-
Credito transizione 5.0: via alle comunicazioni di completamento
Attiva dalle ore 12.00 del 12 settembre la funzionalità del portale “Transizione 5.0" per l'invio delle comunicazioni di completamento, disponibile nell'apposita sezione dell'Area Clienti GSE, a seguito della pubblicazione del Decreto Direttoriale MIMIT dell'11 settembre.
Prima dei dettagli ricordiamo che possono accedere al credito d'imposta relativo al Piano di transizione 5.0, i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 che prevedono una riduzione dei consumi energetici nel rispetto dei requisiti indicati nel DM 24 luglio 2024
Transizione 5.0: via alle comunicazioni di completamento
ll Piano Transizione 5.0 è un piano istituito dall art 38 del DL n 19/2024 convertito in Legge 56/2024, in attuazione della Misura 7 Investimento 15 “Transizione 5.0" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia.
Il Piano ha l'obiettivo di sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili.
L'Investimento si inserisce nell'ambito di progetti di innovazione che hanno l'obiettivo di ridurre i consumi energetici e prevede lo stanziamento di risorse finanziarie per un ammontare complessivo pari a 6,3 miliardi di euro.
La Misura concede un beneficio sotto forma di credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati.
Con il DM 24 luglio 2024 si è data attuazione alla disciplina di cui all'articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.
Con avviso pubblicato sul sito del MIMIT e del GSE si informa del fatto che è attiva, dal 12 settembre, la funzionalità per inviare la comunicazione di completamento degli investimenti.
Come evidenziato dalle slide del MIMIT maggiori dettagli sulla comunicazione di completamento lavori:

Fonte Immagine Mimit
Ricordiamo che dal sito GSE, relativamente al credito transizione 5.0 è possibile inviare le comunicazioni previste per tutte e tre le fasi della procedura:
- Comunicazione preventiva,
- Comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini,
- Comunicazione di completamento,
Il bonus va prenotato attraverso la procedura informatica aperta dal 7 agosto, entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione il beneficiario deve trasmettere una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione dei beni agevolabili
Portato a termine il progetto, l’impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento, corredata dalla certificazione ex post, contenente le informazioni necessarie a individuare il progetto completato.
Con il decreto firmato dell'11 settembre il MIMIT stabilisce che dalle ore 12 del 12 settembre le suddette comunicazioni possono essere inviate tramite la piattaforma Gse.
-
Credito transizione 5.0: tutte le regole per utilizzarlo
Il credito di imposta transizione 5.0, introdotto dal DL 19/2024, permette alle imprese di ottenere un beneficio fiscale per gli investimenti effettuati in ambito di innovazione e transizione digitale.
Vediamo le regole di fruizione con le precisazioni della circolare MIMIT in caso di modifiche al progetto iniziale comunicato.
Utilizzo credito transizione 5.0: regole MIMIT
Il credito d'imposta transizione 5.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La compensazione è possibile solo dopo che il GSE ha trasmesso l’elenco dei beneficiari e l’ammontare del credito spettante all’Agenzia delle Entrate, e trascorsi 5 giorni da tale trasmissione.
Secondo l’art. 13 del DM 24 luglio 2024, il credito è utilizzabile solo decorsi 10 giorni dalla comunicazione da parte del GSE all’impresa dell’importo del credito utilizzabile in compensazione.
Tale comunicazione deve avvenire entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento da parte dell’impresa.
E' bene evidenziare che qualora siano state apportate modifiche al progetto rispetto a quanto inizialmente certificato, queste devono essere documentate nella certificazione ex post.
Tuttavia, non è possibile includere modifiche sostanziali, come ad esempio l'aggiunta di nuove tipologie di beni o variazioni significative nel perimetro del progetto.
In caso modifiche sostanziali, l’impresa deve rinunciare alla comunicazione di agevolazione e, eventualmente, presentare una nuova richiesta.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in una o più quote entro il 31 dicembre 2025. Se non utilizzato entro tale data, può essere riportato e utilizzato in cinque quote annuali di pari importo.
Il credito transizione 5.0 può essere utilizzato anche in un'unica soluzione entro la fine del 2025, senza vincoli specifici di ripartizione.
Il credito d’imposta non è soggetto ai limiti di utilizzo annuale previsti per i crediti da quadro RU (250.000 euro) e per la compensazione nel modello F24 (2 milioni di euro).
Inoltre, non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro.
Il credito non può essere ceduto o trasferito
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, e non rileva ai fini dei rapporti di cui agli articoli 61 e 109 comma 5 del TUIR.
-
Transizione 5.0 e Bonus ZES Unica: i crediti a confronto
Il MIMIT ha pubblicato gli strumenti utili per orientarsi nell'universo della Transizione 5.0 e relativo credito di imposta (Dl n 19/2024 art 38) fruibile dalle imprese site nel territorio dello stato.
Si tratta della Circolare 16 agosto e di un file pdf di riepilogo sotto forma di slide per chi abbia intenzione di richiedere il credito di imposta 5.0.
Oltre a questo credito di imposta, sempre relativamente a determinati investimenti effettuati dalle imprese italiane vi è il credito di imposta spettante alle imprese operanti nella ZES unica del Mezzogiorno (Dl n 124/2023)
Vediamo di seguito una tabella di sintesi, dove si specificano tra gli altri:
- i beneficiari,
- le tipologie di investimenti,
- l'orizzonte temporale,
e che consenta di mettere rapidamente a confronto le due agevolazioni.
Transizione 5.0 e Bonus ZES Unica: i crediti a confronto
Tabella di sintesi per il confronto tra il credito di imposta transizione 5.0 e quello spettante nella ZES Unica.
Tipologia di credito di imposta Transizione 5.0 ZES Unica Mezzogiorno Beneficiari imprese e stabili organizzazione residenti imprese e stabili organizzazione residenti con esclusione di alcuni settori di sotto elencati Prerequisiti Rispetto normativa sicurezza sul lavoro no Cause esclusione - imprese in stato di liquidazione scioglimento, altre procedure concorsuali;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive
- imprese in stato di liquidazione scioglimento, altre procedure concorsuali,
- imprese in difficoltà per norme UE e imprese operanti in:
- industria siderurgica,
- carbonifera e della lignite,
- produzione,
- stoccaggio,
- trasmissione e distribuzione di energia
- infrastrutture energetiche,
- banda larga,
- settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Tipologia costi e investimenti Beni materiali Allegato A, Beni immateriali Allegato B (legge n 232/2016) e ulteriori software e impianti fotovoltaici Investimenti in: immobili, macchinari, impianti, attrezzature e terreni Misura del credito percentuale dal 5 al 45% con tre scaglioni percentuale dal 5 al 60% differenziate per investimento, Regione, dimensione impresa Scadenza investimenti fino al 31 dicembre 2025 dal 1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024 Cumulabilità no con industria 4.0 e Zes Per tutti gli altri requisiti si rimanda alla normativa di riferimento, leggi anche: Transizione 5.0: pronte le modalità attuative
-
Credito transizione 5.0: come varia la % spettante
La Circolare del 16 agosto del MIMIT fornisce utili indicazioni a chi voglia richiedere il credito di imposta ormai noto come credito transizione 5.0.
Ricordiamo che si tratta un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.
Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento.
Tale riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” ( Allegati A e B alla legge n 232/2016).
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
Attenzione al fatto che, l’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi, vediamo come dalle tabelle del MIMIT.
Credito transizione 5.0: come varia la % in funzione dell’investimento
Come specificato anche dal sito MIMIT, il credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi, vediamo come nelle tabelle di sintesi del GSE:

Si ricorda infine che il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, entro la data del 31/12/2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE.
L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo
-
Credito transizione 5.0: chi è escluso?
La Circolare MIMIT del 16 agosto, con anche una versione in errata corrige del 19 agosto, reca regole operative per la Transizione 5.0.
Il MIMIT e il GSE hanno fornito chiarimenti ad ampio raggio a chi vorrà richiedere il credito di imposta 5.0 per gli investimenti che garantiscono un risparmio energetico secondo parametri stabiliti.
Vediamo gli esclusi dal beneficio.
Transizione 5.0: gli esclusi dalla agevolazione
Viene specificato che al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente – DNSH (art. 17 regolamento UE n. 852/2020), non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati ad:
- a. attività direttamente connesse ai combustibili fossili; compreso l’uso a valle, ad eccezione:
- 1. di attività per i quali l’uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;
- 2. delle macchine mobili non stradali, come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628, e dei
veicoli agricoli e forestali, come definiti dal Regolamento UE 2013/167, per i quali l’utilizzo di
combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L’acquisto di tali beni è
consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad
uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti
- b. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento,ad eccezione dei progetti di innovazione che:
- 1. non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano
di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa; - 2. hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di
monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto
serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell’esercizio di riferimento del medesimo progetto. Qualora l’attività di innovazione supportata porti a emissioni di gas a effetto serra previste al completamento del progetto che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile;
- 1. non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano
- c. attività connesse a discariche di rifiuti, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico, a eccezione:
- 1. per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita;
- 2. per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di
trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita.
- a. attività direttamente connesse ai combustibili fossili; compreso l’uso a valle, ad eccezione:
-
Credito transizione 5.0: come si invia la comunicazione preventiva
Il MIMIT ha pubblicato la corposa circolare del 16 agosto 2024 operativa sul credito di imposta transizione 5.0.
Il documento risulta molto utile a chi intende avvalersi di questa agevolazione poiché ricco di indicazione pratiche ed esempi, vediamo le modalità di invio della comunicazione preventiva.
Transizione 5.0: come si invia la comunicazione preventiva
Secondo quanto disposto all’art. 12 del DM “Transizione 5.0”, l’Impresa beneficiaria deve trasmettere una comunicazione preventiva, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica predisposta dal GSE.
La Circolare specifica che la comunicazione preventiva deve essere trasmessa, pena l’improcedibilità, esclusivamente per via telematica mediante l’apposita Piattaforma informatica “TRANSIZIONE 5.0” disponibile nell’Area Clienti del sito istituzionale del GSE, inserendo le informazioni tecnico amministrative richieste nonché allegando la documentazione a corredo.
Eventuali comunicazioni pervenute tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria ovvero su canali di comunicazione diversi dalla Piattaforma informatica “TRANSIZIONE 5.0” non saranno tenute in considerazione.
Per poter accedere alla Piattaforma informatica, l’Impresa beneficiaria, qualora non sia già registrata, deve preliminarmente registrarsi, al fine di creare il profilo Operatore, sul sito del GSE nella sezione Area Clienti (https://areaclienti.gse.it/) e, solo dopo, richiedere il servizio “TRANSIZIONE 5.0”, accessibile esclusivamente tramite SPID, attraverso il quale è possibile procedere alla trasmissione della comunicazione preventiva.
Si ricorda che i dati anagrafici e fiscali dell’Impresa beneficiaria indicati nel form di registrazione della sezione Area Clienti sono necessari ai fini della corretta compilazione della comunicazione di ammissione al contributo all’interno della Piattaforma informatica “TRANSIZIONE 5.0”.
Pertanto, qualora venga riscontrato dall’Impresa beneficiaria un dato errato e/o variato, è necessario aggiornare tali dati nel profilo dell’Impresa beneficiaria dell’Area Clienti, prima della compilazione della comunicazione preventiva. -
Transizione 5.0: Ecco il testo della Circolare Operativa del 16 agosto 2024 Mimit e Gse
La Circolare Operativa del 16 agosto 2024, n. 25877, offre importanti chiarimenti tecnici per l'applicazione corretta della disciplina agevolativa prevista dal Piano "Transizione 5.0" e fornisce un nutrito numero di fac-simili per la corretta applicazione della norma.
Questa iniziativa agevolativa, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha l’obiettivo di sostenere la transizione digitale ed energetica delle imprese italiane, con particolare attenzione alla riduzione dei consumi energetici e all'uso di energie rinnovabili.
Il contenuto della circolare
La Circolare Operativa n. 25877 del 16 agosto 2024 è di 192 pagine e tratta i seguenti argomenti:
1. Ambito soggettivo e oggettivo e intensità del beneficio
– Definizione dei soggetti ammissibili.
– Tipologia di investimenti e progetti agevolabili.
– Percentuali di credito d'imposta applicabili.
2. Criteri per la determinazione dei risparmi energetici
– Definizione della struttura produttiva e del processo interessato.
– Concetto di scenario controfattuale.
– Esempi numerici per il calcolo della riduzione dei consumi energetici:
– In relazione al processo interessato.
– In relazione alla struttura produttiva.
3. Requisiti impianti finalizzati all’autoproduzione destinata all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili
– Investimenti ammessi per l’autoproduzione di energia elettrica.
– Requisiti specifici per i moduli fotovoltaici.
– Autoconsumo individuale a distanza.
– Determinazione del fabbisogno energetico e dimensionamento degli impianti.
– Spese ammissibili.
4. Indicazioni rispetto principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH)
– Applicazione del principio DNSH per la conformità agli obiettivi ambientali.
– Check-list di verifica e controllo per i settori di intervento.
5. Procedura di invio e gestione della Comunicazione Preventiva
– Modalità di trasmissione.
– Documentazione richiesta.
– Processo di gestione della comunicazione.
6. Procedura per la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione
– Modalità di trasmissione.
– Processo di gestione.
7.Procedura per la comunicazione di completamento del progetto di innovazione
– Documentazione da trasmettere.
– Processo di gestione.
8. Attività di vigilanza e controlli
– Attività di vigilanza.
– Modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.
9. Esempi di calcolo del credito d’imposta spettante
– Calcolo del credito d’imposta per un processo interessato dall’investimento.
– Calcolo del credito d’imposta per la struttura produttiva.
Fac-simili allegati alla circolare
La Circolare è corredata da un ricco pacchetto di fac-simili riguardanti
– Delega per l’invio delle comunicazioni.
– Dichiarazione dati titolare effettivo.
– Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente.
– Dichiarazione di terzietà per certificatori contabili.
– Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile.
– Modelli di Perizia tecnica asseverata.
– Schede tecniche DNSH.
– Certificazione Ex Ante e Modello Relazione Tecnica di Certificazione Ex Ante.
– Certificazione Ex Post e Modello Relazione Tecnica di Certificazione Ex Post.
– Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la comunicazione preventiva.
– Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la comunicazione di avanzamento del progetto.
– Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la comunicazione di completamento del progetto.
Allegati: -
Credito investimenti nella ZES Unica: comunicazioni integrative dal 31.07 in poi
Dal 31 luglio si possono inviare le comunicazioni integrative per gli investimenti nella ZES unica.
Ricordiamo che il credito di imposta per le ZES unica mezzogiorno è un contributo a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.
La c.d. “ZES unica” ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione
In base all'art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Credito per investimenti nella ZES Unica: le prossime tappe
Per beneficiare del credito d’imposta, i soggetti interessati hanno presentato tra il 12 giugno 2024 e il 12 luglio 2024, all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024 nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta.
L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari:
- al credito d'imposta richiesto,
- moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate (Leggi qui: Credito ZES Unica: ecco la % di fruizione)
da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione (ossia entro 10 giorni dal 12 luglio).
Il credito risultante dalla comunicazione è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell’investimento.
In particolare, il credito è utilizzabile:
- per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui sopra
- per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.
Attenzione, è inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione.
Attenzione al fatto che, al fine di comunicare l’avvenuta realizzazione degli investimenti oppure il ricevimento della certificazione e/o delle fatture elettroniche, a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il relativo credito d’imposta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il medesimo modello. Il credito risultate da tali comunicazioni integrative è fruibile secondo le modalità descritte ai precedenti numeri 1 e 2.
Credito ZES Unica: come si compila la comunicazione integrativa
Come evidenziato nelle istruzioni al modello di comunicazione del credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione compilando la colonna 5 del rigo A1 possono presentare la comunicazione integrativa di cui al paragrafo 5 del provvedimento di approvazione del presente modello a partire dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, con le stesse modalità sopra descritte, per indicare gli investimenti:
- realizzati successivamente all'invio della comunicazione ed entro il 15 novembre 2024 e, comunque, prima dell’invio della comunicazione integrativa, per i quali, nel medesimo periodo, sono state ricevute le relative fatture elettroniche ed è stata rilasciata la certificazione;
- realizzati entro la data di invio della comunicazione, per i quali successivamente sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o è stata rilasciata la certificazione

medesimo periodo è possibile presentare più comunicazioni integrative; l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
I dati da riportare nella comunicazione integrativa non possono variare rispetto a quelli indicati nella comunicazione, ad eccezione dei seguenti:
- Frontespizio – riquadri “Operazioni straordinarie”, “Rappresentante firmatario della comunicazione”, “Referente da contattare” e “Impegno alla presentazione telematica”;
- Quadro A – rigo A1, colonne 3, 4 e 5; rigo A2, colonne 10, 11 e 12;
- Quadro B – rigo B2, colonne 6, 7 e 8; rigo B10; rigo B19, colonne 6 e 7;
- Quadro E.
In particolare, nella comunicazione integrativa l’importo indicato nella colonna 2 del rigo A1 deve essere uguale all’importo indicato nella medesima colonna delle comunicazioni precedenti, la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del rigo A1 deve risultare di ammontare superiore alla somma degli importi indicati nelle medesime delle comunicazioni precedenti.
La comunicazione integrativa non può essere presentata se non sono riportati gli estremi della certificazione nella sezione II del quadro E.
-
Credito ZES Unica 2024: percentuale di fruizione
Con il Provvedimento n 305765 del giorno 22 luglio l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la percentuale spettante per il Credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno è pari al 17,6668 per cento.
Vediamo i dettagli.
Credito ZES Unica: ecco la % di fruizione
Lo stesso provvedimento specifica che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262747 dell’11 giugno 2024 in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale su indicata troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Credito ZES Unica Mezzogiorno: il codice tributo
Con la Risoluzione n 39 del 22 luglio viene anche istituito il codice tributo relativo a questo credito di imposta.
In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- “7034” denominato “credito d’imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124”.
La stessa risoluzione evidenzia che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
Infine viene precisato che l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’11 giugno 2024, pena lo scarto del modello F24.
Allegati: -
Credito investimenti ZES Mezzogiorno: chiarimenti di Assonime
Il 12 luglio scade l'invio delle comunicazioni per richiedere il credito di imposta spettante per gli investimenti effettuati nelle regioni del Mezzogiorno sottoposte al vincolo della ZES Unica.
Assonime nella Circolare n 13/2024, così divisa:
- Introduzione
- Ambito di applicazione soggettivo e territoriale
- Ambito di applicazione oggettivo
- Misura dell’agevolazione
- Modello di comunicazione e procedura di accesso all’agevolazione
- Modalità di fruizione dell’agevolazione
ha chiarito alcuni importanti aspetti degli investimenti all luce anche delle recenti novità, vediamone alcuni.
Potrebbe interessarti anche: Credito investimenti nella ZES Unica: regole di utilizzo.
Credito ZES Mezzogiorno: chiarimenti di Assonime
Il documento di 38 pagine, riepilogandi tutte le regole per il credito di imposta per le regioni del Mezzogiorno della ZES Unica, ha evidenziato alcuni aspetti delle regole che si sono nel tempo palesate.
Riguardo al requisito della novità, Assonime, nella sezione 2 della circolare, relativa all'ambito oggettivo di applicazione del credito di imposta la Circolare Assonime ha specificato che: "In assenza di ulteriori precisazioni da parte della disposizione di legge riguardanti le modalità di effettuazione degli investimenti, si ritiene che l’agevolazione spetti per l’acquisto dei beni da terzi, nonché per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto."
Inoltre, nella stessa sezioner, si fa notare che per la Zes "Con riguardo al requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta, i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa".