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Imprese Semiconduttori: domande d’agevolazione dal 30 aprile
Dalle ore 12 del 30 aprile è possibile presentare le domande per le agevolazioni per le imprese dei semiconduttori sulla piattaforma preposta.
Come evidenzia il MIMIT il 30 aprile apre un nuovo sportello per la presentazione di domande a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo dedicato allo sviluppo della filiera nazionale dei semiconduttori. (Decreto MIMIT 11 aprile 2024)
Alla misura sono destinate le risorse del Fondo istituito dall’articolo 23, comma 1 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, che ha una dotazione di 3,292 miliardi di euro.
Imprese semiconduttori: agevolazioni dal MIMIT
Gli interventi si inseriscono nel più ampio contesto di politica industriale che vede l’Unione europea impegnata a rafforzare la catena del valore continentale dei semiconduttori nel medio-lungo periodo, al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la resilienza del settore (“Regolamento sui chip” o Chips Act).
Saranno finanziabili sull’intero territorio nazionale progetti di sviluppo industriale, tutela ambientale e progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, con costi ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro, realizzati da una o più imprese.
I progetti dovranno essere finalizzati al rafforzamento e allo sviluppo della capacità e dell’industria nazionale di produzione di semiconduttori e alla crescita e allo sviluppo tecnologico delle imprese appartenenti alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori.
Per i programmi con spese ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro e per quelli per cui, indipendentemente dalla dimensione finanziaria dell’investimento, l’impresa richieda l’applicazione delle norme del Chips Act, la concessione delle agevolazioni è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico accordo tra il MIMIT, Invitalia e l’impresa proponente.
Attenzione, le agevolazioni assumono la forma
- del contributo in conto impianti,
- del finanziamento agevolato,
- del contributo in conto interessi
- del contributo diretto alla spesa (per i progetti di ricerca e sviluppo).
Agevolazioni imprese semiconduttori: le domande dal 30 aprile
Per presentare domanda di agevolazioni per i semiconduttori, dalle ore 12 del 30 aprile, è necessario:
- essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE),
- accedere alla nuova Area Personale per compilare direttamente online la domanda, caricare il business plan e gli allegati,
Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Al termine della compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, verrà assegnato un protocollo elettronico.
Accedi al sito di Invitalia per scaricare i fac-simile della domanda.
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Fondo IPCEI cloud: domande dal 15 marzo
Dal 15 marzo via alle domande per il Fondo IPCEI cloud, le regole nel decreto MIMIT del 29.02.2024.
Nel dettaglio, il MIMIT ha pubblicato il Decreto 28 febbraio con le regole per il riparto delle risorse, i termini e le modalità di attuazione dell’intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell’IPCEI Cloud.
Per la misura agevolativa del Fondo IPCEI sono destinati euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni,00) a valere sulle risorse dell’intervento del PNRR M4C2-I2.1 – Missione 4 “Istruzione, formazione, ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, Investimento 2.1 “Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)”, rese disponibili dall’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale.Possono accedere alle agevolazioni i soggetti nazionali coinvolti nell’ambito dell’IPCEI Cloud autorizzato dalla Decisione della Commissione europea C(2023) 8552 final del 5 dicembre 2023, ammessi al sostegno delle autorità italiane.
In generale sono ammissibili alla misura agevolativa i seguenti soggetti beneficiari:
- a) imprese in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale che sono state ammesse al sostegno delle autorità italiane nella fase di valutazione preliminare e sono individuate dalla decisione di autorizzazione quali destinatarie degli aiuti di Stato approvati per il sostegno alla realizzazione dell’IPCEI Cloud;
- b) organismi di ricerca, rientranti nella definizione prevista dalla disciplina europea degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, partecipanti alla realizzazione dell’IPCEI Cloud e selezionati dal Ministero nella fase di valutazione preliminare e agevolabili ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale, ove presenti
Fondo IPCEI cloud: obiettivi e imprese partecipanti
La Decisione della Commissione europea C(2023) 8552 final del 5 dicembre 2023 ha autorizzato gli aiuti di Stato di sette Paesi (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Ungheria) a sostegno della realizzazione del primo importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) sulle tecnologie per la creazione di una catena del valore europea delle Infrastrutture e Servizi Cloud di nuova generazione, denominato “IPCEI CIS” (anche IPCEI Cloud).
Gli aiuti autorizzati a livello comunitario ammontano a 1,2 miliardi di euro complessivi, e potranno essere accordati dagli Stati membri in favore delle imprese partecipanti alla realizzazione dell’IPCEI Cloud per lo svolgimento delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione fino al 2031, con differenze per ciascuna impresa e Paese.
Partecipano al progetto, ai sensi della citata Decisione di autorizzazione, diciannove imprese; per l’Italia, sono ammissibili alle agevolazioni nell’ambito dell’IPCEI Cloud (IPCEI CIS) cinque imprese e due organismi di ricerca, selezionati a seguito della manifestazione d'interesse.
Fondo IPCEI cloud: domande dal 15 marzo
I soggetti beneficiari della misura devono presentare apposita istanza al Ministero a partire dal 15 marzo e non oltre il 15 maggio 2024, con le modalità indicate sulla pagina del sito del Ministero dedicata all’IPCEI Cloud.
L’istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto beneficiario, deve essere redatta secondo il facsimile di schema cui all’allegato n. 1 e corredata della seguente documentazione:- a) project portfolio approvato, comprensivo del piano finanziario recante il deficit di
finanziamento autorizzato; - b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica dei costi di progetto, secondo il facsimile di schema di cui all’allegato n. 2;
- c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione;
e) dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi a carico del legale rappresentante (e procuratore speciale ove presente) e del titolare effettivo, redatte secondo il modello di cui all’allegato n. 11. Per l’individuazione dei titolari effettivi, sono seguite le indicazioni della circolare 15 settembre 2023, n. 27, richiamata in premessa, e vengono allegati alla domanda di agevolazioni le dichiarazioni rilasciate secondo i modelli indicati dal Ministero nell’allegato n. 11-bis; f) eventuale documentazione a corredo ai fini del rispetto delle condizioni di ammissibilità e finanziabilità delle operazioni, secondo quanto indicato dal Ministero in sede attuativa.
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Bonus colonnine ricarica professionisti e imprese: domande dal 15 marzo
Partono nuovamente le domande per il Bonus colonnine di ricarica ossia il contributo ad imprese e professionisti per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica,.
Bonus colonnine ricarica professionisti e imprese: che cos'è
Il Bonus Colonnine per imprese e professionisti sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti, per un importo pari al 40% delle spese ammissibili.
In dettaglio, sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 4 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 25 agosto 2021, n. 358, al netto di IVA, ed oggetto di fatturazione elettronica per:
- l’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
- la connessione alla rete elettrica (nel limite massimo del 10%);
- le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi (nel limite massimo del 10%).
Bonus colonnine ricarica professionisti e imprese: a chi si rivolge e le risorse
Le agevolazioni sono rivolte a:
- imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
- professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
Le risorse inizialmente stanziate ammontano a 87,5 milioni e così ripartite:
- 70 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a 375.000 euro da parte di imprese;
- 8,75 milioni euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a 375.000 euro da parte di imprese;
- 8,75 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti.
Dopo la prima apertura dello sportello, avvenuta nei mesi di ottobre e novembre 2023, sono ancora disponibili più di 70 milioni di euro.
Per gli interventi previsti dalle lettere 1) e 3) sopra indicati sarà possibile procedere con la compilazione della domanda online sul sito di Invitalia www.invitalia.it che gestisce la misura per conto del Ministero, a partire dalle ore 12.00 del 15 marzo 2024.
Per gli interventi previsti dalla lettera 2) sopra indicati, le imprese potranno inviare la domanda di accesso al contributo esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: CRE1@postacert.invitalia.it dalle ore 12.00 del 15 marzo 2024.
La chiusura dei termini di presentazione delle domande è, in tutti i casi, fissata alle 17.00 del 20 giugno 2024.
Ricordiamo che la prima edizione si è conclusa il 30.11.2023.
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Tax credit musica spese 2023: domande entro il 28 febbraio
Il Ministero della Cultura informa del fatto che, in attuazione di quanto previsto dal D.I. MIC-MEF del 13 agosto 2021, così come modificato dal D.I. MIC-MEF n. 147 del 30 marzo 2023, recante “Disposizioni applicative del credito di imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore di cui all’art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112”, le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, del citato D.I., possono presentare le domande.
Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, se nell'oggetto sociale è prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, e che abbiano tra i propri codici Ateco il codice 5920, nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l’organizzazione di spettacoli musicali dal vivo (articolo 3, comma 2, Di n. 312/2021).
Il bonus, pari al 30% dei costi sostenuti nell’anno di riferimento secondo gli scopi dell’agevolazione, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
In particolare, la domanda per il tax credit musica spese 2023 può essere presentata on line utilizzando, all’interno della piattaforma DGCOL, la modulistica per il riconoscimento del tax credit musica dal 1 gennaio al 28 febbraio 2024.
Vediamo ulteriori dettagli.
Tax credit musica sepse 2023: domande entro il 28 febbraio
Il comunicato datato dicembre 2023 sottolinea che le modalità telematiche di trasmissione dell’istanza sono definite dal decreto direttoriale rep. n. 1781 del 10 maggio 2023, il quale prevede che per accedere all’agevolazione fiscale in oggetto, i soggetti interessati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e di un dispositivo per l’apposizione della firma digitale.
A pena di inammissibilità, la domanda deve essere:
- presentata utilizzando la piattaforma informatica online: “piattaforma DGCOL”;
- firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente secondo le modalità descritte al precedente articolo 2, comma 1. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID;
- completa della documentazione prevista nel D.I. del 13 agosto 2021 e ss.mm.ii. e ulteriormente specificata all’interno della piattaforma;
- presentata nei termini previsti dall’art. 1 del citato decreto direttoriale. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.
Attenzione al fatto che, parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario:
- consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio, alla Direzione generale Cinema e audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica,
- oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L.91/2013 – D.I. 13 agosto 2021”.
Attenzione per eventuali necessità di chiarimenti afferenti all’istruttoria è possibile scrivere all’indirizzo: taxcreditmusica@cultura.gov.it.
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Bonus investimenti pubblicitari 2023: conferma prenotazione entro il 9.02
Con avviso dell'8 gennaio, il Dipartimento per l'Editoria informa del fatto che, dalle ore 14 del 9 gennaio alle ore 24.00 del 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l’accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2023, possono presentare la “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti pubblicitari realizzati” nel medesimo anno.
Il modello di dichiarazione sostitutiva telematica deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).
Per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposita sezione del sito del dipartimento o la sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure scarica qui: modello e istruzioni.
Ricordiamo che il modello è lo stesso utilizzato dal 1 al 31 marzo per prenotare il bonus essendo infatti bivalente, come si legge dal tipo di comunicazione

Bonus pubblicità 2023: riepilogo delle regole
Ricordiamo che dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per :
- le imprese,
- i lavoratori autonomi
- e gli enti non commerciali
in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis”.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa e con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.
Bonus pubblicità 2023: cosa cambia
Si ricorda che l'art 25 bis del DL n 17/2022 c.d. decreto “decreto energia” convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ha introdotto importanti modifiche normative prevedendo che, a decorrere dall’anno 2023, il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa (art. 57-bis, 1-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)
Si specifica che rispetto all’anno 2022, quind dal 2023:
- viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
- non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al DPCM n 90/2018.
L’agevolazione è soggetta al rispetto dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis e al rispetto del limite del tetto di spesa. A tale riguardo, si rammenta che il credito di imposta in oggetto è considerato un aiuto automatico, disciplinato dall’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.
Allegati: -
Immobile con riserva di proprietà: acquisto in zona ZES
Con Risposta a interpello n 23 del 29 gennaio le Entrate chiariscono la spettanza del credito di imposta per le ZES zone economiche speciali per l'acquisto di immobile con patto di riservato dominio, ossia riserva di proprietà.
Ai fini del credito d'imposta nell'ambito delle ZES, del caso di specie, l'investimento descritto, al verificarsi di tutte le condizioni stabilite da tale disciplina agevolativa (che si ribadisce non formano oggetto del presente interpello) deve considerarsi realizzato, secondo quanto dichiarato dall'Istante, nel corso del 2023 (anno entro il quale sarà sottoscritto il contratto di acquisto dell'immobile con riserva di proprietà.
Immobile con riserva di proprietà: acquisto in zona ZES
Le Entrate hanno riepilogato che l'articolo 4 del decreto legge n. 91 del 2017, recante ''Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno'', al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese, ha previsto la possibilità di istituire le ZES all'interno delle quali tali imprese possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative previste dall'articolo 5 del decreto legge n. 91 del 2017.
Il comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto legge prevede che « in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti».
Vediamo il caso di specie dell'interpello.
Immobile con riserva di proprietà in zona ZES: chiarimenti ADE
L'Istante vuole acquisire un immobile, mediante stipula di un contratto di vendita con riserva di proprietà a favore del venditore (c.d. vendita con patto di riservato dominio), disciplinata dagli articoli dal 1523 al 1526 del codice civile.
Le entrate evidenziano che, in relazione credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (il c.d. Bonus Mezzogiorno), espressamente richiamato dalla disciplina agevolativa riservata agli investimenti nelle ZES, con Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, è stato chiarito che «[l]'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali di competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR [n.d.r., decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917]. Al riguardo si rammenta che, ai sensi delle disposizioni del richiamato articolo 109 del TUIR, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell'investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell'investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate (art. 109, comma 2, lett. b, del TUIR)».
In relazione alla fattispecie descritta in istanza, si evidenzia che il medesimo articolo 109 del TUIR, al comma 2, lettera a), prevede che "[a]i fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà"
Pertanto, posto che gli investimenti rilevanti ai fini della fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES possono essere, in linea di principio, effettuati attraverso contratti di acquisto con riserva della proprietà di cui agli articoli 1523 e ss. del codice civile, l'imputazione dell'investimento al periodo di vigenza dell'agevolazione dovrà avvenire tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 109, comma 2, lettera a), del TUIR, ossia dovrà avvenire senza tener conto della clausola di riserva della proprietà.
Di conseguenza, ai fini del credito d'imposta nell'ambito delle ZES, l'investimento descritto in istanza, al verificarsi di tutte le condizioni stabilite da tale disciplina agevolativa (che si ribadisce non formano oggetto del presente interpello) deve considerarsi realizzato, secondo quanto dichiarato dall'Istante, nel corso del 2023 (anno entro il quale sarà sottoscritto il contratto di acquisto dell'immobile con riserva di proprietà.
Allegati: -
Bonus patenti giovani autotrasportatori: stanziati altri 2,4 ML
Il Collegato Fiscale convertito in Legge n 191/2023 pubblicato i GU n 293 del 16 dicembre prevede un incremento del fondo per patenti giovani autisti per l’autotrasporto.
Nel dettaglio, l’articolo 10-quater incrementa per il 2023 il fondo per le patenti dei giovani autisti nell’autotrasporto di 2 milioni e 400 mila euro per il solo 2023.
Il fondo è denominato “Programma patenti giovani autisti autotrasporto” ed è stato istituito nello stato di previsione del MIT dal decreto legge n. 121 del 2021 (poi convertito nella legge n. 156 del 2021).
Il fondo ha una dotazione di:
- 3,7 milioni di euro per l'anno 2022;
- 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
Per il 2023 la dotazione totale risulta elevata a 7,8 milioni di euro.
Si ricorda che il fondo è finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1°luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo pari all'80 per cento della spesa sostenuta e di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra 18 e 35 anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.
Il contributo può essere erogato una sola volta e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.
I criteri e le modalità di concessione del contributo sono stati stabiliti con il Decreto MIT del 30 giugno 2022 ed è gestito su una piattaforma informatica.
Leggi anche: Bonus patenti autotrasportatori: sbloccati altri 520 buoni
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Tax credit videogiochi: domande entro il 22 dicembre
Con un Avviso della Direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura si informa che, a partire dalle ore 10.00 del 16 ottobre 2023 e fino alle ore 23.59 del 22 dicembre 2023 potranno essere presentate, attraverso la piattaforma DGCOL, le richieste preventive di Tax Credit Videogiochi per l'anno 2023 (codice domanda: DOM – TCVG).
Leggi anche: Crediti imposta per cinema, musica e videogiochi
Tax credit videogiochi: i beneficiari
Come specificato nel DM 14/05/2021 sono ammessi ai benefici i produttori di videogiochi:
- a) che hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
- b) che, al momento dell’utilizzo del beneficio, sono soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
- c) che hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori, ciascuno, a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone; d) che sono diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro; e) che sono in possesso di classificazione ATECO 62 o 58.2.
Tax credit videogiochi: tutte le regole
L'avviso precisa che, il plafond delle risorse disponibili per il credito d'imposta spettante ai produttori di videogiochi di nazionalità italiana è di euro 12.000.000.
Attenzione al fatto che, preliminarmente alla compilazione della richiesta di Tax Credit, è necessario:
- effettuare l'iscrizione al portale DGCOL;
- registrare l'anagrafica del soggetto richiedente (NB: l'iscrizione è relativa all'impresa richiedente e deve essere effettuata selezionando l'opzione "Persona giuridica");
- registrare l'opera identificandola quale "Opera a contenuto videoludico" dalla sezione "Crea nuova domanda" (codice domanda: DOM – AOVG);
- effettuare la richiesta della Nazionalità Italiana Provvisoria per l'opera ai sensi del DPCM 11 luglio 2017 e ss.mm.ii. (qui il link al testo consolidato del decreto e delle successive modificazioni). Si ricorda che la richiesta di Nazionalità Italiana Provvisoria può essere effettuata in qualsiasi momento e deve essere trasmessa entro il termine perentorio del giorno precedente l'inizio della lavorazione sul videogioco.
I produttori di videogiochi la cui lavorazione, ad oggi, non è ancora iniziata potranno richiedere la "Nazionalità Italiana Provvisoria" (DOM – NIVG) a cui dovrà fare seguito, successivamente (dopo l'ottenimento della nazionalità italiana provvisoria e dopo il completamento dell'opera), la "Nazionalità Italiana Definitiva" (CONS – NIVG).
I produttori di videogiochi la cui lavorazione è, ad oggi, già ultimata (e che pertanto non sono ammessi a presentare la domanda di Nazionalità Italiana Provvisoria) potranno compilare specificamente la domanda di "Nazionalità Italiana Definitiva in assenza di riconoscimento provvisorio" (DOM – NIDVG).
Alla pagina Materiali utili DGCOL sono disponibili i seguenti manuali:
- il vademecum di benvenuto, per approfondimenti sul funzionamento della piattaforma DGCOL;
- il vademecum per la compilazione dell'anagrafica del soggetto;
- il vademecum per la compilazione della registrazione (anagrafica) dell'opera a contenuto videoludico;
- il vademecum per la compilazione della richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera a contenuto videoludico;
- Il vademecum per la compilazione della richiesta preventiva di tax credit videogiochi;
Per ricevere assistenza o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai punti di contatto, clicca qui, e per eventuali necessità di chiarimenti sull'istruttoria è possibile scrivere all' indirizzo sotto riportato: carla.felli@cultura.gov.it
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Idrogeno rinnovabile: domanda di fondo perduto dal 29.11 per le imprese
Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa, con un comunicato del 28 novembre informa del via alle domande per il fondo perduto per la filiera dell' idrogeno rinnovabile.
Filiera idrogeno rinnovabile: che cos'è
L’incentivo “Filiera idrogeno rinnovabile” sostiene lo sviluppo della filiera dei componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile, inclusi i componenti per gli elettrolizzatori.
Promosso dal Ministero dell’Ambiente, è gestito da Invitalia ed è finanziato con 100 milioni di euro dal PNRR.
Le agevolazioni sono rivolte alle imprese di qualsiasi dimensione in tutta Italia.
Filiera idrogeno rinnovabile: cosa finanzia
L’incentivo finanzia gli investimenti finalizzati allo sviluppo della filiera dei componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile, inclusi i componenti per gli elettrolizzatori con agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto.
Il piano di investimento deve prevedere:
- progetto di investimento produttivo, con spese ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, riguardante:
- a) impianti di compressione dell’idrogeno
- b) impianti di stoccaggio dell’idrogeno
- c) impianti di purificazione dell’idrogeno
- d) elettronica di potenza e sistemi di interfaccia tra elettrolizzatore e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
- e) componenti degli elettrolizzatori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elettrodi, diaframmi, membrane, piastre e altri componenti dello stack e/o delle celle
- eventuale progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale nei limiti del 25% del complessivo costo ammissibile per il progetto di investimento produttivo, strettamente connesso e funzionale
- eventuale progetto di formazione del personale nei limiti del 5% del complessivo costo ammissibile per il progetto di investimento produttivo, strettamente connesso e funzionale
Attenzione al fatto che il progetto deve essere concluso entro l’11 maggio 2026 e deve rispettare il principio DNSH (Do No Significant Harm).
Filiera idrogeno rinnovabile: presenta la domanda
Le domande si presentano online, sulla piattaforma dedicata, dalle ore 10.00 del 29 novembre 2023 alle ore 10.00 del 12 gennaio 2024.
ACCEDI da qui al siro per tutta la modulistica
Il soggetto proponente può presentare domanda attraverso il suo rappresentante legale o un procuratore speciale.
Per inviare la domanda è necessario:
- essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE)
- accedere alla piattaforma dedicata per caricare la domanda, il piano industriale e gli allegati
Per concludere la procedura è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Al termine della compilazione del piano di investimento e dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, viene assegnato un protocollo elettronico.
- progetto di investimento produttivo, con spese ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, riguardante:
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Patent box: chiarimenti ADE per la penalty protection
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una faq del 27 novembre relativa alla disciplina del patent box.
Ricordiamo innanzitutto che si tratta di un regime opzionale che consiste nella tassazione agevolata del reddito derivante dall’utilizzo di uno o più beni immateriali per i quali è stata svolta attività di ricerca e sviluppo.
L’incentivo, sia per le imposte sui redditi (IRES e IRPEF) che per l’IRAP, si traduce in una “variazione in diminuzione” in sede di dichiarazione per un importo che risulta pari al 50% del reddito derivante dallo sfruttamento degli "intangibles" agevolati.
La faq delle entrate replica ad un dubbio di un contribuente che domanda se in vigenza di validità dell’opzione per il nuovo Patent Box, abbia l’onere di comunicare annualmente il possesso della documentazione idonea nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione al fine di fruire della c.d. “penalty protection”.
Patent box: gli adempimenti per la penalty protection
Le Entrate chiariscono che, in ragione di quanto evidenziato:
- dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022, che al par. 9 dispone che “Il contribuente che detiene la documentazione […] deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione” e
- al par. 11.3 che prevede che “La documentazione deve essere redatta, per ciascun periodo di imposta per il quale il soggetto beneficiario ha optato per la fruizione della maggiorazione, produce effetti esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce…”.
- nonché di quanto precisato al par. 7 della Circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023 laddove è ribadito che “il corredo documentale […] va predisposto per ciascun periodo di imposta per il quale è stata esercitata l’opzione OD nuovo PB e produce i suoi effetti esclusivamente con riferimento a tale periodo…”,
risulta che il contribuente abbia l’onere di comunicare annualmente, in vigenza di validità dell’opzione per il nuovo Patent Box, il possesso della documentazione idonea al fine di giovarsi della c.d. “penalty protection”, barrando:
- la casella 2 dell’apposito rigo della dichiarazione dei redditi (OP21 nei modelli REDDITI SC/SP/ENC e RS147 nel modello REDDITI PF) relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione.
Viena anche evidenziato che tale onere non viene meno nel caso in cui non si è in possesso di nuovi beni immateriali agevolabili, in relazione ai quali la normativa di riferimento impone di esercitare una nuova opzione.