• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Comunicazione ENEA spese superbonus 2024: invio entro il 30.11

    Con il DPCM del 17 settembre sono state dettate le regole attuative per il nuovo adempimento verso l'ENEA per le ristrutturazione legate al superbonus, introdotto dal DL n 39/2024 convertito in Legge n 67/2024 (Pubblicata in GU n 213 del 28 maggio 2024).

    In particolare, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e degli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , il DPCM, in attuazione dell’articolo 3, comma 4, del decreto- legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, definisce il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni relative alle suddette spese.

    Attenzione, la scadenza dell'invio dei dati inizialmente prevista per il 31 ottobre, è slittata con DPCM al 30 novembre, di seguito i dettagli e un ripilogo delle regole dell'adempimento in oggetto.

    Dl Superbonus: la comunicazione verso l’ENEA

    Con l’articolo 3, al comma 1 del DL n 39/2024 si prevede l’obbligo di trasmissione di alcune informazioni all’ENEA per determinati soggetti che realizzano interventi di efficientamento energetico agevolabili secondo la disciplina del superbonus. 

    In particolare, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori (ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) i soggetti (di seguito dettagliati) che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 trasmettono all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

    • a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
    • b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30 marzo 2024;
    • c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla datadel 30 marzo 2024, negli anni 2024 e 2025;
    • d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

    Si prevede altresì l’obbligo di trasmissione di alcuni specifici dati anche per gli interventi antisismici agevolabili secondo la disciplina del superbonus.

    Nello specifico, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, trasmettono al Portale nazionale delle classificazioni sismiche” già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

    • a) ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
    • b) all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del (30 marzo 2024);
    • c) all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data del 30 marzo 2024, negli anni 2024 e 2025;
    • d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

    Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni (di cui ai commi 1 e 2 dell'art 3 le relative variazioni), i soggetti:

    • a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
    • b) i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

    Attenzione al fatto che vengono previste le sanzioni per l’omessa trasmissione dei dati e la norma stabilisce che l’omessa trasmissione dei dati  nei termini individuati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000.

    Il DPCM in oggetto datato 17 settembre, prevede che le informazioni di cui all’articolo 3 relative agli interventi di efficientamento energetico sono soggette alle stesse disposizioni che regolano i termini per l’invio all’ENEA delle asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020.

    Le informazioni di cui all’articolo 3 relative agli interventi antisismici che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al PNCS entro i termini perentori di seguito indicati:

    • 31ottobre 2024 (termine prorogato al 30 novembre) per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
    • entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.

    Infine si evidenzia che, il DPCM contiene le linee guida per il nuovo adempimento, con due allegati e relative schede tecniche.

    Il DPCM prevede che alla trasmissione devono provvedere:

    • per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati che asseverano e inviano all’ENEA (ex art. 119 comma 13 lett. a) del DL 34/2020) e contestualmente appunto dovranno inviare la nuova comunicazione;
    • per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti incaricati di progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo statico che asseverano (ex art. 119 comma 13 lett. b) del DL 34/2020) e dovranno trasmettere la nuova comunicazione al PNCS.

    Attenzione di seguito i dettagli della proroga.

    ATTENZIONE Proroga al 30 novembre 2024

    Con ulteriore decreto, ossia DPCM del 29 ottobre, si proroga dal 31 ottobre al 30 novembre 2024 il termine per la presentazione telematica dei dati per il monitoraggio preventivo delle “spese superbonus” disciplinata dall'art 3 del DL n 39/2024.

    Si proroga l'invio delle comunicazioni:

    • per le spese già sostenute nel 2024,
    • o per le spese che si prevedono di sostenere nei prossimi mesi del 2024 e/o nel 2025.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Registro Fotovoltaico attivo: ENEA pubblica le istruzioni

    Enea con un avviso del 13 novembre informa del fatto è attiva la piattaforma dedicata all’Accesso al Registro dei Moduli Fotovoltaici.

    L’applicazione permette ai produttori di moduli fotovoltaici di registrare i propri prodotti in riferimento all’art.12 del decreto-legge n.181 del 2023.

    L'articolo prevede che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ENEA, procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

    • a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
    • b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
    • c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

    Inoltre prevede che l'ENEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.

    Vediamo ora maggiori dettagli sul registro in questione consultando anche la guida pubblicata il 13 novembre.

    Registro Fotovoltaico dell’ENEA Attivo

    Viene evidenziato che l’applicazione web per la registrazione si articola in tre sezioni principali:

    • Dichiarazione sostitutiva: fornire i dettagli dell’impresa e del rappresentante legale, oltre alle caratteristiche tecniche dei moduli fotovoltaici da registrare.
    • Allegato Tecnico: inserire i dati dettagliati relativi ai moduli, comprese le specifiche tecniche, la potenza nominale e l’efficienza.
    • Allegati da Produrre: caricare una serie di documenti necessari per completare la registrazione, tra cui la visura camerale, le certificazioni di efficienza e la ricevuta di pagamento tramite PagoPA.

    Per iniziare la registrazione, cliccate qui: https://webapps.enea.it/rfv.nsf.

    L'ENEA precisa che l’iscrizione al Registro è soggetta al pagamento di una quota tramite il sistema PagoPA:

    • Prima iscrizione: € 1.000,00 per ciascuna categoria di moduli fotovoltaici.
    • Iscrizioni successive: € 300,00 per moduli nella stessa categoria

    Nello specifico per ogni richiesta di iscrizione di un modulo FV ad una categoria per la quale lo stesso richiedente ha già inoltrato l’iscrizione di un primo prodotto, il costo è di € 300,00. 

    Per ogni richiesta di iscrizione successiva alla prima, ma avanzata per una categoria per la quale il richiedente non abbia ancora iscritto alcun modulo, il costo è di € 1.000,00.

    Maggiori dettagli sulle categorie e i costi sono disponibili all’interno nella documentazione allegata.

    Infine viene pubblicato l'indirizzo mail per richiedere assistenza: registrofotovoltaico@enea.it.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bando Disegni+: risorse esaurite al 13 novembre

    Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la pubblicazione dei bandi, rende operative, per l’annualità 2024, le misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ finalizzate alla concessione delle agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese.

    In favore dei tre interventi sono messi a disposizione complessivi 32 milioni di euro, di cui 20 milioni per Brevetti+, 10 milioni per Disegni+ e 2 milioni per Marchi+.

    Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal:

    La misura Disegni+, disciplinata dal Decreto 6 agosto 2024, è l’intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.

    La dotazione finanziaria, riferita all’annualità 2024 e stanziata per l’attuazione dell’intervento, è pari a 10 milioni di euro.

    Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili, entro l’importo massimo di euro 60.000,00 (sessantamila) e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio.

    La predetta percentuale è elevata all’85% nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere (articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162).

    ATTENZIONE con decreto direttoriale dello stesso giorno, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a seguito dell’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ha disposto a partire dal 13 novembre 2024 la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

    Bando Disegni+: beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

    1. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, sulla base dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
    2. avere sede legale e operativa in Italia;
    3. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;
    4. non essere in stato di liquidazione o scioglimento, non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    5. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);
    6. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
    7. essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il disegno/modello deve essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque in data antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità.

    Bando Disegni+: spese ammissibili

    Per la realizzazione del progetto di valorizzazione, sono riconosciute ammissibili le spese per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

    Il progetto deve prevedere l’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato.

    Sono ritenute ammissibili, nello specifico, le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi specialistici esterni:

    1. realizzazione di prototipi relativi al disegno/modello registrato;
    2. realizzazione di stampi relativi al disegno/modello registrato;
    3. consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del disegno/modello registrato e/o per l’utilizzo di materiali innovativi;
    4. consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale, dalla quale emerga con chiarezza la tipologia di certificazione da ottenere;
    5. consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, progettazione ed ideazione dei layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online con espressa esclusione della realizzazione del materiale stesso) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello (ai fini della cedibilità del disegno/modello registrato);
    6. consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali effettivamente avviate relative a casi concreti di contraffazione) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti) relativi al disegno/modello registrato.

    Bando Disegni+: domande dal 12 novembre

    Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

    La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate nel sito web www.disegnipiu2024.it .

    La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 12 novembre 2024 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12:00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

    In data 13 novembre lo sportello viene chiuso per esaurimento risorse.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bando 2024 Brevetti+: chiuso lo sportello

    Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la pubblicazione dei bandi 2024 rende operative le misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ finalizzate alla concessione delle agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese.

    In favore dei tre interventi sono messi a disposizione complessivi 32 milioni di euro.

    In merito alla misura Brevetti+, disciplinata con Decreto MIMIT del 6 agosto, è prevista la concessione di un’agevolazione a fondo perduto, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, del valore massimo di euro 140.000,00. 

    Tale agevolazione non può essere superiore all’80% dei costi ammissibili. 

    La percentuale di agevolazione può raggiungere l’85% dei costi ammissibili nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere.

    Il suddetto limite è elevato al 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultavano contitolari, con un Ente Pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS), della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato, ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato ad uno dei suddetti enti pubblici, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.

    Leggi anche Bando Disegni+: domande dal 12 novembre

    Fondo Brevetti +: obiettivi

    La misura Brevetti + 2024 è l’intervento che intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.

    La dotazione finanziaria, riferita all’annualità 2024 e stanziata per l’attuazione dell’intervento, è pari a 20 milioni di euro.

    Fondo Brevetti +: beneficiari

    Viene precisato che possono beneficiare delle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

    1. siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2023 ovvero siano titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2023. In entrambi i casi, i brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda;
    2. siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2022 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
    3. siano titolari di un brevetto concesso dall’EPO e convalidato in Italia successivamente al 1° gennaio 2023;
    4. siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1° gennaio 2022, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, purché la domanda nazionale di priorità non sia stata già ammessa alle agevolazioni “Brevetti+” nell’ambito dei precedenti bandi.

    Fondo Brevetti +: spese ammissibili

    Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa.

    Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi, esclusa IVA, distinti per Macroarea (di seguito individuate con le lettere A, B e C); ogni Macroarea prevede i seguenti sotto-servizi:

    A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept)

    1. studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, layout prodotto);
    2. progettazione produttiva;
    3. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo, anche in un’ottica di incremento del valore del TRL;
    4. progettazione e realizzazione firmware esclusivamente per le macchine a controllo numerico finalizzate al ciclo produttivo;
    5. analisi e definizione dell’architettura software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto, con esclusione della realizzazione del codice stesso;
    6. test di produzione;
    7. certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della domanda.

    B. Organizzazione e sviluppo

    1. organizzazione dei processi produttivi;
    2. analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali;
    3. definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.

    C. Trasferimento tecnologico

    1. predisposizione accordi di segretezza;
    2. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
    3. contratto di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);

    Ai fini dell’ammissibilità del progetto di valorizzazione:

    1. il progetto non può basarsi su un’unica tipologia di servizio;
    2. nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A;
    3. gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.

    Fondo Brevetti +: presenta la domanda

    Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

    Le domande di agevolazioni devono essere compilate esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell'apposita sezione del sito web del Soggetto Gestore e possono essere presentate 

    • a partire dalle ore 12:00 del 29 ottobre 2024 e 
    • fino alle ore 18.00 del medesimo giorno

    nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

    ATTENZIONE a seguito esaurimento delle risorse disponibili, a partire dal 30 ottobre 2024, con decreto il MIMIT dispone la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. 

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito transizione 5.0: il requisito della terzietà del certificatore

    Il MIMIT informa della disponibilità di un documento PDF con tutte le faq sul credito transizione 5.0.

    In dettaglio, il documento con una recente risposta, replica ad un quesito sulla terzietà del certificatore nell'ambito della misura.

    Si chiedeva cosa si intende per “terzietà” e “indipendenza” nelle dichiarazioni che il valutatore deve sottoscrivere, vediamo la risposta del Gestore GSE.

    Credito transizione 5.0: il requisito della terzietà del certificatore

    In particolare, il quesito domandava se nel caso in cui il professionista abbia svolto attività pregresse o anche connesse al programma di investimento per cui è chiamato a redigere le certificazioni o le perizie asseverate 4.0, egli risulti incompatibile con le richieste prerogative di imparzialità e indipendenza.

    Il GSE con FAQ aggiornata all'8 ottobre, specifica che le caratteristiche di terzietà e imparzialità del certificatore si basano su alcuni principi generali quali:

    • indipendenza: il Certificatore deve essere completamente indipendente dall'impresa che richiede la certificazione, non avendo alcun interesse diretto o indiretto nei progetti che valuta. Non deve avere alcuna relazione economica o commerciale che possa influenzare la sua valutazione.
    • imparzialità: deve essere garantito che il Certificatore non subisca alcuna pressione o influenza esterna che possa comprometterne il giudizio. Il suo lavoro deve basarsi esclusivamente su evidenze oggettive e standard tecnici chiaramente definiti.

    Questo NON significa, specifica il GSE, che, nel rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità, il Certificatore non possa svolgere o aver svolto altre attività professionali per conto dell’impresa richiedente le certificazioni.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito transizione 5.0: obblighi documentali e i controlli

    I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta transizione 5.0 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare:

    • l’effettivo sostenimento,
    • la corretta determinazione dei costi agevolabili.

    In sintesi è la precisazione che arriva dalla Circolare MIMT del 16 agosto che ha specificato tanti aspetti di questa agevolazione.

    Ricordiamo anche che l'art 38 comma 15 del DL N 19/2024 specifica che le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”.

    Vediamo ora maggiori dettagli sulla documentazione utile a non perdere il credito transizione 5.0 e dettagli sui controlli specificando che le FAQ del GSE sono state aggiornate al giorno 8 ottobre e sono disponibile dal sito MIMIT e GSE in un documento PDF.

    Credito Transizione 5.0: gli obblighi documentali

    Come specificato anche dalle slide riassuntive dei requisiti del credito transizione 5.0 i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio: 

    • la documentazione necessaria a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili (fatture, documenti di trasporto, altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo); 
    • la certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che dimostri l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile. 

    Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti:

    • la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.ù
    • le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di fruibilità del credito d’imposta.

    Credito Transizione 5.0: controlli su requisiti tecnici e risparmio energetico

    Ai sensi di quanto previsto all’art. 20, comma 2, del DM “Transizione 5.0”, i controlli hanno ad oggetto:

    • a) la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal DM “Transizione 5.0” per beneficiare dell’agevolazione, ivi inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti sulla base dell’articolo 12 e alle disposizioni normative di riferimento;
    • b) la congruenza tra i risparmi energetici certificati nell’ambito delle certificazioni tecniche ex ante di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), ed i risparmi energetici effettivamente conseguiti attraverso la realizzazione del progetto di innovazione, oggetto delle certificazioni tecniche ex post di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b).

    Il GSE effettua verifiche documentali e controlli in loco in relazione ai progetti di innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva di cui all’articolo 12, comma 1, del DM “Transizione 5.0”, in ogni fase di vita del progetto, al fine di accertare il rispetto delle condizioni previste per l’accesso al credito d’imposta dal Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 – “Transizione 5.0”, verificando la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto e il mantenimento in esercizio degli stessi per i cinque anni successivi alla data di erogazione

    dell’ultima agevolazione.

    Al fine di agevolare i controlli, i soggetti beneficiari del credito d’imposta sono pertanto tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare la rispondenza degli interventi a quanto previsto dal Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 – “Transizione 5.0” e alle dichiarazioni rese nell’ambito delle comunicazioni trasmesse al GSE per l’accesso alla misura del progetto di investimento.

    A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui alla presente disciplina.

    L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 

    Credito Transizione 5.0: controlli sulla documentazione

    Con una recente FAQ datata 8 ottobre viene anche aggiunto che ai sensi dell’art. 20 del Decreto attuativo, il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando:

    • a) la correttezza formale delle certificazioni rilasciate;
    • b) la rispondenza, sulla base di piani di controllo definiti nella convenzione tra il GSE ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del contenuto delle stesse alle disposizioni del DM “Transizione 5.0” e ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito istituzionale del GSE, nonché alla verifica in capo ai soggetti abilitati del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 15 del DM “Transizione 5.0”, ivi compreso il possesso di idonee coperture
      assicurative.

    Il GSE può effettuare, inoltre, verifiche documentali ed ispezioni in situ sui singoli interventi agevolati.

    Nel caso in cui, all’esito dei controlli, nonché delle verifiche documentali e in situ, si rilevi l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per l’avvio degli atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta beni strumentali nuovi: spetta per l’acquisto con rent to buy?

    Con la Risposta a interpello n 198 del 10 ottobre le Entrate chiariscono il perimetro di spettanza del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi  (art. 1, commi da 1051 a   1063, della legge n. 178 del 2020) nel caso di acquisto con contratto di ''rent to buy'', vediamo perché l'agevolazione è esclusa da questa modalità.

    Credito d’imposta beni strumentali nuovi: spetta per l’acquisto con rent to buy?

    Nel caso di specie la Società evidenzia che intende ampliare la dotazione di beni strumentali, nello specifico ritiene di avere le caratteristiche tecniche  per  poter accedere al credito  d'imposta e che la tipologia di contratto che intende adottare per l'acquisizione ed il godimento di detti beni è il  ''rent to buy'' in cui il potenziale acquirente/locatario ottiene immediatamente la disponibilità del bene contro il pagamento di canoni, con la  possibilità di acquistare successivamente il bene trascorso un lasso di tempo predeterminato. 

    L'operazione realizzata tramite detto schema contrattuale, a suo avviso, si articola in  due  fasi:  

    • nella prima,  si realizza l'immediato  godimento del bene a fronte del pagamento di un canone; 
    • nella seconda, ''il conduttore ha l'obbligo di acquisto del bene, imputando al prezzo di vendita del bene una quota parte del canone indicato nel contratto''.

    Ciò premesso, la Società chiede conferma che ''il mancato richiamo ai contratti di leasing, o ad altre modalità di acquisizione dei beni agevolabili, nei successivi commi da 1055 a 1058 dello stesso articolo della L. 178/2021, riferiti invece ai beni ''4.0'' non rappresenti una esclusione degli stessi dal novero delle modalità di acquisizione dei beni che danno diritto al credito d'imposta''

    Le Entrate evidenziano che con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 è stato chiarito che i beneficiari del Credito d'imposta in esame sono i proprietari e i locatari finanziari.

    Con riferimento al mancato richiamo ai contratti di leasing  quale modalità  di effettuazione degli investimenti agevolabili nei commi da 1055 a 1058 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021, la suddetta circolare evidenzia che ''il mancato riferimento ai  contratti  di locazione finanziaria  nei  commi  1055,  1056,  1057  e  1058  della legge di  bilancio  2021, ai  fini  della  individuazione  degli  investimenti  agevolabili,  sia  da imputare a un mero difetto di coordinamento formale e non alla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili alla sola acquisizione in proprietà dei beni'', essendo tale criterio ''finalizzato ad assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni di mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni in proprietà o in leasing''

    Il medesimo documento specifica che per il locatario finanziario il parametro di commisurazione del Credito d'imposta spettante è rappresentato dal ''costo per l'acquisto del bene'' sostenuto dal  locatore,  concludendo  che  ''ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante al locatario, non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto dallo stesso pagato all'atto di esercizio del diritto di opzione''

    La disciplina del contratto di ''rent to buy'' è stata introdotta dall'articolo 23 del decreto ­legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con riferimento all'acquisto di immobili.

    le Entrate ricordano che come evidenziato nella circolare n. 4/E del 19 febbraio 2015,  ''si  tratta di una fattispecie contrattuale, diversa dalla locazione finanziaria, volta a conferire al conduttore l'immediato godimento dell'immobile, rinviando al futuro il trasferimento della proprietà del bene, con imputazione di una parte dei canoni al corrispettivo del trasferimento''.

    Con la norma in esame si è inteso disciplinare il rapporto contrattuale nel periodo antecedente l'alienazione dell'immobile, pur lasciando ampi spazi all'autonomia delle parti.

    Con  riferimento all'inquadramento civilistico del contratto, il paragrafo 1 della richiamata  circolare  n.  4/E  riassume  le caratteristiche  del  contratto  di  ''rent  to  buy'', chiarendo  che  ''[i]n  sintesi,  i  contratti  di  godimento  di  immobili  in funzione  della successiva alienazione, disciplinati dall'articolo 23 in commento, sono caratterizzati dai seguenti elementi: ­  immediata  concessione  in  godimento  di  un  immobile  verso  il  pagamento  di canoni; ­ diritto del conduttore di acquistare successivamente il bene; ­ imputazione di una quota dei canoni, nella misura indicata nel contratto, al corrispettivo del trasferimento''

    In  base a  quanto evidenziato nell'istanza e considerato  il  richiamo da  parte  della Società  alla  figura contrattuale del  ''rent  to  buy'',  si  rileva  che il conduttore avrebbe ''l'obbligo di acquistare il bene alla fine del contratto di ''Rent to buy'' dal che si desume che: ­ esclusivamente  al  termine  del  periodo convenuto nell'ambito del contratto dedotto in istanza di concessione in godimento del bene da  parte del fornitore concedente, il cliente conduttore acquisirà la piena proprietà del bene; ­durante tale periodo (quello di concessione in godimento), il cliente ­conduttore utilizzerà un bene non di sua proprietà (ma del fornitore ­concedente). 

    Alla  luce di quanto detto si  ritiene che  il contratto  di  ''rent  to  buy''  come rappresentato in istanza non integri una utile modalità di acquisizione dei beni eleggibili ai fini del Credito d'imposta. Conseguentemente, non si concorda con la soluzione interpretativa prospettata della Società,  ritenendosi che quest'ultima non possa  fruire del Credito d'imposta per l'acquisto dei beni agevolabili tramite il descritto contratto di ''rent to buy'' perché detti beni risultano  al momento del loro  acquisto  ­già  utilizzati a diverso titolo della stessa  Società  in  base  al  descritto contratto di  ''rent  to  buy''  e, pertanto,  sono  privi dell'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta ZES Unica: confermato il doppio dei fondi

    La conversione in legge del DL Omnibus, il testo è atteso in GU, conferma per le Zes una integrazione di fondi entro il 15 gennaio.

    In particolare, Regioni e MIMIT potranno, entro il 15 gennaio 2025, integrare i fondi necessari per sostenere gli investimenti nelle Zone economiche speciali del Mezzogiorno, qualora le risorse previste a oggi risultino insufficienti, i criteri saranno definiti con appositi provvedimenti. Confermate le altre scadenze per le imprese.

    Ricordiamo che le imprese entro il 15 novembre 2024 devono completare gli acquisti di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive all’interno della Zes unica del Mezzogiorno, mentre la comunicazione integrativa per attestare la realizzazione degli investimenti dovrà essere inviata all’agenzia delle Entrate tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024. Leggi anche Comunicazione integrativa ZES Unica: ecco il nuovo modello.

    Credito d’imposta ZES Unica: investimenti ammissibili

    Il decreto attuativo del credito in oggetto è stato pubblicato il 21 maggio in GU n 117 (Decreto 17 maggio) e ricordiamo che il credito zes unica è stato istituito dal Decreto-legge Sud  a favore delle imprese che effettuano investimenti iniziali in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (zone 107, 3, a), TFUE) e nelle zone assistite della regione Abruzzo (zone 107, 3, c), TFUE), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 2027.

    Dal 1 marzo è attivo lo sportello unico digitale della ZES Unica come interfaccia unitaria per la presentazione delle istanze di autorizzazione

    Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,  del  17  giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15  novembre  2024,  relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nella  ZES 

    unica, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attivita' nella struttura produttiva di cui all'art. 2, comma 1.
    Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla  vendita,  come pure quelli trasformati o assemblati per  l'ottenimento  di prodotti destinati alla vendita nonche' i materiali di consumo.
    Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni gia' utilizzati dal  dante causa  o  da altri  soggetti  per  lo  svolgimento  di  un'attivita' economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.
    Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  a  prescindere dai principi contabili adottati.
    Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi  all'agevolazione non puo' superare il  cinquanta  per  cento  del  valore  complessivo dell'investimento agevolato.
    Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento  di  cui  all'art.  2359  del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
    Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1, comma 2, il credito d'imposta e' commisurato  alla  quota  del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel  limite  massimo,  per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di  euro.  Per  gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione  finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni  al netto delle spese di manutenzione.
    Non sono agevolabili i progetti di  investimento  il  cui  costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro. 

    Credito ZES Unica: % dell’agevolazione per regione

    Il credito d'imposta è determinato nella misura massima per  le grandi imprese consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027 e, in particolare:

    • a)  per  gli  investimenti realizzati nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, con  esclusione  degli  investimenti  di  cui  alla lettera c), e Sicilia nella misura del quaranta per cento  dei  costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
    • b) per gli  investimenti  realizzati nelle Regioni  Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione  degli  investimenti  di  cui  alla lettera c), nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti  in relazione agli investimenti ammissibili;
    •  c) per gli investimenti realizzati nei territori  individuati  ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nelle  Regioni Puglia  e  Sardegna,  nella  misura  massima,   rispettivamente   del cinquanta per cento e del quaranta per  cento,  come  indicato  nella vigente Carta degli aiuti a finalita' regionale;
    • d) per gli investimenti realizzati  nelle  zone  assistite  della Regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a  finalita' regionale 2022-2027 nella misura del quindici  per  cento  dei  costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.

    Per  i  progetti  di  investimento  con  costi  ammissibili  non superiori a 50 milioni di euro,  i  massimali  di  cui  al  comma 1, lettere da a) a d), sono aumentate di dieci punti percentuali per  le medie imprese e di venti punti percentuali per le piccole imprese.

    Per i grandi progetti  di  investimento  con  costi  ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita'  regionale,  le intensita' massime di aiuto per le grandi imprese si applicano  anche alle piccole-medie imprese.

    Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di  cui  all'art.  2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014.

    Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  nei  limiti  e   alle condizioni previsti, in particolare,  dall'art.  14  del  regolamento (UE) n. 651/2014. 

    Credito ZES Unica: modalità di utilizzo

    In merito all'utilizzo il decreto evidenzia che il  credito  d'imposta è  utilizzabile  esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso  i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del  provvedimento ADE  e,  comunque, non prima  della data di realizzazione dell'investimento.  

    Il  maggior  credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale è  utilizzabile  a  decorrere  dal  giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento

    Fermo  restando  quanto  previsto   dal  primo  periodo, relativamente alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile  sia  superiore  a 150.000  euro  il  credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159. 

    L'Agenzia   delle   entrate   comunica l'autorizzazione  all'utilizzo  del  credito  d'imposta  qualora  non sussistano motivi ostativi.

    Credito di imposta ZES Unica: modello e regole delle Entrate

    Con il provvedimento n 262747 dell'11 giugno le Entrate, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024 viene approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 con le relative istruzioni. 

    La Comunicazione, inviata dal 12 giugno al 12 luglio 2024, è utilizzata dalle imprese che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito “TFUE”), e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, come modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C (2022) 1545 final, del 19 giugno 2023, C(2023) 3913 final e del 18 dicembre 2023, C(2023) 8654 final.

    La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni 

    La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

    A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

    La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza dei termini e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini. 

    La Comunicazione inviata successivamente ai termini di presentazione è scartata in fase di accoglienza. 

    La Comunicazione è scartata nel caso in cui: 

    • a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione; 
    • b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate; 
    • c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    Infine a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il credito d’imposta il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative, e in proposito leggi: Comunicazione integrativa ZES Unica: ecco il nuovo modello.

    Credito di imposta ZES Unica: come si usa

    Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4.2 

    Il credito risultante dalla Comunicazione, nella misura spettante è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell’investimento.

    In particolare, il credito è utilizzabile: 

    • a) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto;
    • b) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.

    In presenza di entrambe le tipologie di investimenti, anche l’utilizzo della quota di credito di cui alla lettera a) resta subordinata al rilascio della ricevuta di cui alla lettera b), primo periodo. 

    È inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della Comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione. 

    Si considerano non realizzati anche gli investimenti relativi a strutture produttive non ancora impiantate nella Zes unica. Relativamente alla Comunicazione per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura prevista dall’articolo 5, comma 4, del decreto sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

    L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi. 

    Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 5. 

    Qualora il maggior credito comporti il superamento del limite di euro 150.000, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4.4 con riferimento all’intero ammontare del credito utilizzabile. 

    Fino alla comunicazione dell’autorizzazione è inibito l’utilizzo del credito d’imposta non ancora fruito. 

    Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: 

    • a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
    • b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; 
    • c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito Transizione 5.0: procedura di accesso

    Il MIMIT e il GSE soggetto gestore della misura Transizione 5.0 hanno pubblicato tutti i documenti esplicativi delle regole stabilite per il credito di imposta collegato.

    In data 26 settembre il GSE ha pubblicato un serie di faq che sinteticamente replicano ai dubbi più frequenti per l'agevolazione.

    Tra questi vediamo un ripilogo delle regole, passo dopo passo, per accedere al credito di imposta.

    Credito Transizione 5.0: procedura di accesso

    Il GSE, con una faq del 26 settembre ha chiarito cosa fare per accedere al credito di imposta transizione 5.0.

    In particolare, l'impresa beneficiaria deve registrarsi all'Area Clienti GSE e accedere al portale Transizione 5.0 (TR5) collegandosi, esclusivamente tramite SPID. 

    In fase di registrazione, se non si trova una tipologia di Operatore idonea, è possibile indicare “Operatore credito d'imposta – Transizione 5.0”.

    La procedura prevede i seguenti step attraverso la piattaforma informatica:

    • i.Prenotazione del credito d'imposta Transizione 5.0: l'impresa trasmette la comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare:
      • a.il soggetto beneficiario;
      • b.il progetto di innovazione;
      • c.gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare;
      • d.l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante;
      • e.l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi PNRR.Si precisa che è necessario allegare tra l'altro la Certificazione ex ante (Allegato VIII) firmata digitalmente dal Certificatore, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti.
    • ii.Esito della prenotazione: il GSE, entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione preventiva, previa verifica del corretto caricamento dei dati, della completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché del rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili, anche a copertura parziale dell'importo individuato dalla comunicazione preventiva.
    • iii.Conferma del 20%: entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito prenotato trasmessa da GSE, l'impresa è tenuta a presentare una comunicazione contenente gli estremi delle fatture relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sia degli investimenti in beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.
    • iv.Esito della conferma: il GSE, entro 5 giorni dalla trasmissione della documentazione, previe opportune verifiche, convalida la comunicazione di avanzamento.
    • v.Completamento del progetto: a seguito del completamento del progetto di innovazione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025, l'impresa, entro e non oltre il 28 febbraio 2026 trasmette la comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta, nonché l'attestazione del rispetto degli obblighi PNRR. Tale comunicazione è corredata tra l'altro:
      • a.dalla Certificazione ex-post (Allegato X) attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex-ante;
      • b.dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all'articolo 16, DM “Transizione 5.0” e della certificazione contabile di cui all'articolo 17, DM “Transizione 5.0”.
    • vi.Esito finale: il GSE, entro 10 giorni dall'invio della documentazione, previa verifica della completezza della documentazione e delle dichiarazioni, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa beneficiaria il credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributi imprese editrici per l’anno 2023: domande entro il 30.09

    In scadenza al 30 settembre le domande per l’ammissione ai contributi diretti per l’anno 2023 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici.

    In data 11 settembre, con avviso del dipartimento per l'editoria, viene specificato che, è stata modificata la dichiarazione sostitutiva, generata dalla piattaforma per la gestione delle domande per l’ammissione ai contributi diretti per l’anno 2023, relativa alle altre agevolazioni eventualmente percepite dalle imprese richiedenti il contributo. 

    Attenzione al fatto che le imprese che avessero già completato l’invio della documentazione, dovranno trasmettere via PEC, all’indirizzo archivio.die@mailbox.governo.it, il nuovo modello:

    debitamente compilato, entro il 30 settembre 2024.

    Imprese editrici: contributi diretti anno 2023 domande entro il 30.09

    Entro il 30 settembre 2024 le imprese dovranno procedere, a pena di decadenza, all’inserimento dei dati e dell’ulteriore documentazione istruttoria prevista

    • dall’art. 2, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 28 luglio 2017 (giornali diffusi sul territorio nazionale) e
    • dall’art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 15 settembre 2017 (quotidiani italiani diffusi all’estero)
    • ovvero dell’intera documentazione indicata nei suddetti provvedimenti, ove non prodotta unitamente alla domanda. 

    Dal sito raggiungibile all’indirizzo https://die-stampa.palazzochigi.it, gli editori possono accedere alla piattaforma mediante le credenziali utilizzate in occasione della presentazione delle domande e con analoghe modalità.

    Una volta inseriti i dati, i prospetti e le dichiarazioni sostitutive previsti per legge saranno generati automaticamente dalla piattaforma, fatti salvi alcuni campi che dovranno essere compilati a cura dell’editore

    Per quanto riguarda la modulistica, certificata dal revisore ove richiesto dalla legge, dovrà essere poi ricaricata sulla piattaforma unitamente

    • alle relazioni di certificazione e
    • al bilancio di esercizio per il successivo invio.  

    Per il supporto tecnico è attiva la casella di posta elettronica helpdesk.piattaformacontributi@governo.it.