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Nuova Sabatini Green: dichiarazione sostitutiva aggiornata
Il MIMIT pubblica in data 11 dicembre la circolare n 50031 per la misura Nuova Sabatini Green con novità sugli allegati.
Nel dettaglio, si tratta di modifiche alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, recante i termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 22 aprile 2022 a seguito dell’entrata in vigore, il 1° luglio 2023, del regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023.
La circolare in oggetto modifica inoltre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal fornitore (allegato 4), che l’impresa deve allegare alla richiesta di erogazione del contributo (allegato 2), in relazione al possesso dei requisiti tecnici di cui all’elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo ricomprese nell’ allegato 6/C alla circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823, aggiornato con circolare direttoriale 3 luglio 2023, n. 28277. Scarica qui:
Nuova sabatini: tutte le modifiche delle circolari e allegati
La circolare riepiloga che l’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto la concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all’articolo 1, comma 227, ha previsto l’incremento dal 2,75% al 3,575% del tasso annuo su cui è calcolato, in via convenzionale, il contributo in conto impianti “Nuova Sabatini”, a fronte di investimenti in macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi orientati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 22 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022 (decreto), ha definito la nuova disciplina della misura agevolativa ai fini dell’attuazione delle modifiche apportate alla misura dalla predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché per recepire le ulteriori modifiche normative intervenute sullo strumento nel corso del tempo.
Le modalità di attuazione del Capo II (Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green) del decreto sono state definite con la circolare di questa Direzione generale 6 dicembre 2022, n. 410823, che, tra l’altro, individua nell’allegato 6/C le certificazioni ambientali di processo rilasciate o convalidate da un organismo indipendente accreditato, le certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo e le autodichiarazioni ambientali rilasciate da produttori,
importatori o distributori dei beni, idonee ai fini dell’attestazione degli investimenti green ai quali applicare la maggiorazione del contributo.
La circolare n. 28277 del 3 luglio 2023 ha aggiornato l’elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo ricomprese nell’allegato 6/C alla menzionata circolare n. 410823/2022 ed è intervenuta sulla disciplina di concessione delle agevolazioni “Nuova Sabatini” a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria, nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, a seguito della sostituzione, a partire dal 1° gennaio 2023, dei regolamenti ABER n. 702/2014 e FIBER n. 1388/2014 con i regolamenti vigenti ABER 2022/2472 e FIBER 2022/2473.La stessa circolare ha inoltre modificato l’allegato 1, recante il modulo di richiesta delle agevolazioni, con le disposizioni applicabili ai sensi dei nuovi regolamenti.
L’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto, nonché il punto 8.5 della circolare 6 dicembre 2022, n. 410823, prevedono, per le imprese attive in settori che non riguardano la produzione dei prodotti agricoli e la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, la concessione delle agevolazioni nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto ai programmi ammissibili, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo
17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (regolamento GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
Il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, in vigore dal 1° luglio 2023, ha modificato il regolamento GBER ed ha prorogato di 3 anni, sino al 31 dicembre 2026, il periodo di applicazione dello stesso, al fine di garantire la prevedibilità e la certezza del diritto nell'attuazione delle modifiche, in particolar modo per le misure di aiuto di Stato a sostegno della transizione verde e digitale.
La circolare dell'11 dicembre interviene sulla disciplina di concessione delle agevolazioni “Nuova Sabatini” integrando le disposizioni afferenti al regolamento GBER contenute nella circolare n. 410823/2022, con le disposizioni applicabili in ragione delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023.
Inoltre, al fine di sostenere l’accesso alla misura agevolativa delle imprese impegnate in programmi di investimento in beni strumentali a basso impatto ambientale, con attinenza specifica al possesso dei requisiti tecnici di cui all’elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo ricomprese nel predetto allegato 6/C alla circolare n. 410823/2022, aggiornato con la suddetta circolare n. 28277/2023, con la circolare è modificata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal fornitore (allegato 4), che l’impresa deve allegare alla richiesta di erogazione del contributo (allegato 2). -
Idrogeno rinnovabile: domanda di fondo perduto dal 29.11 per le imprese
Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa, con un comunicato del 28 novembre informa del via alle domande per il fondo perduto per la filiera dell' idrogeno rinnovabile.
Filiera idrogeno rinnovabile: che cos'è
L’incentivo “Filiera idrogeno rinnovabile” sostiene lo sviluppo della filiera dei componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile, inclusi i componenti per gli elettrolizzatori.
Promosso dal Ministero dell’Ambiente, è gestito da Invitalia ed è finanziato con 100 milioni di euro dal PNRR.
Le agevolazioni sono rivolte alle imprese di qualsiasi dimensione in tutta Italia.
Filiera idrogeno rinnovabile: cosa finanzia
L’incentivo finanzia gli investimenti finalizzati allo sviluppo della filiera dei componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile, inclusi i componenti per gli elettrolizzatori con agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto.
Il piano di investimento deve prevedere:
- progetto di investimento produttivo, con spese ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, riguardante:
- a) impianti di compressione dell’idrogeno
- b) impianti di stoccaggio dell’idrogeno
- c) impianti di purificazione dell’idrogeno
- d) elettronica di potenza e sistemi di interfaccia tra elettrolizzatore e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
- e) componenti degli elettrolizzatori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elettrodi, diaframmi, membrane, piastre e altri componenti dello stack e/o delle celle
- eventuale progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale nei limiti del 25% del complessivo costo ammissibile per il progetto di investimento produttivo, strettamente connesso e funzionale
- eventuale progetto di formazione del personale nei limiti del 5% del complessivo costo ammissibile per il progetto di investimento produttivo, strettamente connesso e funzionale
Attenzione al fatto che il progetto deve essere concluso entro l’11 maggio 2026 e deve rispettare il principio DNSH (Do No Significant Harm).
Filiera idrogeno rinnovabile: presenta la domanda
Le domande si presentano online, sulla piattaforma dedicata, dalle ore 10.00 del 29 novembre 2023 alle ore 10.00 del 12 gennaio 2024.
ACCEDI da qui al siro per tutta la modulistica
Il soggetto proponente può presentare domanda attraverso il suo rappresentante legale o un procuratore speciale.
Per inviare la domanda è necessario:
- essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE)
- accedere alla piattaforma dedicata per caricare la domanda, il piano industriale e gli allegati
Per concludere la procedura è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Al termine della compilazione del piano di investimento e dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, viene assegnato un protocollo elettronico.
- progetto di investimento produttivo, con spese ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, riguardante:
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Patent box: chiarimenti ADE per la penalty protection
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una faq del 27 novembre relativa alla disciplina del patent box.
Ricordiamo innanzitutto che si tratta di un regime opzionale che consiste nella tassazione agevolata del reddito derivante dall’utilizzo di uno o più beni immateriali per i quali è stata svolta attività di ricerca e sviluppo.
L’incentivo, sia per le imposte sui redditi (IRES e IRPEF) che per l’IRAP, si traduce in una “variazione in diminuzione” in sede di dichiarazione per un importo che risulta pari al 50% del reddito derivante dallo sfruttamento degli "intangibles" agevolati.
La faq delle entrate replica ad un dubbio di un contribuente che domanda se in vigenza di validità dell’opzione per il nuovo Patent Box, abbia l’onere di comunicare annualmente il possesso della documentazione idonea nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione al fine di fruire della c.d. “penalty protection”.
Patent box: gli adempimenti per la penalty protection
Le Entrate chiariscono che, in ragione di quanto evidenziato:
- dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022, che al par. 9 dispone che “Il contribuente che detiene la documentazione […] deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione” e
- al par. 11.3 che prevede che “La documentazione deve essere redatta, per ciascun periodo di imposta per il quale il soggetto beneficiario ha optato per la fruizione della maggiorazione, produce effetti esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce…”.
- nonché di quanto precisato al par. 7 della Circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023 laddove è ribadito che “il corredo documentale […] va predisposto per ciascun periodo di imposta per il quale è stata esercitata l’opzione OD nuovo PB e produce i suoi effetti esclusivamente con riferimento a tale periodo…”,
risulta che il contribuente abbia l’onere di comunicare annualmente, in vigenza di validità dell’opzione per il nuovo Patent Box, il possesso della documentazione idonea al fine di giovarsi della c.d. “penalty protection”, barrando:
- la casella 2 dell’apposito rigo della dichiarazione dei redditi (OP21 nei modelli REDDITI SC/SP/ENC e RS147 nel modello REDDITI PF) relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione.
Viena anche evidenziato che tale onere non viene meno nel caso in cui non si è in possesso di nuovi beni immateriali agevolabili, in relazione ai quali la normativa di riferimento impone di esercitare una nuova opzione.
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Bonus gasolio trasporto persone: il codice tributo per F24
Con Risoluzione n 64 del 24 novembre le Entrate istituiscono il seguente codice tributo:
- “7055” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada – Articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”.
Attenzione al fatto che, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del citato decreto del 7 agosto 2023, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
Ricordiamo che l’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, prevede il riconoscimento, alle condizioni ivi indicate, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada.
Il successivo comma 1-bis del citato articolo 14 dispone, tra l’altro, che il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione.
Con il decreto del 7 agosto 2023, n. 195, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto credito d’imposta. Leggi Bonus gasolio per trasporto di persone su strada: le domande dal 14 settembre.
Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del richiamato decreto del 7 agosto 2023, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, il codice tributo “7055” di cui si tratta è istituito per l'utilizzo in F24.
Allegati: -
ZES SUD: attivo dal 1 gennaio lo sportello unico digitale
Con la conversione in Legge n. 162/2023 del Dl n 124/2023 vengono rese operative le regole per la ZES unica per il Mezzogiorno e di conseguenza dello Sportello unico digitale ZES SUD.
Sportello UNICO ZES SUD. che cos'è
Come sottoliena la norma, al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP).
In sintesi lo sportello unico digitale riferimento per le imprese in quanto si occupa di tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi.
Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES ha competenza in relazione:
- a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
- b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;
- c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.
I provvedimenti conclusivi dei procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti, al fascicolo informatico d'impresa.
Il fascicolo d'impresa rende disponibili i documenti a tutte le pubbliche amministrazioni interessate.
Fino alla piena operatività dello sportello unico digitale SUD, le domande di autorizzazione unica sono presentate al SUAP territorialmente competente che le trasmette immediatamente alla Struttura di missione ZES secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni.
Coloro che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della Zes unica, presentano la relativa istanza.
La norma precisa che l'autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonche' alla cessazione o alla riattivazione delle attivita' economiche, industriali, produttive e logistiche.
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Tax credit cinema: domande dal 20 novembre
Con Avviso del 15 novembre della Direzione Cinema del Ministero della Cultura si informa della apertura per i Tax credit della sessione ricognitiva per produzione opere cinematografiche, ricerca e formazione, tv/web e videoclip – Anno 2023
Viene precisato che, nelle more della pubblicazione del Decreto del Ministro della cultura, recante "Ulteriori modifiche al decreto ministeriale 4 febbraio 2021 recante Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220" e al fine di avere contezza delle possibili richieste rispetto alle risorse stanziate e per approntare le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle attività istruttorie, si comunica che dalle ore 10.00 del 20 novembre 2023 e fino alla data di chiusura della sessione, che avverrà dopo 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto, sarà possibile presentare – tramite la piattaforma DGCOL – le richieste di credito d'imposta per l'anno 2023 relative alle seguenti linee di intervento:
- TAX CREDIT SVILUPPO OPERE AUDIOVISIVE (TCSF2)
- TAX CREDIT PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA (TCPF2)
- TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV (TCAVTV2)
- TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE WEB (TCAVW2)
- TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE DI RICERCA E FORMAZIONE (TCORF2)
- TAX CREDIT PRODUZIONE DI VIDEOCLIP (TCVC2)
- TAX CREDIT PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA – RICHIESTA DEFINITIVA (TCPF3)
- TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV – RICHIESTA DEFINITIVA (TCAVTV3)
- TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE WEB – RICHIESTA DEFINITIVA (TCAVW3)
- TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE DI RICERCA E FORMAZIONE – RICHIESTA DEFINITIVA (TCORF3)
- TAX CREDIT PRODUZIONE DI VIDEOCLIP – RICHIESTA DEFINITIVA (TCVC3)
Viene precisato che le domande potranno essere inviate per le opere che
- hanno completato le riprese dell'opera, ovvero, con riferimento alle opere di animazione, la lavorazione. Tale requisito dovrà essere comprovato presentando alla DGCA, in sede di richiesta di credito d'imposta, la copia campione, secondo le specifiche previste agli articoli 17, 20 e 21 del D.M. 4/2/2021 e ss.mm.ii. In tale fattispecie, le imprese dovranno presentare esclusivamente la domanda direttamente a consuntivo, detta "Richiesta definitiva" (codice TC3);
- hanno realizzato almeno quattro settimane di riprese o il 50 per cento delle giornate di lavorazione. Tale requisito dovrà essere comprovato presentando alla DGCA, in sede di richiesta di credito d'imposta, la documentazione prevista agli articoli 16, comma 5, e 20, comma 4 del D.M. 4/2/2021 e ss.mm.ii.In tale fattispecie, le imprese dovranno presentare la domanda preventiva e, successivamente, la domanda consuntiva.
Possono, altresì, presentare domanda di credito d'imposta le imprese di produzione che congiuntamente:
- hanno sottoscritto, per l'opera oggetto della domanda di credito d'imposta alla produzione, un accordo avente data certa con un fornitore di servizi di media audiovisivi, come definiti all'articolo 1, comma 3, lettere h) e h-bis) del D.M. 4/2/2021 e ss.mm.ii. e soggetti agli obblighi di cui al Titolo VII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208,
- sono in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal D.M. 4/2/2021 e ss.mm.ii, ivi inclusi quelli previsti agli articoli 16, comma 1, e 20, comma 1, primo periodo. In tale fattispecie, le imprese dovranno presentare la domanda preventiva e, successivamente, la domanda consuntiva.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla consultazione dell'avviso, clicca qui
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Credito d’imposta gas liquefatto: codice tributo
Con Risoluzione n 61 del 10.11.2023 le Entrate istituitscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17
In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “7058” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità – Articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”.
Ricordiamo che con il decreto 23 dicembre 2022, n. 413, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto credito d’imposta.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del citato decreto del 23 dicembre 2022, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.La risoluzione precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del richiamato decreto del 23 dicembre 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
Allegati: -
Bando Disegni+: risorse esaurite in data 8 novembre
Il MIMIT informa che con decreto dispone a partire dall'8 novembre 2023, a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili, la sospensione dei termini per la presentazione delle domande per l'agevolazione del Bando Disegni + 2023 rivolta a supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.
Ricordiamo che le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato in G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013), in base al quale l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un’impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 per le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi).
Il bando precisa inoltre che oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello, così come definito dall’art. 31 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Proprietà Industriale).
Il soggetto gestore della misura è Unioncamere che cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni.
Bando Disegni+ 2023: riepilogo delle regole
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
- a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita nell’allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014;
- b. avere sede legale e operativa in Italia;
- c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;
- d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- f. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- g. essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione.
Il disegno/modello deve essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità.
Bando Disegni+ 2023: l'agevolazione
Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo massimo di euro 60.000,00 (sessantamila) e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio secondo il prospetto sotto riportato.
TIPOLOGIA DI SERVIZIO IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE a. Realizzazione di prototipi € 13.000,00 b. Realizzazione di stampi € 35.000,00 c. Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del disegno/modello e/o per l’utilizzo di materiali innovativi € 10.000,00 d. Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale € 5.000,00 e. Consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello (ai fini della cedibilità del disegno/modello registrato) € 8.000,00 f. Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti) € 2.500,00 Bando Disegni+ 2023: domande dal 7 novembre fino a esaurimento
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.disegnipiu23.it a partire dalle ore 9:30 del 7 novembre 2023 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 9.30 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Attenzione al fatto che, il MIMIT ha informato che in data 8 novemre le risorse risultavano esaurite.
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Fondo Bando Brevetti+: risorse esaurite al 25.10
Con un comunicato del 25 ottobre, il MIMIT informa del fatto che le risorse disponibili, pari a 20 milioni di euro, a causa dell’elevato numero (n.519) di domande presentate tramite lo sportello telematico del soggetto gestore, Invitalia.
In data 4 agosto sono stati pubblicati sul sito del MIMIT i bandi per misure agevolative per le imprese oramia note quali: Brevetti +; Disegni +; Marchi +. il cui soggetto gestore è Invitalia.
Prima di approfondiere la misura "Brevetti+" per la quale le domande di agevolazione partono dal prossimo ottobre, ricordiamo che si tratta di contributi agevolativi alle piccole e medie imprese per favorire:
- la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche,
- la valorizzazione di idee e progetti.
Inoltre per queste misure, nella GU n 162 del 13 luglio, è stato pubblicato il decreto 16 giugno 2023 con la programmazione per l'annualità 2023 al fine di assicurare continuità al sostegno delle piccole e medie imprese con la specifica che sono stati messi a disposizione rispettivamente:
Bando 2023 Brevetti+: obiettivi
Viene pubblicato sul sito del MIMIT in data 4 agosto il bando brevetti + 2023 con avgevolazioni per le PMI in ambito brevetti.
In particolare, con il bando si intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.
Bando 2023 Brevetti+: beneficiari
Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- a) siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2022 ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2022. In entrambi i casi i brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda;
- b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 01/01/2021 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
- c) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 01/01/2021, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, purché la domanda nazionale di priorità non sia stata già ammessa alle agevolazioni Brevetti+ di cui ai precedenti bandi
- Le imprese che soddisfino una delle condizioni di cui ai precedenti 3 punti, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Decreto se, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere iscritte nel Registro delle imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- Non possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese:
- a) escluse dagli aiuti de minimis, ai sensi dell’art.1 del Regolamento CE 1407/2013;
- b) aventi procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.
Bando 2023 Brevetti+: presenta la domanda
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art.5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.ù
Le domande di agevolazioni devono essere compilate esclusivamente tramite la Procedura Informatica e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell'apposita sezione del sito web del Soggetto Gestore e possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 24 ottobre 2023 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 3.
Dell’avvenuto esaurimento delle risorse è data tempestivamente pubblicità, dopo le ore 18.00 del giorno in cui si è accertato l’esaurimento delle risorse, da parte del Ministero, con avviso di chiusura dello sportello da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero e su quello di Invitalia, sulla base dei dati comunicati da quest’ultima.
Bando 2023 Brevetti+: spese ammissibili
Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa.
Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi – esclusa IVA – distinti per Macroarea (di seguito individuate con le lettere A, B e C); ogni Macroarea prevede i seguenti sotto-servizi:
- A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept):
- i. studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto);
- ii. progettazione produttiva,
- iii. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo, anche in un’ottica di incremento del valore del TRL;
- iv. progettazione e realizzazione firmware esclusivamente per le macchine a controllo numerico finalizzate al ciclo produttivo;
- v. analisi e definizione dell’architettura software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto, con esclusione della realizzazione del codice stesso;
- vi. test di produzione; vii. rilascio certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della domanda.
- B. Organizzazione e sviluppo:
- i. organizzazione dei processi produttivi;
- ii. analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali;
- iii. definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.
- C. Trasferimento tecnologico:
- i. predisposizione accordi di segretezza;
- ii. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
- iii. Contratto di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);
Ai fini dell’ammissibilità del progetto di valorizzazione:
- il progetto non può basarsi su un unico servizio;
- nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A;
- gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.
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Voucher consulenza innovazione: pubblicato l’elenco degli esperti
Il MIMIT ha pubblicato il decreto direttoriale del 19 ottobre con la definizione dell’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza per il voucher innovazione
In particolare, è definito l’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza istituito ai sensi del decreto ministeriale 7 maggio 2019 e formato, secondo quanto disposto all’articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale 13 giugno 2023, sulla base delle istanze correttamente compilate e presentate secondo le modalità indicate dallo stesso decreto.
Attenzione al fatto che, l’elenco è consultabile per non più di quaranta (40) giorni sulla piattaforma raggiungibile dalla sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mimit.gov.it) esclusivamente dai soggetti che intendono presentare istanza di agevolazioni e che, a tal fine, effettuano l’accesso alla piattaforma secondo le indicazioni di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto direttoriale 13 giugno 2023.
Il Ministero, in considerazione delle esigenze connesse all’attuazione dello strumento agevolativo, può provvedere alla riapertura dei termini di iscrizione all’elenco. Il Ministero si riserva, altresì, di modificare il suddetto elenco provvedendo alla cancellazione dei soggetti ivi iscritti nel caso di esito negativo dei controlli di cui all’articolo 5 del decreto direttoriale 13 giugno 2023.
L’elenco è costituito e valido per le sole finalità di sostegno delle imprese, previste dall’articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dal decreto ministeriale 7 maggio 2019.Leggi anche Voucher innovazione PMI: via alle domande.
Voucher consulenza innovazione: le regole per iscriversi all'elenco esperti
Ricordiamo che con Decreto Direttoriale del 29 agosto erano stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco MIMIT dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni.
Le domande potevano essere inviate, accedendo alla procedura informatica, entro le ore 17.00 del 5 ottobre 2023.
Viene precisato che i manager qualificati e le società di consulenza già iscritti nel precedente elenco istituito a novembre 2019, erano tenuti, al fine di poter assumere gli incarichi manageriali agevolabili per lo sportello in essere, a presentare nuova istanza di iscrizione secondo le modalità indicate nel decreto direttoriale 13 giugno 2023 ed entro il termine fissato per le ore 17.00 del 5 ottobre 2023.
Le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza,, i cui termini sono stati prorogati con decreto del 29 agosto sono stati definiti dal decreto direttoriale 13 giugno 2023.
Le domande potevano essere inviate, accedendo alla procedura informatica https://padigitale.invitalia.it/, a partire dalle ore 10.00 del 22 giugno 2023 e fino alle ore 17.00 del 5 ottobre 2023.
Voucher consulenza innovazione: che cos'è
La misura Voucher per consulenza in innovazione è l’intervento che sostiene i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale attraverso l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
Viene prevista una dotazione finanziaria stanziata per l’attuazione dell’intervento è pari a 75 milioni di euro.
Voucher consulenza innovazione: i beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al Voucher per consulenza in innovazione le imprese operanti su tutto il territorio nazionale che risultino possedere, alla data di presentazione della domanda nonché al momento della concessione del contributo, i requisiti di seguito indicati:
- qualificarsi come micro, piccola o media impresa ai sensi della normativa vigente;
- non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 “De Minimis”;
- avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
Possono inoltre beneficiare del Voucher anche le reti d’impresa composte da un numero non inferiore a tre PMI in possesso dei requisiti descritti, purché il contratto di rete configuri una collaborazione effettiva e stabile e sia caratterizzato dagli elementi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto 7 maggio 2019.
Voucher consulenza innovazione: spese agevolabili
Si considerano ammissibili al contributo le spese sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete.
Per manager dell’innovazione qualificato e indipendente si intende un manager iscritto nell’apposito elenco costituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy oppure indicato, a parità di requisiti personali e professionali, da una società iscritta nello stesso elenco e che risulti indipendente rispetto all’impresa o alla rete che fruisce della consulenza specialistica.
La consulenza deve essere finalizzata a indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e delle reti attraverso l’applicazione di una o più delle tecnologie individuate tra le seguenti:
- big data e analisi dei dati;
- cloud, fog e quantum computing;
- cyber security;
- integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo-macchina;
- manifattura additiva e stampa tridimensionale;
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
- programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati;
- programmi di open innovation
L’agevolazione è costituita da un contributo in forma di voucher concedibile in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Il contributo massimo concedibile è differenziato in funzione della tipologia di beneficiario:
- Micro e piccole: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro
- Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro
- Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro
Con un successivo provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione, da parte di PMI e reti d’ impresa, delle domande di ammissione al contributo.