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Credito imposta riqualificazione alberghi: pubblicato elenco dei beneficiari in data 30.05
Il Ministero del Turismo informa del fatto che è pubblicato il decreto direttoriale del 30 maggio di autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per le strutture ricettive che hanno presentato istanza in riscontro all’Avviso pubblico del 10 giugno 2022 unitamente all’elenco delle strutture ricettive beneficiarie “Allegato 1”.
Ricordiamo si tratta del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive.
Ai fini della fruizione del credito ricordiamo che è stato istituito con Risoluzione n 70 del 23 novembre 2022 il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta (articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) in F24.
Sostanzialmente il decreto della direzione generale della Valorizzazione e della Promozione turistica autorizza i soggetti riportati nell’elenco allegato, all’utilizzo del credito d’imposta destinato alle strutture recettive per gli interventi di riqualificazione delle strutture stesse, che hanno risposto all’annuncio del 10 giugno 2022 tenuto conto che il credito d’imposta risultante dalle istanze presentate è inferiore alle risorse disponibili complessivamente pari a 380 ML di euro per gli anni 2020 e 2021.
Credito di imposta riqualificazione alberghi: le regole
Con il Decreto del 17 marzo 2022 il MIT, in attuazione di quanto previsto dall'art. 79, DL n. 104/2020, si è provveduto a individuare:
- soggetti beneficiari,
- tipologie di spese agevolabili e relative soglie massime
- nonché le procedure per l’ammissione al beneficio di cui si tratta.
Il MIT con Avviso del 26 maggio 2022 ha dettato le modalità e i termini di presentazione dell’apposita domanda poi modificate con successivo avviso.
Il credito d’imposta in esame, ricordiamolo, è pari al 65% delle spese sostenute per il biennio 2020/2021:
a) manutenzione straordinaria, restauro / risanamento conservativo / ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001;
b) eliminazione delle barriere architettoniche ex DM 236/89, sensoriali e della comunicazione, per la progettazione e realizzazione di prodotti / ambienti / programmi / servizi utilizzabili da tutte le persone, senza necessità di adattamenti o progettazioni specializzate, nonché per la realizzazione di strumenti favorenti la mobilità interna / esterna attraverso la comunicazione, robotica o altri mezzi tecnologici;
c) incremento dell’efficienza energetica;
d) adozione di misure antisismiche ex art. 16-bis, comma 1, lett. b), TUIR;
e) acquisto di mobili e componenti arredo, sempreché:
- sia finalizzato all’incremento dell’efficienza energetica;
- il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’8° periodo d’imposta successivo;
f) realizzazione di piscine termali (per i soli stabilimenti termali);
g) acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento dell’attività termali (per i soli stabilimenti termali).
h) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle predette lett. da a) a g), comprensive delle relazioni / asseverazioni / attestati tecnici, qualora richiesti.
Le domande potevano essere compilate e presentate in via telematica dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022 con le seguenti modalità:
1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line;
2) inserimento di tutte le informazioni richieste per la compilazione della domanda;
3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;
4) caricamento del modulo di domanda di agevolazione di cui all’allegato n. 1 e dei relativi allegativi, di cui al successivo comma 9 debitamente compilato e sottoscritto;
5) invio della domanda;
6) rilascio da parte della piattaforma on line dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo. (SCARICA QUI LA MODULISTICA E LA GUIDA DI COMPILAZIONE)
LA fruizione del credito d’imposta è riconosciuta alle:
- strutture alberghiere,
- agriturismi,
- servizi termali,
- strutture ricettive all’aria aperta
- per le spese sostenute nel periodo 1 gennaio 2020-6 novembre 2021
- per la relativa riqualificazione e accessibilità
Credito di imposta riqualificazione alberghi: il codice tributo per F24
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “6991” – denominato “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta – art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro del Turismo del 17 marzo 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
Allegati: -
Credito di imposta imprese gasivore: spetta anche con contratto a prezzo bloccato
L'agenzia delle entrate con Risposta a interpello n 316 dell' 8 maggio 2023 ha chiarito dubbi sulla spettanza del credito di imposta per le imprese gasivore.
In particoalre in merito al requisito dell'incremento del trenta per cento in caso di contratto di fornitura a prezzo fisso si chiarisce che il parametro sul beneficio non guarda al singolo contratto e se il prezzo del gas utilizzato dall’impresa non aumenta il credito d’imposta spetta lo stesso se l'impresa ha stipulato un contratto che ripara da eventuali aumenti dei prezzi.
La società istante intenderebbe accedere, per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022, al credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale, previsto in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, e afferma di essere, ai fini del sopra citato credito d'imposta, un'impresa a forte consumo di gas naturale come da definizione di cui alla normativa.
Osserva come la normativa che disciplina tale incentivo disponga che lo stessi spetti a condizione che il prezzo del gas naturale, determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito nel trimestre precedente a quello oggetto dell'agevolazione un incremento maggiore del 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019.
Premesso quanto sopra, la società sottolinea che per il 2022 ha in essere con il proprio fornitore di gas naturale un contratto in base al quale è stato definito un prezzo fisso dello stesso e, in ragione di tale contratto a prezzo fisso stipulato col fornitore, non ha subìto un incremento maggiore del 30 per cento, rispetto ai medesimi trimestri del 2019 del prezzo del gas naturale effettivamente sostenuto dall'Istante per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022
La Società, pertanto, chiede se la circostanza di fatto che il prezzo effettivo del gas naturale versato per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022 non abbia subito un incremento maggiore del 30 per cento rappresenti motivo di inammissibilità al credito d'imposta in oggetto, ponendosi il dubbio se la verifica dell'incremento di almeno il 30 per cento sopra citato debba avere a riguardo il prezzo di riferimento del gas naturale pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) e/o il prezzo effettivo del gas naturale versato dal contribuente.
Facendo riferimento al caso concreto descritto dalla società istante l'agenzia sottolinea come le disposizioni che regolano l'agevolazione in esame individuano espressamente come condizione di accesso la circostanza per cui ''il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'…, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al … per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019'' (misura modificata nel corso del tempo, come sopra descritto nel dettaglio).
Il legislatore, dunque, ha individuato come indicatore del prezzo di riferimento del gas naturale un ammontare calcolato in base alla ''media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME)''.
Sulla base di tale scelta, il calcolo dello scostamento che dimostra l'esistenza di un incremento del predetto valore (modificato nel tempo sulla base delle disposizioni sopra descritte), non contiene alcun rinvio al costo effettivamente sostenuto dalle imprese gasivore, e deve essere operato avendo riguardo forfetariamente:
- alla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), relativa al periodo di riferimento delle singole disposizioni agevolative;
- al (medesimo) prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Alla luce di quanto appena descritto, l'Istante dovrà fare riferimento al criterio di confronto stabilito dalle singole disposizioni pro tempore vigenti, senza in alcun modo rilevare la circostanza che il suo specifico contratto di fornitura del gas naturale sia stato stipulato ad un prezzo fisso nel periodo di riferimento del credito qui in esame.
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Credito zone logistiche semplificate: il codice tributo per F24
Con Risoluzione n 25 del 24 maggio viene istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Ricordiamo che esse godono di agevolazioni fiscali proprie e delle agevolazioni fiscali previste per le ZES.
L’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede benefici fiscali e altre agevolazioni e semplificazioni in favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS).
Il comma 64 del citato articolo 1 estende a tali imprese la possibilità di fruire delle agevolazioni e semplificazioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto- legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 previste per le ZES Zone economiche semplificateVisto il rinvio operato dal predetto comma 64, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022 sono state definite le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito in parola, prevedendo l’utilizzo del modello approvato con precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 e successive modifiche.
Il credito d'imposta di cui si tratta è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 è istituito il seguente codice tributo:- “6859” denominato “credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”
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ZFU Sisma Centro Italia: domande di agevolazione fiscale entro il 24 maggio 2023
Con Circolare del 31 marzo il MIMIT fissa le regole per le agevolazioni in favore:
- delle imprese
- dei titolari di reddito di lavoro autonomo
- localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 nei comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
Ricordiamo che le istanze potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 24 maggio 2023, esclusivamente tramite procedura informatica all'indirizzo:
http://agevolazionidgiai.invitalia.it/.
Si pubblicano chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sullo stanziamento per l’annualità 2023 previsto dall’articolo 1, comma 746, della legge 29 novembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023)
Ricordiamo che la legge di bilancio 2023 ha modificato l’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Alla luce di tali modifiche, le esenzioni di cui all’articolo 46, finora riconosciute e non fruite per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, sono estese anche per il 2023.
Per la concessione delle agevolazioni nella zona franca urbana sono disponibili le risorse stanziate, per l’annualità 2023 pari, al netto degli oneri per la gestione degli interventi, a euro 58.800.000,00.
Zone ZFU Centro Italia bando 2023: i beneficiari e gli esclusi
Possono beneficiare delle nuove agevolazioni:
- le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo,
- regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2021,
- già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero.
Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:
- svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007, come risultante dal certificato camerale e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016;
- alla data di pubblicazione della presente circolare, hanno fruito delle predette agevolazioni in misura inferiore o uguale al 30% (trenta percento) dell’aiuto complessivamente ottenuto;
- alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, ivi incluse quelle di cui all’articolo 46, del decreto-legge 50/2017.
Attenzione al fatto che ai fini dell’accesso alle nuove agevolazioni, i soggetti interessati devono confermare, in sede di presentazione dell’istanza il mantenimento dei pertinenti requisiti di cui alle circolari attuative n. 99473 del 4 agosto 2017, n. 144220 del 5 marzo 2018, n. 243317 del 6 giugno 2019, n. 100050 del 29 marzo 2021 e n. 120680 del 28 marzo 2022, già dichiarati in occasione dei precedenti bandi, così come eventualmente variati o aggiornati per effetto di comunicazioni di variazione trasmesse al Ministero e da questo approvate.
Zone ZFU Centro Italia bando 2023: presenta la domanda
Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 2 maggio 2023 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2023:
- Scarica qui il modello
- tramite la procedura informatica che prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi, ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Il rappresentante legale dell’impresa o il lavoratore autonomo, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.
Accedi qui al sito MIMIT per ulteriori dettagli
Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.
Si evidenzia che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.
Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.
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Agevolazioni PMI Mezzogiorno: 400 ML in arrivo
Con un avviso del 19 maggio il MIMIT informa della firma da parte del Ministro Adolfo Urso del decreto che istituisce un nuovo bando per rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI dei territori delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).
Dalle parole dello stesso Ministro si evince l'obiettivo dello stanziamento: “Con lo stanziamento di questi nuovi fondi intendiamo sostenere gli investimenti, realizzati dalle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, in progetti innovativi in grado di assicurare una crescita sostenibile e un più forte risparmio energetico. Temi sempre più urgenti anche alla luce del raggiungimento di obiettivi climatici e ambientali non più rinviabili.”
Il decreto prevede lo stanziamento di 400 milioni di euro dal Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” (PN RIC 2021-2027).
Viene specificato che, obiettivo della misura è sostenere il processo di transizione delle piccole e medie imprese nelle regioni del Mezzogiorno mediante l’incentivazione di investimenti imprenditoriali innovativi, che facciano ampio ricorso alle tecnologie digitali, secondo il Piano Transizione 4.0.
Agevolazioni PMI Mezzogiorno: i progetti finanziabili con 400 ML
Il Ministero anticipa che, per avere accesso all’incentivo i progetti presentati dovranno prevedere l’utilizzo di tecnologie abilitanti (per esempio cloud, realtà virtuale) destinati:
- all’ampliamento della capacità produttiva,
- alla diversificazione della produzione,
- alla realizzazione di nuovi prodotti,
- o alla modifica del processo di produzione già esistente o alla realizzazione una nuova unità produttiva.
Ai fini della valutazione della finanziabilità, sono riconosciuti significativi anche i punteggi premiali per:
- i progetti aventi ad oggetto l’efficientamento energetico dell’impresa e che consentano un risparmio energetico almeno pari al 5%, nonché per quelli finalizzati a introdurre nel processo produttivo soluzioni legate all’economia circolare.
- i progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici individuati dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020,
- ovvero per le PMI che abbiano aderito ad un sistema di gestione ambientale o di efficienza energetica o che siano in possesso di una certificazione ambientale di prodotto.
Nuovo bando per PMI Mezzogiorno: requisiti dei progetti
Si sottolinea che, i progetti dovranno prevedere spese ammissibili
- non inferiori complessivamente a euro 750.000,00,
- non superiori a euro 5.000.000,00,
- ed essere realizzati nelle regioni del Mezzogiorno.
L’incentivo pubblico potrà coprire fino al 75% dalle spese ritenute ammissibili con un’agevolazione articolata in un contributo e in un finanziamento agevolato. A breve le regole attuative.
Leggi anche: Agevolazioni PMI: investimenti sostenibili 4.0
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Crediti energia e gas II trimestre: i codici tributo per F24
Con risoluzione n 20 del 10 maggio le Entrate istituiscono dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale – secondo trimestre 2023 riconosciuti dall’articolo 4 del Dl n. 34/2023.
L'agevolazione prevede un contributo straordinario per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2023, secondo le seguenti percentuali:
- 20% per le imprese a forte consumo di energia elettrica (anche se destinata all’autoconsumo),
- 10% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica,
- 20% per le imprese a forte consumo di gas naturale
- e 20% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei bonus la risoluzione odierna ha istituito i seguenti codici tributo:
- “7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”
- “7016” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”
- “7017” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34”
- “7018” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
Leggi anche: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per I Trim 2023 sullo stesso argomento
Allegati: -
Credito ZES: non spetta agli immobili già usati
Con Risposta n 310 del 3 maggio 2023 le entrate chiariscono che il credito d'imposta ZES si applica agli immobili nuovi e non spetta se si tratta di beni già utilizzati dall'azienda. Vediamo i dettagli.
L'istante, con riguardo al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 ''credito d'imposta ZES'', riferisce di aver acquistato nel 2021, dalla curatela fallimentare di una S.r.l., tutto il compendio industriale relativo all'attività esercitata dalla fallita società.
L'opificio industriale era già condotto dal 2015, in forza di un contratto di affitto d'azienda, dall'Istante stessa.
La parte che compone il compendio, acquistato e adibito all'attività industriale, consta delle seguenti porzioni immobiliari:
- 1) capannone industriale destinato ad area lavorazione a piano terra;
- 2) palazzina destinata a uffici e servizi (bagni e spogliatoi);
- 3) area pertinenziale scoperta su cui insistono una pesa a ponte e un impianto di trattamento e depurazione delle acque.
- «Il compendio industriale e immobiliare acquistato» riferisce l'Istante «è sito nel territorio in parte rientrante in area ZES …».
La Società, dopo l'acquisizione del predetto compendio, ha effettuato l'acquisto di nuovi impianti e di beni strumentali che hanno comportato anche l'esecuzione di lavori edili all'interno del capannone come di seguito specificati:
- 1) riparazione e impermeabilizzazione del tetto del capannone in economia (periodo luglio agosto 2021) con acquisto di lamiere;
- 2) scavi per interramento;
- 3) rifacimento dei piani calpestio;
- 4) scavi;
- 5) scavi per strutture per il montaggio di un nuovo impianto di abbattimento fumi;
- 6) scavi per rifacimento della rete elettrica
L'Istante chiede se può fruire del credito d'imposta ZES relativamente al costo sostenuto per il compendio immobiliare e per i descritti lavori edili, anche se lo stesso compendio immobiliare non possiede il requisito della ''novità'', come previsto dalla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208), richiamata dall'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 91 del 2017 in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES e le cui disposizioni sono applicabili esclusivamente «in quanto compatibili».
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito d’imposta ZES, si applica agli immobili nuovi come previsto dal comma 98 dell’art. 1 della L. 208/2015
Conseguentemente, come chiarito dalla Circolare n 36/2016 l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
Secondo l’Agenzia, il requisito della novità deve caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito d’imposta ZES e nel caso di specie, l’acquisto del compendio immobiliare non è quindi agevolabile in quanto riferito a un compendio carente del requisito della novità.
In caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, chiarisce l'agenzia, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento.
In caso invece di interventi di ampliamento su beni immobili (di per sé) dotati del requisito della novità, il beneficio in questione spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell’immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.
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Fondo siti UNESCO: elenco dei progetti beneficiari
Viene pubblicato il decreto del 13 aprile del Turismo con l'elenco dei nuovi ammessi al fondo per i comuni a vocazione turistica ubicati dei territori UNESCO.
In particolare, si comunica che sono stati ammessi a finanziamento i Progetti di cui alle domande relative all’ “Avviso pubblico riguardante l’individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO patrimonio dell’umanità e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell’UNESCO” come da decreto:
- progetto denominato “Napoli CultourTech 2022” presentato dal Comune di Napoli, per il sito UNESCO Centro storico di Napoli, CUP B69I22001110001. Importo complessivo euro 2.027.884,87;
- progetto denominato “Progetto valorizzazione e promozione turistica digitale, di marketing strategico, immagine e comunicazione Pesaro Città UNESCO” presentato dal Comune di Pesaro, in qualità di Città creativa della musica, CUP D71C22000640005. Importo complessivo euro 164.700,00;
- progetto denominato “UNESCOast – Amalfi Coast UNESCO Heritage” presentato dal Comune di Positano, quale Capofila dell’aggregazione dei Comuni di Positano, Furore, Maiori, Cetara, Ravello, Vietri sul Mare, Cava de' Tirreni, Conca dei Marini, Minori, Amalfi, Scala, Praiano e Atrani, per il sito UNESCO Costiera Amalfitana, CUP D61J22000100001. Importo complessivo euro 1.140.238,00;
Le domande era state presentare relativamente all'avviso del 2 settembre con il quale il Ministero del Turismo riapriva dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione per i comuni a vocazione turistica ubicati nei territori UNESCO.
Ricordiamo che il fondo ha l’obiettivo di sostenere la ripresa del settore turistico particolarmente colpito dalla crisi generata dalla pandemia di Covid-19 nei Comuni caratterizzati da spiccata vocazione turistico-culturale. Tutte le regole della agevolazione nell'avviso pubblico del 4 marzo 2022.
Fondo in favore dei Comuni a vocazione turistica: riepilogo delle regole
I comuni destinatari possono presentare i progetti e le idee progetto tramite la piattaforma informatica dedicata:
- Avviso del Responsabile Unico del Procedimento prot. 7534/22 del 10/06/2022
- Format utile alla presentazione delle proposte delle idee progetto
Il "Fondo in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità”, noto come “Fondo siti UNESCO e città creative” ha una dotazione finanziaria complessiva di 75 milioni di euro.
È necessario che i comuni siano classificati in base alla “vocazione turistica” attraverso i codici letterali e le definizioni stabilite dall’ISTAT e riportate sul portale dell’ente.
I comuni devono anche aver subìto una riduzione delle presenze turistiche nell’anno 2020, rispetto al 2019, certificata dalle statistiche ISTAT sugli arrivi e le presenze turistiche nei comuni italiani.
Fondo in favore dei Comuni a vocazione turistica: i progetti ammissibili
Gli interventi per i quali è possibile presentare domanda di finanziamento devono essere finalizzati alla valorizzazione del sistema turistico locale e del sito UNESCO di riferimento, in coerenza con la relativa programmazione regionale.
Per “interventi di valorizzazione del sistema turistico locale e del sito UNESCO di riferimento” devono intendersi:
- siti turistici:
- i) infrastrutture dedicate all’accoglienza turistica (infopoint, centro visita, ecc.);
- ii) sentieri, ciclabili, ecc.
- iii) spazi e luoghi che danno visibilità alle risorse del territorio; si intendono ricompresi nei siti ammissibili:
- iv) monumenti naturali;
- v) aree che ricadono in parchi, riserve, aree protette, siti della Rete natura 2000 (SIC e ZPS);
- vi) oasi di associazioni ambientaliste;
- interventi materiali e immateriali, di cui al successivo comma 2, realizzati nei centri storici, turistici e naturalistici. A favore del medesimo sito possono essere realizzati più interventi purché distinti e dotati di un’autonomia funzionale (es. realizzazione di una attività di riqualificazione di un bene per finalità turistiche relative al sito; iniziativa promozionale di marketing per la diffusione della conoscenza del “sito”, ecc. Nella definizione di “sito culturale, turistico o naturalistico” possono rientrare anche quei luoghi/spazi ove le attività/funzioni sopra elencate vengano attivate o acquisite attraverso il progetto sostenuto.
Le proposte progettuali ammissibili al finanziamento possono pertanto avere ad oggetto le seguenti tipologie di interventi:
a) Realizzazione di strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale;
b) Realizzazione di itinerari turistici;
c) Progetti di marketing ed eventi;
d) Opere di carattere edilizio, strutturale o impiantistico funzionali ad accrescere la fruizione e l’attrattività turistica o allestimenti su siti culturali, paesaggistici e naturalistici funzionali ad accrescere la fruizione e l’attrattività turistica.
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Investimenti nelle ZES: imposte ridotte al 50%
Le nuove iniziative economiche intraprese nelle zone ZES, zone economiche speciali, vengono premiate con una riduzione dell'imposta sul reddito del 50%.
L'agevolazionre decorre dal periodo di imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e spetta per i sei perdiodi d'imposta successivi.
Le imprese potranno beneficiare dell'abbattimento della imposta a certe condizioni ossia:
- il mantenimento dell'attività nell'area ZES per almeno 10 anni
- la conservazione dei posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.
- le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
Le zone economiche speciali ZES sono individuate a norma del Decreto Legge n 91/2017 che ha definito le procedure e le condizioni per richiedere l'istitutuzione di zone economiche speciali in certe aree del paese ovvero nelle zone definite:
- meno sviluppate
- in transizione
Per quanto rigurda il territorio italiano sono considerate meno sviluppate quelle regioni con PIL procapite inferiore al 75% della media europea e sono le seguenti:
- Sicilia
- Calabria
- Basilicata
- Puglia
- Campania
Per quanto riguarda invece le zone in transizione sono quelle con PIL procapite tra il 75% e il 90% della media europea e sono le seguenti:
- Sardegna
- Abruzzo
- Molise
La zona ZES è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 del 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
Le regioni che presentino tali condizioni possono presentare, in base al su citato decreto legge n. 91 del 2017, una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo, accompagnata da un piano di sviluppo strategico.
Importante specificare che:
- le modalità per l'istituzione di una ZES,
- la durata,
- i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area,
- i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno,
- il coordinamento degli obiettivi di sviluppo,
sono stati disciplinati con il Regolamento sull'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES) di cui al DPCM 25 gennaio 2018, n. 12 entrato in vigore il 27 febbraio 2018.
Con il Decreto Legge n. 135 del 2018 sono state introdotte misure di ulteriore semplificazione per le Zone economiche speciali.
Le zone ZES attualmente istituite sono:
- la ZES Calabria (DPCM 21/5/2018),
- la ZES Campania (DPCM 21/5/2018),
- la ZES Ionica interregionale Puglia e Basilicata (DPCM 13/6/2019)
- la ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise (DPCM 5/9/2019).
Questo il link utile per la consultazione del sito del ministero
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PMI vittime di mancati pagamenti: al via le domande di finanziamento
Dalle ore 10 del 3 aprile 2017 è possibile presentare le domande a valere sul Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti. L’art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha istituito, ai commi 199-202, il “Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti”.
Il Fondo sostiene, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati, imprese in una situazione di potenziale crisi di liquidità a causa dei mancati pagamenti da parte di imprese debitrici. Con decreto interministeriale 17 ottobre 2016 sono stati disciplinati i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo. Con circolare direttoriale 22 dicembre 2016, n. 127554 sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande
- Soggetti beneficiari: Piccole e medie imprese (PMI) che risultino in una situazione di potenziale crisi di liquidità per i mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate, in un procedimento penale in corso al 1° gennaio 2016, dei delitti di cui agli artt. 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all’art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). In particolare, si considerano in potenziale crisi di liquidità le PMI che presentano un rapporto non inferiore al 20% tra l’ammontare dei crediti non incassati nei confronti delle imprese debitrici imputate e il totale dei “Crediti verso clienti” di cui alla lettera C) II – 1) dell’articolo 2424 del codice civile. I soggetti beneficiari devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese e risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non risultare in stato di scioglimento o liquidazione – non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti).
- Agevolazioni: L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato di importo non superiore a euro 500.000 e non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dall’impresa beneficiaria nei confronti delle imprese debitrici alla data di presentazione della domanda, in ogni caso nei limiti massimali di importo previsti, a seconda del settore di appartenenza dell’impresa beneficiaria, dai Regolamenti “de minimis”. La durata deve essere non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni.
- Risorse finanziarie: Sono stati stanziati 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per complessivi 30 milioni di euro. Il 10% delle risorse complessive è destinato esclusivamente alle imprese in possesso del rating di legalità.
- Presentazione delle domande: Le agevolazioni sono concesse mediante procedura valutativa a sportello, secondo quanto stabilito dall’art. 5 d.lgs. n. 123/98. Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica, all’indirizzo https://agevolazionidgiai.invitalia.it – sezione “Accoglienza Istanze DGIAI”. La compilazione della domanda di finanziamento viene effettuata in modalità telematica tramite la piattaforma accessibile da “Accoglienza Istanze DGIAI”. Ai fini della compilazione, alle PMI richiedenti è richiesto il possesso di una casella di PEC attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese. La compilazione delle domande, comprensive degli allegati come indicati nella sezione 7 – “Allegati alla domanda” del modulo, è aperta dalle ore 10:00 del 3 marzo 2017. Si ricorda che, come precisato nella circolare, alcuni requisiti di accesso alle agevolazioni sono riscontrati nel Registro delle imprese già in fase di compilazione della domanda. Terminate le attività di compilazione, le domande possono essere inviate dalle ore 10:00 del 3 aprile 2017 e fino alla chiusura dello sportello disposta con Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.