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Regolamento delle ZLS: le semplificazioni per le imprese
In GU n 76 del 2 aprile il DPCM del 3 marzo con il Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
La ZLS zona logistica semplificata di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può essere istituita nelle regioni dove sia presente almeno una area portuale con le caratteristiche del regolamento UE n 1315/13 al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti.
La Zona logistica semplificata è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni.
Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate.
Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla
procedura di istituzione delle Zone economiche speciali.
Regolamento delle ZLS: le semplificazioni per le imprese
Il regolamento del 4 marzo reca la disciplina delle Zone logistiche semplificate (ZLS), nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205 del 2017 ed e' adottato al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese gia' operanti, nonche' l'insediamento di nuove imprese.
Il regolamento definisce, in particolare:- a) le modalita' per l'istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali;
- b) la loro durata;
- c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ZLS;
- d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
- e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.
Ai sensi dell'art 12 del regolamento i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche all'interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d'attività o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.
L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.
Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attivita' ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche nell'area ZLS da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
Nel procedimento di autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attivita' da intraprendere nell'area ZLS.La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato dalla regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), ovvero, nelle more della sua istituzione, al SUAP territorialmente competente, che la trasmettono all'Autorita' competente al rilascio, individuata dalla regione secondo quanto previsto dal successivo comma 3, la quale vi provvede in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le norme di maggiore semplificazione previste da leggi regionali.
La regione individua, anche nell'ambito del proprio ordinamento, l'Autorità regionale o locale che provvede al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1.
Le nuove imprese e quelle gia' esistenti, che avviano un programma di attivita' economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale in tutta l'area ZLS, usufruiscono delle seguenti misure di semplificazione:- a) sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali;
- b) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riguardo alla localizzazione ed alla approvazione del progetto delle opere, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta, comunque denominati, la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso di competenza di piu' amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; i termini ivi previsti sono ridotti della meta' e sono altresi' ridotti alla meta' i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990;
- c) i termini di cui alle lettere a) e b) previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali, nonche' di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori e, decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole;
- d) per le imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 64, della legge n. 205 del 2017 in relazione agli investimenti effettuati nelle zone ammissibili agli aiuti a finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3), lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilita'. In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nelle ZLS e nelle ZLS interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione.
La perimetrazione delle zone franche doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.
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Sportello unico digitale ZES: pienamente operativo dal 20 marzo
Con un avviso del 20 marzo 2024 pubblicato sul sito di missione della ZES Unica Mezzogiorno, si informa del fatto che la semplificazione procedurale a disposizione degli imprenditori e l’attenuazione degli oneri a carico dei Comuni sono pienamente operative.
La piattaforma telematica dello Sportello SUD ZES è pienamente operativa e rappresenta l’unico punto di accesso e di avvio dei procedimenti di Autorizzazione Unica ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 del decreto-legge 124/2023.
Lo Sportello opera unicamente in modalità digitale consentendo alle amministrazioni l’accesso e la consultazione via web delle pratiche di competenza e della relativa documentazione e la possibilità di inviare telematicamente allo sportello eventuali risposte o pareri secondo le modalità operative già comunicate.
I SUAP territorialmente competenti potranno, quindi, indirizzare direttamente l’utenza verso lo Sportello Digitale SUD ZES per la presentazione delle domande di Autorizzazione Unica, senza ricorrere ad altri canali di comunicazione.
L'avviso evidenzia anche che viene meno il presupposto di cui all’art. 13 comma 3 del decreto che prevedeva – «nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES» – l'inoltro da parte dei SUAP territorialmente competenti, delle eventuali domande di autorizzazione unica agli sportelli unici, attivati presso i commissari straordinari.
Sportello unico digitale zes unica: che cos’è
Lo Sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, è istituito presso la Struttura di Missione ad opera del Decreto Sud.
S.U.D. ZES ha l'obiettivo di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno.
Al suo interno confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a – ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e gli sono attribuite, nei casi previsti dall’articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
Nell’ambito dell’area della ZES unica il S.U.D. ZES ha competenza in relazione:
- a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
- b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l’intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;
- c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l’ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.
Leggi anche: ZES unica Mezzogiorno: tutte le regole
Sportello unico digitale zes presenta la domanda
Ai fini della presentazione delle domande Presenta qui la domanda occorre accedere al Front Office di compilazione pratiche dello Sportello Unico Digitale ZES, selezionando la regione ove è ubicato il comune di riferimento:
Come specificato dal un comunicato del 1 marzo subito dopo l'attivazione del servizio sono iniziate le domande che a quella data erano già 18.
Sul sito è anche già possibile chiedere informazioni compilando un format: clicca qui.
Inoltre si sta predisponendo una sezione di FAQ specifiche utili a chiarire eventuali dubbi.
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Fondo IPCEI cloud: domande dal 15 marzo
Dal 15 marzo via alle domande per il Fondo IPCEI cloud, le regole nel decreto MIMIT del 29.02.2024.
Nel dettaglio, il MIMIT ha pubblicato il Decreto 28 febbraio con le regole per il riparto delle risorse, i termini e le modalità di attuazione dell’intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell’IPCEI Cloud.
Per la misura agevolativa del Fondo IPCEI sono destinati euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni,00) a valere sulle risorse dell’intervento del PNRR M4C2-I2.1 – Missione 4 “Istruzione, formazione, ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, Investimento 2.1 “Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)”, rese disponibili dall’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale.Possono accedere alle agevolazioni i soggetti nazionali coinvolti nell’ambito dell’IPCEI Cloud autorizzato dalla Decisione della Commissione europea C(2023) 8552 final del 5 dicembre 2023, ammessi al sostegno delle autorità italiane.
In generale sono ammissibili alla misura agevolativa i seguenti soggetti beneficiari:
- a) imprese in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale che sono state ammesse al sostegno delle autorità italiane nella fase di valutazione preliminare e sono individuate dalla decisione di autorizzazione quali destinatarie degli aiuti di Stato approvati per il sostegno alla realizzazione dell’IPCEI Cloud;
- b) organismi di ricerca, rientranti nella definizione prevista dalla disciplina europea degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, partecipanti alla realizzazione dell’IPCEI Cloud e selezionati dal Ministero nella fase di valutazione preliminare e agevolabili ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale, ove presenti
Fondo IPCEI cloud: obiettivi e imprese partecipanti
La Decisione della Commissione europea C(2023) 8552 final del 5 dicembre 2023 ha autorizzato gli aiuti di Stato di sette Paesi (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Ungheria) a sostegno della realizzazione del primo importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) sulle tecnologie per la creazione di una catena del valore europea delle Infrastrutture e Servizi Cloud di nuova generazione, denominato “IPCEI CIS” (anche IPCEI Cloud).
Gli aiuti autorizzati a livello comunitario ammontano a 1,2 miliardi di euro complessivi, e potranno essere accordati dagli Stati membri in favore delle imprese partecipanti alla realizzazione dell’IPCEI Cloud per lo svolgimento delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione fino al 2031, con differenze per ciascuna impresa e Paese.
Partecipano al progetto, ai sensi della citata Decisione di autorizzazione, diciannove imprese; per l’Italia, sono ammissibili alle agevolazioni nell’ambito dell’IPCEI Cloud (IPCEI CIS) cinque imprese e due organismi di ricerca, selezionati a seguito della manifestazione d'interesse.
Fondo IPCEI cloud: domande dal 15 marzo
I soggetti beneficiari della misura devono presentare apposita istanza al Ministero a partire dal 15 marzo e non oltre il 15 maggio 2024, con le modalità indicate sulla pagina del sito del Ministero dedicata all’IPCEI Cloud.
L’istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto beneficiario, deve essere redatta secondo il facsimile di schema cui all’allegato n. 1 e corredata della seguente documentazione:- a) project portfolio approvato, comprensivo del piano finanziario recante il deficit di
finanziamento autorizzato; - b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica dei costi di progetto, secondo il facsimile di schema di cui all’allegato n. 2;
- c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione;
e) dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi a carico del legale rappresentante (e procuratore speciale ove presente) e del titolare effettivo, redatte secondo il modello di cui all’allegato n. 11. Per l’individuazione dei titolari effettivi, sono seguite le indicazioni della circolare 15 settembre 2023, n. 27, richiamata in premessa, e vengono allegati alla domanda di agevolazioni le dichiarazioni rilasciate secondo i modelli indicati dal Ministero nell’allegato n. 11-bis; f) eventuale documentazione a corredo ai fini del rispetto delle condizioni di ammissibilità e finanziabilità delle operazioni, secondo quanto indicato dal Ministero in sede attuativa.
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ZES unica Mezzogiorno: tutte le regole
Dal 1 marzo è attivo lo sportello unico digitale della ZES Unica per il mezzogiorno.
Ricordiamo che il Decreto Sud ha affidato alla Cabina di regia, riunitasi lo scorso 21 febbraio, i compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della ZES Unica.
Vediamo tutte le novità introdotte con la zes unica.
ZES Unica Mezzogiorno dal 2024: che cos'è?
Per Zona economica speciale (ZES) si intende:
- una zona delimitata del territorio dello Stato,
- nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno
- può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.
A partire dal 1° gennaio 2024 viene istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, la c.d. "ZES unica", che ricomprende le seguenti regioni:
- Abruzzo,
- Basilicata,
- Calabria,
- Campania,
- Molise,
- Puglia,
- Sicilia,
- Sardegna.
ZES Unica Mezzogiorno dal 2024: il portale
Si prevede l'istituzione di un portale web della ZES unica che fornirà tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantirà l’accessibilità allo sportello unico digitale, S.U.D ZES.
Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accessibilità allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13.
Accedi qui al portale ZES unica, che attualmente è in fase di aggiornamento a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024.
ZES Unica Mezzogiorno dal 2024: lo sportello unico
Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti e in materia di investimenti di rilevanza strategica nonchè quanto previsto in materia di disciplina del commercio, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 del presente articolo all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizioattività, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.
L'autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonchè alla cessazione o alla riattivazione delle attivita' economiche, industriali, produttive e logistiche.
Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica, dovranno presentare, allo sportello unico digitale, S.U.D ZES, l’istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto
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Contributo 2023 Stampa di periodici diffusi all’estero: domande entro il 31.03
Il Dipartimento per l'editoria con avviso del 26 febbraio informa del fatto che è possibie presentare domanda entro il 31 marzo per il contributo 2023 a sostegno della stampa periodica italiana diffusa all'estero (ex art 15 comma 2 lett b) Dlgs N 70/2017) .
Il contributo vuole sostenere le imprese editrici di periodici italiani all'estero che trattano argomenti di interesse per le comunità italiane, al fine di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nonché la promozione del sistema Italia all'estero.
Vediamo a chi spettano e come presentare domanda.
Contributo 2023 Stampa di periodici diffusi all’estero: i beneficiari
Possono accedere ai contributi le imprese/associazioni che editano:
- periodici editi e diffusi all'estero con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana;
- periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.
Attenzone al fatto che il contributo potrà essere richiesto per una sola testata.
Per avere accesso ai contributi sono necessari:
- anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;
- assenza di situazioni di collegamento o di controllo tra le imprese richiedenti il contributo;
- divieto di distribuzione degli utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con clausola statutaria;
- obbligo di dare evidenza, nell’edizione della testata, del contributo ottenuto negli anni precedenti nonché di altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;
- impegno ad adottare misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesive dell’immagine e del corpo e della donna
e per le imprese che editano i periodici in Italia:
- diffusione prevalente all’estero in misura non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite;
- regolare adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di lavoro e previdenza e dal contratto di lavoro applicato dall’impresa editrice;
- iscrizioni al Registro delle imprese, ove richiesto dalla normativa vigente;
- obbligo degli editori di essere proprietari della testata per la quale si richiede il contributo.
Contributo 2023 Stampa di periodici diffusi all’estero: presenta la domanda
Occorre precisare che:
- per i periodici editi e diffusi all'estero, le domande (e la relativa documentazione) devono pervenire, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del contributo, all'ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente per il luogo della sede legale dell’editore, che provvede a trasmetterle al Dipartimento, e per conoscenza al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il 30 aprile;
- per periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero, le domande (e la relativa documentazione) devono pervenire entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del contributo, al Dipartimento, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: archivio.die@mailbox.governo.it.
Entro lo stesso termine del 31 marzo, deve essere altresì inviato, a cura e spese dell’editore, un campione dei numeri della testata all’indirizzo:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Ufficio per il sostegno all'editoria
Servizio per il sostegno diretto alla stampa
UFFICIO ACCETTAZIONE
Via dell’Impresa 90
00187 – Roma
Accedi qui per tutta la modulistica.
Infine è bene specificare che nel caso di domanda presentata per la prima volta, è necessario inviare anche le copie della rivista relative alle due annualità precedenti a quella della domanda.
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Bonus edilizi: le detrazioni non concorrono a formare l’imponibile
Secondo la massima n 224/2024 pubblicata dalla Associazione nazionale dottori commercialisti:
"Le detrazioni d’imposta concesse all’impresa che sostiene spese per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e ammodernamento di beni immobili sono escluse dalla base imponibile delle imposte dirette. Ai fini fiscali, è irrilevante sia la destinazione – bene strumentale o bene merce – dell’immobile al quale afferiscono, sia la tecnica adottata per la contabilizzazione delle relative detrazioni d’imposta"
Viene chiarito che, le detrazioni d’imposta, in quanto tali, sono sempre escluse dalla base imponibile delle imposte sul reddito dell’impresa. Tale assunto vale tanto per gli immobili strumentali, quanto per quelli merce.
Bonus edilizi: le detrazioni non concorrono a formare l’imponibile
La massima specifica che, anche se l’Oic, nella comunicazione del 3 agosto 2021,aveva qualificato i bonus edilizi come contributi, non cambia la natura tributaria di questi benefici, che rimane quella di una detrazione d’imposta collegata al sostenimento delle spese, quindi una forma di riduzione dell’imposta stessa cui la detrazione riguarda.
Pertanto, da ciò deriva l’irrilevanza della detrazione d’imposta rispetto alla determinazione dell’imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
Dettagliatamente la massima 224 specifica che:
- a) in caso di bene strumentale classificato fra le Immobilizzazioni materiali, e di rilevazione contabile della “detrazione d’imposta” mediante il metodo diretto, il valore fiscale del bene divergerà (in aumento) dal valore contabile dello stesso, per un ammontare corrispondente esattamente al valore della “detrazione d’imposta” imputata a diretta diminuzione del valore contabile del bene. L’impresa ha diritto di eseguire in ciascun periodo d’imposta di ammortamento del bene una variazione in diminuzione dell’imponibile ai fini delle imposte sul reddito determinata in misura pari al prodotto della differenza contabile-fiscale anzidetta per il coefficiente di ammortamento adottato dall’impresa (e comunque nel limite massimo di quello fiscalmente consentito ai sensi del DM 31 dicembre 1988);
- b) in caso di bene strumentale classificato fra le Immobilizzazioni materiali, e di rilevazione contabile della “detrazione d’imposta” mediante il metodo indiretto, il valore fiscale del bene corrisponde al valore contabile dello stesso, con la conseguenza che non si determinano differenze circa la quota di ammortamento contabile e quella fiscalmente deducibile in ciascun periodo d’imposta. L’impresa avrà perciò titolo per effettuare, in ciascun periodo d’imposta, una variazione in diminuzione dell’imponibile ai fini delle imposte sul reddito determinata in misura pari alla quota di “detrazione d’imposta” iscritta fra i proventi (alla voce A.5 del conto economico) in corrispondenza della riduzione del risconto passivo pluriennale;
- c) in caso di bene merce, il valore fiscale del bene diverge (in aumento) dal valore contabile dello stesso, per un ammontare esattamente corrispondente al valore della “detrazione d’imposta” imputata a diretta diminuzione del valore contabile del bene. All’atto della dismissione del bene, l’impresa effettuerà una corrispondente variazione in diminuzione dell’imponibile delle imposte sul reddito.
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Bonus patenti giovani autotrasportatori: stanziati altri 2,4 ML
Il Collegato Fiscale convertito in Legge n 191/2023 pubblicato i GU n 293 del 16 dicembre prevede un incremento del fondo per patenti giovani autisti per l’autotrasporto.
Nel dettaglio, l’articolo 10-quater incrementa per il 2023 il fondo per le patenti dei giovani autisti nell’autotrasporto di 2 milioni e 400 mila euro per il solo 2023.
Il fondo è denominato “Programma patenti giovani autisti autotrasporto” ed è stato istituito nello stato di previsione del MIT dal decreto legge n. 121 del 2021 (poi convertito nella legge n. 156 del 2021).
Il fondo ha una dotazione di:
- 3,7 milioni di euro per l'anno 2022;
- 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
Per il 2023 la dotazione totale risulta elevata a 7,8 milioni di euro.
Si ricorda che il fondo è finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1°luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo pari all'80 per cento della spesa sostenuta e di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra 18 e 35 anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.
Il contributo può essere erogato una sola volta e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.
I criteri e le modalità di concessione del contributo sono stati stabiliti con il Decreto MIT del 30 giugno 2022 ed è gestito su una piattaforma informatica.
Leggi anche: Bonus patenti autotrasportatori: sbloccati altri 520 buoni
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Tax credit videogiochi: domande entro il 22 dicembre
Con un Avviso della Direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura si informa che, a partire dalle ore 10.00 del 16 ottobre 2023 e fino alle ore 23.59 del 22 dicembre 2023 potranno essere presentate, attraverso la piattaforma DGCOL, le richieste preventive di Tax Credit Videogiochi per l'anno 2023 (codice domanda: DOM – TCVG).
Leggi anche: Crediti imposta per cinema, musica e videogiochi
Tax credit videogiochi: i beneficiari
Come specificato nel DM 14/05/2021 sono ammessi ai benefici i produttori di videogiochi:
- a) che hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
- b) che, al momento dell’utilizzo del beneficio, sono soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
- c) che hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori, ciascuno, a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone; d) che sono diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro; e) che sono in possesso di classificazione ATECO 62 o 58.2.
Tax credit videogiochi: tutte le regole
L'avviso precisa che, il plafond delle risorse disponibili per il credito d'imposta spettante ai produttori di videogiochi di nazionalità italiana è di euro 12.000.000.
Attenzione al fatto che, preliminarmente alla compilazione della richiesta di Tax Credit, è necessario:
- effettuare l'iscrizione al portale DGCOL;
- registrare l'anagrafica del soggetto richiedente (NB: l'iscrizione è relativa all'impresa richiedente e deve essere effettuata selezionando l'opzione "Persona giuridica");
- registrare l'opera identificandola quale "Opera a contenuto videoludico" dalla sezione "Crea nuova domanda" (codice domanda: DOM – AOVG);
- effettuare la richiesta della Nazionalità Italiana Provvisoria per l'opera ai sensi del DPCM 11 luglio 2017 e ss.mm.ii. (qui il link al testo consolidato del decreto e delle successive modificazioni). Si ricorda che la richiesta di Nazionalità Italiana Provvisoria può essere effettuata in qualsiasi momento e deve essere trasmessa entro il termine perentorio del giorno precedente l'inizio della lavorazione sul videogioco.
I produttori di videogiochi la cui lavorazione, ad oggi, non è ancora iniziata potranno richiedere la "Nazionalità Italiana Provvisoria" (DOM – NIVG) a cui dovrà fare seguito, successivamente (dopo l'ottenimento della nazionalità italiana provvisoria e dopo il completamento dell'opera), la "Nazionalità Italiana Definitiva" (CONS – NIVG).
I produttori di videogiochi la cui lavorazione è, ad oggi, già ultimata (e che pertanto non sono ammessi a presentare la domanda di Nazionalità Italiana Provvisoria) potranno compilare specificamente la domanda di "Nazionalità Italiana Definitiva in assenza di riconoscimento provvisorio" (DOM – NIDVG).
Alla pagina Materiali utili DGCOL sono disponibili i seguenti manuali:
- il vademecum di benvenuto, per approfondimenti sul funzionamento della piattaforma DGCOL;
- il vademecum per la compilazione dell'anagrafica del soggetto;
- il vademecum per la compilazione della registrazione (anagrafica) dell'opera a contenuto videoludico;
- il vademecum per la compilazione della richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera a contenuto videoludico;
- Il vademecum per la compilazione della richiesta preventiva di tax credit videogiochi;
Per ricevere assistenza o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai punti di contatto, clicca qui, e per eventuali necessità di chiarimenti sull'istruttoria è possibile scrivere all' indirizzo sotto riportato: carla.felli@cultura.gov.it
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Contratti di sviluppo ambiente e turismo: domande dal 4 dicembre
Con Decreto Direttoriale del 15 novembre è disposta la riapertura dello sportello per i contratti di sviluppo sportello dal 4 dicembre.
Nel dettaglio saranno riattivati i seguenti ambiti di agevolazione:
- uno dedicato ai programmi di sviluppo industriale e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii
- l'altro dedicato ai programmi di sviluppo di attività turistiche di cui all’articolo 7 dello stesso decreto.
Contratti di sviluppo: le regole
I contratti di sviluppo riaprono dal 4 dicembre dopo le novità previste dal Decreto MIMIT del 19 aprile.
Il decreto ministeriale 19 aprile 2023 ( clicca qui per approfondire) aggiorna il regime di aiuti inerente al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato e apporta ulteriori modifiche al decreto ministeriale 9 dicembre 2014 in materia di semplificazione del procedimento.
L’aggiornamento riguarda la nuova formulazione dell’articolo 19 bis al fine di integrare un nuovo regime di aiuti in linea con i nuovi Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 485/01 applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Si prevede una diversa modulazione delle agevolazioni concedibili, in funzione della dimensione di impresa e dell’ubicazione dell’intervento.
Al fine della semplificazione dell’iter agevolativo, si introduce una diversa modalità di presentazione delle domande.
Con il DD del 15 novembre si dispone dal 4 dicembre l’apertura di due distinti sportelli agevolativi:
- programmi di sviluppo industriale e di tutela ambientale,
- programmi di sviluppo nel settore turistico.
Ricordiamo che il Contratto di sviluppo rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.
La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili). I
l programma di sviluppo può essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.
Accedi da qui, al sito di Invitalia, soggetto gestore delle misure dei contratti di sviluppo.
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Contributo copie vendute quotidiani e periodici: domande entro il 30.11
Il Dipartimento per l'Editoria ha comunicato, con un avviso del 9 novembre, che:
- dalle ore 10,00 del 10 novembre,
- alle ore 17,00 del 30 novembre 2023.
- è possibile presentare le domande per il contributo rivolto alle imprese editrici di quotidiani e periodici,
previsto per le copie vendute, a valere sul Fondo straordinario per l'Editoria.
Tale contributo è disclinato dall'articolo 3, del DPCM del 28 settembre 2022 recante la ripartizione delle risorse del Fondo medesimo.
Le disposizioni applicative per la fruizione del contributo sono contenute invece nell’articolo 1 del Decreto del 12 settembre 2023.
Contributo copie vendute quotidiani e periodici 2022: i beneficiari
Nel dettaglio l'art. 1 prevede che ai sensi dell’articolo 3, del D.P.C.M. 28 settembre 2022:
- alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici,
- con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico ed in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali,
- è riconosciuto, al fine di sostenere la domanda di informazione,
- un contributo straordinario, per l’anno 2022, pari a 5 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiani e periodici venduti nel corso dell’anno 2021, anche mediante abbonamento,
- a titolo oneroso in edicola o presso punti di vendita non esclusivi.
Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 28 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio:
- a) la sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo;
- b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- c) l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO con le seguenti specificazioni:
- i. per le imprese editoriali di quotidiani: 58.13 (edizione di quotidiani);
- ii. per le imprese editoriali di periodici: 58.14 (edizione di riviste e periodici);
- d) l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- e) l’aver alle proprie dipendenze almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato; f) l’essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.
Contributo copie vendute quotidiani e periodici 2022: la domanda
Le imprese editrici che intendono accedere al contributo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale.
Il termine per l’invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 10 novembre 2023 e il 30 novembre 2023.
La domanda deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, che attesti:
- a) il possesso dei requisiti,
- b) il numero delle copie cartacee vendute in abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, nel corso dell’anno 2021, con l’indicazione dei rispettivi prezzi di vendita;
- c) l’impegno a destinare le somme di cui al contributo al mantenimento della distribuzione di copie cartacee, per favorire la quantità e qualità dell’informazione generale offerta in Italia ed evitare una riduzione della foliazione delle pubblicazioni nonché del livello occupazionale dei giornalisti;
- d) di non aver ricevuto altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che preveda un rimborso per le copie cartacee vendute di quotidiani e periodici;
- e) di non aver ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea e, nel caso, di aver adempiuto all’obbligo di rimborso degli stessi;
- f) che agli atti dell’impresa è conservata la documentazione contabile relativa alle copie vendute secondo le modalità indicate al punto b), la quale dovrà essere esibita su richiesta dell’amministrazione in sede di eventuale controllo;
- g) gli estremi del conto corrente intestato all’impresa richiedente il contributo.
Alla suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere allegato un prospetto analitico, che ne costituisce parte integrante, certificato da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, da cui risultino per la testata o le testate per le quali si richiede il contributo:
- il numero delle copie cartacee vendute nell’anno 2021 e certificate da soggetto abilitato,
- il canale utilizzato,
- il prezzo di vendita.
I dati relativi alle vendite riportati nel prospetto devono trovare corrispondenza con quelli risultanti dalla documentazione contabile.
Acquisite le domande, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a formare l’elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l’importo a ciascuno spettante.
L’elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato all’impresa beneficiaria dichiarato nella domanda.
- dalle ore 10,00 del 10 novembre,