• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Alluvione Emilia: fondo perduto e sospensione pagamenti da SIMEST

    In vigore dal 1 agosto la Legge n 100/2023 di conversione del Decreto Alluvione.

    Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2023, la legge n. 100/2023 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°maggio 2023. 

    Tra le misure previste dalla legge di conversione quella per le imprese esportatrici.

    Alluvione Emilia: a chi spettano i fondi di SIMEST

    SIMEST comunica che è attivo a partire da questa mattina alle ore 9:00 il portale per la presentazione delle domande relative alla richiesta di contributi a fondo perduto riservati alle imprese esportatrici colpite dalla recente alluvione che ha colpito Emilia-Romagna e territori limitrofi.

    Le risorse destinate a ristori per danni materiali subiti su beni mobili ed immobili (es. fabbricati, attrezzature, macchinari, impianti, automezzi e scorte) ammontano a €300 milioni, fondi gestiti da SIMEST per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

    Le domande possono essere presentate direttamente sul portale disponibile all’indirizzo simest.it

    Possono accedere alle risorse micro, piccole e medie imprese nonché le  Mid-Cap che abbiano sede operativa o unità locali nei comuni e nelle frazioni colpite dall’alluvione e che abbiano registrato nell’ultimo esercizio disponibile un fatturato export del 10%.

    In particolare:

    • una quota fino a 30 milioni di euro è riservata alle Micro e Piccole imprese
    • una quota fino a 180 milioni di euro è riservata alle PMI (incluse le Micro e Piccole imprese)
    • una quota fino a 90 milioni di euro è invece riservata alle Mid Cap (un numero di dipendenti oltre le 250 unità e fino a 1.500).

    Ciascuna impresa potrà richiedere un importo massimo fino a 1,5 milioni di euro.

    La concessione dei Contributi sarà disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande con documentazione completa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

    Ti consigliamo anche: Decreto Alluvione Emilia: aiuti alle imprese in vigore dal 1 agosto 

    Alluvione Emilia: sospensione pagamenti SIMEST

    SIMEST dà avvio, per le imprese dei territori colpiti, a una sospensione fino al 31 dicembre 2023 dei pagamenti in quota capitale e interessi su tutti i finanziamenti in essere a valere sul Fondo 394 e sulla misura PNRR-Fondo 394, fermo restando la durata massima del finanziamento originariamente concesso.

    Per accedere alla sospensione è necessario inviare a SIMEST il modulo presente sul sito entro l’8 agosto 2023.

    È inoltre attiva per le imprese colpite la sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° maggio o successivi a tale data.

    Alluvione Emilia: recapiti SIMEST per le imprese interessate ai sostegni

    Per info e contatti SIMEST mette a disposizione delle imprese i seguenti recapiti:

    • Tel. 800.020.030
    • export.emergenza2023@esteri.it
    • info@simest.it
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    Crediti energia e gas 2023 I e II trim: utilizzabili entro il 31.12

    Con Circolare n 24 del 2 agosto le Entrate  forniscono chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas, nonché all’aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per combustione. 

    Come specificato dall'indice si tratta di chiarimenti su:

    • Crediti d’imposta relativi al primo e secondo trimestre 2023,
    • Ulteriori chiarimenti rispetto ai crediti d’imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022,
    • Riduzione aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano usato per combustione – terzo trimestre 2023,
    • Riduzione dell’IVA per le somministrazioni di energia termica e le forniture di servizi di teleriscaldamento – terzo trimestre 2023.

    Vediamo una sintesi di quanto viene riepilogato dalle Entrate tra rimandi a documenti precedenti e conferme.

    Crediti energia e gas 2023: ulteriori chiarimenti sulle proroghe

    Con la Circolare 24 l'agenzia delle Entrate offre un quadro aggiornato delle disposizioni in materia di crediti di imposta per le imprese che consumano energia elettrica e gas, già oggetto di numerosi chiarimenti attraverso risoluzioni e risposte ad interpello. 

    Nel dettaglio, per i crediti riguardanti il primo e il secondo trimestre 2023, viene ricordata la scadenza del 31 dicembre prossimo per il loro utilizzo in compensazione.

    Scade invece il 30 settembre la possibilità di compensare i crediti residui del terzo e quarto trimestre 2022, con data ultima al 18 dicembre 2023 per operare la cessione, mediante comunicazione telematica.

    La circolare, inoltre, ribadisce il chiarimento fornito nella Risposta 355/2023secondo cui il credito di imposta di un trimestre non costituisce sussidio e non influisce sui calcoli per la verifica dei requisiti per la spettanza dello stersso credito del trimestre successivo.

    Inoltre, si ricorda che, per i crediti del terzo e quarto trimestre, che dovevano essere comunicati, a pena di decadenza entro il 16 marzo 2023, vi è la possibilità della remissione in bonis inviando il modello entro il 30 settembre (In proposito leggi anche: Crediti energia e gas: possibile la remissione in bonis.)

    L’Agenzia evidenzia l'ulteriore spettanza della riduzione al 5% dell’aliquota Iva sulle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali disposta dal Dl 57/2023 e riguardante gli importi contabilizzati nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi del trimestre da luglio a settembre 2023.

    Si sttoliena che, qualora le fatture riportino consumi stimati, l’aliquota del 5% si applica anche sui successivi conguagli determinati sulla base dei consumi effettivi riferiti ai tre mesi agevolati, a prescindere dalla data di emissione della fattura.  

    Invece, non beneficiano dell agevolazione Iva le somministrazioni di gas utilizzato per produrre elettricità. 

    Allegati:
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    Digitalizzazione agenzie e tour operator: il codice tributo per F24

    Viene pubblicata la Risoluzione n 47 del 31 luglio con l'istituzione del codice tributo per l'utilizzo del bonus digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator.

    Nel dettaglio per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    Credito di imposta digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator: che cosa è

    Alle agenzie di viaggi e ai tour operator con:

    • Codice ATECO 79.1
    • Codice ATECO 79.11
    • Codice ATECO 79.12

    è riconosciuto un contributo da fruire come credito d’imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti dal 07.11.2021 al 31.12.2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro. 

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. 

    A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.  

    Credito di imposta digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator: la domanda

    Le domande per il credito d’imposta possono essere presentate con le seguenti modalità: 

    • 1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line; 
    • 2) inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda; 
    • 3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale; 
    • 4) caricamento del modulo di domanda di agevolazione debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del richiedente;
    • 5) invio della domanda; 
    • 6) rilascio da parte della piattaforma on line dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo

    La compilazione e l’invio delle domande sono riservati al rappresentante legale del soggetto richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, ovvero avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322. 

    La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, a pena di nullità, dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Il richiedente deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.

    I dati inseriti dal richiedente in fase di compilazione della domanda devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese. Per ulteriori info su DIGITOUR clicca qui e accedi al sito di Invitalia

    Credito d'imposta digitalizzazione agenzie viaggio e tour operator: la normativa

    Dal 12 ottobre 2022 era possibile l'invio delle domande per il credito di imposta digitalizzazione delle agenzia di viaggio e tour operator.

    Ricordiamo che con avviso del 23 settembre il Ministero, ai sensi dell’art. 1, comma 11, dell’Avviso pubblico prot. n. 11677/22 del 14 settembre 2022, comunicava le date di avvio dell’operatività ed accessibilità della piattaforma informatica:

    • a partire dalle ore 12:00 del 05/10/2022 sul sito di Invitalia possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;
    • dalle ore 12:00 del 12/10/2022 sul sito di Invitalia è possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda. Clicca qui per accedere 

    Ricordiamo inoltre che l'avviso n 11677 del 14 settembre 2022  ha previsto la possibilità di presentare le domande per il credito d'imposta digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator. Accedi al sito per tutta la modulistica

    Tra le misure rivolte al settore del turismo previste dal DL n 152/2021 in attuazione del PNRR, vi è questo credito di imposta per favorire la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.  

    La misura nota oramai come DIGITOUR è stata attivata lo scorso 4 marzo 2022

    La dote stanziata per il 2022 era di 18 milioni di euro e ne sono stati assegnati 15, pertanto, dopo l'assegnazione disposta in data 29 giugno con il Decreto 28 giugno 2022 della agevolazione con il relativo Allegato A con l'elenco dei beneficiari., il ministero del Turismo con Decreto del 10 agosto 2022 ha modificato il precedente provvedimento per riaprire i termini per le domande per risorse ancora disponibili.

    In base alle novità ciascun soggetto può presentare una sola domanda di incentivo “in relazione al medesimo intervento di cui all’articolo 4, fermi restando i limiti e le condizioni stabilite dall’articolo 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233”.
    Inoltre, si prevede l’aggiunta di un’informazione nella richiesta del contributo, in cui dovrà essere indicata l’eventuale attribuzione di un precedente credito d’imposta ricevuto in seguito all'avviso n 2613/22 del 18 febbraio recante modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

    Riepiloghiamo le regole della misura agevolativa.

    Allegati:
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    Bonus Adblue imprese di trasporto merci: ecco il codice tributo

    Con Risoluzione ADE n 49 del 31 luglio si istituitsce il codice tributo per l'utilizzo in compensazione con F24 del bonus ADBlue spettante alle imprese del settore trasporto merci per conto terzi.

    Nel dettaglio, è istituito il seguente codice tributo: 

    •  “7051” – denominato “credito d’imposta per l’acquisto del componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione – Articolo 6, comma 3, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”. 

    Viene precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

    Prima di ripilogare tutte le regole, ricordiamo che in attuazione del decreto direttoriale MIT n. 446 del 25 ottobre 2022, come integrato con decreto direttoriale MIT n.192 del 11 maggio 2023, il ministero informava della possibilità per tutte le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, di presentare istanza di ristoro a valere su tale misura, nella piattaforma dedicata, per le spese effettuate nell’ultimo bimestre dell’anno 2022 entro il 7 giugno, per un ristoro per le spese sostenute nell’intero anno 2022 per l’acquisto del componente AD Blue.

    Credito d'imposta acquisto componente Ad blue: che cos'é

    Il Decreto Direttoriale del 27 ottobre 2022 del Ministero delle Infrastrutture disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a euro 29.600.000,00, destinate a promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi in relazione ai maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l’acquisto del componente Ad blue nell’anno 2022, attraverso la concessione di un credito d'imposta nella misura del 15% delle spese sostenute, al netto dell'IVA.

    Con successivo decreto direttoriale n. 460 del 27 ottobre 2022 sono state apportate modifiche all'art. 4 del decreto per consentire la preliminare iscrizione alla piattaforma delle imprese che non lo avessero già fatto per la misura relativa al contributo gasolio.

    Credito d'imposta acquisto componente Ad blue nell’anno 2022: i beneficiari

    I soggetti destinatari delle misure di cui al d.l. n.17 del 1 marzo 2022 sono:

    • le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,
    • iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi 
    • che esercitano, in via prevalente, l’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V. 

    Le risorse sono assegnate agli aventi diritto nella misura del 15 % della spesa sostenuta nell’anno 2022 per l’acquisto del componente Ad blue, impiegato in veicoli, di categoria euro V o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. 

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati.

    Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 

    Credito d'imposta acquisto componente Ad blue nell’anno 2022: presenta la domanda

    La presentazione delle istanze per richiedere il credito d’imposta è avvenuta con una prima fascia temporale, attraverso una piattaforma informatica dedicata dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dalle ore 10:00 del 4 novembre 2022 e fino alle ore 24:00 del 29 novembre 2022.

    Successivamente vi è stata una riapertura della piattaforma con la possibilità di presentare domanda entro il 7 giugno 2023.

    Allegati:
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    Decreto Alluvione: confermata la sospensione rate mutui per le imprese

    La legge n 100/2023 di conversione del Dl n 11/2023 (Decreto Alluvione) pubblicata in GU n 177 del 31 luglio conferma, tra le altre, la sospensione delle rate dei mutui per i soggetti interessati dagli eventi alluvionali degli ultimi mesi.

    Nel dettaglio, l'art 11 comma 1 lette c) prevede che per le societa' e le imprese che, alla data del 1° maggio  2023, avevano la sede legale od operativa o  unita'  locali  nei  territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e  sino  al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi: 

    • il pagamento delle rate dei  mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni  di  credito  agrario  di esercizio e di miglioramento e di credito  ordinario,  erogati  dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo  1°  settembre 1993,  n. 385.
    • analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni  per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili,  anche  parzialmente,  ovvero  beni  immobili  strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale,  agricola  o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si  applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di  locazione  finanziaria aventi per  oggetto beni mobili strumentali  all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

    Inoltre, con il comma 1-bis. si prevede che il comma 1, lettera c), si applica  anche  alle  societa'  e alle imprese che, alla data del  1°  maggio  2023,  avevano  la  sede operativa nei territori delle province di Reggio Emilia,  di  Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini,  per i  quali  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di   emergenza   con   le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio e del 23 maggio 2023. 

    Legge anche Caro Mutui: istruzioni di ABI per affrontarlo.

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    Crediti energia e gas II trim 2023: i codici tributo per i cessionari

    Con Risoluzione n 41 del 7 luglio le Entrate istituiscono i codici tributo per l'utilizzo in compensazione con F24 da parte dei cessisonari dei crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre 2023.

    Ricordiamo che, l’articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.
    Inoltre, per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, con la risoluzione n. 20/E del 10 maggio 2023 sono stati istituiti i necessari codici tributo. 

    Ricordiamo inoltre che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 237453 del 27 giugno 2023 sono state estese le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici. 

    Per gli approfondimenti in merito leggi: Crediti energia e gas II trim 2023: cessione dal 6 luglio.
    Tanto premesso e riepilogato, con la risoluzione in oggetto per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    •  “7751” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34;
    • “7752” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
    • “7753” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
    • “7754” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.


    Allegati:
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    Energia in vetta: domande d’agevolazione dal 3 luglio per le imprese montane

    Dalle ore 12 del 3 luglio le imprese della montagna possono presentare domanda di fondo perduto per le maggiori spese sostenute nella stagiona invernale 2022/2023 (Accedi qui al sito del soggetto gestore Invitalia)

    Ricordiamo che con il DPCM del 24 maggio si pubblicava un avviso con le regole per il sostegno alle imprese nella gestione degli impianti di risalita e delle piste sciistiche.

    In paricolare, l'avviso si rivolge ai soggetti di seguito specificati di cui all’articolo 4 per il sostengo nella gestione e nell’esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, da discesa o da fondo, dotate di impianti di produzione di neve programmata all’interno dei comprensori sciistici del territorio nazionale, con l’esclusione delle Province Autonome di Trento e Bolzano. 

    L’assegnazione delle agevolazioni ha la finalità di sostenere il funzionamento delle infrastrutture sportive per i maggiori costi sostenuti nella stagione invernale 2022/2023 rispetto alla stagione invernale precedente. 

    Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni ammontano a euro 10.802.533,87 a valere sul Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili.

    Il contributo a fondo perduto è concesso:

    • nella percentuale massima dell’80% delle spese ammissibili
    • per un importo non superiore a 70.000,00 euro.

    Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti e nelle disponibilità possono essere concessi a ciascuna soggetto proponente nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento de minimis (Regolamento (UE) n. 1407/2013) e al Regolamento GBER (Regolamento UE n. 651/2014

    Bando Energia in vetta: le imprese beneficiarie

    L'avviso definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per il sostegno alle imprese di ogni dimensione, associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro in possesso dei seguenti requisiti: 

    • a) essere gestori di impianti di risalita e di piste da sci (da discesa o da fondo), aventi rilevanza locale e non, dotate di impianti di produzione di neve programmata; 
    • b) nel caso di imprese, essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di competenza;
    • c) avere sede operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, ad eccezione che nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto previsto dal comma 4; 
    • d) esercitare, in misura anche non prevalente, l’attività identificata dal codice ATECO 49.39.01 (Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano); 
    • e) essere iscritte, nel caso di ASD/SSD senza scopo di lucro, al Registro CONI e/o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN) oppure Discipline Sportive Associazione (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (ETS), iscritte al Registro CIP e/o affiliate a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP), Enti di Promozione Sportiva Paralimpica; 
    • f) avere sede operativa attiva al momento della presentazione della domanda e nelle stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023; 
    • g) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; 
    • h) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa

    Bando Energia in vetta: spese ammissibili

    Sono considerate ammissibili, le maggiori spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 30 aprile 2023 rispetto al periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e il 30 aprile 2022, relativamente alle seguenti tipologie di costi di funzionamento:

    • a) energia elettrica; 
    • b) approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata (ad esclusione del canone di concessione per l’utilizzo dell’acqua, ove dovuto)

    Le spese ammissibili devono essere giustificate con idonea documentazione amministrativa e devono essere: 

    • a) reali ed effettive, cioè comprovate attraverso documenti fiscali idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136; 
    • b) fatturate al soggetto beneficiario entro e non oltre la data di presentazione della domanda e, chiaramente, attribuibili alle tipologie di spesa sopra richiamate e sostenute nella stagione sciistica 2022/2023;
    • c) imputate al netto dell’IVA salvo i casi in cui la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. 

    Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di partecipazione. 

    Bando Energia in vetta: presenta la domanda dal 3 luglio

    Le agevolazioni sono concesse mediante una procedura a sportello, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

    La domanda di partecipazione può essere compilata e presentata dalle ore 12:00 del giorno 30 giugno 2023 (termine prorogato al 3 luglio) deve essere redatta in lingua italiana, e compilata e trasmessa esclusivamente in via telematica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dall’Agenzia Invitalia sul sito istituzionale, nella sezione dedicata alla misura.

    La compilazione e l’invio della domanda di partecipazione sono riservati al rappresentante legale dell’impresa richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, nonché ad eventuali soggetti delegati

    La domanda di partecipazione ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, a pena di nullità, dal rappresentante legale dell’impresa richiedente, la quale deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.

    La domanda di partecipazione può essere compilata e presentata mediante: 

    • a. accesso alla piattaforma informatica dell’Agenzia tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS); 
    • b. inserimento delle informazioni per la compilazione della domanda del contributo a fondo perduto; 
    • c. generazione della domanda di cui al precedente punto b), in formato .pdf, contenente le informazioni e i dati forniti e successiva apposizione della firma digitale del rappresentante legale dell’impresa; 
    • d. trasmissione della domanda attraverso il caricamento in piattaforma del relativo modulo di cui al precedente punto c), unitamente alla documentazione prevista dal presente Avviso.
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus adeguamento registratori di cassa: il codice tributo per F24

    Con Risoluzione n. 35 del 26 giugno le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 17

    Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo: 

    • “7032” denominato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.

    Ricordiamo che con il provvedimento n 231943 del 23 giugno sono state dettate le istruzioni per accedere al bonus pari al 100% della spesa, fino a un massimo di 50 euro per ogni misuratore fiscale.

    Il credito di imposta spetta agli operatori che adeguano i registratori telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati stabilite dal Dl n. 36/2022, che ha previsto una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini.

    Il credito d’imposta spettante in relazione alla spesa sostenuta per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023, degli strumenti  utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi  giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva alla registrazione della fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e al pagamento tracciabile del corrispettivo.

    Leggi: Lotteria istantanea scontrini: entro il 2.10 configurazione modelli dispositivi per approfondimenti sul bonus registratori di cassa.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Crediti energia e gas II trim 2023: cessione dal 6 luglio

    Con provvedimento n 237453 del 27 giugno le entrate estendono ai crediti energia e gas del II trimestre 2023 le modalità di cessione previste per i precedenti crediti e dettate dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022.

    Inoltre, per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta con il presente provvedimento sono approvate le nuove versioni:

    Attenzione al fatto che la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 6 luglio al 18 dicembre 2023. 

    Ricordiamo che l’articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, riconosce alle imprese alcuni crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas e in particolare:

    • a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute;
    • b) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 10% delle spese sostenute; 
    • c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% delle spese sostenute;
    • d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 20% delle spese sostenute. 

    I crediti d’imposta sono utilizzabili:

      1. il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
      2. in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo; 
      3. il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.

    Inoltre, le disposizioni di riferimento prevedono che: 

    • si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi; 
    • le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 

    Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. 

    Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il presente provvedimento le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c) e d), evidenziando, però, la diversa scadenza stabilita dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari. 

    Allegati:
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    Remissione in bonis crediti energia e gas: riapre il canale d’invio

    Con Risoluzione n 27 del 19 giugno le Entrate rispondono ad un dubbio sollevato da un contribuente il quale ha omesso di presentare la comunicazione dei crediti di imposta energia e gas maturati nel 2022.

    Viene ricordato che i beneficiari dei crediti di imposta energia e gas maturati nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, ai fini del loro utilizzo dovevano inviare apposita comunicazione alla agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2023.

    A tal fine l'agenzia aveva pubblicato apposito Provvedimento n 44905 del 16 febbraio con le regole necessarie.

    Ciò premesso, viene chiarito che la mancata comunicazione da parte del beneficiario può essere sanata con l'istituto della Remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.

    ATTENZIONE A seguito di ciò le entrate in data 26 giugno informano della riapertura del canale telematico per l'invio entro il termine della prima dichiarazione utile. 

    Nel caso di specie, secondo quando affermato dall'istante, la comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 non è stata inviata per "mera dimenticanza" e ricorrono tutti i presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta. 

    Inoltre viene specificato che non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

    Si chiede se sia possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis disciplinato dall'art 2 della DL 16/2012.

    L'agenzia osserva come l’adempimento di cui all’art. 1 comma 6 del DL 176/2022  ossia la comunicazione di cui si tratta non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti.

    La sua omissione inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023, e quindi si tratta di un adempimento di natura formale.

    Risulta pertanto applicabile la previsione dell'art 2 comma 1 del DL 16/2012 disciplinante la c.d. “remissione in bonis”, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:

    • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
    • effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
    • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall' art 11 comma 1 del DLgs. 471/97, pari a 250 euro.

    Vi è da precisare però che, considerato i crediti in esame nel caso di specie (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione  entro il 30 settembre 2023 la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.

    Si ricorda inoltre che il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.

    Viene infine precisato che in merito alle modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, la risoluzione segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza stante la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.