• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Agevolazioni per imprese esportatrici: domande per gli alluvionati dal 21.11

    Con comunicato stampa, SIMEST annuncia il lancio di una nuova misura a sostegno delle imprese esportatrici delle aree colpite dalle alluvioni dello scorso maggio per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (all. 1 del DL 61/2023).

    La nuova misura è volta a concedere indennizzi per le perdite di reddito dovute alla sospensione totale o parziale dell’attività calcolata per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento alluvionale nel territorio in cui è localizzata l’impresa.

    “Le aziende potranno richiedere un contributo per un importo massimo di 5 milioni di Euro e potranno accedervi le imprese esportatrici con un fatturato export pari o superiore al 3% rispetto al fatturato totale aziendale.

    Potrà essere riconosciuto fino al 100% del valore della perdita di reddito. Si tratta di un segnale concreto di attenzione del Governo verso le nostre imprese” ha sottolineato il Ministro Tajani nella conferenza stampa che annunciava la misura.

    Tale nuova misura sarà accessibile a tutte le imprese (con eccezione delle aziende operanti nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca) sul portale simest a partire dal prossimo 21 novembre, ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di contributo e l’erogazione dello stesso avverrà nei 10 giorni successivi all’approvazione della stessa da parte del Comitato Agevolazioni, organo presieduto dalMAECI che amministra le risorse utilizzate per la misura.

    Viene precisato che la misura completa l’attuazione del pacchetto speciale di finanza agevolata predisposto dalla Farnesina per sostenere le aziende esportatrici colpite dall’emergenza alluvioni con anche una riserva di 400 milioni di euro a valere sul Fondo 394/81 anch’essa già attiva e volta all’erogazione di finanziamenti a tassi particolarmente agevolati destinati a sostenere il rilancio delle imprese manifatturiere a vocazione internazionale delle aree colpite nonché le aziende della loro filiera produttiva.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Centrali eoliche: come si determina la rendita catastale

    Con Circolare n 28 del 16 ottobre le Entrate superano i chiarimenti precedenti sulle centrali eoliche in ragione delle recenti sentenza della Cassazione sottolineando che la torre eolica va considerata come componente dell'impianto.

    In sintesi, il chiarimento specifica che la torre eolica di sostegno è da considerarsi una componente impiantistica della centrale, visto il rapporto strumentale con la stessa, e non rientra nella determinazione della base imponibile.

    Nel dettaglio, la circolare chiarisce che nella stima della rendita catastale delle centrali di produzione di energia elettrica da fonte eolica non si deve comprendere l’incidenza sulla stessa apportata dalla presenza del palo di sostegno dell’aereogeneratore. 

    Si apporta una rimodulazione del concetto di costruzione, nei casi in cui esso è associato, in modo improprio, ai soli caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare 2/E del 2016. 

    L’associazione del palo a una costruzione ha fatto sì che il suo valore concorresse nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale. 

    L’orientamento della Suprema Corte, riportato nella circolare, risulta pertinente per superare il vecchio orientamento delle Entrate, laddove ha chiarito che la torre eolica assolve la funzione di componente essenziale ed attiva della macchina per generare l’energia elettrica. 

    Le prime decisioni della Suprema corte rinviavano l’accertamento di strumentalità o meno al giudice del merito, mentre le più recenti sentenze hanno previsto che fatte salve eventuali peculiarità costruttive dello specifico impianto, di regola le caratteristiche ordinarie degli impianti eolici sono tali per cui la torre di sostegno partecipa al processo produttivo, senza necessità di rinviare la valutazione al giudice di merito. 

    La Circolare sottolinea che devono considerarsi superate, quindi, le indicazioni fornite dalla circolare n. 27/2016 che annovera tali strutture in ogni caso tra le “costruzioni” che rilevano su tale rendita, prescindendo da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità rispetto al processo produttivo.

    Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le strutture territoriali a riesaminare le eventuali controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l’attività dell’ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad abbandonare la pretesa, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, sempre che non siano sostenibili altre questioni.
    Nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, occorre prendere motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione, qualora non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle spese di lite.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributi alle Scuole: domande di agevolazioni dal 16.10 per acquisto riviste

    Con un avviso il Dipartimento per l'Editoria informa del fatto che dal 16 ottobre 2023 al 16 gennaio 2024 le istituzioni scolastiche possono presentare domanda, per l’anno 2023, per:

    • un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado;
    • un contributo fino al 90 per cento della spesa per l’acquisto di uno o più  abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolti agli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado.

    Contributi Scuole abbonamenti riveste e periodici: la domanda

    La domanda può essere presentata accedendo al SIDI secondo le istruzioni operative fornite dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e l’Orientamento scolastico alle Istituzioni scolastiche con nota 4323 del 16 ottobre che integra la precedente nota 2382 del 21 luglio 2023 e con lo specifico manuale.

    Attenzione al fatto che, costituisce requisito di ammissione la delibera del Collegio dei docenti che individua, nell’ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili ai fini didattici.

    La domanda, firmata digitalmente dal Dirigente scolastico, è indirizzata al Dipartimento per l’informazione e l’editoria e presentata secondo le modalità che verranno indicate, con successiva comunicazione, dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione e del merito. 

    Sono ammesse al contributo le spese per l’acquisto di abbonamenti a testate giornalistiche,periodici, riviste di settore e specializzate, edite sia in formato cartaceo che digitale, che sianoiscritte presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47ovvero al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), di cui all’articolo 1, comma 6, letteraa), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 2491, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile. Sono ammessi più abbonamenti alla medesima testata.

    Ricordiamo che con i decreti del Capo del Dipartimento in data 14 luglio 2023 (bando 2023 comma 389, bando 2023 comma 390) sono stabiliti i requisiti di ammissione, i termini, le modalità di presentazione della domanda e di erogazione dei contributi.

    Sono ammesse ai contributi le spese sostenute e fatturate nell’anno di riferimento dei bandi; pertanto nella domanda possono essere esposte tutte le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 e fatturate entro il medesimo anno.

    Eventuali quesiti o richieste di chiarimento relative ai contributi a favore delle istituzioni scolastiche dovranno essere inoltrati esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla seguente casella di posta dedicata: contributoeditoria.scuole@governo.it

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Reshoring: abbattimento imposte imprese che rientrano in Italia

    Il 16 ottobre il Cdm ha approvato tra le altre, nuove misure per le PMI.

    Come sinteticamente annunciato dal Ministro Urso, a margine della Conferenza stampa successiva alla approvazione dei vari provvedimenti riguardanti la Manovra fiscale 2024, per le imprese:

    “Nel Consiglio dei ministri del 16 ottobre sono state approvate una serie di misure rilevanti, a supporto diretto del sistema produttivo, di chi investe e chi produce in Italia, anche per favorire il reshoring”

    Si tratta in particolare dei provvedimenti contenuti nei decreti:

    • “Anticipazioni Finanziarie”,
    • “Fiscalità internazionale”.

    Reshoring: agevolazione per le PMI

    Il Cdm del 16 ottobre ha approvato disposizioni importanti sul tema del reshoring. 

    Nel dettaglio, si promuove lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, attraverso un incentivo fiscale che consiste:

    • nella non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP 
    • del 50 per cento del reddito imponibile derivante dalle attività d’impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata trasferite in Italia e precedentemente svolte in un Paese estero, diverso da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo. 

    L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i cinque periodi di imposta successivi alla scadenza del regime di agevolazione. 

    Si prevede il recupero del beneficio qualora l’attività economica trasferita, per la quale si è goduto dell’agevolazione, venga successivamente trasferita in uno Stato non appartenente all’Unione Europea e allo Spazio economico europeo durante il periodo in cui si beneficia dell’agevolazione o entro dieci periodi di imposta dal termine del regime di agevolazione.

    Non sono incluse tra le attività agevolabili quelle esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento. 

    Tale limitazione è volta ad evitare che siano agevolate attività già in precedenza esercitate in Italia e trasferite all’estero per poi essere nuovamente trasferite nel territorio dello Stato al solo fine di beneficiare del vantaggio fiscale.

    Manovra fiscale 2023: le agevolazione approvate per le PMI

    Inoltre con il comunicato del MIMIT datato 16 ottobre si rsintetizza che il consiglio dei ministri ha approato anche altre misure per PMI, vediamole.

    Nel dettaglio è rifinanziata per il 2023 la Nuova Sabatini con un credito alle imprese con un’unica tranche.

    Con 50 milioni di euro utilizzabili da subito per il 2023, viene rifinanziata la nuova legge Sabatini. 

    La novità più rilevante di questa misura è che il finanziamento sarà reso fruibile per le imprese richiedenti in un’unica tranche consentendo l’accorpamento delle rate. 

    La misura sostiene gli investimenti in beni strumentali effettuati da micro, piccole e medie imprese facilitando l’accesso al credito con tassi di interesse agevolati.

    Nella Legge di Bilancio sarà poi rifinanziata la legge Sabatini per il 2024.

    In merito al credito d’imposta “ricerca e sviluppo” si consente di allineare temporalmente il sistema di certificazione del credito d'imposta, approvato il 15 settembre scorso e operativo dal prossimo anno, con i termini per il possibile riversamento che vengono prorogati al 30 giugno 2024. 

    In questo modo l'Albo dei certificatori, appena istituto, potrà dare certezza su chi ne abbia davvero diritto.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sport bonus 2023: pubblicato elenco dei beneficiari

    Il 10 ottobre il Dipartimento per lo sport informa della pubblicazione dell’elenco dei soggetti, identificati con il numero seriale, che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro per la realizzazione e/o interventi su impianti sportivi pubblici, che possono usufruire dello Sport Bonus previsto dalla legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614.

    Viene precisato che qualora i soggetti beneficiari riscontrassero delle anomalie nell’elenco pubblicato, è possibile inviare una mail a:

    Alle imprese spetta un credito d'imposta, immediatamente utilizzabile, in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo tramite compensazione, presentando il modello F24 (codice tributo “6892”) esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

    Si ricorda inoltre a tutti i soggetti beneficiari delle erogaizoni liberali che, ai sensi dell’art. 1 comma 626 della legge n. 145/2018, è fatto obbligo di dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici delle somme ricevute e che, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori, devono rendicontare al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.

    Sport bonus 2023: la prima finestra

    Dal 17 agosto era aperta la primafinestra per lo sport bonus 2023.

    Il Dipartimento per lo sport informava del fatto che era stato pubblicato l’elenco dei soggetti, identificati con il numero seriale, che potevano effettuare erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus 2023 – 1°finestra).

    Le imprese indicate nell'elenco erano tenute ad effettuare le erogazioni liberali tra il 17 agosto ed il  13 settembre 2023 tramite:

    • bonifico bancario, 
    • bollettino postale, 
    • carte di debito, carte di credito e prepagate, 
    • assegni bancari e circolari 

    e, sempre entro la stessa data, dovevano inviare la quietanza di pagamento, con causale “sport bonus 2023 – 1^ finestra – (numero seriale assegnato)”, da cui risulti visibile il CRO o il TRN,  a mezzo posta elettronica a: servizioprimo.sport@governo.it inserendo come Oggetto: ”Sport Bonus 2023 – 1^ finestra – (numero seriale assegnato)”.

    Successivamente il Dipartimento provvederà ad inoltrare all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese che hanno effettuato i bonifici secondo le modalità indicate, per il conseguente inserimento nel cassetto fiscale.

    Dopo la conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate, il Dipartimento, il 10 ottobre ha pubblicato l’elenco dei beneficiari del credito di imposta e, decorsi cinque giorni dalla pubblicazione, lo stesso sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

    Attenzione al fatto che, le richieste escluse in questa prima finestra potranno comunque essere presentate all’apertura della seconda del Bando Sport Bonus 2023, che avverrà il 15 ottobre 2023.

    Sport bonus 2023: i requisiti per averlo

    Ricordiamo che la nuova legge di bilancio (legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614)  ha esteso anche per l’anno 2023 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 all’art. 1 commi da 621 a 626.

    Il Dipartimento nell'avviso di apertura della nuova finestra temporale per il bonus ha ricordato i requisiti per averlo, e in particolare:

    • i soggetti che possono effettuare le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro sono esclusivamente le imprese,
    • ad esse è riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari import
    • il limite all’importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2022), 
    • mentre l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 15 milioni di euro per l’anno in corso.

    Anche per il 2023 il procedimento risulta definito dal DPCM del 30 aprile 2019 e prevede l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre. 

    Sport bonus 2023: come richiederlo

    Le domande per la partecipazione allo sport bonus 2023 devono essere presentate tramite l’apposita piattaforma reperibile al seguente link: 

    All’interno della stessa l’utente troverà la “guida alla compilazione” e i riferimenti per l’assistenza tecnica e procedurale.

    Attenzione al fatto che, eventuali richieste di informazione e chiarimenti devono essere inoltrate a:

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto Energia: novità per imprese a forte consumo di energia elettrica

    Pubblicato in GU n 228 del 29 settembre il Decreto Energia con Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

    Ricordiamo che si tratta di una manovra da 1,6 miliardi di euro complessivi.

    Tra le altre misure, con l'art 3 rubricato "Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica si prevede quanto segue.

    Al fine di adeguare la normativa  nazionale  alla  comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  del  clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio  2024, accedono alle agevolazioni  di  cui  al  comma  4,  le  imprese  che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza  di  concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato  un  consumo  annuo  di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano  almeno  uno dei seguenti requisiti:

    • a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione  della  Commissione  europea 2022/C 80/01;
    • b) operano in uno dei settori a rischio  di  rilocalizzazione  di cui all'allegato  1  alla  comunicazione  della  Commissione  europea 2022/C 80/01;
    • c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere  a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023,  delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli  oneri  generali  di  sistema  per  imprese energivore», avendo rispettato i requisiti  di  cui all'articolo  3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

    Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui  al  comma  4 anche  le  imprese  che,  nell'anno  precedente  alla   presentazione dell'istanza  di  concessione  delle  agevolazioni  stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non  inferiore  a 1 GWh e che operino in un  settore  o  sotto-settore  che,  seppur  non ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C  80/01,  sia  considerato  ammissibile  in conformità a  quanto previsto  al  punto  406  della comunicazione medesima. 

    Con decreto del Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per  la presentazione, da parte  delle  imprese  ovvero delle  associazioni  di  categoria interessate,  della proposta  di ammissione  del  settore  o  del sotto-settore ai  sensi  del  punto  406  della  comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. 

    Le imprese di cui ai commi 1  e  2 sono soggette ai  seguenti contributi a copertura degli oneri  generali  afferenti  al  sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

    • a) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  a), nella misura del minor valore tra il 15 per  cento  della  componente degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5  per  cento  del valore aggiunto lordo dell'impresa;
    • b) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  b), nella misura del minor valore tra il 25 per  cento  della  componente degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al sostegno delle fonti rinnovabili di  energia  e  l'1  per  cento  del valore aggiunto lordo dell'impresa;
    • c) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  c), nella misura del minor valore:
      • 1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra  il  35  per  cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema  elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5  per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa;
      • 2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente  degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il  2,5  per  cento  del  valore lordo aggiunto dell'impresa;
      • 3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della  componente  degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il  3,5  per  cento  del  valore lordo aggiunto dell'impresa.

    L'Agenzia nazionale per le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  effettua  i  controlli  per accertare l'adempimento all'obbligo di effettuazione  della  diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema  di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. 

    L'ENEA  effettua altresì controlli per accertare l'attuazione delle misure previste dal secondo periodo del comma  8, collaborando, anche  mediante  lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici –  GSE S.p.A. (GSE) e con l'Istituto  superiore per la  protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle  misure previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma  8. 

    Il GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle  condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli  di  cui  al  presente comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al  Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e  all'Autorità di regolazione  per  energia  reti  e  ambiente  (ARERA). 

    In  caso  di inadempimento agli obblighi di cui al comma 8, l'impresa interessata è tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per  il periodo  di  mancato  adempimento  agli  obblighi medesimi  e  può beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente  articolo esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare  l'importo  stesso. 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus Mezzogiorno: corretta compilazione del Modello CIM23

    Con una faq datata 28 settembre le Entrate replicano ad una impresa che intende inviare nell’anno 2023 due comunicazioni Modello CIM23:

    • la prima per un progetto di investimento per il quale viene chiesto il credito d’imposta ZES, di cui all’art. 5 del decreto-legge n. 91 del 2017;
    • la seconda per un diverso progetto di investimento per il quale viene chiesto il credito d’imposta Mezzogiorno, di cui all’art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015.

    Nella situazione descritta, viene domandato come debba essere compilato il campo 10 (N. progressivo progetto), del rigo A2 del quadro A e visto che le comunicazioni si riferiscono a crediti d’imposta diversi, si domanda inoltre se sia corretto indicare il valore 1 in entrambe le comunicazioni.

    Le Entrate chiariscono che, ciascun progetto d’investimento, deve essere identificato da un valore numerico univoco a prescindere dal credito d’imposta cui si riferisce.

    Ti consigliamo anche: Bonus Mezzogiorno 2023: domande dall'8 giugno   

    Di seguito i dettagli della risposta delle Entrate sulla corretta compilazione del Modello CIM 23.

    Modello CIM23: corretta compilazione in caso di invio di due modelli

    Nel caso di specie prospettato, le entrate specificano che nel caso rappresentato dal contribuente, i progetti d’investimento da esporre nelle due comunicazioni sono diversi e, pertanto, il campo 10 (N. progressivo progetto) del rigo A2 del quadro A deve essere così compilato:

    • nella prima comunicazione va indicato il valore 1
    • nella seconda comunicazione va indicato il valore 2.

    Ciascun progetto d’investimento, quindi, deve essere identificato da un valore numerico univoco a prescindere dal credito d’imposta cui si riferisce.

    Credito d'imposta Mezzogiorno: il modello CIM23

    Ricordiamo intanto che, il modello CIM23 può essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023 da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (di seguito, credito d’imposta Mezzogiorno).

    Il modello va utilizzato anche dai soggetti che, per l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023, intendono accedere:

    • al credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (di seguito, credito d’imposta ZES);
    • al credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (di seguito, credito d’imposta ZLS).

    Il credito d’imposta compete in relazione agli investimenti avviati dal 1° gennaio 2016, per l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023, connessi ad un progetto di investimento iniziale. 

    Per gli investimenti nelle zone economiche speciali e nelle zone logistiche semplificate sono agevolabili gli investimenti avviati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi DPCM istitutivi, rispettivamente, della zona economica speciale e della zona logistica semplificata ovvero dalla data di entrata in vigore delle modifiche ai DPCM istitutivi per gli investimenti che ricadono nelle aree interessate dalle modifiche stesse.

    L’Agenzia delle entrate, sulla base della completezza dei dati esposti nel modello, rilascia in via telematica per ogni comunicazione presentata apposita ricevuta attestante la fruibilità omeno del credito d’imposta.

    Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione diversamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestantela fruibilità del credito d’imposta. 

    Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato, an-che tenendo conto di precedenti compensazioni del credito, risulti superiore all’ammontare indicato nella ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate il relativo modello F24 è scartato.

    Credito d'imposta Mezzogiorno e il modello CIM23: presentazione

    La comunicazione può essere presentata all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni dei beni agevolati, esclusivamente con modalità telematiche:

    • direttamente dal beneficiario;
    • tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario.
    • tramite gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus sponsorizzazioni sportive: domande entro il 29 settembre

    Con un avviso del dipartimento dello sport si informa che dal 1 agosto è aperta la piattaforma per richiedere il credito di imposta per le sposorizzazioni sportive 2022.

    L’articolo 9 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, ha esteso anche per l’anno di imposta 2022, le disposizioni previste dall’articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.

    Credito di imposta sponsorizzazioni sportive 2022: a chi spetta

    Il credito di imposta in esame spetta: 

    • ai lavoratori autonomi, 
    • alle imprese 
    • e agli enti non commerciali 

    che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

    Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.

    Credito di imposta sponsorizzazioni sportive 2022: presenta la domanda

    La domanda di riconoscimento del suddetto contributo deve essere effettuata tramite la piattaforma online:

    Attenzione al fatto che non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diversa da quella prevista e al di fuori dei termini stabiliti.

    Il termine di presentazione delle domande è fissato al 29 settembre 2023.

    Credito di imposta sponsorizzazioni sportive 2023: le novità

    L'avviso del Dipartimento specifica quanto segue.

    Con riferimento alla proroga del riconoscimento del credito d’imposta per il primo trimestre 2023, come previsto dalla legge di bilnacio 2023 (legge n 197 del 29/12/2022 n. 197, art. 1, comma 615) che ha apportato modificazioni  all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si precisa che la relativa procedura di richiesta verrà avviata al termine di quella in oggetto in riguardante il 2022.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Progetti innovativi ricerca industriale: 300 ML in arrivo dal MIMIT

    Con un comunicato stampa del 7 agosto il MIMIT informa di nuove risorse per la ricerca industriale per le imprese del SUD.

    In particolare, si informa del fatto che il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto che assegna 300 milioni di euro a sostegno di progetti innovativi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la competitività delle piccole e medie imprese delle seguenti regioni:

    • Basilicata, 
    • Calabria,
    • Campania, 
    • Molise,
    • Puglia, 
    • Sardegna
    • Sicilia, 

    che facciano utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) e, in particolare:

    • materiali avanzati e nanotecnologia, 
    • fotonica e micro/nano elettronica, 
    • sistemi avanzati di produzione, 
    • tecnologie delle scienze della vita, 
    • intelligenza artificiale, 
    • connessione e sicurezza digitale.

    Progetti innovativi ricerca industriale: 300 ML in arrivo dal MIMIT

    Attenzione al fatto che l’intervento, attivato nell’ambito del Fondo crescita sostenibile, sarà gestito da Mediocredito Centrale,  prevede quanto segue:

    • sarà rivolto a imprese, organismi di ricerca e centri di ricerca
    • prevede, oltre al finanziamento agevolato, la concessione di un contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata sulla base della dimensione dell’impresa proponente: 
      • 35 per cento per le imprese di piccola dimensione;
      • 30 per cento per le imprese di media dimensione; 
      • 25 per cento per le imprese di grande dimensione.

    Il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero con successivi provvedimenti.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    IVA su ristrutturazione vecchio mercato del Comune: chiarimenti

    Con Risposta a interpello n 415 del 3 agosto le Entrate chiariscono quale sia l’aliquota IVA applicabile sia all'intervento di recupero del vecchio mercato di quartiere sia alla realizzazione del nuovo mercato di quartiere da occupare temporaneamente dagli espositori in attesa della ristrutturazione del vecchio mercato.

    L'Agenzia spiega che usufruiscono dell’Iva del 10% le prestazioni di servizio previste dal contratto di appalto stipulato da un Comune per le opere urbanistiche, finanziate con fondi del Pnrr, che prevedono la ristrutturazione del “vecchio mercato” di quartiere e la realizzazione di un “nuovo mercato” . Vediamo il perchè.

    Ristrutturazione del mercato comunale: l'aliquota IVA

    Un Comune fa  presente  che  intende  procedere a una serie di interventi chE  consistono nella ristrutturazione dei mercati di quartiere e di altri edifici appartenenti al patrimonio indisponibile o al demanio comunale, mediante:

    • lo svuotamento dell'intero edificio, 
    • il ripristino  e la sostituzione delle strutture di fondazione, delle  strutture portanti, delle  strutture di copertura,
    • e la modificazione volumetrica per promuovere interventi di rigenerazione urbana,

    tutti finanziati dal PNRR. 

    Il Comune  precisa che intende attuare una trasformazione «mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.  Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento di nuovi elementi ed impianti» 

    Al riguardo, il Comune afferma che per poter intervenire sui mercati di quartiere è necessario costruire delle strutture sostitutive in grado di accogliere fino a 200 operatori commerciali con superfici di vendita dell'ordine di 4 mila mq; in buona sostanza, si devono costruire  nuovi mercati  estinati ad accogliere, per un periodo limitato seppur non di breve durata (ipotizzabile in circa tre anni), non solo gli operatori  commerciali, ma l'intera struttura mercatale nel suo complesso, realizzando quindi una  nuova opera di urbanizzazione secondaria in sostituzione, per tutto il tempo necessario,  della precedente struttura mercatale. 

    Ciò posto, il Comune chiede se sia applicabile l'IVA nella misura agevolata del 10 per cento relativamente ai due seguenti distinti interventi: 

    • a) ristrutturazione edilizia del mercato esistente (di seguito vecchio mercato);
    • b) realizzazione del nuovo mercato (di seguito nuovo mercato),destinato a  ospitare temporaneamente gli operatori del vecchio mercato per tutto il tempo necessario  al completamento dei lavori di ristrutturazione.

    L'agenzia, riguardo al primo quesito, replica che la riduzione dell’aliquota prevista dal numero 127-quaterdecies invocato dall’istante, è applicabile, alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi agli interventi di:

    • restauro e risanamento conservativo,
    • ristrutturazione edilizia,
    • ristrutturazione urbanistica.

    Il beneficio fiscale come chiarito dalla circolare dell’Agenzia n. 2/1994, prescinde dalla tipologia dell’immobile oggetto del recupero. 

    Inoltre, come previsto dal Testo unico dell’edilizia, la ristrutturazione edilizia può comportare anche un aumento della volumetria a condizione che sia finalizzata alla realizzazione di un progetto di rigenerazione urbana. 

    In merito al secondo quesito ricordiamo che in base al numero 127-quinquies, della Tabella A, parte terza, allegata al decreto Iva, l’imposta al 10% può essere applicata, tra l'altro, alle cessioni di “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865”. 

    Secondo il successivo numero 127-septies lo sconto vale anche per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127quinquies”.

    La legge n. 847/1964 che il Tu Edilizia includono i “mercati di quartiere” tra le opere di urbanizzazione secondaria e quindi agevolabili.
    L’Agenzia delle entrate con diversi documenti di prassi, ha  chiarito che le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economica, istruzione, cultura e tempo libero, all’interno di un centro abitato, con lo scopo di migliorare il livello qualitativo di vita dei propri abitanti.
    In sostanza, secondo le finalità della norma, sono agevolabili anche le opere di urbanizzazione che, seppur non necessarie alla soddisfazione dei bisogni primari dei cittadini, sono indispensabili per alzare gli standard qualitativi dei servizi collettivi ricevuti dalla comunità.
    Dall'istanza si evince che l'oggetto del contratto di appalto del Comune comprende sia la ristrutturazione edilizia del “vecchio mercato” e la riqualificazione delle aree adiacenti sia la realizzazione del “nuovo mercato”.
    Pertanto, in base a quanto su esposto, l’Amministrazione finanziaria ritiene che spetti l'aliquota agevo9lata al 10% ad entrambe le opere e nel dettaglio:

    • riguardo al recupero del “vecchio mercato”, può trovare applicazione l’aliquota del 10% ai sensi del citato numero 127-quaterdecies della Tabella A, parte terza, allegata al decreto Iva se rispettate le caratteristiche definite dal Tu Edilia e dalla circolare n. 57/1998, con particolare riferimento al possesso del titolo abilitativo
    • e Iva al 10% anche per la realizzazione del “nuovo mercato” ai sensi del combinato disposto dei numeri 127-quinquies e 127-septies richiamati della Tabella A, parte terza, del decreto Iva. L’agevolazione può essere applicata a prescindere dal fatto che la struttura andrà a ospitare per un periodo limitato di tre anni gli operatori del ''vecchio mercato'' e che al termine del periodo di utilizzo verrà ricollocata in prossimità di un altro e diverso mercato di quartiere per provvedere allo stesso intervento  di  ristrutturazione.  In estrema sintesi, quel che conta è che l’opera risulti di urbanizzazione secondaria, destinata al servizio di zone urbanizzate o da urbanizzare, e che sia diretta a innalzare il livello qualitativo dei residenti di un determinato centro abitato.
    Allegati: