• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sostegno alle imprese per progetti di ricerca industriale: oltre 300 ML dal MIMIT

    Pubblicato in GU n 257 del 3 novembre il decreto del MIMIT del 14 settembre con Procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni, in forma di contributi alla spesa e finanziamenti agevolati, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo.

    L'accesso alle  agevolazioni è regolato da una procedura negoziale che rispetta i criteri di  cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

    In attesa delle regole operative per presentare domanda, vediamo dal decreto le risorse disponibili e i beneficiari della misura.

    Progetti innovativi ricerca industriale: oltre 300 ML in arrivo

    Nel dettaglio, al fine di  sostenere la valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e di accelerare, al contempo, la ricerca collaborativa e il processo di scoperta dinamica e imprenditoriale di nuovi domini di  specializzazione, il decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art.  15  del decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo  2013, le  procedure per la  concessione  ed  erogazione  di agevolazioni, in forma  di contributi alla spesa  e  finanziamenti  agevolati a  valere sulle risorse del FRI.

    Obiettivo è il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di  rilevanza  strategica per  il sistema produttivo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a  individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa.

    Per l'attuazione della misura agevolativa a sostegno di  progetti realizzati interamente nelle regioni meno sviluppate, sono complessivamente rese disponibili, in sede di prima applicazione, le seguenti risorse finanziarie:

    • a) 328 milioni  di  euro  per  la  concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a  valere sulle risorse del FRI Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca»
    • b) 145.439.200,53 europer  la  concessione delle  agevolazioni,  nella  forma   del contributo  diretto  alla  spesa,  a valere sulle risorse rese disponibili a seguito della chiusura dei programmi operativi 2007-2013.

    Risorse ulteriori rispetto alle suddette  possono essere  rese  disponibili  per  la  concessione  delle  agevolazioni, recepite in sede di provvedimento applicativo:

    •  a) con un incremento delle risorse da destinare alla  concessione di finanziamenti agevolati, a valere sulle risorse del FRI
    •  b) con un incremento delle risorse da destinare alla concessione dei contributi alla spesa, in ragione delle risorse rese disponibili dalle regioni, dalle province autonome e da altre amministrazioni pubbliche nell'ambito delle procedure di co-finanziamento

    Fondo Progetti innovativi ricerca industriale: i beneficiari

    Nell'ambito dei progetti ammissibili possono beneficiare delle agevolazioni:

    • a) le imprese che esercitano le attività di cui all’art.  2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
    • b)  le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
    • c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
    • d) i centri di ricerca;
    • e) le imprese agricole che esercitano le attività  di cui all'art. 2135 del codice civile, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2.

    Fondo Progetti innovativi ricerca industriale: i progetti ammissibili

    I progetti ammissibili alle  agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca  industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie  abilitanti fondamentali, riportate in allegato n. 1.

    I progetti  devono  essere  diretti  ad  introdurre significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase di ricerca, e prevedere attivita' strettamente connesse tra  di  loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto.

    Ai  fini  dell'ammissibilità alle  agevolazioni, i  progetti devono:

    • a) essere realizzati dai soggetti beneficiari nell'ambito di una o piu' delle proprie  unita'  locali  ubicate  nel  territorio nazionale,  in coerenza  con  il  territorio  di  competenza dell'intervento agevolativo sulla base dei vincoli di localizzazione previsti dalle fonti di finanziamento utilizzate;
    • b) prevedere spese e  costi  ammissibili  non  inferiori  a  euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e non  superiori  a  euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00);
    • c)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data  di  avvio  del progetto  si  intende  la data  del  primo  impegno   giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro  impegno  che renda irreversibile l'investimento  oppure  la   data   di   inizio dell'attivita' del personale interno, a seconda di  quale condizione si  verifichi prima.  La  predetta  data  di   avvio   deve   essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario,  che  e'  tenuto  a trasmettere, entro trenta giorni dalla stessa data di  avvio  ovvero, qualora il progetto sia stato gia' avviato, entro trenta giorni  dal provvedimento  di  ammissione  di  cui  all'art.  11,  comma  3,  una specifica dichiarazione resa ai sensi degli  articoli  47  e  76  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    • d) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi. Su richiesta motivata del soggetto  beneficiario,  il Ministero puo' concedere una proroga del termine di  ultimazione  del progetto non superiore a dodici mesi, comunque nei limiti previsti in ragione dei vincoli relativi alle fonti di finanziamento utilizzate;
    • e) rispettare  il  principio  DNSH  sulla  base  degli  ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale ed europea;
    • f)  rispettare  tutte  le  ulteriori  condizioni   previste   dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal  Ministero  e  dal provvedimento di ammissione di cui all'art. 11, comma 3.
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Voucher consulenza innovazione: pubblicato l’elenco degli esperti

    Il MIMIT ha pubblicato il decreto direttoriale del 19 ottobre con la definizione dell’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza per il voucher innovazione
    In particolare, è definito l’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza istituito ai sensi del decreto ministeriale 7 maggio 2019 e formato, secondo quanto disposto all’articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale 13 giugno 2023, sulla base delle istanze correttamente compilate e presentate secondo le modalità indicate dallo stesso decreto.
    Attenzione al fatto che, l’elenco è consultabile per non più di quaranta (40) giorni sulla piattaforma raggiungibile dalla sezioneVoucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mimit.gov.it) esclusivamente dai soggetti che intendono presentare istanza di agevolazioni e che, a tal fine, effettuano l’accesso alla piattaforma secondo le indicazioni di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto direttoriale 13 giugno 2023.
    Il Ministero, in considerazione delle esigenze connesse all’attuazione dello strumento agevolativo, può provvedere alla riapertura dei termini di iscrizione all’elenco. Il Ministero si riserva, altresì, di modificare il suddetto elenco provvedendo alla cancellazione dei soggetti ivi iscritti nel caso di esito negativo dei controlli di cui all’articolo 5 del decreto direttoriale 13 giugno 2023.
    L’elenco è costituito e valido per le sole finalità di sostegno delle imprese, previste dall’articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dal decreto ministeriale 7 maggio 2019.

    Leggi anche Voucher innovazione PMI: via alle domande.

    Voucher consulenza innovazione: le regole per iscriversi all'elenco esperti

    Ricordiamo che con Decreto Direttoriale del 29 agosto erano stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco MIMIT dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni.

    Le domande potevano essere inviate, accedendo alla procedura informatica, entro le ore 17.00 del 5 ottobre 2023.

    Viene precisato che i manager qualificati e le società di consulenza già iscritti nel precedente elenco istituito a novembre 2019, erano tenuti, al fine di poter assumere gli incarichi manageriali agevolabili per lo sportello in essere, a presentare nuova istanza di iscrizione secondo le modalità indicate nel decreto direttoriale 13 giugno 2023 ed entro il termine fissato per le ore 17.00 del 5 ottobre 2023.

    Le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza,, i cui termini sono stati prorogati con decreto del 29 agosto sono stati definiti dal decreto direttoriale 13 giugno 2023.

    Le domande potevano essere inviate, accedendo alla procedura informatica https://padigitale.invitalia.it/,  a partire dalle ore 10.00 del 22 giugno 2023 e fino alle ore 17.00 del 5 ottobre 2023.

    Voucher consulenza innovazione: che cos'è

    La misura Voucher per consulenza in innovazione è l’intervento che sostiene i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale attraverso l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

    Viene prevista una dotazione finanziaria stanziata per l’attuazione dell’intervento è pari a 75 milioni di euro.

    Voucher consulenza innovazione: i beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al Voucher per consulenza in innovazione le imprese operanti su tutto il territorio nazionale che risultino possedere, alla data di presentazione della domanda nonché al momento della concessione del contributo, i requisiti di seguito indicati:

    1. qualificarsi come micro, piccola o media impresa ai sensi della normativa vigente;
    2. non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 “De Minimis”;
    3. avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
    4. non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
    5. non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
    6. non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

    Possono inoltre beneficiare del Voucher anche le reti d’impresa composte da un numero non inferiore a tre PMI in possesso dei requisiti descritti, purché il contratto di rete configuri una collaborazione effettiva e stabile e sia caratterizzato dagli elementi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto 7 maggio 2019. 

    Voucher consulenza innovazione: spese agevolabili

    Si considerano ammissibili al contributo le spese sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete.

    Per manager dell’innovazione qualificato e indipendente si intende un manager iscritto nell’apposito elenco costituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy oppure indicato, a parità di requisiti personali e professionali, da una società iscritta nello stesso elenco e che risulti indipendente rispetto all’impresa o alla rete che fruisce della consulenza specialistica.

    La consulenza deve essere finalizzata a indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e delle reti attraverso l’applicazione di una o più delle tecnologie individuate tra le seguenti:

    • big data e analisi dei dati;
    • cloud, fog e quantum computing;
    • cyber security;
    • integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
    • simulazione e sistemi cyber-fisici;
    • prototipazione rapida;
    • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
    • robotica avanzata e collaborativa;
    • interfaccia uomo-macchina;
    • manifattura additiva e stampa tridimensionale;
    • internet delle cose e delle macchine;
    • integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
    • programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati;
    • programmi di open innovation

     L’agevolazione è costituita da un contributo in forma di voucher concedibile in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

     Il contributo massimo concedibile è differenziato in funzione della tipologia di beneficiario:

    • Micro e piccole: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro
    • Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro
    • Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro

    Con un successivo provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione, da parte di PMI e reti d’ impresa, delle domande di ammissione al contributo.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo Bando Brevetti+: risorse esaurite al 25.10

    Con un comunicato del 25 ottobre, il MIMIT informa del fatto che le risorse disponibili, pari a 20 milioni di euro, a causa dell’elevato numero (n.519) di domande presentate tramite lo sportello telematico del soggetto gestore, Invitalia. 

    In data 4 agosto sono stati pubblicati sul sito del MIMIT i bandi per misure agevolative per le imprese oramia note quali: Brevetti +; Disegni +; Marchi +. il cui soggetto gestore è Invitalia.

    Prima di approfondiere la misura "Brevetti+" per la quale le domande di agevolazione partono dal prossimo ottobre, ricordiamo che si tratta di contributi agevolativi alle piccole e medie imprese per favorire:

    • la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche,
    • la valorizzazione di idee e progetti.

    Inoltre per queste misure, nella GU n 162 del 13 luglio, è stato pubblicato il decreto 16 giugno 2023 con la programmazione per l'annualità 2023 al fine di assicurare continuità al sostegno delle piccole e medie imprese con la specifica che sono stati messi a disposizione rispettivamente:

    Bando 2023 Brevetti+: obiettivi

    Viene pubblicato sul sito del MIMIT in data 4 agosto il bando brevetti + 2023 con avgevolazioni per le PMI in ambito brevetti.

    In particolare, con il bando si intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato. 

    Bando 2023 Brevetti+: beneficiari

    Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

    • a) siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2022 ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2022. In entrambi i casi i brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda;
    • b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 01/01/2021 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”; 
    • c) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 01/01/2021, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, purché la domanda nazionale di priorità non sia stata già ammessa alle agevolazioni Brevetti+ di cui ai precedenti bandi 
    • Le imprese che soddisfino una delle condizioni di cui ai precedenti 3 punti, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Decreto se, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
      • a) essere iscritte nel Registro delle imprese; 
      • b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
    • Non possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese: 
      • a) escluse dagli aiuti de minimis, ai sensi dell’art.1 del Regolamento CE 1407/2013; 
      • b) aventi procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.

    Bando 2023 Brevetti+: presenta la domanda

    Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art.5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.ù

    Le domande di agevolazioni devono essere compilate esclusivamente tramite la Procedura Informatica e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell'apposita sezione del sito web del Soggetto Gestore e possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 24 ottobre 2023 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

    Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 3.

    Dell’avvenuto esaurimento delle risorse è data tempestivamente pubblicità, dopo le ore 18.00 del giorno in cui si è accertato l’esaurimento delle risorse, da parte del Ministero, con avviso di chiusura dello sportello da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero e su quello di Invitalia, sulla base dei dati comunicati da quest’ultima.

    Bando 2023 Brevetti+: spese ammissibili

    Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa. 

    Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi – esclusa IVA – distinti per Macroarea (di seguito individuate con le lettere A, B e C); ogni Macroarea prevede i seguenti sotto-servizi: 

    • A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept):
      • i. studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto); 
      • ii. progettazione produttiva,
      • iii. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo, anche in un’ottica di incremento del valore del TRL;
      •  iv. progettazione e realizzazione firmware esclusivamente per le macchine a controllo numerico finalizzate al ciclo produttivo; 
      • v. analisi e definizione dell’architettura software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto, con esclusione della realizzazione del codice stesso; 
      • vi. test di produzione; vii. rilascio certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della domanda.
    • B. Organizzazione e sviluppo:
      • i. organizzazione dei processi produttivi;
      •  ii. analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali;
      • iii. definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.
    • C. Trasferimento tecnologico:
      • i. predisposizione accordi di segretezza;
      • ii. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto; 
      • iii. Contratto di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);

    Ai fini dell’ammissibilità del progetto di valorizzazione: 

    • il progetto non può basarsi su un unico servizio;
    • nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A;
    • gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Agevolazioni imprese marittime: il nuovo incentivo Sea Modal Shift

    “Sea Modal Shift” è il nuovo programma di incentivi destinati alle imprese marittime per ridurre il traffico su strada a vantaggio dell’integrazione del trasporto marittimo a corto-medio raggio nella catena intermodale.

    Il MIT ministero dei trasporti spiega le modalità per richiedre l'incetivo in continuità col precedente regime di aiuti meglio conosciuto come Marebonus. 

    Il comunicato stampa del MIT datato 12 ottobre informa del fatto che le somme disponibili ammontano a:

    • 39 ML di euro per l’anno 2022,
    • 21,5 ML di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,

    e sono stabilite dal decreto interministeriale firmato dai ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

    “Sea Modal Shift”: che cos'è

    Il “Sea Modal Shift” che sostituisce il precedente marebonus è un incentivo che ha l'obiettivo decongestionare la rete viaria e ridurre le impatto del trasporto di merci su gomma, mediante maggior utilizzo di servizi marittimi:

    • Ro-Ro
    • e Ro-Pax

    in arrivo o in partenza da porti italiani verso porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. 

    Tale contribuzione è finalizzata, tramite il sostegno alla domanda di servizi marittimi, allo sviluppo in termini qualitativi e quantitativi dei servizi.

    Su domanda, ai singoli beneficiari è riconosciuto un contributo massimo di 30 centesimi di euro per veicolo per ogni chilometro di percorso stradale evitato, riconosciuti all’esito della rendicontazione a consuntivo.

    “Sea Modal Shift”: le regole per averlo

    Il decreto interministeriale MIT-MEF che stabilisce le modalità di erogazione degli incentivi previsti per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 è in corso di pubblicazione sulla G.U. e sarà disponibile su questo sito non appena avuta notizia dell'avvenuta pubblicazione.
    Si procederà successivamente anche alla pubblicazione del bando recante l'apertura dei termini per la presentazione delle domande e relativa modulistica.

    Ricordiamo che il 20 dicembre 2016 la Commissione Europea aveva approvato il "Marebonus", l'incentivo a sostegno del trasporto merci via mare, inserito nella Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 647 legge 28 dicembre 2015, n. 208) su richiesta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

    Nel tempo la misura di aiuto "Marebonus" viene disciplinata da successivi provvedimenti attuativi aventi come base quelli originariamente concepiti come strumenti di finanziamento per progetti pluriennali di sostegno del trasporto intermodale.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributi alle Scuole: domande di agevolazioni dal 16.10 per acquisto riviste

    Con un avviso il Dipartimento per l'Editoria informa del fatto che dal 16 ottobre 2023 al 16 gennaio 2024 le istituzioni scolastiche possono presentare domanda, per l’anno 2023, per:

    • un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado;
    • un contributo fino al 90 per cento della spesa per l’acquisto di uno o più  abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolti agli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado.

    Contributi Scuole abbonamenti riveste e periodici: la domanda

    La domanda può essere presentata accedendo al SIDI secondo le istruzioni operative fornite dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e l’Orientamento scolastico alle Istituzioni scolastiche con nota 4323 del 16 ottobre che integra la precedente nota 2382 del 21 luglio 2023 e con lo specifico manuale.

    Attenzione al fatto che, costituisce requisito di ammissione la delibera del Collegio dei docenti che individua, nell’ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili ai fini didattici.

    La domanda, firmata digitalmente dal Dirigente scolastico, è indirizzata al Dipartimento per l’informazione e l’editoria e presentata secondo le modalità che verranno indicate, con successiva comunicazione, dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione e del merito. 

    Sono ammesse al contributo le spese per l’acquisto di abbonamenti a testate giornalistiche,periodici, riviste di settore e specializzate, edite sia in formato cartaceo che digitale, che sianoiscritte presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47ovvero al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), di cui all’articolo 1, comma 6, letteraa), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 2491, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile. Sono ammessi più abbonamenti alla medesima testata.

    Ricordiamo che con i decreti del Capo del Dipartimento in data 14 luglio 2023 (bando 2023 comma 389, bando 2023 comma 390) sono stabiliti i requisiti di ammissione, i termini, le modalità di presentazione della domanda e di erogazione dei contributi.

    Sono ammesse ai contributi le spese sostenute e fatturate nell’anno di riferimento dei bandi; pertanto nella domanda possono essere esposte tutte le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 e fatturate entro il medesimo anno.

    Eventuali quesiti o richieste di chiarimento relative ai contributi a favore delle istituzioni scolastiche dovranno essere inoltrati esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla seguente casella di posta dedicata: contributoeditoria.scuole@governo.it

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Centrali eoliche: come si determina la rendita catastale

    Con Circolare n 28 del 16 ottobre le Entrate superano i chiarimenti precedenti sulle centrali eoliche in ragione delle recenti sentenza della Cassazione sottolineando che la torre eolica va considerata come componente dell'impianto.

    In sintesi, il chiarimento specifica che la torre eolica di sostegno è da considerarsi una componente impiantistica della centrale, visto il rapporto strumentale con la stessa, e non rientra nella determinazione della base imponibile.

    Nel dettaglio, la circolare chiarisce che nella stima della rendita catastale delle centrali di produzione di energia elettrica da fonte eolica non si deve comprendere l’incidenza sulla stessa apportata dalla presenza del palo di sostegno dell’aereogeneratore. 

    Si apporta una rimodulazione del concetto di costruzione, nei casi in cui esso è associato, in modo improprio, ai soli caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare 2/E del 2016. 

    L’associazione del palo a una costruzione ha fatto sì che il suo valore concorresse nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale. 

    L’orientamento della Suprema Corte, riportato nella circolare, risulta pertinente per superare il vecchio orientamento delle Entrate, laddove ha chiarito che la torre eolica assolve la funzione di componente essenziale ed attiva della macchina per generare l’energia elettrica. 

    Le prime decisioni della Suprema corte rinviavano l’accertamento di strumentalità o meno al giudice del merito, mentre le più recenti sentenze hanno previsto che fatte salve eventuali peculiarità costruttive dello specifico impianto, di regola le caratteristiche ordinarie degli impianti eolici sono tali per cui la torre di sostegno partecipa al processo produttivo, senza necessità di rinviare la valutazione al giudice di merito. 

    La Circolare sottolinea che devono considerarsi superate, quindi, le indicazioni fornite dalla circolare n. 27/2016 che annovera tali strutture in ogni caso tra le “costruzioni” che rilevano su tale rendita, prescindendo da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità rispetto al processo produttivo.

    Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le strutture territoriali a riesaminare le eventuali controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l’attività dell’ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad abbandonare la pretesa, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, sempre che non siano sostenibili altre questioni.
    Nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, occorre prendere motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione, qualora non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle spese di lite.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Reshoring: abbattimento imposte imprese che rientrano in Italia

    Il 16 ottobre il Cdm ha approvato tra le altre, nuove misure per le PMI.

    Come sinteticamente annunciato dal Ministro Urso, a margine della Conferenza stampa successiva alla approvazione dei vari provvedimenti riguardanti la Manovra fiscale 2024, per le imprese:

    “Nel Consiglio dei ministri del 16 ottobre sono state approvate una serie di misure rilevanti, a supporto diretto del sistema produttivo, di chi investe e chi produce in Italia, anche per favorire il reshoring”

    Si tratta in particolare dei provvedimenti contenuti nei decreti:

    • “Anticipazioni Finanziarie”,
    • “Fiscalità internazionale”.

    Reshoring: agevolazione per le PMI

    Il Cdm del 16 ottobre ha approvato disposizioni importanti sul tema del reshoring. 

    Nel dettaglio, si promuove lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, attraverso un incentivo fiscale che consiste:

    • nella non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP 
    • del 50 per cento del reddito imponibile derivante dalle attività d’impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata trasferite in Italia e precedentemente svolte in un Paese estero, diverso da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo. 

    L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i cinque periodi di imposta successivi alla scadenza del regime di agevolazione. 

    Si prevede il recupero del beneficio qualora l’attività economica trasferita, per la quale si è goduto dell’agevolazione, venga successivamente trasferita in uno Stato non appartenente all’Unione Europea e allo Spazio economico europeo durante il periodo in cui si beneficia dell’agevolazione o entro dieci periodi di imposta dal termine del regime di agevolazione.

    Non sono incluse tra le attività agevolabili quelle esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento. 

    Tale limitazione è volta ad evitare che siano agevolate attività già in precedenza esercitate in Italia e trasferite all’estero per poi essere nuovamente trasferite nel territorio dello Stato al solo fine di beneficiare del vantaggio fiscale.

    Manovra fiscale 2023: le agevolazione approvate per le PMI

    Inoltre con il comunicato del MIMIT datato 16 ottobre si rsintetizza che il consiglio dei ministri ha approato anche altre misure per PMI, vediamole.

    Nel dettaglio è rifinanziata per il 2023 la Nuova Sabatini con un credito alle imprese con un’unica tranche.

    Con 50 milioni di euro utilizzabili da subito per il 2023, viene rifinanziata la nuova legge Sabatini. 

    La novità più rilevante di questa misura è che il finanziamento sarà reso fruibile per le imprese richiedenti in un’unica tranche consentendo l’accorpamento delle rate. 

    La misura sostiene gli investimenti in beni strumentali effettuati da micro, piccole e medie imprese facilitando l’accesso al credito con tassi di interesse agevolati.

    Nella Legge di Bilancio sarà poi rifinanziata la legge Sabatini per il 2024.

    In merito al credito d’imposta “ricerca e sviluppo” si consente di allineare temporalmente il sistema di certificazione del credito d'imposta, approvato il 15 settembre scorso e operativo dal prossimo anno, con i termini per il possibile riversamento che vengono prorogati al 30 giugno 2024. 

    In questo modo l'Albo dei certificatori, appena istituto, potrà dare certezza su chi ne abbia davvero diritto.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sport bonus 2023: pubblicato elenco dei beneficiari

    Il 10 ottobre il Dipartimento per lo sport informa della pubblicazione dell’elenco dei soggetti, identificati con il numero seriale, che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro per la realizzazione e/o interventi su impianti sportivi pubblici, che possono usufruire dello Sport Bonus previsto dalla legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614.

    Viene precisato che qualora i soggetti beneficiari riscontrassero delle anomalie nell’elenco pubblicato, è possibile inviare una mail a:

    Alle imprese spetta un credito d'imposta, immediatamente utilizzabile, in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo tramite compensazione, presentando il modello F24 (codice tributo “6892”) esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

    Si ricorda inoltre a tutti i soggetti beneficiari delle erogaizoni liberali che, ai sensi dell’art. 1 comma 626 della legge n. 145/2018, è fatto obbligo di dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici delle somme ricevute e che, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori, devono rendicontare al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.

    Sport bonus 2023: la prima finestra

    Dal 17 agosto era aperta la primafinestra per lo sport bonus 2023.

    Il Dipartimento per lo sport informava del fatto che era stato pubblicato l’elenco dei soggetti, identificati con il numero seriale, che potevano effettuare erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus 2023 – 1°finestra).

    Le imprese indicate nell'elenco erano tenute ad effettuare le erogazioni liberali tra il 17 agosto ed il  13 settembre 2023 tramite:

    • bonifico bancario, 
    • bollettino postale, 
    • carte di debito, carte di credito e prepagate, 
    • assegni bancari e circolari 

    e, sempre entro la stessa data, dovevano inviare la quietanza di pagamento, con causale “sport bonus 2023 – 1^ finestra – (numero seriale assegnato)”, da cui risulti visibile il CRO o il TRN,  a mezzo posta elettronica a: servizioprimo.sport@governo.it inserendo come Oggetto: ”Sport Bonus 2023 – 1^ finestra – (numero seriale assegnato)”.

    Successivamente il Dipartimento provvederà ad inoltrare all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese che hanno effettuato i bonifici secondo le modalità indicate, per il conseguente inserimento nel cassetto fiscale.

    Dopo la conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate, il Dipartimento, il 10 ottobre ha pubblicato l’elenco dei beneficiari del credito di imposta e, decorsi cinque giorni dalla pubblicazione, lo stesso sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

    Attenzione al fatto che, le richieste escluse in questa prima finestra potranno comunque essere presentate all’apertura della seconda del Bando Sport Bonus 2023, che avverrà il 15 ottobre 2023.

    Sport bonus 2023: i requisiti per averlo

    Ricordiamo che la nuova legge di bilancio (legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614)  ha esteso anche per l’anno 2023 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 all’art. 1 commi da 621 a 626.

    Il Dipartimento nell'avviso di apertura della nuova finestra temporale per il bonus ha ricordato i requisiti per averlo, e in particolare:

    • i soggetti che possono effettuare le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro sono esclusivamente le imprese,
    • ad esse è riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari import
    • il limite all’importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2022), 
    • mentre l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 15 milioni di euro per l’anno in corso.

    Anche per il 2023 il procedimento risulta definito dal DPCM del 30 aprile 2019 e prevede l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre. 

    Sport bonus 2023: come richiederlo

    Le domande per la partecipazione allo sport bonus 2023 devono essere presentate tramite l’apposita piattaforma reperibile al seguente link: 

    All’interno della stessa l’utente troverà la “guida alla compilazione” e i riferimenti per l’assistenza tecnica e procedurale.

    Attenzione al fatto che, eventuali richieste di informazione e chiarimenti devono essere inoltrate a:

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bando Filiere produttive: domande entro il 13 ottobre

    Dalle ore 12 del 28 luglio e fino al 13 ottobe le imprese interessate possono presentare domanda per agevolazione alle filiere produttive.

    Nel dettaglio, con una dotazione di circa 392 ML di euro, è aperto uno sportello per la presentazione di domande per i Contratti di sviluppo dedicato a specifiche filiere produttive: le regole nel decreto 18 luglio MIMIT.

    Contratti di sviluppo Filiere produttive: le risorse

    Alla misura sono complessivamente destinati 391.817.627,41 di euro di cui:

    • 200.000.000 di euro a valere sulle risorse dell’ultima Legge di bilancio (articolo 1, comma 389, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”);
    • 191.817.627,41 di euro quali economie derivanti dalle risorse programmate con la Direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 15 aprile 2020.

    Il MIMIT precisa che la misura si pone in continuità con lo sportello “Competitività e resilienza delle filiere produttive”, attivato nel 2022 con risorse PNRR, disciplinata con Decreto Direttoriale del 25 marzo 2022 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022, pur presentando differenze rispetto al precedente bando.

    Contratti di sviluppo Filiere produttive: beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione che presentino programmi industriali comprendenti progetti di investimento produttivo ed, eventualmente, progetti di ricerca e sviluppo, con l’esclusione, quindi, dei programmi per la tutela ambientale. 

    Gli investimenti devono essere realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle classificate quali “zone a” nell’ambito della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale vigente.

    I programmi potranno essere attuati:

    • da più imprese operanti nella filiera di riferimento;
    • da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza.

    Contratti di sviluppo Filiere produttive: cosa finanzia

    I progetti dovranno riguardare le seguenti filiere produttive:

    1. aerospazio e aeronautica;
    2. design, moda e arredo;
    3. metallo ed elettromeccanica;
    4. chimico e farmaceutico;
    5. gomma e plastica;
    6. alimentare, con riferimento alle sole attività non rientranti nell'ambito della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

    Rispetto al precedente sportello, la ridefinizione delle filiere oggetto di sostegno tiene conto di specifiche dotazioni finanziarie nel tempo assegnate o in via di assegnazione ai Contratti di sviluppo e destinate a specifici settori produttivi.

    I programmi devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi (estendibile di 18 mesi sulla base di motivata richiesta da parte del proponente) ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Soggetto Gestore – Invitalia.

    Contratti di sviluppo Filiere produttive: agevolazioni concedibili

    Le agevolazioni assumono la sola forma del contributo in conto impianti (per gli investimenti produttivi) e del contributo diretto alla spesa (per i progetti di ricerca e sviluppo), con l’esclusione, quindi, del finanziamento agevolato.

    Le agevolazioni dovranno essere concesse entro il termine finale di validità della sezione 3.13 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (31 dicembre 2023). 

    Contratti di sviluppo Filiere produttive: come funziona

    Le imprese devono presentare domanda in via telematica accedendo alla piattaforma predisposta da Invitalia raggiungibile al seguente indirizzo: internet www.invitalia.it, a partire dalle ore 12.00 del giorno 28 luglio 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 13 ottobre 2023.

    Il Soggetto gestore provvede, con congruo anticipo rispetto alla predetta data di apertura dello sportello, a rendere disponibile nel proprio sito internet la modulistica in base alla quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa.

    E' il decreto direttoriale 18 luglio 2023 pubblicato sul sito del MIMIT ha definire termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.
    Infine si sottoliea che per questo sportello è prevista la formazione di una graduatoria per la determinazione dell’ordine di avvio all’istruttoria, basata su specifici criteri di valutazione dei programmi, in ordine di importanza:

    • l’innovatività del programma di sviluppo, con la valorizzazione delle spese in beni strumentali coerenti con il piano Transizione 4.0, rispetto al totale degli investimenti previsti;
    • l’impatto occupazionale connesso al programma realizzato, con particolare riguardo all’impiego di personale in possesso di laurea in discipline di ambito tecnico o scientifico;
    • il coinvolgimento di piccole e medie imprese nel programma di sviluppo.

      Sui contratti di sviluppo ti consigliamo di leggere anche Investimento 5.2 e contratti di sviluppo 2022

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto Energia: novità per imprese a forte consumo di energia elettrica

    Pubblicato in GU n 228 del 29 settembre il Decreto Energia con Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

    Ricordiamo che si tratta di una manovra da 1,6 miliardi di euro complessivi.

    Tra le altre misure, con l'art 3 rubricato "Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica si prevede quanto segue.

    Al fine di adeguare la normativa  nazionale  alla  comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  del  clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio  2024, accedono alle agevolazioni  di  cui  al  comma  4,  le  imprese  che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza  di  concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato  un  consumo  annuo  di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano  almeno  uno dei seguenti requisiti:

    • a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione  della  Commissione  europea 2022/C 80/01;
    • b) operano in uno dei settori a rischio  di  rilocalizzazione  di cui all'allegato  1  alla  comunicazione  della  Commissione  europea 2022/C 80/01;
    • c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere  a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023,  delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli  oneri  generali  di  sistema  per  imprese energivore», avendo rispettato i requisiti  di  cui all'articolo  3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

    Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui  al  comma  4 anche  le  imprese  che,  nell'anno  precedente  alla   presentazione dell'istanza  di  concessione  delle  agevolazioni  stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non  inferiore  a 1 GWh e che operino in un  settore  o  sotto-settore  che,  seppur  non ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C  80/01,  sia  considerato  ammissibile  in conformità a  quanto previsto  al  punto  406  della comunicazione medesima. 

    Con decreto del Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per  la presentazione, da parte  delle  imprese  ovvero delle  associazioni  di  categoria interessate,  della proposta  di ammissione  del  settore  o  del sotto-settore ai  sensi  del  punto  406  della  comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. 

    Le imprese di cui ai commi 1  e  2 sono soggette ai  seguenti contributi a copertura degli oneri  generali  afferenti  al  sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

    • a) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  a), nella misura del minor valore tra il 15 per  cento  della  componente degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5  per  cento  del valore aggiunto lordo dell'impresa;
    • b) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  b), nella misura del minor valore tra il 25 per  cento  della  componente degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al sostegno delle fonti rinnovabili di  energia  e  l'1  per  cento  del valore aggiunto lordo dell'impresa;
    • c) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  c), nella misura del minor valore:
      • 1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra  il  35  per  cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema  elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5  per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa;
      • 2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente  degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il  2,5  per  cento  del  valore lordo aggiunto dell'impresa;
      • 3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della  componente  degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il  3,5  per  cento  del  valore lordo aggiunto dell'impresa.

    L'Agenzia nazionale per le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  effettua  i  controlli  per accertare l'adempimento all'obbligo di effettuazione  della  diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema  di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. 

    L'ENEA  effettua altresì controlli per accertare l'attuazione delle misure previste dal secondo periodo del comma  8, collaborando, anche  mediante  lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici –  GSE S.p.A. (GSE) e con l'Istituto  superiore per la  protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle  misure previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma  8. 

    Il GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle  condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli  di  cui  al  presente comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al  Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e  all'Autorità di regolazione  per  energia  reti  e  ambiente  (ARERA). 

    In  caso  di inadempimento agli obblighi di cui al comma 8, l'impresa interessata è tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per  il periodo  di  mancato  adempimento  agli  obblighi medesimi  e  può beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente  articolo esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare  l'importo  stesso.