 35 

    recita: Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la promozione del consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana, e per la loro valorizzazione nonché per la formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, sulla corretta preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti.

    Vediamo cosa contiene il decreto attuativo.

    Fondo promozione cucina italiana all’estero: ecco le regole per gli aiuti

    Il decreto definisce le modalità di utilizzo del Fondo di cui all'art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre  2023,  n.  206 ed è destinato  alla realizzazione di azioni volte alla valorizzazione e  promozione del consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana.
    Le risorse da assegnare nel quadro dell'applicazione del decreto ammontano ad euro 950.000 per l'anno 2025

    Per le  finalità di cui  all'art. 1 del decreto, l'Amministrazione si avvale dell'ICE – Agenzia  per  la  promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,  previa stipulazione con il predetto ente e con il Ministero degli  affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale di  un  Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

    Per la realizzazione delle finalità  l'ICE promuove la cucina italiana in occasione di eventi, anche  fieristici, che si svolgono all'estero.   

    La partecipazione agli eventi è finalizzata a valorizzare i  prodotti nazionali di qualità e a promuoverne il consumo all'estero per la corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana,  anche prevedendo  apposite sessioni formative,  destinate al  personale operante nel settore della ristorazione, sulla corretta  preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti.
     In occasione degli eventi possono essere svolte:

    • a) azioni di informazione e divulgazione, rivolte al  pubblico  e ad operatori del settore della ristorazione, sui  prodotti  nazionali di  qualita',  sui  sistemi  di  denominazione  di  origine  e  delle indicazioni geografiche, sulla stagionalita' dei prodotti, sempre  ai fini del corretto utilizzo dei prodotti nella preparazione dei piatti tipici della cucina italiana;
    •  b) azioni di sensibilizzazione per la candidatura  della  «cucina italiana» a patrimonio immateriale dell'umanita' dell'UNESCO.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    IVA commercio opere d’arte: le novità in vigore dal 1° luglio

    Pubblicato in GU n 149 del 30 giugno il DL n 95 in vigore dal 1° luglio con diverse novità in ambito fiscale.

    Tra le misure attese quelle previste dall'art 9  Modifiche al regime del margine per la cessione  di  beni  usati,  di  oggetti d'arte, di antiquariato  o  da  collezione  e  applicazione  dell'aliquota IVA ridotta.

    Vediamo di cosa si tratta.

    IVA ridotta commercio opere d’arte: in vigore dal 1° luglio

    Il DL Omnibus prevede l’applicazione dell’Iva agevolata al 5 per cento per gli oggetti d’arte, di antiquariato e di collezione.

    In proposito il ministro della Cultura Alessandro Giuli aveva assicurato che il Mef avrebbe trovato le risorse necessarie per garantire competittività al mercato italiano delle gallerie e delle mostre d’arte stimolando gli investimenti dall’estero. 

    La novità prevede che le opere d’arte, d’antiquariato e da collezione potranno beneficiare dell’Iva ridotta al 5%, purché non vendute sotto il regime speciale del margine. 

    La nuova misura dell’aliquota ridotta si applica alle importazioni e alle cessioni “interne” ampliando la platea di beneficiari. 

    Inoltre, l’agevolazione non è più limitata ai soli beni ceduti dagli autori delle opere, ovvero dai loro eredi o legatari.

    L'aliquota viene estesa a tutti gli acquisti intracomunitari di oggetti d’arte, antiquariato e collezione d’arte come indicato al comma 5 dell’articolo 43 del Dl n. 331/93. 

    La riduzione di aliquota si applica a partire dal 1° luglio 2025, considerando valido il momento della consegna o spedizione del bene, salvo che il pagamento o la fattura avvengano prima. 

    L'Italia è stata allineata agli standard fiscali degli altri Paesi europei e concretamente con l'entrata in vigore della norma:

    • per i collezionisti e gli acquirenti si verifica una riduzione dell'Iva al 5% con risparmio netto su ogni acquisizione, rendendo gli acquisti in Italia più convenienti rispetto al passato e più competitivi rispetto ad altri paesi europei;
    • per le gallerie e i mercanti d'arte la riduzione dell'Iva rende il mercato italiano più attrattivo per la clientela finale, che prima preferiva acquistare in UE a causa del costo fiscale complessivo più basso. Pur se le gallerie recuperano l'Iva nelle loro operazioni, beneficiano indirettamente di un mercato più competitivo a livello internazionale: 
    • secondo le stime di Nomisma, per le piccole gallerie questo potrebbe significare una crescita del fatturato fino al 50%, mentre per il settore nel complesso si prevede un incremento del 28%. 
    • le gallerie potranno inoltre partecipare con maggiore competitività alle fiere internazionali, proponendo opere a prezzi più allettanti;
    • per le case d'asta infine, l'impatto fiscale ridotto sulle commissioni di vendita rende le aste italiane più attraenti per i consegnatori di opere di alto valore, che in passato preferivano rivolgersi a case d'asta estere.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES e Transizione 5.0: chiarimenti sul requisito dimensionale

    Con la Risposta a interpello n 168 del 23 giugno le Entrate replicano a dubbi sulle agevolazioni fiscali:

    • Credito di imposta ZES Unica e, 
    • Credito Transizione 5.0

    L'agenzia ricorda che entrambe sono pensate per incentivare lo sviluppo economico e l'efficienza energetica, ma seguono regole diverse, soprattutto in termini di benefici spettanti e tempistiche di comunicazione.

    Viene innanzitutto evidenziato che:

    • il Credito ZES Unica è destinato alle imprese che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi all’interno della Zona Economica Speciale del Mezzogiorno, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e parte dell’Abruzzo. L’incentivo varia in base alla dimensione aziendale e alla zona in cui si trova lo stabilimento.
    • il Credito Transizione 5.0 riguarda invece investimenti in tecnologie che consentano risparmi energetici. Il beneficio dipende dall’efficientamento ottenuto, ma per le PMI è prevista anche una quota agevolata sulle spese di certificazione energetica, fino a 10.000 euro.

    Ciò ricordato in modo sintetito le Entrate replica ai seguenti dubbi del contribuente:

    • il primo dubbio riguarda il momento in cui determinare la dimensione d’impresa. La società ha presentato la comunicazione iniziale “ex ante” qualificandosi come media impresa, ma al momento dell’approvazione del bilancio (entro 180 giorni) potrebbe diventare grande impresa. Chiede quale sia il requisito valido ai fini della agevolazione;
    • il secondo dubbio riguarda il divieto di doppio finanziamento, cioè l’impossibilità di ricevere due contributi pubblici per gli stessi costi. Dato che il credito ZES è finanziato con fondi diversi da quelli del PNRR, mentre Transizione 5.0 è finanziato da fondi PNRR, il contribuente chiede come gestire correttamente il cumulo dei due crediti.

    Credito ZES e Transizione 5.0: chiarimenti sul requisito dimensionale

    Le Entrate relativamente alla dimensione d’impresa, chiariscono che per il credito ZES Unica conta la classificazione al momento della comunicazione integrativa (“ex post”), da inviare tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025. 

    Quindi, se l’impresa nel frattempo è passata da media a grande, dovrà adeguare la percentuale del credito richiesto.

    Per il credito Transizione 5.0, invece, l’Agenzia si è dichiarata non competente, dato che la gestione è affidata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy

    Tuttavia, essa ricorda che le regole del GSE potrebbero differire, e suggerisce quindi di verificare direttamente con gli enti competenti.

    Sulla questione del cumulo dei benefici, l’Agenzia ha precisato che il tema del divieto di doppio finanziamento non è di stretta competenza fiscale. Ha comunque ricordato che tale principio è regolato dalla Circolare n. 33/2021 della Ragioneria Generale dello Stato, che fornisce indicazioni generali su come evitare sovrapposizioni di spesa finanziate da fondi diversi.

    Le imprese che vogliono beneficiare di entrambi i crediti devono prestare particolare attenzione alla documentazione, ai tempi di invio delle comunicazioni e all’aggiornamento dei dati societari:

    • verificare entro l’invio della comunicazione integrativa ZES se sono ancora PMI o diventate grandi imprese.
    • coordinare le comunicazioni per il credito Transizione 5.0 con il GSE, tenendo conto delle soglie di risparmio energetico e delle eventuali spese agevolabili.
    • evitare la sovrapposizione tra credito ZES e Transizione 5.0 per la stessa quota di spesa, rispettando i limiti imposti sul cumulo.

    Concludendo l'Ade ribadisce un principio chiave: per accedere correttamente agli incentivi fiscali serve coerenza tra i dati dichiarati e quelli ufficiali, soprattutto in presenza di passaggi dimensionali.

    Allo stesso tempo, è essenziale non dare per scontata la cumulabilità tra misure diverse, soprattutto se finanziate da fonti differenti (PNRR vs altri fondi).

    Per evitare errori o decadenze, si raccomanda di monitorare costantemente l’evoluzione normativa e consultare i siti istituzionali (Agenzia Entrate, GSE, MIMIT) per eventuali aggiornamenti.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Albo imprese culturali e creative, ICC: tutte le regole

    Il Decreto della Cultura n 460/2024 contiene le modalità di attuazione dell’articolo 26 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 e a tal fine disciplina la tenuta e l’aggiornamento dell’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.
    Per “imprese culturali e creative di interesse nazionale” si intendono i soggetti di cui all’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402 del Ministero della cultura di concerto con il Ministero delle imprese e del Made in Italy, i quali in ragione della loro storia, prestigio e importanza strategica nel settore produttivo e culturale italiano, rappresentano un’eccellenza collegata al territorio nazionale.

    Albo imprese culturali e creative, ICC: entrata in vigore

    Il decreto ha previsto che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, viene istituito presso la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura (di seguito anche “DGCC”), l’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale tenuto con modalità telematiche.
    L’albo è pubblicato sul sito istituzionale della DGCC del Ministero della Cultura, che ne cura l’aggiornamento ed è liberamente consultabile.
    L’iscrizione all’albo è condizione per l’utilizzazione della denominazione “Impresa culturale e creativa di interesse nazionale”.
    L’iscrizione al presente albo comporta altresì, per quei soggetti che abbiano un archivio di impresa riconosciuto di interesse storico particolarmente importante, che lo stesso sia registrato, per il tramite degli uffici competenti del Ministero, nel portale afferente al Sistema archivistico nazionale del Ministero della Cultura (SAN)

    Albo imprese culturali e creative, ICC: requisiti per iscriversi

    Possono richiedere l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2 i soggetti che, al momento della presentazione della domanda:

    • a) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402;
    • b) svolgono, da almeno 5 anni, attività che contribuiscono, in ambito nazionale e internazionale, alla definizione dell’identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese oppure attività capaci di connettere la propria organizzazione con il
      territorio in cui è localizzata e di valorizzare il territorio medesimo attraverso la propria attività;
    • c) abbiano un archivio di impresa, inteso come l’insieme della documentazione strumentale o funzionale all’attività dell’impresa stessa.

    Le ICC riconosciute ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402 che alla data della presentazione della domanda di iscrizione all’albo siano titolari o licenziatarie esclusive di un marchio storico di interesse nazionale come definito all’articolo 11- ter del Codice della proprietà industriale e iscritto nel registro speciale dei marchi storici di

    interesse nazionale di cui all’articolo 185-bis del Codice della proprietà industriale tenuto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sono automaticamente ammesse all’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2, senza la necessità di dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma.

    Albo imprese culturali e creative, ICC: modalità di iscrizione

    L’istanza di iscrizione è presentata alla DGCC del Ministero della Cultura esclusivamente con modalità telematica accedendo all’area riservata del portale bandi della DGCC, previa registrazione. La domanda, completa dei documenti richiesti e firmata digitalmente, dovrà
    contenere le seguenti informazioni:

    • a) i dati e la qualifica del richiedente;
    • b) gli estremi dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;
    • c) la sede legale, la sede operativa e l’oggetto principale della propria attività;
    • d) documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento di attività continuativa ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto;
    • e) lo Statuto o l’atto costitutivo;
    • f) una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, da cui risulti che il soggetto di cui si chiede la registrazione svolge attività che:
      • contribuisce, in ambito nazionale e internazionale, alla definizione dell’identità nazionale
      • valorizza il territorio in cui è localizzato il soggetto richiedente;
    • g) la dichiarazione circa il possesso di un marchio storico di interesse nazionale registrato;
    • h) la dichiarazione circa il possesso di un archivio di impresa;
    • i) la dichiarazione che l’archivio di impresa di cui alla precedente lettera h) abbia il riconoscimento di archivio di interesse storico particolarmente importante ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
      e del paesaggio).

    Ai fini della presentazione dell’istanza di iscrizione di cui al comma 1 del presente articolo, con riguardo alla lettera h), il soggetto richiedente deve comunicare alla DGCC:

    • a) una breve descrizione dell’archivio con gli estremi cronologici della documentazione;
    • b) la localizzazione dell’archivio (indicazione di Regione, Provincia, Comune in cui è attualmente conservata la documentazione);
    • c) il Soggetto conservatore;
    • d) il Soggetto proprietario o detentore;
    • e) la trasmissione della copia della comunicazione inviata all’organo periferico del Ministero della cultura, competente ai fini dell’eventuale accertamento dell’interesse storico particolarmente importante.

    L’iscrizione all’albo è gratuita e con decreto del direttore generale della DGCC sono definite ulteriori modalità applicative per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2 del decreto.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus auto 2025: arrivano altre risorse dal PNRR

    Durante il Cdm di fine maggio il Governo ha deciso di rivedere una parte del PNRR il Piano nazionale di ripresa e resilienza sostenuto dall'Unione europea, modificando alcuni degli obiettivi.

    Alcuni bandi, ad esempio quello per le colonnine, sono andati quasi deserti con residuo di risorse da convogliare ad altri incentivi.

    Per questo motivo ci saranno circa 600 milioni di euro da destinare alle auto con un nuovo bonus per il 2025.

    Bonus auto 2025: arrivano altre risorse dal PNRR

    Secondo quanto indicato nella proposta di revisione del PNRR inviata alla Commissione europea il 21 marzo scorso e approvata solo in data 19 maggio, il nuovo programma di incentivazione prevederebbe la sostituzione, entro il 30 giugno 2026, di 39 mila veicoli a combustione interna con vetture elettriche. 

    Secondo le anticipazioni alla stampa, la modulazione dell'ecobonus, dovrebbe contenere limiti legati all'Isee del richiedente e al prezzo di listino. 

    Il contributo potrebbe arrivare a:

    • 11.000 euro per chi ha un Isee fino a 30 mila euro 
    • 9.000 per chi arriva a 40 mila

    Dovrebbe essere un bonus accessibile anche alle piccole imprese intenzionate a sostituire i loro mezzi da lavoro con parametri differenti quali:

    • bonus fino al 30% del listino
    • fino a un massimo di 20.000 euro.  

    A margine è utile evidenziare il commento della Associazione italiana dell'industria della mobilità elettrica che ha commentato la novità come segue: "grande soddisfazione per la decisione del governo e in particolare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica do convogliare sugli incentivi ai veicoli elettrici un’importante quota dei fondi residui a disposizione del Pnrr". 

    Il Presidente della Associaizone Fabio Pressi ha commentato: "si ascoltano le esigenze dei cittadini e si accolgono le nostre istanze. Ora sarà decisivo conoscere tutti i dettagli della misura, da cui dipenderanno la platea dei beneficiari e il successo dell’iniziativa, e andrà definita in tempi rapidi la messa a terra delle risorse, per scongiurare effetti penalizzanti sul mercato"