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Registro Aiuti di Stato: come regolarizzare gli errori 2021
Con il Provvedimento n 244832 del 5 giugno le Entrate fissano le regole di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2021 – dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
Errori 2021 RNA: come regolarizzare spontaneamente
Con il provvedimento n 244832 del 5 giugno sono dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2021.
Il Registro Nazionale degli aiuti di Stato, è stato istituito al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato
L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi- automatici” di cui all’articolo 10 del Regolamento, provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle
entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.
Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, secondo le modalità indicate al punto 5, all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2021.
Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.I dati di cui si tratta sono:
- a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
- c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021;
- d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA;
- e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
- f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni di cuial successivo punto 5.
Consulta il provvedimento n 244832/2025 di cui si tratta per tutte le altre info su come procedere alla eventuale regolarizzazione.
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Riduzione pedaggi autotrasportatori domande dal 3 giugno
Dal 3 giugno si parte con le domande per avere la riduzione dei pedaggi autostradali sostenuti nel 2024.
A tal fine con la Delibera del 19 aprile 2025 pubblicata in GU n 108 del 12 maggio, il Comitato centrale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori ha definito le modalità per accedere al bonus destinato a:
- imprese,
- cooperative e consorzi
del settore trasporto merci.
Il beneficio, che può arrivare fino al 13% dei costi fatturati, è riservato ai soggetti che utilizzano veicoli ecologici e sistemi di pagamento differito.
La procedura di domanda è interamente telematica e si articola in due fasi a partire dal 3 giugno.
Vediamo i requisiti di accesso, i soggetti beneficiari, i criteri di calcolo e le modalità operative previste dal provvedimento.
Riduzione pedaggi imprese e cooperative autotrasporto: veicoli ammessi
La misura agevolativa consiste in un rimborso parziale dei costi per i pedaggi autostradali sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.
Sono ammissibili solo i costi fatturati o da fatturare dai service provider convenzionati.
La riduzione applicabile è calcolata in base al volume del fatturato annuale relativo ai pedaggi e alla classe ecologica del veicolo.
Sono ammessi:
- Veicoli Euro V, Euro VI o superiori,
- Veicoli a trazione elettrica o ad alimentazione alternativa,
- Veicoli classificati nelle classi B, 3, 4, 5 (per assi e sagoma) o 2, 3, 4 (volumetrico).
È prevista una riduzione aggiuntiva per transiti notturni (ingresso tra le 22:00 e le 02:00, uscita entro le 06:00) pari al 10% della percentuale base, purché tali transiti rappresentino almeno il 10% del fatturato annuo relativo ai pedaggi.
Riduzione pedaggi autotrasporto: soggetti beneficiari
Possono presentare domanda per la riduzione dei pedaggi autostradali:
- Imprese di autotrasporto conto terzi iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2023 o nel 2024
- Cooperative, consorzi, società consortili iscritte all’Albo e aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto
- Imprese o raggruppamenti con sede nell’UE, Svizzera o Regno Unito, titolari di licenza comunitaria
- Imprese esercenti trasporto in conto proprio, italiane o estere, in possesso di licenza specifica
Anche le imprese in conto proprio interne a consorzi e cooperative possono accedere, purché abbiano individualmente sostenuto almeno 200.000 euro di costi per pedaggi nel 2024.
Riduzione pedaggi imprese e cooperative autotrasporto: criteri di riparto
Il fatturato minimo richiesto per accedere al beneficio è pari a euro 200.000,00 per i soli pedaggi 2024.
L’importo rimborsabile è calcolato:
- In base alla percentuale definita per ciascuno scaglione di fatturato,
- Secondo la classe ecologica dei veicoli impiegati,
- Nel limite massimo del 13% dei costi sostenuti.
In caso di domande eccedenti le disponibilità, il Comitato applicherà un coefficiente di riparto che modificherà in proporzione le percentuali di riduzione previste.
Riduzione pedaggi imprese e cooperative autotrasporto: domande dal 3 giugno
La presentazione della domanda avviene esclusivamente online tramite l’applicativo “Pedaggi” sul portale: alboautotrasporto.it secondo le seguenti fasi:
- Prenotazione della domanda: dal 3 giugno 2025 ore 9:00 al 9 giugno 2025 ore 14:00 Il richiedente inserisce dati anagrafici e codici cliente dei service provider.
- Inserimento e invio della domanda: dal 23 giugno 2025 ore 9:00 al 22 luglio 2025 ore 14:00
Il soggetto carica i dati relativi a veicoli, targhe, classe euro, e titolo di disponibilità (anche per veicoli esteri).
La domanda va firmata digitalmente ed inviata entro il termine perentorio.
Il Comitato centrale calcolerà gli importi dovuti per ciascun soggetto beneficiario, in base ai dati ricevuti dai provider.
Le somme saranno accreditate ai service provider che provvederanno a riaccreditarle agli aventi diritto.
È obbligatorio:- Dotarsi di firma digitale qualificata,
- Effettuare il pagamento dell’imposta di bollo tramite PagoPA,
- Conservare la ricevuta del pagamento per eventuali verifiche,
Sono previsti controlli a campione, soprattutto su veicoli esteri con dati corretti manualmente.
Allegati: -
Contributo sale cinematografiche: domande entro il 6 giugno
Il Ministero della Cultura ha annunciato l’avvio delle richieste per il bonus destinato alle sale cinematografiche per le spese sostenute nel 2024.
Le richieste, da effettuarsi tramite la piattaforma DGCOL, vanno inviate dalle ora 10 del giorno 5 maggio e fino al giorno 6 giugno prossimo.
In particolare, in relazione ai costi di funzionamento inerenti all’anno 2024, saranno applicabili le disposizioni del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 2 aprile 2021, n. 152, i
L'avviso specifica che la presentazione delle richieste non costituisce titolo per il riconoscimento del credito d’imposta.
Il credito potrà essere autorizzato subordinatamente e non prima del perfezionamento del nuovo decreto che disciplinerà il credito d’imposta in oggetto.
Scarica qui il vademecum per le domande
Per richieste di assistenza connesse all’utilizzo della piattaforma DGCOL si invitano gli utenti a:
- consultare la guida online “Hai bisogno di aiuto?” presente, in alto a destra, all’interno di alcune schede delle domande;
- consultare i vademecum disponibili alla pagina dedicata al materiale utile per l’utilizzo della piattaforma DGCOL;
- attivare un ticket di assistenza tramite l’apposita funzione “Assistenza” disponibile all’interno della propria Area Riservata (DGCOL)da indirizzare a:
- il Supporto informatico, per problematiche di carattere tecnico;
- il Supporto modulistica, per assistenza alla compilazione della modulistica.
Contributo sale cinematografiche: domande entro il 6 giugno
Il Ministero informa del fatto che è aperta una sessione ricognitiva per il tax credit funzionamento sale cinematografiche.
Nelle more del perfezionamento del nuovo Decreto del Ministro della cultura, che disciplinerà il credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica di cui all’articolo 18 della Legge 14 novembre 2016 , n. 220, ed a seguito delle richieste degli operatori del settore cinematografico, si comunica che dalle ore 10.00 del 5 maggio 2025 e fino alle 23.59 del 6 giugno 2025 sarà possibile presentare – tramite la piattaforma DGCOL – le domande di credito d’imposta relative alla linea di intervento
- TAX CREDIT FUNZIONAMENTO SALE CINEMATOGRAFICHE (TCF)
in relazione ai costi di funzionamento inerenti all’anno 2024.
Contributo sale cinematografiche: che cos’è
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, calcolato in base alle voci di costo indicate nella Tabella 5-bis, di cui al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 2 aprile 2021, n. 152.
Attenzione al fatto che tale aliquota è incrementata al 40 per cento, in caso di piccole e medie imprese ed al 50 per cento, in caso di microimprese e di imprese di nuova costituzione o costituite nei precedenti 36 mesi, decorrenti dalla data di richiesta, che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria oppure di cessione di azienda o di ramo di azienda e che, altresì, non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un’altra impresa dell’esercizio cinematografico fino al 31 dicembre del quarto anno successivo all’anno di costituzione.
È inoltre previsto un ulteriore incremento di 5 punti percentuali se la sala cinematografica destina più del 15 per cento della programmazione annuale a opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo oppure, in caso di monosale, più del 10 per cento della programmazione annuale alle predette opere, o di 10 punti percentuali per le sale storiche e per le sale cinematografiche che destinano più del 25 per cento della programmazione annuale a opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo o, in caso di monosale, più del 20 per cento della programmazione annuale alle predette opere.
L’aliquota massima applicabile non può comunque essere superiore al 60 per cento dei costi di funzionamento e, in ogni caso, il credito d’imposta riconosciuto all’impresa o al medesimo gruppo di imprese non può essere superiore a euro 9.000.000 annui.
Contributo sale cinematografiche: requisiti di accesso
Ai fini dell’accesso al credito di imposta, l’impresa deve aver programmato nell’anno precedente un numero minimo di 100 spettacoli con emissione di titolo di accesso a pagamento, ridotto a 40 spettacoli per le sale all’aperto e a 10 spettacoli per ogni mese intero di attività per le sale di nuova apertura o chiuse per ristrutturazione.
I costi di funzionamento sostenuti devono essere certificati da un revisore contabile iscritto da almeno tre anni alla sezione A del Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nel caso in cui il credito d’imposta riconosciuto sia superiore a euro 40.000.
L’importo minimo di costo eleggibile è pari ad euro 10.000.
Ai sensi dell’articolo 53, parr. 7 e 8, del regolamento (UE) n. 651/2014, l’importo del credito di imposta non può superare:
- l’80 per cento dei costi ammissibili per gli aiuti non superiori a euro 2.200.000;
- quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione.
Nel caso in cui il totale dei crediti d’imposta spettanti sia superiore alle risorse annualmente stanziate, i crediti d’imposta sono autorizzati previa decurtazione proporzionale a tutti i beneficiari, intervenendo prioritariamente sulle seguenti voci di costo di funzionamento:
- A1 e A2;
- C1.
Tale decurtazione non si applica alle sale cinematografiche cui è riconosciuto un credito d’imposta inferiore a euro 40.000,00 salvo che, a seguito di riduzione proporzionale dei crediti spettanti pari o superiori a euro 40.000,00, le risorse stanziate risultino ancora insufficienti.
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Riversamento spontaneo crediti R&S: entro il 3 giugno
Con Provvedimento n 224105 del 19 maggio le Entrate hanno pubblicato le regole per il riversamento spontaneo dei crediti R&S indebitamente fruiti.
In particolare, si tratta della riapertura dei termini della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successiva modifiche (decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69).
La procedura si riferisce ai crediti maturati nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019 e utilizzati indebitamente in compensazione al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Dl 146/2021.
Scarica qui il modello e le istruzioni per il riversamento spontaneo dei crediti R&S.
Riversamento spontaneo credito R&S: oggetto della regolarizzazione
In particolare questa occasione converne gli importi relativi al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo che sono stati indebitamente fruiti a causa di:
- attività non qualificabili come ricerca e sviluppo secondo i criteri previsti dalla normativa,
- attività non ammissibili al credito d’imposta (comma 1-bis, articolo 3, Dl n. 145/2013),
- spese, anche se afferenti ad attività ammissibili, determinate in modo non conforme ai principi di pertinenza e congruità,
- errata determinazione della media storica di riferimento.
Attenzione al fatto che, tale opportunità, non riguarda il riversamento di crediti già recuperati con atti definitivi, né in presenza di condotte fraudolente, simulazioni, false rappresentazioni o documentazione falsa, e i crediti derivanti da atti di recupero o provvedimenti impositivi già definitivi al 22 ottobre 2021.
Riversamento credito R&S: modalità di presentazione
Secondo le regole ADE, i contribuenti interessati inbviano il modello appena approvato, esclusivamente online, tramite i servizi Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari incaricati, entro il 3 giugno prossimo, seguendo le modalità indicate.
A breve sarà attivato il servizio e nel frattempo è possibile provvedere via Pec, inviando il modello alla direzione provinciale delle Entrate competente.
I contribuenti dovranno indicare nella domanda presentata anche eventuali contenziosi pendenti e rinunciare a impugnare gli atti di recupero o i provvedimenti impositivi ancora in corso di definizione.
L’Agenzia una volta ricevuto il modello da parte degli interessati provvede a rilasciare una ricevuta telematica entro circa cinque giorni lavorativi.
Qualora invece il file viene scartato, il contribuente riceve un’apposita comunicazione e può ripresentare la domanda entro i successivi cinque giorni.
Attenzione al fatto che la procedura si perfeziona con il pagamento tramite modello F24, in unica soluzione o tramite rate, dell’importo indebitamente fruito.
Il pagamento della prima rata o dell’intera somma deve essere effettuato entro il 3 giugno 2025.
In caso di rateizzazione sono previste tre rate di pari importo, con scadenza:
- il 3 giugno 2025,
- il 16 dicembre 2025
- il 16 dicembre 2026,
con l’applicazione degli interessi al tasso legale.
Il mancato pagamento di una delle rate si traduce nel mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo degli importi residui e l’applicazione di sanzioni e interessi.
Occorre sottolienare che il pagamento va eseguito direttamente, senza compensare con altri crediti o debiti.
Le domande presentate con il modello in vigore prima delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 25/2025, sono considerate comunque valide.
Per quanto riguarda chi aveva già aderito alla procedura di riversamento conclusasi il 31 ottobre 2024, ma non aveva effettuato il versamento in unica soluzione o la prima rata entro il 16 dicembre 2024, questi potrà comunque effettuare il riversamento seguendo le opzioni e le scadenze stabilite dal nuovo decreto-legge n. 25/2025, regolarizzando la propria posizione senza perdere i benefici della procedura.
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Comunità energetiche: nuove regole in arrivo dal MASE
Il MASE con un comunicato del 16 maggio annuncia il cambio regole per le comunità energetiche, ricordiamo intanto cosa si intende per comunità energetica.
Una CER è un soggetto giuridico i cui soci o membri con potere di controllo all'interno della CER possono essere cittadini, piccole e medie imprese (per le quali la partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e industriale principale), enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono, tramite i loro consumi, l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti a fonte rinnovabile.
La CER è un soggetto giuridico autonomo il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.
Comunità energetiche: nuove regole in arrivo dal MASE
Con avviso del 16 maggio si informa che fatto che il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato il decreto che introduce importanti modifiche alla disciplina per l’incentivazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e delle configurazioni di autoconsumo.
Il provvedimento, applicabile anche alle richieste già presentate, estende l’ambito della misura finanziata dal PNRR ai comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti.
Inoltre, prevede:
- una maggiore flessibilità nei tempi di entrata in esercizio dei progetti,
- la possibilità di richiedere un anticipo fino al 30% del contributo,
- l’esclusione del fattore di riduzione in caso di cumulo con altri contributi, anche per le persone fisiche.
Il Ministro ha dichiarato: "abbiamo lavorato per migliorare l’orientamento dello strumento di incentivazione, con l’obiettivo di facilitare e ampliare la platea dei beneficiar. Crediamo fortemente nelle Comunità energetiche come strumento per fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili. Con questo intervento normativo rafforziamo un percorso iniziato oltre un anno fa, volto ad aumentare i benefici ambientali, economici e sociali per le famiglie italiane"
Attenzione al fatto che il decreto sarà ora trasmesso alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza, prima della pubblicazione e della successiva entrata in vigore.
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Catene approvigionamenti strategici: agevolazioni per imprese dall’8.04
“Catene di approvvigionamento strategiche” è la misura che sostiene, attraverso il contratto di sviluppo, gli investimenti che puntano a rafforzare le principali catene del valore strategiche del Paese, quali:
Il sostegno è disciplianto dal Decreto Ministeriale 6 novembre 2024, finanziato con 500 milioni di euro dal PNRR, Misura 1- Componente 2 – Investimento 7 – Sottoinvestimento 2
Attenzione al fatto che il 40% dei fondi è destinato ai progetti da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno:- Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
- Sardegna e Sicilia.
Scarica qui il Decreto MIMIT 11 marzo 2025 con le regole attuative.
Catene approvigionamenti strategici: per quali settori?
Come specificato anche da Invitalia soggetto gestore, l’incentivo finanzia progetti di sviluppo industriale, progetti per la tutela ambientale ed eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra loro in relazione ai prodotti e servizi finali. La misura si rivolge alle imprese di ogni dimensione ed è attiva in tutta Italia sulla base dei regimi di aiuto previsti.
Filiere agevolate:
- agroindustria,
- design, moda e arredo,
- sistema casa,
- metallurgia e siderurgia,
- meccanica strumentale, elettronica e ottica,
- automotive,
- treni, navi, aerei e industria aerospaziale,
- chimica,
- farmaceutica,
I programmi di sviluppo della filiera agroindustria sono agevolati per un importo massimo di 100 milioni di euro.
Una riserva di 100 milioni di euro è invece riservata alla filiera design, moda e arredo.
Sono ammissibili i progetti d’investimento riguardanti le attività di logistica e di packaging facenti parte della filiera strategica di appartenenza.
Catene approvigionamenti strategici: imprese beneficiarie
I programmi possono essere attuati:
- da più imprese operanti nella filiera di riferimento
- da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo abbia forti elementi di integrazione con la filiera e produca effetti positivi – in termini di sviluppo e rafforzamento – per la filiera di appartenenza, con particolare riferimento alle Pmi
I programmi devono assicurare, tra l’altro:
- il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241
- il rispetto del principio DNSH e degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull’applicazione del medesimo principio, secondo le indicazioni operative elaborate in sede europea e nazionale
Per il rispetto del principio DNSH, non sono in ogni caso ammissibili:
- attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle, a eccezione di alcune tipologie specifiche indicate nel decreto ministeriale
- attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Ue (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, a eccezione di attività e attivi per i quali l’uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili
Catene approvigionamenti strategici: presenta la domanda
È possibile presentare le domande dalle 12.00 dell’8 aprile 2025 alle 12.00 del 10 giugno 2025
Con istanza su richiesta delle imprese, si attiva con le seguenti modalità:
- per le nuove domande di contratto di sviluppo: in fase di presentazione del contratto di sviluppo sulla nuova piattaforma incentivi, oltre alla documentazione obbligatoria relativa alla domanda di contratto di sviluppo (vai alla pagina dedicata), deve essere caricata anche l'istanza “Catene di approvvigionamento strategiche” e i relativi allegati.
- per le domande di contratto di sviluppo già presentate: che sono sospese per carenza di risorse finanziarie è sufficiente a partire dalla data di apertura dello sportello inviare – attraverso la nuova piattaforma incentivi – l'istanza “Catene di approvvigionamento strategiche” e i relativi allegati.
Le agevolazioni previste sono:
- contributo in conto impianti
- contributo diretto alla spesa
- finanziamento agevolato
Gli incentivi sono concessi nei limiti delle intensità massime di aiuto previste nei Titoli II, III e IV del decreto ministeriale 9 dicembre 2014.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al sito di Invitalia.it
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Mini contratti di sviluppo PMI: domande prorogate al 20 maggio
Con decreto del 4 aprile viene prorogato lo sportello per le domande per i mini contratti di sviluppo in scadenza il giorno 8 aprile.
Ricordiamo che le domande sono partire dal 5 febbraio scorso e con il Decreto Direttoriale 20 dicembre 2024 il MIMIT aveva pubblicato le regole per l'agevolazione rivolta alle PMI che investono in ambito tecnologico.
Lo strumento del Mini contratto di sviluppo è stato introdotto dal DL Coesione pubblicato in GU n 107 del 7 maggio, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro.
Leggi anche Mini contratti di sviluppo: nuova agevolazione per le PMI per tutti i dettagli.
Mini contratti di sviluppo PMI: agevolazioni per investimenti tecnologici
Con il DD 20 dicembre il MIMIT ha fissato le regole per presentare le domande di accesso alle agevolazioni per la realizzazione di investimenti per sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore negli ambiti del regolamento UE n 795/2024 istitutivo della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa STEP.
All’attuazione dello sportello sono destinate risorse per un importo complessivo di 300 milioni così articolati:
- a) euro 100.000.000,00 a valere sulle risorse della Priorità 1, Obiettivo specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”, Azione 1.3.1 “Sostegno degli investimenti produttivi” del PN RIC 2021 – 2027, destinate a sostenere la realizzazione dei piani di investimento presentati da PMI;
- b) euro 200.000.000,00 a valere sulle risorse della Priorità 4, Obiettivo.
Mini contratti di sviluppo PMI: i piani di investimento ammissibili
Ai fini dell’accesso allo sportello disciplinato dal presente provvedimento, i piani di investimento proposti dai soggetti di cui all’articolo 4 del decreto, da realizzare presso un’unica unità produttiva ubicata nelle Regioni meno sviluppate, devono essere volti allo sviluppo e/o alla fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal Regolamento STEP o lo sviluppo della relativa catena del valore, al fine di favorire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la resilienza e la produttività del sistema.
Attenzione, non sono in ogni caso ammissibili i piani di investimento che prevedono l’implementazione delle richiamate tecnologie critiche nell’ambito di processi produttivi che non siano riferiti agli ambiti di intervento del Regolamento STEP.
I piani di investimento devono riguardare i seguenti settori, come puntualmente declinati negli ambiti produttivi previsti dall’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto:
- a) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deeptech;
- b) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette;
- c) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell’elenco dell’Unione dei medicinali critici.
I piani di investimento devono rispettare, nel complesso, i requisiti di cui all’articolo 5 del decreto ossia le agevolazioni sono concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER, nella sola forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, a copertura delle spese ammissibili secondo le seguenti percentuali:
- a) piccole imprese: 55% (cinquantacinque percento);
- b) medie imprese: 45% (quarantacinque percento);
- c) imprese di grandi dimensioni: 35% (trentacinque percento).
Per le sole spese relative a consulenze connesse alla realizzazione del piano di investimenti, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto, le agevolazioni sono concesse ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento GBER nella misura del 50% delle spese ammissibili.
Mini contratti di sviluppo PMI: domande prorogate al 20 maggio
La domanda di agevolazioni deve essere presentata esclusivamente in via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione del sito internet dell’Agenzia Invitalia a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 febbraio e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025, termine ora prorogato.
Infatti, con Decreto MIMIT del 4 aprile viene previsto che le domande sono prorogate fino alle ore 12.00 del giorno 27 maggio 2025.
A tal fine occorre effettuare l’accesso alla piattaforma informatica di Invitalia da parte del rappresentante legale dell’impresa richiedente, con identificazione e autenticazione dell’impresa richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica.
La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana, deve essere formulata secondo le modalità e gli schemi resi disponibili sul sito Invitali pena l’improcedibilità della stessa.
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Imprese Borghi Linea A: incentivo per le PMI con domande dal 31.03
Con avviso del 27 marzo Invitalia informa della partenza delle domande per l'agevolazione Imprese Borghi.
In particolare dal 31 marzo al 6 maggio 2025 sarà possibile presentare la domanda per “Borghi Linea A”, l’incentivo che sostiene l’avvio o il consolidamento di iniziative imprenditoriali nei Comuni di Acquapendente (VT), Calascio (AQ), Castel del Giudice (IS), Recoaro Terme (VI) e Rionero in Vulture/Atella (PZ).
La dotazione finanziaria è di 2,9 milioni di euro assegnati dal PNRR. La misura e gestita da Invitalia.
Per le domande occorre accedere dal sito Invitalia allo specifico avviso per il proprio comune, clicca qui.
Borghi Linea A: i beneficiari
Ricordiamo che la misura vuole favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei cinque borghi attraverso il finanziamento di progetti imprenditoriali orientati principalmente a due finalità: la rigenerazione culturale e sociale e la sostenibilità ambientale.
Borghi Linea A a micro, piccole e medie imprese che presentano iniziative imprenditoriali in forma singola o in aggregazione, già costituite o che intendono costituirsi in forma societaria di capitali o di persone, incluse le ditte individuali e le società cooperative, le associazioni non riconosciute, le organizzazioni dotate di personalità giuridica non profit, nonché gli enti del Terzo settore, iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS – Registro Nazionale Terzo Settore.
Borghi Linea A: spese finanziabili
Sono finanziabili le iniziative imprenditoriali dal valore massimo di 150.000 euro, che siano eco-compatibili e che possano aumentare l’attrattività dei borghi, offrendo servizi e prodotti sia per la popolazione locale che per i visitatori.
Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto fino a 75.000 euro, nella misura massima del 90% delle spese ammissibili. Questa percentuale può salire al 100% per le imprese da costituire o che hanno una prevalente titolarità di giovani e/o donne.
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Fondo sostegno transizione industriale: domande entro l’8 aprile
Dal 5 febbraio 2025 e fino al giorno 8 aprile è operativo lo sportello per la presentazione delle domande per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale che si pone l'obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.
Vediamo i beneficiari e le regole per le domande.
Leggi anche Fondo transizione industriale: come richiedere il primo anticipo
Fondo sostegno transizione industriale: regole operative
Il decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 contiene tutte le regole operative della misura.
I fondi destinati a questa agevolazione ammontano a 400 milioni di euro, nella forma del contributo a fondo perduto, di cui il 40% verranno messe a disposizioni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Nell’ambito di operatività del decreto e tenuto conto delle finalità connesse alla misura, una quota pari al 50% della somma sarà riservata alle imprese energivore.
Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale con almeno una delle seguenti finalità:
- una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo II del decreto direttoriale 23 dicembre 2024;
- un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo III dello stesso decreto.
Le risorse attingono ai fondi del PNRR disponibili nell’ambito della Misura M1, Componente C2, Investimento 7 “Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche”.
Soggetto gestore della misura è Invitalia che pubblicherà quanto necessario per le domande.
Fondo sostegno transizione industriale: beneficiari
Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono:
- essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
- operare nel settore manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022.
Fondo sostegno transizione industriale: spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 7 del Decreto del 21 ottobre 2022 relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
- Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
- Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
- Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
- Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale e in particoalre sono ammesse:
- spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
- spese di personale relative ai formatori;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
Fondo sostegno transizione industriale: domande fino all’8 aprile
Con il decreto direttoriale del 23 dicembre 2024 del MIMIT sono state definite le seguenti modalità di domanda:
- le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on-line attraverso la piattaforma informatica accessibile nell’apposita sezione del sito web dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia
- a partire dalle ore 12:00 del 5 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025.
La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e la ulteriore documentazione allegata sarà resa disponibile per tempo nel sito internet di Invitalia.
Le domande saranno avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria.
Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.
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Fondo transizione industriale: come richiedere il primo anticipo
Il MIMIT ha pubblicato la Provvedimento del 19 marzo con chiarimenti circa le modalità e le condizioni per l’erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione relativa al Fondo Transizione industriale le cui domande sono ancora presentabili entro il giorno 8 aprile.
Per tutte le regole della agevolazione leggi anche: Fondo sostegno transizione industriale: domande entro l'8 aprile.
Vediamo come gestire la richiesta di anticipazione.
Fondo transizione industriale: come richiedere il primo anticipo
L'articolo 11 del Decreto 21 ottobre 2022 definisce, in particolare, le modalità di erogazione delle agevolazioni concesse, prevedendo, al comma 2, che è “fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al Soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l’erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con le modalità e le condizioni indicate con successivo provvedimento del Ministero. L’importo dell’agevolazione erogata a titolo di anticipo viene recuperata proporzionalmente dai successivi stati di avanzamento”.
Al fine di consentire alle imprese beneficiarie di richiedere l’erogazione della prima quota di agevolazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 2 del decreto interministeriale 21 ottobre 2022, è fornito, in allegato alla presente circolare, lo schema in base al quale, dovrà essere predisposta la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria da rilasciare in
favore dell’Agenzia.Scarica qui la Provvedimento n 587 del 19 marzo 2025 con gli allegati necessari.
Allegati: