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Transizione green del Tessile: domande dall’11.12
Dall'11 dicembre via alle domande per i contributi per la transizione green del settore tessile ( nel DD MIMIT dell'8 novembre le regole attuative).
Invitalia soggetto gestore della misura con un comunicato del 27.11 ha specificato che le imprese possono iscriversi alla piattaforma già dal 4 dicembre.
Ricordiamo che con Decreto 8 agosto 2024 si pubblicavano le regole per le Misure per la transizione verde e digitale nella moda.
Il decreto reca norme sulle modalità di attuazione dell’intervento volto a sostenere, sull’intero territorio nazionale, la realizzazione di investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale delle imprese operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori, in attuazione di quanto previsto all’articolo 11, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.
All’attuazione della misura sono destinate le risorse pari:
- a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per l’anno 2023,
- a euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) per l’anno 2024.
L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% (cinquanta percento) delle spese ammissibili di cui all’articolo 5, comma 2, e nel limite massimo di euro 60.000,00 (sessantamila/00).
Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie ai sensi del regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.Si evidenzia che all' Allegato 1 del DM sono indicati tutti i codici ATECO dei beneficiari della misura che potranno presentare domande di fondo perduto, non appena saranno fissati i relativi termini con successivo provvedimento del Ministero.
Transizione verde e digitale imprese Tessili: i beneficiari del contributo
Possono beneficiare della agovolazione le imprese che operano sul territorio nazinoale che alla data di presentazione della domanda:
- a) operano nel settore del tessile, della moda e degli accessori; ai fini del presente decreto rientrano nel predetto settore le imprese che svolgono almeno una delle attività indicate nell’allegato n. 1. A tal fine, rileva il codice di attività prevalente della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 esercitato dal soggetto richiedente e comunicato con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 o unitamente al modello Comunica in Camera di commercio;
- b) risultano qualificabili come PMI;
- c) sono regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente e risultano “attive” nel medesimo Registro;
- d) sono in contabilità ordinaria e hanno approvato almeno due bilanci di esercizio;
- e) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- f) hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
- g) non incorrono nelle cause di esclusione di cui al successivo comma 2.
Transizione verde e digitale imprese Tessili: a breve i formulari per le domande
Le domande di agevolazione devono essere presentate, a pena di invalidità, esclusivamente per via elettronica utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore nell’apposita sezione del sito internet www.invitalia.it.
Invitalia evidenzia che a breve saranno disponbili i formulari per le domande quindi è bene verificare gli aggiornamenti.
Attenzione al fatto che, come specificato da Invitali, "dopo la presentazione della domanda, all’impresa richiedente viene comunicato il codice unico di progetto (CUP) che deve essere presente sulle fatture relative alle prestazioni agevolate. Ogni fattura deve riportare la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 11 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID …………. CUP ……………”. Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la suddetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note. Se non è possibile inserire per esteso questa dicitura, è necessario comunque l’inserimento del CUP all’interno della fattura elettronica, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41"
Transizione verde e digitale imprese Tessili: spese ammissibili
Le agevolazioni sono concesse a fronte dell’acquisizione di prestazioni specialistiche aventi ad oggetto:
- a) l’attività di formazione del personale dipendente dell’impresa richiedente volta all’acquisizione o al consolidamento di competenze rilevanti ai fini del percorso di sviluppo delineato dall’impresa medesima;
- b) l’implementazione di una o più delle seguenti tecnologie abilitanti finalizzate a favorire lo sviluppo dei processi aziendali o di prodotti innovativi: cloud computing; big data e analytics; intelligenza artificiale; blockchain; robotica avanzata e collaborativa; manifattura additiva e stampa 3D; IoT (Internet of Things); realtà aumentata; soluzioni di manifattura avanzata (advanced manufacturing solutions); piattaforme digitali per condivisione di competenze; sistemi di tracciabilità digitale della filiera produttiva;
- c) il supporto all’ottenimento di certificazioni in materia ambientale, quali:
- i. certificazioni di prodotto: Oeko-Tex® Standard 100, GOTS (Global Organic Textile Standard), BCI (Better CottonTM Initiative), GRS (Global Recycled Standard), Ethic- et, PEF (Product Environmental Footprint), RAF (Responsible Animal Fiber), ISO 14024, Eu- Ecolabel, Oeko-Tex® – Made in Green, RCS (Recycled Claim Standard), OCS (Organic Content Standard), Cradle to Cradle Certified®, ReMade in Italy, Carbon footprint di prodotto – ISO/TS 14067, Water footprint di prodotto – ISO 14046, RMS (Responsible Mohair Standard), RAS (Responsible Alpaca Standard), ERTS (Ecological Recycled Textile Standard), FSC (Forest Stewardship Council); Global Traceable Down Standard (TDS), Responsible Down Standard (RDS), Responsible Wool Standard (RWS);
- ii. certificazioni di processo: ISO 14001, Bluesign®, ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production),Oeko-Tex® STeP (Sustainable Textile Production), Leather Working Group (LWG);
- d) servizi di analisi di Life Cycle Assessment (LCA), come definiti dalle norme UNI EN ISO
14040:2021 e UNI EN ISO 14044:2021
Transizione green del Tessile: domande dall’11 dicembre
Con il Decreto Direttoriale dell'8 novembre sono fissate termini e modalità per le domande per questa misura agevolativa.
In particolare, le domande di agevolazione devono essere redatte e presentate dalle imprese proponenti, esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), pena l’invalidità e l’irricevibilità, a partire dalle ore 12:00 del giorno 11 dicembre 2024 e fino alle ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2025.
L’accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica.
Il rappresentante legale dell’impresa richiedente potrà delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il Soggetto gestore attribuisce, all’atto dell’accettazione della domanda, il codice unico di progetto (CUP) identificativo della stessa e lo comunica contestualmente ai soggetti richiedenti l’agevolazione.
Invitalia soggetto gestore con un comunicato del 27.11 ha ricordato l'avvio della misura specificando che la registrazione sul portale ai fini della domanda è possibile dal 4 dicembre.
Allegati: -
Credito ZES Unica: integrativa entro il 2 dicembre
E' scaduto il 2 dicembre il termine per l'invio della comunicazione integrativa prevista per il credito di imposta della ZES Unica.
Ma attenzione, sul sito delle Entrate si legge però che ai sensi del punto 3.3 del Provvedimento ADE del 9 settembre 2024, si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre al 2 dicembre 2024 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2024.
Ricordiamo che in data 6 novembre le Entrate hanno pubblicato un nuovo modello per la comunicazione integrativa.
In particolare, con il Provvedimento n. 406943 del 6 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il Modello di comunicazione integrativa per il credito d’imposta ZES a seguito delle modifiche introdotte dal art 8 del DL 155/2024.
Il Decreto Collegato Fiscale convertito in Legge n 189/2024 all'art 8 ha previsto che le imprese che operano nelle ZES possono beneficiare del credito d’imposta anche per investimenti successivi a quelli indicati nella prima comunicazione.
Vediamo tutte le regole per la comunicazione integrativa prevista per il credito ZES Unica da presentare dal 18 novembre al 2 dicembre.
Comunicazione integrativa ZES Unica: invio entro il 2 dicembre
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto-legge si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.
Attenzione l'agenzia comunica che ai sensi del punto 3.3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre al 2 dicembre 2024 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2024.
L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del Decreto-legge, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l’indicazione separata dei predetti investimenti.
Con il provvedimento del 6.11.2024 sono, pertanto, disposte le modifiche al citato modello di comunicazione.Con il presente provvedimento sono, altresì, apportate alcune modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 per adeguarne il contenuto alle disposizioni normative sopra descritte.
Allegati: -
Nuove Imprese a Tasso Zero: 15 ML disponibili per le domande
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT con avviso del 22 novembre informa del fatto che sono ancora disponibili 15 milioni di euro di agevolazioni destinati alla misura “Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero”, rifinanziata attraverso la Legge Made in Italy (n. 206/2023).
Nuove Imprese a Tasso Zero: 15 ml disponibili per le domande
In particolare, viene specificato che il provvedimento, a cui erano stati assegnati, nel 2021, 100 milioni di euro di risorse PNRR (Decreto interministeriale 24 novembre 2021) ha come obiettivo quello di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e giovani e favorire lo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale.
L’accesso ai contributi è riservato alle micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi e in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e quote di partecipazione, da donne di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e da persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa.
Le iniziative ammesse devono riguardare:
- produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone, compresi quelli afferenti all'innovazione sociale;
- commercio di beni e servizi;
- turismo, incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.
Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivo non superiore al 90% della spesa ammissibile che è di 1.500.000 euro per le imprese costituite da non più di 36 mesi e 3.000.000 euro per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi.
Viene specificato nell'avviso del 22.11 che, le domande e le eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a Invitalia che gestisce la misura per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
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Comunicazione ENEA spese superbonus 2024: invio entro il 30.11
Con il DPCM del 17 settembre sono state dettate le regole attuative per il nuovo adempimento verso l'ENEA per le ristrutturazione legate al superbonus, introdotto dal DL n 39/2024 convertito in Legge n 67/2024 (Pubblicata in GU n 213 del 28 maggio 2024).
In particolare, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e degli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , il DPCM, in attuazione dell’articolo 3, comma 4, del decreto- legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, definisce il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni relative alle suddette spese.
Attenzione, la scadenza dell'invio dei dati inizialmente prevista per il 31 ottobre, è slittata con DPCM al 30 novembre, di seguito i dettagli e un ripilogo delle regole dell'adempimento in oggetto.
Dl Superbonus: la comunicazione verso l’ENEA
Con l’articolo 3, al comma 1 del DL n 39/2024 si prevede l’obbligo di trasmissione di alcune informazioni all’ENEA per determinati soggetti che realizzano interventi di efficientamento energetico agevolabili secondo la disciplina del superbonus.
In particolare, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori (ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) i soggetti (di seguito dettagliati) che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 trasmettono all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:
- a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30 marzo 2024;
- c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla datadel 30 marzo 2024, negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Si prevede altresì l’obbligo di trasmissione di alcuni specifici dati anche per gli interventi antisismici agevolabili secondo la disciplina del superbonus.
Nello specifico, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:
- a) ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- b) all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del (30 marzo 2024);
- c) all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data del 30 marzo 2024, negli anni 2024 e 2025;
- d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni (di cui ai commi 1 e 2 dell'art 3 le relative variazioni), i soggetti:
- a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- b) i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
Attenzione al fatto che vengono previste le sanzioni per l’omessa trasmissione dei dati e la norma stabilisce che l’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000.
Il DPCM in oggetto datato 17 settembre, prevede che le informazioni di cui all’articolo 3 relative agli interventi di efficientamento energetico sono soggette alle stesse disposizioni che regolano i termini per l’invio all’ENEA delle asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020.
Le informazioni di cui all’articolo 3 relative agli interventi antisismici che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al PNCS entro i termini perentori di seguito indicati:
- 31ottobre 2024 (termine prorogato al 30 novembre) per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
- entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.
Infine si evidenzia che, il DPCM contiene le linee guida per il nuovo adempimento, con due allegati e relative schede tecniche.
Il DPCM prevede che alla trasmissione devono provvedere:
- per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati che asseverano e inviano all’ENEA (ex art. 119 comma 13 lett. a) del DL 34/2020) e contestualmente appunto dovranno inviare la nuova comunicazione;
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti incaricati di progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo statico che asseverano (ex art. 119 comma 13 lett. b) del DL 34/2020) e dovranno trasmettere la nuova comunicazione al PNCS.
Attenzione di seguito i dettagli della proroga.
ATTENZIONE Proroga al 30 novembre 2024
Con ulteriore decreto, ossia DPCM del 29 ottobre, si proroga dal 31 ottobre al 30 novembre 2024 il termine per la presentazione telematica dei dati per il monitoraggio preventivo delle “spese superbonus” disciplinata dall'art 3 del DL n 39/2024.
Si proroga l'invio delle comunicazioni:
Allegati: -
Sostenibilità processi produttivi: via alle domande dall’11 novembre
Il MIMIT ha pubblicato la Circolare del 18 ottobre con le regole per il nuovo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione per lo sviluppo di una maggiore efficienza energetica e per rendere più sostenibili i processi di produzione. Le richieste andranno a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo.
In dettaglio si tratta di modalità attuative del sottoinvestimento 7.1 Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche” del PNRR per la parte concernente la produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile dei processi produttivi
L’obiettivo è incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso ai finanziamenti per sostenere i settori dell’efficienza energetica, la produzione rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile del processo produttivo.
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 350 milioni di euro, nell’ambito della dotazione complessiva del sottoinvestimento 1, pari a 2 miliardi di euro, della Missione 1, Componente 2, Investimento 7, del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.
Sostenibilità processi produttivi: domande di aiuto dall’11.11
Come specificato dalla circolare in oggetto l'investimento risulta articolato in due sottoinvestimenti destinati ad incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso ai finanziamenti per sostenere:
- a) i settori dell’efficienza energetica, la produzione rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile del processo produttivo (sottoinvestimento 1);
- b) le catene di approvvigionamento industriali (sottoinvestimento 2).
Le finalità proprie del sottoinvestimento 1 oggetto della circolare sono perseguite attraverso il finanziamento di domande di Contratto di sviluppo per la tutela ambientale di cui all’articolo 6 del decreto 9 dicembre 2014 che risultino coerenti con quanto previsto nel seguito della presente circolare.
In particolare, potranno essere utilmente valutate:- a) previa presentazione di specifica istanza da parte del proponente, domande di Contratto di sviluppo già presentate all’Agenzia il cui iter di valutazione istruttoria risulti, alla data di pubblicazione della presente circolare, sospeso per carenza di risorse finanziarie;
- b) nuove domande di Contratto di sviluppo, presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, per le quali il soggetto proponente faccia istanza di accesso alle risorse di cui alla presente circolare
Sostenibilità processi produttivi: contenuti dei progetti
Le domande devono avere ad oggetto un programma di sviluppo per la tutela ambientale concernente un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente, per la cui realizzazione possono essere necessari uno o più progetti per la tutela ambientale, come individuati nel Titolo IV del decreto 9 dicembre 2014, ed, eventualmente, progetti di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III del medesimo decreto 9 dicembre 2014, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo di salvaguardia ambientale. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 28 del richiamato decreto 9 dicembre 2014 e con gli obiettivi del sottoinvestimento 1 i progetti d’investimento devono essere volti:
- a) alla tutela dell’ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 36 del Regolamento GBER;
- b) all’introduzione di misure di efficienza energetica, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis del Regolamento GBER;
- c) alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, dell’idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento, conformemente alle disposizioni di cuiall’articolo 41 del Regolamento GBER, solo qualora gli investimenti riguardino interventi destinati all’autoconsumo dell’impresa beneficiaria e risultino inseriti in un più ampio programma di investimenti;
- d) all’efficienza nell’utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione versoun’economia circolare, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 47 del Regolamento GBER.
Sostenibilità processi produttivi: domande di aiuto dall’11.11
Le istanze di accesso alle risorse di cui alla presente circolare possono essere presentate all’Agenzia a partire dalle ore 12.00 del giorno 11 novembre 2024, secondo le modalità ed i modelli che saranno resi disponibili, con congruo anticipo rispetto alla predetta data, nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia Invitalia.
Le istanze dovranno contenere tutti gli elementi utili a consentire l’accertamento, da parte dell’Agenzia, della conformità dei programmi di sviluppo con le specifiche di cui alla presente circolare connesse all’utilizzo delle risorse del PNRR nonché, ove richiesto, con i requisiti per il riconoscimento delle agevolazioni nell’ambito del regime SA.109439 (2023/N).
Per tutti i dettagli si rimanda alla rimanda alla Circolare del 18 ottobre.
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Bando 2024 Brevetti+: chiuso lo sportello
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la pubblicazione dei bandi 2024 rende operative le misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ finalizzate alla concessione delle agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese.
In favore dei tre interventi sono messi a disposizione complessivi 32 milioni di euro.
In merito alla misura Brevetti+, disciplinata con Decreto MIMIT del 6 agosto, è prevista la concessione di un’agevolazione a fondo perduto, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, del valore massimo di euro 140.000,00.
Tale agevolazione non può essere superiore all’80% dei costi ammissibili.
La percentuale di agevolazione può raggiungere l’85% dei costi ammissibili nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere.
Il suddetto limite è elevato al 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultavano contitolari, con un Ente Pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS), della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato, ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato ad uno dei suddetti enti pubblici, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.
Leggi anche Bando Disegni+: domande dal 12 novembre
Fondo Brevetti +: obiettivi
La misura Brevetti + 2024 è l’intervento che intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.
La dotazione finanziaria, riferita all’annualità 2024 e stanziata per l’attuazione dell’intervento, è pari a 20 milioni di euro.
Fondo Brevetti +: beneficiari
Viene precisato che possono beneficiare delle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2023 ovvero siano titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2023. In entrambi i casi, i brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda;
- siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2022 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
- siano titolari di un brevetto concesso dall’EPO e convalidato in Italia successivamente al 1° gennaio 2023;
- siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1° gennaio 2022, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, purché la domanda nazionale di priorità non sia stata già ammessa alle agevolazioni “Brevetti+” nell’ambito dei precedenti bandi.
Fondo Brevetti +: spese ammissibili
Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa.
Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi, esclusa IVA, distinti per Macroarea (di seguito individuate con le lettere A, B e C); ogni Macroarea prevede i seguenti sotto-servizi:
A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept)
- studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, layout prodotto);
- progettazione produttiva;
- studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo, anche in un’ottica di incremento del valore del TRL;
- progettazione e realizzazione firmware esclusivamente per le macchine a controllo numerico finalizzate al ciclo produttivo;
- analisi e definizione dell’architettura software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto, con esclusione della realizzazione del codice stesso;
- test di produzione;
- certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della domanda.
B. Organizzazione e sviluppo
- organizzazione dei processi produttivi;
- analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali;
- definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.
C. Trasferimento tecnologico
- predisposizione accordi di segretezza;
- predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
- contratto di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);
Ai fini dell’ammissibilità del progetto di valorizzazione:
- il progetto non può basarsi su un’unica tipologia di servizio;
- nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A;
- gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.
Fondo Brevetti +: presenta la domanda
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
Le domande di agevolazioni devono essere compilate esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell'apposita sezione del sito web del Soggetto Gestore e possono essere presentate
- a partire dalle ore 12:00 del 29 ottobre 2024 e
- fino alle ore 18.00 del medesimo giorno
nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
ATTENZIONE a seguito esaurimento delle risorse disponibili, a partire dal 30 ottobre 2024, con decreto il MIMIT dispone la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.
Allegati: -
Fondo perduto per QR code bottiglie di vino: via alle domande
Il MASAF ha pubblicato il decreto Direttoriale 1 ottobre con le regole attuative per l’assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali.
Ricordiamo che il decreto ministeriale con le regole per questa misura era stato pubblicato in GU n 292 del 15 dicembre del 2022 (Decreto MIPAAF 30 giugno)
In particolare, si tratta dei contributi previsti dall'art. 1, comma 842, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il perseguimento delle seguenti finalità:
- favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica;
- recuperare antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese
Vediamo le regole generali e come presentare le domande dal 18 ottobre.
Produttori di vino: agevolazioni per il digitale, a chi spettano
Sono ammessi a presentare istanza di contributo, i seguenti soggetti:
- a) produttori di vino DOP, che esercitino altresi' l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
- b) produttori di vino IGP, che esercitino altresi' l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
- c) produttori di vino biologico, che esercitino altresi' l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
Per «produttori» si intendono i viticoltori ed i trasformatori di vino DOP, IGP o biologico, nonché gli imbottigliatori qualora siano altresì viticoltori o trasformatori.
Produttori di vino e agevolazioni per il digitale: spese ammissibili
Le spese di investimento ammesse a contributo sono quelle concernenti moderni sistemi digitali che, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette dei vini, veicolino il consumatore su un sito web multilingue nel quale siano presenti una descrizione delle caratteristiche peculiari del territorio di riferimento, dal punto di vista storico-culturale e delle tradizioni enogastronomiche, nonché appositi collegamenti ipertestuali ai siti e alle pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali di produzione.
Il sito web deve rispettare i criteri di accessibilità previsti dalla normativa vigente e deve essere redatto in almeno due lingue, oltre l'italiano.
L'apposizione del codice a barre bidimensionale (QR code) deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.
Il soggetto ammesso a contributo deve garantire per un periodo minimo di tre anni l'apposizione del codice a barre bidimensionale (QR code) sulle etichette di una quota parte della produzione complessiva imbottigliata indicata nell'istanza di contributo pari almeno al 25% della produzione stessa.
Il soggetto ammesso a contributo deve garantire, altresi', per un periodo minimo di tre anni il collegamento ipertestuale tra il codice a barre bidimensionale (QR code) e il sito web multilingue.Attenzione al fatto che le risorse sono assegnate ai progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, secondo la procedura a sportello.
L'importo del contributo concedibile ad un singolo beneficiario è pari ad un minimo di 10.000,00 euro e sino ad un massimo di 30.000,00 euro.
L'importo del contributo di cui al comma 2 del presente articolo è determinato sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice.Agevolazioni per il digitale produttori vino: presenta la domanda
Le istanze di contributo, redatte in lingua italiana, devono essere presentate dai soggetti ammissibili di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto esclusivamente a mezzo dell’apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet www.sian.it, alla pagina web dedicata alla presente misura (servizio «CONTRIBUTI QR CODE AGRITURISMO/ENOTURISMO VINI DOP, IGP, BIO»), previa registrazione, a partire dalle ore 10.00 del giorno 18 ottobre 2024 e fino alle ore 12.00 del giorno 11 novembre 2024.
Una volta trasmessa l’istanza di contributo, il sistema trasmetterà, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione dell’istanza, l’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza stessa, riportante la data e l’orario di trasmissione e la data e il numero di protocollo. Solo in esito al rilascio di tale attestazione le istanze di contributo si intenderanno correttamente trasmesse.
Le istanze di contributo devono essere presentate dal legale rappresentante del soggetto ammissibile di cui al precedente comma 1, pena l’improcedibilità delle stesse.
Allegati: -
Fondi editoria: domande dal 28.10 per l’innovazione tecnologia e digitale
Il MIMIT con avviso del 17 ottobre pubblica le regole per l'altra misura agevolativa rivolta alle imprese editrici di quotidiani e periodici prevista dal Fondo Straordinario per l'Editoria.
Ricordiamo che tale Fondo ha previsto varie agevolazioni, leggi: Fondo straordinario Editoria 2023: il calendario di tutte le agevolazioni e tra queste vi è quella per la transizione digitale e tecnologica in partenza il prossimo 28 ottobre.
Vediamo tutti i dettagli dall'avviso del Ministero.
Fondi editoria: domande dal 28.10 per l’innovazione tecnologia e digitale
A partire dal 28 ottobre e fino al 19 novembre 2024 le imprese editrici di emittenti radiofoniche e televisive potranno presentare domanda, su piattaforma dedicata, per accedere agli incentivi per gli investimenti orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale.
Con il decreto 4 luglio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri − Dipartimento per l’informazione e l’editoria, sono disciplinate le disposizioni applicative per la fruizione dei contributi del “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria per l’anno 2023”, al quale è stata assegnata una dotazione di 140 milioni di euro, dei quali 45 milioni di euro destinati agli investimenti in tecnologie innovative realizzati da emittenti televisive e radiofoniche.
Il contributo, che ha l'obiettivo di migliorare la qualità dei contenuti e la loro fruizione da parte dell'utenza, riguarda gli investimenti effettuati nel 2023 e sarà concesso sotto forma di rimborso, in misura pari al 70% delle spese sostenute dalle imprese del settore dell’editoria radiofonica e televisiva per investimenti in tecnologie innovative finalizzati all’adeguamento delle infrastrutture e dei processi produttivi orientati alla transizione digitale.
Le spese ammesse e le modalità di fruizione del contributo vengono dettagliate di seguito come indicate dal provvedimento del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 4 luglio 2024.
Qualora il totale dei contributi richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procederà al riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto.
Le risorse, stanziate nell'ambito del "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria", sono così suddivise:
- 20 milioni di euro per i fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) nazionali
- 15 milioni per gli FSMA operanti in ambito locale
- 10 milioni per i titolari di concessioni radiofoniche, i fornitori di contenuti radiofonici digitali e i consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB.
Innovazione tecnologia e digitale in Editoria: spese ammesse
L'art 2 del decreto 4 luglio 2024 disciplina le spese ammissibili alla agevolazione e in dettaglio, sono ammesse al contributo le spese, effettuate nel corso dell'anno 2023, riconducibili a:
- i.) investimenti in tecnologie volte a garantire un adeguato presidio delle cybersecurity al fine di garantire la business continuity e evitare danni reputazionali;
- ii.) investimenti in infrastrutture tecnologiche datacenter e in cloud per incrementare l'efficienza, la facilità d'uso e l'accessibilità dei prodotti editoriali;
- iii.) investimenti in software che consentano di veicolare i contenuti editoriali e i format su canali diversi di distribuzione per raggiungere nuovi target;
- iv.) investimenti in nuove tecnologie per la produzione, diffusione e gestione di contenuti editoriali multimediali o altri formati digitali in linea con le evoluzioni del mercato;
- v.) investimenti in software per editoria che consentano l'automatizzazione dei processi e la gestione e distribuzione elettronica dei contenuti;
- vi.) investimenti in applicativi di intelligenza artificiale e tecnologie emergenti per il contrasto alla disinformazione;
- vii.) investimenti in applicativi per la tutela della proprietà intellettuale e dell’autenticità delle fonti in caso di produzione e distribuzione di contenuti generati mediante intelligenza artificiale;
- viii.) investimenti in mixer audio/video HD, telecamere HD/4K con eventuali ottiche HD, encoder HD per i collegamenti alla rete di trasmissione, matrici HD/4K, apparati e sistemi di storage per archivio di contenuti;
- ix.) investimenti per l'applicazione delle tecnologie 5G broadcast/multicast;
- x.) investimenti per la produzione e distribuzione di contenuti in realtà virtuale, realtà aumentata e mixed reality;
- xi.) investimenti in nuovi sistemi editoriali web based e di interfacce che stimolino l'interazione con l'utenza e consentano la produzione e distribuzione di contenuti in realtà aumentata;
- xii.) investimenti in infrastrutture di telecomunicazioni di lunga distanza ad alta velocità;
- xiii.) investimenti in soluzioni per la fornitura di prodotti e servizi media e audiovisivi basati su tecnologie cloud;
- xiv.) investimenti in tecnologie per il telecontrollo degli apparati.
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Credito d’imposta ZES Unica: confermato il doppio dei fondi
La conversione in legge del DL Omnibus, il testo è atteso in GU, conferma per le Zes una integrazione di fondi entro il 15 gennaio.
In particolare, Regioni e MIMIT potranno, entro il 15 gennaio 2025, integrare i fondi necessari per sostenere gli investimenti nelle Zone economiche speciali del Mezzogiorno, qualora le risorse previste a oggi risultino insufficienti, i criteri saranno definiti con appositi provvedimenti. Confermate le altre scadenze per le imprese.
Ricordiamo che le imprese entro il 15 novembre 2024 devono completare gli acquisti di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive all’interno della Zes unica del Mezzogiorno, mentre la comunicazione integrativa per attestare la realizzazione degli investimenti dovrà essere inviata all’agenzia delle Entrate tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024. Leggi anche Comunicazione integrativa ZES Unica: ecco il nuovo modello.
Credito d’imposta ZES Unica: investimenti ammissibili
Il decreto attuativo del credito in oggetto è stato pubblicato il 21 maggio in GU n 117 (Decreto 17 maggio) e ricordiamo che il credito zes unica è stato istituito dal Decreto-legge Sud a favore delle imprese che effettuano investimenti iniziali in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (zone 107, 3, a), TFUE) e nelle zone assistite della regione Abruzzo (zone 107, 3, c), TFUE), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 2027.
Dal 1 marzo è attivo lo sportello unico digitale della ZES Unica come interfaccia unitaria per la presentazione delle istanze di autorizzazione
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nella ZES
unica, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attivita' nella struttura produttiva di cui all'art. 2, comma 1.
Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonche' i materiali di consumo.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni gia' utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attivita' economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.
Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non puo' superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1, comma 2, il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.Credito ZES Unica: % dell’agevolazione per regione
Il credito d'imposta è determinato nella misura massima per le grandi imprese consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027 e, in particolare:
- a) per gli investimenti realizzati nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), e Sicilia nella misura del quaranta per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
- b) per gli investimenti realizzati nelle Regioni Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
- c) per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nelle Regioni Puglia e Sardegna, nella misura massima, rispettivamente del cinquanta per cento e del quaranta per cento, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalita' regionale;
- d) per gli investimenti realizzati nelle zone assistite della Regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027 nella misura del quindici per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.
Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali di cui al comma 1, lettere da a) a d), sono aumentate di dieci punti percentuali per le medie imprese e di venti punti percentuali per le piccole imprese.
Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, le intensita' massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese.
Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all'art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014.
Il credito d'imposta e' riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti, in particolare, dall'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014.
Credito ZES Unica: modalità di utilizzo
In merito all'utilizzo il decreto evidenzia che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento ADE e, comunque, non prima della data di realizzazione dell'investimento.
Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento
Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, relativamente alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Credito di imposta ZES Unica: modello e regole delle Entrate
Con il provvedimento n 262747 dell'11 giugno le Entrate, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024 viene approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 con le relative istruzioni.
La Comunicazione, inviata dal 12 giugno al 12 luglio 2024, è utilizzata dalle imprese che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito “TFUE”), e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, come modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C (2022) 1545 final, del 19 giugno 2023, C(2023) 3913 final e del 18 dicembre 2023, C(2023) 8654 final.
La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni
La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza dei termini e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini.
La Comunicazione inviata successivamente ai termini di presentazione è scartata in fase di accoglienza.
La Comunicazione è scartata nel caso in cui:
- a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione;
- b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;
- c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Infine a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il credito d’imposta il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative, e in proposito leggi: Comunicazione integrativa ZES Unica: ecco il nuovo modello.
Credito di imposta ZES Unica: come si usa
Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4.2
Il credito risultante dalla Comunicazione, nella misura spettante è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell’investimento.
In particolare, il credito è utilizzabile:
- a) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto;
- b) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.
In presenza di entrambe le tipologie di investimenti, anche l’utilizzo della quota di credito di cui alla lettera a) resta subordinata al rilascio della ricevuta di cui alla lettera b), primo periodo.
È inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della Comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione.
Si considerano non realizzati anche gli investimenti relativi a strutture produttive non ancora impiantate nella Zes unica. Relativamente alla Comunicazione per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura prevista dall’articolo 5, comma 4, del decreto sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 5.
Qualora il maggior credito comporti il superamento del limite di euro 150.000, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4.4 con riferimento all’intero ammontare del credito utilizzabile.
Fino alla comunicazione dell’autorizzazione è inibito l’utilizzo del credito d’imposta non ancora fruito.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
- a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
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Contributo 2023 copie cartacee giornali e periodici: domande dal 1.10
Il Dipartimento per l'Editoria ha pubblicato un avviso con le regole per le domande per il contributo previsto per l’anno 2023 dal Fondo straordinario relativo alle copie cartacee di giornali e periodici vendute nel corso dell’anno 2022.
In particolare, le domande possono essere presentate dalle ore 10.00 del 1° ottobre alle ore 17.00 del 22 ottobre 2024.
Ricordiamo che il contributo è previsto dall’articolo 3, del DPCM 10 agosto 2023 recante la ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria. (Leggi anche: Fondo straordinario Editoria 2023: il calendario di tutte le agevolazioni).
Contributo 2023 per copie cartacee giornali: domande dall’1.10
Il Dipartimento da il via alle domande per il contributo sulle copie cartacee di giornali e periodici si possono presentare dalle ore 10.00 del 1° ottobre alle ore 17.00 del 22 ottobre 2024 attaverso la procedura stabilita.
Viene precisato che, le domande devono:
- essere firmate dal legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente con firma digitale con formato CAdES,
- presentate per via telematica attraverso l’apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> menù "Servizi on line” –> “Contributo straordinario per le copie vendute 2023”,
- previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Le imprese richiedenti devono presentare una sola domanda.
In caso di errore, sarà possibile, per tutta la durata di apertura dello sportello, presentare una nuova domanda che annulla la precedente.
Per assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda consultare manuale utente della procedura oppure contattare l'Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
Leggi anche Fondo straordinario Editoria 2023: il calendario di tutte le agevolazioni..