• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Aiuti alle Edicole: 17 milioni in arrivo

    Con una notizia pubblicata sul sito istituzionale, il Dipartimento per l'Editoria informa di risorse in arrivo a sostegno delle Edicole. Vediamo i dettagli dall'intervista del sottosegretario Barachini.

    Aiuti alle Edicole: 17 milioni in arrivo

    Il Sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria, Dott. Barachini, in una intervista con la stampa, rivela che il Governo è prossimo ad intervenire a sostegno del settore delle Edicole stanziando circa 17 milioni di euro all’interno di Dpcm da varare entro fine marzo.

    Lo stesso Barachini, durante l'intervista con il quotidiano il Messaggero ha specificato la ripartizione delle risorse evidenziando che: "una parte andrà ai distributori che operano nei Comuni sotto i 5mila abitanti, soprattutto nelle aree interne del Paese dove oggi fanno fatica ad arrivare e la distribuzione rischia così di essere economicamente non sostenibile. Il resto invece sarà destinato alle attività che nei piccoli centri vendono giornali pur senza essere edicole. L’Italia è il paese degli 8mila comuni e il governo intende dare continuità alle misure messe in campo negli anni precedenti, sostenendo qualunque punto di distribuzione dei quotidiani per incrementare la capillarità e la diffusione dell’informazione».

    Si tratta di sostegni che i gestori delle edicole potranno ottenere presentando apposita domanda che entro due o tre mesi, verrà soddisfatta, trattandosi di un intervento urgente.

    Il Sottosegretario ha evidenziato anche che si tratta di misure in risposta alla spinta verso la creazione di strumenti nuovi, che si adattino alle abitudini dei tempi che cambiano ed ha ricordato che "Da anni le scuole che vogliono abbonarsi a quotidiani, riviste o settimanali di fatto non devono pagare, perché il costo è sostenuto dal dipartimento Editoria. E’ una strada nella quale crediamo molto ed abbiamo investito, anche con una semplificazione delle procedure, per avvicinare gli studenti al mondo dell’informazione.

    Si attendono pertanto il DPCM e le regole operative per le domande.

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    Transizione 5.0: le novità sulla cumulabilità del credito di imposta

    Il MIMIT ha pubblicato un nuovo fascicolo di FAQ aggiornate al 24 febbraio per il Piano Transizione 5.0 con anche un chiarimento sulla cumulabilità del credito di imposta in esso contenuto.

    Vediamo in dettaglio cosa ha previsto in merito la Legge di Bilancio 2025.

    Credito Transizione 5.0: è cumulabile con misure UE?

    Veniva domandato se sia possibile cumulare il credito d’imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni, anche previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea.

    Il MIMIT ha evidenziato che l’articolo 1, comma 427, lettera h) della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha previsto che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”.

    Conformemente a quanto disposto dall’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare (ad es. Misura Parco Agrisolare PNRR – MISURA M2C1 I2.2).

    A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.

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    Librerie aperte da giovani: stanziati 4 ML

    Pubblicata la Legge n 13/2025 di conversione del DL Cultura, vediamo di che si tratta.

    DL Cultura: apertura librerie giovani nel 2024

    Il DL introduce misure volte a favorire e promuovere la cultura e la lettura e apporta molteplici novità, tra cui: 

    • adozione del “Piano Olivetti per la cultura”, al fine di: favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale; promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate; valorizzare le biblioteche quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione sociale; promuovere la filiera dell'editoria libraria, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione, interesse storico-artistico e di prossimità; tutelare e valorizzare il patrimonio e le attività degli archivi nonché degli istituti storici e culturali, quali custodi della storia e della memoria della nazione. 
    • istituzione di una unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato che esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e Organizzazioni internazionali africane, promuove il dialogo tra enti e istituzioni culturali italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno, coordina i programmi di ricerca e alta formazione promossi dal MIC a beneficio di tali enti e istituzioni e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano. Il responsabile opera in stretto coordinamento con la Cabina di regia del “Piano Mattei”, di cui fa parte a pieno titolo; disposizione equivalente viene stabilita per le iniziative analoghe del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
    • stanziamenti volti a: 
      • favorire l’apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a 35 anni di età con 4 mln. di euro per il 2024
      • sostenere l’editoria libraria con 30 milioni di euro per il 2024 e ampliare l’offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo con 10 milioni di euro per il 2024; 
      • permettere la celebrazione del 25° anniversario della Convenzione europea del paesaggio; 
      • assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali di Giunta storica nazionale, Istituto italiano per la storica antica, Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea e dell’Istituto italiano di numismatica; contribuire al funzionamento della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea;
      • incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale dirigenziale di livello non generale del MIC, al fine di incentivare responsabilità connesse al sensibile incremento dei visitatori nei luoghi della cultura; 
    • ulteriori interventi: stabilizzazione del regime semplificatorio per la realizzazione degli spettacoli dal vivo; introduzione di una nuova categoria riferita alle opere cinematografiche non adatte ai minori di 10 anni; ridenominazione della “Scuola dei beni e delle attività culturali” in “Scuola nazionale del patrimonio culturale”; eliminazione, dal campo di applicazione dell’esecuzione forzata, dei fondi destinati alla tutela del patrimonio culturale e alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle attività culturali.

     

    Librerie aperte da giovani: stanziati 4 ML

    In dettaglio, l'art 3 del DL Cultura contiene Misure urgenti in materia di editoria e di librerie
    Al fine  di favorire l'apertura di nuove librerie  sul  territorio  nazionale  da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024.
    Inoltre, al fine  di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le  librerie  caratterizzate  da lunga   tradizione  e interesse storico-artistico e  le  librerie di prossimità esistenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero  della cultura è istituito un fondo con una dotazione di  24,8  milioni  di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per  l'anno 2026.  

    Le risorse sono  assegnate  alle  biblioteche statali aperte al pubblico, degli enti territoriali e  dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996,  n.  534,  e  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto  di  libri,  anche  in formato digitale.
    Con uno o più decreti del Ministro della cultura,  da  adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  sono  definite  le  modalità di attuazione di quanto previsto per biblioteche e librerie aperte da giovani.
    Inoltre, al fine  di  ampliare  l'offerta  culturale  dei  quotidiani  in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate  a cultura, spettacolo e settore audiovisivo, in  via  sperimentale, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero  della cultura, un fondo da ripartire con una dotazione  di  10  milioni  di euro per l'anno 2025.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES rideterminato: istruzioni operative ADE

    Con la Risposta a interpello n 37 del 18 febbraio le Entrate hanno replicato ad una società che ha rideterminato il credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno e chiede istruzioni su come correggerlo.

    Vediamo le istruzioni per il caso di specie di una società che ha presentato, in data 18 dicembre 2023, il modello CIM17 con riferimento alle spese effettuate dal 29 aprile 2022 al 29 dicembre 2022, nell'ambito di un progetto di investimento e relativo all'acquisto di macchinari ed attrezzature commerciali e, dopo l'approvazione del credito da parte dell'ADE, lo ha rideterminato in diminuzione.

    L'agenzia spiega come procedere nel caso di credito autorizzato e poi rideterminato.

    Credito ZES rideterminato: il caso di specie dell’interpello

    L'istante specifica che nel CIM17 è stato indicato l'investimento complessivo e il relativo credito di imposta regolarmente autorizzato dall'Agenzia delle entrate in data 7 febbraio 2024.
    All'esito di un accordo transattivo, in data 25 giugno 2024 parte della fornitura è stata restituita con contestuale emissione di «una fattura di vendita dalla [ALFA] alla [BETA] per imponibile [….], Iva [….], Tot. Fattura euro [….]» (anche se in fattura è indicato ''GIUSTO ACCORDO TRANSATTIVO 21.12.2023'').
    L'istante fa presente di aver, conseguentemente, trasmesso, in data 19 settembre 2024, «il modello CIM 17 (Rettificativo del modello CIM17 […] del 18.12.2023)» volto a modificare l'importo dell'investimento e del credito originario.
    Tuttavia, «tale Comunicazione rettificativa è stata respinta dall' AdE sempre in data 19.09.2024 con la seguente motivazione: ''La comunicazione è stata scartata in quanto trasmessa fuori dei termini previsti''».
    Tanto premesso, l'istante chiede «come procedere operativamente per correggere gli importi del credito d'imposta effettivamente spettante in relazione alla comunicazione CIM17 originaria presentata in data 18.12.2023».

    Credito ZES rideterminato: istruzioni operative ADE

    L'agenzia dopo aver evidenziato la normativa di riferimento, per quanto di interesse alla replica al quesito dell'istante rileva che il comma 105 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015 prevede che «[…]. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio
    dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti […]
    . Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate».
    Nel caso di specie, l'istante, con riferimento agli investimenti effettuati nell'anno 2022, ha inviato il modello CIM17 secondo le indicazioni contenute nei provvedimenti ADE, ricevendo dall'Amministrazione, in data 7 febbraio 2024, l'autorizzazionealla compensazione di un credito di imposta pari a [….] euro.
    Tuttavia, in seguito alla stipula dell'atto transattivo, in data 25 giugno 2024, ha proceduto alla ''rivendita'' di ''parte'' dei predetti investimenti. 

    Tale vendita, anche se effettuata in favore dello stesso fornitore, rientra nell'ipotesi di ''cessione a terzi'' disciplinata dal citato comma 105, che comporta la rideterminazione del credito originario.
    Viene precistato che escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni ceduti, l'importo delle spese affrontate e del credito riconosciuto si è ridotto ''automaticamente'' senza alcuna necessità di rettificare il Modello CIM17 già trasmesso.
    Quanto poi alla corretta indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi del beneficiario, con la circolare 3 agosto 2016, n. 34/E, è stato chiarito che, «[…] il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione».
    Le Istruzioni alla compilazione del Modello Redditi Società di Capitali 2024, quadro RU, presenti sul sito internet di questa Agenzia, alla pagina 236, precisano che «In particolare, nel rigo RU5 va indicato:

    • nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2, l'importo del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, qualora la fruizione del credito d'imposta sia stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione; 
    • nella colonna 3, l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2».

    In base alle indicazioni su indicata il credito va esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di ''maturazione'' dello stesso ovvero quello in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati purché ne sia stata rilasciata l'autorizzazione alla fruizione entro la scadenza dei termini di presentazione.

    Diversamente, il credito va valorizzato nella prima dichiarazione utile successiva al rilascio dell'autorizzazione.

    Nella fattispecie in esame alla data di scadenza del termine di presentazione del Modello Redditi Società di Capitali 2024 (31 ottobre 2024), l'importo del credito spettante ''maturato'' nell'anno 2022, ma autorizzato in data 7 febbraio 2024

    e, quindi, da riportare nella colonna F2 del rigo RU5 risultava già ''rideterminato'' per effetto della cessione del 25 giugno 2024In tale colonna, dunque, andava valorizzato l'importo già ridotto e non anche quello originario.

    La correzione del dato, erroneamente esposto in dichiarazione, potrà essere eseguita mediante presentazione di una dichiarazione integrativa ''a sfavore'' nei termini di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Comunicazione ZES Agricoltura: regole e modelli 2025

    Con il Provvedimento n 25986 del 31 gennaio le Entrate approvano il modello con le relative istruzioni, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge, il modello di comunicazione intergrativa.
    Con la prima Comunicazione le imprese che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui
    all’articolo 16-bis del decreto-legge, comunicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 relative all’acquisizione di beni strumentali, indicati all’articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Ricordiamo che la proroga della agevolazione di cui si tratta è arrivata con la Legge di Bilancio 2025.

    Comunicazione ZES Agricoltura: regole e modello per l’invio dal 31.03

    Il primo modello di comunicazione va utilizzato dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, dalle imprese attive nel settore forestale e dalle imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 modificato dall’art. 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Il provvedimento specifica che con la Comunicazione possono essere indicati anche:

    • a) gli investimenti di durata pluriennale avviati dal 16 maggio 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
    • b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque non prima del 16 maggio 2024) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

    La Comunicazione è inviata dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

    La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA AGRICOLA 2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
    A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

    La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Comunicazione integrativa ZES Agricoltura: invio dal 20 novembre

    La Comunicazione integrativa, deve essere inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dai soggetti interessati che hanno trasmesso la prima Comunicazione, per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

    Quest'ultima è inviata dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    La trasmissione telematica della Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA AGRICOLA INTEGRATIVA 2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

    Questo modello va utilizzato dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, dalle imprese attive nel settore forestale e dalle imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’art. 16-bis, comma 2 bis, primo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 modificato dall’art. 1 comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per comunicare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
    La comunicazione integrativa, a pena del rigetto, reca, altresì, l’indicazione del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall’art. 5, comma 11, del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione 5.0: piattaforma sospesa dal 3 al 5 febbraio

    Il Credito transizione 5.0 rientra tra le misure disciplinate dal Decreto 24 luglio 2024 pubblicato in GU n 183/2024, che reca le modalità attuative della disciplina di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce il Piano Transizione 5.0.

    In particolare il decreto riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

    Il Piano Transizione 5.0 insieme al piano transizione 4.0, sostiene il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese mettendo a disposizione nel biennio 2024-2025 12,7 miliardi di euro.

    La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio ha introdotto diverse novità a cui occorre adeguare le domande già presentate.

    A tal fine, il portale di “Transizione 5.0" sarà sospeso dalle ora 18 del 3 febbraio e fino alle ore 18 del 5 febbraio per consentire gli aggiornamenti in base alle novità normative.

    Entro il 7 febbraio le imprese che hanno presentato progetti riceveranno un aggiornamento del beneficio fiscale spettante.

    Vediamo ora cosa ha previsto la manovra 2025 su questo bonus.

    Transizione 5.0: lavori in corso per implementarla

    Con un comunicato del 13 dicembre il MIMIT il Ministro Urso evidenziava che, dopo ampia concertazione con le parti in causa, si è raggiunto "Un risultato importante e significativo nella direzione auspicata dalle imprese" riferendosi all'emendamento governativo alla Manovra 2025 economica depositato che rende più semplice e incentivante il Piano Transizione 5.0.

    "Quattro sono le modifiche sostanziali sulle quali abbiamo ottenuto il consenso preventivo della Commissione Europea nel confronto sul merito durato alcune settimane Sono semplificate le procedure di calcolo dei consumi energetici; è prevista la possibilità di cumulo con altri incentivi nazionali ed europei; è inclusa una maggiorazione per i pannelli fotovoltaici realizzati in Europa ed è definita un'aliquota unica per investimenti fino a 10 milioni. Un forte impulso al sostegno degli investimenti delle imprese sull’innovazione green".

    In dettaglio con i commi 427-429 dell'art 1 della Legge di Bilancio si modifica come segue la misura:

    • (a) il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate;
    • (b) per alcune fattispecie relative all’acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta; (c, d, e) si eleva al 35 per cento del costo l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15 per cento), prevedendo specifiche modifiche normative di coordinamento;
    • (f) si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;
    • (g) viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta industria 4.0;
    • (h) si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni; 
    • (i) si prevede la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS);
    • (l) si precisa che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

    Si prevede che le disposizioni sopra indicate si applichino agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e che con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d’imposta sopra descritti la loro fruizione sia subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

    Ricordiamo che la piattaforma del GSE per la prenotazione dei crediti d’imposta è operativa dal 12 settembre scorso (accessibile dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE).

    Il principale problema evidenziato dalle imprese nel primo periodo di utilizzo è stato il divieto di cumulo con altri incentivi, sia nazionali che regionali.

    Il ministero dopo gli incontri con le imprese ha deciso di rivedere a rialzo tetti e aliquote della agevolazione. Leggi anche Transizione 5.0: pronte le modalità attuative..

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributi Quotidiani e Periodici: domande entro il 31 gennaio

    Il Dipartimento per l'editoria ha pubblicato un avviso datato 30 dicembre con l'apertura della piattaforma per le domande di contributo per le imprese editrici 2024.

    Il contributo è volto a sostenere l’attività editoriale di quotidiani e periodici in osservanza del principio del pluralismo dell’informazione, con particolare riguardo alle voci informative radicate nelle realtà locali e con una visione rivolta all'evoluzione del mercato editoriale verso il digitale.

    Vediamo come presentare la domanda dal 2 al 31 dicembre.

    Contributi Editoria 2024: i beneficiari

    Possono accedere al contributo pubblico all'editoria, a condizione che, in ambito commerciale. esercitino unicamente un’attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale:

    • le cooperative giornalistiche;
    • le imprese editrici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 novembre 2016, data di entrata in vigore della  Legge n 198/2016;
    • gli enti senza fini di lucro ovvero le imprese editrici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
    • le imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.

    I requisiti di accesso sono disciplinati dal decreto legislativo n 70/2017;

    Contributi Quotidiani e Periodici: domande entro il 31 gennaio

    Si informa del fatto che dal 2 gennaio 2025 è attiva la piattaforma per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi 2024 in favore delle imprese editrici di quotidiani, nazionali e diffusi all'estero, e di periodici nazionali, il cui termine scade il 31 gennaio 2025. 

    La domanda, e gli ulteriori documenti richiesti per l’eventuale erogazione della rata di anticipo, devono essere presentati esclusivamente utilizzando la procedura online accessibile, dalle ore 8.00 del 2 gennaio 2025 alle ore 24.00 del 31 gennaio 2025, sulla piattaforma per la gestione dei contributi implementata dal Dipartimento. 

    Attenzione al fatto che le imprese che hanno presentato domanda di contributo per gli anni precedenti possono utilizzare per l’accesso alla piattaforma le credenziali di cui sono già in possesso.

    Le altre imprese possono richiedere, dal giorno di apertura della piattaforma e fino al giorno precedente la sua chiusura, le credenziali di accesso inviando il modulo debitamente compilato, alla seguente PEC: 

    Successivamente l’Ufficio provvederà ad inviare le credenziali riservate (username e password) e l’indirizzo attraverso il quale accedere alla piattaforma. 

    Le imprese editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero, oltre a trasmettere al Dipartimento, entro il termine del 31 gennaio 2025, la domanda e i relativi  documenti utilizzando la procedura on line sulla piattaforma per la gestione dei contributi, devono inoltrare, entro il medesimo termine a pena di inammissibilità, la stessa documentazione all'Ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente, il quale, verificatane la completezza, la trasmetterà al Dipartimento, e per conoscenza al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il successivo 28 febbraio. 

    Per info è attiva la seguente casella di posta elettronica: helpdesk.piattaformacontributi@governo.it..

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Nuova Sabatini: 400 milioni per il 2025

    La Legge di Bilancio 2025approvata da Camera e Senato è attesa ora in GU, prevede tra l'altro il rifinanziamento della Nuova Sabatini.

    Prima dei dettagli ricordiamo che l'agevolazione in oggetto, gestita dal MIMIT ministero del Made in Italy, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese

    L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

    Nuova Sabatini: rifinanziata dalla Legge di Bilancio 2025

    L’articolo 1, comma 461, rifinanzia l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

    Il rifinanziamento della “Nuova Sabatini” è di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

    L’agevolazione, di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. 

    Come evidenziato dalla relazione illustrativa alla legge di bilancio, la “Nuova Sabatini” costituisce uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l’acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi.
    Nel dettaglio, possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) appartenenti a tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative. 

    Le agevolazioni consistono nella concessione di finanziamenti da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il predetto Ministero, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES Mezzogiorno al 100%

     Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 446421 con le % di fruizione del credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno.

    Il credito in oggetto è stata introdotto dall'art 16 del Dl n 124/2023 e successivamente con l'art 1 del Dl n 113/2024 sono state stanziate ulteriori risorse ed introdotta la comunicazone integrativa da presentare entro lo scorso 2 dicembre per attestare gli investimenti realizzati entro il 15.11.2024.

    Ieri 12 dicembre è stata pubblicata la legge n 189 del Dl n 155/2024 noto come Collegato Fiscale che contiene modificazioni a questo credito di imposta ossia ha previsto la possibilità di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti superiori rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione originaria. Leggi anche Credito ZES Unica: integrativa entro il 2 dicembre

    Vediamo ora i dettagli della % di fruibilità del credito in oggetto.

    Credito ZES Mezzogiorno al 100%

    Tanto premesso, l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui al comma 1, primo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge n 113, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, è risultato pari a 2.336.465.840 euro, a fronte di 3.270 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

    L’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui al comma 1, terzo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge n 113, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate nel suddetto periodo, è risultato pari a 214.824.865 euro, a fronte di 933.534.160 euro di risorse disponibili (3.270.000.000 – 2.336.465.840).

    Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario, di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 1 del decreto-legge, sono entrambe pari al 100 per cento (3.270.000.000 / 2.336.465.840 e 933.534.160 / 214.824.865) dell’importo del credito richiesto.

    Inoltre, sono altresì resi noti, per ciascuna regione della ZES unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

    • a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini;
    • b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
    • c) l’ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES Unica: integrativa entro il 2 dicembre

    E' scaduto il 2 dicembre il termine per l'invio della comunicazione integrativa prevista per il credito di imposta della ZES Unica.

    Ma attenzione, sul sito delle Entrate si legge però che ai sensi del punto 3.3 deProvvedimento ADE del 9 settembre 2024, si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre al 2 dicembre 2024 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2024. 

    Ricordiamo che in data 6 novembre le Entrate hanno pubblicato un nuovo modello per la comunicazione integrativa.

    In particolare, con il Provvedimento n. 406943 del 6 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il Modello di comunicazione integrativa per il credito d’imposta ZES a seguito delle modifiche introdotte dal art 8 del DL 155/2024.

    Il Decreto Collegato Fiscale convertito in Legge n 189/2024 all'art 8 ha previsto che le imprese che operano nelle ZES possono beneficiare del credito d’imposta anche per investimenti successivi a quelli indicati nella prima comunicazione.

    Vediamo tutte le regole per la comunicazione integrativa prevista per il credito ZES Unica da presentare dal 18 novembre al 2 dicembre.

    Comunicazione integrativa ZES Unica: invio entro il 2 dicembre

    L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143  ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. 

    Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto-legge si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

    Attenzione l'agenzia comunica che ai sensi del punto 3.3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre al 2 dicembre 2024 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2024. 

    L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del Decreto-legge, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.
    Al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l’indicazione separata dei predetti investimenti.
    Con il provvedimento del 6.11.2024 sono, pertanto, disposte le modifiche al citato modello di comunicazione. 

    Con il presente provvedimento sono, altresì, apportate alcune modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 per adeguarne il contenuto alle disposizioni normative sopra descritte.

    Allegati: