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Crediti 4.0: modelli da presentare al GSE per compensare i crediti
La comunicazione per il bonus investimenti 4.0 inviata via PEC non va ripresentata.
E' quanto chiarisce il GSE tramite FAQ pubblicata sul proprio sito, con anche altri chiarimenti che di seguito si dettagliano.
Inoltre, le Entrate con faq del 19 gugno affiancano chirimenti sulle ricevute relative agli invii degli F24 di comopensazione dei crediti in oggetto.
Crediti 4.0: quali sono i modelli da comunicare al GSE per compensare i crediti?
Il GSE Gestore Servizi Energetici ha pubblicato una serie di faq con chiarimenti sui crediti di imposta 4.0
In particolare, tra gli altri chiarimenti si replica alla seguente domanda:
- Quali sono i modelli di comunicazione per compensare i crediti di imposta per gli investimenti del piano 4.0 e come vanno trasmessi?
Viene specificato che i modelli di comunicazione per compensare i crediti di imposta per gli investimenti del piano 4.0, sono:
- Modulo 1- Investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese:
- Per gli investimenti da effettuarsi a partire dal 30 marzo2024 va trasmesso in maniera preventiva. Lo stesso modello va trasmesso a completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.
- Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, va trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
- Modulo 2 – Investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica
- Per gli investimenti da effettuarsi a partire dal 30 marzo 2024 va trasmesso in maniera preventiva. Lo stesso modulo va trasmesso a completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.
- Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, va trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
Si rimanda al sito del GSE per gli altri chiarimenti.
Leggi anche: Comunicazioni crediti 4.0: tutte le regole.
Ricevute F24 compensazione crediti 4.0: sospese dal 17 giugno
In risposta ad un quesito che chiedeva: " perché, a seguito della presentazione, dal 17 giugno 2024, del modello F24 per la compensazione dei crediti 4.0, non è ancora disponibile la ricevuta definitiva del versamento"
Le Entrate hanno specificato quanto segue.
L'articolo del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, prevede che ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti "Transizione 4.0", le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
Con il Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati aggiornati i modelli di comunicazione relativi ai crediti d'imposta in oggetto, per la cui gestione il MIMIT si avvale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
Tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all'Agenzia, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall'impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest'ultimo all'Agenzia, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti "Transizione 4.0") per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 stesso.In tale periodo l'Agenzia verifica periodicamente se l'informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento. In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.
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Fotovoltaico imprese agricole: contributo a fondo perduto per produrre energia pulita
Il MASAF con il Decreto Ministeriale del 17 Aprile 2024 aumenta le risorse relative ai progetti della misura PNRR "Parco Agrisolare" per migliorare l'efficienza energetica delle aziende agricole.
Entro il 2026, la potenza complessiva degli impianti che verranno realizzati sarà pari a 1,38 GW, esattamente il triplo rispetto a quanto previsto dall'originaria formulazione del PNRR del 2021.
Fotovoltaico imprese agricole: ulteriori risorse per un ammontare di 850 milioni di euro
Il 14 giugno 2024 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare MASAF il Decreto prot. n. 176845, emanato in data 17 aprile 2024 , che persegue le medesime finalità di cui al decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023 (leggi anche Fotovoltaico imprese agricole: domande di fondo perduto dal 12.09) e che si intende integralmente richiamato.
Il Soggetto attuatore dell'intera misura è il Gestore Servizi Energetici (GSE).
Il decreto ministeriale prot. n. 176845 incrementa la dotazione finanziaria assegnata alla misura 'Parco Agrisolare' di ulteriori 850 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2.
Il Decreto è stato ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 12 giugno 2024, n. 1036. Il testo del decreto è stato trasmesso alla Commissione europea per la relativa autorizzazione del regime di aiuto.
Come da comunicato del MASAF del 7.06.2024: "Sono 1.307 le imprese alle quali il MASAF ha erogato in questi giorni il saldo del contributo a fondo perduto concesso per la realizzazione degli investimenti previsti dalla misura, per un importo complessivo di 64 milioni di euro. Ad oggi, sono state già ammesse a finanziamento oltre 14.000 imprese per un importo totale di 1,35 miliardi di euro. Almeno ulteriori 5.000 imprese verranno finanziate nei prossimi mesi, grazie al riconoscimento di ulteriori risorse per un ammontare di 850 milioni di euro da parte della Commissione europea, portando così la dotazione complessiva della misura a 2,35 miliardi di euro. Entro il 2026, la potenza complessiva degli impianti che verranno realizzati sarà pari a 1,38 GW, esattamente il triplo rispetto a quanto previsto dall'originaria formulazione del PNRR del 2021".
Si ricorda che si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono:
- l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei Soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica e unitamente a tale attività possono essere eseguiti
- uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
- rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente (tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro);
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti. La relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria). La relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.
Per la sola quota di risorse che riguarda il finanziamento di progetti da realizzarsi nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (di cui all’articolo 2, comma 3-bis del decreto prot. n. 176845) sarà emanato l’Avviso di adesione e identificata la finestra temporale di presentazione delle domande.
È prevista la realizzazione di interventi nelle forme indicate dall’allegato A e per le seguenti imprese:
- imprese del settore della produzione agricola primaria;
- imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli;
- imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli;
- imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo di cui all’articolo 2, comma 3 del presente Decreto (tabella 4A di cui all’Allegato A del Decreto).
Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023.
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Bonus una tantum edicole 2023: elenco beneficiari
Sul sito del Dipartimento dell'editoria è pubblicato il Decreto del capo del Dipartimento del 6 giugno con l'elenco dei soggetti beneficiari del bonus una tantum edicole 2023, clicca qui per visionarlo.
Ricordiamo che il bonus una tantum edicole è il contributo alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, previsto all’art. 2 del DPCM DEL 10 AGOSTO 2023 recante la ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria.
Le disposizioni applicative per la fruizione del bonus sono contenute nell’art. 1 del Decreto del 28 novembre 2023.
Bonus edicole 2023: le domande dall'8 febbraio 2024
Il decreto del 28.11 prevede che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2023, alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, è riconosciuto, per l’anno 2023, un contributo una tantum fino a 2.000 euro.
Il contributo è elevato a 3.000 euro per i punti vendita esclusivi siti nelle Aree interne, di cui alla Mappa Aree Interne 2020, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
L’agevolazione è riconosciuta entro il limite di 4 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
Il contributo è volto a favorire la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici, l’apertura domenicale, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi e l’attivazione di punti vendita addizionali.
Bonus edicole 2023: i requisiti per averlo
Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio:
- a) l’esercizio dell’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l’indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività primario e/o prevalente;
- b) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.
Il contributo è riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno una delle seguenti attività effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023:
- a) realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici;
- b) apertura domenicale pari almeno al 50 per cento delle domeniche su base annua;
- c) fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;
- d) attivazione di uno o più punti vendita addizionali.
I soggetti che intendono accedere al contributo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.
Bonus edicole 2023: presenta la domanda entro l'8 marzo
Le domande in via telematica possono essere presentate dall’8 febbraio 2024 (ore 10.00) all’8 marzo 2024 (ore 17.00) dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> "Bonus una tantum edicole 2023" del menù "Servizi on line", previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Si ricorda che è previsto l’invio di una sola domanda per impresa richiedente.
La domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare di impresa individuale o dal socio titolare/legale rappresentante di società di persona, esclusivamente con firma CAdES. In caso di errore, sarà possibile, per tutta la durata di apertura dello sportello, presentare una nuova domanda che annulla la precedente.
Per l’assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura ovvero contattare l'Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
Eventuali quesiti o richieste di chiarimento dovranno essere inoltrati esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla seguente casella di posta dedicata: credito.edicole@governo.it
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Modello Certificazione crediti ricerca e sviluppo: come compilarlo
Il MIMIT ha pubblicato il DD del 5 giugno con il modello di certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (ai sensi dell’art. 23, commi 2, 3, 4 e 5 del D.L. n. 73/2022, convertito, con modifiche, dalla L. n. 122/2022 nonché del D.P.C.M. del 15 settembre 2023).
Vediamo come è composto.
Modello Certificazione crediti ricerca e sviluppo: come compilarlo
Il modello di certificazione crediti allegato al DD 5 giugno appare molto lineare.
Esso, risulta diviso con una parte iniziale di sintesi con la richieste dei seguenti dati:
- dati del certificatore,
- dati dell'impresa richiedente,
- dati del progetto,
- data di rilascio della certificazione
Successivamente vi si trova:
- la certificazione dell'iscritto all'albo di aver ricevuto incarico dall’impresa;
- l'iscrizione all’Albo dei certificatori di cui all’articolo 2, comma 1, del Dpcm del 15 settembre 2023;
- e l'assenza di conflitto di interesse.
La parte più ricca del Modello di certificazione dei crediti, che in totale è composto da 28 pagine, è quella descrittiva del progetto da certificare, ripartita come segue:
- Informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell'impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l'adeguatezza rispetto all'attività effettuata o programmata (art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023);
- Descrizione del progetto o del sotto progetto realizzato o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti allo stesso ovvero, nel caso di investimento non ancora effettuato, descrizione del progetto o sotto progetto da iniziare (art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023;
- Ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione delle attività di vigilanza da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy e per l'effettuazione dei controlli dell'Agenzia delle Entrate sulla corretta applicazione del credito d'imposta ai sensi del comma 207 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 (art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023);
- Motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità al credito d'imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota (art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023).
Rimandando alla consultazione completa del Modello di Certificazione crediti si evidenzia che deve essere inviato tramite l'apposita piattaforma, raggiungibile al seguente link:
dove poter accedere come certificatore.
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Credito d’imposta 4.0: spetta se il bene locato è riscattato?
Con la Risposta a interpello n 109 del 21 maggio le Entrate chiariscono la spettanza del credito di imposta 4.0 nel caso di un bene oggetto prima di contratto di locazione e poi riscattato dal locatario.
L'agenzia nega la spettanza del credito d'imposta 4.0 vediamo il perché.
redito d’imposta 4.0: spetta per bene locato e poi acquistato?
L'istante chiede chiarimenti sulla corretta interpretazione della disciplina relativa al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 previsto dall'articolo 1, commi 10511063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per un bene oggetto di locazione.
La società ha stipulato con ''Contratto di noleggio'' avente ad oggetto il diritto d'uso oltre ai servizi di manutenzione e riparazione di un impianto per la durata di 18 mesi, con rinnovo automatico per ulteriori 3 mesi.
La Società dichiara di aver esercitato l'opzione di riscatto e chiede chiarimenti in merito all'applicazione al suo caso della normativa relativa al Credito d'imposta 4.0, con specifico riferimento alla sussistenza del requisito della ''novità'' in caso di acquisto di un bene precedentemente oggetto di noleggio tra le stesse.
Le Entrate chiariscono che la Società non può fruire del Credito d'imposta 4.0 per l'acquisto dell'Impianto poiché il suo utilizzo (in data precedente all'acquisto agevolabile), in base al Contratto di noleggio, comporta che l'Impianto stesso debba ritenersi come un bene già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente; quindi, nel caso in esame, viene così a mancare l'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento previsto dalla norma di riferimento.
Per dettagliare i motivi dell'orientamento delle Entrate occorre ricordare che l'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178 del 2020 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dall'articolo 1, commi 185197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), in sostituzione delle agevolazioni in materia di investimenti in beni strumentali nuovi accordate dalle precedenti normative sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile (note come ''super ammortamento'' e ''iper ammortamento'') a seguito alla ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
L'articolo 1, comma 1051, della legge n. 178 del 2020 ha previsto che ''[a] tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058 ter, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili''.
Chiarimenti sulla disciplina agevolativa in esame sono stati forniti con:
- la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021;
- la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017.
Sotto il profilo soggettivo, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che i beneficiari dell'agevolazione dell'iper ammortamento sono i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario) e che ''sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante''
Con la circolare n. 9/E del 2021 è stato confermato che, anche relativamente al Credito d'imposta 4.0i beneficiari dell'agevolazione sono i proprietari e i locatari finanziari, per questi ultimi, il parametro di commisurazione del credito d'imposta spettante è rappresentato dal ''costo per l'acquisto del bene'' sostenuto dal locatore.
Conformemente, la risposta ad interpello pubblicata sub n. 41 del 17 gennaio 2023, ha specificato che ''risultano esclusi dal beneficio i beni utilizzati dai […] (soggetti locatari) in base ad un contratto di locazione operativa. Per tali beni, il credito d'imposta, al ricorrere dei requisiti previsti, può spettare in linea teorica all'impresa che effettua la locazione operativa […]'', essendo la finalità dell'agevolazione quella di ''incentivare l'effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall'impresa per lo svolgimento della sua attività ordinaria: nello specifico, l'attività industriale di prestazione di servizi di noleggio o di locazione operativa''.
Quanto sopra chiarito porta a escludere che, in caso di noleggio, il soggetto utilizzatore del bene agevolabile possa beneficiare di detta agevolazione.
Sotto il profilo oggettivo, va ulteriormente evidenziato che il Credito d'imposta 4.0 spetta per determinate tipologie di beni, caratterizzati dal requisito della strumentalità e della novità.
Per quanto concerne il riferimento ad investimenti in beni strumentali nuovi, con la citata circolare n. 4/E del 2017 è stato infatti chiarito che ''l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati''.
Nel caso in esame, occorre rilevare, sulla base di quanto riferito dalla Società, che:
- l'utilizzo del bene agevolabile (l'Impianto), successivamente acquistato dalla Società, è avvenuto in base al Contratto di noleggio protrattosi per un determinato e più lungo arco temporale;
- il Contratto di noleggio non contemplava, tra le sue clausole, la facoltà di riscatto finale dell'Impianto, definendone il prezzo e le modalità, ma, di contro, prevedeva espressamente l'importo da versare al termine del noleggio per il suo smantellamento e il suo trasporto in […] (ossia, per la restituzione dell'Impianto medesimo);
- il periodo di durata del Contratto di noleggio, di 18 mesi (con rinnovo automatico di ulteriori tre mesi), non può qualificarsi come ''breve'' e, tenuto conto delle complessive condizioni contrattualmente pattuite non è assimilabile a un ''periodo di prova'' (anche in quanto la previsione del riscatto del bene veniva demandata per espressa ammissione della Società a pretesi '' accordi a latere […] al fine di evitare che lo stesso potesse venire qualificato (e quindi sottoposto alla relativa normativa) della vendita rateale'').
Conseguentemente, si ritiene che la Società non possa fruire del Credito d'imposta 4.0 per l'acquisto dell'Impianto poiché il suo utilizzo in data precedente all'acquisto agevolabile), in base al Contratto di noleggio, comporta che l'Impianto stesso debba ritenersi come un bene già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente; quindi, nel caso in esame, viene così a mancare
l'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento come sopra indicato
Allegati: -
Contributo 2024 per disincentivare la plastica: a chi spetta
Pubblicato in GU n 116 del 20 maggio il Decreto MASE del 22.12.2023 con criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.
In particolare, si disciplinano le modalità di assegnazione delle risorse di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, definendo i criteri e le procedure volte all'attuazione delle misure di sostegno alle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del medesimo decreto legislativo, ai fini della modifica dei loro cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi.
A tale misura risulta complementare il credito di imposta per le imprese che usano prodotti in plastica monouso, in proposito leggi anche: Tax credit per ridurre la plastica: domande 2024
Contributo per disincentivare la plastica: i beneficiari
Soggetti beneficiari del contributo di cui si tratta sono le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo, che intendono realizzare la modifica dei loro cicli produttivi e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- b) risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonche' a quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative;
d) non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; - e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Contributo 2024 per disincentivare la plastica: spese ammissibili
Sono ammissibili le spese strettamente funzionali agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 6, e relative a:
- a) servizi di progettazione finalizzati alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo;
- b) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e componenti, e dei programmi informatici e delle licenze correlati al loro utilizzo;
Non sono, in ogni caso, ammesse le spese relative a:
- a) imposte e tasse, inclusa l'IVA e oneri previdenziali e assistenziali;
- b) ordinario funzionamento dell'impresa, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
- c) servizi di consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi a materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.
- d) acquisti tra imprese che risultino collegate tra di loro.
Le spese di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili all'agevolazione anche per l'acquisto dei beni usati, a condizione che l'acquisto avvenga presso rivenditori autorizzati in grado di rilasciare le necessarie garanzie di funzionalità e sicurezza. I medesimi rivenditori devono certificare all'acquirente che i beni usati non sono stati oggetto di agevolazioni pubbliche.
Contributo 2024 per disincentivare la plastica: le domande
Ai fini dell'accesso al contributo, a norma dell'art 6 del decreto in oggetto il soggetto proponente presenta al Ministero apposita domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica, resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it), secondo le modalità indicate
I termini di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione e la documentazione da fornire a corredo della stessa, sono pubblicati nella sezione news del suddetto sito.
In particolare, con decreto della direzione generale competente del Ministero dell'ambiente per l'avvio dell'unica procedura di assegnazione dell'intera dotazione finanziaria sono definiti i termini di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione e la documentazione da fornire a corredo della stessa.
Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal presente decreto.
La presentazione della domanda è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito specifico potere di rappresentanza per la compilazione.
Il soggetto proponente, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:- a) domanda di accesso alle agevolazioni;
- b) descrizione dell'intervento finalizzato alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo, con indicazione dettagliata delle spese previste, distinte per le tipologie di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b);
- c) esclusivamente per le domande di agevolazione superiori a 150.000,00 euro, dichiarazioni dei dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Il soggetto proponente, pena l'inammissibilità della domanda di accesso alle agevolazioni, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto e dal decreto di cui al comma 3 dell'art. 1.
Non sono comunque ammissibili le domande di accesso alle agevolazioni relative ad interventi avviati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.
Le domande di accesso alle agevolazioni si intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio dell'attestazione di avvenuta accettazione da parte della procedura informatica.
Allegati: -
ZES Mezzogiorno: le misure in arrivo dal DL Coesione
Nel Decreto Coesione approvato il 30 aprile il Governo introduce varie misure volte ad accelerare lo sviluppo del Mezzogiorno nelle zone ZES.
Nel dettaglio, il decreto appena approvato contiene:
- il Fondo Ricerca Sud da 1,2 miliardi con il quale si prevede di incentivare l'operatività della Zona economica speciale (Zes) del Mezzogiorno con il rafforzamento del capitale umano a disposizione. Il fondo “Ricerca Sud” dovrà favorire il rientro di cervelli o la creazione di spin-off per supportare il rilancio delle Regioni meridionali. Le risorse saranno prelevabili dai plafond dei nuovi Pn Ric 2021-27 e Fondo sviluppo coesione (Fsc) 2021-27 oltre che dagli avanzi dell’ormai vecchio Piano Sviluppo e coesione 2014-20. Oltre alla mobilità di personale specializzato (professori e ricercatori universitari) si punta a rafforzare il capitale umano nelle infrastrutture di ricerca del sud e sostenere la nascita di spin-off nel nome del trasferimento tecnologico e di una nuova politica industriale;
- l’estensione delle misure di semplificazione e dei benefici fiscali previsti per la ZES unica anche alle zone logistiche semplificate (ZLS) e l’incremento del fondo di sostegno ai comuni marginali da destinare ai consorzi industriali;
- con il bonus ZES, il provvedimento sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende fino a 15 dipendenti.
Si attende il testo definitivo del DL Coesione per tutte le misure rivolte al sud.
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Imprese Semiconduttori: domande d’agevolazione dal 30 aprile
Dalle ore 12 del 30 aprile è possibile presentare le domande per le agevolazioni per le imprese dei semiconduttori sulla piattaforma preposta.
Come evidenzia il MIMIT il 30 aprile apre un nuovo sportello per la presentazione di domande a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo dedicato allo sviluppo della filiera nazionale dei semiconduttori. (Decreto MIMIT 11 aprile 2024)
Alla misura sono destinate le risorse del Fondo istituito dall’articolo 23, comma 1 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, che ha una dotazione di 3,292 miliardi di euro.
Imprese semiconduttori: agevolazioni dal MIMIT
Gli interventi si inseriscono nel più ampio contesto di politica industriale che vede l’Unione europea impegnata a rafforzare la catena del valore continentale dei semiconduttori nel medio-lungo periodo, al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la resilienza del settore (“Regolamento sui chip” o Chips Act).
Saranno finanziabili sull’intero territorio nazionale progetti di sviluppo industriale, tutela ambientale e progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, con costi ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro, realizzati da una o più imprese.
I progetti dovranno essere finalizzati al rafforzamento e allo sviluppo della capacità e dell’industria nazionale di produzione di semiconduttori e alla crescita e allo sviluppo tecnologico delle imprese appartenenti alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori.
Per i programmi con spese ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro e per quelli per cui, indipendentemente dalla dimensione finanziaria dell’investimento, l’impresa richieda l’applicazione delle norme del Chips Act, la concessione delle agevolazioni è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico accordo tra il MIMIT, Invitalia e l’impresa proponente.
Attenzione, le agevolazioni assumono la forma
- del contributo in conto impianti,
- del finanziamento agevolato,
- del contributo in conto interessi
- del contributo diretto alla spesa (per i progetti di ricerca e sviluppo).
Agevolazioni imprese semiconduttori: le domande dal 30 aprile
Per presentare domanda di agevolazioni per i semiconduttori, dalle ore 12 del 30 aprile, è necessario:
- essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE),
- accedere alla nuova Area Personale per compilare direttamente online la domanda, caricare il business plan e gli allegati,
Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Al termine della compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, verrà assegnato un protocollo elettronico.
Accedi al sito di Invitalia per scaricare i fac-simile della domanda.
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Tax credit per ridurre la plastica: domande 2024
Con DM del 4.03.2024 il MASE, ministero dell'ambiente, definisce, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, assegnando criteri di priorità ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.
Il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, parte A e parte B, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.Contributo imprese 2024 riduzione plastica: i beneficiari
Possono presentare domanda di concessione del contributo, le imprese di cui all'art. 2, comma 2, che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- b) risultino iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- c) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative;
- d) non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e) non si trovino in stato di liquidazione ne' siano soggette a procedure concorsuali con finalita' liquidatoria.
Contributo imprese 2024 riduzione plastica: spese ammissibili
Sono ammissibili al contributo le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualita' 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, in relazione all'acquisto di prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, parte A e parte B, del predetto decreto, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
In via prioritaria, sono ammesse al beneficio le spese di cui al comma 1, sostenute per l'acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.In via subordinata, possono essere ammesse al beneficio le spese relative all'acquisto dei prodotti di cui ai punti 1) e 6) dell'allegato, parte B, del decreto legislativo 3 novembre 2021, n. 196, nell'ipotesi di risorse residuali ancora disponibili dopo il soddisfacimento della copertura delle spese riferibili al primo periodo.
L'effettivita' del sostenimento delle spese oggetto di contributo deve risultare da un'apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. A tal fine, con la gia' menzionata attestazione, e' certificato:- a) l'elenco delle spese ammissibili al contributo, suddivise in relazione al criterio di priorita' di cui al comma 2, nonche' il periodo d'imposta cui sono riferite. Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
- b) l'effettivo utilizzo dei prodotti acquistati;
- c) l'integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese di cui alla lettera a), che deve essere effettuato attraverso il conto corrente intestato all'impresa richiedente e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' dei pagamenti e l'immediata riconducibilita' degli stessi alle relative fatture;
- d) che l'impresa richiedente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese, oggetto della richiesta di contributo, altri benefici previsti da normativa europea, nazionale e regionale.
Contributo imprese 2024 riduzione plastica: requisiti
Per accedere al contributo, i soggetti in possesso dei requisiti previsti, per il tramite del legale rappresentante, presentano un'apposita istanza attraverso la procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it).
Sulla sezione news del suddetto sito sono indicati i termini e le modalita' di presentazione della domanda di contributo, nonche' la documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria propedeutica alla concessione.
Allegati:
Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico, compreso l'ammontare complessivo delle spese sostenute e del contributo richiesto per ogni annualita', allegando l'attestazione di cui all'art. 4. Al solo fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 11, i soggetti beneficiari allegano all'istanza la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonche' la certificazione che i prodotti acquistati sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
Nella sezione del sito istituzionale del Ministero, alla pagina dedicata all'agevolazione, è inserita l'informativa sulla privacy ai fini del trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679. -
Contributo Capitalizzazione PMI: il regolamento MIMIT
Pubblicato in GU n 80 del 5 aprile il Regolamento MIMIT (DL n 43/2024) per la capitalizzazione delle PMI che intendono realizzare programmi di investimento.
Ai sensi dell'art 3 le disponibilità finanziarie per la concessione del contributo di cui al presente decreto ammontano a 80.000.000,00 di euro.
In particolare, il decreto, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 34/2019, è finalizzato all'incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l'incremento dell'ammontare del contributo a fronte di investimenti previsti dal decreto 22/4/2022.
Con il DL in oggetto si definiscono i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accesso delle PMI al contributo in attesa del decreto attuativo, da emanarsi entro la data del 1° luglio 2024, con le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni.Attenzione al fatto che il regolamento entra in vigore dal giorno 20 aprile 2024.
Contributo Capitalizzazione PMI: i beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del decreto 22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) sono costituite in forma di società di capitali;
- b) non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'art. 2632 codice civile.
Non possono beneficiare delle agevolazioni le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Contributo Capitalizzazione PMI: le regole
Ai sensi dell'art 5 si prevede che entro la data di presentazione della domanda di contributo, la PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30 per cento dell'importo del finanziamento.
L'aumento di capitale può essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla PMI come «versamento in conto aumento capitale».
A pena di revoca del contributo, l'aumento di capitale deve essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo di cui all'articolo 6.
Entro il termine di cui sopra, la PMI à tenuta a versare almeno il 25 per cento dell'aumento di capitale, oltre l'intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto.
Ai sensi degli articoli 2481-bis e 2463-bis del codice civile, qualora l'aumento di capitale sia effettuato dall'unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, l'aumento di capitale deve risultare interamente versato entro il termine di cui al comma 3.
L'aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile.
A pena di revoca del contributo, il versamento della quota dell'aumento di capitale non versata entro il termine di cui al comma 3 deve risultare effettuato dalla PMI entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo di cui al decreto 22/4/2022, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo stesso e secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 8.La misura del contributo di cui si tratta ai sensi dell'art 6 del regolamento a fronte dell'aumento di capitale il contributo di cui all'articolo 11 del decreto 22/4/2022 è incrementato:
- a) al 5 per cento per le micro e piccole imprese;
- b) al 3,575 per cento per le medie imprese.
In caso di riduzione dell'importo del finanziamento, l'importo dell'aumento di capitale può essere ridotto purche' sia rispettato il limite di cui all'articolo 5, comma 1.
Contributo Capitalizzazione PMI: la domanda
Le PMI interessate che abbiano deliberato l'aumento di capitale devono presentare la domanda di contributo utilizzando esclusivamente gli schemi definiti con il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di prossima pubblicazione (art 12 del presente decreto).
Con la presentazione della domanda la PMI si impegna alla sottoscrizione ed al versamento dell'aumento di capitale deliberato nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 5.
A pena di improcedibilità della domanda di contributo, la PMI deve allegare alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, attestante l'avvenuta adozione della delibera di aumento del capitale sociale.
Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell'aumento di capitale, è fatto divieto alla medesima di chiedere la conversione dell'istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green di cui all'articolo 11 del decreto 22/4/2022.Nel caso, l'impresa dovrà presentare una nuova domanda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 9, del decreto 22/4/2022.